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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5193/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LUCISANO Parte_1
SERGIO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AVENA GILDA;
Resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita CP_1
- Inpdai - Enpals, etc..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato Parte_1 esponeva di aver presentato in data 28.12.2021 domanda di reversibilità come figlio inabile, a seguito del decesso della madre in data 12.12.2021, ma CP_2 che l'iter amministrativo aveva dato esito negativo.
Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento CP_1 della pensione di reversibilità dalla data del decesso della di lui madre.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Rappresentava la mancanza nel caso di specie dei presupposti per il riconoscimento del chiesto diritto.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa veniva decisa.
La domanda va rigettata.
Ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art.13 RD
14.4.39 n.636 e ss.mod(art.22 L.n.903 del 1965) del diritto alla pensione di reversibilità a favore dei figli maggiorenni occorre la sussistenza dei requisiti della inabilità al lavoro e della vivenza a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Nel caso di specie a prescindere dalla sussistenza o meno del requisito della inabilità , non si è raggiunta la prova della vivenza a carico.
Ed invero il presupposto della vivenza a carico si realizza allorchè sul pensionato gravava l'onere dell'effettivo mantenimento del familiare inabile in misura se non totale ma tuttavia prevalente sicchè questi rimanga in qualche modo privo di mezzi atti a soddisfare bisogni essenziali della vita e sostentamento .
E se pure il mantenimento non deve essere esclusivamente a carico del pensionato ,è necessario che vi sia stata una certa integrazione nel senso cioè che l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite.(Cass sez lav.21.5.94 n.5008).
La vivenza a carico e infatti un requisito che integra una situazione complessa che non si identifica, secondo la giurisprudenza di legittimità, né con la mera coabitazione, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile.
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito della vivenza a carico non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, ma va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis,
Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678 e Cass 19485 del 2024).
E l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità, incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 c.c..
Nel caso in esame parte ricorrente non articola alcun mezzo di prova al riguardo sicchè non è stato provato che la defunta madre del ricorrente provvedeva con la sua pensione in via continuativa e prevalente ad integrare il reddito percepito dallo stesso .
La domanda va pertanto rigettata.
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att.cpc.
PQM
Rigetta la domanda.
Spese di lite irripetibili.
Cosenza,28.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino