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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/12/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 798/2024 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Manuela Viola, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, via Cairoli n. 2, come da delega rilasciata su foglio separato
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Domenico CP_1 C.F._1
Casillo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Piazza Roma n. 3, come da delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza dell'08.01.2026, svoltasi con trattazione cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 50/2025 depositato il 16/1/2025, con cui le era stato ingiunto di pagare all'avv. CP_1
l'importo di €13.246,62 oltre interessi dalla domanda e spese di procedura, liquidate pagina 1 di 7 in euro 145,50 per esborsi ed euro 560,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
A fondamento della richiesta di ingiunzione l'avv. aveva dedotto: che CP_1 con contratto di locazione commerciale (di durata legale cd.6+6), avente decorrenza dall'1/11/2017, e con canone mensile pattuito in euro 1.700,00, oltre Iva, la società
BC EM s.r.l. con sede in Latina, Via Isonzo Km 2,900, aveva concesso in locazione alla società un immobile sito in Latina, Via del Lido 3, Parte_2 costituito da un locale con accesso in strada e un seminterrato, destinati ad attività commerciale;
che con scrittura privata del 24/6/2019 la locatrice società BC
EM S.r.l. aveva ceduto il credito, costituito dai predetti canoni di locazione, all'avv. e la cessione stata era notificata al debitore ceduto CP_1 Parte_2 con comunicazione a mezzo PEC del 1/7/2019, data dalla quale quest'ultima società aveva provveduto a versare all'odierno comparente i citati canoni di locazione;
che in data 15/7/2022 era intervenuto un atto di cessione di azienda tra la società
[...]
e la società entrambe le società amministrate dal sig. Parte_2 Parte_1
(che era risultato essere, per tale motivo, unico sottoscrittore dell'atto di CP_2 cessione) con il quale quest'ultima società era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della società cedente, incluso quello relativo al contratto di locazione e alla menzionata cessione del credito;
che dalla intervenuta cessione di azienda del
15/7/2022 (tra e i canoni di locazione erano stati Parte_2 Parte_1 versati all'odierno comparente dalla società essendosi essa sostituita Parte_1 all'originario conduttore in forza della citata cessione di azienda;
Parte_2 che il debitore ceduto società non aveva provveduto al versamento Parte_1 delle somme oggetto di cessione del credito a partire dal mese di luglio 2024 e fino al mese di dicembre 2024 compreso.
Con l'atto di opposizione sopra citato la contestava l'avversa Parte_1 domanda monitoria esponendo, tra l'altro, a sostegno, di essere carente di legittimazione passiva in quanto, a suo dire, subentrata nel contratto di locazione non per effetto della cessione di azienda intervenuta con la società Parte_2 ma per avere acquistato l'azienda ubicata in via del Lido 3 dalla società Food Group
& Beer s.r.l., di avere ricevuto dalla società cedente del credito BC EM s.r.l. formali e ufficiali comunicazioni secondo le quali quest'ultima società rendeva noto pagina 2 di 7 che la cessione del credito era ormai cessata dal mese di giugno 2024 e che non avrebbe ritenuto liberatori i pagamenti effettuati nei confronti di terzi estranei al contratto di locazione e dunque nei confronti del cessionario, odierno convenuto opposto e di avere un interesse concreto a conoscere l'effettivo soggetto a cui effettuare il pagamento e che pertanto l'opposizione era comunque diretta a non vedersi esposta ad un duplice pagamento, motivo per il quale chiedeva chiamarsi in causa la società BC EM s.r.l..
Concludeva la soc. come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Pt_1 contrariis rejectis, per i motivi esposti nel presente atto, preliminarmente: - autorizzare la chiamata in causa della società , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, con sede in Latina, via Toscana n. 88, pec:
- nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 50 del 16/01/2025 Email_1
e per l'effetto dichiarare che nessuna somma è tenuta a versare la Parte_1 all'Avv. . Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. CP_1
L'avv. , costituitosi in giudizio, contestava integralmente CP_1
l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. - In rito, rigettare la richiesta di chiamata in causa formulata dall'opponente per i motivi esposti in narrativa. - Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Condannare l'opponente alle spese e compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c., svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., come stabilito dal Tribunale con ordinanza del 23.09.2025.
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L.,
n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07;) il creditore che agisca per pagina 3 di 7 l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
I suddetti principi vanno, peraltro, coordinati con il particolare atteggiarsi dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opposto, in quanto attore in senso sostanziale, è tenuto a fornire la prova della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Ciò posto, nella specie parte opponente non ha contestato la sussistenza del titolo, costituito dal contratto di cessione del credito intervenuto tra la locatrice BC
EM S.r.l. e l'avv. in data 24.06.2019 - notificata al debitore ceduto CP_1 con comunicazione a mezzo PEC dell'01/07/2019 – avente ad Parte_2 oggetto il pagamento dei canoni relativi alla locazione dell'immobile sito in Latina,
Via del Lido 3, costituito da un locale con accesso in strada e un seminterrato destinati ad attività commerciale, di cui al contratto dell'01.11.2017 intervenuto tra la BC EM S.r.l. e la Parte_3
, a ben vedere, non ha contestato neppure la pregressa
[...] spettanza, in capo alla società opposta, dei crediti oggetto della domanda monitoria.
Lamenta, sotto un primo profilo, parte opponente: di essere carente di legittimazione passiva, in quanto subentrata nel contratto di locazione per effetto di cessione dell'azienda ubicata in via del Lido 3 non dalla ma dalla Parte_2
Food Group & Beer s.r.l..
La censura non coglie nel segno, per le ragioni di seguito esposte.
Non può essere posta, invero, in discussione la legittimazione passiva della nel presente giudizio: com'è noto, infatti, in virtù della distinzione tra Parte_1 questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire e questioni di merito concernenti la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr., tra le altre, Cass. S.U. 23/08/1990, n. 8573), la verifica della legittimazione ad agire deve essere effettuata in base alla domanda, vale a dire, al diritto o rapporto sostanziale così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza, laddove, nel caso di specie, parte opposta ha dedotto che parte opponente è
pagina 4 di 7 tenuta al pagamento dei canoni di locazione di cui al contratto dell'01.11.2017 in virtù della cessione di credito e della cessione di azienda sopra citate;
affermazione che – a prescindere dalla sua fondatezza, da verificare nel merito – è sufficiente per ritenere che parte opponente, quale asserito debitore delle somme richieste in sede monitoria, sia passivamente legittimata nel presente giudizio.
Venendo, appunto, al merito, deve rilevarsi: che tra la società BC EM
s.r.l. e la società Food Group & Beer s.r.l. non risulta essere mai stato stipulato alcun contratto di locazione relativo all'immobile di Via del Lido n.3, per cui non si comprende come la soc. sarebbe potuta subentrare alla soc. Food Group & Pt_1
Beer; che l'unico contratto di locazione documentato è quello intervenuto tra la locatrice BC EM s.r.l. e la conduttrice che all'art. 2 del Parte_2 contratto di cessione di azienda intervenuto tra la e la Parte_2 Parte_1 si fa riferimento al contratto di locazione stipulato “con la "BC FEMAC SRL"
[...]
(codice fiscale il 1° novembre 2017, registrato a Latina il 30 novembre P.IVA_2
2017 al n.10248 serie 3T” e, cioè, proprio al contratto di locazione già in essere tra
BC EM s.r.l. e (v. contratto di locazione con la ricevuta Parte_2 telematica di trasmissione all'Agenzia delle Entrate ed estremi della registrazione già depositato in sede monitoria); che i canoni di locazione – oggetto della cessione del credito tra BC EM s.r.l. e l'avv. – sono stati versati dalla società CP_1
a decorrere dalla notificazione dell'atto di cessione avvenuta in Parte_2 data 1/7/2019 (v. all.ti nn. 1 e 2 al fascicolo di parte opposta) e successivamente dalla società subentrata per effetto della citata cessione d'azienda tra Parte_1 loro intervenuta (già depositata in sede monitoria) come da estratti conto del convenuto opposto prodotti (v. all. 3 al fascicolo di parte opposta).
E' del tutto evidente e documentalmente provato, quindi, che la società opponente è subentrata nel contratto di locazione dell'01.11.2017 in essere tra la
BC EM S.r.l. e la proprio in virtù della cessione di azienda Parte_2 intervenuta con quest'ultima con contratto del 15.07.2022.
Ne discende la palese infondatezza del relativo motivo di opposizione.
Palesemente infondata appare, altresì, l'ulteriore giustificazione al mancato pagamento fornita dalla consistente nell'avere “…ricevuto dalla Parte_1 pagina 5 di 7 società cedente del credito BC EM s.r.l. formali e ufficiali comunicazioni secondo le quali quest'ultima società rendeva noto che la cessione del credito era ormai cessata dal mese di giugno 2024 e che non avrebbe ritenuto liberatori i pagamenti effettuati nei confronti di terzi estranei al contratto di locazione e dunque nei confronti del cessionario”: la cessione del credito si perfeziona, infatti, per effetto dell'accordo tra cedente e cessionario, che produce l'effetto traslativo del credito dal primo al secondo (nel nostro caso, l'avv. ), senza che le successive dichiarazioni CP_1 unilaterali del cedente ( , dirette (come nella specie) a privare di Controparte_4 effetti l'intervenuta cessione, possano spiegare alcuna efficacia risolutiva degli effetti della cessione medesima e rendere, così, inesigibile la pretesa creditoria dell'odierno opposto.
Quanto sopra è confermato dalla giurisprudenza, secondo cui, dato che la cessione del credito non produce modificazioni oggettive del credito medesimo e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, avvenendo senza o addirittura contro la sua volontà, il ceduto può senz'altro opporre al cessionario tutte le eccezioni concernenti l'esistenza della validità del negozio da cui origina il credito e quelle riguardanti il suo esatto adempimento (v., da ultimo, Trib. Milano n.
1248/25), ma non anche quelle inerenti all'atto di cessione che siano sopravvenute all'accettazione o alla notifica (v. art. 1264 c.c.).
La stessa Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, una volta che la cessione si è perfezionata ed è stata notificata al debitore, la situazione giuridica si cristallizza e le vicende successive che modificano, estinguono o rendono inesigibile il credito (come, ad esempio, una risoluzione consensuale o un inadempimento successivo) non sono opponibili al cessionario, perché il cedente, trasferendo il diritto, ne perde la disponibilità (v. Cass. civ., Sez. III, n. 25325/25).
Anche tale motivo di opposizione dovrà essere, pertanto, disatteso siccome giuridicamente infondato.
Le considerazioni che precedono implicano, in definitiva, l'inevitabile reiezione della proposta opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che andrà, pertanto, dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 6 di 7 Le spese di lite – da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 50/2025 depositato il 16/1/2025, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
• condanna parte opponente a rifondere all'avv. le spese del CP_1 presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €2.547,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Latina, 17.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 798/2024 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Manuela Viola, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, via Cairoli n. 2, come da delega rilasciata su foglio separato
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Domenico CP_1 C.F._1
Casillo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Piazza Roma n. 3, come da delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza dell'08.01.2026, svoltasi con trattazione cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 50/2025 depositato il 16/1/2025, con cui le era stato ingiunto di pagare all'avv. CP_1
l'importo di €13.246,62 oltre interessi dalla domanda e spese di procedura, liquidate pagina 1 di 7 in euro 145,50 per esborsi ed euro 560,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
A fondamento della richiesta di ingiunzione l'avv. aveva dedotto: che CP_1 con contratto di locazione commerciale (di durata legale cd.6+6), avente decorrenza dall'1/11/2017, e con canone mensile pattuito in euro 1.700,00, oltre Iva, la società
BC EM s.r.l. con sede in Latina, Via Isonzo Km 2,900, aveva concesso in locazione alla società un immobile sito in Latina, Via del Lido 3, Parte_2 costituito da un locale con accesso in strada e un seminterrato, destinati ad attività commerciale;
che con scrittura privata del 24/6/2019 la locatrice società BC
EM S.r.l. aveva ceduto il credito, costituito dai predetti canoni di locazione, all'avv. e la cessione stata era notificata al debitore ceduto CP_1 Parte_2 con comunicazione a mezzo PEC del 1/7/2019, data dalla quale quest'ultima società aveva provveduto a versare all'odierno comparente i citati canoni di locazione;
che in data 15/7/2022 era intervenuto un atto di cessione di azienda tra la società
[...]
e la società entrambe le società amministrate dal sig. Parte_2 Parte_1
(che era risultato essere, per tale motivo, unico sottoscrittore dell'atto di CP_2 cessione) con il quale quest'ultima società era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della società cedente, incluso quello relativo al contratto di locazione e alla menzionata cessione del credito;
che dalla intervenuta cessione di azienda del
15/7/2022 (tra e i canoni di locazione erano stati Parte_2 Parte_1 versati all'odierno comparente dalla società essendosi essa sostituita Parte_1 all'originario conduttore in forza della citata cessione di azienda;
Parte_2 che il debitore ceduto società non aveva provveduto al versamento Parte_1 delle somme oggetto di cessione del credito a partire dal mese di luglio 2024 e fino al mese di dicembre 2024 compreso.
Con l'atto di opposizione sopra citato la contestava l'avversa Parte_1 domanda monitoria esponendo, tra l'altro, a sostegno, di essere carente di legittimazione passiva in quanto, a suo dire, subentrata nel contratto di locazione non per effetto della cessione di azienda intervenuta con la società Parte_2 ma per avere acquistato l'azienda ubicata in via del Lido 3 dalla società Food Group
& Beer s.r.l., di avere ricevuto dalla società cedente del credito BC EM s.r.l. formali e ufficiali comunicazioni secondo le quali quest'ultima società rendeva noto pagina 2 di 7 che la cessione del credito era ormai cessata dal mese di giugno 2024 e che non avrebbe ritenuto liberatori i pagamenti effettuati nei confronti di terzi estranei al contratto di locazione e dunque nei confronti del cessionario, odierno convenuto opposto e di avere un interesse concreto a conoscere l'effettivo soggetto a cui effettuare il pagamento e che pertanto l'opposizione era comunque diretta a non vedersi esposta ad un duplice pagamento, motivo per il quale chiedeva chiamarsi in causa la società BC EM s.r.l..
Concludeva la soc. come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Pt_1 contrariis rejectis, per i motivi esposti nel presente atto, preliminarmente: - autorizzare la chiamata in causa della società , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, con sede in Latina, via Toscana n. 88, pec:
- nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 50 del 16/01/2025 Email_1
e per l'effetto dichiarare che nessuna somma è tenuta a versare la Parte_1 all'Avv. . Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. CP_1
L'avv. , costituitosi in giudizio, contestava integralmente CP_1
l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. - In rito, rigettare la richiesta di chiamata in causa formulata dall'opponente per i motivi esposti in narrativa. - Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Condannare l'opponente alle spese e compensi del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c., svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., come stabilito dal Tribunale con ordinanza del 23.09.2025.
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L.,
n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07;) il creditore che agisca per pagina 3 di 7 l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Graverà, viceversa, sul debitore – in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova – l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
I suddetti principi vanno, peraltro, coordinati con il particolare atteggiarsi dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opposto, in quanto attore in senso sostanziale, è tenuto a fornire la prova della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Ciò posto, nella specie parte opponente non ha contestato la sussistenza del titolo, costituito dal contratto di cessione del credito intervenuto tra la locatrice BC
EM S.r.l. e l'avv. in data 24.06.2019 - notificata al debitore ceduto CP_1 con comunicazione a mezzo PEC dell'01/07/2019 – avente ad Parte_2 oggetto il pagamento dei canoni relativi alla locazione dell'immobile sito in Latina,
Via del Lido 3, costituito da un locale con accesso in strada e un seminterrato destinati ad attività commerciale, di cui al contratto dell'01.11.2017 intervenuto tra la BC EM S.r.l. e la Parte_3
, a ben vedere, non ha contestato neppure la pregressa
[...] spettanza, in capo alla società opposta, dei crediti oggetto della domanda monitoria.
Lamenta, sotto un primo profilo, parte opponente: di essere carente di legittimazione passiva, in quanto subentrata nel contratto di locazione per effetto di cessione dell'azienda ubicata in via del Lido 3 non dalla ma dalla Parte_2
Food Group & Beer s.r.l..
La censura non coglie nel segno, per le ragioni di seguito esposte.
Non può essere posta, invero, in discussione la legittimazione passiva della nel presente giudizio: com'è noto, infatti, in virtù della distinzione tra Parte_1 questioni processuali concernenti la legittimazione ad agire e questioni di merito concernenti la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr., tra le altre, Cass. S.U. 23/08/1990, n. 8573), la verifica della legittimazione ad agire deve essere effettuata in base alla domanda, vale a dire, al diritto o rapporto sostanziale così come dedotto in giudizio dall'attore, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza, laddove, nel caso di specie, parte opposta ha dedotto che parte opponente è
pagina 4 di 7 tenuta al pagamento dei canoni di locazione di cui al contratto dell'01.11.2017 in virtù della cessione di credito e della cessione di azienda sopra citate;
affermazione che – a prescindere dalla sua fondatezza, da verificare nel merito – è sufficiente per ritenere che parte opponente, quale asserito debitore delle somme richieste in sede monitoria, sia passivamente legittimata nel presente giudizio.
Venendo, appunto, al merito, deve rilevarsi: che tra la società BC EM
s.r.l. e la società Food Group & Beer s.r.l. non risulta essere mai stato stipulato alcun contratto di locazione relativo all'immobile di Via del Lido n.3, per cui non si comprende come la soc. sarebbe potuta subentrare alla soc. Food Group & Pt_1
Beer; che l'unico contratto di locazione documentato è quello intervenuto tra la locatrice BC EM s.r.l. e la conduttrice che all'art. 2 del Parte_2 contratto di cessione di azienda intervenuto tra la e la Parte_2 Parte_1 si fa riferimento al contratto di locazione stipulato “con la "BC FEMAC SRL"
[...]
(codice fiscale il 1° novembre 2017, registrato a Latina il 30 novembre P.IVA_2
2017 al n.10248 serie 3T” e, cioè, proprio al contratto di locazione già in essere tra
BC EM s.r.l. e (v. contratto di locazione con la ricevuta Parte_2 telematica di trasmissione all'Agenzia delle Entrate ed estremi della registrazione già depositato in sede monitoria); che i canoni di locazione – oggetto della cessione del credito tra BC EM s.r.l. e l'avv. – sono stati versati dalla società CP_1
a decorrere dalla notificazione dell'atto di cessione avvenuta in Parte_2 data 1/7/2019 (v. all.ti nn. 1 e 2 al fascicolo di parte opposta) e successivamente dalla società subentrata per effetto della citata cessione d'azienda tra Parte_1 loro intervenuta (già depositata in sede monitoria) come da estratti conto del convenuto opposto prodotti (v. all. 3 al fascicolo di parte opposta).
E' del tutto evidente e documentalmente provato, quindi, che la società opponente è subentrata nel contratto di locazione dell'01.11.2017 in essere tra la
BC EM S.r.l. e la proprio in virtù della cessione di azienda Parte_2 intervenuta con quest'ultima con contratto del 15.07.2022.
Ne discende la palese infondatezza del relativo motivo di opposizione.
Palesemente infondata appare, altresì, l'ulteriore giustificazione al mancato pagamento fornita dalla consistente nell'avere “…ricevuto dalla Parte_1 pagina 5 di 7 società cedente del credito BC EM s.r.l. formali e ufficiali comunicazioni secondo le quali quest'ultima società rendeva noto che la cessione del credito era ormai cessata dal mese di giugno 2024 e che non avrebbe ritenuto liberatori i pagamenti effettuati nei confronti di terzi estranei al contratto di locazione e dunque nei confronti del cessionario”: la cessione del credito si perfeziona, infatti, per effetto dell'accordo tra cedente e cessionario, che produce l'effetto traslativo del credito dal primo al secondo (nel nostro caso, l'avv. ), senza che le successive dichiarazioni CP_1 unilaterali del cedente ( , dirette (come nella specie) a privare di Controparte_4 effetti l'intervenuta cessione, possano spiegare alcuna efficacia risolutiva degli effetti della cessione medesima e rendere, così, inesigibile la pretesa creditoria dell'odierno opposto.
Quanto sopra è confermato dalla giurisprudenza, secondo cui, dato che la cessione del credito non produce modificazioni oggettive del credito medesimo e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, avvenendo senza o addirittura contro la sua volontà, il ceduto può senz'altro opporre al cessionario tutte le eccezioni concernenti l'esistenza della validità del negozio da cui origina il credito e quelle riguardanti il suo esatto adempimento (v., da ultimo, Trib. Milano n.
1248/25), ma non anche quelle inerenti all'atto di cessione che siano sopravvenute all'accettazione o alla notifica (v. art. 1264 c.c.).
La stessa Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, una volta che la cessione si è perfezionata ed è stata notificata al debitore, la situazione giuridica si cristallizza e le vicende successive che modificano, estinguono o rendono inesigibile il credito (come, ad esempio, una risoluzione consensuale o un inadempimento successivo) non sono opponibili al cessionario, perché il cedente, trasferendo il diritto, ne perde la disponibilità (v. Cass. civ., Sez. III, n. 25325/25).
Anche tale motivo di opposizione dovrà essere, pertanto, disatteso siccome giuridicamente infondato.
Le considerazioni che precedono implicano, in definitiva, l'inevitabile reiezione della proposta opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che andrà, pertanto, dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 6 di 7 Le spese di lite – da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Latina n. 50/2025 depositato il 16/1/2025, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
• condanna parte opponente a rifondere all'avv. le spese del CP_1 presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €2.547,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
Latina, 17.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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