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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/10/2024, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del giudice Ugo Iannini, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 17.9.2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 671/2016 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Parte_1 C.F._1
Pirina (C.F. e Edvige Baldino (C.F. ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Tempio Pausania, Via V. Veneto
9,
RICORRENTE
E
(P.IVA ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta (C.F. – PEC C.F._4
), Enrico Boursier Niutta (C.F. Email_1
– PEC , Antonio C.F._5 Email_2
Armentano (C.F. – PEC C.F._6
, Giuseppe Sant'Elia (C.F. Email_3
– PEC e Paola Puddu (C.F. C.F._7 Email_4
– PEC ed elettivamente domiciliata nello C.F._8 Email_5 studio di quest'ultima in Olbia alla via Georgia, Geo Village - Torre 1 interno 10,
RESISTENTE
1 E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_3 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu ( – fax 079/2159267) ed C.F._9 elettivamente domiciliato in Sassari, nella Via Rockefeller, 68, presso l'Ufficio legale della
Sede Provinciale dell' , CP_4
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione livello retributivo e anzianità di servizio e accertamento differenze mensili dovute al lavoratore a titolo di CIG.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2016, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ la società e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“- accertare e dichiarare che la società , corrente in Olbia centro direzionale Controparte_2
aeroporto Costa Smeralda ha ricostruito in maniera errata i livelli retributivi maturati dal ricorrente, sin dal 1° giugno 1995, conseguentemente ha calcolato in maniera errata la retribuzione spettante al ricorrente;
CP_
- accertare e dichiarare che non ha comunicato all competente, all'esito Controparte_2
della sentenza n. 223 del 2014 del Tribunale di Tempio Pausania, la corretta anzianità di servizio e la corretta retribuzione spettante al ricorrente;
- conseguentemente, accertato l'esatto ammontare dei livelli retributivi maturati dal ricorrente sin dal 01/06/1995 e l'esatto ammontare di quanto spettante al lavoratore per il periodo
CP_ maturato in cassa integrazione, dichiarare l' di Sassari tenuta al pagamento delle differenze mensili dovute al lavoratore a titolo di Cig con decorrenza dal 01.10.2011 al CP_ 26.06.2016 e, per l'effetto condannare l' di Sassari al pagamento in favore del ricorrente delle differenze salariali dovute per il periodo di collocamento in cassa integrazione compreso fra il 01.10.2011 e il 26.06.2016, così come quantificate in corso di causa;
- condannare alla rifusione delle spese e onorari di causa, oltre accessori Controparte_2
di legge.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della società resistente con qualifica di assistente di volo in virtù di una serie di contratti a tempo determinato intervallati da periodi di non lavoro dal 01.06.1995 al
31.10.2002; di essere stato assunto a far data dal 01/12/2002 con contratto a tempo
2 indeterminato, con part-time a dieci mesi, trasformato a far data dal 01.04.2005 in part-time settimanale per otto mesi all'anno; di aver a suo tempo promosso, dinanzi all'intestato tribunale, un altro giudizio al fine di ottenere una decisione che dichiarasse la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° giugno 1995, data in cui fu costituito il primo rapporto a termine con nonché che si procedesse, per l'effetto, alla Controparte_2 ricostruzione della sua carriera lavorativa, al riconoscimento retroattivo dell'anzianità e degli scatti e avanzamenti automatici, alla condanna delle convenute a pagare, in favore del ricorrente, le differenze retributive conseguenti;
che il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 223 del 2014, ha dichiarato la nullità dei contratti a termine e riconosciuto la sussistenza, fin dall'origine, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannando parte datoriale al pagamento dell'indennità ex art. 32 della L. n. 183/2010, in misura pari a 7 mensilità, all'iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola con l'anzianità di servizio e le progressioni contributive maturate;
che ciò nonostante non ha provveduto Controparte_2
a ricostruire correttamente la carriera del ricorrente, attribuendogli un'anzianità di servizio inesatta e livelli retributivi non corretti;
di aver impugnato la sentenza di primo grado e che la
Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 101/2017 resa in data
22.03.2017, ha stabilito, in conformità a quanto disposto dalla sentenza della Suprema Corte n.
13732/2014, che la ricostruzione della carriera del doveva essere effettuata tenendo Pt_1 conto unicamente dei periodi di effettiva prestazione dell'attività lavorativa;
che a partire dall'ottobre 2011 il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione guadagni Straordinaria CP_ percependo il relativo trattamento salariale da parte dell' oltre al contributo del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione, riconversione e riqualificazione professionale del personale del trasporto aereo di cui alla legge n. 291 del 2004; infine, ha
CP_ rappresentato che la resistente ha comunicato all' la retribuzione mensile senza tener conto della maggiore anzianità di servizio connessa alla conversione dei contratti a termine intercorsi tra le parti con conseguente pregiudizio economico in suo danno;
che il rapporto di lavoro è cessato in data 28.06.2016 a seguito di licenziamento del ricorrente.
Costituitasi, ha preliminarmente evidenziato che il ricorrente ha Controparte_2
rivolto le pretese economiche unicamente nei confronti dell'Ente previdenziale rispetto alle quali ha dichiarato di essere estranea e ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Nel merito ha eccepito: l'infondatezza della domanda poiché il ricorrente è incorso in un errore con riferimento alla disciplina di contrattazione collettiva applicabile al caso in esame, non avendo quest'ultimo tenuto conto che nei contratti applicati dall'Azienda non esiste alcun diritto automatico alla promozione e agli avanzamenti di carriera e retributivi;
che dalla
3 sentenza della Corte d'Appello di Sassari n. 101/2017 non risulta che questa abbia riconosciuto al ricorrente, oltre agli scatti di anzianità, anche tutte le altre differenze retributive rivendicate;
che comunque sono erronei i conteggi prodotti dal lavoratore, considerato che questi non ha tenuto conto, nella ricostruzione dell'anzianità, dei periodi lavorati in regime di part time, né dei periodi non lavorati, né, infine, della circostanza che l'indennità ex art. 32 Legge n.
183/2010 è stata correttamente calcolata dal datore sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, e non già, come erroneamente ritenuto da controparte, sulla scorta della retribuzione che avrebbe dovuto percepire in conseguenza della ricostruzione della carriera derivata dalla dichiarazione di nullità dei contratti a termine.
CP_
Costituitosi, l' ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva, la inammissibilità ed improcedibilità del giudizio e, nel merito respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
CP_ sollevata dall' Infatti, l'art. 7 del d. lgs. 148/2015 ai commi 1 e 2 sancisce che il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni CP_ periodo di paga e che l'importo delle integrazioni è rimborsato dall' all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il successivo comma 5 prescrive che nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente CP_ al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell' con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che vi sia stata l'autorizzazione da parte del
CP_ Ministero al pagamento diretto da parte dell' con la conseguenza che la domanda avanzata dal ricorrente di condanna dell' al pagamento delle differenze salariali Controparte_5
dovute per il periodo di collocamento in cassa integrazione compreso fra il 01.10.2011 e il
26.06.2016 non può trovare accoglimento.
Passando al merito, risulta documentalmente e non è contestato che la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 101/2017 ha condannato la società odierna resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive
4 derivanti dal riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di attività lavorativa effettivamente prestata in forza dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti.
La Corte d'Appello, in ossequio a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, ha statuito nella sentenza ora richiamata che dovevano essere riconosciute tutte le differenze retributive legate in modo del tutto automatico alla ricostruzione della carriera e all'anzianità di servizio, con il solo limite della considerazione esclusiva degli intervalli lavorati. La ragione di tale conclusione risiede nel fatto che durante i periodi non lavorati si ha quiescenza del rapporto e le rispettive obbligazioni non vengono pretese e adempiute: trattandosi di diritti direttamente connessi all'effettività della prestazione, va da sé che essi non maturino nei periodi non lavorati. Pertanto, per calcolare le differenze retributive spettanti, gli scatti biennali di anzianità non possono essere considerati per ciascun biennio solare, bensì per biennio di effettiva prestazione come risultante dalla sommatoria dei periodi lavorati.
In applicazione dei principi ora richiamati, il consulente nominato, dott.
[...]
all'esito di analisi accurata ed approfondita, con motivazione esente da vizi logici o Per_1
argomentativi, anche in relazione alle osservazioni dei ctp, e da intendersi ivi integralmente richiamata, rispondendo al quesito n. 1, ha accertato che la società resistente ha attribuito correttamente al ricorrente il livello retributivo AVS a partire dal 1.6.2009, errando invece nel computo degli scatti di anzianità e delle voci ad essi collegati, tenuto conto dei soli periodi effettivamente lavorati.
Rispondendo al quesito n. 2, il consulente ha verificato che le differenze tra il trattamento economico effettivamente ricevuto dal lavoratore a titolo di CIG e quello spettante, in virtù della maggiore anzianità maturata, ammontano ad euro 3.922,40. Dette somme, in applicazione dell'art. 7 del d. lgs. 148/2015 sopra richiamato, devono essere erogate dalla compagnia di navigazione.
Alla luce delle conclusioni della CTU, pertanto, va rigettata la domanda del ricorrente finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'erronea ricostruzione dei suoi livelli retributivi maturati sin dal 1° giugno 1995, mentre va accolta la domanda volta all'accertamento della
CP_ mancata comunicazione da parte di all' competente della corretta Controparte_2
anzianità di servizio maturata dal lavoratore.
Quanto alle spese, l'accoglimento solo parziale delle domande proposte nei confronti di giustifica la compensazione del 50% delle spese di lite con conseguente condanna CP_2
di alla rifusione del restante 50% in favore del ricorrente. Quanto alle spese di lite CP_2
CP_ tra parte ricorrente e queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese della CTU, infine, sono da porsi definitivamente a carico della parte datoriale.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_ 1) Accerta e dichiara che non ha comunicato a la corretta Controparte_1
anzianità di servizio del ricorrente e, per l'effetto, accerta che le differenze tra il trattamento economico effettivamente ricevuto dal lavoratore a titolo di CIG e quello spettante, in connessione alla maggiore anzianità maturata, ammontano ad euro
3.922,40;
2) rigetta tutte le altre domande;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
parte ricorrente nella misura del 50%, che liquida per detta frazione in complessivi euro
1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante 50%; CP_ 4) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi euro 1.500,00 per esborsi e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) pone definitivamente a carico di le spese della CTU Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Tempio Pausania, 07/10/2024
Il giudice
Ugo Iannini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del giudice Ugo Iannini, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 17.9.2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 671/2016 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Parte_1 C.F._1
Pirina (C.F. e Edvige Baldino (C.F. ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Tempio Pausania, Via V. Veneto
9,
RICORRENTE
E
(P.IVA ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta (C.F. – PEC C.F._4
), Enrico Boursier Niutta (C.F. Email_1
– PEC , Antonio C.F._5 Email_2
Armentano (C.F. – PEC C.F._6
, Giuseppe Sant'Elia (C.F. Email_3
– PEC e Paola Puddu (C.F. C.F._7 Email_4
– PEC ed elettivamente domiciliata nello C.F._8 Email_5 studio di quest'ultima in Olbia alla via Georgia, Geo Village - Torre 1 interno 10,
RESISTENTE
1 E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_3 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu ( – fax 079/2159267) ed C.F._9 elettivamente domiciliato in Sassari, nella Via Rockefeller, 68, presso l'Ufficio legale della
Sede Provinciale dell' , CP_4
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione livello retributivo e anzianità di servizio e accertamento differenze mensili dovute al lavoratore a titolo di CIG.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2016, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ la società e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“- accertare e dichiarare che la società , corrente in Olbia centro direzionale Controparte_2
aeroporto Costa Smeralda ha ricostruito in maniera errata i livelli retributivi maturati dal ricorrente, sin dal 1° giugno 1995, conseguentemente ha calcolato in maniera errata la retribuzione spettante al ricorrente;
CP_
- accertare e dichiarare che non ha comunicato all competente, all'esito Controparte_2
della sentenza n. 223 del 2014 del Tribunale di Tempio Pausania, la corretta anzianità di servizio e la corretta retribuzione spettante al ricorrente;
- conseguentemente, accertato l'esatto ammontare dei livelli retributivi maturati dal ricorrente sin dal 01/06/1995 e l'esatto ammontare di quanto spettante al lavoratore per il periodo
CP_ maturato in cassa integrazione, dichiarare l' di Sassari tenuta al pagamento delle differenze mensili dovute al lavoratore a titolo di Cig con decorrenza dal 01.10.2011 al CP_ 26.06.2016 e, per l'effetto condannare l' di Sassari al pagamento in favore del ricorrente delle differenze salariali dovute per il periodo di collocamento in cassa integrazione compreso fra il 01.10.2011 e il 26.06.2016, così come quantificate in corso di causa;
- condannare alla rifusione delle spese e onorari di causa, oltre accessori Controparte_2
di legge.”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della società resistente con qualifica di assistente di volo in virtù di una serie di contratti a tempo determinato intervallati da periodi di non lavoro dal 01.06.1995 al
31.10.2002; di essere stato assunto a far data dal 01/12/2002 con contratto a tempo
2 indeterminato, con part-time a dieci mesi, trasformato a far data dal 01.04.2005 in part-time settimanale per otto mesi all'anno; di aver a suo tempo promosso, dinanzi all'intestato tribunale, un altro giudizio al fine di ottenere una decisione che dichiarasse la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° giugno 1995, data in cui fu costituito il primo rapporto a termine con nonché che si procedesse, per l'effetto, alla Controparte_2 ricostruzione della sua carriera lavorativa, al riconoscimento retroattivo dell'anzianità e degli scatti e avanzamenti automatici, alla condanna delle convenute a pagare, in favore del ricorrente, le differenze retributive conseguenti;
che il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 223 del 2014, ha dichiarato la nullità dei contratti a termine e riconosciuto la sussistenza, fin dall'origine, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannando parte datoriale al pagamento dell'indennità ex art. 32 della L. n. 183/2010, in misura pari a 7 mensilità, all'iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola con l'anzianità di servizio e le progressioni contributive maturate;
che ciò nonostante non ha provveduto Controparte_2
a ricostruire correttamente la carriera del ricorrente, attribuendogli un'anzianità di servizio inesatta e livelli retributivi non corretti;
di aver impugnato la sentenza di primo grado e che la
Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 101/2017 resa in data
22.03.2017, ha stabilito, in conformità a quanto disposto dalla sentenza della Suprema Corte n.
13732/2014, che la ricostruzione della carriera del doveva essere effettuata tenendo Pt_1 conto unicamente dei periodi di effettiva prestazione dell'attività lavorativa;
che a partire dall'ottobre 2011 il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione guadagni Straordinaria CP_ percependo il relativo trattamento salariale da parte dell' oltre al contributo del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione, riconversione e riqualificazione professionale del personale del trasporto aereo di cui alla legge n. 291 del 2004; infine, ha
CP_ rappresentato che la resistente ha comunicato all' la retribuzione mensile senza tener conto della maggiore anzianità di servizio connessa alla conversione dei contratti a termine intercorsi tra le parti con conseguente pregiudizio economico in suo danno;
che il rapporto di lavoro è cessato in data 28.06.2016 a seguito di licenziamento del ricorrente.
Costituitasi, ha preliminarmente evidenziato che il ricorrente ha Controparte_2
rivolto le pretese economiche unicamente nei confronti dell'Ente previdenziale rispetto alle quali ha dichiarato di essere estranea e ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Nel merito ha eccepito: l'infondatezza della domanda poiché il ricorrente è incorso in un errore con riferimento alla disciplina di contrattazione collettiva applicabile al caso in esame, non avendo quest'ultimo tenuto conto che nei contratti applicati dall'Azienda non esiste alcun diritto automatico alla promozione e agli avanzamenti di carriera e retributivi;
che dalla
3 sentenza della Corte d'Appello di Sassari n. 101/2017 non risulta che questa abbia riconosciuto al ricorrente, oltre agli scatti di anzianità, anche tutte le altre differenze retributive rivendicate;
che comunque sono erronei i conteggi prodotti dal lavoratore, considerato che questi non ha tenuto conto, nella ricostruzione dell'anzianità, dei periodi lavorati in regime di part time, né dei periodi non lavorati, né, infine, della circostanza che l'indennità ex art. 32 Legge n.
183/2010 è stata correttamente calcolata dal datore sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, e non già, come erroneamente ritenuto da controparte, sulla scorta della retribuzione che avrebbe dovuto percepire in conseguenza della ricostruzione della carriera derivata dalla dichiarazione di nullità dei contratti a termine.
CP_
Costituitosi, l' ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva, la inammissibilità ed improcedibilità del giudizio e, nel merito respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
CP_ sollevata dall' Infatti, l'art. 7 del d. lgs. 148/2015 ai commi 1 e 2 sancisce che il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni CP_ periodo di paga e che l'importo delle integrazioni è rimborsato dall' all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il successivo comma 5 prescrive che nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente CP_ al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell' con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che vi sia stata l'autorizzazione da parte del
CP_ Ministero al pagamento diretto da parte dell' con la conseguenza che la domanda avanzata dal ricorrente di condanna dell' al pagamento delle differenze salariali Controparte_5
dovute per il periodo di collocamento in cassa integrazione compreso fra il 01.10.2011 e il
26.06.2016 non può trovare accoglimento.
Passando al merito, risulta documentalmente e non è contestato che la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 101/2017 ha condannato la società odierna resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive
4 derivanti dal riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di attività lavorativa effettivamente prestata in forza dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti.
La Corte d'Appello, in ossequio a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, ha statuito nella sentenza ora richiamata che dovevano essere riconosciute tutte le differenze retributive legate in modo del tutto automatico alla ricostruzione della carriera e all'anzianità di servizio, con il solo limite della considerazione esclusiva degli intervalli lavorati. La ragione di tale conclusione risiede nel fatto che durante i periodi non lavorati si ha quiescenza del rapporto e le rispettive obbligazioni non vengono pretese e adempiute: trattandosi di diritti direttamente connessi all'effettività della prestazione, va da sé che essi non maturino nei periodi non lavorati. Pertanto, per calcolare le differenze retributive spettanti, gli scatti biennali di anzianità non possono essere considerati per ciascun biennio solare, bensì per biennio di effettiva prestazione come risultante dalla sommatoria dei periodi lavorati.
In applicazione dei principi ora richiamati, il consulente nominato, dott.
[...]
all'esito di analisi accurata ed approfondita, con motivazione esente da vizi logici o Per_1
argomentativi, anche in relazione alle osservazioni dei ctp, e da intendersi ivi integralmente richiamata, rispondendo al quesito n. 1, ha accertato che la società resistente ha attribuito correttamente al ricorrente il livello retributivo AVS a partire dal 1.6.2009, errando invece nel computo degli scatti di anzianità e delle voci ad essi collegati, tenuto conto dei soli periodi effettivamente lavorati.
Rispondendo al quesito n. 2, il consulente ha verificato che le differenze tra il trattamento economico effettivamente ricevuto dal lavoratore a titolo di CIG e quello spettante, in virtù della maggiore anzianità maturata, ammontano ad euro 3.922,40. Dette somme, in applicazione dell'art. 7 del d. lgs. 148/2015 sopra richiamato, devono essere erogate dalla compagnia di navigazione.
Alla luce delle conclusioni della CTU, pertanto, va rigettata la domanda del ricorrente finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'erronea ricostruzione dei suoi livelli retributivi maturati sin dal 1° giugno 1995, mentre va accolta la domanda volta all'accertamento della
CP_ mancata comunicazione da parte di all' competente della corretta Controparte_2
anzianità di servizio maturata dal lavoratore.
Quanto alle spese, l'accoglimento solo parziale delle domande proposte nei confronti di giustifica la compensazione del 50% delle spese di lite con conseguente condanna CP_2
di alla rifusione del restante 50% in favore del ricorrente. Quanto alle spese di lite CP_2
CP_ tra parte ricorrente e queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese della CTU, infine, sono da porsi definitivamente a carico della parte datoriale.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_ 1) Accerta e dichiara che non ha comunicato a la corretta Controparte_1
anzianità di servizio del ricorrente e, per l'effetto, accerta che le differenze tra il trattamento economico effettivamente ricevuto dal lavoratore a titolo di CIG e quello spettante, in connessione alla maggiore anzianità maturata, ammontano ad euro
3.922,40;
2) rigetta tutte le altre domande;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
parte ricorrente nella misura del 50%, che liquida per detta frazione in complessivi euro
1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il restante 50%; CP_ 4) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi euro 1.500,00 per esborsi e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) pone definitivamente a carico di le spese della CTU Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Tempio Pausania, 07/10/2024
Il giudice
Ugo Iannini
6