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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1758/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Giovanni Russo;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Ferdinando Adrianelli;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 13.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.10.2022, premesso che: Parte_1
- il 25.4.2000 in Crotone aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
- dalla loro unione era nati i figli (il 27.10.2001) e (il 5.1.2008); Per_1 Per_2
- con decreto del 27.12.2018 (n. 1161/2018 r.g.) il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione alle condizioni concordate dalle parti con scrittura privata;
1 - l'unione coniugale era venuta meno per responsabilità del marito, resosi più volte responsabile di adulterio;
- il marito non contribuiva economicamente al mantenimento della prole;
- ella era disoccupata e priva di reddito, mentre il coniuge aveva un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
pertanto, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia Per_2
con collocamento prevalente presso di lei ed assegnazione in suo favore della casa coniugale;
regime libero di incontri padre-figlia; obbligo del resistente di contribuire al mantenimento di entrambi i figli per complessivi € 500,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie;
addebito “della separazione” al coniuge.
All'udienza del 7.2.2023, il Presidente, sentita la sola parte ricorrente e preso atto dell'assenza dell'altro coniuge:
- autorizzava i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- confermava le condizioni della separazione;
- nominava il Giudice Istruttore e rinviava la causa per la comparizione delle parti.
Con memoria depositata il 4.9.2023, si costituiva in giudizio il quale, pur aderendo CP_1
alla declaratoria ex adverso invocata, chiedeva, con riferimento all'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento della prole, che fosse confermata la somma disposta in sede di separazione, ossia complessivi € 400,00 mensili, essendo egli gravato di spese abitative (canone di locazione) e quotidiane, in quanto si era nelle more trasferito al Nord Italia.
Istruita documentalmente, la causa veniva assegnata allo scrivente e, all'udienza cartolare indicata in epigrafe, con ordinanza del 17.11.2024 veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero interveniva regolarmente.
2. Stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
2 Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.
P. R. n. 396/2000.
3. La domanda di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e poi modificata in domanda addebito di divorzio (v. memoria istruttoria n. 1) e nuovamente modificata in domanda di addebito della separazione in sede di precisazione delle conclusioni (v. note scritte depositate il 4.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024), è inammissibile, potendo l'addebito essere chiesto soltanto nel procedimento di separazione ex art. 151, comma 2 c.c. e non nel presente giudizio divorzile.
4. Affidamento, collocamento e visite. Assegnazione casa coniugale.
A modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi, devono essere revocate d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita del figlio (classe 2001), oggi maggiorenne. Per_1
Quanto alla figlia (classe 2008), ancora minorenne, va osservato che, in base a quanto Per_2
disposto dalla legge n. 54/2006, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori debba considerarsi come la regola, derogabile solo qualora tale regime risulti contrario all'interesse del minore stesso.
Ciò posto, può essere senz'altro confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento di uno dei due tali da giustificare l'affidamento all'altro in via esclusiva (per tali ragioni, in ossequio all'art. 336-bis c.c., non si è proceduto all'ascolto della figlia, ritenuto manifestamente superfluo).
Alla conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, può essere ribadita la collocazione abitativa della minore presso la ricorrente, con cui già vive, con consequenziale conferma dell'assegnazione a costei della casa coniugale, ove la stessa già vive con la prole ed avendo tale domanda della ricorrente trovato l'espressa adesione del resistente.
Con riferimento al regime degli incontri padre-figlia, stante il preminente interesse della minore a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, deve essere disposto un regime libero di incontri padre-figlia, compatibilmente con le esigenze di tutti (genitori e figlia) e previo accordo con la madre entro 24 ore prima.
5. Mantenimento.
3 Con riferimento al contributo al mantenimento della prole, occorre in via di premessa chiarire che ne devono beneficiare entrambi i figli della coppia genitoriale, essendo pacifico che il primogenito, pur maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente.
Ciò detto, in punto di diritto, si rammenta che l'art. 337-ter co. 4 c.c. stabilisce che: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie, le risultanze in atti non consentono di ricostruire la situazione economico- reddituale delle parti, atteso che esse non hanno provato alcunché con riguardo alla propria condizione patrimoniale-reddituale e tale omissione costituisce grave negligenza che non esime il Collegio dal provvedere in ordine al mantenimento dei figli della coppia alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14.5.2005).
Al riguardo, chiarito in via generale che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione dovendosi avere riguardo anche alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, nel caso di specie, in ragione dell'età dei figli e del verosimile maggior tempo di permanenza presso la madre nonché del presumibile fisiologico incremento delle esigenze quotidiane della prole rispetto al
2018, epoca della separazione (cfr. sul punto Cass. ord. n. 11724/2023 e molte altre di analogo tenore), il Collegio ritiene equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma complessiva di € 450,00 mensili, oltre adeguamento annuale ISTAT e 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale di divorzio.
6. Spese.
La natura del giudizio e le risultanze decisorie impongono la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Crotone il
25.4.2000 tra e Parte_1 CP_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
5) revoca d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alle visite del figlio
; Per_1
6) dispone l'affidamento della figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la madre, a cui assegna la casa coniugale;
7) dispone per il diritto di visita come in parte motiva;
8) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma complessiva di € 450,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di partecipare al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale di divorzio;
9) compensa integralmente le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1758/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Giovanni Russo;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Ferdinando Adrianelli;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 13.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.10.2022, premesso che: Parte_1
- il 25.4.2000 in Crotone aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
- dalla loro unione era nati i figli (il 27.10.2001) e (il 5.1.2008); Per_1 Per_2
- con decreto del 27.12.2018 (n. 1161/2018 r.g.) il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione alle condizioni concordate dalle parti con scrittura privata;
1 - l'unione coniugale era venuta meno per responsabilità del marito, resosi più volte responsabile di adulterio;
- il marito non contribuiva economicamente al mantenimento della prole;
- ella era disoccupata e priva di reddito, mentre il coniuge aveva un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
pertanto, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia Per_2
con collocamento prevalente presso di lei ed assegnazione in suo favore della casa coniugale;
regime libero di incontri padre-figlia; obbligo del resistente di contribuire al mantenimento di entrambi i figli per complessivi € 500,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie;
addebito “della separazione” al coniuge.
All'udienza del 7.2.2023, il Presidente, sentita la sola parte ricorrente e preso atto dell'assenza dell'altro coniuge:
- autorizzava i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- confermava le condizioni della separazione;
- nominava il Giudice Istruttore e rinviava la causa per la comparizione delle parti.
Con memoria depositata il 4.9.2023, si costituiva in giudizio il quale, pur aderendo CP_1
alla declaratoria ex adverso invocata, chiedeva, con riferimento all'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento della prole, che fosse confermata la somma disposta in sede di separazione, ossia complessivi € 400,00 mensili, essendo egli gravato di spese abitative (canone di locazione) e quotidiane, in quanto si era nelle more trasferito al Nord Italia.
Istruita documentalmente, la causa veniva assegnata allo scrivente e, all'udienza cartolare indicata in epigrafe, con ordinanza del 17.11.2024 veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero interveniva regolarmente.
2. Stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
2 Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.
P. R. n. 396/2000.
3. La domanda di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e poi modificata in domanda addebito di divorzio (v. memoria istruttoria n. 1) e nuovamente modificata in domanda di addebito della separazione in sede di precisazione delle conclusioni (v. note scritte depositate il 4.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024), è inammissibile, potendo l'addebito essere chiesto soltanto nel procedimento di separazione ex art. 151, comma 2 c.c. e non nel presente giudizio divorzile.
4. Affidamento, collocamento e visite. Assegnazione casa coniugale.
A modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi, devono essere revocate d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita del figlio (classe 2001), oggi maggiorenne. Per_1
Quanto alla figlia (classe 2008), ancora minorenne, va osservato che, in base a quanto Per_2
disposto dalla legge n. 54/2006, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori debba considerarsi come la regola, derogabile solo qualora tale regime risulti contrario all'interesse del minore stesso.
Ciò posto, può essere senz'altro confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento di uno dei due tali da giustificare l'affidamento all'altro in via esclusiva (per tali ragioni, in ossequio all'art. 336-bis c.c., non si è proceduto all'ascolto della figlia, ritenuto manifestamente superfluo).
Alla conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, può essere ribadita la collocazione abitativa della minore presso la ricorrente, con cui già vive, con consequenziale conferma dell'assegnazione a costei della casa coniugale, ove la stessa già vive con la prole ed avendo tale domanda della ricorrente trovato l'espressa adesione del resistente.
Con riferimento al regime degli incontri padre-figlia, stante il preminente interesse della minore a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, deve essere disposto un regime libero di incontri padre-figlia, compatibilmente con le esigenze di tutti (genitori e figlia) e previo accordo con la madre entro 24 ore prima.
5. Mantenimento.
3 Con riferimento al contributo al mantenimento della prole, occorre in via di premessa chiarire che ne devono beneficiare entrambi i figli della coppia genitoriale, essendo pacifico che il primogenito, pur maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente.
Ciò detto, in punto di diritto, si rammenta che l'art. 337-ter co. 4 c.c. stabilisce che: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie, le risultanze in atti non consentono di ricostruire la situazione economico- reddituale delle parti, atteso che esse non hanno provato alcunché con riguardo alla propria condizione patrimoniale-reddituale e tale omissione costituisce grave negligenza che non esime il Collegio dal provvedere in ordine al mantenimento dei figli della coppia alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14.5.2005).
Al riguardo, chiarito in via generale che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari e che lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione dovendosi avere riguardo anche alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, nel caso di specie, in ragione dell'età dei figli e del verosimile maggior tempo di permanenza presso la madre nonché del presumibile fisiologico incremento delle esigenze quotidiane della prole rispetto al
2018, epoca della separazione (cfr. sul punto Cass. ord. n. 11724/2023 e molte altre di analogo tenore), il Collegio ritiene equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma complessiva di € 450,00 mensili, oltre adeguamento annuale ISTAT e 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale di divorzio.
6. Spese.
La natura del giudizio e le risultanze decisorie impongono la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Crotone il
25.4.2000 tra e Parte_1 CP_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
5) revoca d'ufficio le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alle visite del figlio
; Per_1
6) dispone l'affidamento della figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la madre, a cui assegna la casa coniugale;
7) dispone per il diritto di visita come in parte motiva;
8) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma complessiva di € 450,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di partecipare al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale di divorzio;
9) compensa integralmente le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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