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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1203 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1203 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Domenico Simone (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._1 procura in atti;
- appellante -
E
(cf. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Valerio Scialoja Parte_2 C.F._2
(cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._3
- appellata -
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 31910/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona dell'avv. Filomena Iovane, in data 13.06.2022 e pubblicata in data 15.09.2022, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 16684/2021, instaurato da , con cui si chiedeva Parte_2 dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n.
1 07120120097588157000, ruolo n. 2012/4599, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti agli anni 2008 e 2011, con ente impositore il per un importo Controparte_1 complessivo pari ad € 1.065,60.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella – autonomamente acquisito e per il cui tramite asseriva di essere Parte_2 venuta a conoscenza della propria posizione debitoria – l'istante chiedeva accertarsi l'inesistenza del credito ed eccepiva l'omessa e/o invalida notificazione della cartella esattoriale, nonché
l'intervenuta decadenza dalla riscossione e/o prescrizione del diritto di credito, maturata anche a far data dalla presunta notifica semmai provata. Concludeva per la declaratoria di nullità della cartella opposta ed illegittimità dell'iscrizione al ruolo esattoriale, con condanna solidale dei convenuti e con attribuzione.
Si costituiva l , la quale eccepiva la non impugnabilità Parte_1 dell'estratto di ruolo in forza del dettato normativo di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n.
602/1973, introdotto dal D.L. 146/2021, convertito con modificazioni in L. 215/2021, oltre che in ragione dell'avvenuta notificazione della cartella esattoriale in data 04.06.2013, come comprovato dalla documentazione depositata in atti, e della carenza di interesse ad agire in difetto di azioni esecutive. Deduceva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito al rapporto sostanziale e alle attività prodromiche alla riscossione, nonché l'infondatezza dell'eccepita prescrizione attesa la regolare notifica di successive intimazioni di pagamento, ferma la sua durata decennale. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, riservandosi di verificare l'annullamento ex lege dei debiti in applicazione del
D.L. 41/2021.
Non si costituiva il Comune Controparte_1
Con sentenza n. 31910/2022, pubblicata in data 15.09.2022, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia del ed ammetteva l'impugnazione dell'estratto di ruolo, Controparte_1 non solo in caso di omessa e/o invalida notificazione della cartella esattoriale, ma anche per far valere la prescrizione del credito ancorché in presenza di una valida notificazione. Ciò posto, accoglieva l'opposizione in quanto dalla notifica della cartella avvenuta in data 14.09.2013 alla notifica dell'atto di citazione avvenuta il 28.10.2020, in mancanza di validi atti interruttivi, il credito risultava estinto per intervenuta prescrizione quinquennale. Invero, l'intimazione di pagamento successivamente notificata da non poteva ritenersi idonea in quanto la cartella CP_2 opposta non era indicata nel dettaglio dei debiti. Pertanto, annullava il ruolo n. 2012/4599 portato dalla cartella di pagamento n. 07120120097588157, disponendone la cancellazione e, tenuto conto dell'assenza di responsabilità dell'ente impositore, condannava la sola Parte_1
al pagamento delle spese processuali, con attribuzione al procuratore antistatario di
[...]
2 parte attrice, ad eccezione del C.U. versato a debito, con compensazione delle spese nei confronti del Controparte_1
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti processuali a mezzo
PEC del 16.01.2023, l ha impugnato la sentenza sopra indicata, Parte_1 individuando le parti di motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in Parte_3 cui: 1) non ha dichiarato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, in violazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, applicabile anche ai giudizi pendenti secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022; 2) non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire attesa la rituale notificazione della cartella e stante la mancanza di una minaccia di atti esecutivi e di un concreto pregiudizio;
3) ha ritenuto prescritto il diritto di credito senza tener conto del termine di durata decennale della prescrizione. ha concluso, in accoglimento del gravame, per la declaratoria di inammissibilità e/o CP_2 rigetto dell'opposizione proposta in I grado, con condanna di al pagamento delle Parte_2 spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita , la quale ha dedotto la piena ammissibilità (all'epoca dei fatti) Parte_2 dell'azione esercitata in I grado, attesa l'irregolarità delle notifiche effettuate dall'Agente della riscossione, avvenute ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma senza produrre le relative C.A.D.
Ciò premesso, parte appellata ha ampiamente argomentato sulla presunta illegittimità costituzionale della disciplina prevista dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973, ritenuta lesiva del diritto di difesa dei contribuenti, esposti in taluni casi – come quello della sig.ra Pt_2 avente una debitoria complessiva nei confronti di pari ad € 629.595,47 – al rischio di CP_2 un'imputazione per il reato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 74/2000 ovvero sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
pertanto, ha formalmente sollevato: “Questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”, chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con sospensione del presente giudizio. Nel merito, ha chiesto rigettarsi l'appello ovvero, in via subordinata, disporsi la compensazione delle spese di lite per ius superveniens, tenendo conto – nella regolamentazione delle stesse – dell'ammissione dell'appellata al Patrocinio a Spese dello Stato.
Non si è costituito il Controparte_1
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate.
*******
3 § 1. In primis, va dichiarata la contumacia del non costituitosi Controparte_1 nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da va qualificata Parte_2 come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione della stessa al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da CP_2 per il recupero coattivo delle somme.
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati dalle parti, questo giudice ritiene fondato il primo motivo addotto dall' in ordine Parte_3 all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni
§ 3. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata”
4 riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n.
27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (Cass.
S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa
5 condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando
6 l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla
è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472».
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto la sig.ra non ha provato, né allegato, Parte_2 il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 4. Per quanto concerne la “questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”, incidentalmente sollevata dall'appellata, questo giudice ritiene di non dover procedere alla trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale attesa la manifesta infondatezza della stessa, non solo per tutte le ragioni già ampiamente esposte in parte motiva sub
§ 3, ma anche in considerazione del parere già espresso sulla suddetta norma dai giudici della
Corte Costituzionale con la sentenza del 17 ottobre 2023, n. 190.
7 Giova, inoltre, ricordare l'ulteriore e recente ampliamento della tutela riconosciuta al contribuente ad opera del legislatore del 2024 (d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110) che ha novellato l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, allargando il novero delle ipotesi in cui è possibile impugnare l'estratto di ruolo, rispetto a quelle già contemplate e pienamente idonee a scongiurare i pregiudizi economici specificamente indicati da parte appellata.
Senza contare, infine, che la fattispecie di reato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 74/2000
(espressamente richiamata) richiede per la sua configurazione che il soggetto attivo ponga in essere una condotta commissiva (atti simulati o fraudolenti) tesa ad occultare i propri o altrui beni al fine di pregiudicare l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria, risultando priva di valenza penale la sola esposizione debitoria del contribuente nei confronti dell'
[...]
, ancorché copiosa, se non corroborata da una condotta penalmente rilevante. Parte_1
§ 5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova altresì precisare che stante la notificazione della cartella esattoriale opposta – in quanto così statuito dal giudice di prime cure e non oggetto di appello incidentale da parte dell'originaria opponente (soccombente sul punto), con conseguente impossibilità per questo giudice di procedere ad una valutazione del merito - l'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da avrebbe dovuto Parte_2 essere dichiarata tout court inammissibile per carenza di interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unire n. 19704/2015.
Per tutto quanto detto, risulta ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio in favore dell . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 31910/2022 resa dal Giudice di
Pace di Napoli in data 13.06.2022, depositata in data 15.09.2022 (R.G. 16684/2021), nel giudizio instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di Parte_2 ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120120097588157000, ruolo n. 2012/4599,
8 revocando la statuizione di annullamento del ruolo esattoriale di cui alla cartella opposta e quella sulle spese di giudizio.
2. Condanna l'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Parte_2 giudizio nei confronti di che liquida complessivamente in Parte_1
€ 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo (prenotati a debito).
3. Nulla per le spese nei confronti dell'ente impositore contumace in Controparte_1 entrambi i gradi.
Così deciso in Napoli, lì 03.02.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1203 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Domenico Simone (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da C.F._1 procura in atti;
- appellante -
E
(cf. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Valerio Scialoja Parte_2 C.F._2
(cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._3
- appellata -
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
- appellato contumace -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 31910/2022 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona dell'avv. Filomena Iovane, in data 13.06.2022 e pubblicata in data 15.09.2022, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 16684/2021, instaurato da , con cui si chiedeva Parte_2 dichiarare l'invalidità e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n.
1 07120120097588157000, ruolo n. 2012/4599, relativa a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti agli anni 2008 e 2011, con ente impositore il per un importo Controparte_1 complessivo pari ad € 1.065,60.
Nel giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella – autonomamente acquisito e per il cui tramite asseriva di essere Parte_2 venuta a conoscenza della propria posizione debitoria – l'istante chiedeva accertarsi l'inesistenza del credito ed eccepiva l'omessa e/o invalida notificazione della cartella esattoriale, nonché
l'intervenuta decadenza dalla riscossione e/o prescrizione del diritto di credito, maturata anche a far data dalla presunta notifica semmai provata. Concludeva per la declaratoria di nullità della cartella opposta ed illegittimità dell'iscrizione al ruolo esattoriale, con condanna solidale dei convenuti e con attribuzione.
Si costituiva l , la quale eccepiva la non impugnabilità Parte_1 dell'estratto di ruolo in forza del dettato normativo di cui all'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n.
602/1973, introdotto dal D.L. 146/2021, convertito con modificazioni in L. 215/2021, oltre che in ragione dell'avvenuta notificazione della cartella esattoriale in data 04.06.2013, come comprovato dalla documentazione depositata in atti, e della carenza di interesse ad agire in difetto di azioni esecutive. Deduceva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito al rapporto sostanziale e alle attività prodromiche alla riscossione, nonché l'infondatezza dell'eccepita prescrizione attesa la regolare notifica di successive intimazioni di pagamento, ferma la sua durata decennale. Concludeva per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, riservandosi di verificare l'annullamento ex lege dei debiti in applicazione del
D.L. 41/2021.
Non si costituiva il Comune Controparte_1
Con sentenza n. 31910/2022, pubblicata in data 15.09.2022, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia del ed ammetteva l'impugnazione dell'estratto di ruolo, Controparte_1 non solo in caso di omessa e/o invalida notificazione della cartella esattoriale, ma anche per far valere la prescrizione del credito ancorché in presenza di una valida notificazione. Ciò posto, accoglieva l'opposizione in quanto dalla notifica della cartella avvenuta in data 14.09.2013 alla notifica dell'atto di citazione avvenuta il 28.10.2020, in mancanza di validi atti interruttivi, il credito risultava estinto per intervenuta prescrizione quinquennale. Invero, l'intimazione di pagamento successivamente notificata da non poteva ritenersi idonea in quanto la cartella CP_2 opposta non era indicata nel dettaglio dei debiti. Pertanto, annullava il ruolo n. 2012/4599 portato dalla cartella di pagamento n. 07120120097588157, disponendone la cancellazione e, tenuto conto dell'assenza di responsabilità dell'ente impositore, condannava la sola Parte_1
al pagamento delle spese processuali, con attribuzione al procuratore antistatario di
[...]
2 parte attrice, ad eccezione del C.U. versato a debito, con compensazione delle spese nei confronti del Controparte_1
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti processuali a mezzo
PEC del 16.01.2023, l ha impugnato la sentenza sopra indicata, Parte_1 individuando le parti di motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in Parte_3 cui: 1) non ha dichiarato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, in violazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, applicabile anche ai giudizi pendenti secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022; 2) non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire attesa la rituale notificazione della cartella e stante la mancanza di una minaccia di atti esecutivi e di un concreto pregiudizio;
3) ha ritenuto prescritto il diritto di credito senza tener conto del termine di durata decennale della prescrizione. ha concluso, in accoglimento del gravame, per la declaratoria di inammissibilità e/o CP_2 rigetto dell'opposizione proposta in I grado, con condanna di al pagamento delle Parte_2 spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita , la quale ha dedotto la piena ammissibilità (all'epoca dei fatti) Parte_2 dell'azione esercitata in I grado, attesa l'irregolarità delle notifiche effettuate dall'Agente della riscossione, avvenute ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma senza produrre le relative C.A.D.
Ciò premesso, parte appellata ha ampiamente argomentato sulla presunta illegittimità costituzionale della disciplina prevista dall'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 602/1973, ritenuta lesiva del diritto di difesa dei contribuenti, esposti in taluni casi – come quello della sig.ra Pt_2 avente una debitoria complessiva nei confronti di pari ad € 629.595,47 – al rischio di CP_2 un'imputazione per il reato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 74/2000 ovvero sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
pertanto, ha formalmente sollevato: “Questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”, chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con sospensione del presente giudizio. Nel merito, ha chiesto rigettarsi l'appello ovvero, in via subordinata, disporsi la compensazione delle spese di lite per ius superveniens, tenendo conto – nella regolamentazione delle stesse – dell'ammissione dell'appellata al Patrocinio a Spese dello Stato.
Non si è costituito il Controparte_1
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate.
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3 § 1. In primis, va dichiarata la contumacia del non costituitosi Controparte_1 nonostante la sua regolare vocatio in ius.
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da va qualificata Parte_2 come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione della stessa al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da CP_2 per il recupero coattivo delle somme.
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati dalle parti, questo giudice ritiene fondato il primo motivo addotto dall' in ordine Parte_3 all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni
§ 3. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata”
4 riconosciuta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n.
27799/2018, n. 22507/2019 e n. 12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (Cass.
S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa
5 condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando
6 l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla
è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472».
Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto la sig.ra non ha provato, né allegato, Parte_2 il pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 4. Per quanto concerne la “questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”, incidentalmente sollevata dall'appellata, questo giudice ritiene di non dover procedere alla trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale attesa la manifesta infondatezza della stessa, non solo per tutte le ragioni già ampiamente esposte in parte motiva sub
§ 3, ma anche in considerazione del parere già espresso sulla suddetta norma dai giudici della
Corte Costituzionale con la sentenza del 17 ottobre 2023, n. 190.
7 Giova, inoltre, ricordare l'ulteriore e recente ampliamento della tutela riconosciuta al contribuente ad opera del legislatore del 2024 (d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110) che ha novellato l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, allargando il novero delle ipotesi in cui è possibile impugnare l'estratto di ruolo, rispetto a quelle già contemplate e pienamente idonee a scongiurare i pregiudizi economici specificamente indicati da parte appellata.
Senza contare, infine, che la fattispecie di reato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 74/2000
(espressamente richiamata) richiede per la sua configurazione che il soggetto attivo ponga in essere una condotta commissiva (atti simulati o fraudolenti) tesa ad occultare i propri o altrui beni al fine di pregiudicare l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria, risultando priva di valenza penale la sola esposizione debitoria del contribuente nei confronti dell'
[...]
, ancorché copiosa, se non corroborata da una condotta penalmente rilevante. Parte_1
§ 5. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55 del 2014, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova altresì precisare che stante la notificazione della cartella esattoriale opposta – in quanto così statuito dal giudice di prime cure e non oggetto di appello incidentale da parte dell'originaria opponente (soccombente sul punto), con conseguente impossibilità per questo giudice di procedere ad una valutazione del merito - l'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da avrebbe dovuto Parte_2 essere dichiarata tout court inammissibile per carenza di interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unire n. 19704/2015.
Per tutto quanto detto, risulta ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio in favore dell . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 31910/2022 resa dal Giudice di
Pace di Napoli in data 13.06.2022, depositata in data 15.09.2022 (R.G. 16684/2021), nel giudizio instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di Parte_2 ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07120120097588157000, ruolo n. 2012/4599,
8 revocando la statuizione di annullamento del ruolo esattoriale di cui alla cartella opposta e quella sulle spese di giudizio.
2. Condanna l'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Parte_2 giudizio nei confronti di che liquida complessivamente in Parte_1
€ 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo (prenotati a debito).
3. Nulla per le spese nei confronti dell'ente impositore contumace in Controparte_1 entrambi i gradi.
Così deciso in Napoli, lì 03.02.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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