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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Michele Luigi Coffano Giudice Tecnico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3116/2020 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. ),
[...] C.F._7 Parte_8
(C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9
), (C.F. , C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. , Parte_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._12 Parte_13
), (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14
(C.F. ), Parte_15 C.F._15 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_16 C.F._16 Parte_17
), (C.F. ), C.F._17 Parte_6 C.F._18
(C.F. ), Parte_18 C.F._19 Parte_19 n. r.g. 3116/2020
(C.F. , (C.F. C.F._20 Parte_20
), (C.F. ), C.F._21 Parte_21 C.F._22
(C.F. ), (C.F. Parte_22 C.F._23 Parte_23
), tutti con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO C.F._24
GIAMBELLUCA, dell'avv. e dell'avv. JUAN Parte_11 Pt_24 elettivamente domiciliati in VIA DELLA ROCCHETTA, 2 27100 PAVIA
[...] presso i difensori
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio ex lede Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
RESISTENTE
Conclusioni:
Per i ricorrenti:
“A) IN VIA PRELIMINARE
Anche all'esito della parziale rinnovazione della CTU disposta dal Giudice, ma sempre con lo stesso Consulente, si richiama integralmente il contenuto dell'istanza di rinnovazione CTU e sostituzione consulente depositata telematicamente in data 28.10.2021, stanti le risposte parziali e lacunose fornite dall'ing. ai quesiti del Giudice, non suffragate da criteri tecnico- Per_1 scientifici e comunque sprovviste degli opportuni e necessari rilievi topografici, così come indicato dall'Ill.mo Giudice Relatore sia nella formulazione del quesito peritale originario sia nella sua successiva integrazione, mai effettuati in loco.
Si chiede pertanto che, a scioglimento della riserva formulata dal Giudice all'udienza del 10.2.2022 (“riservato ogni provvedimento in ordine all'eventuale rinnovazione delle indagini peritali, siccome richiesto, nonché alla convocazione del CTU quanto meno alla in relazione alla necessità di chiarimenti sul fatto che non si sia proceduto al tipo di frazionamento”), sia disposta la integrale rinnovazione delle indagini peritali, da affidarsi a nuovo consulente regolarmente iscritto negli albi speciali di CTU presso i Tribunali di Pavia e Milano (a differenza dell'ing. che a tutt'oggi risulta non iscritta). Per_1
B) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Dichiarare che i ricorrenti sono proprietari, in forza di quanto stabilito dall'art. 941 cc degli apprezzamenti di terreno estromessi con decreto 6254 / div.3 del 24 Giugno 1976 dall'alveo del pagina 2 di 16 n. r.g. 3116/2020
fiume Po, insieme a quei terreni situati più a valle, adiacenti ai primi, anch'essi emersi dall'alveo del fiume per avere ampiamente superato la quota di piena ordinaria del fiume, come indicato nella planimetria quotata allegata agli atti.
Con vittoria di spese e compensi professionali”
Per la resistente : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo TRAP adito respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato via PEC in data 21 dicembre 2020, Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Parte_6 Parte_7 Parte_8
, Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
Parte_17 Parte_6 Parte_18 Parte_19 [...]
e hanno convenuto innanzi a Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche l' esponendo: Controparte_1
- di essere proprietari di terreni siti in Provincia di Pavia nei comuni di Zinasco,
Cervesina e Mezzana Rabattone, adiacenti il fiume Po, e precisamente:
• dei mappali 21 FG. 21 di Zinasco, 28 FG. XXII di Parte_5
Zinasco e 36 FG. XXXV di Zinasco;
• e , per quota di 1/2 ciascuno, dei mappali Parte_3 Parte_4
20 e 23 FG. 21 di Zinasco, 37 del FG. XXXV di Zinasco, 15 e 17 FG. III di
Cervesina, nonché dei mappali 26, 39 e 41 FG. XXIII di Zinasco;
• , Parte_6 Parte_7 Parte_10 Parte_16
,
[...] Parte_6 Parte_5 Parte_19
, , , e Parte_20 Parte_17 Parte_18 Parte_1
ciascuno per la propria quota parte, dei mappali 14 e 16 FG. III di Parte_23
Cervesina, 17, 22, 45, 46 e 32, 34, 35, 36, 37, 38 FG. XXIII di Zinasco;
• Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
indivisamente, ciascuno per la propria quota parte, del mappale 18 FG. 3
[...] di Cervesina;
pagina 3 di 16 n. r.g. 3116/2020
• Ettore dei mappali 13 e 19 FG. 3 di Cervesina e 10-15-28-40-43 FG. Parte_11
23 di Zinasco;
• dei mappali 11, 30 FG. di Zinasco, 8, 9, 10, 50, 51 FG. Parte_2 Per_2
IX di Mezzana Rabattone, nonché dei mappali 40, 42, 44 FG. IX di Mezzana
Rabattone;
• del mapp. 9 ora 135 FG. 10 di Mezzana Rabattone;
Parte_21
• , Parte_4 Controparte_2 Parte_11 Parte_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, Parte_6 Parte_7 Parte_10 Parte_5
, ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_1
, , ciascuno
[...] Parte_23 Controparte_3 per quota parte indivisa, dei mappali 24, 25, 26 e 52 FG. X di Mezzana Rabattone;
- di aver constatato il sollevamento ed accrescimento dei propri terreni in conseguenza dei continui apporti di sedimenti da parte del fiume Po, con consolidamento di tale situazione “nel corso del tempo senza alcun intervento antropico, trattandosi di fenomeni puramente naturali”;
- che a seguito di istanza in data 24.1.1974 delle Ditte Dell'Acqua Lino e Angelino,
(deceduto, padre di , (deceduto, padre di e Per_3 Parte_5 Pt_19 Pt_11
, e fratelli fu , avente ad oggetto l'“estromissione Per_4 Pt_20 Controparte_4 dall'alveo del fiume Po di parte dei terreni allora emersi e formatisi per alluvione propria”, l'Organo Idraulico del Magistrato per il Po, operate le verifiche del caso, con decreto n. 6254/Div. 3^ del 1976, aveva “delimitato ed estromesso dall'alveo del fiume
Po il comprensorio di terreni emersi precisando trattarsi di terreno formatosi per alluvione (alluvione propria come prescritto da Art 941 c.c.), evidenziando nel medesimo decreto che anche altro terreno avente medesima giacitura altimetrica atta alla estromissione era già emerso a valle del primo, terreno situato in sponda sinistra del fiume Po giacente nei Comuni di Zinasco, Cervesina e Mezzana Rabattone”; Per_5
- che di conseguenza, ai sensi dell'art. 941 c.c., le suddette aree emerse per alluvione propria costituivano accessioni ipso jure alle proprietà frontiste antistanti e non potevano considerarsi come appartenenti al CP_1
- che le Ditte proprietarie frontiste, o i loro danti causa, successivamente all'emissione del decreto di delimitazione emesso dal Magistrato del Po, avevano presentato istanza di accessione all'Intendenza di Finanza di Pavia Ufficio Demanio per ottenere l'attribuzione in proprietà a mezzo di Decreto Intendentizio dei terreni emersi;
pagina 4 di 16 n. r.g. 3116/2020
- che “[i]l comprensorio di terreni descritti anch'essi emergenti a valle di quelli delimitati con il sopradetto Decreto del Magistrato per il Po hanno oggi quota altimetrica che supera grandemente l'attuale quota di piena ordinaria stabilita secondo le direttive emanate con la circolare n. 3223 del 9 marzo 1985 del Magistrato per Po e calcolata a più mt. 1,43 dalla quota zero dell'idrometro più vicino (e superano, come già all'epoca della estromissione dall'alveo, con efficacia anche in punto di sdemanializzazione, statuita dal Decreto sopra richiamato, decreto n. 6254/Div. 3^ a quell'epoca erroneamente indicata a mt. 3,79 sopra lo zero idrometrico), che per l'asta di fiume interessata è quello di Pieve del Cairo”.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, e aggiungendo di aver provveduto a tracciare “[l]e linee di penetrazione individuanti i prolungamenti dei confini delle singole proprietà frontiste … parallelamente alle linee di confini dei terreni precedentemente nati a monte
e regolarmente censiti in mappa molti decenni or sono”, hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“- In via principale, nel merito, dichiarare che i ricorrenti sono proprietari, in forza di quanto stabilito dall'art. 941 c.c., degli appezzamenti di terreno estromessi, con decreto n. 6254/Div. 3^ del 24 giugno 1976, dall'alveo del fiume Po, insieme a quei terreni situati più a valle, adiacenti ai primi, anch'essi emersi dall'alveo del fiume per aver ampiamente superato la quota di piena ordinaria del fiume, come indicato nella planimetria quotata allegata (all. 1);
- in via istruttoria, incaricare consulente tecnico d'ufficio nominato da codesto Ecc.mo
Collegio a procedere ai frazionamenti delle aree necessarie all'individuazione delle singole particelle catastali onde censirle e allibrarle (compito non svolto dall'Ufficio
Tecnico Erariale di Pavia che fu chiamato a svolgerne l'accolonnamento come da punto 3 del decreto di estromissione dall'alveo al medesimo trasmesso, all. 3) contestualmente alle proprietà frontiste e precisamente:
- 1) unica titolare dei mappali 21 FG 21 di Zinasco e 28 di FG. Parte_5
XXII di Zinasco, del mappale 36 di FG. XXXV di Zinasco, sia attribuito il terreno emerso
e antistante questi mappali di proprietà;
- 2) a e proprietari per ½ ciascuno dei mappali 20 Parte_3 Parte_4
e 23 del FG. 21 di Zinasco e mapp. 37 di FG. XXXV di Zinasco e mappale 15 e 17 di FG.
III di Cervesina, nonche dei mappali 26, 39 e 41 di FG. di Zinasco venga Per_2 assegnato il terreno emerso, ai sensi dell'art. 941 c. c., avanti il fronte della loro proprietà;
pagina 5 di 16 n. r.g. 3116/2020
- 3) a;
, , Parte_6 Parte_22 Parte_7 [...]
e (eredi di ), , Parte_8 Parte_9 Parte_7 Parte_10
, , Parte_16 Parte_6 Parte_5 Parte_19
, , ,
[...] Parte_20 Controparte_5 Parte_18 Parte_1
e , ciascuno per la propria quota parte, comproprietari dei
[...] Parte_23 mappali 14 e 16 di FG III di Cervesina, mappali 17, 22, 45 e 46 E 32, 34, 35, 36, 37, 38 di di Zinasco, venga attribuito in proprietà indivisa l'area emersa a fronte CP_6 della loro proprietà ai sensi dell'art. 941 c. c.;
- 4) a proprietario unico dei terreni in comune censuario di Cervesina Parte_11
FG. 3 mappali 13 e 19 e Comune di Zinasco FG. 23 Mappali 10-15-28-40-43 venga attribuito in proprietà l'area emersa a fronte della sua proprietà ai sensi dell'art. 941 c.
c.;
- 5) a , , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 comproprietari ciascuno per la propria quota parte dei seguenti terreni: Comune
Censuario di Cervesina FG. 3 mappale 18, Comune di Zinasco FG. 23 mappali 11-24-
25-25-27-30-42-38, Comune di Mezzana Rabattone FG. 9 mappali 8-9-10-50-51 venga attribuito in proprietà indivisa l'area emersa a fronte della loro proprietà ai sensi dell'art. 941 c.c.;
- 6) a , . , , , Parte_4 Pt_21 Pt_11 Parte_12 Parte_13
, ; , Parte_14 Pt_15 Parte_6 Parte_22 Parte_7
, e (eredi di ),
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_7
, , , , Pt_10 Parte_5 Pt_16 Pt_17 Pt_18 Parte_1 Parte_19
e comproprietari ciascuno per la propria quota parte
[...] Parte_20 indivisa dei mappali 24, 25, 26 e 52 del FG X di Mezzana Rabattone;
- 7) a proprietario unico dei terreni in comune di Zinasco FG. 23 Parte_2 mappali 11 e 30 e di altro in comune di Mezzana Rabattone FG. 9 mappali 8, 9, 10, 50,
51, 40, 42, 44;
[…]”.
Si è costituita ritualmente l' , ed ha evidenziato: Controparte_1
- la mancanza di prova quanto al fatto “che i terreni de quibus si siano formati nel corso degli anni spontaneamente, naturalmente ed impercettibilmente”, non essendovi menzione “nel Decreto del Magistrato del Po del 1976 … delle possibili cause determinanti l'alluvione propria, con la conseguenza che risulta contestabile l'ipotesi di accessione fluviale”;
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- l'infondatezza delle deduzioni di controparte in ordine al preteso errore presente nel
Decreto del Magistrato del Po del 1976 riguardo all'indicazione della quota di piena ordinaria, da intendersi pari non a m. 3,69, bensì a m. 1,43 secondo la più recente
Circolare n. 3223 del 9.3.1983 dello stesso Magistrato del Po, non potendosi prescindere dalle determinazioni di cui al suddetto provvedimento, poiché non solo “derivanti da accertamenti espletati in sede di sopralluogo ed in contraddittorio con le parti”, ma anche perché “contenute in un decreto mai impugnato e diventato ampiamente definitivo
…”;
- che, in ogni caso, “il solo fatto per cui un terreno si trova ad un'altezza superiore alla quota stabilita come piena ordinaria, non rende di per sé il terreno oggetto ipso iure di accessione per alluvione propria”.
Sul presupposto della “mancata acquisizione da parte dei ricorrenti dei terreni golenali oggetto del Decreto del Magistrato del Po e di quelli situati a valle ed adiacenti ai primi”, ha quindi insistito per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Nel corso della fase cognitiva, con ordinanza in data 3.3.2021 è stata disposta CTU e, all'udienza del 20.4.2021, mutato medio tempore l'Istruttore per trasferimento ad altra
Sezione del Giudice originariamente assegnatario della causa, è stato sottoposto al
Consulente nominato il seguente quesito:
“Dica il CTU, sentite le parti e i relativi Consulenti, visitati i luoghi, esaminati gli atti e i documenti di causa, con autorizzazione sin d'ora ad acquisire ulteriore documentazione ritenuta utile anche presso Pubbliche Amministrazioni e ad avvalersi di eventuali
Ausiliari, dato atto in apposito verbale dello svolgimento delle operazioni peritali con sintetica indicazione delle date delle riunioni e delle relative presenze, visto il decreto n.
6254/Div. 3^ in data 24/6/1976 del Magistrato del Po con cui si stabilisce che la nuova linea di delimitazione dell'alveo del fiume Po in sponda sinistra nei Comuni di Zinasco e
Cervesina è delimitata dalla linea di colore rosso lungo il tracciato contraddistinto dalle lettere come da planimetria allegata al decreto, linea CodiceFiscale_25 che nei punti A e Q si congiunge con la vecchia sponda rispettivamente su un vertice del mappale n. 25 del Foglio del Comune di Zinasco e su un vertice del mappale n. 10 Per_2 del foglio del medesimo Comune, se e quali porzioni di terreni alluvionali posti Per_2 all'interno alla suddetta linea verso campagna, estromessi dall'alveo de fiume Po, accedano alle porzioni di proprietà frontista dei singoli ricorrenti, provvedendo alla relativa individuazione descrittiva e planimetrica, nonché alla predisposizione del tipo di frazionamento con individuazione delle singole particelle in funzione dell'aggiornamento catastale. Ad integrazione si richiede ulteriore verifica dell'origine delle accessioni,
pagina 7 di 16 n. r.g. 3116/2020
specificando se si tratti di apporti avvenuti o meno da parte del fiume Po ovvero eventualmente di apporti artificiali”.
Depositata la relazione, e dopo alcuni rinvii interlocutori finalizzati anche alla regolarizzazione delle operazioni peritali (non avendo il CTU provveduto a trasmettere la bozza ai CCTTPP, così da consentire la formulazione delle relative osservazioni), all'udienza del 17.1.2023 i procuratori delle parti hanno nuovamente precisato le rispettive conclusioni ed è stata fissata per la discussione l'udienza del 25.10.2023.
All'esito di tale udienza, il Tribunale, visti gli esiti della CTU e ritenuta la necessità di completare le operazioni peritali con l'esatta individuazione descrittiva e planimetrica delle porzioni dei terreni alluvionali estromessi dall'alveo del fiume Po accedenti alle proprietà frontiste censite in NCT del Comune di Cervesina al Foglio 3 mappali 18 e 19, nonché alla predisposizione, limitatamente a tali porzioni, del tipo di frazionamento con individuazione delle singole particelle in funzione dell'aggiornamento catastale, ha rimesso la causa sul ruolo, delegando l'Istruttore per le attività consequenziali.
L'integrazione dell'elaborato peritale è stata depositata in data 17.7.2024, dopo di che le parti hanno riprecisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe, all'udienza del
29.11.2024.
La discussione davanti al Collegio è stata fissata per il giorno 26.3.2025, con contestuale assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione.
*** *** ***
Ritiene questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche che non vi sia ragione di disporre la rinnovazione della CTU e la sostituzione del Consulente, come richiesto dai ricorrenti con la memoria depositata telematicamente il 28/10/2021 e da ultimo con la comparsa conclusionale, essendo stati raccolti e resi disponibili, all'esito delle operazioni peritali, elementi sufficienti a consentire la risoluzione della controversia, senza necessità di un nuovo accertamento tecnico, che finirebbe per comportare un aggravio ingiustificato dei tempi del processo.
I ricorrenti, proprietari o comproprietari di terreni latistanti alla sponda sinistra del fiume
Po nei Comuni di Zinasco, Cervasina e Mezzana Rabattone, agiscono nel presente giudizio ai sensi dell'art. 941 c.c., sul presupposto dell'intervenuto incremento dei rispettivi fondi per effetto di apporti di terreno lentamente e impercettibilmente prodotti pagina 8 di 16 n. r.g. 3116/2020
dalla forza naturale dell'acqua, con esclusione di ogni incidenza causale dell'opera dell'uomo.
Sostengono, in particolare, che sin dal 24.1.1974, le Ditte Dell'Acqua Lino e Per_6
(deceduto, padre di attuale ricorrente), (deceduto, padre
[...] Parte_5 Pt_19 di e attuali ricorrenti), e fratelli fu , avevano Pt_11 Per_4 Pt_20 CP_4 CP_4 presentato “istanza per richiedere l'estromissione dall'alveo del fiume Po di parte dei terreni allora emersi e formatisi per alluvione propria”.
Erano state quindi effettuate dal Magistrato del Po l'istruttoria prescritta nella Circolare n.
4023 del 1976 e dall'Organo Idraulico del Magistrato del Po, in data 4.5.1976, la Visita
Sopralluogo prescritta nella circolare n. 3223 del 9/3/1985 in presenza dei funzionari del
Genio Civile di Pavia e di tutti i funzionari preposti della P.A., all'esito delle quali, con decreto n. 6254/Div. 3^ del 24.6.1976, il Magistrato per il Po aveva delimitato ed estromesso dall'alveo del fiume Po il comprensorio di terreni emersi, indicandoli come formati per alluvione propria ex art. 941 c.c. ed evidenziando che anche altro terreno, avente la medesima giacitura altimetrica atta all'estromissione (indicata in mt. 3,79 sopra lo zero altimetrico), era già emerso a valle del primo.
Di qui la successiva presentazione, da parte delle Ditte frontiste interessate, di Istanza di
Accessione, rimasta peraltro senza esito, all'allora preposta Intendenza di Finanza di
Pavia Ufficio Demanio per ottenere la relativa attribuzione in proprietà.
Aggiungono i ricorrenti che l'indicazione della quota di piena in mt. 3,79 sarebbe tuttavia erronea, in quanto l'attuale quota di piena ordinaria stabilita secondo le direttive emanate con la Circolare n. 3223 del 9/3/21985 del Magistrato del Po è di mt. 1,43 sopra lo zero dell'idrometro più vicino (Pieve del Cairo) e tutti i terreni emergenti a valle di quelli delimitati con il Decreto del Magistrato del Po sarebbero posti ampiamente al di sopra di tale quota.
A fronte di tali deduzioni, il CTU nominato Ing. ha accertato, all'esito di Per_1 sopralluoghi, di verifiche planimetriche e di un attento esame della sequenza di ortofoto del fiume Po scattate nel corso dei decenni a partire dal 1954 e sino al 2018, che i terreni oggetto di causa (evidenziati in Fig. 3 alla pag. 5 della relazione peritale) “si estendono in sponda sinistra del fiume Po, a sud dell'abitato di Mezzana Rabattone, nei Comuni di
Cervesina, Mezzana Rabattone e Zinasco, alla base dell'argine maestro. Essi sono di origine alluvionale, pianeggianti, sommergibili dalle piene medie e straordinarie, che li rendono fertili dal momento che la periodica sommersione delle acque ripristina i minerali del suolo”.
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Constatato inoltre, dall'esame della Carta Tecnica Regionale del 2006 e di quella del
1994 (figure 4 e 5 alle pagine 1 e 2 della relazione peritale), che, nel 1994, “la riva si sviluppava più a sud”, il Consulente ha potuto verificare, procedendo ad un raffronto tra le ortofoto tratte dal Geoportale di Regione AR (fotografie da 1 a 8 riprodotte nelle pagine da 3 a 6 della relazione peritale), che “dal 1954 … il fiume prima ha depositato in sponda sinistra (fino circa al 1975), poi, dopo un periodo di stabilità (fino circa al 2007), ha iniziato ad erodere” e tali fenomeni di erosione sono andati via via accentuandosi sino all'ultimo volo del 2018.
La descritta sequenza di ortofoto consente di ritenere che, all'epoca dell'estromissione dei terreni attuata dal Magistrato del Po, si fossero in effetti impercettibilmente verificate emersioni di terreno con progressivo sollevamento del livello dell'alveo, non riconducibili (ancorché non se ne indichi espressamente la causa) ad attività antropiche, né alla successiva costruzione di un ponte dell'Autostrada A/7, avendo quest'ultima semmai inciso sul fenomeno di erosione della riva e non su eventuali incrementi della stessa, come ricostruito dal CTU in base sia all'analisi dell'evoluzione dello stato dei luoghi testimoniata dalle riproduzioni fotografiche susseguitesi nel corso del tempo (v. relazione peritale § 6 pagg. 3/4), che alle verifiche compiute in loco, tra cui la constatata impraticabilità del percorso rivierasco, rispetto al 2018, appunto “a causa dell'erosione” e l'attuale mancanza della “porzione antistante la particella 36 del foglio 35 di Zinasco”
(§ 3 pag. 7 e § 6 pag. 4 relazione peritale, verbale operazioni peritali 9.6.2021).
Risulta così soddisfatta la condizione posta dall'art. 941 c.c. per quanto riguarda la formazione degli incrementi, essendosi stati questi ultimi determinati, lentamente e progressivamente, dal normale fluire del fiume, con caratteristiche di durevolezza nel tempo (v. relazione peritale pag. 19).
Riferisce tuttavia il Consulente che, “tra i terreni di proprietà e quelli emersi si situa la lanca con il suo fosse entrante e uscente dal fiume Po, residuo dell'antica ansa e quindi parte integrante dell'alveo”, ancorché si tratti di terreni “asciutti in parte e in alcuni momenti dell'anno”, osservando che tale circostanza “va a creare discontinuità tra le proprietà dei ricorrenti e i terreni emersi, per l'accessione ai quali è requisito essenziale la contiguità geografica”: situazione documentata dalla planimetria generale dei terreni in proprietà e dei terreni oggetto di pretesa accessione (v. All. 01-1 alla relazione peritale).
Precisa inoltre il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP incaricato dai resistenti, che
“il sistema idraulico relativo alla lanca … consta di un fosso affluente alla lanca e di uno defluente” e, nello specifico, “[a]lla salvaguardia di tale sistema e della naturalità intrinseca sono dedicati paragrafi e prescrizioni contenute nel contratto stilato dalla
pagina 10 di 16 n. r.g. 3116/2020
Regione AR con l'attuale affittuario … anche in ottemperanza agli indirizzi assunti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po (art. 32 del PAI), per rinaturalizzare la golena, che accoglie le poche rimanenze della originale biodiversità”, con previsione,
“almeno fin al 2018, di una fascia arborata ovvero dell'ampliamento dell'esistente” (v. §
6 relazione peritale pag. 8, nonché, sui provvedimenti assunti da Regione AR § 3 pagg. 17/18).
Dunque, secondo il CTU, “quello che il CTP riconduce a un "piccolo colatore" è a tutta evidenza una lanca storicamente presente nella zona, alimentata da colature, falda, acqua piovana, perennemente presente in zona, documentata e non a caso tutta l'area interessata è considerata catastalmente come "acqua"” (v. §6 pag. 8 relazione peritale).
Non vi è ragione per discostarsi da tali conclusioni, fondate sull'analisi storico-evolutiva della situazione dei luoghi e su dati di osservazione obiettiva, oltre che logicamente e coerentemente argomentate.
Deve dunque ritenersi che la presenza della lanca, così come descritta, crei una generale discontinuità tra le arre corrispondenti ai terreni “fermi” di proprietà dei ricorrenti e le porzioni estromesse dall'alveo, per l'accessione alle quali, come correttamente affermato dal CTU costituisce “requisito essenziale la contiguità geografica”.
Fanno eccezione solo alcuni appezzamenti, per i quali tale contiguità invece sussiste ed è stata constatata.
Si tratta di terreni estesi in sponda sinistra del Po, tra il fiume e l'argine maestro, a sud dell'abitato di Mezzana Rabattone, ma nel Comune di Cervesina, essendo stata in particolare constatata la presenza di incrementi spondali in fregio alla particella n. 18 del
Foglio 3, di cui sono comproprietari, per quote indivise, Parte_12 [...] Pt_1
e e in fregio alla particella n. 19 del Parte_13 Parte_11 Parte_15 foglio 3, di cui è proprietario . Parte_11
Il CTU descrive tali terreni come “di origine alluvionale, pianeggianti, in parte coltivati
a cereali e in parte occupati da bosco con vegetazione spontanea arborea e arbustiva, attraversati da una strada poderale e prospicienti ad un terrazzo alluvionale sul fiume
Po” (v. relazione integrativa pag. 11).
Il fatto che si tratti di terreni alluvionali, frutto di apporti spontanei del fiume, determina che debbano intendersi incorporati di diritto nei fondi contigui (cioè dei fondi in tal modo incrementati), ai quali accedono ope legis, a norma dell'art. 941 c.c. per effetto della forza assorbente o di attrazione della proprietà.
pagina 11 di 16 n. r.g. 3116/2020
Ne consegue l'accoglimento (parziale) della domanda limitatamente alle posizioni dei ricorrenti e Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
quali proprietari del mappale 18 Foglio 3 del Comune di Cervesina, e Parte_15 [...]
quale proprietario del mappale 19 Foglio 3 del Comune di Cervesina. Parte_11
Ogni ulteriore pretesa avanzata nel presente giudizio va invece inevitabilmente respinta.
Con ordinanza in data 27.10.2023, è stato chiesto al CTU di individuare esattamente dal punto di vista descrittivo e planimetrico le porzioni per le quali la continuità con i preesistenti mappali è stata verificata, nonché di predisporre, limitatamente a tali porzioni e con autorizzazione ad avvalersi di Ausiliari tecnici, il tipo di frazionamento con individuazione delle singole particelle in funzione dell'aggiornamento catastale.
Espone il CTU che, nel contraddittorio tra le parti, “si è concordato di individuare le nuove particelle tramite prolungamento dei confini catastali dei mappali frontisti, … dal momento che ciò risulta conforme a quanto riportato nella planimetria allegata al
Decreto n. 6254/Div. 3^ del 24/8/1976 del Magistrato del Po di Parma”.
In difetto di successivi aggiornamenti, è stato fatto riferimento a tale Decreto anche per quanto concerne l'individuazione della quota di piena ordinaria, mentre, nel corso del sopralluogo del 6.2.2024, “si è raggiunto il vertice meridionale comune ai mappali 19 e
20 del foglio 3 di Cervesina, riscontrando l'estensione del terreno emerso antistante i mappali 18 e 19, fino al ciglio superiore della scarpata verso il Po”, quale “confine delle aree emerse da delimitare topograficamente”.
Compiuto successivamente, in data 20.2.2024, il rilievo dell'area, consistito “nella perimetrazione delle zone di diverso uso, infittendo i punti all'interno” e nella determinazione con utilizzo di attrezzatura GNSS delle “aree di interesse, quali la strada, il bosco e le zone coltivate”, riferisce il CTU dell'ulteriore individuazione di “una linea spezzata, corrispondente al limite del terreno oggetto di frazionamento sul fiume Po”, aggiungendo che “per predisporre i tipi di frazionamento sono stati battuti 3 punti fiduciari di coordinate fornite dal Catasto e precisamente
- PF 11 del foglio 21 Zinasco
- PF 3 del foglio 23 di Zinasco
- PF 01 foglio 17 di Cervesina, quest'ultimo in sponda destra del Po”.
Superato anche il problema legato alla difficoltà di acquisire presso l' CP_7
un estratto di mappa vettoriale del Foglio 18, l'elaborazione topografica eseguita
[...] dell'Ausiliario del CTU geom. ha portato al risultato di seguito riprodotto Persona_7
(come da Allegato 4 alla relazione peritale integrativa depositata il 17.7.2024), con individuazione di un nuovo mappale antistante al mappale 18 (AAA di 232 mq. Foglio 3
pagina 12 di 16 n. r.g. 3116/2020
del Comune censuario di Cervesina) e di due nuovi mappali antistanti al mappale 19
(AAB di 1.735 mq. Foglio 3 di Cervesina e AAA di 787 mq. Foglio 18 di Cervesina):
I terreni emersi ex art. 941 c.c. sono dunque frazionati come segue:
n. Particelle
Nuovo Estensione Estensione sovrastanti mappale/foglio della totale della Proprietari verso particella nuova area campagna/fogli mq mq
2 18 / foglio 3
AAA / foglio 3 di 232 mq. 232 mq Parte_12
Cervesina Parte_13 Cervesina Parte_15 Dell'Acqua Elisa,
[...]
3 19 / foglio 3
AAB / foglio 3 di 1735 mq 2.552 mq Parte_11
Cervesina Cervesina
AAA / foglio 18 di 787 mq Cervesina
In definitiva, deve dichiararsi che i ricorrenti Parte_12 Parte_13
sono proprietari per quote indivise di 3/9 Parte_14 Parte_15
pagina 13 di 16 n. r.g. 3116/2020
( e 2/9 ciascuno Parte_12 Parte_13 Parte_14
ed il ricorrente è proprietario in via esclusiva, Parte_15 Parte_11 giusta il disposto dall'art. 941 c.c., degli apprezzamenti di terreno estromessi dall'alveo del fiume Po e accedenti, rispettivamente, alle particelle n. 18 e n. 19 del Foglio 3 del
Comune di Cervesina, come individuati nel tipo di frazionamento predisposto dal geom. di cui all'Allegato 4 della relazione di CTU depositata il 17.7.2024. Persona_7
Va di conseguenza ordinato all' Controparte_8
Immobiliari presso l' di Pavia di procedere alla trascrizione della Controparte_7 presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Per quanto da ultimo concerne il regolamento delle spese di lite, non è possibile accedere alla richiesta dell' di condanna dei ricorrenti alla rifusione in Controparte_1 proprio favore di tali spese a motivo dell'accoglimento della domanda per una parte estremamente ridotta.
Parte resistente ha posto in evidenza l'inaccoglibilità, all'esito della CTU espletata in corso di causa, delle seguenti domande:
“domanda di cui al punto 1 proposta da;
Parte_5 domanda di cui al punto 2, proposta da e;
Parte_3 Parte_4 domanda di cui al punto 3, proposta da , , Parte_6 Parte_22
, (eredi di Controparte_9 Controparte_10 Parte_9
), , , , Parte_7 Parte_10 Parte_16 Parte_6
, , , , Parte_5 Parte_19 Parte_20 Parte_17
, e;
Parte_18 Parte_1 Parte_23 domanda di cui al punto 6, proposta da , , Parte_4 Controparte_2
, , , Pt_13 Parte_11 Pt_12 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , Pt_13 Parte_15 Parte_11 Parte_6 Parte_22 Pt_13 Parte_7
, e (eredi di ),
[...] Pt_13 Parte_8 Parte_9 Parte_7
, , , Pt_13 Parte_10 Pt_13 Parte_5 Parte_16 Pt_13 Parte_17
, , e;
Pt_13 Parte_18 Parte_1 Parte_19 Pt_13 Parte_20 domanda di cui al punto 7, proposta da ”, nonché: Parte_2
“domanda di cui al punto 4 del ricorso, proposta da … per quanto Parte_11 riguarda il mappale 13 del foglio 3 Comune di Cervesina e i mappali del Comune di
Zinasco”;
“domanda di cui al punto 5 del ricorso, proposta da , Parte_12
, , … per quanto riguarda i Parte_13 Parte_14 Parte_15 mappali del Comune di Zinasco e del Comune di Mezzana Rabattone”.
pagina 14 di 16 n. r.g. 3116/2020
Rileva al riguardo il Tribunale che, sebbene in effetti le pretese azionate nel presente giudizio siano risultate fondate “limitatamente al mappale 19 del foglio 3 del Comune di
Cervesina” (punto 4 ricorso) e “al mappale 18 del foglio 3 del Comune di Cervesina”
(punto 5 ricorso), tuttavia, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, in nessun caso la parte vittoriosa può essere condannata al pagamento delle spese legali se la domanda viene accolta, anche in misura ridotta (Cass.
Sez.U. n. 32061 del 31/10/2022).
Il fatto che l'esito vittorioso sia riferibile a una parte infinitesimale della domanda, e sia correlativamente minima la soccombenza di determina tuttavia la Controparte_1 configurabilità dei presupposti per un'integrale compensazione a norma dell'art. 92 c.p.c.
Analoga pronuncia deve assumersi anche per quanto riguarda le spese di CTU, come liquidate nel corso della fase cognitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della AR, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 [...]
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , , Parte_6 Parte_18 Parte_19 [...]
, , e nei Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 confronti di , Controparte_1
1) dichiara che i ricorrenti , Parte_12 Parte_13 Parte_14 sono proprietari per quote indivise di 3/9 ( e Parte_15 Parte_12
2/9 ciascuno ( , , in forza dell'art. Parte_13 Parte_14 Parte_15
941 c.c., degli apprezzamenti di terreno estromessi dall'alveo del fiume Po e accedenti alla particella n. 18 del Foglio 3 del Comune di Cervesina, come individuati nel tipo di frazionamento predisposto dal geom. di cui all'Allegato 4 della relazione Persona_7 di CTU depositata il 17.7.2024;
2) dichiara che il ricorrente è proprietario, in forza dell'art. 941 c.c., Parte_11 degli apprezzamenti di terreno estromessi dall'alveo del fiume Po e accedenti alla pagina 15 di 16 n. r.g. 3116/2020
particella n. 19 del Foglio 3 del Comune di Cervesina, come individuati nel tipo di frazionamento predisposto dal geom. di cui all'Allegato 4 della relazione Persona_7 di CTU depositata il 17.7.2024;
3) ordina all'Ufficio del Territorio - Conservatoria dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate di Pavia di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
4) rigetta nel resto;
5) dichiara le spese di causa e le spese di CTU interamente compensate tra le parti a norma dell'art. 92 c.p.c.
Così deciso in Milano il 26 Marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Michele Luigi Coffano Giudice Tecnico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3116/2020 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), Parte_5 C.F._5 [...]
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. ),
[...] C.F._7 Parte_8
(C.F. ), (C.F. C.F._8 Parte_9
), (C.F. , C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. , Parte_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._12 Parte_13
), (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14
(C.F. ), Parte_15 C.F._15 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_16 C.F._16 Parte_17
), (C.F. ), C.F._17 Parte_6 C.F._18
(C.F. ), Parte_18 C.F._19 Parte_19 n. r.g. 3116/2020
(C.F. , (C.F. C.F._20 Parte_20
), (C.F. ), C.F._21 Parte_21 C.F._22
(C.F. ), (C.F. Parte_22 C.F._23 Parte_23
), tutti con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO C.F._24
GIAMBELLUCA, dell'avv. e dell'avv. JUAN Parte_11 Pt_24 elettivamente domiciliati in VIA DELLA ROCCHETTA, 2 27100 PAVIA
[...] presso i difensori
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio ex lede Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliata presso quest'ultima in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
RESISTENTE
Conclusioni:
Per i ricorrenti:
“A) IN VIA PRELIMINARE
Anche all'esito della parziale rinnovazione della CTU disposta dal Giudice, ma sempre con lo stesso Consulente, si richiama integralmente il contenuto dell'istanza di rinnovazione CTU e sostituzione consulente depositata telematicamente in data 28.10.2021, stanti le risposte parziali e lacunose fornite dall'ing. ai quesiti del Giudice, non suffragate da criteri tecnico- Per_1 scientifici e comunque sprovviste degli opportuni e necessari rilievi topografici, così come indicato dall'Ill.mo Giudice Relatore sia nella formulazione del quesito peritale originario sia nella sua successiva integrazione, mai effettuati in loco.
Si chiede pertanto che, a scioglimento della riserva formulata dal Giudice all'udienza del 10.2.2022 (“riservato ogni provvedimento in ordine all'eventuale rinnovazione delle indagini peritali, siccome richiesto, nonché alla convocazione del CTU quanto meno alla in relazione alla necessità di chiarimenti sul fatto che non si sia proceduto al tipo di frazionamento”), sia disposta la integrale rinnovazione delle indagini peritali, da affidarsi a nuovo consulente regolarmente iscritto negli albi speciali di CTU presso i Tribunali di Pavia e Milano (a differenza dell'ing. che a tutt'oggi risulta non iscritta). Per_1
B) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Dichiarare che i ricorrenti sono proprietari, in forza di quanto stabilito dall'art. 941 cc degli apprezzamenti di terreno estromessi con decreto 6254 / div.3 del 24 Giugno 1976 dall'alveo del pagina 2 di 16 n. r.g. 3116/2020
fiume Po, insieme a quei terreni situati più a valle, adiacenti ai primi, anch'essi emersi dall'alveo del fiume per avere ampiamente superato la quota di piena ordinaria del fiume, come indicato nella planimetria quotata allegata agli atti.
Con vittoria di spese e compensi professionali”
Per la resistente : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo TRAP adito respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato via PEC in data 21 dicembre 2020, Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
Parte_6 Parte_7 Parte_8
, Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
Parte_17 Parte_6 Parte_18 Parte_19 [...]
e hanno convenuto innanzi a Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche l' esponendo: Controparte_1
- di essere proprietari di terreni siti in Provincia di Pavia nei comuni di Zinasco,
Cervesina e Mezzana Rabattone, adiacenti il fiume Po, e precisamente:
• dei mappali 21 FG. 21 di Zinasco, 28 FG. XXII di Parte_5
Zinasco e 36 FG. XXXV di Zinasco;
• e , per quota di 1/2 ciascuno, dei mappali Parte_3 Parte_4
20 e 23 FG. 21 di Zinasco, 37 del FG. XXXV di Zinasco, 15 e 17 FG. III di
Cervesina, nonché dei mappali 26, 39 e 41 FG. XXIII di Zinasco;
• , Parte_6 Parte_7 Parte_10 Parte_16
,
[...] Parte_6 Parte_5 Parte_19
, , , e Parte_20 Parte_17 Parte_18 Parte_1
ciascuno per la propria quota parte, dei mappali 14 e 16 FG. III di Parte_23
Cervesina, 17, 22, 45, 46 e 32, 34, 35, 36, 37, 38 FG. XXIII di Zinasco;
• Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
indivisamente, ciascuno per la propria quota parte, del mappale 18 FG. 3
[...] di Cervesina;
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• Ettore dei mappali 13 e 19 FG. 3 di Cervesina e 10-15-28-40-43 FG. Parte_11
23 di Zinasco;
• dei mappali 11, 30 FG. di Zinasco, 8, 9, 10, 50, 51 FG. Parte_2 Per_2
IX di Mezzana Rabattone, nonché dei mappali 40, 42, 44 FG. IX di Mezzana
Rabattone;
• del mapp. 9 ora 135 FG. 10 di Mezzana Rabattone;
Parte_21
• , Parte_4 Controparte_2 Parte_11 Parte_12
,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, Parte_6 Parte_7 Parte_10 Parte_5
, ,
[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_1
, , ciascuno
[...] Parte_23 Controparte_3 per quota parte indivisa, dei mappali 24, 25, 26 e 52 FG. X di Mezzana Rabattone;
- di aver constatato il sollevamento ed accrescimento dei propri terreni in conseguenza dei continui apporti di sedimenti da parte del fiume Po, con consolidamento di tale situazione “nel corso del tempo senza alcun intervento antropico, trattandosi di fenomeni puramente naturali”;
- che a seguito di istanza in data 24.1.1974 delle Ditte Dell'Acqua Lino e Angelino,
(deceduto, padre di , (deceduto, padre di e Per_3 Parte_5 Pt_19 Pt_11
, e fratelli fu , avente ad oggetto l'“estromissione Per_4 Pt_20 Controparte_4 dall'alveo del fiume Po di parte dei terreni allora emersi e formatisi per alluvione propria”, l'Organo Idraulico del Magistrato per il Po, operate le verifiche del caso, con decreto n. 6254/Div. 3^ del 1976, aveva “delimitato ed estromesso dall'alveo del fiume
Po il comprensorio di terreni emersi precisando trattarsi di terreno formatosi per alluvione (alluvione propria come prescritto da Art 941 c.c.), evidenziando nel medesimo decreto che anche altro terreno avente medesima giacitura altimetrica atta alla estromissione era già emerso a valle del primo, terreno situato in sponda sinistra del fiume Po giacente nei Comuni di Zinasco, Cervesina e Mezzana Rabattone”; Per_5
- che di conseguenza, ai sensi dell'art. 941 c.c., le suddette aree emerse per alluvione propria costituivano accessioni ipso jure alle proprietà frontiste antistanti e non potevano considerarsi come appartenenti al CP_1
- che le Ditte proprietarie frontiste, o i loro danti causa, successivamente all'emissione del decreto di delimitazione emesso dal Magistrato del Po, avevano presentato istanza di accessione all'Intendenza di Finanza di Pavia Ufficio Demanio per ottenere l'attribuzione in proprietà a mezzo di Decreto Intendentizio dei terreni emersi;
pagina 4 di 16 n. r.g. 3116/2020
- che “[i]l comprensorio di terreni descritti anch'essi emergenti a valle di quelli delimitati con il sopradetto Decreto del Magistrato per il Po hanno oggi quota altimetrica che supera grandemente l'attuale quota di piena ordinaria stabilita secondo le direttive emanate con la circolare n. 3223 del 9 marzo 1985 del Magistrato per Po e calcolata a più mt. 1,43 dalla quota zero dell'idrometro più vicino (e superano, come già all'epoca della estromissione dall'alveo, con efficacia anche in punto di sdemanializzazione, statuita dal Decreto sopra richiamato, decreto n. 6254/Div. 3^ a quell'epoca erroneamente indicata a mt. 3,79 sopra lo zero idrometrico), che per l'asta di fiume interessata è quello di Pieve del Cairo”.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, e aggiungendo di aver provveduto a tracciare “[l]e linee di penetrazione individuanti i prolungamenti dei confini delle singole proprietà frontiste … parallelamente alle linee di confini dei terreni precedentemente nati a monte
e regolarmente censiti in mappa molti decenni or sono”, hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“- In via principale, nel merito, dichiarare che i ricorrenti sono proprietari, in forza di quanto stabilito dall'art. 941 c.c., degli appezzamenti di terreno estromessi, con decreto n. 6254/Div. 3^ del 24 giugno 1976, dall'alveo del fiume Po, insieme a quei terreni situati più a valle, adiacenti ai primi, anch'essi emersi dall'alveo del fiume per aver ampiamente superato la quota di piena ordinaria del fiume, come indicato nella planimetria quotata allegata (all. 1);
- in via istruttoria, incaricare consulente tecnico d'ufficio nominato da codesto Ecc.mo
Collegio a procedere ai frazionamenti delle aree necessarie all'individuazione delle singole particelle catastali onde censirle e allibrarle (compito non svolto dall'Ufficio
Tecnico Erariale di Pavia che fu chiamato a svolgerne l'accolonnamento come da punto 3 del decreto di estromissione dall'alveo al medesimo trasmesso, all. 3) contestualmente alle proprietà frontiste e precisamente:
- 1) unica titolare dei mappali 21 FG 21 di Zinasco e 28 di FG. Parte_5
XXII di Zinasco, del mappale 36 di FG. XXXV di Zinasco, sia attribuito il terreno emerso
e antistante questi mappali di proprietà;
- 2) a e proprietari per ½ ciascuno dei mappali 20 Parte_3 Parte_4
e 23 del FG. 21 di Zinasco e mapp. 37 di FG. XXXV di Zinasco e mappale 15 e 17 di FG.
III di Cervesina, nonche dei mappali 26, 39 e 41 di FG. di Zinasco venga Per_2 assegnato il terreno emerso, ai sensi dell'art. 941 c. c., avanti il fronte della loro proprietà;
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- 3) a;
, , Parte_6 Parte_22 Parte_7 [...]
e (eredi di ), , Parte_8 Parte_9 Parte_7 Parte_10
, , Parte_16 Parte_6 Parte_5 Parte_19
, , ,
[...] Parte_20 Controparte_5 Parte_18 Parte_1
e , ciascuno per la propria quota parte, comproprietari dei
[...] Parte_23 mappali 14 e 16 di FG III di Cervesina, mappali 17, 22, 45 e 46 E 32, 34, 35, 36, 37, 38 di di Zinasco, venga attribuito in proprietà indivisa l'area emersa a fronte CP_6 della loro proprietà ai sensi dell'art. 941 c. c.;
- 4) a proprietario unico dei terreni in comune censuario di Cervesina Parte_11
FG. 3 mappali 13 e 19 e Comune di Zinasco FG. 23 Mappali 10-15-28-40-43 venga attribuito in proprietà l'area emersa a fronte della sua proprietà ai sensi dell'art. 941 c.
c.;
- 5) a , , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 comproprietari ciascuno per la propria quota parte dei seguenti terreni: Comune
Censuario di Cervesina FG. 3 mappale 18, Comune di Zinasco FG. 23 mappali 11-24-
25-25-27-30-42-38, Comune di Mezzana Rabattone FG. 9 mappali 8-9-10-50-51 venga attribuito in proprietà indivisa l'area emersa a fronte della loro proprietà ai sensi dell'art. 941 c.c.;
- 6) a , . , , , Parte_4 Pt_21 Pt_11 Parte_12 Parte_13
, ; , Parte_14 Pt_15 Parte_6 Parte_22 Parte_7
, e (eredi di ),
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_7
, , , , Pt_10 Parte_5 Pt_16 Pt_17 Pt_18 Parte_1 Parte_19
e comproprietari ciascuno per la propria quota parte
[...] Parte_20 indivisa dei mappali 24, 25, 26 e 52 del FG X di Mezzana Rabattone;
- 7) a proprietario unico dei terreni in comune di Zinasco FG. 23 Parte_2 mappali 11 e 30 e di altro in comune di Mezzana Rabattone FG. 9 mappali 8, 9, 10, 50,
51, 40, 42, 44;
[…]”.
Si è costituita ritualmente l' , ed ha evidenziato: Controparte_1
- la mancanza di prova quanto al fatto “che i terreni de quibus si siano formati nel corso degli anni spontaneamente, naturalmente ed impercettibilmente”, non essendovi menzione “nel Decreto del Magistrato del Po del 1976 … delle possibili cause determinanti l'alluvione propria, con la conseguenza che risulta contestabile l'ipotesi di accessione fluviale”;
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- l'infondatezza delle deduzioni di controparte in ordine al preteso errore presente nel
Decreto del Magistrato del Po del 1976 riguardo all'indicazione della quota di piena ordinaria, da intendersi pari non a m. 3,69, bensì a m. 1,43 secondo la più recente
Circolare n. 3223 del 9.3.1983 dello stesso Magistrato del Po, non potendosi prescindere dalle determinazioni di cui al suddetto provvedimento, poiché non solo “derivanti da accertamenti espletati in sede di sopralluogo ed in contraddittorio con le parti”, ma anche perché “contenute in un decreto mai impugnato e diventato ampiamente definitivo
…”;
- che, in ogni caso, “il solo fatto per cui un terreno si trova ad un'altezza superiore alla quota stabilita come piena ordinaria, non rende di per sé il terreno oggetto ipso iure di accessione per alluvione propria”.
Sul presupposto della “mancata acquisizione da parte dei ricorrenti dei terreni golenali oggetto del Decreto del Magistrato del Po e di quelli situati a valle ed adiacenti ai primi”, ha quindi insistito per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Nel corso della fase cognitiva, con ordinanza in data 3.3.2021 è stata disposta CTU e, all'udienza del 20.4.2021, mutato medio tempore l'Istruttore per trasferimento ad altra
Sezione del Giudice originariamente assegnatario della causa, è stato sottoposto al
Consulente nominato il seguente quesito:
“Dica il CTU, sentite le parti e i relativi Consulenti, visitati i luoghi, esaminati gli atti e i documenti di causa, con autorizzazione sin d'ora ad acquisire ulteriore documentazione ritenuta utile anche presso Pubbliche Amministrazioni e ad avvalersi di eventuali
Ausiliari, dato atto in apposito verbale dello svolgimento delle operazioni peritali con sintetica indicazione delle date delle riunioni e delle relative presenze, visto il decreto n.
6254/Div. 3^ in data 24/6/1976 del Magistrato del Po con cui si stabilisce che la nuova linea di delimitazione dell'alveo del fiume Po in sponda sinistra nei Comuni di Zinasco e
Cervesina è delimitata dalla linea di colore rosso lungo il tracciato contraddistinto dalle lettere come da planimetria allegata al decreto, linea CodiceFiscale_25 che nei punti A e Q si congiunge con la vecchia sponda rispettivamente su un vertice del mappale n. 25 del Foglio del Comune di Zinasco e su un vertice del mappale n. 10 Per_2 del foglio del medesimo Comune, se e quali porzioni di terreni alluvionali posti Per_2 all'interno alla suddetta linea verso campagna, estromessi dall'alveo de fiume Po, accedano alle porzioni di proprietà frontista dei singoli ricorrenti, provvedendo alla relativa individuazione descrittiva e planimetrica, nonché alla predisposizione del tipo di frazionamento con individuazione delle singole particelle in funzione dell'aggiornamento catastale. Ad integrazione si richiede ulteriore verifica dell'origine delle accessioni,
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specificando se si tratti di apporti avvenuti o meno da parte del fiume Po ovvero eventualmente di apporti artificiali”.
Depositata la relazione, e dopo alcuni rinvii interlocutori finalizzati anche alla regolarizzazione delle operazioni peritali (non avendo il CTU provveduto a trasmettere la bozza ai CCTTPP, così da consentire la formulazione delle relative osservazioni), all'udienza del 17.1.2023 i procuratori delle parti hanno nuovamente precisato le rispettive conclusioni ed è stata fissata per la discussione l'udienza del 25.10.2023.
All'esito di tale udienza, il Tribunale, visti gli esiti della CTU e ritenuta la necessità di completare le operazioni peritali con l'esatta individuazione descrittiva e planimetrica delle porzioni dei terreni alluvionali estromessi dall'alveo del fiume Po accedenti alle proprietà frontiste censite in NCT del Comune di Cervesina al Foglio 3 mappali 18 e 19, nonché alla predisposizione, limitatamente a tali porzioni, del tipo di frazionamento con individuazione delle singole particelle in funzione dell'aggiornamento catastale, ha rimesso la causa sul ruolo, delegando l'Istruttore per le attività consequenziali.
L'integrazione dell'elaborato peritale è stata depositata in data 17.7.2024, dopo di che le parti hanno riprecisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe, all'udienza del
29.11.2024.
La discussione davanti al Collegio è stata fissata per il giorno 26.3.2025, con contestuale assegnazione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione.
*** *** ***
Ritiene questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche che non vi sia ragione di disporre la rinnovazione della CTU e la sostituzione del Consulente, come richiesto dai ricorrenti con la memoria depositata telematicamente il 28/10/2021 e da ultimo con la comparsa conclusionale, essendo stati raccolti e resi disponibili, all'esito delle operazioni peritali, elementi sufficienti a consentire la risoluzione della controversia, senza necessità di un nuovo accertamento tecnico, che finirebbe per comportare un aggravio ingiustificato dei tempi del processo.
I ricorrenti, proprietari o comproprietari di terreni latistanti alla sponda sinistra del fiume
Po nei Comuni di Zinasco, Cervasina e Mezzana Rabattone, agiscono nel presente giudizio ai sensi dell'art. 941 c.c., sul presupposto dell'intervenuto incremento dei rispettivi fondi per effetto di apporti di terreno lentamente e impercettibilmente prodotti pagina 8 di 16 n. r.g. 3116/2020
dalla forza naturale dell'acqua, con esclusione di ogni incidenza causale dell'opera dell'uomo.
Sostengono, in particolare, che sin dal 24.1.1974, le Ditte Dell'Acqua Lino e Per_6
(deceduto, padre di attuale ricorrente), (deceduto, padre
[...] Parte_5 Pt_19 di e attuali ricorrenti), e fratelli fu , avevano Pt_11 Per_4 Pt_20 CP_4 CP_4 presentato “istanza per richiedere l'estromissione dall'alveo del fiume Po di parte dei terreni allora emersi e formatisi per alluvione propria”.
Erano state quindi effettuate dal Magistrato del Po l'istruttoria prescritta nella Circolare n.
4023 del 1976 e dall'Organo Idraulico del Magistrato del Po, in data 4.5.1976, la Visita
Sopralluogo prescritta nella circolare n. 3223 del 9/3/1985 in presenza dei funzionari del
Genio Civile di Pavia e di tutti i funzionari preposti della P.A., all'esito delle quali, con decreto n. 6254/Div. 3^ del 24.6.1976, il Magistrato per il Po aveva delimitato ed estromesso dall'alveo del fiume Po il comprensorio di terreni emersi, indicandoli come formati per alluvione propria ex art. 941 c.c. ed evidenziando che anche altro terreno, avente la medesima giacitura altimetrica atta all'estromissione (indicata in mt. 3,79 sopra lo zero altimetrico), era già emerso a valle del primo.
Di qui la successiva presentazione, da parte delle Ditte frontiste interessate, di Istanza di
Accessione, rimasta peraltro senza esito, all'allora preposta Intendenza di Finanza di
Pavia Ufficio Demanio per ottenere la relativa attribuzione in proprietà.
Aggiungono i ricorrenti che l'indicazione della quota di piena in mt. 3,79 sarebbe tuttavia erronea, in quanto l'attuale quota di piena ordinaria stabilita secondo le direttive emanate con la Circolare n. 3223 del 9/3/21985 del Magistrato del Po è di mt. 1,43 sopra lo zero dell'idrometro più vicino (Pieve del Cairo) e tutti i terreni emergenti a valle di quelli delimitati con il Decreto del Magistrato del Po sarebbero posti ampiamente al di sopra di tale quota.
A fronte di tali deduzioni, il CTU nominato Ing. ha accertato, all'esito di Per_1 sopralluoghi, di verifiche planimetriche e di un attento esame della sequenza di ortofoto del fiume Po scattate nel corso dei decenni a partire dal 1954 e sino al 2018, che i terreni oggetto di causa (evidenziati in Fig. 3 alla pag. 5 della relazione peritale) “si estendono in sponda sinistra del fiume Po, a sud dell'abitato di Mezzana Rabattone, nei Comuni di
Cervesina, Mezzana Rabattone e Zinasco, alla base dell'argine maestro. Essi sono di origine alluvionale, pianeggianti, sommergibili dalle piene medie e straordinarie, che li rendono fertili dal momento che la periodica sommersione delle acque ripristina i minerali del suolo”.
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Constatato inoltre, dall'esame della Carta Tecnica Regionale del 2006 e di quella del
1994 (figure 4 e 5 alle pagine 1 e 2 della relazione peritale), che, nel 1994, “la riva si sviluppava più a sud”, il Consulente ha potuto verificare, procedendo ad un raffronto tra le ortofoto tratte dal Geoportale di Regione AR (fotografie da 1 a 8 riprodotte nelle pagine da 3 a 6 della relazione peritale), che “dal 1954 … il fiume prima ha depositato in sponda sinistra (fino circa al 1975), poi, dopo un periodo di stabilità (fino circa al 2007), ha iniziato ad erodere” e tali fenomeni di erosione sono andati via via accentuandosi sino all'ultimo volo del 2018.
La descritta sequenza di ortofoto consente di ritenere che, all'epoca dell'estromissione dei terreni attuata dal Magistrato del Po, si fossero in effetti impercettibilmente verificate emersioni di terreno con progressivo sollevamento del livello dell'alveo, non riconducibili (ancorché non se ne indichi espressamente la causa) ad attività antropiche, né alla successiva costruzione di un ponte dell'Autostrada A/7, avendo quest'ultima semmai inciso sul fenomeno di erosione della riva e non su eventuali incrementi della stessa, come ricostruito dal CTU in base sia all'analisi dell'evoluzione dello stato dei luoghi testimoniata dalle riproduzioni fotografiche susseguitesi nel corso del tempo (v. relazione peritale § 6 pagg. 3/4), che alle verifiche compiute in loco, tra cui la constatata impraticabilità del percorso rivierasco, rispetto al 2018, appunto “a causa dell'erosione” e l'attuale mancanza della “porzione antistante la particella 36 del foglio 35 di Zinasco”
(§ 3 pag. 7 e § 6 pag. 4 relazione peritale, verbale operazioni peritali 9.6.2021).
Risulta così soddisfatta la condizione posta dall'art. 941 c.c. per quanto riguarda la formazione degli incrementi, essendosi stati questi ultimi determinati, lentamente e progressivamente, dal normale fluire del fiume, con caratteristiche di durevolezza nel tempo (v. relazione peritale pag. 19).
Riferisce tuttavia il Consulente che, “tra i terreni di proprietà e quelli emersi si situa la lanca con il suo fosse entrante e uscente dal fiume Po, residuo dell'antica ansa e quindi parte integrante dell'alveo”, ancorché si tratti di terreni “asciutti in parte e in alcuni momenti dell'anno”, osservando che tale circostanza “va a creare discontinuità tra le proprietà dei ricorrenti e i terreni emersi, per l'accessione ai quali è requisito essenziale la contiguità geografica”: situazione documentata dalla planimetria generale dei terreni in proprietà e dei terreni oggetto di pretesa accessione (v. All. 01-1 alla relazione peritale).
Precisa inoltre il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP incaricato dai resistenti, che
“il sistema idraulico relativo alla lanca … consta di un fosso affluente alla lanca e di uno defluente” e, nello specifico, “[a]lla salvaguardia di tale sistema e della naturalità intrinseca sono dedicati paragrafi e prescrizioni contenute nel contratto stilato dalla
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Regione AR con l'attuale affittuario … anche in ottemperanza agli indirizzi assunti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po (art. 32 del PAI), per rinaturalizzare la golena, che accoglie le poche rimanenze della originale biodiversità”, con previsione,
“almeno fin al 2018, di una fascia arborata ovvero dell'ampliamento dell'esistente” (v. §
6 relazione peritale pag. 8, nonché, sui provvedimenti assunti da Regione AR § 3 pagg. 17/18).
Dunque, secondo il CTU, “quello che il CTP riconduce a un "piccolo colatore" è a tutta evidenza una lanca storicamente presente nella zona, alimentata da colature, falda, acqua piovana, perennemente presente in zona, documentata e non a caso tutta l'area interessata è considerata catastalmente come "acqua"” (v. §6 pag. 8 relazione peritale).
Non vi è ragione per discostarsi da tali conclusioni, fondate sull'analisi storico-evolutiva della situazione dei luoghi e su dati di osservazione obiettiva, oltre che logicamente e coerentemente argomentate.
Deve dunque ritenersi che la presenza della lanca, così come descritta, crei una generale discontinuità tra le arre corrispondenti ai terreni “fermi” di proprietà dei ricorrenti e le porzioni estromesse dall'alveo, per l'accessione alle quali, come correttamente affermato dal CTU costituisce “requisito essenziale la contiguità geografica”.
Fanno eccezione solo alcuni appezzamenti, per i quali tale contiguità invece sussiste ed è stata constatata.
Si tratta di terreni estesi in sponda sinistra del Po, tra il fiume e l'argine maestro, a sud dell'abitato di Mezzana Rabattone, ma nel Comune di Cervesina, essendo stata in particolare constatata la presenza di incrementi spondali in fregio alla particella n. 18 del
Foglio 3, di cui sono comproprietari, per quote indivise, Parte_12 [...] Pt_1
e e in fregio alla particella n. 19 del Parte_13 Parte_11 Parte_15 foglio 3, di cui è proprietario . Parte_11
Il CTU descrive tali terreni come “di origine alluvionale, pianeggianti, in parte coltivati
a cereali e in parte occupati da bosco con vegetazione spontanea arborea e arbustiva, attraversati da una strada poderale e prospicienti ad un terrazzo alluvionale sul fiume
Po” (v. relazione integrativa pag. 11).
Il fatto che si tratti di terreni alluvionali, frutto di apporti spontanei del fiume, determina che debbano intendersi incorporati di diritto nei fondi contigui (cioè dei fondi in tal modo incrementati), ai quali accedono ope legis, a norma dell'art. 941 c.c. per effetto della forza assorbente o di attrazione della proprietà.
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Ne consegue l'accoglimento (parziale) della domanda limitatamente alle posizioni dei ricorrenti e Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
quali proprietari del mappale 18 Foglio 3 del Comune di Cervesina, e Parte_15 [...]
quale proprietario del mappale 19 Foglio 3 del Comune di Cervesina. Parte_11
Ogni ulteriore pretesa avanzata nel presente giudizio va invece inevitabilmente respinta.
Con ordinanza in data 27.10.2023, è stato chiesto al CTU di individuare esattamente dal punto di vista descrittivo e planimetrico le porzioni per le quali la continuità con i preesistenti mappali è stata verificata, nonché di predisporre, limitatamente a tali porzioni e con autorizzazione ad avvalersi di Ausiliari tecnici, il tipo di frazionamento con individuazione delle singole particelle in funzione dell'aggiornamento catastale.
Espone il CTU che, nel contraddittorio tra le parti, “si è concordato di individuare le nuove particelle tramite prolungamento dei confini catastali dei mappali frontisti, … dal momento che ciò risulta conforme a quanto riportato nella planimetria allegata al
Decreto n. 6254/Div. 3^ del 24/8/1976 del Magistrato del Po di Parma”.
In difetto di successivi aggiornamenti, è stato fatto riferimento a tale Decreto anche per quanto concerne l'individuazione della quota di piena ordinaria, mentre, nel corso del sopralluogo del 6.2.2024, “si è raggiunto il vertice meridionale comune ai mappali 19 e
20 del foglio 3 di Cervesina, riscontrando l'estensione del terreno emerso antistante i mappali 18 e 19, fino al ciglio superiore della scarpata verso il Po”, quale “confine delle aree emerse da delimitare topograficamente”.
Compiuto successivamente, in data 20.2.2024, il rilievo dell'area, consistito “nella perimetrazione delle zone di diverso uso, infittendo i punti all'interno” e nella determinazione con utilizzo di attrezzatura GNSS delle “aree di interesse, quali la strada, il bosco e le zone coltivate”, riferisce il CTU dell'ulteriore individuazione di “una linea spezzata, corrispondente al limite del terreno oggetto di frazionamento sul fiume Po”, aggiungendo che “per predisporre i tipi di frazionamento sono stati battuti 3 punti fiduciari di coordinate fornite dal Catasto e precisamente
- PF 11 del foglio 21 Zinasco
- PF 3 del foglio 23 di Zinasco
- PF 01 foglio 17 di Cervesina, quest'ultimo in sponda destra del Po”.
Superato anche il problema legato alla difficoltà di acquisire presso l' CP_7
un estratto di mappa vettoriale del Foglio 18, l'elaborazione topografica eseguita
[...] dell'Ausiliario del CTU geom. ha portato al risultato di seguito riprodotto Persona_7
(come da Allegato 4 alla relazione peritale integrativa depositata il 17.7.2024), con individuazione di un nuovo mappale antistante al mappale 18 (AAA di 232 mq. Foglio 3
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del Comune censuario di Cervesina) e di due nuovi mappali antistanti al mappale 19
(AAB di 1.735 mq. Foglio 3 di Cervesina e AAA di 787 mq. Foglio 18 di Cervesina):
I terreni emersi ex art. 941 c.c. sono dunque frazionati come segue:
n. Particelle
Nuovo Estensione Estensione sovrastanti mappale/foglio della totale della Proprietari verso particella nuova area campagna/fogli mq mq
2 18 / foglio 3
AAA / foglio 3 di 232 mq. 232 mq Parte_12
Cervesina Parte_13 Cervesina Parte_15 Dell'Acqua Elisa,
[...]
3 19 / foglio 3
AAB / foglio 3 di 1735 mq 2.552 mq Parte_11
Cervesina Cervesina
AAA / foglio 18 di 787 mq Cervesina
In definitiva, deve dichiararsi che i ricorrenti Parte_12 Parte_13
sono proprietari per quote indivise di 3/9 Parte_14 Parte_15
pagina 13 di 16 n. r.g. 3116/2020
( e 2/9 ciascuno Parte_12 Parte_13 Parte_14
ed il ricorrente è proprietario in via esclusiva, Parte_15 Parte_11 giusta il disposto dall'art. 941 c.c., degli apprezzamenti di terreno estromessi dall'alveo del fiume Po e accedenti, rispettivamente, alle particelle n. 18 e n. 19 del Foglio 3 del
Comune di Cervesina, come individuati nel tipo di frazionamento predisposto dal geom. di cui all'Allegato 4 della relazione di CTU depositata il 17.7.2024. Persona_7
Va di conseguenza ordinato all' Controparte_8
Immobiliari presso l' di Pavia di procedere alla trascrizione della Controparte_7 presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Per quanto da ultimo concerne il regolamento delle spese di lite, non è possibile accedere alla richiesta dell' di condanna dei ricorrenti alla rifusione in Controparte_1 proprio favore di tali spese a motivo dell'accoglimento della domanda per una parte estremamente ridotta.
Parte resistente ha posto in evidenza l'inaccoglibilità, all'esito della CTU espletata in corso di causa, delle seguenti domande:
“domanda di cui al punto 1 proposta da;
Parte_5 domanda di cui al punto 2, proposta da e;
Parte_3 Parte_4 domanda di cui al punto 3, proposta da , , Parte_6 Parte_22
, (eredi di Controparte_9 Controparte_10 Parte_9
), , , , Parte_7 Parte_10 Parte_16 Parte_6
, , , , Parte_5 Parte_19 Parte_20 Parte_17
, e;
Parte_18 Parte_1 Parte_23 domanda di cui al punto 6, proposta da , , Parte_4 Controparte_2
, , , Pt_13 Parte_11 Pt_12 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , Pt_13 Parte_15 Parte_11 Parte_6 Parte_22 Pt_13 Parte_7
, e (eredi di ),
[...] Pt_13 Parte_8 Parte_9 Parte_7
, , , Pt_13 Parte_10 Pt_13 Parte_5 Parte_16 Pt_13 Parte_17
, , e;
Pt_13 Parte_18 Parte_1 Parte_19 Pt_13 Parte_20 domanda di cui al punto 7, proposta da ”, nonché: Parte_2
“domanda di cui al punto 4 del ricorso, proposta da … per quanto Parte_11 riguarda il mappale 13 del foglio 3 Comune di Cervesina e i mappali del Comune di
Zinasco”;
“domanda di cui al punto 5 del ricorso, proposta da , Parte_12
, , … per quanto riguarda i Parte_13 Parte_14 Parte_15 mappali del Comune di Zinasco e del Comune di Mezzana Rabattone”.
pagina 14 di 16 n. r.g. 3116/2020
Rileva al riguardo il Tribunale che, sebbene in effetti le pretese azionate nel presente giudizio siano risultate fondate “limitatamente al mappale 19 del foglio 3 del Comune di
Cervesina” (punto 4 ricorso) e “al mappale 18 del foglio 3 del Comune di Cervesina”
(punto 5 ricorso), tuttavia, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, in nessun caso la parte vittoriosa può essere condannata al pagamento delle spese legali se la domanda viene accolta, anche in misura ridotta (Cass.
Sez.U. n. 32061 del 31/10/2022).
Il fatto che l'esito vittorioso sia riferibile a una parte infinitesimale della domanda, e sia correlativamente minima la soccombenza di determina tuttavia la Controparte_1 configurabilità dei presupposti per un'integrale compensazione a norma dell'art. 92 c.p.c.
Analoga pronuncia deve assumersi anche per quanto riguarda le spese di CTU, come liquidate nel corso della fase cognitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della AR, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 [...]
, , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , , Parte_6 Parte_18 Parte_19 [...]
, , e nei Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 confronti di , Controparte_1
1) dichiara che i ricorrenti , Parte_12 Parte_13 Parte_14 sono proprietari per quote indivise di 3/9 ( e Parte_15 Parte_12
2/9 ciascuno ( , , in forza dell'art. Parte_13 Parte_14 Parte_15
941 c.c., degli apprezzamenti di terreno estromessi dall'alveo del fiume Po e accedenti alla particella n. 18 del Foglio 3 del Comune di Cervesina, come individuati nel tipo di frazionamento predisposto dal geom. di cui all'Allegato 4 della relazione Persona_7 di CTU depositata il 17.7.2024;
2) dichiara che il ricorrente è proprietario, in forza dell'art. 941 c.c., Parte_11 degli apprezzamenti di terreno estromessi dall'alveo del fiume Po e accedenti alla pagina 15 di 16 n. r.g. 3116/2020
particella n. 19 del Foglio 3 del Comune di Cervesina, come individuati nel tipo di frazionamento predisposto dal geom. di cui all'Allegato 4 della relazione Persona_7 di CTU depositata il 17.7.2024;
3) ordina all'Ufficio del Territorio - Conservatoria dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate di Pavia di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
4) rigetta nel resto;
5) dichiara le spese di causa e le spese di CTU interamente compensate tra le parti a norma dell'art. 92 c.p.c.
Così deciso in Milano il 26 Marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
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