Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 133/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 12 gennaio
2023
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 P.IVA_1
in calce al predetto atto di citazione, dagli avv. Claudio Fiorucci e Luigi Santioni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Gubbio via del Popolo n. 15/b
- attrice opponente -
contro a socio unico, già (P.I. e C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
), rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso per decreto P.IVA_3 ingiuntivo, dall'avv. Ilaria Vuan ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pordenone via dei Molini n. 3
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1184/2022.
Causa iscritta a ruolo il 20 gennaio 2023 e trattenuta in decisione all'udienza di
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CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 20 novembre 2024:
“Precisato che in virtù della concessione della provvisoria esecuzione disposta dal Giudice
Dott.ssa Maria Paola Costa con ordinanza del 10.11.2023, la società opponente ha provveduto a corrispondere in favore di la somma ingiunta con riserva di CP_1
ripetizione all'esito del giudizio, la difesa della società nel riportarsi a tutti Parte_1
i propri scritti difensivi, così conclude:
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 1184/2022 emesso in data
30.11.2022 dal Tribunale di Pordenone, con ogni conseguente effetto e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti di in Parte_1 CP_1
quanto la pretesa creditoria è infondata e/o comunque respingere la domanda avanzata con ricorso monitorio nei termini della sua formulazione;
- In via riconvenzionale. Condannare al risarcimento del danno subito CP_1 dall'opponente, , che si quantifica nella somma di euro ventimila Parte_1
(20.000) o anche nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice per i ritardi e gli inadempimenti posti in essere, somma che potrà essere diminuita in compensazione
Contr con l'eventuale residuo credito di
- In ogni caso: con vittoria di spese funzioni, diritti e onorari del presente giudizio.
Conclusioni in via istruttoria:
Premesso che con ordinanza emessa in data 10.11.2023 il Giudice Istruttore, senza per nulla motivare sul punto, neanche in modo succinto ex artt. 134 c.p.c. e 111 Cost., ha semplicemente “ritenuto di non dover ammettere, allo stato, i mezzi istruttori articolati in atti”, parte opponente chiede - previa modifica della citata ordinanza - di voler rimettere il giudizio in istruttoria ed ammettere le istanze probatorie formulate nella propria memoria istruttoria datata 13.07.2023. Si precisa al riguardo che sia la prova testimoniale articolata
a pag. 3 della memoria istruttoria, sia la CTU tecnica finalizzata a descrivere i vizi ed i
Contr difetti dell'impianto di domotica istallato da con stima dei costi necessari per il
Pagina 2 di 9 ripristino di tale impianto, appaiono, oltre che ammissibili, anche rilevanti al fine di comprovare, unitamente ai documenti prodotti in atti, il grave inadempimento contrattuale
Contr di cui la società si è resa protagonista. Basti solo pensare che a fronte di un contratto stipulato in data 12.10.2017 (v. doc. n. 1 di parte opposta) che prevedeva un termine di
Contr consegna dell'impianto pari a 60 giorni, giunge ad eseguire il "report di consegna dell'impianto" solo in data 20.07.2021 (v. doc. n. 4B dell'opposta), ben tre anni e mezzo dopo il termine pattuito!. Impianto che per giunta non ha mai correttamente funzionato sin dalla sua (tardiva) istallazione, così come compiutamenete” [rectius: compiutamente]
“illustrato da questa difesa nei precedenti scritti difensivi”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 20 novembre
2024:
“Nel merito: Voglia il Giudice, ogni domanda anche riconvenzionale ed eccezione avversa reietta, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e conseguentemente confermare il D.I. opposto con condanna di controparte alla rifusione delle spese di giudizio e al risarcimento dei danni per lite temeraria.
In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie riproposte da controparte (prove orali e CTU) per i motivi già dedotti in atti e - solo per tuziorismo difensivo – nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati, richiamandosi alle memorie ex art 186” [rectius: 183] “cpc”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso di data 26 novembre 2022, a socio unico Controparte_1
(precedentemente denominata ha riferito: Controparte_3
- di aver venduto alla il materiale elettronico destinato Parte_1 all'upgrade del sistema Micromaster già presente nella struttura Castello di Baccaresca a
Gubbio;
- di vantare un residuo credito di € 4.422,32 in forza delle fatture n. 3283 del 22 dicembre
2017 e n. 2381 del 21 luglio 2021;
- di aver consegnato tutto il materiale di cui alla fattura n. 3283/2017;
Pagina 3 di 9 - che il sistema era stato avviato e programmato con esito positivo, come emergeva dai verbali del 19 aprile 2018 e del 20 luglio 2021;
- di non aver potuto terminare l'attività nell'aprile 2018, a causa del mancato completamento, da parte della degli impianti di climatizzazione Parte_1
e riscaldamento;
- che solo nel 2021, a causa dei ritardi del cliente nella realizzazione delle attività di sua competenza, era stata chiamata a completare l'avvio dell'impianto, che era avvenuto con esito positivo, per quanto di propria competenza;
- che a nulla erano valsi i solleciti di pagamento di essa ricorrente e la diffida inviata dal proprio legale;
- che, trattandosi di credito relativo a transazioni commerciali, erano dovuti gli interessi nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2022, pari ad € 1.229,00, oltre al rimborso delle spese per l'attività legale di recupero stragiudiziale, pari ad € 250,00 come da parcella dimessa.
1.2 In accoglimento di tale ricorso, il Tribunale di Pordenone ha emesso il 30 novembre/2 dicembre 2022 il decreto ingiuntivo n. 1184/2022, col quale ha intimato alla di pagare a € 5.901,32 complessivi, oltre Parte_1 Controparte_1
interessi e spese.
1.3 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente Parte_1
Parte (di seguito solo attrice opponente o ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone
[...]
la convenuta opposta (già , proponendo opposizione Controparte_1 Controparte_2 contro tale decreto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti, testuali, domande:
“in accoglimento della presente opposizione e per le ragioni sopra esposte, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 1184/2022 emesso in data 30.11.2022 dal
Tribunale di Pordenone, con ogni conseguente effetto e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti di in Parte_1 Controparte_4
quanto la pretesa creditoria è infondata e/o comunque respingere la domanda avanzata con ricorso monitorio nei termini della sua formulazione;
Pagina 4 di 9 - In via riconvenzionale. Condannare al risarcimento del danno subito CP_1 dall'opponente, , che si quantifica nella somma di euro ventimila Parte_1
(20.000) o anche nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice per i ritardi e gli inadempimenti posti in essere, somma che potrà essere diminuita in compensazione
Contr con l'eventuale residuo credito di
- In ogni caso: con vittoria di spese funzioni, diritti e onorari del presente giudizio”.
Parte
A sostegno di tali domande, ha dedotto:
- che la fornitura ex adverso monitoriamente azionata aveva ad oggetto la vendita di materiale elettronico e la installazione di tale materiale al fine di addivenire alla costruzione di un impianto di domotica per regolare il funzionamento sia del sistema di riscaldamento e di climatizzazione nelle 29 stanze presenti nel Castello di Baccaresca, situato nel Comune di Gubbio, sia dell'apertura delle camere medesime con schede elettroniche, in luogo delle chiavi tradizionali;
- che l'impianto, oltre a non essere stato ultimato entro il termine di giorni 60 dalla stipula del contratto, risalante al 12 ottobre 2017, risultava ancora incompleto anche dopo l'intervento di consegna del 20 luglio 2021 e non funzionante, presentando vizi e difetti, più volte contestati alla convenuta opposta;
- che i ritardi nella consegna e nell'installazione dell'opera, attività protrattasi dal gennaio
2018 al luglio 2021, e le anomalie ed i difetti presenti nell'impianto le avevano causato rimostranze da parte dei clienti della propria struttura recettiva, procurandole un danno, pari ad € 20.000,00 o alla somma anche minore ritenuta di giustizia, del quale chiedeva riconvenzionalmente di essere risarcita;
- che l'importo degli interessi legali richiesti non era corretto, potendo essi decorrere solo dal 20 luglio 2021, mentre le spese legali per le diffide non potevano essere incluse nel decreto, in quanto autoliquidate;
- che la prestazione esposta nella fattura n. 2381/2021 non era stata eseguita dalla convenuta opposta.
1.2 Si è costituita a socio unico, già (di seguito solo Controparte_1 Controparte_2
Pagina 5 di 9 Contr convenuta opposta o , rilevando l'infondatezza dell'opposizione e formulando, per quanto ancora rileva, le seguenti, testuali, conclusioni:
“In via preliminare:
… concedersi la provvisoria esecuzione del D.I. opposto in quanto l'opposizione, oltre che palesemente pretestuosa, non è fondata su idonea prova scritta
Nel merito: Voglia il Giudice, ogni domanda anche riconvenzionale ed eccezione avversa reietta, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e conseguentemente confermare il D.I. opposto con condanna di controparte alla rifusione delle spese di giudizio e al risarcimento dei danni per lite temeraria”.
1.3 All'udienza del 12 maggio 2023, così anticipata su istanza del legale della convenuta opposta, è comparso il solo difensore dell'attrice opponente, il quale si è riportato al contenuto dell'atto introduttivo e delle note depositate l'11 maggio 2023. Il
Giudice, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 12 maggio 2023 ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., differendo il processo all'udienza del 10 novembre 2023 per la decisione sui mezzi istruttori.
1.4 Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e disattese le prove articolate in atti, la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 22 novembre 2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
Deve, invero, valorizzarsi quanto è dato ricavare dalle complessive argomentazioni difensive svolte dalle parti e dai documenti che le stesse parti hanno esaustivamente versato in atti, ossia e, più precisamente, che:
Contr
- risulta per tabulas che con il contratto concluso il 12 ottobre 2017 si è obbligata a Parte fornire a il materiale elettronico in detto contratto meglio descritto;
- è pacifico (giacché dedotto dalla convenuta opposta e non specificatamente contestato
Pagina 6 di 9 ex art. 115 c.p.c. dall'attrice opponente) che, in riferimento al prezzo di € 12.000,00 (iva esclusa) complessivamente concordato, residua un credito di soli € 4.422,32 in linea capitale, portato dalle fatture nn. 3283/2017 e 2381/2021;
- è pacifico (per le stesse ragioni illustrate al punto che precede) e, comunque, documentale (vedasi il ddt n. 3249 del 22 dicembre 2017) che la merce elencata nella citata fattura n. 3283/2017 è stata consegnata il 22 dicembre 2017, vale a dire nel sostanziale rispetto del termine contrattualmente pattuito;
- è documentale che con il contratto di che trattasi le parti hanno escluso l'installazione, ad Contr opera di delle apparecchiature dalla stessa fornite, istallazione che, quindi, è rimasta Parte di competenza di (vedasi la sezione "esclusioni" di pagina 4 del ridetto contratto, che riporta le seguenti voci: IVA, reti, impianti elettrici, impianti d'antenna, opere murarie, installazione, placche per fissaggio moduli, scatola a muro, tiranti bagno, incontri elettrici, switch finestra e/o porta, luce di cortesia, badge magnetici e/o chip transponder se non quotati e quanto altro non specificato in ordine);
- deve ritenersi parimenti dimostrato (sempre ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) che era onere dell'attrice opponente portare a compimento, oltre che la summenzionata installazione, anche tutte le attività prodromiche all'attivazione del sistema domotico, comprese la messa a disposizione dell'interfaccia di comunicazione per poter controllare i Contr condizionatori Daikin e l'implementazione del sistema Daikin, non fornito da
Parte
- non si è, tuttavia, offerta di dimostrare di aver tempestivamente completato le attività di sua competenza;
- è semmai documentale che, alla data dell'intervento realizzato dalla convenuta opposta il
19 aprile 2018 (come da verbale firmato dall'attrice opponente), gli impianti clima e riscaldamento erano ancora da completare e dovevano essere ancora eseguite delle modifiche sui collegamenti elettrici da parte del manutentore della struttura;
Contr
- è altresì documentale che ha, pertanto, potuto eseguire solo durante l'intervento del
20 luglio 2021 il collaudo finale del sistema fornito, il quale ha dato, peraltro, esito positivo
Parte (come emerge dal verbale recante anche la sottoscrizione di;
- è documentale che tenuta per contratto a farsi carico dei costi del collaudo di cui alla
Pagina 7 di 9 fattura n. 2381/2021 fosse l'attrice opponente;
- è documentale che per tale attività fosse stato pattuito il costo, poi legittimamente fatturato, di € 1.500,00;
- le mancanze ed i malfunzionamenti, comunque genericamente denunciati nella citazione introduttiva, si collocano, stando ai documenti prodotti, in epoca antecedente a siffatto collaudo;
Parte
- le recensioni negative depositate da riguardano lamentele prevalentemente riferibili
Contr a condotte non imputabili a non avendo a che fare con il sistema domotico, e non vi
Parte è, ad ogni buon conto, prova alcuna che, a causa di esse, la stessa abbia concretamente patito un danno patrimoniale, che le debba essere oggi risarcito;
- la prova per testi articolata dall'attrice opponente, pure a sostegno della sua domanda riconvenzionale, verte su circostanze similmente generiche, laddove non anche inammissibilmente valutative, apparendo, di riflesso, esplorativa la sollecitata Ctu.
Di qui l'infondatezza dell'accusa di ritardo e di adempimento non a regola d'arte, Contr che a al fine di contrastare la domanda di pagamento. CP_5
Corretta è infine la quantificazione degli interessi e delle spese per recupero stragiudiziale del credito, siccome liquidati dal Giudice della fase monitoria, tenendo conto, quanto agli interessi, delle scadenze indicate in ciascuna fattura e, quanto alle spese, al valore della domanda.
Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione,
l'opposizione va, come detto, rigettata, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza, non ricorrendo, invece, i presupposti della lite temeraria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in
Pagina 8 di 9 epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande, anche in via riconvenzionale, proposte dall'attrice opponente e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 9 aprile 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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