Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Monica Moi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 fra:
Pt_1
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente Sassari, presso l'ufficio legale della sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria
Antonietta Canu in forza di procura in atti APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 domiciliata elettivamente in Castellamare di Stabia, presso lo studio dell'avv.to
Vincenzo Vingiani che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLATA All'udienza del 12.2.2025, la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta -riformare la sentenza n.103/2022 del Tribunale di Tempio e, per l'effetto, dichiarare che CP_2
è tenuta a restituire quanto percepito indebitamente a titolo di Naspi per i
[...] titoli di causa Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA 1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza n. 103/2022 del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Lavoro;
2) condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed iva se dovuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza è scritto: " Con ricorso depositato il 7/2/2020 la ricorrente ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del Lavoro, l' chiedendo venisse accertato e dichiarato che Pt_1 CP_2
ha diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per l'anno
[...]
2018, con indicazione del dies a quo che coincida con il 26/10/2018; condannare per l'effetto l' a corrispondere in favore della ricorrente l'indennità di Pt_1
1
con vittoria di spese di lite, compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), c.p.a. ed iva come per legge. Ha affermato di avere lavorato alle dipendenze della dal Parte_2
01/04/2018 al 18/10/2018 e di essere in possesso dei requisiti ex lege, per avere l'indennità di disoccupazione. Ha affermato che in data 19/10/2018 aveva inoltrato domanda in via telematica ex art. 6 D.lgs. n. 22/15 all' per il riconoscimento Pt_1 della predetta indennità, ma l' con provvedimento notificato in data Pt_1 07/03/2019 aveva respinto la domanda con la motivazione” “LA S.V. NON HA PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA” Ha dedotto da ultimo che in data 21/03/2019 aveva presentato ricorso amministrativo ex art. 1 d.p.r. n. 1191/71, rimasto senza esito. Si è costituita in giudizio l' ed ha contestato la Pt_1 domanda della ricorrente affermando che la domanda del 2018 era stata respinta perché la sede competente per territorio aveva rilevato la presenza di una Pt_1 attività autonoma per cui l'interessata doveva inviare, o contestualmente alla domanda, oppure tassativamente entro 30 giorni, una dichiarazione di reddito autonomo presunto, anche se fosse stato pari a zero;
avendo, correttamente, allegato detta dichiarazione alla successiva domanda del 2019, quest'ultima, gestita dalla sede di Olbia, era stata accolta. Ha dedotto che sulla domanda amministrativa del 2019, la medesima ricorrente aveva infatti apposto la dicitura:
“AMM.RE/SOCIO SOC. PERSONE SENZA PERCEPIRE REDDITI” Ha da ultimo affermato che stante il mancato accoglimento della domanda del 2018 ,per cui è causa, in occasione della liquidazione della domanda del 2019 l' aveva tenuto Pt_1 conto, in quanto non precedentemente considerato, anche della contribuzione utilizzabile per il 2018. Ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese”. La causa, istruita con produzioni documentali e prova orale, è stata definita dal
Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n.
103/2022 che ha accolto la domanda e ha dichiarato il diritto di Controparte_2 a percepire l'indennità di disoccupazione per il 2018 con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, con condanna a corrispondere i relativi importi maggiorati di interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Nel dettaglio, il Tribunale, dopo avere riportato e ricostruito la disciplina della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) ha precisato che l'art. 17 della L. n. 92/2012, contrariamente all'assunto dell' , non prevede alcuna CP_3 decadenza dall'omesso invio della comunicazione dei redditi che il lavoratore autonomo prevede di trarre entro 30 giorni.
Inoltre, a fronte della contestazione della di svolgere attività autonoma, CP_2 l'Istituto non ha fornito alcuna prova contraria. Così come non risulta provato che i contributi dell'anno 2018 sono stati conteggiati per la domanda 2019, trattandosi di dato non evincibile dalla documentazione prodotta. Pertanto, l'istituto deve essere condannato al pagamento dell'indennità di disoccupazione del 2018 con decorrenza dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Avverso detta sentenza ha proposto appello l' , cui ha resistito con memoria la Pt_1
. CP_2
La causa, istruita col fascicolo d'ufficio e con quelli di parte, è stata tenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato, e pertanto, deve essere accolto. Invero, l'Istituto appellante lamenta 1) l'erronea individuazione della normativa applicabile atteso l'errato richiamo all'art. 17 in luogo dell'art.2 co. 17 L n. 92/2012, nonché la sua scorretta interpretazione. Invero, detta normativa non prevede lo svolgimento di attività autonoma come motivo ostativo alla percezione della ASPI, ma richiede, quale requisito indefettibile, una comunicazione obbligatoria da inviare telematicamente entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla data di presentazione della domanda se detta attività è preesistente, al fine di accertare il mancato superamento di una soglia reddituale percepita o che si prevede di percepire. La disciplina della Naspi, introdotta con il d.lgs. n. 22/2015 ha previsto un analogo obbligo di comunicazione, sanzionando con la decadenza la sua inosservanza. Nel caso di specie, la ha omesso CP_2 del tutto la predetta comunicazione sì che correttamente ella non è stata ammessa a beneficiare della Naspi per il 2018. Erra dunque il Tribunale nell'onerare l' Pt_1 della prova della mancata percezione di reddito quale lavoratrice autonoma nonché nell'attribuire rilevanza alla contestazione sul punto della . Il Tribunale CP_2 non ha altresì considerato che nel 2019 quest'ultima ha presentato la domanda comunicando il ruolo di amministratore/socio e l'assenza di redditi e, pertanto, la NASPI è stata regolarmente corrisposta. 2) il Tribunale ha, inoltre, errato nell'accogliere comunque la domanda atteso che i contributi non conteggiati nel 2018 sono stati considerati nella domanda successiva del 2019 considerato che la NASPI prende in considerazione la retribuzione percepita nei 4 anni precedenti la data della domanda, come chiarito nella circolare n. 94/2015. Con la conseguenza che la ha percepito l'indennità in misura CP_2 superiore a quella dovuta maturando un indebito che dovrà essere restituito. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. Invero, per quanto rileva nel presente giudizio, l'appellata ha prestato attività lavorativa subordinata fino al 18.10.2018: cessata quest'ultima, ella ha presentato tempestiva domanda di NASPI ex art. 6 d.lgs. n. 22/2015 il cui rigetto risulta motivato per il difetto di idonea documentazione. In particolare, l'appellata non risulta avere ottemperato alla previsione dell'art. 10, co. 1 d.lgs. citato secondo cui “1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari
o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, Pt_1 dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
3 dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all un'apposita Pt_1 autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma
o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.”. Inoltre, il successivo art. 11, co. 1 lett. c) ha disposto che “1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) …; b) …; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
”. Invero, è emerso che la , in occasione della domanda per ottenere CP_2 l'indennità di disoccupazione per il 2018, ha omesso sia di comunicare il ruolo di socio al 50% della società della quale è anche lavoratrice subordinata, sia Pt_2 di comunicare il ruolo di socia accomandataria della Food e Food sas (v. verbale del 20.7.2021). Sul punto, occorre precisare che l'omissione che viene in rilievo non è quella (ancorché erroneamente richiamata inizialmente dall' di socia della Pt_1 Pt_2 che, in quanto risalente al 2009, deve ritenersi certamente nota all'istituto appellante che ha liquidato l'indennità di disoccupazione sin dal 2015, bensì quella di socia accomandataria che compare per la prima volta soltanto nella comunicazione del 2019. Orbene, contrariamente all'affermazione del Tribunale, la Cassazione ha chiaramente e logicamente precisato che grava sul lavoratore richiedente la NASPI l'onere di dimostrare l'assenza di reddito, non essendo sufficiente la mera deduzione.
Sul punto, giova richiamare il recente pronunciamento della Cassazione n.
6933/2024 riguardante il caso del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una cooperativa vistosi rifiutare l'indennità in questione dall' “per non avere Pt_1 egli comunicato nei trenta giorni dalla data della domanda la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa nonché il reddito da essa presuntivamente derivante.”. Orbene, la Corte di Cassazione, richiamato gli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015, ha precisato che “dal tenore testuale dell'art. 10, cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della Pt_1 circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NASpI;
che non osta a tale interpretazione la circostanza che l'art. 10, comma 1, ricolleghi l'obbligo di comunicazione al fatto che l'assicurato “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, ben potendosi il verbo
“intraprendere” intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001); che
4 tale interpretazione appare avvalorata, sul piano sistematico, dalla decadenza prevista dall'art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, in caso di “inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3”, ove si osservi che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, cit.,
“il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto di percepire la NASpI […] a condizione che comunichi all entro trenta giorni dalla domanda di Pt_1 prestazione il reddito annuo previsto”; che, ciò posto, deve tuttavia escludersi che le anzidette disposizioni possano trovare applicazione al caso di specie, in cui – come acclarato dai giudici di merito – l'odierno controricorrente ha dimostrato di non aver intrapreso alcuna attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, comprovando di essere titolare unicamente delle cariche sociali di presidente e consigliere del consiglio di amministrazione di una società cooperativa;
che, al riguardo, va ribadito che .. questa Corte di legittimità ha ormai consolidato l'orientamento secondo cui l'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non può ritenersi compreso né tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. né, a fortiori, tra quelli di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., salvo diverso accertamento del giudice di merito (Cass. S.U. n. 1545 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 285 del 2019 e 345 del 2020); che a non diverse conclusioni induce la previsione di cui all'art. 50, comma 1°, lett. c-bis), T.U. n. 917/1986, secondo cui, per quanto rileva in questa sede, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta […] in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni ed altri enti con
o senza personalità giuridica”, atteso che … la previsione dell'art. 10, comma 1°, d.lgs. n. 22/2015, ricollega l'obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svolgimento di una “attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” (oltre che al reddito da essa derivabile), che è proprio ciò che, nella specie, è stato accertato non sussistere;
che argomentare diversamente equivarrebbe ad estendere la fattispecie della decadenza ad una ipotesi che, non potendo rientrare neanche per implicito nella previsione dell'art. 10, cit., si collocherebbe del tutto al di fuori del perimetro della disposizione normativa, ciò che non è consentito dal disposto dell'art. 14 prel. c.c., che espressamente vieta il ricorso all'analogia per le norme eccezionali, quali quelle che dispongono una decadenza (in tal senso cfr., tra le tante, Cass. n. 6500 del 2003).”. Applicando detti principi al caso di specie, la Corte rileva che l'appellata, oltre a non contestare il mancato invio di alcuna comunicazione né il rilascio di alcuna autocertificazione, ha omesso di svolgere qualsiasi attività istruttoria volta a dimostrare che nel ruolo di socio accomandatario della Food e Food sas ella non ha svolto alcuna attività autonoma e, dunque, non avrebbe potuto percepire redditi da lavoro autonomo. Ella pertanto, non ha dimostrato di avere diritto a percepire l'indennità in questione per l'anno 2018.
5 Dalla riforma della sentenza di primo grado discende l'obbligo dell'appellata di restituire all'istituto le somme percepite a titolo di NASPI in esecuzione della sentenza di primo grado.
Atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in corso di giudizio ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente decidendo, accoglie l'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante p.t., Pt_1 avverso la sentenza n. 103/2022 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con;
Controparte_2 per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso della CP_2 depositato il 7.2.2020; per l'effetto, condanna la a restituire quanto CP_2 percepito in esecuzione della sentenza riformata;
compensa integralmente le spese di lite. Giorni 5 per la motivazione
Sassari 12.2.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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