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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 9 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2905/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, in persona del Ministro pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], non costituto in appello Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 5294/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1 accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare nei termini di cui al presente atto la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso di primo grado, di agiva nei confronti del Controparte_1 chiedendo di accertare l'illegittimità del mancato riconoscimento del servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego, al pari di quello prestato in costanza di rapporto di impiego, ai fini del punteggio nelle graduatorie di Circolo ed Istituto di III fascia del personale ATA della scuola pubblica, nel profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, per la Provincia di Roma per il triennio
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, dichiarare il diritto a vedersi riconosciuto ulteriori 6 punti per il servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di 14,75 quale assistente amministrativo, punti 16,85 quale collaboratore scolastico, punti 13,25 quale assistente tecnico, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, con condanna della convenuta al riconoscimento del predetto punteggio.
Il ricorrente deduceva a tal fine: di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della Provincia di Roma con i profili sopra indicati;
di essere in possesso di diploma di scuola superiore conseguito nell'anno scolastico
1988 -1989 e di aver prestato servizio militare dall'undici novembre 1994 all'otto novembre 1995, vale a dire successivamente al conseguimento del diploma di scuola superiore;
di avere presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2021/2024 per il personale
A.T.A., vedendosi attribuire per il servizio civile da lei svolto soli 0,6 punti per ogni anno di servizio, anziché 6 punti, in quanto prestato non in costanza di nomina;
di aver diritto al riconoscimento integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare (o servizio ad esso equiparato) prestato non in costanza di rapporto di impiego al pari del servizio militare di leva (o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di
2 rapporto di impiego nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale
ATA per il profilo di collaboratore scolastico relativo alla Provincia di Roma;
eccepiva l'illegittimità del d.m. 50 del 2021 nella parte in cui non riconosceva integralmente il punteggio per il servizio militare svolto dal candidato non in costanza di rapporto di impiego, al pari di quello prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente necessità di disapplicazione per palese contrasto con l'art. 52 della costituzione, con la normativa primaria di cui all'art. 569 comma 3 del d. lgs. 297/1994, nonché con l'art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010.
Cont Il resisteva contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo in estrema sintesi che le norme fondamentali in materia, specialmente l'art. 485 comma 7 d.lgs n.
297/94 secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quella di leva è valido a tutti gli effetti” e, con specifico riferimento al personale non docente, il successivo articolo 569, comma 3, D.lgs. 297/94, che a sua volta statuisce che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, che non operano alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno, deve essere necessariamente interpretata nel senso della piena equiparabilità del servizio obbligatorio di leva o sostitutivo, senza che possa assumere rilevanza alcuna la posizione dei singoli aspiranti, in ragione del periodo temporale di assunzione in ruolo, e che la normativa di ragno secondario in contrasto con tali norme sia anche contraria ai principi in senso contrario dettati anche da parte della giurisprudenza amministrativa e di legittimità.
Cont Il ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo in sintesi la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, D. Lgs. n. 66/2010 e del D.M. n. 50/2021, sulla base della ratio delle previsioni censurate dal ricorrente ed evidenziata anche dalla
Suprema Corte di Cassazione con le sentenze gemelle nn. 22429/2024 e 22432/2024.
Il benché ritualmente evocato in appello, non si è costituto in secondo CP_1 grado.
3 All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
La questione di diritto agitata nella controversia è stata affrontata dalla Cassazione con la sentenza 8 maggio 2024 n. 22432, in cui la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
Afferma in motivazione la Cassazione:
3. I precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n.
44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467
e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le Numero di raccolta generale 22432/2024 graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di
4 quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto
(comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs.
n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA
e che qui viene in considerazione, disciplina come Data pubblicazione 08/08/2024 segue la materia in esame. Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto
1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto
5 attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se Data pubblicazione 08/08/2024 prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione
«a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa
P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto
6 ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola,
è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo Data pubblicazione 08/08/2024 autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007,
n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII,
29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi
7 i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza Data pubblicazione 08/08/2024 praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co.,
4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi
è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica. 10.
Essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato. La reiezione del ricorso per cassazione va peraltro accompagnata dalla compensazione delle spese, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità.
La Corte condivide interamente le ragioni espresse dalla Cassazione, non ravvisando motivi per discostarsi dall'insegnamento di legittimità ivi indicato.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto respingendo la domanda accolta dal Tribunale.
8 La sussistenza di precedenti di segno contrario prima della citata pronunzia di legittimità, e la circostanza che questa intervenuta in pendenza di giudizio, configurano ad avviso di questa Corte motivi per compensare interamente le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda del CP_1
Compensa interamente le spese di lite del doppio grado
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 9 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2905/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, in persona del Ministro pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...], non costituto in appello Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 5294/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1 accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare nei termini di cui al presente atto la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso di primo grado, di agiva nei confronti del Controparte_1 chiedendo di accertare l'illegittimità del mancato riconoscimento del servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego, al pari di quello prestato in costanza di rapporto di impiego, ai fini del punteggio nelle graduatorie di Circolo ed Istituto di III fascia del personale ATA della scuola pubblica, nel profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, per la Provincia di Roma per il triennio
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, dichiarare il diritto a vedersi riconosciuto ulteriori 6 punti per il servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di 14,75 quale assistente amministrativo, punti 16,85 quale collaboratore scolastico, punti 13,25 quale assistente tecnico, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, con condanna della convenuta al riconoscimento del predetto punteggio.
Il ricorrente deduceva a tal fine: di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della Provincia di Roma con i profili sopra indicati;
di essere in possesso di diploma di scuola superiore conseguito nell'anno scolastico
1988 -1989 e di aver prestato servizio militare dall'undici novembre 1994 all'otto novembre 1995, vale a dire successivamente al conseguimento del diploma di scuola superiore;
di avere presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2021/2024 per il personale
A.T.A., vedendosi attribuire per il servizio civile da lei svolto soli 0,6 punti per ogni anno di servizio, anziché 6 punti, in quanto prestato non in costanza di nomina;
di aver diritto al riconoscimento integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare (o servizio ad esso equiparato) prestato non in costanza di rapporto di impiego al pari del servizio militare di leva (o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di
2 rapporto di impiego nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale
ATA per il profilo di collaboratore scolastico relativo alla Provincia di Roma;
eccepiva l'illegittimità del d.m. 50 del 2021 nella parte in cui non riconosceva integralmente il punteggio per il servizio militare svolto dal candidato non in costanza di rapporto di impiego, al pari di quello prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente necessità di disapplicazione per palese contrasto con l'art. 52 della costituzione, con la normativa primaria di cui all'art. 569 comma 3 del d. lgs. 297/1994, nonché con l'art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010.
Cont Il resisteva contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo in estrema sintesi che le norme fondamentali in materia, specialmente l'art. 485 comma 7 d.lgs n.
297/94 secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quella di leva è valido a tutti gli effetti” e, con specifico riferimento al personale non docente, il successivo articolo 569, comma 3, D.lgs. 297/94, che a sua volta statuisce che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, che non operano alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno, deve essere necessariamente interpretata nel senso della piena equiparabilità del servizio obbligatorio di leva o sostitutivo, senza che possa assumere rilevanza alcuna la posizione dei singoli aspiranti, in ragione del periodo temporale di assunzione in ruolo, e che la normativa di ragno secondario in contrasto con tali norme sia anche contraria ai principi in senso contrario dettati anche da parte della giurisprudenza amministrativa e di legittimità.
Cont Il ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo in sintesi la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, D. Lgs. n. 66/2010 e del D.M. n. 50/2021, sulla base della ratio delle previsioni censurate dal ricorrente ed evidenziata anche dalla
Suprema Corte di Cassazione con le sentenze gemelle nn. 22429/2024 e 22432/2024.
Il benché ritualmente evocato in appello, non si è costituto in secondo CP_1 grado.
3 All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
La questione di diritto agitata nella controversia è stata affrontata dalla Cassazione con la sentenza 8 maggio 2024 n. 22432, in cui la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
Afferma in motivazione la Cassazione:
3. I precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n.
44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467
e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le Numero di raccolta generale 22432/2024 graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di
4 quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto
(comma 2).
Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs.
n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA
e che qui viene in considerazione, disciplina come Data pubblicazione 08/08/2024 segue la materia in esame. Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto
1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto
5 attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se Data pubblicazione 08/08/2024 prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione
«a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa
P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto
6 ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola,
è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo Data pubblicazione 08/08/2024 autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007,
n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII,
29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi
7 i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza Data pubblicazione 08/08/2024 praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co.,
4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi
è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica. 10.
Essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso va dunque rigettato. La reiezione del ricorso per cassazione va peraltro accompagnata dalla compensazione delle spese, essendo notori i contrasti giurisprudenziali sul tema e venendo quest'ultimo per la prima volta affrontato in sede di legittimità.
La Corte condivide interamente le ragioni espresse dalla Cassazione, non ravvisando motivi per discostarsi dall'insegnamento di legittimità ivi indicato.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto respingendo la domanda accolta dal Tribunale.
8 La sussistenza di precedenti di segno contrario prima della citata pronunzia di legittimità, e la circostanza che questa intervenuta in pendenza di giudizio, configurano ad avviso di questa Corte motivi per compensare interamente le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda del CP_1
Compensa interamente le spese di lite del doppio grado
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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