Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4257/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. di R.G. 4257/2014, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, corrente in Pescara, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Preziuso e dall'avv. Alessandro Mastrodomenico, giusta mandato in atti;
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Parte_2 C.F._1
Preziuso e dall'avv. Alessandro Mastrodomenico, giusta mandato in atti;
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Parte_3 C.F._2 Preziuso e dall'avv. Alessandro Mastrodomenico, giusta mandato in atti;
- opponenti-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Laghi, dall.'avv. Paolo Laghi e dall'avv. NO ED, giusta procura in atti;
- opposta -
e nei confronti di:
già Controparte_2 Controparte_3
(c.f. ), che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato
[...] P.IVA_3 denominato “ ”, costituito con il DM 22 febbraio 2018 emanato in attuazione CP_4
1
- TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.-
Conclusioni delle parti: come da note scritte di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la (debitrice principale), Parte_1 [...]
e (fideiussori) hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 Parte_3 ingiuntivo n. 630/2014 – RG. 1363/2014, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Foggia in data 26.03.2024, su ricorso della per il pagamento dell'importo Controparte_1 complessivo di Euro 3.348.941,83, a titolo di saldo passivo dei conti correnti bancari nn. 68615 e Parte_ 6005153 intestati alla oltre interessi e spese di procedura. Parte_1
A fondamento dell'opposizione è stata eccepita, in via principale, l'intervenuta decadenza dei fideiussori ex art. 1957 c.c., in via gradata l'illegittimità dell'ingiunzione per la contestuale escussione dei fideiussori con il debitore principale;
in via meramente gradata, la mancanza di prova del credito ingiunto anche sotto il profilo del quantum, la mancata sottoscrizione da parte dell'istituto bancario del contratto di apertura di credito, l'applicazione di interessi usurari e dell'anatocismo. Parte opponente ha quindi concluso, in via preliminare, per la nullità e revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via gradata per l'accertamento della eventuale somma effettivamente dovuta alla banca, con condanna della opposta al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari.
Si è costituita in giudizio in data 7.1.2015 la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, contrastando le avverse pretese, di cui ha chiesto il rigetto, ed eccependo il difetto di legittimazione attiva dei garanti nell'eccepire la nullità relativa ex art. 117 TUB riservata al mero sottoscrittore del contratto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e competenze di giudizio. Nel merito ha chiesto in ogni caso la condanna di parte opponente al pagamento della complessiva somma di euro 3.348.941,83, di cui euro 2.504.606,71 per saldo passivo del conto corrente n. 68615 acceso in data 6.7.2010, con interessi aggiornati al 7.10.2013 (data di estinzione del conto per passaggio a sofferenza), oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso legale dell'8.10.2013 al saldo effettivo, ed euro 844.335,12 per saldo debitore del conto corrente n. 6005153, acceso in data 4.6.2003, con interessi aggiornati al 7.10.2013 (data di
2 estinzione per il passaggio a sofferenza), oltre interessi maturati e maturandi al tasso legale dall'8.10.2013 al saldo effettivo;
importo cui aggiungere le spese liquidate in fase monitoria.
Sospesa la provvisoria esecuzione con ordinanza riservata del 21.1.2015, denegata ogni istanza istruttoria con ordinanza del 18.6.2016, il procedimento è stato dichiarato interrotto per la dichiarazione di fallimento della con sentenza n. 21/2022 Trib. Pescara, e Parte_1 successivamente riassunto da tutti gli opponenti a seguito di revoca, seppur non definitiva, della procedura concorsuale pronunciata con sentenza n. 1692/2022 del 7.12.2022 C. App. L'Aquila.
La causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento) all'udienza del 10.12.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, si deve dare atto che nel corso del giudizio si è costituita, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la (c.f. ), oggi Controparte_3 P.IVA_3 [...]
per conto del Patrimonio Destinato denominato ” - Controparte_2 CP_4 costituito con il DM 22 febbraio 2018 emanato in attuazione dell'articolo 5, 2 comma 5, del DL 99/2017, a seguito dell'operazione di retrocessione dei crediti deteriorati e partecipazioni di CP_1 nei confronti di in data 10.07.2017, tra cui è ricompresa la posizione
[...] Parte_4 di debito oggetto del provvedimento monitorio in questa sede opposto. La società cessionaria così intervenuta ha fatto proprie le difese già spiegate in atti nulla esprimendo in ordine alla estromissione dell'Istituto cedente.
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009). Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass., Sez. III, n. 22503 del 23/10/2014; Cass. SS.UU. n. 22727 del 3/11/2011).
In applicazione dei su menzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Tanto premesso, va detto in via pregiudiziale che l'intestato procedimento è stato ritualmente riassunto dagli opponenti – quale debitrice principale - Parte_1 CP_6
[...]
[..
[...] [...]
e – nella qualità di fideiussori- a seguito di interruzione del giudizio
[...] Parte_3 per l'intervenuta dichiarazione di fallimento, in data 25.5.2022, della Parte_1
In replica all'eccepito difetto di capacità processuale della debitrice principale a proporre il ricorso in riassunzione perchè non ancora tornata in bonis, va richiamato infatti l'insegnamento della Corte di legittimità secondo cui, mentre il curatore del fallimento non subentra, nè è tenuto a riassumere il giudizio d'opposizione, le cui eventuali ulteriori vicende restano vincolanti soltanto nei confronti del fallito al momento in cui cesseranno gli effetti del fallimento sul patrimonio del debitore (cfr.
Cass. 25 marzo 1995, n. 3580), sussiste l'interesse del fallito, il quale perde la capacità processuale solo per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, a riassumere il processo, per evitare che gli effetti ex art. 653 c.p.c. si verifichino nei suoi confronti e gli possano essere opposti quando tornerà in bonis (cfr. Cass. 5727/2004).
Tale interesse rileva, ovviamente, anche quale onere: qualora, cioè, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia interrotto per il sopravvenuto fallimento del debitore opponente, questi ha l'onere di riassumere il giudizio stesso per impedire che il decreto acquisti efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c. - con conseguente formazione del giudicato sulla sussistenza del credito -, al fine di evitare che, una volta tornato in bonis, tale efficacia gli sia opposta dal creditore (Cass. 29 marzo 1989, n. 1492).
Alla luce dell'insegnamento richiamato consegue che “In caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che il provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato in bonis" Cass. 22047/2022.
Non meritevole di accoglimento deve ritenersi anche l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957
c.c., tempestivamente sollevata da parte opponente.
Sul punto mette conto evidenziare che la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è disciplina derogabile pattiziamente dalle parti contraenti, in quanto norma che non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cfr. Cass. Civ., sent. n.
21867/2013; Cass. Civ., sent. n. 9455/2012). La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose a norma dell'art. 1341 c.c., comma 2, e quindi non ha necessità di specifica approvazione per iscritto del fideiussore (Cfr. Cass., sent. n. 9245/2007; Trib.
Milano, sent. n. 3797/2015).
Tanto precisato, altra e diversa questione è l'effettivo verificarsi della decadenza invocata dagli opponenti.
Va evidenziato, a tal riguardo, che il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale garantita dalla fideiussione che, nel caso di specie, si è verificata nel mese di settembre 2013, allorchè la Banca opposta ha comunicato (racc. a.r. del 6.09.2013 -all. 10 prod. fase monitoria) alla debitrice principale e ai fideiussori il recesso dal conto
4 corrente ordinario n. 6005153 e dal conto corrente finanziario n. 68615 precisando i saldi negativi dei rapporti bancari in essere e richiedendo alla ed ai fideiussori il rientro Parte_1 immediato della complessiva esposizione debitoria, pari ad euro 753.194,42 per saldo passivo del conto corrente ordinario ed euro 2.500.000,00 per saldo debitore del conto corrente finanziario.
Ciò posto, risulta dalla documentazione dimessa in atti dalla Banca convenuta a corredo del ricorso monitorio che, in seguito alla comunicazione di recesso del 6.09.2013, la stessa ha tempestivamente depositato in data 19.02.2014 (ossia dopo cinque mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite) il ricorso monitorio per far valere le relative residue pretese creditorie di ammontare complessivo pari ad € 3.348941,83 (oltre spese della procedura), ottenendo in data 21/26.03.2014 l'emissione dell'impugnato decreto ingiuntivo n. 630/2014- 1363/2014 R. Ing. per il corrispondente importo.
E' indubbio, quindi, che nella descritta situazione la Banca opposta si sia tempestivamente attivata ed abbia fornito la necessaria prova di avere azionato le proprie istanze (da intendersi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quali iniziative giudiziarie) e fatto valere le proprie pretese creditorie, derivanti dal saldo negativo dei contratti di conto corrente nei confronti della debitrice principale (e dei fideiussori), entro sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni, nel pieno rispetto delle previsioni normative dell'art. 1957 c.c., applicabile nel caso in esame.
Va disattesa anche l'ulteriore doglianza di parte opponente circa la mancata preventiva escussione del debitore principale, da parte dell'Istituto bancario intimante, rispetto ai due garanti e Parte_2
Parte_3
Deve rilevarsi, infatti, che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 c.c., a meno che le parti non abbiano pattuito il beneficio di escussione;
tale beneficio, nella specie, non ha costituito oggetto di pattuizione tra le parti le quali, piuttosto, all'art. 6 dei contratti di fideiussione (all. 9 prod. monitoria) hanno escluso l'obbligo di escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., così disponendo per la solidarietà dei fideiussori , sia nel rapporto con il debitore principale, sia nei reciproci rapporti (v. clausola n. 10 del contratto di fideiussione, doc. 9 fascicolo fase monitoria). Ne consegue, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 c.c., che in caso di fideiussione solidale l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, nei confronti del debitore principale o del fideiussore, con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione. Né tale interpretazione contrasta con la ratio della norma, individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale (v. Cass. n. 7345 del 01 luglio 1995).
Tanto premesso in via preliminare pregiudiziale, l'opposizione è comunque infondata nel merito per quanto di seguito rappresentato.
Giova prima di tutto osservare che, sebbene venga introdotto con le modalità proprie di un giudizio di impugnazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha la natura di fase (eventuale) del giudizio di primo grado, che si svolge con le comuni regole del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito (art. 645, secondo comma, c.p.c.) e si conclude con una sentenza soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Ne deriva che in tale giudizio l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, in tal senso l'onere di provare l'esistenza del credito incombe sull'opposto, convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Ord. n. 13240/2019; in conformità e sul
5 punto Cass. Civ. sent. n. 21101/2015; Cass. Civ. sent. n. 5915/ 2011; Cass. Civ. sent. n. 5071/2009;
Cass. Civ. sent. n. 25516/2010; Cass. n. 17371/2003).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., S.U., 30 ottobre 2001 n. 13533; con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Trib. Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, Trib. Torino, 15 giugno 2007 n. 4134/07).
Alla luce dei principi esposti, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente. La banca infatti non si è limitata ad allegare un estratto di saldaconto – di per sé inidoneo a valere come prova del credito - ma ha prodotto sin dalla fase monitoria, e successivamente integrati nella fase di cognizione, i seguenti documenti: 1) il documento di sintesi relativo al contratto di conto corrente n. 68615 stipulato in data 6.7.2010, contenente l'indicazione delle specifiche condizioni economiche pattuite, 2) il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 6005152 del 4.6.2003 contenente le condizioni economiche espressamente accettate, 3) gli estratti conto analitici relativi ai suddetti rapporti di conto corrente, 4) gli estratti conto a scalare, 5) gli atti di fideiussione, 6) la richiesta di sovvenzione n. 15/121025 del 31.3.2009 da accreditare sul conto corrente n. 6006153, 7) la richiesta di proroga in data
13.10.2009 della scadenza della sovvenzione sul conto 6005153 con delibera di accettazione da parte della Banca;
8) la richiesta in data 23.3.2010 di ulteriore proroga della scadenza del finanziamento rigettata dalla 9) ulteriori richieste di rinnovo dei finanziamenti CP_1 operanti sul conto corrente bancario n. 68615.
La documentazione allegata è pertanto idonea a valere come prova del credito secondo i canoni di un ordinario giudizio di cognizione.
Del resto, gli opponenti non hanno contestato né di aver stipulato i relativi contratti ed ottenuto le relative somme, né di essere incorsi nell'inadempimento ad essi addebitato.
Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti dal titolare dell'impresa correntista (con sottoscrizioni non specificamente disconosciute), e consegnati in copia ai clienti (circostanza di cui si da atto mediante specifica sottoscrizione del correntista) dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, la copia degli estratti conto analitici e scalari dei conti corrente e l'estratto dei conti creati dopo il recesso dai rapporti bancari forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare dei rispettivi saldi debitori.
Deve, conseguentemente, essere rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta del credito ingiunto.
6 Analogamente, non sono meritevoli di accoglimento gli ulteriori motivi di opposizione, e segnatamente, va ritenuta infondata l'eccezione di nullità del contratto bancario di apertura di credito (doc. 3 produzione monitoria) per grave difetto di forma ai sensi dell'art. 117 TUB, in quanto sottoscritto esclusivamente dalla e non dal funzionario bancario Parte_1
(cfr. pag. 14 citazione).
Al riguardo basti richiamare - a tacer d'altro - il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, allorquando sono state investite per l'appunto della questione della validità o meno del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo cliente e non anche dal rappresentante della Banca, in base al quale: “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”.
In proposito va osservato che le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, sebbene riferite alle previsioni dell'art. 23 T.U.F., valgono senz'altro anche per le prescrizioni di forma relative ai contratti bancari, contenute nell'art. 117 T.U.B., attesa la sostanziale identità di disciplina e, soprattutto, l'identità di ratio delle norme in questione. Tanto l'art. 23 T.U.F. che l'art. 117 T.U.B., nella parte in cui prevedono che il contratto (con il contenuto minimo pur prescritto dal Legislatore) debba essere redatto per iscritto a pena di nullità, e che una copia dello stesso debba essere consegnata al cliente, sono volte ad assicurare che il cliente - parte normalmente non predisponente, oltre che priva delle conoscenze ed informazioni in possesso dell'operatore professionale - presti un consenso consapevole, avendo a disposizione tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'apprezzamento delle condizioni del rapporto, degli obblighi reciproci e degli impegni assunti;
non a caso, del resto, tanto nel T.U.F. che nel T.U.B. la nullità del contratto per difetto di forma è contemplata come nullità relativa e di protezione, potendo essere fatta valere solo dal cliente e non dalla Banca, e potendo essere rilevata d'ufficio dal Giudice solo a beneficio e nell'interesse del medesimo cliente.
Il principio appena richiamato è stato confermato anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità che, con esplicito riguardo ai contratti bancari, ha per l'appunto affermato che: “In tema di contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa” (cfr. Cass. 4.6.2018, n. 14243).
Dai principi testé enucleati ne consegue, in definitiva, che, una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale,
da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto.
Tanto premesso, si rileva che tutti i contratti menzionati non soltanto sono stati debitamente sottoscritti dal cliente (il quale ha espressamente e specificatamente dichiarato di averne ricevuto
7 una copia) con firme non disconosciute, ma sono stati altresì prodotti in giudizio da parte attrice.
Tali circostanze portano certamente a considerare soddisfatto il requisito della forma scritta del contratto di apertura di credito.
Non sono condivisibili, infine, le censure mosse da parte opponente circa l'applicazione ai rapporti bancari in essere con di interessi anatocistici ed usurari, esaurendosi in mere CP_1 affermazioni di principio avulse dall'esame del contenuto dei contratti stessi e dello svolgimento concreto del rapporto bancario.
Generica è infatti la contestazione in merito all'applicazione da parte della banca opposta di interessi anatocistici ben maggiori rispetto a quelli consentiti, non supportata peraltro da alcun conteggio analitico;
non è contestata invece la condizione di reciprocità degli interessi debitori e creditori come espressamente prevista nei testi contrattuali – si tratta infatti di contratti sottoscritti in data 4.6.2003 e 6.7.2010 e quindi indubitabilmente sorti sotto la vigenza della delibera CICR del
9/02/2000.
Con particolare riferimento poi al dedotto superamento del tasso soglia, non si può fare a meno di osservare che l'eccezione è del tutto generica ed indeterminata non avendo gli istanti assolto al proprio onere probatorio atteso che la parte che lamenta il superamento dei tassi previsti dalla legge anti – usura ha l'onere di individuare i trimestri in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia mediante la produzione di documentazione idonea (come le rilevazioni dei tassi effettuate dalla Banca d'Italia ed i decreti ministeriali, versati in atti solo in parte ed in ogni caso con produzione tardiva nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c.).
In considerazione di tanto, certamente inammissibile si configura la sollecitata richiesta di consulenza tecnica contabile che, come risaputo, non può assumere una finalità meramente esplorativa e sostituiva dell'onere probatorio incombente sulle parti. Peraltro il carattere esplorativo della invocata indagine peritale emerge testualmente sia nell'atto introduttivo del giudizio che nella memoria es art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. in cui parte attrice riserva all'esperimento della CTU “ la determinazione della somma illegittimamente pretesa ed incassata dalla banca convenuta, a titolo di interessi di mora e di interessi anatocistici”, facendo peraltro richiamo (v. pag. 2 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.) alle conclusioni di una perizia di parte mail allegata in atti.
In definitiva, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente (art. 91 c.p.c.).
Alla liquidazione delle stesse si procede d'ufficio – in assenza della notula spese ai sensi dell'art. 75 c.p.c. – in base al regolamento dettato dal D.M. 55/2014 e succ. integrazioni, considerando, ai fini del valore della causa, la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, applicati i valori medi per le fasi processuali di studio, introduttiva e decisionale, e quelli minimi per quella istruttoria.
Quanto al rapporto tra gli opponenti e la terza interventrice Controparte_2 questo giudice, tenuto conto della volontarietà dell'intervento e del mancato consenso alla estromissione del creditore cedente, ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 630/2014 emesso da questo Tribunale in data 26.3.2024 (nel proc. recante n.r.g. 1363/2014) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiunto opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
-condanna gli opponenti a rifondere, in favore della opposta, le spese di lite che si liquidano in €
26.464,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
- rigetta ogni altra domanda;
- spese compensate nel rapporto tra gli attori e la terza interventrice.
Così deciso in Foggia, il 22.5.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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