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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/12/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 504/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Alessandra Piliego Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 664/2023, emessa dal Tribunale di Bari, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 19818/2014 R.G., pubblicata in data 23 febbraio 2023), iscritta al n. 504/2023 R.G., avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni, tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ER IT, ed elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Vinci, ed elettivamente domiciliata come in atti APPELLATA
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
APPELLATA, contumace
Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 17 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Consigliere istruttore ha rimesso la causa alla decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, CP_1
premettendo: di essere proprietario dell'imbarcazione a motore
[...]
Cigarette 38, contraddistinta con il n. RM 3471/D, assicurata per i danni con la società con cui aveva stipulato la Polizza Nautica Controparte_1
M1/1424043; che dal mese di ottobre 2012 l'imbarcazione era stata ricoverata presso il deposito rimessaggio della sito in Bari CP_2
Strada del Tesoro n. 3 e presumibilmente tra i giorni 29.08.2013 e 05.09.2013 dal natante erano stati asportati taluni componenti, ossia n. 2 motori Entrofuoribordo matr. n. OA399299 e matr. n. OA399275 Mercury MCM 420, n. 2 piedi poppieri completi di eliche, n. 2 gruppi di scarico in acciaio inox, accessori del vano motore, tappezzeria interna e strumentazione completa del posto guida, come riportati nella denuncia di furto parziale, tempestivamente resa alle competenti autorità in data 05.09.2013; che aveva già trasmesso, a mezzo e-mail, la denuncia di furto alla (società che si occupava di gestire Controparte_3
l'assistenza clienti della , che a sua volta gli aveva Controparte_1 comunicato di aver inoltrato la documentazione alla;
di non aver CP_1 ricevuto il pagamento dell'indennizzo. Ha, dunque, chiesto la condanna di al pagamento Controparte_1 della somma di € 89.938,61 a titolo di indennizzo per i danni subìti a seguito del furto. La si è costituita in giudizio chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la società CP_2
custode dell'imbarcazione al momento del fatto e, quindi,
[...] responsabile dell'accaduto; nel merito, in via principale, ha contestato le avverse richieste, chiedendone il rigetto o, quantomeno, in via subordinata, l'accoglimento parziale nei limiti del pregiudizio effettivamente patito, pari ad € 57.110,42 o ad altra somma risultante dall'istruttoria; in caso di accoglimento della domanda attorea, ha anche chiesto di essere tenuta indenne dalla da qualsiasi esborso derivante dalla sentenza di CP_2 condanna e, pertanto, di vedersi surrogata nei diritti del danneggiato/assicurato verso i terzi responsabili del furto, ai sensi dell'art. 1916 c.c.
pag. 2/10 La società terza chiamata in causa ha eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio;
nel merito ha insistito nel rigetto della domanda spiegata dalla compagnia assicuratrice convenuta, per non aver assunto alcun onere di custodia dell'imbarcazione e comunque per aver offerto un luogo idoneo al rimessaggio. La causa è stata istruita a mezzo di prove orali e documentali ed anche con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, estimativa dei danni subiti dall'attore. Con la sentenza n. 644/23 il Tribunale di Bari ha così statuito: “il Giudice del Tribunale di Bari – seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con citazione notificata 31.12.2014 da nei confronti della società Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., nonché con la chiamata in
[...] causa della società in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 così provvede:
1. rigetta la domanda attorea proposta nei confronti della società 2. accoglie la domanda avanzata dal Controparte_1 Pt_1 nei confronti della terza chiamata in causa e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore del della somma di € CP_2 Pt_1
56.552,82 oltre IVA ed interessi al tasso legale dal dì della presente sentenza all'integrale soddisfo;
3. condanna il a rifondere alla Pt_1 convenuta le spese processuali che si liquidano in complessivi € 14.103,00 oltre € 2.115,45 per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. condanna la società a rifondere all'avv. Schittulli Angelo, CP_2 dichiaratosi antistatario, le spese processuali che si liquidano in complessivi € 14.103,00 oltre € 780,00 per esborsi, € 2.115,45 per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. pone definitivamente in capo alla gli oneri di c.t.u. già liquidati in corso di giudizio, con CP_2 onere di rimborso in favore delle controparti di quanto a tale titolo già riconosciuto al consulente”. In dettaglio, il Tribunale di Bari:
- ha ritenuto correttamente formulata la domanda proposta dall'attore nei confronti della terza chiamata (perché inserita nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), a seguito della chiamata in causa da parte dell'originaria convenuta;
- ha ritenuto l'operatività nel caso di specie dell'art. 1900 c.c., innanzi tutto avulso da quanto previsto dall'art. 1341 c.c. e, poi, per essere stata pienamente provata la colpa grave dell'assicurato;
pag. 3/10 - ha ritenuto provata la responsabilità della terza chiamata in causa, condannata al risarcimento del danno, come quantificato dal CTU. Avverso la sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, ogni contraria istanza disattesa e respinta, ritenere viziata in fatto ed in diritto sentenza n. 664/2023 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Attolino, nell'ambito del giudizio N.R.G. 19818/2014, depositata in cancelleria in data 23.02.23, ivi impugnata e, in parziale riforma della stessa, rigettate tutte le domande proposte dalle controparti e/o dalle stesse riproposte in via di appello incidentale, così provvedere: A. Previa declaratoria della nullità/invalidità di ogni clausola della polizza assicurativa intercorsa tra le parti laddove preveda l'inoperabilità dell'assicurazione per colpa grave dell'assicurato nella causazione del sinistro, accertare e dichiarare tenuta la , in CP_1 via solidale con la al pagamento in favore dell'attore CP_2 dell'indennizzo dovuto a seguito del furto in virtù della polizza assicurativa operante sul mezzo nautico di proprietà dell'appellante; B. per l'effetto, condannare la , in via solidale con la a CP_1 CP_2 corrispondere al dott. la somma di € 68.957,84, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria dal 5.09.2013 al soddisfo;
C. condannare la CP_1
in solido con la alle spese e compensi del doppio
[...] CP_2 grado di giudizio, da assegnarsi al sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario”. Si è costituita in giudizio chiedendo di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari così provvedere: 1) rigettare, siccome inammissibile e infondato, l'appello così come proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 664/2023 del Tribunale di Bari;
2)
[...]
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio in favore dell'appellata ”. CP_1
Non si è costituita in giudizio della quale va quindi CP_2 dichiarata la contumacia. Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 10 ottobre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata per la decisione.
pag. 4/10 °°°°°°°°°
L'appellante affida l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata, ritenendola ingiusta nella parte in cui ha rigettato la domanda nei confronti della compagnia di assicurazioni, per ritenuta mancanza di copertura assicurativa sul sinistro, in tal modo cadendo in un vizio di ultrapetizione, con motivazione illogica, contraddittoria, perplessa ed incomprensibile. In sostanza, ritiene che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere non dimostrata la inclusione del sinistro tra quelli oggetto del contratto assicurativo (questione mai dibattuta tra le parti), salvo poi dare atto che la convenuta invocava la sola inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1900 c.c. e del punto n. 12, lett. b), del contratto di assicurazione.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata, ritenendola ingiusta nella parte in cui ha rigettato la domanda nei confronti della convenuta, per l'accertata colpa grave del contraente, ai sensi della clausola n. 12, lett. a) e c) e dell'art. 1900 c.c., oltre alla considerazione della nullità della clausola per indeterminatezza, con erronea, illogica, contraddittoria e/o carente motivazione. In sostanza, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere operativa la clausola di esclusione della responsabilità dell'assicurazione, posto che l'insufficienza dei mezzi di protezione, menzionati dalla lett. c) della clausola contrattuale, risultano del tutto indeterminati e devono invece essere determinati proprio al fine di recintare il contenuto delle obbligazioni dei contraenti.
Con il terzo motivo di appello censura la decisione impugnata, che ritiene ingiusta nella parte in cui ha escluso la operatività della polizza, stante la evidenziata colpa grave dell'assicurato, mal governando le prove emerse nel giudizio che, invece, proverebbero la sua diligenza nell'affidamento del bene. Errata sarebbe poi la decisione nella parte in cui ha ritenuto, ma sulle stesse premesse, la responsabilità di CP_2
I tre motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, stante la loro evidente connessione logico-giuridica.
Innanzi tutto, val la pena di osservare che il Giudice di prime cure, nel ritenere non operativa la polizza (ai sensi dell'art. 1900 c.c. e dell'art. 12,
pag. 5/10 lett b), del contratto) altro non ha fatto che ritenere escluso il sinistro rispetto alle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti. Le due conclusioni (non operatività della polizza ed esclusione del sinistro da quelli indennizzabili) sono fondamentalmente identiche e, sul punto, non è il caso di soffermarsi oltre.
L'appellante prosegue, poi, sostanzialmente nel ritenere nullo il contratto, attesa l'indeterminatezza (ed indeterminabilità) della clausola n. 12, lett. c) del contratto, che subordina il pagamento dell'indennizzo alla adozione, da parte dell'assicurato, di mezzi di protezione dell'imbarcazione, a terra, come in mare. Non sarebbe delineato, a dir suo, il contenuto dei mezzi di protezione, che sarebbe rimesso, quindi, alla arbitraria determinazione dell'altro contraente. La questione, oltre ad essere stata allegata tardivamente, non tiene conto del fatto che il primo Giudice ha fondato la sua decisione di rigetto della domanda di pagamento dell'indennizzo sulla riconosciuta colpa grave del contraente, desunta da vari indici (di cui si dirà infra), dei quali la mancanza dei mezzi di protezione costituiscono un esplicito esempio. In sostanza, il Tribunale di Bari si è basato sulla mera violazione della clausola contenuta all'art. 12, lett. b) del contratto, senza spingersi a considerare anche quella della successiva lett. c), che non aveva motivo di considerare, risultando evidente la colpa grave dell'assicurato e rappresentando la mancanza dei mezzi di protezione un evidente sintomo del comportamento pericoloso tenuto dall'appellante nell'affidamento del natante. Ed ha ben argomentato nel ritenere che essa, clausola 12, lett. b), non richiede affatto alcuna approvazione per iscritto da parte dei contraenti, delimitando soltanto l'oggetto della prestazione che le parti devono adempiere, come sempre ed in tutti i contratti, con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. La clausola, in altre parole, non fa altro che riproporre quanto già scritto negli artt. 1176 e 1900 c.c. La disciplina normativa di riferimento è costituita dall'art.1900 c.c., come individuato dal Tribunale di Bari, il cui primo comma esclude l'indennizzabilità dei sinistri causati con dolo o colpa grave dal contraente, dal beneficiario della copertura o dall'assicurato. L'art. 1900, comma 1, c.c. è una disposizione normativa volta ad evitare che il beneficiario, l'assicurato od il contraente possano agire nell'intento specifico di frodare l'assicurazione (dolo) ovvero a scongiurare che tali pag. 6/10 soggetti, comportandosi con colpa grave, possano intenzionalmente provocare il furto, lucrando l'indennizzo dall'assicuratore. Tali circostanze sussistono nel caso in esame, e sono state non solo allegate, ma anche provate, in ossequio al principio sancito dalla giurisprudenza, ed a cui intende dar seguito il Collegio, secondo cui: “Con riferimento alla questione (eccezione di dolo o colpa grave dell'assicurato ed onere di allegazione e prova dell'assicuratore) deve richiamarsi il noto e condiviso principio già enunciato da questa Corte, secondo cui <<in tema di assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è gravato dall'ordinario onere probatorio alla stregua del quale egli, non rispondendo, a norma dell'art. 1900, primo comma cod. civ., per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dall'assicurato, tenuto provare la causa impeditiva estintiva diritto all'indennizzo>> ( Cass. n. 7242/2005)”. (Cass. Civ. Sez.II n.20824 del 14/10/2016). Andando nello specifico, la colpa si manifesta nella sua gravità solo quando la violazione dell'obbligo di diligenza si presenti particolarmente grossolana ed intensa, con l'allontanamento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare, caratteri che sono stati presi in considerazione dal Tribunale di Bari, tramite la valutazione di una serie di circostanze, intanto fissate nella mancanza di mezzi di protezione e nell'avere, in sostanza, posto la sua imbarcazione in una condizione di estremo pericolo. Ciò posto, va detto che alcun rilievo ha la valutabilità della clausola di cui all'art. 12, lett. c), perché risulta sufficiente valutare se il comportamento dell'appellante sia stato o meno pericoloso, ossia incurante o meno della protezione di cui necessitava la sua imbarcazione. Ebbene, pur prescindendosi da profili di colpa del , va detto che il Pt_1 primo Giudice ha ben argomentato in ordine alla evidente mancanza di cura e di attenzione del nella gestione del bene assicurato, tracciando i Pt_1 singoli comportamenti che egli ha tenuto, denotanti un allontanamento dai canoni del buon comportamento che, se tenuti, avrebbero sicuramente evitato un danno decisamente prevedibile, a tener conto delle condizioni nelle quali si è verificato il furto. Intanto, è lo stesso appellante a riferire, in sede di interrogatorio formale, di non essere stato a conoscenza del luogo ove fu spostata l'imbarcazione. Poi, il teste ha evidenziato che l'area ove era posizionato il bene Tes_1 era priva di guardiania, con la presenza di unità fatiscenti ed era assicurata da un solo lucchetto (come peraltro riferitogli dallo stesso ), poiché Pt_1
pag. 7/10 venne constatato, in sede di rilevazione, che era presente una secondo attacco per il posizionamento di un altro lucchetto, ma solo recente. E negli stessi termini, riferisce anche il teste che aggiunge che nella zona Tes_2 ove era posizionata la imbarcazione non era presente nessuno e, soprattutto, che l'opera di smontaggio dei beni sottratti venne assicurata a regola d'arte. Su quest'ultimo aspetto giova riprendere quanto riferito dal teste che Tes_3 fa riferimento che il posizionamento della barca impediva di vedere ciò che avveniva sopra ed all'interno della stessa. A ciò si aggiunga che non sono conosciute neanche le modalità concrete della sottrazione, non essendo stato il neanche in grado di riferire Pt_1 il giorno esatto in cui essa accadde, sintomo evidente, questo, che le persone eventualmente tenute alla guardiania non furono in grado di rendersi conto di quanto accaduto, semplicemente perché una sorveglianza era effettivamente assente. Ora, tutti questi elementi sono chiari indici di un sostanziale disinteresse del nei confronti del bene di sua proprietà, tanto che egli non era Pt_1 neanche a conoscenza del luogo effettivo di deposito e non era perciò in grado di valutare se esso rispondesse, più o meno, a caratteri di sicurezza e se, in definitiva, potesse garantire una adeguata protezione al natante. Ma ciò non ha fatto, dichiarando di non sapere neanche dove fosse effettivamente posizionata la barca e non rendendosi conto che l'effettivo posizionamento e la sostanziale mancanza di guardiania e di mezzi di protezione avevano reso estremamente facile ai ladri la sottrazione poi denunciata. E' quindi evidente che in questo caso non si tratta di valutare se i mezzi di protezione (richiesti al fine di ritenere operativo il contratto) fossero o meno determinati o determinabili, atteso che, pur prescindendo da profili di colpa, è emersa una loro totale mancanza e, in sostanza, un affidamento del bene ad una condizione di estremo pericolo. Né può dirsi che le deposizioni testimoniali in direzione della compagnia appellata siano inattendibili, posto che esse sono pienamente sovrapponibili (e peraltro confermate anche dal teste che fa riferimento ad una Tes_3 impossibilità di visionare ciò che accadeva sopra ed all'interno della imbarcazione) e confermate anche da elementi estrinseci (tanto per iniziare, il materiale fotografico, ben considerato dal Tribunale di Bari nella valutazione della condizione di affidamento del mezzo).
Né poi può dolersi l'appellante del fatto che, riconosciuta dal Tribunale la sua colpa grave al fine dell'esclusione dell'indennizzabilità della polizza,
pag. 8/10 gli stessi elementi siano poi stati considerati al fine di condannare la CP_2 al pagamento.
[...]
Intanto, di questa questione avrebbe dovuto dolersi la che, invece, CP_2 né ha appellato la sentenza, né si è costituita in questo giudizio. Ma, soprattutto, il Tribunale di Bari ha riconosciuto la responsabilità del depositario facendo riferimento non al contratto di assicurazione (ritenuto, correttamente, inoperante), ma a quello di deposito.
L'appello è, quindi, infondato e va rigettato.
Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata Controparte_1
Nulla nel rapporto con in virtù della sua contumacia nel CP_2 giudizio.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 504/2023 R.G., così provvede: 1) dichiara la contumacia di CP_2
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Bari, n. 664/2023, resa in data 23 febbraio 2023, nel procedimento n. n. 19818/2014 R.G.;
3) condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite sostenute da e liquidate in euro 14.317,00, per i CP_2 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) nulla sulle spese con riferimento a CP_2
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma pag. 9/10 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 504/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Alessandra Piliego Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 664/2023, emessa dal Tribunale di Bari, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 19818/2014 R.G., pubblicata in data 23 febbraio 2023), iscritta al n. 504/2023 R.G., avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni, tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ER IT, ed elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Vinci, ed elettivamente domiciliata come in atti APPELLATA
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
APPELLATA, contumace
Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 17 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Consigliere istruttore ha rimesso la causa alla decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, CP_1
premettendo: di essere proprietario dell'imbarcazione a motore
[...]
Cigarette 38, contraddistinta con il n. RM 3471/D, assicurata per i danni con la società con cui aveva stipulato la Polizza Nautica Controparte_1
M1/1424043; che dal mese di ottobre 2012 l'imbarcazione era stata ricoverata presso il deposito rimessaggio della sito in Bari CP_2
Strada del Tesoro n. 3 e presumibilmente tra i giorni 29.08.2013 e 05.09.2013 dal natante erano stati asportati taluni componenti, ossia n. 2 motori Entrofuoribordo matr. n. OA399299 e matr. n. OA399275 Mercury MCM 420, n. 2 piedi poppieri completi di eliche, n. 2 gruppi di scarico in acciaio inox, accessori del vano motore, tappezzeria interna e strumentazione completa del posto guida, come riportati nella denuncia di furto parziale, tempestivamente resa alle competenti autorità in data 05.09.2013; che aveva già trasmesso, a mezzo e-mail, la denuncia di furto alla (società che si occupava di gestire Controparte_3
l'assistenza clienti della , che a sua volta gli aveva Controparte_1 comunicato di aver inoltrato la documentazione alla;
di non aver CP_1 ricevuto il pagamento dell'indennizzo. Ha, dunque, chiesto la condanna di al pagamento Controparte_1 della somma di € 89.938,61 a titolo di indennizzo per i danni subìti a seguito del furto. La si è costituita in giudizio chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la società CP_2
custode dell'imbarcazione al momento del fatto e, quindi,
[...] responsabile dell'accaduto; nel merito, in via principale, ha contestato le avverse richieste, chiedendone il rigetto o, quantomeno, in via subordinata, l'accoglimento parziale nei limiti del pregiudizio effettivamente patito, pari ad € 57.110,42 o ad altra somma risultante dall'istruttoria; in caso di accoglimento della domanda attorea, ha anche chiesto di essere tenuta indenne dalla da qualsiasi esborso derivante dalla sentenza di CP_2 condanna e, pertanto, di vedersi surrogata nei diritti del danneggiato/assicurato verso i terzi responsabili del furto, ai sensi dell'art. 1916 c.c.
pag. 2/10 La società terza chiamata in causa ha eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio;
nel merito ha insistito nel rigetto della domanda spiegata dalla compagnia assicuratrice convenuta, per non aver assunto alcun onere di custodia dell'imbarcazione e comunque per aver offerto un luogo idoneo al rimessaggio. La causa è stata istruita a mezzo di prove orali e documentali ed anche con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, estimativa dei danni subiti dall'attore. Con la sentenza n. 644/23 il Tribunale di Bari ha così statuito: “il Giudice del Tribunale di Bari – seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con citazione notificata 31.12.2014 da nei confronti della società Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., nonché con la chiamata in
[...] causa della società in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 così provvede:
1. rigetta la domanda attorea proposta nei confronti della società 2. accoglie la domanda avanzata dal Controparte_1 Pt_1 nei confronti della terza chiamata in causa e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore del della somma di € CP_2 Pt_1
56.552,82 oltre IVA ed interessi al tasso legale dal dì della presente sentenza all'integrale soddisfo;
3. condanna il a rifondere alla Pt_1 convenuta le spese processuali che si liquidano in complessivi € 14.103,00 oltre € 2.115,45 per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. condanna la società a rifondere all'avv. Schittulli Angelo, CP_2 dichiaratosi antistatario, le spese processuali che si liquidano in complessivi € 14.103,00 oltre € 780,00 per esborsi, € 2.115,45 per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. pone definitivamente in capo alla gli oneri di c.t.u. già liquidati in corso di giudizio, con CP_2 onere di rimborso in favore delle controparti di quanto a tale titolo già riconosciuto al consulente”. In dettaglio, il Tribunale di Bari:
- ha ritenuto correttamente formulata la domanda proposta dall'attore nei confronti della terza chiamata (perché inserita nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), a seguito della chiamata in causa da parte dell'originaria convenuta;
- ha ritenuto l'operatività nel caso di specie dell'art. 1900 c.c., innanzi tutto avulso da quanto previsto dall'art. 1341 c.c. e, poi, per essere stata pienamente provata la colpa grave dell'assicurato;
pag. 3/10 - ha ritenuto provata la responsabilità della terza chiamata in causa, condannata al risarcimento del danno, come quantificato dal CTU. Avverso la sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, ogni contraria istanza disattesa e respinta, ritenere viziata in fatto ed in diritto sentenza n. 664/2023 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Attolino, nell'ambito del giudizio N.R.G. 19818/2014, depositata in cancelleria in data 23.02.23, ivi impugnata e, in parziale riforma della stessa, rigettate tutte le domande proposte dalle controparti e/o dalle stesse riproposte in via di appello incidentale, così provvedere: A. Previa declaratoria della nullità/invalidità di ogni clausola della polizza assicurativa intercorsa tra le parti laddove preveda l'inoperabilità dell'assicurazione per colpa grave dell'assicurato nella causazione del sinistro, accertare e dichiarare tenuta la , in CP_1 via solidale con la al pagamento in favore dell'attore CP_2 dell'indennizzo dovuto a seguito del furto in virtù della polizza assicurativa operante sul mezzo nautico di proprietà dell'appellante; B. per l'effetto, condannare la , in via solidale con la a CP_1 CP_2 corrispondere al dott. la somma di € 68.957,84, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria dal 5.09.2013 al soddisfo;
C. condannare la CP_1
in solido con la alle spese e compensi del doppio
[...] CP_2 grado di giudizio, da assegnarsi al sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario”. Si è costituita in giudizio chiedendo di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari così provvedere: 1) rigettare, siccome inammissibile e infondato, l'appello così come proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 664/2023 del Tribunale di Bari;
2)
[...]
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio in favore dell'appellata ”. CP_1
Non si è costituita in giudizio della quale va quindi CP_2 dichiarata la contumacia. Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 10 ottobre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata per la decisione.
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L'appellante affida l'impugnazione ai seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata, ritenendola ingiusta nella parte in cui ha rigettato la domanda nei confronti della compagnia di assicurazioni, per ritenuta mancanza di copertura assicurativa sul sinistro, in tal modo cadendo in un vizio di ultrapetizione, con motivazione illogica, contraddittoria, perplessa ed incomprensibile. In sostanza, ritiene che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere non dimostrata la inclusione del sinistro tra quelli oggetto del contratto assicurativo (questione mai dibattuta tra le parti), salvo poi dare atto che la convenuta invocava la sola inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1900 c.c. e del punto n. 12, lett. b), del contratto di assicurazione.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata, ritenendola ingiusta nella parte in cui ha rigettato la domanda nei confronti della convenuta, per l'accertata colpa grave del contraente, ai sensi della clausola n. 12, lett. a) e c) e dell'art. 1900 c.c., oltre alla considerazione della nullità della clausola per indeterminatezza, con erronea, illogica, contraddittoria e/o carente motivazione. In sostanza, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere operativa la clausola di esclusione della responsabilità dell'assicurazione, posto che l'insufficienza dei mezzi di protezione, menzionati dalla lett. c) della clausola contrattuale, risultano del tutto indeterminati e devono invece essere determinati proprio al fine di recintare il contenuto delle obbligazioni dei contraenti.
Con il terzo motivo di appello censura la decisione impugnata, che ritiene ingiusta nella parte in cui ha escluso la operatività della polizza, stante la evidenziata colpa grave dell'assicurato, mal governando le prove emerse nel giudizio che, invece, proverebbero la sua diligenza nell'affidamento del bene. Errata sarebbe poi la decisione nella parte in cui ha ritenuto, ma sulle stesse premesse, la responsabilità di CP_2
I tre motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, stante la loro evidente connessione logico-giuridica.
Innanzi tutto, val la pena di osservare che il Giudice di prime cure, nel ritenere non operativa la polizza (ai sensi dell'art. 1900 c.c. e dell'art. 12,
pag. 5/10 lett b), del contratto) altro non ha fatto che ritenere escluso il sinistro rispetto alle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti. Le due conclusioni (non operatività della polizza ed esclusione del sinistro da quelli indennizzabili) sono fondamentalmente identiche e, sul punto, non è il caso di soffermarsi oltre.
L'appellante prosegue, poi, sostanzialmente nel ritenere nullo il contratto, attesa l'indeterminatezza (ed indeterminabilità) della clausola n. 12, lett. c) del contratto, che subordina il pagamento dell'indennizzo alla adozione, da parte dell'assicurato, di mezzi di protezione dell'imbarcazione, a terra, come in mare. Non sarebbe delineato, a dir suo, il contenuto dei mezzi di protezione, che sarebbe rimesso, quindi, alla arbitraria determinazione dell'altro contraente. La questione, oltre ad essere stata allegata tardivamente, non tiene conto del fatto che il primo Giudice ha fondato la sua decisione di rigetto della domanda di pagamento dell'indennizzo sulla riconosciuta colpa grave del contraente, desunta da vari indici (di cui si dirà infra), dei quali la mancanza dei mezzi di protezione costituiscono un esplicito esempio. In sostanza, il Tribunale di Bari si è basato sulla mera violazione della clausola contenuta all'art. 12, lett. b) del contratto, senza spingersi a considerare anche quella della successiva lett. c), che non aveva motivo di considerare, risultando evidente la colpa grave dell'assicurato e rappresentando la mancanza dei mezzi di protezione un evidente sintomo del comportamento pericoloso tenuto dall'appellante nell'affidamento del natante. Ed ha ben argomentato nel ritenere che essa, clausola 12, lett. b), non richiede affatto alcuna approvazione per iscritto da parte dei contraenti, delimitando soltanto l'oggetto della prestazione che le parti devono adempiere, come sempre ed in tutti i contratti, con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c. La clausola, in altre parole, non fa altro che riproporre quanto già scritto negli artt. 1176 e 1900 c.c. La disciplina normativa di riferimento è costituita dall'art.1900 c.c., come individuato dal Tribunale di Bari, il cui primo comma esclude l'indennizzabilità dei sinistri causati con dolo o colpa grave dal contraente, dal beneficiario della copertura o dall'assicurato. L'art. 1900, comma 1, c.c. è una disposizione normativa volta ad evitare che il beneficiario, l'assicurato od il contraente possano agire nell'intento specifico di frodare l'assicurazione (dolo) ovvero a scongiurare che tali pag. 6/10 soggetti, comportandosi con colpa grave, possano intenzionalmente provocare il furto, lucrando l'indennizzo dall'assicuratore. Tali circostanze sussistono nel caso in esame, e sono state non solo allegate, ma anche provate, in ossequio al principio sancito dalla giurisprudenza, ed a cui intende dar seguito il Collegio, secondo cui: “Con riferimento alla questione (eccezione di dolo o colpa grave dell'assicurato ed onere di allegazione e prova dell'assicuratore) deve richiamarsi il noto e condiviso principio già enunciato da questa Corte, secondo cui <<in tema di assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è gravato dall'ordinario onere probatorio alla stregua del quale egli, non rispondendo, a norma dell'art. 1900, primo comma cod. civ., per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dall'assicurato, tenuto provare la causa impeditiva estintiva diritto all'indennizzo>> ( Cass. n. 7242/2005)”. (Cass. Civ. Sez.II n.20824 del 14/10/2016). Andando nello specifico, la colpa si manifesta nella sua gravità solo quando la violazione dell'obbligo di diligenza si presenti particolarmente grossolana ed intensa, con l'allontanamento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare, caratteri che sono stati presi in considerazione dal Tribunale di Bari, tramite la valutazione di una serie di circostanze, intanto fissate nella mancanza di mezzi di protezione e nell'avere, in sostanza, posto la sua imbarcazione in una condizione di estremo pericolo. Ciò posto, va detto che alcun rilievo ha la valutabilità della clausola di cui all'art. 12, lett. c), perché risulta sufficiente valutare se il comportamento dell'appellante sia stato o meno pericoloso, ossia incurante o meno della protezione di cui necessitava la sua imbarcazione. Ebbene, pur prescindendosi da profili di colpa del , va detto che il Pt_1 primo Giudice ha ben argomentato in ordine alla evidente mancanza di cura e di attenzione del nella gestione del bene assicurato, tracciando i Pt_1 singoli comportamenti che egli ha tenuto, denotanti un allontanamento dai canoni del buon comportamento che, se tenuti, avrebbero sicuramente evitato un danno decisamente prevedibile, a tener conto delle condizioni nelle quali si è verificato il furto. Intanto, è lo stesso appellante a riferire, in sede di interrogatorio formale, di non essere stato a conoscenza del luogo ove fu spostata l'imbarcazione. Poi, il teste ha evidenziato che l'area ove era posizionato il bene Tes_1 era priva di guardiania, con la presenza di unità fatiscenti ed era assicurata da un solo lucchetto (come peraltro riferitogli dallo stesso ), poiché Pt_1
pag. 7/10 venne constatato, in sede di rilevazione, che era presente una secondo attacco per il posizionamento di un altro lucchetto, ma solo recente. E negli stessi termini, riferisce anche il teste che aggiunge che nella zona Tes_2 ove era posizionata la imbarcazione non era presente nessuno e, soprattutto, che l'opera di smontaggio dei beni sottratti venne assicurata a regola d'arte. Su quest'ultimo aspetto giova riprendere quanto riferito dal teste che Tes_3 fa riferimento che il posizionamento della barca impediva di vedere ciò che avveniva sopra ed all'interno della stessa. A ciò si aggiunga che non sono conosciute neanche le modalità concrete della sottrazione, non essendo stato il neanche in grado di riferire Pt_1 il giorno esatto in cui essa accadde, sintomo evidente, questo, che le persone eventualmente tenute alla guardiania non furono in grado di rendersi conto di quanto accaduto, semplicemente perché una sorveglianza era effettivamente assente. Ora, tutti questi elementi sono chiari indici di un sostanziale disinteresse del nei confronti del bene di sua proprietà, tanto che egli non era Pt_1 neanche a conoscenza del luogo effettivo di deposito e non era perciò in grado di valutare se esso rispondesse, più o meno, a caratteri di sicurezza e se, in definitiva, potesse garantire una adeguata protezione al natante. Ma ciò non ha fatto, dichiarando di non sapere neanche dove fosse effettivamente posizionata la barca e non rendendosi conto che l'effettivo posizionamento e la sostanziale mancanza di guardiania e di mezzi di protezione avevano reso estremamente facile ai ladri la sottrazione poi denunciata. E' quindi evidente che in questo caso non si tratta di valutare se i mezzi di protezione (richiesti al fine di ritenere operativo il contratto) fossero o meno determinati o determinabili, atteso che, pur prescindendo da profili di colpa, è emersa una loro totale mancanza e, in sostanza, un affidamento del bene ad una condizione di estremo pericolo. Né può dirsi che le deposizioni testimoniali in direzione della compagnia appellata siano inattendibili, posto che esse sono pienamente sovrapponibili (e peraltro confermate anche dal teste che fa riferimento ad una Tes_3 impossibilità di visionare ciò che accadeva sopra ed all'interno della imbarcazione) e confermate anche da elementi estrinseci (tanto per iniziare, il materiale fotografico, ben considerato dal Tribunale di Bari nella valutazione della condizione di affidamento del mezzo).
Né poi può dolersi l'appellante del fatto che, riconosciuta dal Tribunale la sua colpa grave al fine dell'esclusione dell'indennizzabilità della polizza,
pag. 8/10 gli stessi elementi siano poi stati considerati al fine di condannare la CP_2 al pagamento.
[...]
Intanto, di questa questione avrebbe dovuto dolersi la che, invece, CP_2 né ha appellato la sentenza, né si è costituita in questo giudizio. Ma, soprattutto, il Tribunale di Bari ha riconosciuto la responsabilità del depositario facendo riferimento non al contratto di assicurazione (ritenuto, correttamente, inoperante), ma a quello di deposito.
L'appello è, quindi, infondato e va rigettato.
Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata Controparte_1
Nulla nel rapporto con in virtù della sua contumacia nel CP_2 giudizio.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 504/2023 R.G., così provvede: 1) dichiara la contumacia di CP_2
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Bari, n. 664/2023, resa in data 23 febbraio 2023, nel procedimento n. n. 19818/2014 R.G.;
3) condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite sostenute da e liquidate in euro 14.317,00, per i CP_2 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) nulla sulle spese con riferimento a CP_2
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma pag. 9/10 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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