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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9851/2023 RG fissata all'udienza del 08/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
- , rappresentata dai genitori convincenti ed esercenti la potestà Parte_1 su sig.ri e , rappresentata e difesa, con Pt_1 Persona_1 Parte_2 mandato in atti, dall' avv. PANTALEO CARMINE
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo giudice chiedendo di:
1. Accertare e dichiarare che la minore è invalida al 100%, non e' in grado di compiere tutti Parte_1 gli atti relativi alla vita quotidiana e necessita di assistenza continua dalla data di revoca dell'indennità di accompagnamento del 16-05-2022; […]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) In data 21-02-2014 il ricorrente presentò domanda codice n. 3930626100796 diretta ad ottenere l'invalidità civile;
1 2) In data 12-11-2015 l'istante, a seguito della domanda diretta ad ottenere l'invalidità civile, fu visitata dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile presso l'
[...]
( successivamente denominata , la quale, avendo diagnosticato un Controparte_2 CP_3
“ diabete mellito insulino dipendente “ dichiarò l'istante “minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ( L. 18/80 )- indennità di accompagnamento .. revisione anno 2018 mese: 11 “; ( Cfr. all. 0) 3) Nel mese di novembre
2018, in sede di revisione, la ha confermato la predetta diagnosi, dichiarazione ed indennità; CP_3
4) Il 16-5-2022, in sede di ulteriore revisione, la commissione, con il verbale di accertamento oggetto di impugnazione, notificato il 8-6-2022, pur confermando la diagnosi, ha revocato l'indennità di accompagnamento ed ha riconosciuto alla ricorrente la indennità di frequenza in quanto “ minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (
L. 118/71 e L. 289/90 )” con decorrenza 16-5-22 ( Cfr. all.
1- fascicolo di I° , pag. 17); la visita e
l'esame della minore è stata svolta in assenza dei genitori a cui è stato impedito di presenziare all'ascolto della stessa […]
Contesta come anche nella fase per atpo sia stata erroneamente riconosciuta la sola indennità di frequenza e contesta le risultanze mediche di tale fase. Ha formulato anche eccezioni di nullità della ctu della fase sommaria.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_4
In corso di opposizione è stato disposto rinnovo della ctu.
Nondimeno, in una prima occasione la ctu nominata ha chiesto di poter “restituire i fascicoli” data l'indisponibilità della famiglia ad accompagnare la minore a visita prima di una certa data. A fronte di tale richiesta questo giudice ha disposto (provvedimento del
14.10.24) che la ctu convocasse a visita la minore in data rappresentata come utile.
Malgrado questo adempimento, la stessa ctu ha rappresentato come anche per la successiva convocazione a visita sia stata rappresentata indisponibilità ad accompagnare la minore a visita (nota della ctu del 12.4.25).
Orbene, tale condotta (in assenza di ulteriori elementi giustificativi) denota una ipotesi di non collaborazione che consente al giudice di ritenere infondata la maggior pretesa qui invocata (arg ex Cass. 2361/2019).
2 Nel merito, si ritiene quindi che vi siano elementi per poter confermare la valutazione di spettanza della sola indennità di frequenza. Infatti, il primo consulente aveva valutato – al pari della fase amministrativa – la spettanza della minor prestazione (sin dal 16.5.22) argomentando sugli elementi sanitari che inducevano a non ritenere sussistente una totale dipendenza (dipendenza limitata alla somministrazione di insulina). Tale valutazione può essere qui condivisa.
Circa le spese le stesse sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc. Nulla si liquida per la ctu espletata in questa fase non essendosi di fatto svolta l'attività della ctu per mancata presentazione a visita della perizianda.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9851/2023, così provvede: rigetta l'opposizione con conseguente conferma delle statuizioni sanitarie emesse nel giudizio 7691/2022 rg;
spese irripetibili.
Lecce, 08/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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