Art. 7.
Il capitale spettante alle vedove a mente dell' articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' liquidato - a decorrere dal 1 gennaio 1962 sulla base dei nuovi importi tabellari previsti nei precedenti articoli con decorrenza dal 1 luglio 1963.
Il capitale spettante alle vedove a mente dell' articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' liquidato - a decorrere dal 1 gennaio 1962 sulla base dei nuovi importi tabellari previsti nei precedenti articoli con decorrenza dal 1 luglio 1963.