Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 25.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 549 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Cristina Folino e Fabrizio Allegrini
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_1
Alessandra Guzzo
appellata e appellante incidentale
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 gli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi NO TO, con l'Avv. Ettore Giovanni Fioresta
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Opposizione ad intimazione di pagamento. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro, accogliendo l'opposizione proposta da NO TO, ha annullato l'intimazione di pagamento n° 03020199003429081000, cui erano sottese 10
2) Avverso tale sentenza hanno proposto appello l'Inail ed appello incidentale Controparte_1
.
[...]
3) Inail ha chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata laddove il tribunale ha dichiarato la prescrizione anche dei crediti Inail di cui alla cartella esattoriale n° 03020120027054050000. Lo stesso tribunale aveva dato atto che tale cartella era stata regolarmente notificata al NO il 14.1.13, ma aveva poi omesso di considerare che il termine di prescrizione era stato tempestivamente interrotto da con l'intimazione di pagamento n° 03020179004382167000, Controparte_1 notificata il 24.10.17. La conseguenza era che per tale cartella nessuna prescrizione era maturata perché dopo la notifica del 24.10.17, il corso della prescrizione era stato nuovamente e tempestivamente interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento opposta avvenuta il 12.2.20.
4) ha denunciato l'identico errore del tribunale segnalato da Inail Controparte_1 con riguardo alla prescrizione della cartella esattoriale n° 03020120027054050000, precisando che l'intimazione di pagamento che aveva tempestivamente interrotto la prescrizione era la n°
03020179004106609000, regolarmente notificata in data 07.09.2017. Ha aggiunto che per la succitata cartella esattoriale la prescrizione era stata nuovamente interrotta con la notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento 03020189004510734000 in data 18.11.2018. infine, ha chiesto di CP_3 riformare la pronuncia di condanna alle spese di lite a suo carico in ragione dell'accoglimento dell'appello.
5) PS si è costituito evidenziando la estraneità della sua posizione rispetto all'appello proposto da
Inail e chiedendo di essere tenuto indenne dalle spese di lite.
6) Si è costituito anche NO TO che ha evidenziato l'errore di Inail nell'indicare la intimazione di pagamento, e relativa data di notifica, che avrebbe tempestivamente interrotto il corso della prescrizione, dal momento che tale intimazione non aveva riguardo alla cartella
03020120027054050000. Ha inoltre sostenuto la nullità delle notifiche delle due intimazioni di pagamento indicate nell'appello incidentale di e ha comunque evidenziato che, pur nell'ipotesi CP_3 di parziale riforma della sentenza impugnata, la statuizione di condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado era corretta, dal momento che il valore complessivo della controversia era pari ad euro 145.000 circa e che anche in caso di accoglimento degli appelli la prescrizione era stata comunque dichiarata per un importo pari a circa 140.000.
7) All'udienza di discussione del 25.2.25 Inail ha fatto notare che l'appello contiene un errore materiale quanto al numero dell'intimazione di pagamento che ha interrotto i termini prescrizionali. Il numero esatto è il seguente 03020179004106609000, mentre il difensore del contribuente ha sostenuto che la suddetta circostanza non poteva essere ritenuta un mero errore materiale.
8) Le parti si sono quindi riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
9) Entrambi gli appelli devono essere accolti, dovendosi precisare, quanto all'appello dell'Inail, che la censura in esso contenuta deve essere comunque esaminata e che l'indicazione della intimazione di pagamento che ha interrotto la prescrizione è frutto di un mero errore materiale superato dal fatto che il motivo di appello impone comunque al Collegio di esaminare la documentazione in atti. A ciò si aggiunga che la corretta intimazione di pagamento, e la data di relativa notifica, è stata comunque indicata da nel suo appello incidentale, il che comunque conduce alla parziale della sentenza CP_3 impugnata che i due enti appellanti hanno chiesto negli identici termini.
10) Ciò detto, si rileva che lo stesso tribunale ha dato espressamente atto che la cartella di pagamento n° 03020120027054050000 era stata regolarmente notificata il 14.1.13.
11) A fronte di ciò, il giudice di primo grado ha del tutto omesso di rilevare che tale cartella era ricompresa nell'elenco contenuto nella successiva intimazione di pagamento n° 03020179004106609000, regolarmente notificata al NO in data 07.09.2017.
12) Contrariamente a quanto sostenuto dal NO in questo grado di giudizio, la notifica della intimazione di pagamento 03020179004106609000 è regolare perché dagli atti prodotti da CP_3 emerge: a) che la notifica della intimazione è avvenuta presso l'indirizzo di residenza indicato dallo stesso NO nel ricorso introduttivo (Davoli, Via Fornaci, 4); b) che il plico venne consegnato il
7.9.17 a soggetto che il messo notificatore ha attestato essere la figlia del destinatario;
c) che venne anche spedita la raccomandata c.d. informativa in data 13.9.17.
13) La notifica è dunque regolarmente avvenuta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 e 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, dovendosi sul punto aggiungere che non si applica nel caso di specie l'insegnamento di legittimità delle Sezioni Unite della Cassazione
n° 10012/21. Ciò per l'assorbente ragione che nel caso di specie il plico è stato comunque consegnato alla figlia del contribuente, mentre la succitata pronuncia richiede anche l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa solo nel caso di omessa consegna del plico.
14) Ne consegue che, come correttamente dedotto dai due enti appellanti, la prescrizione quinquennale non è maturata per la cartella di pagamento 03020120027054050000 notificata il 14.1.13, in relazione alla quale la prescrizione era stata tempestivamente interrotta, una prima volta il 7.9.17, e una seconda volta il 12.2.20 con la notifica della intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio.
15) L'ulteriore conseguenza è che, in parziale riforma della impugnata sentenza, NO TO è tenuto al pagamento dei crediti Inail di cui alla cartella n° 03020120027054050000 e che, limitatamente alla suddetta cartella, la intimazione di pagamento n° 03020199003429081000 deve essere confermata.
16) Quanto alle spese di lite, la statuizione di primo grado deve essere senz'altro confermata, dovendosi rilevare che il NO è comunque risultato largamente vittorio all'esito dei die radi di giudizio. L'accoglimento dei due appelli, limitati ad una sola cartella esattoriale, giustifica la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Inail e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n° Controparte_1
324/23, così provvede:
1) accoglie entrambi gli appelli e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara NO
TO tenuto al pagamento dei crediti Inail di cui alla cartella esattoriale n°
03020120027054050000 e conferma, limitatamente alla suddetta cartella, la intimazione di pagamento n° 03020199003429081000; 2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del grado di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 25.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni