Art. 30.
L'ufficiale che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.
La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.
L'ufficiale che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.
La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.