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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/08/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3954/2021 R.G., avente ad oggetto “cessione dei crediti” e
PROMOSSA DA
in persona del proprio rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. Paolo Bonalume
ATTRICE
CONTRO
in persona del proprio legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gabriele Garzya
CONVENUTA
_____________________
All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
*******
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
Part
(in seguito , premettendo di essere cessionaria di alcuni crediti - già Parte_1
sorti, ovvero anche futuri - vantati da numerose società fornitrici nei confronti dell' Controparte_2
Parte (in seguito per sorte capitale ed interessi dovuti in conseguenza del mancato
[...] pagamento di fatture emesse dalle predette società nei confronti della citata amministrazione, nonché
di ulteriori importi dovuti a titolo di interessi per ritardato pagamento di altre fatture, ha convenuto tale ente in giudizio per sentirlo condannare, per le suddette causali, al pagamento della somma della complessiva somma di € 1.033.274,68 (in seguito ridotta nel corso del giudizio), ovvero, in subordine,
di un indennizzo per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Parte
Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito: l'incompetenza del Tribunale, deducendo che competente a conoscere della presente controversia sarebbe il Tribunale per le imprese di Bari;
il difetto di titolarità, dal lato attivo, dei rapporti obbligatori de quibus per l'inefficacia delle cessioni stipulate tra l'attrice e le menzionate società somministranti, ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2240/1923, in quanto da esso non accettate;
l'inesistenza o, comunque, dei rapporti contrattuali con le società cedenti e, in ogni caso, la loro nullità per difetto di forma, non essendo i relativi contratti stati stipulati nelle forme previste dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2240/1923, l'avvenuto pagamento delle somme portate da alcune delle fatture poste a fondamento dell'avversa domanda;
l'inammissibilità della domanda proposta in via subordinata dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
per mancato riconoscimento, da parte dell'Azienda convenuta, delle prestazioni eseguite in suo favore e in quanto le società creditrici non avrebbero subito alcuna perdita patrimoniale.
Andrebbero esaminate, in limine, l'eccezione di incompetenza dell'Autorià giudiziaria adita
Parte sollevata dall' avente carattere pregiudiziale e, nel merito, in via preliminare, quella con cui la convenuta ha contestato la sussistenza, in capo all'attrice, della titolarità dal lato attivo dei rapporti giuridici controversi.
Tuttavia, sulla scorta del principio della ragione più liquida, la causa può essere decisa sulla base dell'eccepita invalidità, per difetto di forma, dei contratti dai quali derivano i crediti ceduti,
eccezione che, attesa la sua fondatezza, impone il rigetto della domanda proposta dall'attrice in via principale.
Come noto, infatti, l'art. 16 co. 1 del R.D. n. 2440/1923 dispone che i contratti conclusi dalle pubbliche amministrazioni “sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme
stabilite dal regolamento”.
Il successivo art. 17 prevede che i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
Muovendo dal contenuto della predetta disposizione, la più recente giurisprudenza ha,
peraltro, chiarito che i contratti con le imprese commerciali “possono essere conclusi
attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio, non
essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo
verbale” (Cass. n. 5263/2015), in quanto “occorre in ogni caso che il perfezionamento
del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che
la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione
del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da
parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione
tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (Cass. n. 12316/2015).
Più in generale, la Corte di Cassazione ha affermato che “al fine di consentire tanto l'esatta
individuazione del contenuto negoziale quanto i necessari controlli delle autorità tutorie, tutti i
contratti stipulati dalla P.A., anche quando agisca "iure privatorum", richiedono la forma scritta "ad
substantiam", con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo
abilitato a concludere negozi giuridici, in nome e per conto dell'ente pubblico, mentre devono
ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali, aventi la caratteristica di
atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà
negoziale, da trasfondere in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da
eseguire. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di
qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali
convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da
comportamenti puramente attuativi” (Cass. n. 26826/2006).
Nel caso di specie l'attrice ha prodotto, per comprovare la sussistenza dei rapporti contrattuali dai quali deriverebbero i crediti azionati, copiosa documentazione consistente in fatture, ordini di acquisto, schermate di operazioni eseguite su piattaforme digitali, schede prezzi, richieste di rilascio di polizze fideiussorie in favore di elenchi prezzi, comunicazioni di avvenute Controparte_3
aggiudicazioni, determine con cui i competenti organi hanno aggiudicato gli appalti, ma non un solo contratto stipulato nelle ridette forme a seguito delle aggiudicazioni.
Invero, la circostanza che da alcuni dei documenti prodotti sembrerebbe potersi ricavare l'esistenza di contratti stipulati tra alcun delle società cedenti e la convenuta non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della predetta domanda attorea, in quanto non consente di accertare l'avvenuto rispetto dei rigorosi requisiti formali prescritti dalle citate disposizioni, le quali, sono applicabili, per pacifica giurisprudenza, anche alle aziende sanitarie locali.
Queste ultime, infatti, “sono organismi di diritto pubblico ai sensi del d.lgs. n. 157 del 1995 e
da ciò deriva che i contratti dalle stesse stipulati per l'acquisizione di prodotti farmaceutici restano
assoggettati alla disciplina del codice dei contratti pubblici, ossia precipuamente alla normativa
riguardante la forma dei contratti con la p.a. (contratti redatti in forma scritta con la sottoscrizione
di un unico documento, non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi
di un accordo solo verbale)” (Trib. Pavia n. 1225/2022).
Analogamente è stato affermato che “in ossequio al combinato disposto degli artt. 16 e 17
R.D. 2440/1923 in tema di contratti con le PA, affinché il titolare di una struttura sanitaria possa
Part ottenere la condanna di un al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni erogate per conto
del SSNL, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento e lo svolgimento delle prestazioni, ha l'onere di produrre in giudizio anche i contratti. Tali contratti, devono essere redatti per iscritto a pena di
nullità e contenere l'indicazione degli elementi fondamentali del rapporto regolando il volume
massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Inoltre, ai
sensi dell'art.
8-quinquies del D. Lgs. 502/1992, non è consentita la conclusione dei summenzionati
accordi per "facta concludentia"” (App. Napoli 427/2023)
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, diviene, dunque, irrilevante la circostanza, più
volte sottolineata dall'attrice nei propri scritti difensivi, che la convenuta non abbia contestato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni poste a fondamento delle fatture dalle stessa prodotte e da cui derivano i crediti che le sono stati ceduti, in quanto “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1,
c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a
fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del
diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad
substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una
determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta
esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere,
il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la
prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cass. n.
25999/2018).
Parte Acclarata, pertanto, l'inesistenza di una obbligazione di natura contrattuale a carico dell'
in conseguenza dell'invalidità dei contratti dai quali derivano i crediti ceduti all'attrice (cfr. Cass. n.
7422/2002), va rilevato, per un verso, che la predetta eccezione di nullità è a quest'ultima opponibile,
in quanto il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità
del negozio da cui deriva il credito ceduto (Cass. n. 8373/2009 cit.); per altro verso, che l'azione di
Cont ingiustificato arricchimento esperita in via subordinata da è inammissibile.
Come noto, infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; la unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito.
Nel caso di specie, invece, la locupletazione della convenuta e l'impoverimento dell'attrice derivano da fatti generatori distinti: la prima, dalla circostanza di aver fruito delle prestazioni eseguite dalle società cedenti, senza pagarne, in tutto o in parte, il relativo costo;
il secondo, non già dall'aver eseguito direttamente la prestazione di cui ha beneficiato l'azienda convenuta, bensì dall'aver acquistato, contro corrispettivo, i crediti vantati nei confronti di quest'ultima dalle predette società.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 3954/20210 R.G., così
provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna in persona del proprio legale rappresentante p.t., alla rifusione delle Parte_1
spese di lite sostenute dall' che liquida in € 8.462,00 per Controparte_2
compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 20 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3954/2021 R.G., avente ad oggetto “cessione dei crediti” e
PROMOSSA DA
in persona del proprio rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. Paolo Bonalume
ATTRICE
CONTRO
in persona del proprio legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gabriele Garzya
CONVENUTA
_____________________
All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
*******
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
Part
(in seguito , premettendo di essere cessionaria di alcuni crediti - già Parte_1
sorti, ovvero anche futuri - vantati da numerose società fornitrici nei confronti dell' Controparte_2
Parte (in seguito per sorte capitale ed interessi dovuti in conseguenza del mancato
[...] pagamento di fatture emesse dalle predette società nei confronti della citata amministrazione, nonché
di ulteriori importi dovuti a titolo di interessi per ritardato pagamento di altre fatture, ha convenuto tale ente in giudizio per sentirlo condannare, per le suddette causali, al pagamento della somma della complessiva somma di € 1.033.274,68 (in seguito ridotta nel corso del giudizio), ovvero, in subordine,
di un indennizzo per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Parte
Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito: l'incompetenza del Tribunale, deducendo che competente a conoscere della presente controversia sarebbe il Tribunale per le imprese di Bari;
il difetto di titolarità, dal lato attivo, dei rapporti obbligatori de quibus per l'inefficacia delle cessioni stipulate tra l'attrice e le menzionate società somministranti, ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2240/1923, in quanto da esso non accettate;
l'inesistenza o, comunque, dei rapporti contrattuali con le società cedenti e, in ogni caso, la loro nullità per difetto di forma, non essendo i relativi contratti stati stipulati nelle forme previste dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2240/1923, l'avvenuto pagamento delle somme portate da alcune delle fatture poste a fondamento dell'avversa domanda;
l'inammissibilità della domanda proposta in via subordinata dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
per mancato riconoscimento, da parte dell'Azienda convenuta, delle prestazioni eseguite in suo favore e in quanto le società creditrici non avrebbero subito alcuna perdita patrimoniale.
Andrebbero esaminate, in limine, l'eccezione di incompetenza dell'Autorià giudiziaria adita
Parte sollevata dall' avente carattere pregiudiziale e, nel merito, in via preliminare, quella con cui la convenuta ha contestato la sussistenza, in capo all'attrice, della titolarità dal lato attivo dei rapporti giuridici controversi.
Tuttavia, sulla scorta del principio della ragione più liquida, la causa può essere decisa sulla base dell'eccepita invalidità, per difetto di forma, dei contratti dai quali derivano i crediti ceduti,
eccezione che, attesa la sua fondatezza, impone il rigetto della domanda proposta dall'attrice in via principale.
Come noto, infatti, l'art. 16 co. 1 del R.D. n. 2440/1923 dispone che i contratti conclusi dalle pubbliche amministrazioni “sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme
stabilite dal regolamento”.
Il successivo art. 17 prevede che i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
Muovendo dal contenuto della predetta disposizione, la più recente giurisprudenza ha,
peraltro, chiarito che i contratti con le imprese commerciali “possono essere conclusi
attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio, non
essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo
verbale” (Cass. n. 5263/2015), in quanto “occorre in ogni caso che il perfezionamento
del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che
la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione
del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da
parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione
tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.” (Cass. n. 12316/2015).
Più in generale, la Corte di Cassazione ha affermato che “al fine di consentire tanto l'esatta
individuazione del contenuto negoziale quanto i necessari controlli delle autorità tutorie, tutti i
contratti stipulati dalla P.A., anche quando agisca "iure privatorum", richiedono la forma scritta "ad
substantiam", con manifestazione della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo
abilitato a concludere negozi giuridici, in nome e per conto dell'ente pubblico, mentre devono
ritenersi, all'uopo, inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali, aventi la caratteristica di
atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà
negoziale, da trasfondere in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da
eseguire. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di
qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali
convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da
comportamenti puramente attuativi” (Cass. n. 26826/2006).
Nel caso di specie l'attrice ha prodotto, per comprovare la sussistenza dei rapporti contrattuali dai quali deriverebbero i crediti azionati, copiosa documentazione consistente in fatture, ordini di acquisto, schermate di operazioni eseguite su piattaforme digitali, schede prezzi, richieste di rilascio di polizze fideiussorie in favore di elenchi prezzi, comunicazioni di avvenute Controparte_3
aggiudicazioni, determine con cui i competenti organi hanno aggiudicato gli appalti, ma non un solo contratto stipulato nelle ridette forme a seguito delle aggiudicazioni.
Invero, la circostanza che da alcuni dei documenti prodotti sembrerebbe potersi ricavare l'esistenza di contratti stipulati tra alcun delle società cedenti e la convenuta non è sufficiente ai fini dell'accoglimento della predetta domanda attorea, in quanto non consente di accertare l'avvenuto rispetto dei rigorosi requisiti formali prescritti dalle citate disposizioni, le quali, sono applicabili, per pacifica giurisprudenza, anche alle aziende sanitarie locali.
Queste ultime, infatti, “sono organismi di diritto pubblico ai sensi del d.lgs. n. 157 del 1995 e
da ciò deriva che i contratti dalle stesse stipulati per l'acquisizione di prodotti farmaceutici restano
assoggettati alla disciplina del codice dei contratti pubblici, ossia precipuamente alla normativa
riguardante la forma dei contratti con la p.a. (contratti redatti in forma scritta con la sottoscrizione
di un unico documento, non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi
di un accordo solo verbale)” (Trib. Pavia n. 1225/2022).
Analogamente è stato affermato che “in ossequio al combinato disposto degli artt. 16 e 17
R.D. 2440/1923 in tema di contratti con le PA, affinché il titolare di una struttura sanitaria possa
Part ottenere la condanna di un al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni erogate per conto
del SSNL, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento e lo svolgimento delle prestazioni, ha l'onere di produrre in giudizio anche i contratti. Tali contratti, devono essere redatti per iscritto a pena di
nullità e contenere l'indicazione degli elementi fondamentali del rapporto regolando il volume
massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Inoltre, ai
sensi dell'art.
8-quinquies del D. Lgs. 502/1992, non è consentita la conclusione dei summenzionati
accordi per "facta concludentia"” (App. Napoli 427/2023)
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, diviene, dunque, irrilevante la circostanza, più
volte sottolineata dall'attrice nei propri scritti difensivi, che la convenuta non abbia contestato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni poste a fondamento delle fatture dalle stessa prodotte e da cui derivano i crediti che le sono stati ceduti, in quanto “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1,
c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a
fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del
diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad
substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una
determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta
esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere,
il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la
prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cass. n.
25999/2018).
Parte Acclarata, pertanto, l'inesistenza di una obbligazione di natura contrattuale a carico dell'
in conseguenza dell'invalidità dei contratti dai quali derivano i crediti ceduti all'attrice (cfr. Cass. n.
7422/2002), va rilevato, per un verso, che la predetta eccezione di nullità è a quest'ultima opponibile,
in quanto il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità
del negozio da cui deriva il credito ceduto (Cass. n. 8373/2009 cit.); per altro verso, che l'azione di
Cont ingiustificato arricchimento esperita in via subordinata da è inammissibile.
Come noto, infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; la unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito.
Nel caso di specie, invece, la locupletazione della convenuta e l'impoverimento dell'attrice derivano da fatti generatori distinti: la prima, dalla circostanza di aver fruito delle prestazioni eseguite dalle società cedenti, senza pagarne, in tutto o in parte, il relativo costo;
il secondo, non già dall'aver eseguito direttamente la prestazione di cui ha beneficiato l'azienda convenuta, bensì dall'aver acquistato, contro corrispettivo, i crediti vantati nei confronti di quest'ultima dalle predette società.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo la causa n. 3954/20210 R.G., così
provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna in persona del proprio legale rappresentante p.t., alla rifusione delle Parte_1
spese di lite sostenute dall' che liquida in € 8.462,00 per Controparte_2
compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, in Brindisi, in data 20 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino