Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 599/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 114/116 82026 Parte_1
MORCONE, presso lo studio dell'avv. FORTUNATO ANTONIETTA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Controparte_1
Telese Terme (BN) alla Via Frosinone n. 11 rappresentato e difeso dall'avv.
ACONI VITTORIO giusta delega in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa Nasso elettivamente Pt_2 domiciliato in Benevento in via Foschini n. 1, presso l'ufficio legale dell' Parte_3
[...]
rappresentato e difeso dall' Avv. Stefania Rettore elettivamente
[...]
domiciliato in Benevento, via F. Flora n.76,
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 06/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1
1. Con ricorso depositato il 13.2.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l , l' e l proponendo opposizione avverso Controparte_1 Pt_3 Pt_2
l'intimazione di pagamento n. 01720249001725117/000 dell Controparte_2
, avente ad oggetto gli atti così specificati:
[...]
cartella di pagamento n. 01720170004767562000 , asseritamente notificata in data 25/01/2018 in relazione al ruolo emesso dall' di Benevento, anni di Pt_3 riferimento 2017, per un totale di € 876,60;un totale di € 876,60; cartella di pagamento n. 01720190000420178000 asseritamente notificata in data
08/02/2019, in relazione al ruolo emesso dall'I08/02/2019, in relazione al ruolo emesso dall' di Benevento, anni di riferimento 2018, per di Pt_3 Pt_4
Benevento, anni di riferimento 2018, per un totale di € 151,02;un totale di €
151,02; avviso di addebito n. 31720180000600025000 asseritamente notificato in data
24/07/2018 in relazione al ruolo emesso dall' sede di Benevento, anni di Pt_2
riferimento 24/07/2018 in relazione al ruolo emesso dall' sede di Pt_2
Benevento, anni di riferimento 2017, per un 2017, per un totale di €
4.158,17;totale di € 4.158,17; avviso di addebito n. 31720180001863007000 asseritamente notificato in data
27/12/2018 in relazione al ruolo emesso dall' sede di Benevento, anni di Pt_2
riferimento 27/12/2018 in relazione al ruolo emesso dall' sede di Pt_2
Benevento, anni di riferimento 2018, per un totale di € 3.087,82;2018, per un totale di € 3.087,82; avviso di addebito n. 3172019000055107600090000551076000, asseritamente notificato in data 05/07/2019 in relazione al ruolo emesso dall' sede di Pt_2
Benevento, anni di riferimento 05/07/2019 in relazione al ruolo emesso dall' sede di Benevento, anni di riferimento 20182018--2019, per un totale di Pt_2
€ 2.774,45;2019, per un totale di € 2.774,45;
2 avviso di addebito n. 31720190001662531000 asseritamente notificato in data
17/01/2020 in relazione al ruolo emesso dall' sede di Benevento, anni di Pt_2
riferimento 17/01/2020 in relazione al ruolo emesso dall' sede di Pt_2
Benevento, anni di riferimento 2018, per un totale di € 2.679,55;2018, per un totale di € 2.679,55; avviso di addebito n. 31720210000667591000 asseritamente notificato in data
10/12/2021 in relazione al ruolo emesso dall' 10/12/2021 in relazione al ruolo emesso dall' sede di Benevento, anni di riferimento sede di Pt_2 Pt_2
Benevento, anni di riferimento 20192019--2021, per un totale di €
4.141,63;2021, per un totale di € 4.141,63.
2. Ha eccepito la nullità degli atti per omessa notifica e lo spirare del termine di prescrizione dei crediti pretesi, argomentando che a causa dell'omessa notificazione degli avvisi di addebito non ne è stata interrotta la decorrenza. Ha aggiunto, altresì, che anche laddove si dessero per effettuate tali notifiche, essendo decorsi più di 5 anni dalle stesse, l'intimazione di pagamento avrebbe comunque ad oggetto importi caduti ormai in prescrizione. Ha eccepito altresì la nullità dell'intimazione per omessa allegazione degli atti presupposti e la decadenza.
Ha pertanto chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato, accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
01720249001725117 /000 per nullità insanabile e/o inesistenza della relativa notifica e, per l'effetto, dichiarare la stessa nulla e/o invalida ed inefficace per le motivazioni addotte nel presente libello;
Il tutto con vittoria di competenze professionali e spese tutte del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del sottoscritto avvocato dichiarato antistatario”.
3. L si è costituito deducendo che gli avvisi di addebito sono stati Pt_2
regolarmente notificati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Ha
3 asserito inoltre che controparte non ha proposto tempestiva opposizione all'iscrizione a ruolo del credito previdenziale ex art. 24 d.lgs. n. 46/99. Ha, altresì, sostenuto il difetto di legittimazione processuale passiva dell' per Pt_2
ogni eccezione avversaria inerente un presunto difetto di notifica degli atti impugnati e il maturarsi della prescrizione successivamente all'iscrizione a ruolo, in quanto i procedimenti esecutivi di riscossione coattiva, congiuntamente alla notifica dei titoli esecutivi, sono demandati, ai sensi del , all'Esattoria. Ha aggiunto che l'Agente di Riscossione ha, peraltro, provveduto ad attivarsi tempestivamente per l'interruzione del termine prescrizionale, beneficiando anche dei periodi di sospensione ai sensi della normativa emergenziale per
Covid-19.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Preliminarmente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine all'opposta intimazione di pagamento e, comunque, ogni Pt_3
atto rientrante nella competenza dell'agente della riscossione. 2) In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o, comunque, l'infondatezza del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e/o statuizione, con conferma degli atti impugnati e condanna dell'opponente al pagamento di quanto in esso contenuto, oltre successivi sanzioni, interessi ed accessori di legge. 3) Adottare ogni provvedimento attinente e conseguente a quanto in premessa del presente atto anche in assenza di conclusione specifica sul punto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
4. Si è costituita l , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, deducendo l'inammissibilità del ricorso avversario per tardività dell'impugnazione oltre il termine di 40 giorni ex art. 24, c. V, del d. lgs. 46/1999. Ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine all'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito. Ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione avversaria di prescrizione,
4 deducendo di avere provveduto tempestivamente alla notifica dell'atto impugnato. Da ultimo, ha argomentato circa il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione, alla luce dell'applicabilità al caso di specie dei periodi di sospensione del relativo termine per effetto della normativa emergenziale per Covid-19.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare e procedurale dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del ricorso per tardività dello stesso, in quanto proposto oltre il termine di legge previsto ex art. 24 del D.Lgs. 46/1999; 2) sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensiva poiché immotivata riguardo il fumus boni iuris ed in merito al periculum in mora;
3) ancora in via preliminare dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
in relazione agli avvisi di addebito impugnato n.
[...]
31720180000600025000, n. 31720180001863007000, n.
31720190000551076000, n. 31720190001662531000 e n.
31720210000667591000, essendo legittimato a controdedurre in merito alla notifica degli stessi esclusivamente l' 4) nel merito, in via subordinata, Pt_2
rigettare l'avverso ricorso siccome nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per le ragioni espresse nel presente atto;
5) sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell' , con ogni conseguenza Controparte_3
anche in ordine alle spese;
6) con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendo di Pt_3
“rigettare l'avversa domanda e condannare il ricorrente al pagamento delle somme di cui all'intimazione di pagamento impugnata o di diversa somma
5 ritenuta di giustizia, previo accertamento del credito contributivo, con condanna alla rifusione di spese, diritti ed onorari”.
5. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Occorre preliminarmente ribadire (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019,
n. 16425 e successive conformi) – che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal , consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento ( o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell', per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n.
35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del
6 lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (, comma 2) o meno (, comma 1).
6. Nel caso, il ricorrente, ricevuta l'intimazione di pagamento, ha proposto in primo luogo opposizione all'esecuzione ex art. 615 I comma c.p.c. prima del suo inizio, sostenendo che non sussiste il diritto dell'Esattore a procedere alla realizzazione coattiva del credito, del quale assume l'insussistenza. Per tale ragione, essendo proposta azione di accertamento negativo delle somme portate nell'intimazione di pagamento, sussiste la legittimazione passiva dell
[...]
. Controparte_4
7. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto l'estinzione del debito contributivo, per fatti asseritamente verificatisi dopo l'iscrizione a ruolo, in assenza di notifica dell'avviso di addebito, o comunque dopo tale data;
contraddittore in relazione a tale domanda è l considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Pt_2
(sent. n. 7514 del 08/03/2022 ) hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
8. Venendo alle principali questioni agitate in causa da parte ricorrente, esse riguardano, da un lato, l'omessa notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle e sottesi all'atto di intimazione di pagamento, dall'altro Pt_3 Pt_2
l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi nel medesimo provvedimento.
9. Tali eccezioni sono destituite di fondamento.
Riguardo alla prima questione, l ha fornito la prova della regolare Pt_2
ricezione degli avvisi di addebito nelle date indicate nell'intimazione di pagamento, notificati tramite raccomandata con avviso di ricevimento (doc.
7 memoria , che, occorre rilevare, costituisce mezzo idoneo ai fini del Pt_2
perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 30, IV c., D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 (“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia Pt_2
municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”). Né vizi di notifica potrebbero in questa sede essere rilevati, atteso il superamento dei termini perentori previsti dall'art. 617, II c., c.p.c. decorrenti dalla avvenuta ricezione dell'avviso di addebito.
Analoghe considerazioni valgono per le cartelle regolarmente notificate a Pt_3
mezzo pec.
10. Parimenti infondata è l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale degli importi recati nell'intimazione di pagamento successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
Emerge dalla documentazione prodotta in atti che l in qualità di CP_5
concessionario dell'attività di riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo delle amministrazioni creditrici, ha avviato la procedura di recupero dei crediti nei confronti della ricorrente, notificando alla stessa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta l'intimazione di pagamento n. 01720239000048609000 in data 8.3.23 (doc. memoria . CP_5
11. Deve rammentarsi che con l'art. 67 del D.l. n. 18/2020 (Decreto “Cura
Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, adottato per far fronte alle contingenze emergenziali per la diffusione della Covid-19, operando un rinvio all'art. 12 d. lgs. 159/2015 (che prevede quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
8 malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”), il legislatore ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all in scadenza, nonché la sospensione dei relativi Controparte_4
termini prescrizionali, inizialmente, a far data dall'08.03.2020 sino al 31.08.2021.
A seguito di intervenute modifiche al quadro normativo emergenziale, l'ultimo dei quali con l. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n.
73/2021), è stato stabilito che il periodo di sospensione dell'attività di riscossione si protraesse sino alla data del 31.08.2021.
14. L , pertanto, ha nel caso operato, nel pieno rispetto dei termini CP_6
decadenziali e prescrizionali, in quanto, dovendosi computare i 541 giorni di sospensione per effetto dell'entrata in vigore della normativa emergenziale e tenuto conto della notifica della precedente intimazione in data 8.3.23, la notifica dell'intimazione impugnata è tempestiva e idonea a produrre gli effetti interruttivi ex art. 2945 c.c.
15. Vanno altresì rigettate le altre doglianze relative all'omessa allegazione degli atti prodromici dal momento che come in più occasioni ribadito dalla Suprema
Corte “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli
9 estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato”
(v. Cass. ordinanza n. 21066 del 4 luglio 2022).
16.Per i motivi suesposti, deve confermarsi la debenza delle somme indicate negli avvisi di addebito e nelle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento ed il ricorso deve quindi essere rigettato.
17. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal
DM n. 37 del 8/3/2018, seguono la soccombenza e vengono poste a carco della parte opponente ed in favore di ciascuna delle parti convenute, con distrazione quanto all'Agenzia delle Entrate in favore del difensore in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso.
2. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna delle parti convenute costituite in € 900,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione quanto all
[...]
in favore dell'Avv. Vittorio Aconi. Controparte_3
Così deciso in Benevento, 07/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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