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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2878/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 243/2020 TRA
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliate in Pompei (NA), alla Via Lepanto, n. 319, presso lo studio degli avvocati Maria Rosaria Falanga e Anna Sonia Falanga, che le rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti.
OPPONENTI E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Pimonte (NA), alla Piazza Roma, n. 33, presso lo studio dell'avvocato Francesca Scala, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
OPPOSTA
********** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9.6.2020 , Parte_1 [...]
, e proponevano opposizione avverso il Parte_2 Parte_3 Parte_4 decreto ingiuntivo n. 243/2020 del 14.2.2020, con il quale il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva loro, nella qualità di eredi di Persona_1
(deceduta in data 13.10.2019), di pagare in favore della Controparte_1 la somma di euro 15.565,00, oltre interessi e spese, attesa la propria
[...]
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla ricorrente Controparte_1
che assumeva di aver eseguito, per conto di (dante
[...] Persona_1 causa delle odierne opponenti) e di , dei lavori di potatura di Parte_1 alberi di ulivo e di sistemazione terreno presso un terreno sito nel Comune di Vico Equense, alla Via Bonea n. 146. In ragione di tale credito la ricorrente aveva emesso la fattura n. 2/2018, per un totale complessivo di euro 12.749,00 (derivante dai lavori di potatura alberi) ed euro 2.816,00 per I.V.A. impagata sulla precedente fattura n. 1/2018. A sostegno delle proprie ragioni, le opponenti contestavano sia l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, sia delle fatture oggetto di causa, evidenziando l'insussistenza della invocata esposizione debitoria, sia in capo alla loro dante causa che, di conseguenza, delle opponenti stesse, difettando l'esistenza della prova scritta circa il presunto credito posto a base del decreto ingiuntivo, anche in considerazione della circostanza secondo cui in via Bonea n. 146, nel Comune di Vico Equense, non vi sarebbe alcun terreno, ma solo l'abitazione di R_
Secondo la prospettazione delle opponenti non sarebbe possibile
[...] attribuire alcuna valenza probatoria né al dedotto preventivo (che sarebbe unilateralmente predisposto), né ai documenti fiscali (non specifici) indicati ex adverso, che non sarebbero mai stati ricevuti e/o a loro trasmessi. Ancora, sottolineavano che la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo opposto, vale a dire le fatture n. 1/2018 e n. 2/2018, nonché il documento definito “preventivo spesa per potatura” non consentirebbe di desumere elementi atti a far presumere l'esistenza di un vincolo sinallagmatico e dell'esistenza del credito. Per tali ragioni, le opponenti eccepivano sia la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, che la propria carenza di legittimazione passiva. Inoltre, eccepivano che la avrebbe incaricato un soggetto Persona_1 diverso dall'opposto (ovvero , per la cimatura delle piante di sua Persona_2 proprietà esistenti, però, su un terreno situato in un luogo diverso da quello oggetto di causa. I predetti lavori, peraltro, secondo quanto sostenuto dalle opponenti, sarebbero stati eseguiti a intermittenza, non a regola d'arte, nonché in spregio delle tariffe regionali (contestando, dunque la prestazione anche sotto il profilo del quantum). Per quanto concerne la retribuzione, i pagamenti (come richiesto da sarebbero avvenuti dapprima in contanti e dopo Persona_2 mediante versamento su un conto di un soggetto fiduciario indicato dallo stesso
In particolare, dopo un primo pagamento per contanti, sarebbe Persona_2 stato effettuato da il versamento delle somme di euro Persona_1
2.000,00 in data 22.5.2018, ed un secondo di euro 5.000,00 in data 1.6.2018. In ogni caso, laddove ritenuto esistente un contratto, le opponenti eccepivano il grave inadempimento dell'opposta e richiedevano la risoluzione del contratto, la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, oltre il risarcimento dei danni. Infine, le opponenti contestavano sia la corresponsione degli interessi di cui al decreto ingiuntivo, nonché la violazione dei principi di correttezza e buona fede per aver attivato la procedura monitoria, chiedendo, di conseguenza, la condanna delle stesse al risarcimento del danno per lite temeraria. In conclusione, chiedevano: in via preliminare, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato;
in via subordinata, accertato il grave inadempimento dell'opposta, la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione di quanto corrisposto, il risarcimento dei danni, anche per lite temeraria, oltre le spese, con attribuzione. La nel costituirsi in giudizio ha contestato la Controparte_1 ricostruzione dei fatti esposta da controparte evidenziando che le opponenti non avrebbero mai opposto alcuna contestazione né ai lavori commissionati, né agli acconti versati, né avrebbero mai negato di aver beneficiato dei lavori da cui sarebbe scaturito il credito, né di non aver provveduto a corrispondere le somme richieste in sede monitoria;
da ciò derivandone, ex art. 115 c.p.c. la prova della fondatezza del credito da essa vantato. In particolare, ha dedotto che i lavori commissionati (riguardanti la potatura di ben 733 alberi) sarebbero iniziati nel mese di marzo 2018 e sarebbero terminati nel mese di giugno 2018. Inoltre, circa l'eccezione sui documenti fiscali, ha asserito che le relative fatture sarebbero state regolarmente inviate e ricevute con lettera raccomandata in data 10.11.2018 e 2.12.2019 (ed in quel caso non sarebbero state contestate). In merito all'eccezione circa la mancanza di prova scritta degli estratti autentici delle scritture contabili, ha precisato di averli già prodotti in sede monitoria. Ancora, parte opposta, circa l'avversa eccezione inerente all'inesistenza del credito, ha evidenziato che in atti vi sarebbe un preventivo di spese, da cui emergerebbe non solo l'esistenza dei lavori da fare, ma anche la misura del credito. Peraltro, anche i n. 3 bonifici effettuati sul conto della con la CP_1 dicitura “acconto potatura Vico Equense”, dimostrerebbero che i lavori oggetto di causa sarebbero stati regolarmente effettuati e mai contestati. Infine, l'opposta ha contestato sia l'avversa eccezione sulla corresponsione degli interessi, che, secondo quanto da essa sostenuto, le spetterebbero ex lege, sia la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, in quanto infondata. In conclusione, ha chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto improcedibile, inammissibile e del tutto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 243/2020, oltre le spese, con attribuzione.
2. Va preliminarmente evidenziato, in diritto, che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
2.1. Tra le parti è in contestazione il rapporto contrattuale e l'esecuzione dei lavori, avendo le opponenti dedotto che l'opposta impresa individuale non avrebbe eseguito i lavori presso il terreno oggetto di causa sito nel Comune di Vico Equense, alla Via Bonea n. 146, delle quali sarebbero proprietarie in quanto eredi di inoltre, hanno eccepito avrebbe Persona_1 Persona_1 incaricato un soggetto diverso dall'opposto (ovvero ), per la cimatura Persona_2 delle piante di sua proprietà esistenti, però, su un terreno situato in un luogo diverso da quello oggetto di causa. Dunque, i pagamenti effettuati da R_
(su un conto indicato da ) delle somme di euro 2.000,00 in
[...] Persona_2 data 22.05.18, ed un secondo di euro 5.000,00 in data 01.06.18, andrebbero imputati alla cimatura di piante esistenti, appunto, su un terreno diverso da quello oggetto di causa. In punto di fatto, tutti i testi escussi nel corso del giudizio, hanno confermato la sussistenza del fatto storico de quo, inerente allo svolgimento di lavori di potatura di piante, pulizia di terreno sul fondo oggetto di causa sito in via Bonea n. 146, e non è, per converso, emersa nessuna lavorazione di cimatura di piante su un terreno diverso da quest'ultimo. Pertanto, il terreno oggetto di causa risulta essere quello situato in via Bonea n. 146, non avendo le opponenti offerto la prova circa l'espletamento dei lavori su un fondo diverso. Invero, ciò risulta, ulteriormente, confermato dalla presenza in atti della ricevuta di bonifico bancario (datata 27.7.2018), dalla quale emerge chiaramente che e hanno corrisposto alla Ditta Individuale Persona_1 Parte_1
l'importo di euro 5.000,00 con causale “acconto potatura Vico CP_1
Equense”, così convalidando l'esecuzione del lavoro. Difatti, seppur la predetta causale di bonifico non indichi precisamente la via in cui è situato il terreno oggetto dei lavori de quibus, non vi è alcun dubbio circa l'instaurazione del rapporto contrattuale tra la (e Persona_1 [...]
) con la Ditta Individuale così come non può porsi in Parte_1 CP_1 dubbio, per averlo confermato il reso testimoniale, che il luogo nel quale il lavoro di potatura è stato eseguito è proprio quello di Via Bonea. Del resto, le opponenti si sono genericamente limitate ad allegare che i lavori per conto della sola sarebbero stati eseguiti in luogo diverso da Persona_1
Via Bonea, senza allegare, prima ancora che dimostrare, quale sarebbe questo differente luogo. A nulla rilevano, dunque, in quanto non provate, le circostanze dedotte dalla odierne opponenti (eredi di sia relative alla supposta Persona_1 insussistenza del rapporto contrattuale - peraltro espressamente confermato dagli stessi testimoni di parte opponete ascoltati nel corso dell'istruttoria -, sia dell'esecuzione di lavori in altro luogo (avendo il teste Testimone_1 confermato le lavorazioni in questione proprio presso il terreno di Via Bonea della quale era affittuaria), nonché del presunto pagamento per lavori diversi effettuato su un conto “indicato dallo stesso ”. Persona_2
A fortiori, la circostanza, secondo la quale i lavori sarebbero stati svolti da
[...]
e non dalla Ditta Individuale risulta smentita proprio dalla Per_2 CP_1 prova testimoniale espletata. In particolare, il teste (escusso all'udienza del 14.6.2022), ha Testimone_2 precisato che “ è il padre di e ogni tanto veniva a portare Persona_2 CP_1 degli attrezzi e lavorava anche con noi. Ogni tanto veniva anche , che Persona_3
è il fratello di Che io sappia il padre e i figli lavorano insieme”. CP_1
Ebbene, appare chiaro al giudicante che e Persona_2 CP_1 unitamente a e citati dal teste di parte opponente Persona_3 Parte_5 [...]
fanno capo alla stessa impresa di famiglia, vale a dire la Ditta Testimone_3
Individuale CP_1
Di qui il rigetto dell'eccezione di assunta carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in lite.
2.2. Accertata l'esistenza del vincolo obbligatorio e l'esecuzione della prestazione, va affrontata l'ulteriore doglianza relativa alla quantificazione della domanda. Parte opponente ha, invero, altresì contestato il quantum della pretesa assumendo l'eccessività dei prezzi applicati rispetto ai normali prezzi di mercato, vista la qualità e quantità delle lavorazioni di fatto eseguite che l'opponente ha allegato essere state inferiori a quelle previste. Sul punto, parte opposta ha allegato di avere adottato il vigente prezzario della Regione Campania (prodotto in atti), che parte da un minimo di euro 30,00 a piante sino ad un massimo di euro 43,00; ha aggiunto che la potatura e i lavori di sistemazione del terreno, commissionati come da preventivo sia orale che scritto per i 733 alberi ammontava ad euro 23.250,00, senza IVA, quindi un importo di euro 30,00 ad albero di ulivo e la restante parte di euro 1.260,00 per la sistemazione terreno. Esaminando il reso testimoniale ritiene il giudicante che l'opposta ditta, sulla quale incombeva il relativo onere, non abbia dimostrato di avere eseguito l'intera potatura dallo stesso allegata. Difatti, quantunque il teste di parte opposta, , abbia riportato che “il Parte_5 prezzo era all'incirca 20.000,00 euro, esclusa l'IVA. Ricordo che gli alberi d' ulivo erano oltre 700. Siamo riusciti a potarli tutti e a sistemare la terra, a pulire la Per_ terra e anche gli orti”, l'altro teste addotto dalla ditta , , si è Testimone_2 limitato ad affermare “Per quello che ho sentito dire al proprietario, gli alberi di ulivo erano tra gli 800 e i 1000” e i testimoni di parte opponente hanno, invece, dichiarato che il numero di piante di ulivo potate furono in numero inferiore. Difatti, , agronomo, ha sostenuto che “La consistenza del Parte_6 fondo era di circa 900 alberi di ulivo e la potatura avrebbe dovuto riguardare tutto il fondo. Successivamente mi sono recato sul fondo e ho potuto constatare che risultava potato circa 1/3 del totale. C'erano da fare anche altre operazioni oltre la potatura, ma non erano state fatte, tra l'altro quando io sono andato sul fondo c
'era ancora del materiale di risulta che doveva essere smaltito. Per questa verifica successiva sono andato nel mese di settembre 2018 in quanto chiamato da
perché lamentava la incompleta esecuzione delle operazioni; il Parte_1 teste marito di una delle opponenti, ha dichiarato “In Testimone_3 particolare, si sono accordati per un importo di circa euro 5.000,00, comprensivo di spese ed accessori. Tale accordo è stato fatto dopo una presa di visione dei terreni.
Al momento dell'accordo mia suocera ha versato al una somma di circa euro 700,00, in contanti, tanto è avvenuto in mia presenza. Non mi risulta che sono stati effettuati lavori di sistemazione delle viti. La potatura ha interessato alberi di ulivi e di un uliveto storico. Abbiamo poco più di 900 piante. La potatura non ha però interessato tutte le piante. So che non è stata completata, ma non posso riferire il numero esatto delle piante potate. Non è stata effettuata alcuna attività di sistemazione degli orti, in quanto vi è un colono di nome ; il teste Pt_4 Tes_1
“Ho visto che la signora ha dato incarico ad un signore
[...] Persona_4 anziano, di cui non ricordo il nome sebbene me lo abbia anche presentato, visto che sono passati alcuni anni, di provvedere alla potatura delle piante di ulivo;
sul terreno vi sono almeno 700/800 piante di ulivo, ma ho visto che il signore a cui era stato dato incarico ha provveduto ad effettuare la potatura solo di una metà delle piante. Non ho idea di quanto sia stato il prezzo per la potatura, io mi sono limitata, su richiesta della signora a mostrare il terreno e le piante da potare;
dopo R_ ho visto che non aveva potato tutte le piante, ma come ho detto solo la metà. Che io sappia questo incarico riguarda esclusivamente gli ulivi, non anche le viti, peraltro nulla è stato fatto sulle stesse. Anche in tal caso non ho idea se sia stato pattuito o meno un prezzo. Quell'anno quindi la potatura è rimasta incompleta. Ribadisco che sono state potate circa la metà delle 700/800 piante, ovviamente non le ho contate ma ad occhio ho visto che più o meno questo dovrebbe essere il numero. Ciò che è stato potato, in parte è stato rimosso e in parte è rimasto a terra, e solo l' anno successivo è stato pulito il terreno, non da loro ma da altro personale”. Ebbene, in base alla espletata istruttoria, si ritiene che l'opposta non abbia dimostrato di avere eseguito il lavoro di potatura sul numero da lei indicato di 733 piante di ulivo: numero che, sulla scorta delle concordanti dichiarazioni dei testimoni di parte opponente, si valuta di quantificare nella metà, pari a 350 piante di ulivo. Allo stesso modo, non si valuta dimostrata l'esecuzione delle ulteriori attività di sistemazione della terra, pulizia della terra e anche degli orti, che, sebbene riportate dal teste , risultano sconfessate da tutti gli altri testimoni. Parte_5 Tale inesatto adempimento, tuttavia, non si ritiene possa tradursi nel “grave inadempimento dell'opposta” invocato dalle opponenti, idoneo a comportare la risoluzione del contratto, con la conseguenza che la domanda in tal senso formulata dalle Guida va respinta. Va ribadito, invero, che ai sensi dell'art. 1455 c.c. “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”: avendo l'originaria titolare del fondo (la de cuius
) in ogni caso beneficiato della potatura del cospicuo numero Persona_1 di piante di ulivo indicato, l'omessa esecuzione del lavoro delle altre piante non può affatto qualificarsi in termini di grave inadempimento. Passando alla esatta quantificazione del quantum debeatur va detto che, partendo dal prezzario della Regione Campania (prodotto in atti dall'opposta), il giudicante ritiene che la sezione da applicare al caso di specie sia la U.07.30.30, che prevede la < fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento>>, che al suo punto U.07.30.30. per gli esemplari di altezza fino a 5 m - in mancanza di allegazione circa l'effettiva altezza degli alberi di ulivo potati nella fattispecie de qua - prevede un prezzo cadauno di euro 36.24. Ebbene, applicando, in base al principio della domanda, il minor prezzo richiesto dalla ricorrente, pari ad euro 30,00 a pianta, ed escludendo le ulteriori lavorazioni non provate, deve concludersi che il corrispettivo per il lavoro svolto dalla Ditta Individuale sia pari ad euro 10.500,00 (euro 30,00 x 350), cui va CP_1 aggiunta l'Iva al 22% per un totale di euro 12.810,00. Stante il riconoscimento ad opera della ditta opposta del pagamento degli acconti pari ad euro 2.000,00 in data 22.5.2018, euro 5.000,00 in data 1.6.2018 ed euro 5.000,00 in data 27.7.2018, residua in favore della stessa un credito pari ad euro 810,00. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e della domanda, ogni altra questione resta assorbita.
2.3. Per le motivazioni esposte, l'opposizione va parzialmente accolta e - in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione - il decreto ingiuntivo deve essere, quindi, revocato e sostituito dalla condanna di , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e quali eredi di e in ragione delle
[...] Parte_4 Persona_1 rispettive quote, al pagamento in favore della , nei Controparte_1 limiti del diritto accertato, della somma di euro 810,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza della parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022) - discostandosi per tale ragione dalla nota spese in atti parametrata su differente valore della controversia -, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, fino a euro 1.100,00: fase studio, euro 131,00; fase introduttiva, euro 131,00; fase istruttoria/trattazione, euro 200,00; fase decisionale, euro 200,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Francesca Scala ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 243/2020 emesso il 14.2.2020 dal Tribunale di Torre Annunziata;
B. accoglie parzialmente la domanda e condanna , Parte_1 [...]
, e , nella qualità e in ragione delle Parte_2 Parte_3 Parte_4 rispettive quote ereditarie, al pagamento in favore della Controparte_1 dell'importo di euro 810,00, oltre interessi legali dalla
[...] pronuncia al soddisfo;
C. condanna , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità e in ragione delle rispettive quote ereditarie, al pagamento delle spese processuali, in favore della Individuale che CP_1 CP_1 liquida in euro 662,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Francesca Scala dichiaratasi antistataria. Torre Annunziata, così deciso il 5 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliate in Pompei (NA), alla Via Lepanto, n. 319, presso lo studio degli avvocati Maria Rosaria Falanga e Anna Sonia Falanga, che le rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti.
OPPONENTI E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Pimonte (NA), alla Piazza Roma, n. 33, presso lo studio dell'avvocato Francesca Scala, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
OPPOSTA
********** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9.6.2020 , Parte_1 [...]
, e proponevano opposizione avverso il Parte_2 Parte_3 Parte_4 decreto ingiuntivo n. 243/2020 del 14.2.2020, con il quale il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva loro, nella qualità di eredi di Persona_1
(deceduta in data 13.10.2019), di pagare in favore della Controparte_1 la somma di euro 15.565,00, oltre interessi e spese, attesa la propria
[...]
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla ricorrente Controparte_1
che assumeva di aver eseguito, per conto di (dante
[...] Persona_1 causa delle odierne opponenti) e di , dei lavori di potatura di Parte_1 alberi di ulivo e di sistemazione terreno presso un terreno sito nel Comune di Vico Equense, alla Via Bonea n. 146. In ragione di tale credito la ricorrente aveva emesso la fattura n. 2/2018, per un totale complessivo di euro 12.749,00 (derivante dai lavori di potatura alberi) ed euro 2.816,00 per I.V.A. impagata sulla precedente fattura n. 1/2018. A sostegno delle proprie ragioni, le opponenti contestavano sia l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, sia delle fatture oggetto di causa, evidenziando l'insussistenza della invocata esposizione debitoria, sia in capo alla loro dante causa che, di conseguenza, delle opponenti stesse, difettando l'esistenza della prova scritta circa il presunto credito posto a base del decreto ingiuntivo, anche in considerazione della circostanza secondo cui in via Bonea n. 146, nel Comune di Vico Equense, non vi sarebbe alcun terreno, ma solo l'abitazione di R_
Secondo la prospettazione delle opponenti non sarebbe possibile
[...] attribuire alcuna valenza probatoria né al dedotto preventivo (che sarebbe unilateralmente predisposto), né ai documenti fiscali (non specifici) indicati ex adverso, che non sarebbero mai stati ricevuti e/o a loro trasmessi. Ancora, sottolineavano che la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo opposto, vale a dire le fatture n. 1/2018 e n. 2/2018, nonché il documento definito “preventivo spesa per potatura” non consentirebbe di desumere elementi atti a far presumere l'esistenza di un vincolo sinallagmatico e dell'esistenza del credito. Per tali ragioni, le opponenti eccepivano sia la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, che la propria carenza di legittimazione passiva. Inoltre, eccepivano che la avrebbe incaricato un soggetto Persona_1 diverso dall'opposto (ovvero , per la cimatura delle piante di sua Persona_2 proprietà esistenti, però, su un terreno situato in un luogo diverso da quello oggetto di causa. I predetti lavori, peraltro, secondo quanto sostenuto dalle opponenti, sarebbero stati eseguiti a intermittenza, non a regola d'arte, nonché in spregio delle tariffe regionali (contestando, dunque la prestazione anche sotto il profilo del quantum). Per quanto concerne la retribuzione, i pagamenti (come richiesto da sarebbero avvenuti dapprima in contanti e dopo Persona_2 mediante versamento su un conto di un soggetto fiduciario indicato dallo stesso
In particolare, dopo un primo pagamento per contanti, sarebbe Persona_2 stato effettuato da il versamento delle somme di euro Persona_1
2.000,00 in data 22.5.2018, ed un secondo di euro 5.000,00 in data 1.6.2018. In ogni caso, laddove ritenuto esistente un contratto, le opponenti eccepivano il grave inadempimento dell'opposta e richiedevano la risoluzione del contratto, la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, oltre il risarcimento dei danni. Infine, le opponenti contestavano sia la corresponsione degli interessi di cui al decreto ingiuntivo, nonché la violazione dei principi di correttezza e buona fede per aver attivato la procedura monitoria, chiedendo, di conseguenza, la condanna delle stesse al risarcimento del danno per lite temeraria. In conclusione, chiedevano: in via preliminare, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, l'accertamento dell'insussistenza del credito vantato;
in via subordinata, accertato il grave inadempimento dell'opposta, la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione di quanto corrisposto, il risarcimento dei danni, anche per lite temeraria, oltre le spese, con attribuzione. La nel costituirsi in giudizio ha contestato la Controparte_1 ricostruzione dei fatti esposta da controparte evidenziando che le opponenti non avrebbero mai opposto alcuna contestazione né ai lavori commissionati, né agli acconti versati, né avrebbero mai negato di aver beneficiato dei lavori da cui sarebbe scaturito il credito, né di non aver provveduto a corrispondere le somme richieste in sede monitoria;
da ciò derivandone, ex art. 115 c.p.c. la prova della fondatezza del credito da essa vantato. In particolare, ha dedotto che i lavori commissionati (riguardanti la potatura di ben 733 alberi) sarebbero iniziati nel mese di marzo 2018 e sarebbero terminati nel mese di giugno 2018. Inoltre, circa l'eccezione sui documenti fiscali, ha asserito che le relative fatture sarebbero state regolarmente inviate e ricevute con lettera raccomandata in data 10.11.2018 e 2.12.2019 (ed in quel caso non sarebbero state contestate). In merito all'eccezione circa la mancanza di prova scritta degli estratti autentici delle scritture contabili, ha precisato di averli già prodotti in sede monitoria. Ancora, parte opposta, circa l'avversa eccezione inerente all'inesistenza del credito, ha evidenziato che in atti vi sarebbe un preventivo di spese, da cui emergerebbe non solo l'esistenza dei lavori da fare, ma anche la misura del credito. Peraltro, anche i n. 3 bonifici effettuati sul conto della con la CP_1 dicitura “acconto potatura Vico Equense”, dimostrerebbero che i lavori oggetto di causa sarebbero stati regolarmente effettuati e mai contestati. Infine, l'opposta ha contestato sia l'avversa eccezione sulla corresponsione degli interessi, che, secondo quanto da essa sostenuto, le spetterebbero ex lege, sia la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, in quanto infondata. In conclusione, ha chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto improcedibile, inammissibile e del tutto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 243/2020, oltre le spese, con attribuzione.
2. Va preliminarmente evidenziato, in diritto, che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
2.1. Tra le parti è in contestazione il rapporto contrattuale e l'esecuzione dei lavori, avendo le opponenti dedotto che l'opposta impresa individuale non avrebbe eseguito i lavori presso il terreno oggetto di causa sito nel Comune di Vico Equense, alla Via Bonea n. 146, delle quali sarebbero proprietarie in quanto eredi di inoltre, hanno eccepito avrebbe Persona_1 Persona_1 incaricato un soggetto diverso dall'opposto (ovvero ), per la cimatura Persona_2 delle piante di sua proprietà esistenti, però, su un terreno situato in un luogo diverso da quello oggetto di causa. Dunque, i pagamenti effettuati da R_
(su un conto indicato da ) delle somme di euro 2.000,00 in
[...] Persona_2 data 22.05.18, ed un secondo di euro 5.000,00 in data 01.06.18, andrebbero imputati alla cimatura di piante esistenti, appunto, su un terreno diverso da quello oggetto di causa. In punto di fatto, tutti i testi escussi nel corso del giudizio, hanno confermato la sussistenza del fatto storico de quo, inerente allo svolgimento di lavori di potatura di piante, pulizia di terreno sul fondo oggetto di causa sito in via Bonea n. 146, e non è, per converso, emersa nessuna lavorazione di cimatura di piante su un terreno diverso da quest'ultimo. Pertanto, il terreno oggetto di causa risulta essere quello situato in via Bonea n. 146, non avendo le opponenti offerto la prova circa l'espletamento dei lavori su un fondo diverso. Invero, ciò risulta, ulteriormente, confermato dalla presenza in atti della ricevuta di bonifico bancario (datata 27.7.2018), dalla quale emerge chiaramente che e hanno corrisposto alla Ditta Individuale Persona_1 Parte_1
l'importo di euro 5.000,00 con causale “acconto potatura Vico CP_1
Equense”, così convalidando l'esecuzione del lavoro. Difatti, seppur la predetta causale di bonifico non indichi precisamente la via in cui è situato il terreno oggetto dei lavori de quibus, non vi è alcun dubbio circa l'instaurazione del rapporto contrattuale tra la (e Persona_1 [...]
) con la Ditta Individuale così come non può porsi in Parte_1 CP_1 dubbio, per averlo confermato il reso testimoniale, che il luogo nel quale il lavoro di potatura è stato eseguito è proprio quello di Via Bonea. Del resto, le opponenti si sono genericamente limitate ad allegare che i lavori per conto della sola sarebbero stati eseguiti in luogo diverso da Persona_1
Via Bonea, senza allegare, prima ancora che dimostrare, quale sarebbe questo differente luogo. A nulla rilevano, dunque, in quanto non provate, le circostanze dedotte dalla odierne opponenti (eredi di sia relative alla supposta Persona_1 insussistenza del rapporto contrattuale - peraltro espressamente confermato dagli stessi testimoni di parte opponete ascoltati nel corso dell'istruttoria -, sia dell'esecuzione di lavori in altro luogo (avendo il teste Testimone_1 confermato le lavorazioni in questione proprio presso il terreno di Via Bonea della quale era affittuaria), nonché del presunto pagamento per lavori diversi effettuato su un conto “indicato dallo stesso ”. Persona_2
A fortiori, la circostanza, secondo la quale i lavori sarebbero stati svolti da
[...]
e non dalla Ditta Individuale risulta smentita proprio dalla Per_2 CP_1 prova testimoniale espletata. In particolare, il teste (escusso all'udienza del 14.6.2022), ha Testimone_2 precisato che “ è il padre di e ogni tanto veniva a portare Persona_2 CP_1 degli attrezzi e lavorava anche con noi. Ogni tanto veniva anche , che Persona_3
è il fratello di Che io sappia il padre e i figli lavorano insieme”. CP_1
Ebbene, appare chiaro al giudicante che e Persona_2 CP_1 unitamente a e citati dal teste di parte opponente Persona_3 Parte_5 [...]
fanno capo alla stessa impresa di famiglia, vale a dire la Ditta Testimone_3
Individuale CP_1
Di qui il rigetto dell'eccezione di assunta carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in lite.
2.2. Accertata l'esistenza del vincolo obbligatorio e l'esecuzione della prestazione, va affrontata l'ulteriore doglianza relativa alla quantificazione della domanda. Parte opponente ha, invero, altresì contestato il quantum della pretesa assumendo l'eccessività dei prezzi applicati rispetto ai normali prezzi di mercato, vista la qualità e quantità delle lavorazioni di fatto eseguite che l'opponente ha allegato essere state inferiori a quelle previste. Sul punto, parte opposta ha allegato di avere adottato il vigente prezzario della Regione Campania (prodotto in atti), che parte da un minimo di euro 30,00 a piante sino ad un massimo di euro 43,00; ha aggiunto che la potatura e i lavori di sistemazione del terreno, commissionati come da preventivo sia orale che scritto per i 733 alberi ammontava ad euro 23.250,00, senza IVA, quindi un importo di euro 30,00 ad albero di ulivo e la restante parte di euro 1.260,00 per la sistemazione terreno. Esaminando il reso testimoniale ritiene il giudicante che l'opposta ditta, sulla quale incombeva il relativo onere, non abbia dimostrato di avere eseguito l'intera potatura dallo stesso allegata. Difatti, quantunque il teste di parte opposta, , abbia riportato che “il Parte_5 prezzo era all'incirca 20.000,00 euro, esclusa l'IVA. Ricordo che gli alberi d' ulivo erano oltre 700. Siamo riusciti a potarli tutti e a sistemare la terra, a pulire la Per_ terra e anche gli orti”, l'altro teste addotto dalla ditta , , si è Testimone_2 limitato ad affermare “Per quello che ho sentito dire al proprietario, gli alberi di ulivo erano tra gli 800 e i 1000” e i testimoni di parte opponente hanno, invece, dichiarato che il numero di piante di ulivo potate furono in numero inferiore. Difatti, , agronomo, ha sostenuto che “La consistenza del Parte_6 fondo era di circa 900 alberi di ulivo e la potatura avrebbe dovuto riguardare tutto il fondo. Successivamente mi sono recato sul fondo e ho potuto constatare che risultava potato circa 1/3 del totale. C'erano da fare anche altre operazioni oltre la potatura, ma non erano state fatte, tra l'altro quando io sono andato sul fondo c
'era ancora del materiale di risulta che doveva essere smaltito. Per questa verifica successiva sono andato nel mese di settembre 2018 in quanto chiamato da
perché lamentava la incompleta esecuzione delle operazioni; il Parte_1 teste marito di una delle opponenti, ha dichiarato “In Testimone_3 particolare, si sono accordati per un importo di circa euro 5.000,00, comprensivo di spese ed accessori. Tale accordo è stato fatto dopo una presa di visione dei terreni.
Al momento dell'accordo mia suocera ha versato al una somma di circa euro 700,00, in contanti, tanto è avvenuto in mia presenza. Non mi risulta che sono stati effettuati lavori di sistemazione delle viti. La potatura ha interessato alberi di ulivi e di un uliveto storico. Abbiamo poco più di 900 piante. La potatura non ha però interessato tutte le piante. So che non è stata completata, ma non posso riferire il numero esatto delle piante potate. Non è stata effettuata alcuna attività di sistemazione degli orti, in quanto vi è un colono di nome ; il teste Pt_4 Tes_1
“Ho visto che la signora ha dato incarico ad un signore
[...] Persona_4 anziano, di cui non ricordo il nome sebbene me lo abbia anche presentato, visto che sono passati alcuni anni, di provvedere alla potatura delle piante di ulivo;
sul terreno vi sono almeno 700/800 piante di ulivo, ma ho visto che il signore a cui era stato dato incarico ha provveduto ad effettuare la potatura solo di una metà delle piante. Non ho idea di quanto sia stato il prezzo per la potatura, io mi sono limitata, su richiesta della signora a mostrare il terreno e le piante da potare;
dopo R_ ho visto che non aveva potato tutte le piante, ma come ho detto solo la metà. Che io sappia questo incarico riguarda esclusivamente gli ulivi, non anche le viti, peraltro nulla è stato fatto sulle stesse. Anche in tal caso non ho idea se sia stato pattuito o meno un prezzo. Quell'anno quindi la potatura è rimasta incompleta. Ribadisco che sono state potate circa la metà delle 700/800 piante, ovviamente non le ho contate ma ad occhio ho visto che più o meno questo dovrebbe essere il numero. Ciò che è stato potato, in parte è stato rimosso e in parte è rimasto a terra, e solo l' anno successivo è stato pulito il terreno, non da loro ma da altro personale”. Ebbene, in base alla espletata istruttoria, si ritiene che l'opposta non abbia dimostrato di avere eseguito il lavoro di potatura sul numero da lei indicato di 733 piante di ulivo: numero che, sulla scorta delle concordanti dichiarazioni dei testimoni di parte opponente, si valuta di quantificare nella metà, pari a 350 piante di ulivo. Allo stesso modo, non si valuta dimostrata l'esecuzione delle ulteriori attività di sistemazione della terra, pulizia della terra e anche degli orti, che, sebbene riportate dal teste , risultano sconfessate da tutti gli altri testimoni. Parte_5 Tale inesatto adempimento, tuttavia, non si ritiene possa tradursi nel “grave inadempimento dell'opposta” invocato dalle opponenti, idoneo a comportare la risoluzione del contratto, con la conseguenza che la domanda in tal senso formulata dalle Guida va respinta. Va ribadito, invero, che ai sensi dell'art. 1455 c.c. “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”: avendo l'originaria titolare del fondo (la de cuius
) in ogni caso beneficiato della potatura del cospicuo numero Persona_1 di piante di ulivo indicato, l'omessa esecuzione del lavoro delle altre piante non può affatto qualificarsi in termini di grave inadempimento. Passando alla esatta quantificazione del quantum debeatur va detto che, partendo dal prezzario della Regione Campania (prodotto in atti dall'opposta), il giudicante ritiene che la sezione da applicare al caso di specie sia la U.07.30.30, che prevede la < fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento>>, che al suo punto U.07.30.30. per gli esemplari di altezza fino a 5 m - in mancanza di allegazione circa l'effettiva altezza degli alberi di ulivo potati nella fattispecie de qua - prevede un prezzo cadauno di euro 36.24. Ebbene, applicando, in base al principio della domanda, il minor prezzo richiesto dalla ricorrente, pari ad euro 30,00 a pianta, ed escludendo le ulteriori lavorazioni non provate, deve concludersi che il corrispettivo per il lavoro svolto dalla Ditta Individuale sia pari ad euro 10.500,00 (euro 30,00 x 350), cui va CP_1 aggiunta l'Iva al 22% per un totale di euro 12.810,00. Stante il riconoscimento ad opera della ditta opposta del pagamento degli acconti pari ad euro 2.000,00 in data 22.5.2018, euro 5.000,00 in data 1.6.2018 ed euro 5.000,00 in data 27.7.2018, residua in favore della stessa un credito pari ad euro 810,00. In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e della domanda, ogni altra questione resta assorbita.
2.3. Per le motivazioni esposte, l'opposizione va parzialmente accolta e - in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione - il decreto ingiuntivo deve essere, quindi, revocato e sostituito dalla condanna di , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e quali eredi di e in ragione delle
[...] Parte_4 Persona_1 rispettive quote, al pagamento in favore della , nei Controparte_1 limiti del diritto accertato, della somma di euro 810,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza della parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022) - discostandosi per tale ragione dalla nota spese in atti parametrata su differente valore della controversia -, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, fino a euro 1.100,00: fase studio, euro 131,00; fase introduttiva, euro 131,00; fase istruttoria/trattazione, euro 200,00; fase decisionale, euro 200,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Francesca Scala ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 243/2020 emesso il 14.2.2020 dal Tribunale di Torre Annunziata;
B. accoglie parzialmente la domanda e condanna , Parte_1 [...]
, e , nella qualità e in ragione delle Parte_2 Parte_3 Parte_4 rispettive quote ereditarie, al pagamento in favore della Controparte_1 dell'importo di euro 810,00, oltre interessi legali dalla
[...] pronuncia al soddisfo;
C. condanna , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità e in ragione delle rispettive quote ereditarie, al pagamento delle spese processuali, in favore della Individuale che CP_1 CP_1 liquida in euro 662,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Francesca Scala dichiaratasi antistataria. Torre Annunziata, così deciso il 5 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo