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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3965 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5037/2021 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Ornella Tripaldi e Roberta Parte_1
Ragusa;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Elisabetta Console;
Controparte_1
- RESISTENTE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.07.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 03.07.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.04.2021 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con Controparte_1 in Putignano il 14.6.1997, dalla cui unione erano nati in data 15.05.2001, ed
[...] Per_2 Per_3
in data 25.01.2005 e di emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia. Per_4
In particolare, domandava confermarsi sia l'affido congiunto con collocamento dei figli presso di sè sia l'assegnazione in suo favore della casa familiare, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli in misura pari a complessivi € 540,00 mensili (determinato in € 510,00 mensili complessivi detratti gli assegni familiari – spettanti direttamente all' - con decreto ex art. 710 c.p.c. del Tribunale di Pt_1 Bari del 15.05.2018), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari. Chiedeva, altresì, di essere abilitata ad ottenere direttamente dall'INPS l'assegno per il nucleo familiare (così come già disposto con decreto modificativo delle condizioni di separazione del Tribunale di Bari del 15.05.2018) e le detrazioni fiscali per i figli.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva che con decreto del 09.07.2013 del Tribunale di Bari, non reclamato, era stata omologata la loro separazione giudiziale;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Si costituiva in giudizio il resistente e, pur non opponendosi tanto alla Controparte_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso quanto alla richiesta di affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, chiedeva disporsi una regolamentazione libera del diritto di visita paterno e disporsi che l'obbligo contributivo paterno in favore dei figli fosse sostituito con l'attribuzione della propria quota di proprietà (pari al 50%) della casa coniugale in favore della on vincolo di destinazione in favore dei figli e, solo in via subordinata, porsi a suo Pt_1 carico l'obbligo di versare un contributo al mantenimento della RO di complessivi € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo come per legge su detrazioni fiscali ed assegno per nucleo familiare.
All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 9 settembre 2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le condizioni separative e nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti.
Depositata una memoria integrativa, con sentenza parziale n. 876/2022 del 01.03.2022, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e con contestuale ordinanza veniva rinviata la causa ad altra udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 23.02.2023 il G.I. rigettava le richieste istruttorie e formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “conferma dell'ordinanza presidenziale, ovvero contributo paterno al mantenimento dei tre figli di € 510,00 mensili complessivi, oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 (l'importo di detto assegno non è riducibile considerato che corrisponde alla soglia minima stabilita da questo Tribunale per il mantenimento dei figli in caso di disoccupazione del genitore non convivente, ipotesi ricorrente nel caso di specie); 2) percezione diretta e per l'intero dell'assegno unico universale in capo alla genitrice convivente con la RO;
3) compensazione delle spese di lite”.
Infine, all'udienza indicata in epigrafe, la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva con propria nota del 03.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare, devesi rilevare l'inammissibilità delle domande di parte resistente volte ad:
“C)ASSEGNARE la alla Sig.ra in quanto genitrice collocataria dei figli CP_2 Parte_1 assegnando un termine per trovare altra sistemazione abitativa stante il raggiungimento della maggiore età ed il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito allo svolgimento di un regolare e proficuo percorso di studi ovvero alla ricerca di una occupazione;
D) DISPORRE a carico del resistente Controparte_1 ed in favore dei figli, un mantenimento di € 300,00 mensili e non superiore ad € 450,00 mensili ovvero
[...] nella misura che l'On. Tribunale riterrà equa e giusta, tenuto conto del valore della casa familiare assegnata alla del box auto utilizzato in esclusiva dalla sola immobili questi in comproprietà tra i Pt_1 Pt_1 divorziandi, nonché degli assegni familiari e delle altre provvidenze economiche disposte dallo Stato e di tutti gli altri elementi indicati dal Sig. in tutti gli scritti difensivi ivi compreso lo stato di disoccupato e CP_1 le cattive condizioni di salute. Con spese straordinarie come da protocollo da concordarsi preventivamente e da programmare. Ciò sino al 15.5.2019 per il figlio e sino al 25.1.2023 per le gemelle e Per_2 Per_4 . Inoltre, in ogni caso, E) DISPORRE in merito alle detrazioni per i figli ed all'istanza per l'assegno Per_5 al nucleo familiare come per legge. Tanto sino al 15.5.2019 per il figlio e sino al 25.1.2023 per le Per_2
e ”, formulate per la prima volta nella propria memoria di replica depositata in data Parte_2 Per_5 21.10.2025 e, dunque, tardivamente, in violazione del principio del contraddittorio (volte sostanzialmente a limitare dette statuizioni alla data di compimento dei 18 anni dei tre figli).
2.- Nel merito, emessa la sentenza parziale sullo stato in data 01.03.2022, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
3.- Le statuizioni riguardanti l'affidamento, il collocamento ed il diritto visita paterno dei figli , Per_2
e debbono essere revocate, in quanto ormai tutti divenuti maggiorenni. Per_3 Per_4
4.- Deve essere confermata l'assegnazione in favore di parte ricorrente della casa coniugale, essendo la l genitore convivente coi figli maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti. Pt_1
A ciò si aggiunga che lo stesso ha acconsentito a detta richiesta sin dalla sua costituzione in CP_1 giudizio ed in tutti i suoi scritti difensivi, limitandosi a formulare per la prima volta nella propria memoria di replica depositata il 21.10.2025 una domanda, comunque tardiva (ed inammissibile per quanto detto sopra), di assegnazione di un termine per il rilascio della casa, stante la raggiunta maggiore età dei figli, domanda che non sarebbe neppure accoglibile in punto di diritto poiché l'habitat domestico deve essere preservato anche con riferimento alla RO maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente.
5.- Deve essere, altresì, confermata l'ordinanza presidenziale del 09.09.2021 in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli , e (rispettivamente di 24 e 20 anni), Per_2 Per_3 Per_4 pari a complessivi € 510,00 mensili (ovvero € 170,00 per ciascun figlio), da versarsi in favore della Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese e a decorrere da febbraio 2013 (data degli accordi separativi, importo poi confermato nel decreto collegiale ex art. 710 c.p.c. del 15.05.2018 con l'aggiunta degli assegni familiari in favore del genitore collocatario), oltre aggiornamenti ISTAT maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie.
Presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi del figlio maggiorenne è la mancanza della capacità di autosostenersi.
Il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di sé stesso, di mantenersi da solo.
Il mantenimento del figlio maggiorenne è, invece, da escludere quando quest'ultimo, pur essendo in grado di percepire un reddito dalla professionalità acquisita in modo pieno, secondo le ordinarie condizioni di mercato, ciononostante per sua negligenza o sua scelta discutibile non abbia raggiunto l'indipendenza economica (Cass. n. 22500/2004).
L'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento dell'età del figlio e deve necessariamente essere ispirato a criteri di relatività e cioè correlato alle aspirazioni, alle attitudini e alla specifica preparazione professionale del figlio, nel rispetto però dei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia (Cass. n. 4765/2002; n. 4616/1998).
Nel caso di specie, le figlie e , allo stato solo ventenni, non risultano essere né occupate da Per_3 Per_4 un punto di vista lavorativo né inoccupate per loro inerzia, il che comporta che il padre sia tenuto a versare in loro favore un contributo per il loro mantenimento, essendo peraltro incontestata tra le parti la loro non autosufficienza economica (tant'è vero che abitano ancora con la genitrice, fermo restando che il resistente solo nella propria memoria di replica depositata il 21.10.2025 ha sostenuto per la prima volta che detto contributo sarebbe dovuto cessare in concomitanza alla raggiunta matura età dei figli, tesi smentita dalla stessa non autosufficienza economica della RO, giammai messa da lui in discussione nelle more del giudizio). Quanto al figlio , allo stato venticinquenne, il resistente ha riferito nei propri scritti conclusivi: Per_2
“sembrerebbe che il più grande dei figli nati dall'unione con il non ha voluto proseguire gli studi, CP_1 vive nel nord Italia ed ha una occupazione”. Tale circostanza, tuttavia, oltre che generica, è rimasta sfornita di supporto probatorio, tant'è che neppure il ha chiesto l'elisione del contributo al mantenimento CP_1 del figlio (se non tardivamente ed implicitamente – volendo in tesi limitare nel tempo detto versamento sino al compimento della maggiore età del figlio - in occasione del deposito della propria memoria di replica ex art. 190 c.p.c.).
Pertanto, l'ammontare del contributo al mantenimento della RO individuato con l'ordinanza presidenziale divorzile del 2018 (che di certo non può essere sostituito con la cessione volontaria del 50% della casa coniugale in favore della ricorrente con vincolo di destinazione in favore dei figli, come ripetutamente proposto dal resistente e che giammai il Tribunale potrebbe disporre, in ragione della evidente natura alimentare del contributo al mantenimento della RO e comunque afferendo a misure rientranti nella libertà negoziali delle parti) pare tuttora congruo e non può essere diminuito a complessivi € 300,00 mensili (come invece reiteratamente chiesto dal resistente), considerato, da una parte, che il fisiologico accrescimento delle esigenze di vita dei figli, come confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'aumento delle esigenze del figlio: “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” (Cass. n. 2191/2009) e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 17055/2007) comporterebbe la necessità di aumentare il contributo (rimasto fermo nel suo ammontare sin dal lontano 2013) e, dall'altra, come già rilevato dal G.I. con ordinanza del 23.02.2023, “l'importo di detto assegno non è riducibile considerato che corrisponde alla soglia minima stabilita da questo Tribunale per il mantenimento dei figli in caso di disoccupazione del genitore non convivente, ipotesi ricorrente nel caso di specie” (anche se a dire il vero il resistente non ha prodotto il suo certificato di disoccupazione aggiornato, l'ultimo in atti risalendo al 2018 – cfr. certificato di disponibilità al lavoro e storico di esperienze lavorative del 2021 prodotti con la memoria di costituzione -, e fermo restando che il precario stato di salute psichico addotto dal resistente è attestato da un unico certificato medico risalente al lontano 24.06.2021, in cui si legge che all'epoca soffriva di una “sindrome ansiosa depressiva”).
A ciò si aggiunga che non è neppure possibile determinare l'attuale capacità reddituale del CP_1 atteso che quest'ultimo, contravvenendo a quanto disposto dal G.I. all'udienza del 02.07.2025, ha omesso di depositare le proprie dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni (in atti, figurano solo i seguenti 730 con i relativi redditi complessivi: il 730/19 di € 18.782,00, il 730/20 di € 12.024,00 e il 730/21 di € 7.796,00); detta condotta assume rilievo ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Neppure una riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della RO sarebbe compatibile con l'aggravio di spesa e di tempo sopportato in via esclusiva dalla ricorrente nella gestione dei figli, considerato che lo stesso resistente ha ammesso negli scritti conclusivi che non vede e non sente da anni nessuno dei tre figli.
Tuttavia, il contributo non può neanche essere aumentato (come invece originariamente chiesto dalla ricorrente nella misura di € 540,00 mensili complessivi, fermo restando che gli aggiornamenti annuali Istat maturati dal 2013 all'attualità sull'iniziale importo di € 510,00 ha comunque superato detta cifra), considerato che l'attuale stato di disoccupazione del è rimasto incontestato e considerato che la a registrato CP_1 Pt_1 redditi congrui con cui deve continuare a contribuire al mantenimento dei figli (in atti figurano le seguenti dichiarazioni fiscali con i relativi redditi complessivi: il 730/18 di € 15.156,00, il 730/19 di € 18.878,00, il 730/20 di € 19.350,00, il 730/23 di € 18.565,00, il 730/24 di € 20.681,00 ed il 730/25 di € 20.881,00).
5.1.- Con riferimento alle spese straordinarie relative ai figli (poste al 50% a carico dei coniugi) deve disporsi (come richiesto dalle parti) che, a decorrere dal corrente mese di novembre 2025, le parti facciano applicazione del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019 (non richiamato nelle precedenti statuizioni giudiziali riguardanti le parti in causa) per l'individuazione delle stesse, allo scopo di dirimere e sopire eventuali contrasti in merito. 6.- In ordine alla domanda di parte ricorrente proposta sin dalla costituzione in giudizio relativa agli assegni familiari (ovvero, al sopravvenuto assegno unico universale), con riferimento alle figlie ed Per_3 Per_4 (avendo già compiuto i 21 anni), si deve disporre che l'assegno unico universale sia percepito dal Per_2 genitore convivente con la RO, la che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente Pt_1 erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
6.1- Viceversa, non può accogliersi la domanda di parte ricorrente relativa alle detrazioni fiscali, dovendo le stesse essere ripartite equamente come per legge tra entrambi i genitori.
7.- La soccombenza del sulla domanda di riduzione del contributo al mantenimento della RO CP_1 ad €300,00 mensili, sulla diversa ripartizione dell'A.U.U. e sull'inammissibilità delle domande tardivamente proposte impone di condannarlo al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotte del 30% stante la tenuità della causa ma con esclusione della fase istruttoria, avendo le parti omesso persino di depositare le memorie istruttorie).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 09.04.2021 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara l'inammissibilità delle nuove domande proposte da parte resistente nella memoria di replica;
2. revoca le statuizioni relative all'affidamento, al collocamento dei figli , e Per_2 Per_3 Per_4 ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno, essendo costoro divenuti maggiorenni;
3. conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Putignano alla via G. Rossini n. 16/B, in favore di Parte_1
4. conferma l'ordinanza presidenziale del 09.09.2021 in ordine al contributo paterno al mantenimento dei figli , ed , pari ad € 510,00 complessivi al mese (ovvero € 170,00 per Per_2 Per_3 Per_4 ciascuno figlio), da versarsi a decorrere dal mese di febbraio 2013 in favore della ntro il Pt_1 giorno 15 di ogni mese, oltre agli aggiornamenti Istat maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi a decorrere dal corrente mese di novembre 2025 in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bari;
5. dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente dal genitore convivente con la RO (la , la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche Pt_1 senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6. rigetta la domanda di parte ricorrente relativa ad usufruire in via esclusiva delle detrazioni fiscali per i figli;
7. condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_1 4.165,00, di cui € 4.067,00 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15;
8. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 4 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5037/2021 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Ornella Tripaldi e Roberta Parte_1
Ragusa;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Elisabetta Console;
Controparte_1
- RESISTENTE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.07.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 03.07.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.04.2021 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con Controparte_1 in Putignano il 14.6.1997, dalla cui unione erano nati in data 15.05.2001, ed
[...] Per_2 Per_3
in data 25.01.2005 e di emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia. Per_4
In particolare, domandava confermarsi sia l'affido congiunto con collocamento dei figli presso di sè sia l'assegnazione in suo favore della casa familiare, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli in misura pari a complessivi € 540,00 mensili (determinato in € 510,00 mensili complessivi detratti gli assegni familiari – spettanti direttamente all' - con decreto ex art. 710 c.p.c. del Tribunale di Pt_1 Bari del 15.05.2018), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari. Chiedeva, altresì, di essere abilitata ad ottenere direttamente dall'INPS l'assegno per il nucleo familiare (così come già disposto con decreto modificativo delle condizioni di separazione del Tribunale di Bari del 15.05.2018) e le detrazioni fiscali per i figli.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva che con decreto del 09.07.2013 del Tribunale di Bari, non reclamato, era stata omologata la loro separazione giudiziale;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Si costituiva in giudizio il resistente e, pur non opponendosi tanto alla Controparte_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso quanto alla richiesta di affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, chiedeva disporsi una regolamentazione libera del diritto di visita paterno e disporsi che l'obbligo contributivo paterno in favore dei figli fosse sostituito con l'attribuzione della propria quota di proprietà (pari al 50%) della casa coniugale in favore della on vincolo di destinazione in favore dei figli e, solo in via subordinata, porsi a suo Pt_1 carico l'obbligo di versare un contributo al mantenimento della RO di complessivi € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo come per legge su detrazioni fiscali ed assegno per nucleo familiare.
All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 9 settembre 2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le condizioni separative e nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti.
Depositata una memoria integrativa, con sentenza parziale n. 876/2022 del 01.03.2022, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e con contestuale ordinanza veniva rinviata la causa ad altra udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 23.02.2023 il G.I. rigettava le richieste istruttorie e formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “conferma dell'ordinanza presidenziale, ovvero contributo paterno al mantenimento dei tre figli di € 510,00 mensili complessivi, oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 (l'importo di detto assegno non è riducibile considerato che corrisponde alla soglia minima stabilita da questo Tribunale per il mantenimento dei figli in caso di disoccupazione del genitore non convivente, ipotesi ricorrente nel caso di specie); 2) percezione diretta e per l'intero dell'assegno unico universale in capo alla genitrice convivente con la RO;
3) compensazione delle spese di lite”.
Infine, all'udienza indicata in epigrafe, la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva con propria nota del 03.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare, devesi rilevare l'inammissibilità delle domande di parte resistente volte ad:
“C)ASSEGNARE la alla Sig.ra in quanto genitrice collocataria dei figli CP_2 Parte_1 assegnando un termine per trovare altra sistemazione abitativa stante il raggiungimento della maggiore età ed il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito allo svolgimento di un regolare e proficuo percorso di studi ovvero alla ricerca di una occupazione;
D) DISPORRE a carico del resistente Controparte_1 ed in favore dei figli, un mantenimento di € 300,00 mensili e non superiore ad € 450,00 mensili ovvero
[...] nella misura che l'On. Tribunale riterrà equa e giusta, tenuto conto del valore della casa familiare assegnata alla del box auto utilizzato in esclusiva dalla sola immobili questi in comproprietà tra i Pt_1 Pt_1 divorziandi, nonché degli assegni familiari e delle altre provvidenze economiche disposte dallo Stato e di tutti gli altri elementi indicati dal Sig. in tutti gli scritti difensivi ivi compreso lo stato di disoccupato e CP_1 le cattive condizioni di salute. Con spese straordinarie come da protocollo da concordarsi preventivamente e da programmare. Ciò sino al 15.5.2019 per il figlio e sino al 25.1.2023 per le gemelle e Per_2 Per_4 . Inoltre, in ogni caso, E) DISPORRE in merito alle detrazioni per i figli ed all'istanza per l'assegno Per_5 al nucleo familiare come per legge. Tanto sino al 15.5.2019 per il figlio e sino al 25.1.2023 per le Per_2
e ”, formulate per la prima volta nella propria memoria di replica depositata in data Parte_2 Per_5 21.10.2025 e, dunque, tardivamente, in violazione del principio del contraddittorio (volte sostanzialmente a limitare dette statuizioni alla data di compimento dei 18 anni dei tre figli).
2.- Nel merito, emessa la sentenza parziale sullo stato in data 01.03.2022, restano da deliberare con sentenza unicamente le questioni accessorie.
3.- Le statuizioni riguardanti l'affidamento, il collocamento ed il diritto visita paterno dei figli , Per_2
e debbono essere revocate, in quanto ormai tutti divenuti maggiorenni. Per_3 Per_4
4.- Deve essere confermata l'assegnazione in favore di parte ricorrente della casa coniugale, essendo la l genitore convivente coi figli maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti. Pt_1
A ciò si aggiunga che lo stesso ha acconsentito a detta richiesta sin dalla sua costituzione in CP_1 giudizio ed in tutti i suoi scritti difensivi, limitandosi a formulare per la prima volta nella propria memoria di replica depositata il 21.10.2025 una domanda, comunque tardiva (ed inammissibile per quanto detto sopra), di assegnazione di un termine per il rilascio della casa, stante la raggiunta maggiore età dei figli, domanda che non sarebbe neppure accoglibile in punto di diritto poiché l'habitat domestico deve essere preservato anche con riferimento alla RO maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente.
5.- Deve essere, altresì, confermata l'ordinanza presidenziale del 09.09.2021 in ordine all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli , e (rispettivamente di 24 e 20 anni), Per_2 Per_3 Per_4 pari a complessivi € 510,00 mensili (ovvero € 170,00 per ciascun figlio), da versarsi in favore della Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese e a decorrere da febbraio 2013 (data degli accordi separativi, importo poi confermato nel decreto collegiale ex art. 710 c.p.c. del 15.05.2018 con l'aggiunta degli assegni familiari in favore del genitore collocatario), oltre aggiornamenti ISTAT maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie.
Presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi del figlio maggiorenne è la mancanza della capacità di autosostenersi.
Il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di sé stesso, di mantenersi da solo.
Il mantenimento del figlio maggiorenne è, invece, da escludere quando quest'ultimo, pur essendo in grado di percepire un reddito dalla professionalità acquisita in modo pieno, secondo le ordinarie condizioni di mercato, ciononostante per sua negligenza o sua scelta discutibile non abbia raggiunto l'indipendenza economica (Cass. n. 22500/2004).
L'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento dell'età del figlio e deve necessariamente essere ispirato a criteri di relatività e cioè correlato alle aspirazioni, alle attitudini e alla specifica preparazione professionale del figlio, nel rispetto però dei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia (Cass. n. 4765/2002; n. 4616/1998).
Nel caso di specie, le figlie e , allo stato solo ventenni, non risultano essere né occupate da Per_3 Per_4 un punto di vista lavorativo né inoccupate per loro inerzia, il che comporta che il padre sia tenuto a versare in loro favore un contributo per il loro mantenimento, essendo peraltro incontestata tra le parti la loro non autosufficienza economica (tant'è vero che abitano ancora con la genitrice, fermo restando che il resistente solo nella propria memoria di replica depositata il 21.10.2025 ha sostenuto per la prima volta che detto contributo sarebbe dovuto cessare in concomitanza alla raggiunta matura età dei figli, tesi smentita dalla stessa non autosufficienza economica della RO, giammai messa da lui in discussione nelle more del giudizio). Quanto al figlio , allo stato venticinquenne, il resistente ha riferito nei propri scritti conclusivi: Per_2
“sembrerebbe che il più grande dei figli nati dall'unione con il non ha voluto proseguire gli studi, CP_1 vive nel nord Italia ed ha una occupazione”. Tale circostanza, tuttavia, oltre che generica, è rimasta sfornita di supporto probatorio, tant'è che neppure il ha chiesto l'elisione del contributo al mantenimento CP_1 del figlio (se non tardivamente ed implicitamente – volendo in tesi limitare nel tempo detto versamento sino al compimento della maggiore età del figlio - in occasione del deposito della propria memoria di replica ex art. 190 c.p.c.).
Pertanto, l'ammontare del contributo al mantenimento della RO individuato con l'ordinanza presidenziale divorzile del 2018 (che di certo non può essere sostituito con la cessione volontaria del 50% della casa coniugale in favore della ricorrente con vincolo di destinazione in favore dei figli, come ripetutamente proposto dal resistente e che giammai il Tribunale potrebbe disporre, in ragione della evidente natura alimentare del contributo al mantenimento della RO e comunque afferendo a misure rientranti nella libertà negoziali delle parti) pare tuttora congruo e non può essere diminuito a complessivi € 300,00 mensili (come invece reiteratamente chiesto dal resistente), considerato, da una parte, che il fisiologico accrescimento delle esigenze di vita dei figli, come confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'aumento delle esigenze del figlio: “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” (Cass. n. 2191/2009) e non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 17055/2007) comporterebbe la necessità di aumentare il contributo (rimasto fermo nel suo ammontare sin dal lontano 2013) e, dall'altra, come già rilevato dal G.I. con ordinanza del 23.02.2023, “l'importo di detto assegno non è riducibile considerato che corrisponde alla soglia minima stabilita da questo Tribunale per il mantenimento dei figli in caso di disoccupazione del genitore non convivente, ipotesi ricorrente nel caso di specie” (anche se a dire il vero il resistente non ha prodotto il suo certificato di disoccupazione aggiornato, l'ultimo in atti risalendo al 2018 – cfr. certificato di disponibilità al lavoro e storico di esperienze lavorative del 2021 prodotti con la memoria di costituzione -, e fermo restando che il precario stato di salute psichico addotto dal resistente è attestato da un unico certificato medico risalente al lontano 24.06.2021, in cui si legge che all'epoca soffriva di una “sindrome ansiosa depressiva”).
A ciò si aggiunga che non è neppure possibile determinare l'attuale capacità reddituale del CP_1 atteso che quest'ultimo, contravvenendo a quanto disposto dal G.I. all'udienza del 02.07.2025, ha omesso di depositare le proprie dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni (in atti, figurano solo i seguenti 730 con i relativi redditi complessivi: il 730/19 di € 18.782,00, il 730/20 di € 12.024,00 e il 730/21 di € 7.796,00); detta condotta assume rilievo ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Neppure una riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della RO sarebbe compatibile con l'aggravio di spesa e di tempo sopportato in via esclusiva dalla ricorrente nella gestione dei figli, considerato che lo stesso resistente ha ammesso negli scritti conclusivi che non vede e non sente da anni nessuno dei tre figli.
Tuttavia, il contributo non può neanche essere aumentato (come invece originariamente chiesto dalla ricorrente nella misura di € 540,00 mensili complessivi, fermo restando che gli aggiornamenti annuali Istat maturati dal 2013 all'attualità sull'iniziale importo di € 510,00 ha comunque superato detta cifra), considerato che l'attuale stato di disoccupazione del è rimasto incontestato e considerato che la a registrato CP_1 Pt_1 redditi congrui con cui deve continuare a contribuire al mantenimento dei figli (in atti figurano le seguenti dichiarazioni fiscali con i relativi redditi complessivi: il 730/18 di € 15.156,00, il 730/19 di € 18.878,00, il 730/20 di € 19.350,00, il 730/23 di € 18.565,00, il 730/24 di € 20.681,00 ed il 730/25 di € 20.881,00).
5.1.- Con riferimento alle spese straordinarie relative ai figli (poste al 50% a carico dei coniugi) deve disporsi (come richiesto dalle parti) che, a decorrere dal corrente mese di novembre 2025, le parti facciano applicazione del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019 (non richiamato nelle precedenti statuizioni giudiziali riguardanti le parti in causa) per l'individuazione delle stesse, allo scopo di dirimere e sopire eventuali contrasti in merito. 6.- In ordine alla domanda di parte ricorrente proposta sin dalla costituzione in giudizio relativa agli assegni familiari (ovvero, al sopravvenuto assegno unico universale), con riferimento alle figlie ed Per_3 Per_4 (avendo già compiuto i 21 anni), si deve disporre che l'assegno unico universale sia percepito dal Per_2 genitore convivente con la RO, la che potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente Pt_1 erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
6.1- Viceversa, non può accogliersi la domanda di parte ricorrente relativa alle detrazioni fiscali, dovendo le stesse essere ripartite equamente come per legge tra entrambi i genitori.
7.- La soccombenza del sulla domanda di riduzione del contributo al mantenimento della RO CP_1 ad €300,00 mensili, sulla diversa ripartizione dell'A.U.U. e sull'inammissibilità delle domande tardivamente proposte impone di condannarlo al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva), ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotte del 30% stante la tenuità della causa ma con esclusione della fase istruttoria, avendo le parti omesso persino di depositare le memorie istruttorie).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 09.04.2021 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara l'inammissibilità delle nuove domande proposte da parte resistente nella memoria di replica;
2. revoca le statuizioni relative all'affidamento, al collocamento dei figli , e Per_2 Per_3 Per_4 ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno, essendo costoro divenuti maggiorenni;
3. conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Putignano alla via G. Rossini n. 16/B, in favore di Parte_1
4. conferma l'ordinanza presidenziale del 09.09.2021 in ordine al contributo paterno al mantenimento dei figli , ed , pari ad € 510,00 complessivi al mese (ovvero € 170,00 per Per_2 Per_3 Per_4 ciascuno figlio), da versarsi a decorrere dal mese di febbraio 2013 in favore della ntro il Pt_1 giorno 15 di ogni mese, oltre agli aggiornamenti Istat maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi a decorrere dal corrente mese di novembre 2025 in virtù del Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bari;
5. dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente dal genitore convivente con la RO (la , la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche Pt_1 senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6. rigetta la domanda di parte ricorrente relativa ad usufruire in via esclusiva delle detrazioni fiscali per i figli;
7. condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_1 4.165,00, di cui € 4.067,00 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15;
8. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 4 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato