Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 08/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1433/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/03/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARI PAOLA
E
VINCENZO GRASSO rappresentato e difeso, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. AMORUSO GAETANO MARIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dare atto che la figlia maggiorenne non Per_1 autonoma economicamente, continuerà ad avere la residenza privilegiata presso la madre a Mantova (MN) Via Costantino Canneti, 7.
2) Disporre che il Sig. SO CE, come già previsto nella sentenza di separazione, contribuisca al mantenimento di continuando a versare Per_1 direttamente l'importo di euro 450,00 mensili, entro il primo giorno di ogni mese, a mezzo bonifico bancario continuativo sul c/c alla stessa intestato a decorrere dalla data del deposito del presente atto.
3) Dare atto che dal mese di ottobre 2024, la figlia vive a Pavia in un Per_1
4) Dare atto che i genitori si obbligano al pagamento delle spese straordinarie per la figlia , maggiorenne, non autonoma economicamente, per la Per_1 quota del 50% ciascuno, secondo le modalità e l'elenco previsti dal protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Mantova in data 28/05/24, che si allega e forma parte integrante del presente ricorso (doc. n. 11).
5) Dare atto che i coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei reciproci documenti validi per l'espatrio.
6) Dare atto che i coniugi dichiarano di essere tornati in possesso di tutti i beni personali e di non aver pertanto alcuna riserva o pretesa al riguardo. Inoltre, al fine di definire ogni rapporto patrimoniale tra di loro pendente in ragione del matrimonio, avendo i coniugi concordato che il Sig. SO, solo a fini transattivi, si obbligasse a versare alla Sig.ra la somma di EURO 30.000,00, a Parte_1 mezzo di una prima rata di EURO 10.000,00 già versata e quanto al saldo di
EURO 20.000,00 entro il mese di maggio 2025; si precisa che detto ultimo pagamento non è stato effettivamente ancora versato. A pagamento effettuato le parti dichiarano di non avere nulla più a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa per qualsivoglia motivazione e/o causale. COMPENSO PROFESSIONALE, ANTICIPAZIONI E SPESE COMPENSATE. … (omissis) …
“.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine
2 all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
ACIREALE (CT) il 13/07/2004 ed ivi trascritto al numero 247, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2004;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole, nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ACIREALE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 08/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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