Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2024, proposto da RE PP, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Attilio Galati, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- l’I.n.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Raffaele Tedone e Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
e con l'intervento di
ES OZ, GI TR, EA LT, NI LT e EA NN, rappresentati e difesi dall’avvocato Paola De Mitri, con domicilio digitale come da PEC indicata in
Reginde;
per l’accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a. e 22 ss della legge n. 241/1990:
- del diritto di accesso in capo alla parte ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso e conseguente condanna ai sensi della norma stessa, della parte resistente a rilasciare copia di detti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.n.p.s.;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 il dott. AS LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 848 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato e depositato il 06.07.2024, la parte ricorrente ha domandato “ l’accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.c., 22 ss l. 241/1990, del diritto di accesso in capo alla parte ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso (doc. 1) e la conseguente condanna ai sensi della norma stessa, della parte resistente a rilasciare copia di detti documenti ”.
2. In data 12.12.2025, si è costituita l’Amministrazione intimata che ha dato prova di aver osteso tempestivamente – in data 05.06.2024 – il provvedimento Te08 e di aver, al contempo, rappresentato l’impossibilità di ostendere il modello Unicarpe retropens anelato, non essendo in possesso dello stesso e avendo operato una richiesta alla Cassa svizzera di Compensazione di Ginevra in quanto la parte ricorrente ha lavorato per anni nella Confederazione elvetica; inoltre, con la predetta memoria ha dato atto di aver osteso tempestivamente tale ultimo modello in data 30.08.2024, a seguito della risposta della Cassa svizzera di Compensazione di Ginevra unitamente al nuovo provvedimento te08 (circostanze queste ultime confermate nella parte in fatto del ricorso presentato davanti al Tribunale di Lecce – sezione lavoro – dalla stessa parte ricorrente cfr. documenti depositati dalla parte resistente in data 12.12.2205).
3. All’udienza camerale del 09.02.2026, dopo la discussione, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
4. Il Collegio deve dunque prendere atto della dichiarazione della parte resistente di cui alla memoria del 12.12.2025 e della documentazione con la stessa depositata e disporre ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo nel senso richiesto, in quanto emerge chiaramente dagli atti prodotti in giudizio che la pretesa dell’interessato è stata integralmente soddisfatta.
5. Le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità e la complessità della vicenda e la mancata disponibilità del documento anelato – tempestivamente trasmesso a seguito delle interlocuzioni con l’ente previdenziale svizzero –.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 09 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
ET NC, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
AS LG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS LG | ET NC |
IL SEGRETARIO