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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
REGGIONI MARA, Presidente
BO MO EN, RE
SALVO MICHELE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2553/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DE02560/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DE02560/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DE02560/2024 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4810/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fonte d'innesco dell'avviso di accertamento emesso a carico della società Ricorrente_1 SRL (P.IVA_1), per l'anno d'imposta 2018, è stata la segnalazione della DP II di Torino a fronte di quanto emerso a carico della Società_1 SRL (P.IVA_2), appurata essere società cartiera fornitrice dell'odierna ricorrente. Ciò premesso, l'Ufficio Controlli della DP di Monza e della Brianza, facendo seguito alla segnalazione ricevuta
DP II di Torino, considerato che, per l'anno d'imposta 2019, dall'applicativo “Fatture elettroniche” risultavano effettuati dall'odierna ricorrente acquisti dalla Società_1 SRL, di imponibile pari ad € 100.008,40 con applicazione del sistema del reverse – charge ai fini IVA, ha notificato alla Ricorrente_1 SRL il questionario n. Q00793/2024 tramite PEC prot. 142953 del 18.10.2024 - con cui veniva richiesta la produzione della documentazione relativa alle transazioni commerciali poste in essere nel 2019 con la Società_1 SRL. Dai documenti trasmessi risulta che la Ricorrente_1 SRL ha contabilizzato fra i costi aziendali nell'anno 2019 le fatture ricevute dalla Società_1 SRL, riportate nella tabella di cui a pagina 8 dell'avviso di accertamento, di imponibile complessivo pari ad € 100.008,40 ed IVA, assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile reverse – charge ex art. 74 c.7 DPR 633/72 di € 22.001,85. La situazione sopra descritta è stata fatta presente alla società con la comunicazione dello schema di atto n. T95Q3DE02560/2024 - ex articolo 6-bis, commi
1 e 3 della L. 212/2000 – notificata alla società con PEC prot. 155905 del 07.11.2024.
Avverso l'avviso di accertamento di cui trattasi la Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso eccependo:
1. Violazione dell'art. 7, Legge n. 212/200, così come modificato dal D.LGS n. 219/2023, in applicazione della legge delega di riforma fiscale (L.111/2023).
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 74/2000
2.1. assenza del coinvolgimento dell'odierna ricorrente nel procedimento penale
2.2 inesistenza di un PVC a carico della ricorrente circa è le operazioni commerciali poste in essere con le società Società_1 SRL e conseguente Impossibilità di conoscere l'attività istruttoria 2.3 inesistenza di segnalazioni obbligatorie in capo alla Ricorrente_1 srl da parte degli istituti bancari 2.4 indicatori per la definizione di una società "cartiera" secondo il documento dell'Unità di Informazione
Finanziaria (UIF)
2.5 sull'omessa prova dell'Ufficio Finanziario
2.6 sulla prova contraria del contribuente
3. Violazione degli artt. 22 e 25 della L. 241/1990, dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, art. 4, comma 1, lettera e, della legge 9 agosto 2023, n. 111 e art.
6-bis Legge n. 212/2000.
4. violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, dpr n. 633/1972, nonché dalla direttiva n. 2006/112/ ce
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
Si osserva che le indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Seregno nei confronti della Società_1 SRL, hanno riguardato altre società e non la Ricorrente_1 SRL che peraltro non è stata coinvolta nel processo penale. Si osserva inoltre per quanto concerne il contante: proprio la necessità di restituire in contante ai cessionari indicati nelle fatture le provviste ricevute con movimenti tracciati (solitamente bonifici) ha imposto una costante ed anomala movimentazione sui conti correnti aziendali caratterizzata da bonifici in accredito e per lo più contestuali prelevamenti per importi quasi coincidenti per contanti e solitamente a cifra tonda, direttamente dal medesimo conto o previo transito su altri conti.
Ai sensi dell'art. 35 del Dlgs n. 231/2007 (poi modificato dall'art. 1 Dlgs. n. 90/2017 del 25.05.2017), gli istituti finanziari hanno l'obbligo di comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF che dipende da Bankitalia) le operazioni delle imprese che potrebbero nascondere quei tentativi di riciclaggio di danaro, le c.d. S.O.S., provenienti da frode, finanziamento del terrorismo ecc.
Siccome nel periodo d'imposta 2019, ai sensi del Dlgs. n. 90/2017, il limite dell'uso del contante era di euro
3.000,00, - si ripete - appare singolare che la banca non abbia segnalato alla UIF le operazioni sospette;
stando ai verificatori, per la sola Ricorrente_1 SRL (non tenendo conto degli altri clienti) nell'annualità 2019, la società Società_1 SRL, al fine di restituire in contante ai cessionari indicati nelle fatture avrebbe effettuato prelevamenti per euro 201.869,60.
Non sussistono segnalazioni in merito a dette movimentazioni ed anche la Procura della Repubblica non ha ravvisato a carico del legale rappresentante della ricorrente elementi idonei per accusarlo di frode fiscale come invece ritenuto per ben altri 85 soggetti.
Per quanto concerne il merito e quindi la fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti, parte ricorrente ha prodotto fra l'altro, i seguenti documenti:
1. Corrispondenza, comprensiva di solleciti di pagamento, intercorsa via mail con il fornitore Società_1 SRL;
2. fatture dei pagamenti autostradali con telepass (avendo la società Società_1 SRL la sede operatività a San Benigno Canavese (TO), Indirizzo_1);
3. i formulari di trasporto dei cascami.
Orbene questa documentazione ed in particolar modo le fatture dei pagamenti autostradali per il tragitto a San Benigno Canavese dove la Società_1 aveva un deposito ( come documentato con la produzione el contratto di affitto), costituisce una prova da parte ricorrente sulla effettività delle operazioni di compra vendita.
La società Società_1, come si evince dalla visura camerale aveva ed ha tuttora una sede operativa dove venivano effettuati i trasporti, all'epoca dei fatti aveva sei dipendenti, attualmente sono in 4. Gli stessi screen shoot dei messagi tra i rappresentanti delle 2 aziende, pur non essendo documenti contabili, inducono a presumere sulla effettività delle operazioni oggetto delle fatture contestate.
La natura della controversia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
REGGIONI MARA, Presidente
BO MO EN, RE
SALVO MICHELE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2553/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DE02560/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DE02560/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503DE02560/2024 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4810/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fonte d'innesco dell'avviso di accertamento emesso a carico della società Ricorrente_1 SRL (P.IVA_1), per l'anno d'imposta 2018, è stata la segnalazione della DP II di Torino a fronte di quanto emerso a carico della Società_1 SRL (P.IVA_2), appurata essere società cartiera fornitrice dell'odierna ricorrente. Ciò premesso, l'Ufficio Controlli della DP di Monza e della Brianza, facendo seguito alla segnalazione ricevuta
DP II di Torino, considerato che, per l'anno d'imposta 2019, dall'applicativo “Fatture elettroniche” risultavano effettuati dall'odierna ricorrente acquisti dalla Società_1 SRL, di imponibile pari ad € 100.008,40 con applicazione del sistema del reverse – charge ai fini IVA, ha notificato alla Ricorrente_1 SRL il questionario n. Q00793/2024 tramite PEC prot. 142953 del 18.10.2024 - con cui veniva richiesta la produzione della documentazione relativa alle transazioni commerciali poste in essere nel 2019 con la Società_1 SRL. Dai documenti trasmessi risulta che la Ricorrente_1 SRL ha contabilizzato fra i costi aziendali nell'anno 2019 le fatture ricevute dalla Società_1 SRL, riportate nella tabella di cui a pagina 8 dell'avviso di accertamento, di imponibile complessivo pari ad € 100.008,40 ed IVA, assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile reverse – charge ex art. 74 c.7 DPR 633/72 di € 22.001,85. La situazione sopra descritta è stata fatta presente alla società con la comunicazione dello schema di atto n. T95Q3DE02560/2024 - ex articolo 6-bis, commi
1 e 3 della L. 212/2000 – notificata alla società con PEC prot. 155905 del 07.11.2024.
Avverso l'avviso di accertamento di cui trattasi la Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso eccependo:
1. Violazione dell'art. 7, Legge n. 212/200, così come modificato dal D.LGS n. 219/2023, in applicazione della legge delega di riforma fiscale (L.111/2023).
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 2, d.lgs. n. 74/2000
2.1. assenza del coinvolgimento dell'odierna ricorrente nel procedimento penale
2.2 inesistenza di un PVC a carico della ricorrente circa è le operazioni commerciali poste in essere con le società Società_1 SRL e conseguente Impossibilità di conoscere l'attività istruttoria 2.3 inesistenza di segnalazioni obbligatorie in capo alla Ricorrente_1 srl da parte degli istituti bancari 2.4 indicatori per la definizione di una società "cartiera" secondo il documento dell'Unità di Informazione
Finanziaria (UIF)
2.5 sull'omessa prova dell'Ufficio Finanziario
2.6 sulla prova contraria del contribuente
3. Violazione degli artt. 22 e 25 della L. 241/1990, dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, art. 4, comma 1, lettera e, della legge 9 agosto 2023, n. 111 e art.
6-bis Legge n. 212/2000.
4. violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, dpr n. 633/1972, nonché dalla direttiva n. 2006/112/ ce
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
Si osserva che le indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Seregno nei confronti della Società_1 SRL, hanno riguardato altre società e non la Ricorrente_1 SRL che peraltro non è stata coinvolta nel processo penale. Si osserva inoltre per quanto concerne il contante: proprio la necessità di restituire in contante ai cessionari indicati nelle fatture le provviste ricevute con movimenti tracciati (solitamente bonifici) ha imposto una costante ed anomala movimentazione sui conti correnti aziendali caratterizzata da bonifici in accredito e per lo più contestuali prelevamenti per importi quasi coincidenti per contanti e solitamente a cifra tonda, direttamente dal medesimo conto o previo transito su altri conti.
Ai sensi dell'art. 35 del Dlgs n. 231/2007 (poi modificato dall'art. 1 Dlgs. n. 90/2017 del 25.05.2017), gli istituti finanziari hanno l'obbligo di comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF che dipende da Bankitalia) le operazioni delle imprese che potrebbero nascondere quei tentativi di riciclaggio di danaro, le c.d. S.O.S., provenienti da frode, finanziamento del terrorismo ecc.
Siccome nel periodo d'imposta 2019, ai sensi del Dlgs. n. 90/2017, il limite dell'uso del contante era di euro
3.000,00, - si ripete - appare singolare che la banca non abbia segnalato alla UIF le operazioni sospette;
stando ai verificatori, per la sola Ricorrente_1 SRL (non tenendo conto degli altri clienti) nell'annualità 2019, la società Società_1 SRL, al fine di restituire in contante ai cessionari indicati nelle fatture avrebbe effettuato prelevamenti per euro 201.869,60.
Non sussistono segnalazioni in merito a dette movimentazioni ed anche la Procura della Repubblica non ha ravvisato a carico del legale rappresentante della ricorrente elementi idonei per accusarlo di frode fiscale come invece ritenuto per ben altri 85 soggetti.
Per quanto concerne il merito e quindi la fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti, parte ricorrente ha prodotto fra l'altro, i seguenti documenti:
1. Corrispondenza, comprensiva di solleciti di pagamento, intercorsa via mail con il fornitore Società_1 SRL;
2. fatture dei pagamenti autostradali con telepass (avendo la società Società_1 SRL la sede operatività a San Benigno Canavese (TO), Indirizzo_1);
3. i formulari di trasporto dei cascami.
Orbene questa documentazione ed in particolar modo le fatture dei pagamenti autostradali per il tragitto a San Benigno Canavese dove la Società_1 aveva un deposito ( come documentato con la produzione el contratto di affitto), costituisce una prova da parte ricorrente sulla effettività delle operazioni di compra vendita.
La società Società_1, come si evince dalla visura camerale aveva ed ha tuttora una sede operativa dove venivano effettuati i trasporti, all'epoca dei fatti aveva sei dipendenti, attualmente sono in 4. Gli stessi screen shoot dei messagi tra i rappresentanti delle 2 aziende, pur non essendo documenti contabili, inducono a presumere sulla effettività delle operazioni oggetto delle fatture contestate.
La natura della controversia, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.