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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/09/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5343/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno , nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di No- la, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in inte- stazione
Sono presenti:
l'Avv. Nunziata Mariapina, per delega dell'Avv. Michela Rega, per parte appel- lante. Il Giudice invita alla discussione della causa e la parte si riportan ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. 5343/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato dispo-
1
sto degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisio- ne, di seguito riportati, ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5343/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), parte eletti- Parte_1 P.IVA_1
vamente domiciliata in Nola (NA) alla via G. Fonseca, n. 100 presso lo studio dell'Avv.
MICHELA REGA (c.f.: ) dal quale è rappresenta e difesa in C.F._1
virtù di procura in atti.
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), parte elettivamente do- Controparte_1 C.F._2
miciliata in Napoli al Corso Secondigliano, n. 230/C presso lo studio dell'Avv. GA-
TEANO LALLO (c.f. dal quale è rappresentata e difesa in vir- C.F._3
tù di procura in atti
- APPELLATO
(c.f. ), in persona del Sindaco legale rappresen- Controparte_2 P.IVA_2
tante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rosella (c.f. ) in C.F._4
virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
- APPELLATO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: come da verbale allegato alla presente
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo 2
testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblica- ta sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la con- cisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgi- mento del processo.
Con atto di appello l' censurava la erroneità Parte_1
della motivazione adottata dal Giudice di prime cure nella parte in cui aveva accolto la domanda attorea, (volta all'accertamento della insussistenza della pretesa creditoria, di- chiarando non dovute le somme di cui alle cartelle meglio specificata in atti), pur aven- do l' contestato l'autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo di cui si dedu- Pt_1
ceva la intervenuta notifica. Il giudizio di primo grado era infatti stato introdotto sul presupposto che il contribuente – il quale deduceva tra l'altro l'intervenuta prescrizione del diritto di a riscuotere le somme- fosse venuto a conoscenza, mediante estratto CP_3
di ruolo, della iscrizione delle cartelle di pagamento meglio precisate in atti, asserita- mente mai notificate. Pertanto, ribadita la sussistenza della prova agli atti della interve- nuta notifica, interponeva appello al fine di sentir dichiarare l'inammissibilità della do- manda originariamente avanzata.
L'appello principale è fondato e va accolto in ragione dell'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ex art. 100 cpc in capo all'odierno appellato.
L'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come riformato dall' art.3 bis del
D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021, e successi- vamente modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024 (che estende il novero delle ipotesi di impugnazione recuperatoria) dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di di- retta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'i-
3
scrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, com- ma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle fi- nanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessio- ne dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
Dalla semplice lettura del testo innanzi richiamato emerge come la regola gene- rale posta dalla norma sia quella della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, e ciò ri- sulta agevolmente comprensibile ove si consideri che lo stesso è un atto meramente ri- produttivo della pretesa creditoria (portata dalla cartella) cui, in assenza di una manife- stazione espressa di volontà da parte dell'Ente di portare ad esecuzione quella pretesa
(trasfusasi in un atto di impulso esterno), non si ritiene corrispondente un apprezzabile, concreto ed attuale interesse ad agire del ricorrente al fine di ottenere un accertamento negativo del proprio credito. Del resto, ben prima dell'intervento normativo, erano ri- petutamente intervenute a comporre un animoso contrasto insorto in materia, le
SS.UU. della suprema Corte, le quali avevano avuto modo di affermare la impugnabilità dell'estratto esclusivamente nell'ipotesi di omessa notifica, al fine recuperatorio dell'impugnazione dell'atto impositivo (cfr. Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 e la suc- cessiva Cass. n. 15604 del 22.07.2020 ove si afferma che “quando il ricorrente ha rice- vuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo
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attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo la prescrizione non può essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con ri- ferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della
[...]
, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva Pt_2
opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito matu- rata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di inte- resse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione”. Chiarissima ancorché adottata dolo l'entrata in vigore della norma Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 07/03/2022 secondo la quale “l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecuti- va sia stata intrapresa dall'amministrazione” e del medesimo tenore Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 24552 del 12/09/2024 secondo la quale “costituisce condizione di ammis- sibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività” dichiarando “inammissibile l'impugnazione della cartella cono- sciuta a mezzo estratto di ruolo allorquando si deducano fatti estintivi successivi (quali
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la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accer- tamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nes- suna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposi- zione a diverse ingiunzioni di pagamento, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione in- caricato dal creditore. Ed ancora Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, sent. n. CP_2
26283/2022, secondo cui “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'e- stratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”). Con la novel- la legislativa, poi, l'opposizione, oltre ad essere ammessa solo con funzione recuperato- ria (per consentire l'omessa notifica della cartella e degli atti prodromici non notificati), può essere validamente intrapresa, in assenza di atti esecutivi successivi, solo nelle ipo- tesi tassativamente indicate dalla norma.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella, la norma in questio- ne incidendo (come si è detto) sulle condizioni dell'azione (e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia conclusiva del processo) si applica anche al presente procedimento, benché sorto prima della sua entrata in vigore. Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti chiarito che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; ne deriva che l'interesse all'impugna-
6
zione dell'estratto di ruolo debba essere dimostrato in concreto anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di meri- to), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3- bis D.L. n. 146 del
2021” (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
Per completezza, da ultimo, non appare fuori luogo evidenziare che la legittimi- tà costituzionale della norma, che pure era stata messa in discussione, è stata recente- mente confermata dalla Corte Costituzionale, la quale, con la pronuncia n. 190 del 17 ottobre 2023, ha posto fine a qualunque dubbio al riguardo.
Calando i suddetti principi nel caso concreto sottoposto all'esame di questo
Tribunale, deve innanzitutto evidenziarsi che ad essere oggetto di impugnazione prima ancora che la cartella esattoriale, è l'estratto di ruolo emesso asseritamente sulla scorta di una cartella non notificata.
Deve, pertanto, darsi atto innanzitutto della intervenuta notifica della cartella di pagamento, documentata mediante produzione documentale da parte di Parte_1
, la quale ha depositato copia degli atti avvisi di ricevimento, tutti consegnati
[...]
nelle mani del portiere.
Di conseguenza, anche a prescindere dal rilievo della inconfigurabilità delle ipo- tesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis, non può che concludersi per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, con conseguente accoglimento del motivo di gravame interposto dall' appellante. Pt_1
L'accoglimento dell'appello principale, in ragione della carenza di interesse ad agire dell'appellato, assorbe con tutta evidenza anche l'appello incidentale proposto dal quest'ultimo.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pen- denza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in
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ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), giustificano la compensazio- ne integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per entrambi i gradi di giudi- zio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione monocra- tica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunzian- do sull'appello proposto, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed ecce- zione, così decide:
1. accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza n. 954/2020 del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, dichiara inammissibile l'opposizione pro- posta avverso l'estratto di ruolo;
2. rigetta l'appello incidentale
3. compensa integralmente tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio, le spese di lite.
È verbale Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno , nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di No- la, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in inte- stazione
Sono presenti:
l'Avv. Nunziata Mariapina, per delega dell'Avv. Michela Rega, per parte appel- lante. Il Giudice invita alla discussione della causa e la parte si riportan ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. 5343/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato dispo-
1
sto degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisio- ne, di seguito riportati, ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5343/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), parte eletti- Parte_1 P.IVA_1
vamente domiciliata in Nola (NA) alla via G. Fonseca, n. 100 presso lo studio dell'Avv.
MICHELA REGA (c.f.: ) dal quale è rappresenta e difesa in C.F._1
virtù di procura in atti.
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), parte elettivamente do- Controparte_1 C.F._2
miciliata in Napoli al Corso Secondigliano, n. 230/C presso lo studio dell'Avv. GA-
TEANO LALLO (c.f. dal quale è rappresentata e difesa in vir- C.F._3
tù di procura in atti
- APPELLATO
(c.f. ), in persona del Sindaco legale rappresen- Controparte_2 P.IVA_2
tante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rosella (c.f. ) in C.F._4
virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
- APPELLATO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: come da verbale allegato alla presente
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo 2
testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblica- ta sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la con- cisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgi- mento del processo.
Con atto di appello l' censurava la erroneità Parte_1
della motivazione adottata dal Giudice di prime cure nella parte in cui aveva accolto la domanda attorea, (volta all'accertamento della insussistenza della pretesa creditoria, di- chiarando non dovute le somme di cui alle cartelle meglio specificata in atti), pur aven- do l' contestato l'autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo di cui si dedu- Pt_1
ceva la intervenuta notifica. Il giudizio di primo grado era infatti stato introdotto sul presupposto che il contribuente – il quale deduceva tra l'altro l'intervenuta prescrizione del diritto di a riscuotere le somme- fosse venuto a conoscenza, mediante estratto CP_3
di ruolo, della iscrizione delle cartelle di pagamento meglio precisate in atti, asserita- mente mai notificate. Pertanto, ribadita la sussistenza della prova agli atti della interve- nuta notifica, interponeva appello al fine di sentir dichiarare l'inammissibilità della do- manda originariamente avanzata.
L'appello principale è fondato e va accolto in ragione dell'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ex art. 100 cpc in capo all'odierno appellato.
L'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come riformato dall' art.3 bis del
D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021, e successi- vamente modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024 (che estende il novero delle ipotesi di impugnazione recuperatoria) dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di di- retta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'i-
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scrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, com- ma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle fi- nanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessio- ne dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472”.
Dalla semplice lettura del testo innanzi richiamato emerge come la regola gene- rale posta dalla norma sia quella della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, e ciò ri- sulta agevolmente comprensibile ove si consideri che lo stesso è un atto meramente ri- produttivo della pretesa creditoria (portata dalla cartella) cui, in assenza di una manife- stazione espressa di volontà da parte dell'Ente di portare ad esecuzione quella pretesa
(trasfusasi in un atto di impulso esterno), non si ritiene corrispondente un apprezzabile, concreto ed attuale interesse ad agire del ricorrente al fine di ottenere un accertamento negativo del proprio credito. Del resto, ben prima dell'intervento normativo, erano ri- petutamente intervenute a comporre un animoso contrasto insorto in materia, le
SS.UU. della suprema Corte, le quali avevano avuto modo di affermare la impugnabilità dell'estratto esclusivamente nell'ipotesi di omessa notifica, al fine recuperatorio dell'impugnazione dell'atto impositivo (cfr. Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 e la suc- cessiva Cass. n. 15604 del 22.07.2020 ove si afferma che “quando il ricorrente ha rice- vuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo
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attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo la prescrizione non può essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con ri- ferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della
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, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva Pt_2
opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito matu- rata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di inte- resse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione”. Chiarissima ancorché adottata dolo l'entrata in vigore della norma Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 07/03/2022 secondo la quale “l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecuti- va sia stata intrapresa dall'amministrazione” e del medesimo tenore Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 24552 del 12/09/2024 secondo la quale “costituisce condizione di ammis- sibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività” dichiarando “inammissibile l'impugnazione della cartella cono- sciuta a mezzo estratto di ruolo allorquando si deducano fatti estintivi successivi (quali
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la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accer- tamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nes- suna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposi- zione a diverse ingiunzioni di pagamento, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione in- caricato dal creditore. Ed ancora Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, sent. n. CP_2
26283/2022, secondo cui “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'e- stratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”). Con la novel- la legislativa, poi, l'opposizione, oltre ad essere ammessa solo con funzione recuperato- ria (per consentire l'omessa notifica della cartella e degli atti prodromici non notificati), può essere validamente intrapresa, in assenza di atti esecutivi successivi, solo nelle ipo- tesi tassativamente indicate dalla norma.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella, la norma in questio- ne incidendo (come si è detto) sulle condizioni dell'azione (e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia conclusiva del processo) si applica anche al presente procedimento, benché sorto prima della sua entrata in vigore. Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti chiarito che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; ne deriva che l'interesse all'impugna-
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zione dell'estratto di ruolo debba essere dimostrato in concreto anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di meri- to), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3- bis D.L. n. 146 del
2021” (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
Per completezza, da ultimo, non appare fuori luogo evidenziare che la legittimi- tà costituzionale della norma, che pure era stata messa in discussione, è stata recente- mente confermata dalla Corte Costituzionale, la quale, con la pronuncia n. 190 del 17 ottobre 2023, ha posto fine a qualunque dubbio al riguardo.
Calando i suddetti principi nel caso concreto sottoposto all'esame di questo
Tribunale, deve innanzitutto evidenziarsi che ad essere oggetto di impugnazione prima ancora che la cartella esattoriale, è l'estratto di ruolo emesso asseritamente sulla scorta di una cartella non notificata.
Deve, pertanto, darsi atto innanzitutto della intervenuta notifica della cartella di pagamento, documentata mediante produzione documentale da parte di Parte_1
, la quale ha depositato copia degli atti avvisi di ricevimento, tutti consegnati
[...]
nelle mani del portiere.
Di conseguenza, anche a prescindere dal rilievo della inconfigurabilità delle ipo- tesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis, non può che concludersi per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, con conseguente accoglimento del motivo di gravame interposto dall' appellante. Pt_1
L'accoglimento dell'appello principale, in ragione della carenza di interesse ad agire dell'appellato, assorbe con tutta evidenza anche l'appello incidentale proposto dal quest'ultimo.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pen- denza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in
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ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), giustificano la compensazio- ne integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per entrambi i gradi di giudi- zio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione monocra- tica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunzian- do sull'appello proposto, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed ecce- zione, così decide:
1. accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza n. 954/2020 del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, dichiara inammissibile l'opposizione pro- posta avverso l'estratto di ruolo;
2. rigetta l'appello incidentale
3. compensa integralmente tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio, le spese di lite.
È verbale Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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