Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1171/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 09/05/2025 nella causa n. 1171/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistita dagli avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
BOLDRINI e GIACOMO LESCA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Assegno - pensione
1. la ricorrente riconosciuta invalida civile all'80% dal Parte_1
11/01/2024, afferma di aver presentato in data 29/03/2024 domanda per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, non accolta per mancato riconoscimento dell'invalidità in misura pari o superiore all'80%, e riferisce che il ricorso amministrativo è stato respinto;
agisce nei confronti dell' CP_1 per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992, che ha escluso l'applicazione dell'elevazione dei limiti di età per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui al primo comma della medesima disposizione agli invalidi in misura non inferiore all'80%, e l'accertamento della sussistenza di ogni altro requisito per l'accesso alla pensione;
2. l' si è costituito affermando l'insussistenza del diritto, in quanto CP_1
l'invalidità rilevante ai fini della L. 503/1992 deve essere valutata secondo
1
i criteri della L. 222/1984, trattandosi di prestazione previdenziale e non assistenziale, con irrilevanza dell'avvenuto riconoscimento dell'invalidità civile;
contesta inoltre la decorrenza indicata dalla ricorrente;
3. la sentenza n. 9081/2013 della Corte di Cassazione ha riformato una sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva condiviso l'assunto dell' in merito alla necessaria valutazione dell'invalidità rilevante ai CP_1 sensi del D.Lgs. 503/1992 secondo i parametri della L. 222/1984: la Corte di Cassazione ha ritenuto di non volersi discostare dal principio, già affermato nella sentenza n. 13495/2003, secondo cui la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi ad una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art. 1 L. 222/1984, che accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
4. afferma ancora la sentenza in esame che il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”
(capacità di lavoro specifica), rilevante a mente dell'art. 1 L. 222/1984 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%;
5. a tali condivisibili osservazioni deve aggiungersi la considerazione della non incompatibilità, all'interno del sistema previdenziale, di una norma che attribuisca conseguenze in merito al raggiungimento dell'età pensionabile ad una situazione di invalidità civile, normalmente rilevante ai fini delle prestazioni assistenziali;
6. la considerazione che la ricorrente sia stata riconosciuta invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80% con verbale della
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Commissione medica per l'accertamento della invalidità civile del
12/02/2024, indicante la decorrenza al 11/01/2024, rende non necessario disporre nuovo accertamento dell'invalidità civile;
7. non si ritiene ostativa la circostanza che per l'invalidità accertata sia stata prevista la revisione dopo un anno dalla domanda: l'art. 1 comma 8 D.Lgs.
503/1992 esclude dall'elevazione dei limiti di età gli “invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”, senza richiedere che l'invalidità sia caratterizzata dalla definitività; va considerato che, salvi i casi specifici previsti dal DM 02/08/2007, tutte le invalidità sono revisionabili, e non pare condivisibile quanto affermato dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 280/2021 in una fattispecie analoga, ovvero che “in applicazione delle regole di correttezza e buona fede, la domanda di pensione avrebbe dovuto essere presentata successivamente alla visita di revisione, per verificare se la percentuale di invalidità accertata nella fase post-operatoria fosse confermata a seguito della stabilizzazione della patologia”: gravare il soggetto che si trovi – sia pure in via non definitiva
– in uno stato di invalidità pari almeno all'80% e possieda gli ulteriori requisiti di età, contribuzione ed inoccupazione per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, dell'onere di attendere sino alla visita di revisione
(a volte effettuata ben oltre l'orizzonte temporale previsto) per verificare se l'invalidità si sia o meno stabilizzata appare contrario alle finalità dell'art. 1 comma 8 cit., di agevolare il ritiro dalla vita attiva dei soggetti per i quali la prosecuzione dell'attività lavorativa risulti oltremodo gravosa in ragione dello stato invalidante;
8. deve pertanto essere accertata in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per l'accesso alla pensione di vecchiaia ex art. 1 comma
8 D.Lgs. 503/1992, con decorrenza dal 11/01/2024; non vi sono contrasti in merito alla sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs 503/1992, avendo la ricorrente raggiunto il requisito anagrafico (55 anni e 12 mesi) il 13/02/2023, disponendo di accredito
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contributivo di almeno 1040 contributi settimanali, avendo cessato l'attività lavorativa al 30/06/2024;
9. l'assenza del requisito della cessazione del rapporto di lavoro, necessario per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, preclude l'insorgere del diritto al conseguimento della pensione in capo alla ricorrente (sia alla data della domanda amministrativa sia alla data della presente decisione, senza che possa essere presa in esame la data di maturazione del requisito anagrafico anteriore alla presentazione della domanda): non è proposta peraltro domanda di condanna al pagamento della pensione anticipata, ma unicamente domanda di accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti, riconosciuti i quali la ricorrente potrà dimettersi cumulandovi così lo stato di inoccupazione;
non si dubita infatti della facoltà di continuare a lavorare nel periodo in attesa della maturazione del diritto a pensione
(Cass. civ. 07/11/2024 n. 28646);
10. quanto alla decorrenza del diritto alla pensione, si osserva che il differimento di dodici mesi ex art. 12 DL 78/2010 decorre dalla data di maturazione dei requisiti previsti per il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia, ed il requisito maturato per ultimo è quello sanitario: non si dubita infatti della applicabilità alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992 del regime delle c.d. finestre;
11. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice antistataria;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta che la ricorrente possiede il requisito sanitario previsto dall'art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992 per l'inapplicabilità dell'elevazione dei limiti di età, e tutti gli altri requisiti di legge per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992, con la decorrenza di legge;
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- condanna parte convenuta alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 3.727,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed
IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Silvia Boldrini.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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