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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3051/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3051 dell'anno 2017 avente ad oggetto: azione di rivendicazione e risarcimento danni da occupazione;
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. De Maio Nicola ed elettivamente domiciliata Parte_1
in Vico del Gargano, presso lo studio di questo ultimo;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Falcone Giuseppe CP_1
presso lo studio del quale in Peschici è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del 17.12.2022, la causa veniva riservata, con termini, per la decisione sulle conclusioni del solo procuratore dell'attrice, riportate a verbale che ivi deve ritenersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra richiamate le conclusioni Parte_1
di cui al giudizio cautelare n. 7844/2015 R.G. e premesso di essere proprietaria, per acquisto con atto pubblico, notaio dott. del 14.11.2013, rep. N. 2243, del fabbricato ad uso Persona_1
pagina 1 di 6 abitazione, censito al catasto fabbricati del comune di vico del Gargano, al foglio 3, part. 15, sub. 1; locale grotta, posta al piano terra, di pertinenza del fabbricato censito al foglio 3, part. 1252; area urbana posta al piano terra, di pertinenza del fabbricato, censita nel catasto fabbricati al foglio 3, particelle n. 1251, 1238, 1184, 1236, 1250, 1247, lamentava che buona parte del fondo era stato abusivamente occupata ed utilizzata dalla convenuta CP_1
chiedeva, pertanto, di ordinare alla la restituzione della porzione della particella CP_1
1238 del foglio 3, indebitamente occupata dalla convenuta confinante, con conseguente condanna della stessa convenuta al pagamento dei costi di ripristino dello stato ex ante da accertare in corso di causa, con condanna al risarcimento dei danni da occupazione fino all'effettiva restituzione e alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'avvenuta usucapione della proprietà del terreno controverso per possesso ultraventennale “uti dominus” nonché la restituzione di una porzione di terreno di circa mq 15 facente parte della particella n. 1028, illegittimamente occupata dall'attrice; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, chiedeva la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese sostenute per le opere di messa in sicurezza dei luoghi controversi.
Istruita la causa a mezzo prove orali e Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa dopo alcuni rinvii interlocutori veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.12.2024, al termine della quale veniva riservata, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
La società convenuta con la comparsa di costituzione spiegava domanda riconvenzionale di usucapione del terreno occupato deducendo di possedere uti dominus da oltre un ventennio l'immobile oggetto di causa, avendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 c.c., unito al suo possesso indisturbato quello dei suoi danti causa, senza però specificamente contestare pagina 2 di 6 l'appartenenza del bene al rivendicante o al suo dante causa all'epoca in cui assume di aver iniziato il possesso del bene, attenuando, così, il regime probatorio dell'attrice.
La domanda riconvenzionale di usucapione risulta carente di supporto probatorio e conseguentemente respinta, non avendo la dato idonea prova che alla data CP_1
della domanda giudiziale fosse maturato il possesso ultraventennale in capo alla CP_1
utile ad usucapire il bene.
[...]
A riguardo, infatti, il contratto di cessione di ramo d'azienda prodotto non risulta idoneo a provare il possesso uti dominus per tutto il periodo della sua durata, attesa la natura del rapporto con la res di detenzione qualificata e non di possesso, mentre il successivo contratto di compravendita del suolo e dell'azienda risale solo all'anno 2004.
Né le escusse prove testimoniali risultano essere dirimenti ai fini dell'accertamento dell'avvenuto decorso ventennale del possesso “uti dominus” atteso che le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, sigg. amici e collaboratori del geom. Testimone_1
pur confermando genericamente l'esistenza del parcheggio contrastano con CP_2
quelle del teste di parte attrice, sig. , titolare “da oltre 54 anni dello Testimone_2
stabilimento balneare Lido Delfino che si trova alle spalle del muro per cui vi è causa” secondo il quale le opere contestate siano state realizzate solo nell'anno 2008.
Pertanto, non essendo stata data prova rigorosa che alla data della domanda giudiziale fosse maturato in capo alla convenuta-attrice in riconvenzionale il possesso uti dominus ultraventennale utile all'usucapione dell'immobile controverso, la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla convenuta deve essere rigettata.
Al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dalla CP_1
consegue l'accoglimento della domanda di rivendica e restituzione del bene indebitamente occupato come accertato in sede di ATP e successiva CTU dell'ing. il Persona_2
quale ha precisato che < proprietà della ricorrente (rectius attrice), pari a 180,22 metri quadri, risulta occupata dalla società resistente (rectius convenuta)>> sulla quale area urbana occupata << è stato realizzato un muro di sostegno di controripa in gabbioni metallici, che sostiene la retrostante scarpata a pagina 3 di 6 ridosso delle particelle 19,20 e 1238 di terreno di proprietà della resistente (rectius convenuta)>>.
La CTU inoltre, nella relazione definitiva del 26.01.2023, ha altresì determinato le Per_2
opere necessarie per l'eliminazione delle cause di occupazione mediante < completa della gabbionata metallica>> al costo << pari a € 70.000,00 +IVA>> e quelle necessarie per il ripristino dello status quo ante consistenti < del terreno oggetto di causa, nel riporto di terreno vegetale e nella messa a dimora di piante autoctone>> per un importo quantificato <> oltre agli onorari professionali per le varie relazioni e documentazione necessarie per ottenere il titolo abilitativi da parte del < oltre oneri fiscali e CP_3
previdenziali>>.
L'espletata CTU ha altresì accertato e stabilito i criteri per il risarcimento del danno da occupazione in base al valore locativo del bene occupato, determinato in € 0,19 €/mq mensile da rivalutarsi annualmente.
La circostanza, pure accertata dall'ing. in sede di ATP acquisita nel presente Per_2
giudizio, che anche la parte convenuta abbia a sua volta subito uno sconfinamento del proprio appezzamento di terreno, con un ammanco complessivo di circa mq 15 metri quadri in favore del fondo di parte attrice, è oggetto della seconda domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_1
In merito, l'attrice e convenuta in riconvenzionale ha sollevato una eccezione di usucapione ultraventennale deducendo che è stata la stessa a delineare la proprietà CP_1
realizzando la recinzione autonomamente, ponendo in essere, così facendo, < comportamento fattuale di riconoscimento di quella parte del fondo come proprietà altrui>>.
Tuttavia, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, chi eccepisce in giudizio l'intervenuta usucapione in suo favore deve dare prova della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto costitutivi della eccepita fattispecie acquisitiva a titolo originario, deve cioè provare sia il momento iniziale (2008?) del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio e di aver acquisito detto possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico,
pagina 4 di 6 inequivoco ed indisturbato per almeno venti anni, ponendo in essere quelle attività, corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, percepibili come atti esplicanti una indiscussa e piena signoria sul bene immobile anche esternamente.
Prova rigorosa che nel presente giudizio l'attrice e convenuta in riconvenzionale non risulta aver dato.
Al rigetto dell'eccezione di usucapione consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale di rivendica e restituzione della porzione di terreno dell'estensione di circa
15 metri quadri facente parte della particella 1028, illegittimamente occupata dall'attrice e convenuta in riconvenzionale, come individuata in sede di ATP ing. Persona_2
nell'allegato n. 4 della sua relazione.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, considerata la reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensarle interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti Parte_1
della in persona del suo legale rappresentante P.T., reietta ogni ulteriore e CP_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Previo rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione della convenuta, accoglie la domanda di rivendica dell'attrice come accertata dal CTU ing. Parte_1 Persona_2
e come meglio specificato in motivazione, secondo le indicazioni espresse nella
[...]
relazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio;
2)Per gli effetti condanna la convenuta all'immediato rilascio della suddetta CP_1
porzione di terreno facente parte della particella 1238 del foglio 3 sito in Vico del Gargano
(FG), località San Menaio, confinante con la CP_1
pagina 5 di 6 3) Condanna la convenuta al pagamento dei danni da occupazione quantificati CP_1
in € 4.622,40= all'attualità e i successivi occorrendo fino alla data di effettiva restituzione secondo il valore locativo accertato dal CTU . Per_2
4) Condanna la convenuta al pagamento dei costi di eliminazione delle cause di CP_1
occupazione del terreno rivendicato dall'attrice e quelli di ripristino dello status quo ante quantificato dal CTU ing. in complessivi € 78.700,00= oltre alla somma di € Per_2
8.000,00=, maggiorata degli oneri di legge, per gli onorari professionali dei tecnici incaricati per la redazione della documentazione amministrativa e tecnica necessaria.
5) Previo rigetto dell'eccezione di usucapione della sig. accoglie la domanda Parte_1
riconvenzionale di rivendica della convenuta come accertata ed individuata dal CP_1
CTU ing. nell'allegato n. 4 della sua relazione peritale di ATP acquisita al presente Per_2
giudizio e, per l'effetto, condanna la sig. all'immediato rilascio della stessa Parte_1
porzione di terreno di circa mq 15 come individuata nel suddetto allegato dall' ing. Per_2
[...]
6) Le spese del procedimento di ATP, del presente giudizio e della espletata CTU già
liquidate con precedente provvedimento sono interamente compensate.
Foggia, lì 20.03.2025 Il Giudice Monocratico
Dott. Maurizio Manzionna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3051 dell'anno 2017 avente ad oggetto: azione di rivendicazione e risarcimento danni da occupazione;
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. De Maio Nicola ed elettivamente domiciliata Parte_1
in Vico del Gargano, presso lo studio di questo ultimo;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Falcone Giuseppe CP_1
presso lo studio del quale in Peschici è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza del 17.12.2022, la causa veniva riservata, con termini, per la decisione sulle conclusioni del solo procuratore dell'attrice, riportate a verbale che ivi deve ritenersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra richiamate le conclusioni Parte_1
di cui al giudizio cautelare n. 7844/2015 R.G. e premesso di essere proprietaria, per acquisto con atto pubblico, notaio dott. del 14.11.2013, rep. N. 2243, del fabbricato ad uso Persona_1
pagina 1 di 6 abitazione, censito al catasto fabbricati del comune di vico del Gargano, al foglio 3, part. 15, sub. 1; locale grotta, posta al piano terra, di pertinenza del fabbricato censito al foglio 3, part. 1252; area urbana posta al piano terra, di pertinenza del fabbricato, censita nel catasto fabbricati al foglio 3, particelle n. 1251, 1238, 1184, 1236, 1250, 1247, lamentava che buona parte del fondo era stato abusivamente occupata ed utilizzata dalla convenuta CP_1
chiedeva, pertanto, di ordinare alla la restituzione della porzione della particella CP_1
1238 del foglio 3, indebitamente occupata dalla convenuta confinante, con conseguente condanna della stessa convenuta al pagamento dei costi di ripristino dello stato ex ante da accertare in corso di causa, con condanna al risarcimento dei danni da occupazione fino all'effettiva restituzione e alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'avvenuta usucapione della proprietà del terreno controverso per possesso ultraventennale “uti dominus” nonché la restituzione di una porzione di terreno di circa mq 15 facente parte della particella n. 1028, illegittimamente occupata dall'attrice; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, chiedeva la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese sostenute per le opere di messa in sicurezza dei luoghi controversi.
Istruita la causa a mezzo prove orali e Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa dopo alcuni rinvii interlocutori veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.12.2024, al termine della quale veniva riservata, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
La società convenuta con la comparsa di costituzione spiegava domanda riconvenzionale di usucapione del terreno occupato deducendo di possedere uti dominus da oltre un ventennio l'immobile oggetto di causa, avendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 c.c., unito al suo possesso indisturbato quello dei suoi danti causa, senza però specificamente contestare pagina 2 di 6 l'appartenenza del bene al rivendicante o al suo dante causa all'epoca in cui assume di aver iniziato il possesso del bene, attenuando, così, il regime probatorio dell'attrice.
La domanda riconvenzionale di usucapione risulta carente di supporto probatorio e conseguentemente respinta, non avendo la dato idonea prova che alla data CP_1
della domanda giudiziale fosse maturato il possesso ultraventennale in capo alla CP_1
utile ad usucapire il bene.
[...]
A riguardo, infatti, il contratto di cessione di ramo d'azienda prodotto non risulta idoneo a provare il possesso uti dominus per tutto il periodo della sua durata, attesa la natura del rapporto con la res di detenzione qualificata e non di possesso, mentre il successivo contratto di compravendita del suolo e dell'azienda risale solo all'anno 2004.
Né le escusse prove testimoniali risultano essere dirimenti ai fini dell'accertamento dell'avvenuto decorso ventennale del possesso “uti dominus” atteso che le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, sigg. amici e collaboratori del geom. Testimone_1
pur confermando genericamente l'esistenza del parcheggio contrastano con CP_2
quelle del teste di parte attrice, sig. , titolare “da oltre 54 anni dello Testimone_2
stabilimento balneare Lido Delfino che si trova alle spalle del muro per cui vi è causa” secondo il quale le opere contestate siano state realizzate solo nell'anno 2008.
Pertanto, non essendo stata data prova rigorosa che alla data della domanda giudiziale fosse maturato in capo alla convenuta-attrice in riconvenzionale il possesso uti dominus ultraventennale utile all'usucapione dell'immobile controverso, la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla convenuta deve essere rigettata.
Al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dalla CP_1
consegue l'accoglimento della domanda di rivendica e restituzione del bene indebitamente occupato come accertato in sede di ATP e successiva CTU dell'ing. il Persona_2
quale ha precisato che < proprietà della ricorrente (rectius attrice), pari a 180,22 metri quadri, risulta occupata dalla società resistente (rectius convenuta)>> sulla quale area urbana occupata << è stato realizzato un muro di sostegno di controripa in gabbioni metallici, che sostiene la retrostante scarpata a pagina 3 di 6 ridosso delle particelle 19,20 e 1238 di terreno di proprietà della resistente (rectius convenuta)>>.
La CTU inoltre, nella relazione definitiva del 26.01.2023, ha altresì determinato le Per_2
opere necessarie per l'eliminazione delle cause di occupazione mediante < completa della gabbionata metallica>> al costo << pari a € 70.000,00 +IVA>> e quelle necessarie per il ripristino dello status quo ante consistenti < del terreno oggetto di causa, nel riporto di terreno vegetale e nella messa a dimora di piante autoctone>> per un importo quantificato <> oltre agli onorari professionali per le varie relazioni e documentazione necessarie per ottenere il titolo abilitativi da parte del < oltre oneri fiscali e CP_3
previdenziali>>.
L'espletata CTU ha altresì accertato e stabilito i criteri per il risarcimento del danno da occupazione in base al valore locativo del bene occupato, determinato in € 0,19 €/mq mensile da rivalutarsi annualmente.
La circostanza, pure accertata dall'ing. in sede di ATP acquisita nel presente Per_2
giudizio, che anche la parte convenuta abbia a sua volta subito uno sconfinamento del proprio appezzamento di terreno, con un ammanco complessivo di circa mq 15 metri quadri in favore del fondo di parte attrice, è oggetto della seconda domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_1
In merito, l'attrice e convenuta in riconvenzionale ha sollevato una eccezione di usucapione ultraventennale deducendo che è stata la stessa a delineare la proprietà CP_1
realizzando la recinzione autonomamente, ponendo in essere, così facendo, < comportamento fattuale di riconoscimento di quella parte del fondo come proprietà altrui>>.
Tuttavia, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, chi eccepisce in giudizio l'intervenuta usucapione in suo favore deve dare prova della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto costitutivi della eccepita fattispecie acquisitiva a titolo originario, deve cioè provare sia il momento iniziale (2008?) del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio e di aver acquisito detto possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico,
pagina 4 di 6 inequivoco ed indisturbato per almeno venti anni, ponendo in essere quelle attività, corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, percepibili come atti esplicanti una indiscussa e piena signoria sul bene immobile anche esternamente.
Prova rigorosa che nel presente giudizio l'attrice e convenuta in riconvenzionale non risulta aver dato.
Al rigetto dell'eccezione di usucapione consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale di rivendica e restituzione della porzione di terreno dell'estensione di circa
15 metri quadri facente parte della particella 1028, illegittimamente occupata dall'attrice e convenuta in riconvenzionale, come individuata in sede di ATP ing. Persona_2
nell'allegato n. 4 della sua relazione.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, considerata la reciproca soccombenza, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensarle interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti Parte_1
della in persona del suo legale rappresentante P.T., reietta ogni ulteriore e CP_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Previo rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione della convenuta, accoglie la domanda di rivendica dell'attrice come accertata dal CTU ing. Parte_1 Persona_2
e come meglio specificato in motivazione, secondo le indicazioni espresse nella
[...]
relazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio;
2)Per gli effetti condanna la convenuta all'immediato rilascio della suddetta CP_1
porzione di terreno facente parte della particella 1238 del foglio 3 sito in Vico del Gargano
(FG), località San Menaio, confinante con la CP_1
pagina 5 di 6 3) Condanna la convenuta al pagamento dei danni da occupazione quantificati CP_1
in € 4.622,40= all'attualità e i successivi occorrendo fino alla data di effettiva restituzione secondo il valore locativo accertato dal CTU . Per_2
4) Condanna la convenuta al pagamento dei costi di eliminazione delle cause di CP_1
occupazione del terreno rivendicato dall'attrice e quelli di ripristino dello status quo ante quantificato dal CTU ing. in complessivi € 78.700,00= oltre alla somma di € Per_2
8.000,00=, maggiorata degli oneri di legge, per gli onorari professionali dei tecnici incaricati per la redazione della documentazione amministrativa e tecnica necessaria.
5) Previo rigetto dell'eccezione di usucapione della sig. accoglie la domanda Parte_1
riconvenzionale di rivendica della convenuta come accertata ed individuata dal CP_1
CTU ing. nell'allegato n. 4 della sua relazione peritale di ATP acquisita al presente Per_2
giudizio e, per l'effetto, condanna la sig. all'immediato rilascio della stessa Parte_1
porzione di terreno di circa mq 15 come individuata nel suddetto allegato dall' ing. Per_2
[...]
6) Le spese del procedimento di ATP, del presente giudizio e della espletata CTU già
liquidate con precedente provvedimento sono interamente compensate.
Foggia, lì 20.03.2025 Il Giudice Monocratico
Dott. Maurizio Manzionna
pagina 6 di 6