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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/11/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 14 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 7280/13 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Carlo URZÌ il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, ivi comprese le comparse conclusionali, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'ente convenuto, l'avv. Sergio RIZZO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
In particolare, insiste nella carenza di prova, da parte dell'attore, sull'ascrivibilità dell'incidente al , anche alla luce delle incongruenze evidenziate in ordine alla CP_1
prova testimoniale.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7280 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2013
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in
Messina, Via S. Domenico Savio, is. 255/b, presso lo studio dell'avv. Carlo URZÌ dal quale
è rappresentato e difeso ATTORE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, c.f. e p.i.v.a. con sede in Messina, Contrada P.IVA_1
Scoppo ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino, n. 148, presso lo studio dell'avv. Sergio RIZZO dal quale è rappresentato e difeso
CONVENUTO avente per OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11 dicembre 2013, Parte_1 ha convenuto in giudizio il al fine di Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro stradale asseritamente imputabile all'ente convenuto.
2 TRIBUNALE di MESSINA Ha esposto al riguardo che, in data 6 giugno 2011, alle ore 18:05 circa, mentre percorreva l'autostrada A18 direzione Ct-Me a bordo della propria autovettura Fiat Punto, giunto all'interno della galleria Scaletta Zanclea, al km 10+379, quasi in prossimità dell'uscita, a causa del fondo stradale dissestato per la presenza di diverse buche e solchi non segnalati, perdeva il controllo del proprio veicolo e, sbandando violentemente a sinistra, impattava contro il guardrail danneggiando in modo irreparabile il proprio veicolo e subendo gravi lesioni personali, e cioè la frattura del femore destro e dell'avambraccio destro.
Ritenuta sussistente la responsabilità dell'ente gestore dell'autostrada, ex art. 2043
c.c., per omessa manutenzione e controllo dell'autostrada o, ex art. 2051 c.c., per il rapporto di custodia con la stessa, ha domandato la condanna dell'ente convenuto al risarcimento della somma complessiva di € 62.150,52 a titolo di danno biologico e danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con comparsa di risposta, depositata in data 22 marzo 2014, si è costituito in giudizio il il quale, nel sostenere che Controparte_2
l'incidente stradale era avvenuto per l'eccessiva velocità del mezzo e la distrazione del conducente e non per la presenza di buche e solchi nell'asfalto comunque non risultanti dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto;
in subordine, in caso di accertata responsabilità, ha eccepito il concorso del danneggiato nella causazione dei danni lamentati.
La domanda di risarcimento del danno è infondata e deve essere rigettata.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione oggettiva della responsabilità fondato sul rapporto di custodia e disciplinato dall'art. 2051 c.c. può essere esteso anche alle pubbliche amministrazioni rispetto ai beni pubblici – e, conseguentemente, anche agli enti proprietari o gestori del demanio stradale – in tutti i casi in cui l'attività di controllo e di vigilanza su cui si fonda il rapporto di custodia sia oggettivamente possibile.
Con particolare riguardo agli enti proprietari e concessionari delle autostrade è stato, infatti, affermato che “[…] a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la 3 TRIBUNALE di MESSINA responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia v. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass.,
29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298). […]” (v. Cass. Civ. Sez. 3, n.
11159/15).
La responsabilità degli enti proprietari o concessionari delle autostrade per i danni conseguenti alla circolazione cagionati dalla struttura, dalla conformazione o dall'alterazione delle stesse, è astrattamente riconducibile alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il quale dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Questa disposizione disciplina una speciale forma di responsabilità extracontrattuale,
e cioè quella che sorge per i danni derivanti da cose in custodia, la quale, secondo un maggioritario e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, presenta natura oggettiva.
Presupposti indefettibili per l'insorgenza della responsabilità in questione sono la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno evento e la cosa da cui esso scaturisce e che la stessa sia oggetto di un rapporto di custodia, da intendere come un rapporto di fatto tra un soggetto ed una cosa, idoneo ad attribuire al titolare il potere di controllo sulla cosa, di eliminazione delle situazioni di pericolo ad essa legate o connaturate, e il potere di esclusione di terzi dal contatto con la stessa;
la qualità di custode, quindi, è una qualità fattuale, e non anche giuridica in quanto coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa, fonte di danno, un potere di fatto.
Proprio in ragione della ritenuta natura oggettiva, questa forma di responsabilità risulta imputabile al custode del bene indipendentemente dal comportamento colpevole dello stesso, consistente nell'omessa o carente vigilanza, controllo e manutenzione della cosa dannosa e, conseguentemente, oggetto di accertamento non deve essere la colpa del custode nella causazione del danno per inosservanza degli obblighi predetti bensì, si ribadisce, la sussistenza di una cosa, il rapporto di custodia con questa ed il nesso di causalità tra la medesima e l'evento dannoso.
4 TRIBUNALE di MESSINA Risulta, quindi, fondamentale per il danneggiato che invoca tale forma di responsabilità provare il nesso di causalità; in tal senso è stato affermato che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (v. massima Cass.
Civ., Sez. 3, n. 12760/24).
Inoltre, è stato riconosciuto che “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 12663/24).
Se, quindi, il danneggiato fornisce la prova dall'esistenza di una cosa e del suo ruolo nella sequenza causale, cioè della sua partecipazione alla produzione materiale dell'evento dannoso, il presunto responsabile del danno potrà liberarsi dalla relativa responsabilità provando la riconducibilità causale dell'evento dannoso al caso fortuito, da intendersi quale evento, naturale o umano, anche del danneggiato, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno.
5 TRIBUNALE di MESSINA La prova della pericolosità della cosa potrà rilevare, tutt'al più, sul piano dell'evenienza del caso fortuito in quanto, laddove dovesse emergere una ridotta pericolosità, questa potrebbe essere indizio della prevedibilità ed evitabilità del danno da parte dal danneggiato e, quindi, di una sua condotta colposa eventualmente concorrente, se non addirittura esclusiva, nella produzione dell'evento dannoso.
Con particolare riguardo alla prova liberatoria dalla quale è gravato il custode delle autostrade, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 11096/20).
Da ultimo, ha ribadito che “In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima.”(v. massima Cass. Civ. Sez. 3,
n. 33128/24).
Ciò premesso in punto di diritto, occorre preliminarmente osservare che non è condivisibile quanto affermato dall'attore secondo cui, nel giudizio di opposizione 6 TRIBUNALE di MESSINA all'ordinanza ingiunzione con la quale gli era stata contestata, a seguito del sinistro stradale, la violazione dell'art. 141 del C.d.S., “…è riuscito a dimostrare nel corso dell'istruttoria del giudizio lo stato del manto stradale sui luoghi del sinistro, che la causa del sinistro era da ricondurre non all'eccessiva velocità (come erroneamente ritenuto dalla Polizia
Stradale), ma al pessimo stato dell'asfalto con presenza di buche e striature ed anche alla totale assenza di idonea segnaletica che imponesse in quel preciso tratto di ridurre la velocità o che segnalasse un generico pericolo…”.
Dalla lettura della sentenza del Giudice di Pace emerge che l'allora Giudicante, dopo aver dato atto dell'avvenuta escussione del teste – il quale, in quella Testimone_1 sede, dopo aver riconosciuto le foto esibitegli in quanto da lui stesso effettuate in data successiva al 22 giugno 2011, aveva dichiarato che nel punto in cui era avvenuto il sinistro il manto stradale era dissestato e non era stata posizionata alcuna segnaletica che imponesse di ridurre la velocità rispetto ai limiti consentiti – ha ritenuto che “…la descrizione della violazione non consente, per altro, di individuare un elemento che induca a non dubitare che il trasgressore procedesse sicuramente a velocità non commisurata (ad es., comparazione tra i danno riportato dal veicolo condotto dallo e quello constatato Parte_1 al guard-rail, stato di deterioramento degli pneumatici o di altra parte dinamica del predetto veicolo). Deve, pertanto, ritenersi… non sufficientemente provata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 141, comma 3 ed 8 ed all'art. 15, comma 1 e 2, C.d.S. contestata…”.
In altri termini, il Giudice di Pace ha sì ritenuto non acquisita la prova della violazione dei limiti di velocità da parte dell'attore ma non ha in alcun modo accertato – né avrebbe potuto farlo visto che non era oggetto di quel giudizio – che la causa dell'incidente fosse da ricondurre alle presunte irregolarità del manto stradale.
Ciò acclarato, l'attore ha affermato che “…quasi in prossimità dell'uscita della galleria “Scaletta Zanclea…”, al km 10+379, perdeva il controllo del veicolo per la presenza di buche e solchi sull'asfalto, sbandando a sinistra.
Ha prodotto in giudizio il verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose redatto ex art. 354, comma 2 e 3 c.p.p. dalla Polizia Stradale a seguito dell'incidente
7 TRIBUNALE di MESSINA nonché n. 3 fotografie asseritamente scattate pochi giorni dopo la verificazione del sinistro dal perito incaricato Testimone_1
Nel corpo del verbale, all'interno della sezione relativa alla ricostruzione dell'accaduto, gli agenti hanno rappresentato che “…con direzione di marcia da Catania a
Messina al km 10+409 con inizio all'interno della corsia di sorpasso a mt 0,25 dal marciapiede viene rilevata traccia gommosa, con andamento da dx verso sx per mt 5,50 sulla sede stradale successivamente proseguiva sul marciapiede ed aveva fine al km
10+395 dove viene rilevato il primo punto d'urto contro la cuspide di guardrail di sx posto
a protezione della fine della galleria “Scaletta Zanclea”. Successivamente viene rilevato
l'abbattimento di mt 21 di guardrail causato dal veicolo che gli passava di sopra fino al km
10+374 ove veniva rilevato contestualmente il secondo punto d'urto contro la cuspide in doppia lama di guardrail e della rete metallica di protezione all'inizio del viadotto
“Ravinazzi” ed il veicolo in stato di quiete con le ruote lato dx post. e ant. poggiate sul guardrail di sx abbattuto ed il resto del veicolo all'interno del terrapieno presente oltre il guardrail di sx…”.
In merito all'efficacia probatoria del verbale contenente le misurazioni effettuate dalla Polizia Stradale, un orientamento più restrittivo della giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 10376/24).
La giurisprudenza di legittimità aveva, in precedenza, affermato che “Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia,
l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 8 TRIBUNALE di MESSINA 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria.
Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 29320/22).
L'attore non ha contestato i rilievi effettuati dalla Polizia Stradale subito dopo la verificazione dell'incidente, né ha fornito una specifica prova contraria a quanto accertato dalla Polizia Stradale, il che conduce all'affermazione per cui questi rilievi devono ritenersi incontestati e i relativi fatti ivi riportati vanno considerati come certi.
Ebbene, dall'esame dei rilievi emerge che i segni di gomme sull'asfalto iniziano al km. 10+409, sulla corsia di marcia sinistra (quella di sorpasso), a pochi centimetri dalla banchina sinistra, che il primo punto di urto con il guardrail è stato riscontrato alla fine della galleria, circa 14 metri dopo, al km. 10+395 e che, a seguito dell'abbattimento di circa mt.
21,00 di guardrail, il secondo punto di urto dove il veicolo ha arrestato la sua corsa è stato rilevato al km. 10+374.
Dalla dinamica del sinistro si evince che, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, la perdita del controllo del veicolo è necessariamente avvenuta dentro la galleria e poco prima del km. 10+409, e cioè poco prima del punto nel quale sono state rinvenute tracce di pneumatici sull'asfalto, e non in prossimità dell'uscita della galleria “Scaletta
Zanclea” al km. 10+379 che si trova circa 30 metri più avanti.
9 TRIBUNALE di MESSINA Quest'affermazione discende dalla considerazione per cui, se la traccia di frenata si trova sulla corsia di sinistra al km. 10+409, ciò vuol dire che in quel punto l'attore aveva già sbandato spostandosi dalla corsia destra di marcia normale a quella sinistra e iniziando in quel punto la frenata le cui tracce sono state lasciate sull'asfalto.
L'attore, al fine di dimostrare la presenza di buche e solchi nell'asfalto nel punto in cui, a suo avviso, sarebbe avvenuta la perdita del controllo del veicolo, ha prodotto tre fotografie raffiguranti il luogo del sinistro le quali, in considerazione del fatto che non riportano la data di realizzazione e che sono prive di riscontri che consentano di contestualizzarle, assumono efficacia probatoria soltanto alla luce delle dichiarazioni rese dal teste il quale ha dichiarato di averle scattate subito dopo il Testimone_1
sinistro.
In particolare, questi, sentito come testimone, ha dichiarato “…Sono stato chiamato dal sig. padre dell'odierno attore, due o tre anni fa, per effettuare dei Persona_1
rilievi fotografici sul luogo del sinistro occorso al sig. Le foto che ho Persona_2 scattato sono quelle allegate al fascicolo attoreo (che vengono numerate e siglate a tergo dal giudice) n. 1, 2 e 3. Le foto ritraggono il Km 10 + 379 dell'Autostrada A 18 dir.
Catania-Messina all'altezza del Comune di Scaletta Zanclea… Lo stato dei luoghi era quello riprodotto nelle foto esibitemi. All'interno della galleria vi erano dei solchi sulla destra carreggiata di marcia normale in direzione Messina (riprodotti nella foto n. 1).
All'uscita della galleria sulla sinistra della carreggiata di marcia normale in direzione
Messina era presente la buca riprodotta nella foto 2… Dentro la galleria non era presente il guard rail…”.
Ha dichiarato, inoltre, che le foto “…ritraggono il Km 10 + 379 dell'Autostrada A 18 dir. Catania-Messina all'altezza del Comune di Scaletta Zanclea”; l'attore ha indicato al km. 10 + 379 il punto in cui è avvenuto l'incidente, cioè quasi in prossimità dell'uscita.
Tuttavia, alla chilometrica 10 + 379 non può essere avvenuto alcun incidente in quanto questo punto è ricompreso tra il km. 10+395, corrispondente al punto del primo impatto del veicolo, come accertato dalla Polizia Stradale, e il secondo punto di impatto dove il veicolo ha arrestato la sua corsa, che è stato rilevato al km. 10+374; la chilometrica
10 TRIBUNALE di MESSINA 10+379 è, in sostanza, ricompresa nel tratto di mt. 21,00 di guardrail, misurati dalla Polizia, che il veicolo ha divelto.
Tutto ciò rende non attendibile l'affermazione dell'attore che ha dichiarato che la sbandata era avvenuta al km. 10+379 (v. atto di citazione) e rende irrilevante la testimonianza dell' laddove se, come affermato dal teste, le buche ritratte Tes_1 sono state rinvenute al km. 10+379, allora quelle fotografie rappresentano buche che si trovano in un punto del tratto autostradale in cui il veicolo aveva già sbandato, aveva urtato una prima volta sulla sinistra al km. 10+395, appena uscito dalla galleria, e aveva già divelto mt. 16 di guardrail, con la conseguenza che queste buche non possono aver innescato la sbandata avvenuta in prossimità del precedente km. 10+409.
Inoltre, il testimone ha affermato che la foto n. 1) raffigura i solchi presenti dentro la galleria sul lato destro della carreggiata;
tuttavia, esaminata la foto in questione, per un verso, si constata che questa fotografia raffigura solo la porzione terminale della galleria – e ciò si desume dal fatto che risulta illuminata dalla luce naturale – e che non raffigura alcuna indicazione stradale del chilometro di riferimento;
per altro verso, si evidenzia che, in ogni caso, in questa foto, di qualità scadente e parzialmente sgranata, non sono in alcun modo individuabili i solchi asseritamente riscontrati dal teste nel corso del suo sopralluogo, né è comprensibile la posizione di questi, si ribadisce, non individuabili solchi e buche rispetto al punto in cui sono state rinvenute le tracce di frenata.
Quest'ultimo passaggio è fondamentale in quanto non è sufficiente affermare che il manto stradale fosse danneggiato da solchi e buche ma occorre dimostrare che queste buche e solchi si trovavano in un punto preciso della galleria, e cioè in una posizione compatibile con l'inizio della sbandata tale da causare lo spostamento del veicolo dalla corsia destra di marcia normale al punto in cui il veicolo ha lasciato le tracce di frenata;
questa prova non può dirsi raggiunta.
Ha, inoltre, affermato che la foto n. 2) raffigura una buca presente all'uscita della galleria sul lato sinistro della carreggiata (v. deposizione;
tuttavia, considerato Tes_1
che, come già accertato, il veicolo ha sbandato dentro la galleria e che, quindi, all'altezza della buca in questione il veicolo era già fuori controllo, tale prova è irrilevante ai fini della dimostrazione dell'eziologia del sinistro. 11 TRIBUNALE di MESSINA È stato, poi, escusso il teste il quale ha riferito “…Ho assistito Testimone_2
all'incidente oggetto di causa avvenuto cinque anni fa d'estate di pomeriggio. Io mi trovavo
a bordo della mia autovettura e stavo percorrendo l'autostrada Catania- Messina. Entrato in galleria, nei pressi di Scaletta Zanclea, ho visto una macchina che mi precedeva nella marcia sbandare improvvisamente appena uscita dalla galleria andando a finire tra il guard rail e la scarpata sulla sinistra. L'auto in questione era una Fiat Punto… Scendendo dalla macchina ho visto che nel punto in cui l'auto condotta dall'attore ha sbandato
c'erano delle buche sul manto stradale. La carreggiata si presentava dissestata anche dentro la galleria in quanto vi erano delle buche anche lì; di ciò mi sono accorto transitandovi con la mia auto… Ribadisco che l'attore dopo che ha sbandato è andato a finire direttamente a cavallo tra il guard rail e la scarpata subito dopo la galleria e non ha sbattuto con niente dentro la galleria stessa… Quando ha iniziato a sbandare, il sig.
stava percorrendo la corsia normale di marcia e non quella di soprasso… Il Parte_1
punto in cui l'attore ha iniziato a sbandare si trovava proprio a cavallo tra la galleria e
l'uscita della stessa…”.
Il teste ha riferito di aver visto il veicolo sbandare improvvisamente appena uscito dalla galleria, che il punto in cui l'attore ha iniziato a sbandare si trovava proprio a cavallo tra la galleria e l'uscita della stessa e che in tale punto c'erano le buche.
La descrizione della dinamica del sinistro riportata dal citato testimone, tuttavia, non
è attendibile per due ragioni.
La prima ragione consiste nel fatto che tale dinamica è diversa da quella narrata dallo stesso attore che, nel corpo dell'atto di citazione, ha affermato che la sbandata era avvenuta quasi in prossimità dell'uscita, mentre il teste ha affermato che la sbandata è avvenuta all'uscita della galleria, cioè nel punto di congiunzione tra la galleria e lo spazio aperto, punto nel quale questi ha dichiarato di aver visto le buche.
La seconda e determinante ragione risiede nel fatto che gli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale intervenuta sui luoghi depongono per la ricostruzione di una dinamica diversa sia da quella prospettata dall'attore, sia da quella riferita dal testimone . Tes_2
Infatti, come sopra illustrato, vi è prova che la sbandata e la perdita del controllo del veicolo devono essere necessariamente avvenuti dentro la galleria al km. 10+409 dove sono 12 TRIBUNALE di MESSINA stati riscontrati i segni di frenata sull'asfalto della corsia sinistra di marcia e, quindi, almeno
14 metri prima del km. 10+395, cioè il punto in cui finisce la galleria ed avviene il primo urto.
Addirittura, come sopra accennato, è plausibile immaginare che la sbandata sia avvenuta poco prima del punto ove sono stati riscontrati i segni di penumatici sull'asfalto, e cioè poco prima del km. 10+409, in quanto il testimone stesso ha riferito che l'attore prima viaggiava sul lato destro della carreggiata nella corsia destra di marcia normale, e non in quella di sorpasso.
Se così è, allora è evidente che il passaggio dell'attore dalla corsia destra alla corsia sinistra deve essere avvenuto per forza a causa della sbandata la quale, pertanto, deve essere avvenuta poco prima che l'attore, frenando, lasciasse i segni degli pneumatici sulla corsia di sinistra, in piena galleria, al km. 10+409, 14 metri prima del primo urto, avvenuto al km.
10+395 dove vi è il punto di congiunzione tra la fine della galleria e l'inizio del guardrail.
La causa del sinistro, quindi, non possono certamente essere state le buche descritte dal teste come presenti nel punto in cui, secondo la sua ricostruzione, l'attore avrebbe iniziato a sbandare, e cioè quelle presenti a cavallo tra la galleria e l'uscita, in quanto la sbandata dell'attore è avvenuta circa 14 metri prima della fine della galleria e del primo punto di urto.
Il teste ha, poi, riferito che anche dentro la galleria la carreggiata risultava Tes_2 dissestata;
tuttavia, la sua dichiarazione sul punto è del tutto generica ed inidonea, quindi, a dimostrare la natura ed entità del dissesto asseritamente presente nel punto in cui effettivamente l'attore ha perso il controllo del veicolo nonché la loro esatta posizione rispetto al punto in cui sono state rinvenute le tracce di frenata.
A fronte dell'incompatibilità esistente tra la dinamica del sinistro così come percepita dal , quella narrata dall'attore e quella, decisiva, desumibile dai rilievi eseguiti Tes_2 dalla Polizia Stradale e tenuto, altresì, conto del fatto che la documentazione fotografica depositata in atti è tutt'altro che dirimente ma anzi ingenera essa stessa fondati dubbi sulla effettiva incidenza eziologica di eventuali buche o solchi sulla verificazione del sinistro, ritiene il Tribunale di dover affermare che l'attore non ha fornito alcuna prova idonea a
13 TRIBUNALE di MESSINA dimostrare che la causa del sinistro stradale sia stata proprio il fondo stradale dissestato per la presenza di una buca o di un solco.
In mancanza di prova del nesso di causalità tra il bene in custodia del
[...]
e l'evento dannoso lamentato, la domanda Controparte_2 risarcitoria proposta da deve essere respinta. Parte_1
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
devono essere poste a carico di e liquidate in favore del Parte_1 Controparte_2
, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, in complessivi €
[...]
7.052,00 per compensi di avvocato di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno posti a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e a carico di nei rapporti interni, Parte_1
e ne va disposta la rifusione in favore dell'ente convenuto, ove da questi anticipati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro il Parte_1 [...]
Controparte_2
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
nei confronti del;
[...] Controparte_2
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore del che liquida in complessivi Controparte_2
€ 7.052,00 per compensi di avvocato di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti,
a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e a carico di nei Parte_1
14 TRIBUNALE di MESSINA rapporti interni e ne dispone la rifusione in favore dell'ente convenuto, ove da questi anticipati.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 14.11.2025. Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina
15
Il giorno 14 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 7280/13 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Carlo URZÌ il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, ivi comprese le comparse conclusionali, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'ente convenuto, l'avv. Sergio RIZZO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
In particolare, insiste nella carenza di prova, da parte dell'attore, sull'ascrivibilità dell'incidente al , anche alla luce delle incongruenze evidenziate in ordine alla CP_1
prova testimoniale.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7280 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2013
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in
Messina, Via S. Domenico Savio, is. 255/b, presso lo studio dell'avv. Carlo URZÌ dal quale
è rappresentato e difeso ATTORE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, c.f. e p.i.v.a. con sede in Messina, Contrada P.IVA_1
Scoppo ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino, n. 148, presso lo studio dell'avv. Sergio RIZZO dal quale è rappresentato e difeso
CONVENUTO avente per OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11 dicembre 2013, Parte_1 ha convenuto in giudizio il al fine di Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di un sinistro stradale asseritamente imputabile all'ente convenuto.
2 TRIBUNALE di MESSINA Ha esposto al riguardo che, in data 6 giugno 2011, alle ore 18:05 circa, mentre percorreva l'autostrada A18 direzione Ct-Me a bordo della propria autovettura Fiat Punto, giunto all'interno della galleria Scaletta Zanclea, al km 10+379, quasi in prossimità dell'uscita, a causa del fondo stradale dissestato per la presenza di diverse buche e solchi non segnalati, perdeva il controllo del proprio veicolo e, sbandando violentemente a sinistra, impattava contro il guardrail danneggiando in modo irreparabile il proprio veicolo e subendo gravi lesioni personali, e cioè la frattura del femore destro e dell'avambraccio destro.
Ritenuta sussistente la responsabilità dell'ente gestore dell'autostrada, ex art. 2043
c.c., per omessa manutenzione e controllo dell'autostrada o, ex art. 2051 c.c., per il rapporto di custodia con la stessa, ha domandato la condanna dell'ente convenuto al risarcimento della somma complessiva di € 62.150,52 a titolo di danno biologico e danni patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con comparsa di risposta, depositata in data 22 marzo 2014, si è costituito in giudizio il il quale, nel sostenere che Controparte_2
l'incidente stradale era avvenuto per l'eccessiva velocità del mezzo e la distrazione del conducente e non per la presenza di buche e solchi nell'asfalto comunque non risultanti dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto;
in subordine, in caso di accertata responsabilità, ha eccepito il concorso del danneggiato nella causazione dei danni lamentati.
La domanda di risarcimento del danno è infondata e deve essere rigettata.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il criterio di imputazione oggettiva della responsabilità fondato sul rapporto di custodia e disciplinato dall'art. 2051 c.c. può essere esteso anche alle pubbliche amministrazioni rispetto ai beni pubblici – e, conseguentemente, anche agli enti proprietari o gestori del demanio stradale – in tutti i casi in cui l'attività di controllo e di vigilanza su cui si fonda il rapporto di custodia sia oggettivamente possibile.
Con particolare riguardo agli enti proprietari e concessionari delle autostrade è stato, infatti, affermato che “[…] a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la 3 TRIBUNALE di MESSINA responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia v. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass.,
29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298). […]” (v. Cass. Civ. Sez. 3, n.
11159/15).
La responsabilità degli enti proprietari o concessionari delle autostrade per i danni conseguenti alla circolazione cagionati dalla struttura, dalla conformazione o dall'alterazione delle stesse, è astrattamente riconducibile alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il quale dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Questa disposizione disciplina una speciale forma di responsabilità extracontrattuale,
e cioè quella che sorge per i danni derivanti da cose in custodia, la quale, secondo un maggioritario e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, presenta natura oggettiva.
Presupposti indefettibili per l'insorgenza della responsabilità in questione sono la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno evento e la cosa da cui esso scaturisce e che la stessa sia oggetto di un rapporto di custodia, da intendere come un rapporto di fatto tra un soggetto ed una cosa, idoneo ad attribuire al titolare il potere di controllo sulla cosa, di eliminazione delle situazioni di pericolo ad essa legate o connaturate, e il potere di esclusione di terzi dal contatto con la stessa;
la qualità di custode, quindi, è una qualità fattuale, e non anche giuridica in quanto coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa, fonte di danno, un potere di fatto.
Proprio in ragione della ritenuta natura oggettiva, questa forma di responsabilità risulta imputabile al custode del bene indipendentemente dal comportamento colpevole dello stesso, consistente nell'omessa o carente vigilanza, controllo e manutenzione della cosa dannosa e, conseguentemente, oggetto di accertamento non deve essere la colpa del custode nella causazione del danno per inosservanza degli obblighi predetti bensì, si ribadisce, la sussistenza di una cosa, il rapporto di custodia con questa ed il nesso di causalità tra la medesima e l'evento dannoso.
4 TRIBUNALE di MESSINA Risulta, quindi, fondamentale per il danneggiato che invoca tale forma di responsabilità provare il nesso di causalità; in tal senso è stato affermato che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (v. massima Cass.
Civ., Sez. 3, n. 12760/24).
Inoltre, è stato riconosciuto che “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.” (v. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 12663/24).
Se, quindi, il danneggiato fornisce la prova dall'esistenza di una cosa e del suo ruolo nella sequenza causale, cioè della sua partecipazione alla produzione materiale dell'evento dannoso, il presunto responsabile del danno potrà liberarsi dalla relativa responsabilità provando la riconducibilità causale dell'evento dannoso al caso fortuito, da intendersi quale evento, naturale o umano, anche del danneggiato, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno.
5 TRIBUNALE di MESSINA La prova della pericolosità della cosa potrà rilevare, tutt'al più, sul piano dell'evenienza del caso fortuito in quanto, laddove dovesse emergere una ridotta pericolosità, questa potrebbe essere indizio della prevedibilità ed evitabilità del danno da parte dal danneggiato e, quindi, di una sua condotta colposa eventualmente concorrente, se non addirittura esclusiva, nella produzione dell'evento dannoso.
Con particolare riguardo alla prova liberatoria dalla quale è gravato il custode delle autostrade, la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che “In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 11096/20).
Da ultimo, ha ribadito che “In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode (nella specie il concessionario dell'autostrada) l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima.”(v. massima Cass. Civ. Sez. 3,
n. 33128/24).
Ciò premesso in punto di diritto, occorre preliminarmente osservare che non è condivisibile quanto affermato dall'attore secondo cui, nel giudizio di opposizione 6 TRIBUNALE di MESSINA all'ordinanza ingiunzione con la quale gli era stata contestata, a seguito del sinistro stradale, la violazione dell'art. 141 del C.d.S., “…è riuscito a dimostrare nel corso dell'istruttoria del giudizio lo stato del manto stradale sui luoghi del sinistro, che la causa del sinistro era da ricondurre non all'eccessiva velocità (come erroneamente ritenuto dalla Polizia
Stradale), ma al pessimo stato dell'asfalto con presenza di buche e striature ed anche alla totale assenza di idonea segnaletica che imponesse in quel preciso tratto di ridurre la velocità o che segnalasse un generico pericolo…”.
Dalla lettura della sentenza del Giudice di Pace emerge che l'allora Giudicante, dopo aver dato atto dell'avvenuta escussione del teste – il quale, in quella Testimone_1 sede, dopo aver riconosciuto le foto esibitegli in quanto da lui stesso effettuate in data successiva al 22 giugno 2011, aveva dichiarato che nel punto in cui era avvenuto il sinistro il manto stradale era dissestato e non era stata posizionata alcuna segnaletica che imponesse di ridurre la velocità rispetto ai limiti consentiti – ha ritenuto che “…la descrizione della violazione non consente, per altro, di individuare un elemento che induca a non dubitare che il trasgressore procedesse sicuramente a velocità non commisurata (ad es., comparazione tra i danno riportato dal veicolo condotto dallo e quello constatato Parte_1 al guard-rail, stato di deterioramento degli pneumatici o di altra parte dinamica del predetto veicolo). Deve, pertanto, ritenersi… non sufficientemente provata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 141, comma 3 ed 8 ed all'art. 15, comma 1 e 2, C.d.S. contestata…”.
In altri termini, il Giudice di Pace ha sì ritenuto non acquisita la prova della violazione dei limiti di velocità da parte dell'attore ma non ha in alcun modo accertato – né avrebbe potuto farlo visto che non era oggetto di quel giudizio – che la causa dell'incidente fosse da ricondurre alle presunte irregolarità del manto stradale.
Ciò acclarato, l'attore ha affermato che “…quasi in prossimità dell'uscita della galleria “Scaletta Zanclea…”, al km 10+379, perdeva il controllo del veicolo per la presenza di buche e solchi sull'asfalto, sbandando a sinistra.
Ha prodotto in giudizio il verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose redatto ex art. 354, comma 2 e 3 c.p.p. dalla Polizia Stradale a seguito dell'incidente
7 TRIBUNALE di MESSINA nonché n. 3 fotografie asseritamente scattate pochi giorni dopo la verificazione del sinistro dal perito incaricato Testimone_1
Nel corpo del verbale, all'interno della sezione relativa alla ricostruzione dell'accaduto, gli agenti hanno rappresentato che “…con direzione di marcia da Catania a
Messina al km 10+409 con inizio all'interno della corsia di sorpasso a mt 0,25 dal marciapiede viene rilevata traccia gommosa, con andamento da dx verso sx per mt 5,50 sulla sede stradale successivamente proseguiva sul marciapiede ed aveva fine al km
10+395 dove viene rilevato il primo punto d'urto contro la cuspide di guardrail di sx posto
a protezione della fine della galleria “Scaletta Zanclea”. Successivamente viene rilevato
l'abbattimento di mt 21 di guardrail causato dal veicolo che gli passava di sopra fino al km
10+374 ove veniva rilevato contestualmente il secondo punto d'urto contro la cuspide in doppia lama di guardrail e della rete metallica di protezione all'inizio del viadotto
“Ravinazzi” ed il veicolo in stato di quiete con le ruote lato dx post. e ant. poggiate sul guardrail di sx abbattuto ed il resto del veicolo all'interno del terrapieno presente oltre il guardrail di sx…”.
In merito all'efficacia probatoria del verbale contenente le misurazioni effettuate dalla Polizia Stradale, un orientamento più restrittivo della giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale).” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 10376/24).
La giurisprudenza di legittimità aveva, in precedenza, affermato che “Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia,
l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 8 TRIBUNALE di MESSINA 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria.
Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.” (v. massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 29320/22).
L'attore non ha contestato i rilievi effettuati dalla Polizia Stradale subito dopo la verificazione dell'incidente, né ha fornito una specifica prova contraria a quanto accertato dalla Polizia Stradale, il che conduce all'affermazione per cui questi rilievi devono ritenersi incontestati e i relativi fatti ivi riportati vanno considerati come certi.
Ebbene, dall'esame dei rilievi emerge che i segni di gomme sull'asfalto iniziano al km. 10+409, sulla corsia di marcia sinistra (quella di sorpasso), a pochi centimetri dalla banchina sinistra, che il primo punto di urto con il guardrail è stato riscontrato alla fine della galleria, circa 14 metri dopo, al km. 10+395 e che, a seguito dell'abbattimento di circa mt.
21,00 di guardrail, il secondo punto di urto dove il veicolo ha arrestato la sua corsa è stato rilevato al km. 10+374.
Dalla dinamica del sinistro si evince che, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, la perdita del controllo del veicolo è necessariamente avvenuta dentro la galleria e poco prima del km. 10+409, e cioè poco prima del punto nel quale sono state rinvenute tracce di pneumatici sull'asfalto, e non in prossimità dell'uscita della galleria “Scaletta
Zanclea” al km. 10+379 che si trova circa 30 metri più avanti.
9 TRIBUNALE di MESSINA Quest'affermazione discende dalla considerazione per cui, se la traccia di frenata si trova sulla corsia di sinistra al km. 10+409, ciò vuol dire che in quel punto l'attore aveva già sbandato spostandosi dalla corsia destra di marcia normale a quella sinistra e iniziando in quel punto la frenata le cui tracce sono state lasciate sull'asfalto.
L'attore, al fine di dimostrare la presenza di buche e solchi nell'asfalto nel punto in cui, a suo avviso, sarebbe avvenuta la perdita del controllo del veicolo, ha prodotto tre fotografie raffiguranti il luogo del sinistro le quali, in considerazione del fatto che non riportano la data di realizzazione e che sono prive di riscontri che consentano di contestualizzarle, assumono efficacia probatoria soltanto alla luce delle dichiarazioni rese dal teste il quale ha dichiarato di averle scattate subito dopo il Testimone_1
sinistro.
In particolare, questi, sentito come testimone, ha dichiarato “…Sono stato chiamato dal sig. padre dell'odierno attore, due o tre anni fa, per effettuare dei Persona_1
rilievi fotografici sul luogo del sinistro occorso al sig. Le foto che ho Persona_2 scattato sono quelle allegate al fascicolo attoreo (che vengono numerate e siglate a tergo dal giudice) n. 1, 2 e 3. Le foto ritraggono il Km 10 + 379 dell'Autostrada A 18 dir.
Catania-Messina all'altezza del Comune di Scaletta Zanclea… Lo stato dei luoghi era quello riprodotto nelle foto esibitemi. All'interno della galleria vi erano dei solchi sulla destra carreggiata di marcia normale in direzione Messina (riprodotti nella foto n. 1).
All'uscita della galleria sulla sinistra della carreggiata di marcia normale in direzione
Messina era presente la buca riprodotta nella foto 2… Dentro la galleria non era presente il guard rail…”.
Ha dichiarato, inoltre, che le foto “…ritraggono il Km 10 + 379 dell'Autostrada A 18 dir. Catania-Messina all'altezza del Comune di Scaletta Zanclea”; l'attore ha indicato al km. 10 + 379 il punto in cui è avvenuto l'incidente, cioè quasi in prossimità dell'uscita.
Tuttavia, alla chilometrica 10 + 379 non può essere avvenuto alcun incidente in quanto questo punto è ricompreso tra il km. 10+395, corrispondente al punto del primo impatto del veicolo, come accertato dalla Polizia Stradale, e il secondo punto di impatto dove il veicolo ha arrestato la sua corsa, che è stato rilevato al km. 10+374; la chilometrica
10 TRIBUNALE di MESSINA 10+379 è, in sostanza, ricompresa nel tratto di mt. 21,00 di guardrail, misurati dalla Polizia, che il veicolo ha divelto.
Tutto ciò rende non attendibile l'affermazione dell'attore che ha dichiarato che la sbandata era avvenuta al km. 10+379 (v. atto di citazione) e rende irrilevante la testimonianza dell' laddove se, come affermato dal teste, le buche ritratte Tes_1 sono state rinvenute al km. 10+379, allora quelle fotografie rappresentano buche che si trovano in un punto del tratto autostradale in cui il veicolo aveva già sbandato, aveva urtato una prima volta sulla sinistra al km. 10+395, appena uscito dalla galleria, e aveva già divelto mt. 16 di guardrail, con la conseguenza che queste buche non possono aver innescato la sbandata avvenuta in prossimità del precedente km. 10+409.
Inoltre, il testimone ha affermato che la foto n. 1) raffigura i solchi presenti dentro la galleria sul lato destro della carreggiata;
tuttavia, esaminata la foto in questione, per un verso, si constata che questa fotografia raffigura solo la porzione terminale della galleria – e ciò si desume dal fatto che risulta illuminata dalla luce naturale – e che non raffigura alcuna indicazione stradale del chilometro di riferimento;
per altro verso, si evidenzia che, in ogni caso, in questa foto, di qualità scadente e parzialmente sgranata, non sono in alcun modo individuabili i solchi asseritamente riscontrati dal teste nel corso del suo sopralluogo, né è comprensibile la posizione di questi, si ribadisce, non individuabili solchi e buche rispetto al punto in cui sono state rinvenute le tracce di frenata.
Quest'ultimo passaggio è fondamentale in quanto non è sufficiente affermare che il manto stradale fosse danneggiato da solchi e buche ma occorre dimostrare che queste buche e solchi si trovavano in un punto preciso della galleria, e cioè in una posizione compatibile con l'inizio della sbandata tale da causare lo spostamento del veicolo dalla corsia destra di marcia normale al punto in cui il veicolo ha lasciato le tracce di frenata;
questa prova non può dirsi raggiunta.
Ha, inoltre, affermato che la foto n. 2) raffigura una buca presente all'uscita della galleria sul lato sinistro della carreggiata (v. deposizione;
tuttavia, considerato Tes_1
che, come già accertato, il veicolo ha sbandato dentro la galleria e che, quindi, all'altezza della buca in questione il veicolo era già fuori controllo, tale prova è irrilevante ai fini della dimostrazione dell'eziologia del sinistro. 11 TRIBUNALE di MESSINA È stato, poi, escusso il teste il quale ha riferito “…Ho assistito Testimone_2
all'incidente oggetto di causa avvenuto cinque anni fa d'estate di pomeriggio. Io mi trovavo
a bordo della mia autovettura e stavo percorrendo l'autostrada Catania- Messina. Entrato in galleria, nei pressi di Scaletta Zanclea, ho visto una macchina che mi precedeva nella marcia sbandare improvvisamente appena uscita dalla galleria andando a finire tra il guard rail e la scarpata sulla sinistra. L'auto in questione era una Fiat Punto… Scendendo dalla macchina ho visto che nel punto in cui l'auto condotta dall'attore ha sbandato
c'erano delle buche sul manto stradale. La carreggiata si presentava dissestata anche dentro la galleria in quanto vi erano delle buche anche lì; di ciò mi sono accorto transitandovi con la mia auto… Ribadisco che l'attore dopo che ha sbandato è andato a finire direttamente a cavallo tra il guard rail e la scarpata subito dopo la galleria e non ha sbattuto con niente dentro la galleria stessa… Quando ha iniziato a sbandare, il sig.
stava percorrendo la corsia normale di marcia e non quella di soprasso… Il Parte_1
punto in cui l'attore ha iniziato a sbandare si trovava proprio a cavallo tra la galleria e
l'uscita della stessa…”.
Il teste ha riferito di aver visto il veicolo sbandare improvvisamente appena uscito dalla galleria, che il punto in cui l'attore ha iniziato a sbandare si trovava proprio a cavallo tra la galleria e l'uscita della stessa e che in tale punto c'erano le buche.
La descrizione della dinamica del sinistro riportata dal citato testimone, tuttavia, non
è attendibile per due ragioni.
La prima ragione consiste nel fatto che tale dinamica è diversa da quella narrata dallo stesso attore che, nel corpo dell'atto di citazione, ha affermato che la sbandata era avvenuta quasi in prossimità dell'uscita, mentre il teste ha affermato che la sbandata è avvenuta all'uscita della galleria, cioè nel punto di congiunzione tra la galleria e lo spazio aperto, punto nel quale questi ha dichiarato di aver visto le buche.
La seconda e determinante ragione risiede nel fatto che gli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale intervenuta sui luoghi depongono per la ricostruzione di una dinamica diversa sia da quella prospettata dall'attore, sia da quella riferita dal testimone . Tes_2
Infatti, come sopra illustrato, vi è prova che la sbandata e la perdita del controllo del veicolo devono essere necessariamente avvenuti dentro la galleria al km. 10+409 dove sono 12 TRIBUNALE di MESSINA stati riscontrati i segni di frenata sull'asfalto della corsia sinistra di marcia e, quindi, almeno
14 metri prima del km. 10+395, cioè il punto in cui finisce la galleria ed avviene il primo urto.
Addirittura, come sopra accennato, è plausibile immaginare che la sbandata sia avvenuta poco prima del punto ove sono stati riscontrati i segni di penumatici sull'asfalto, e cioè poco prima del km. 10+409, in quanto il testimone stesso ha riferito che l'attore prima viaggiava sul lato destro della carreggiata nella corsia destra di marcia normale, e non in quella di sorpasso.
Se così è, allora è evidente che il passaggio dell'attore dalla corsia destra alla corsia sinistra deve essere avvenuto per forza a causa della sbandata la quale, pertanto, deve essere avvenuta poco prima che l'attore, frenando, lasciasse i segni degli pneumatici sulla corsia di sinistra, in piena galleria, al km. 10+409, 14 metri prima del primo urto, avvenuto al km.
10+395 dove vi è il punto di congiunzione tra la fine della galleria e l'inizio del guardrail.
La causa del sinistro, quindi, non possono certamente essere state le buche descritte dal teste come presenti nel punto in cui, secondo la sua ricostruzione, l'attore avrebbe iniziato a sbandare, e cioè quelle presenti a cavallo tra la galleria e l'uscita, in quanto la sbandata dell'attore è avvenuta circa 14 metri prima della fine della galleria e del primo punto di urto.
Il teste ha, poi, riferito che anche dentro la galleria la carreggiata risultava Tes_2 dissestata;
tuttavia, la sua dichiarazione sul punto è del tutto generica ed inidonea, quindi, a dimostrare la natura ed entità del dissesto asseritamente presente nel punto in cui effettivamente l'attore ha perso il controllo del veicolo nonché la loro esatta posizione rispetto al punto in cui sono state rinvenute le tracce di frenata.
A fronte dell'incompatibilità esistente tra la dinamica del sinistro così come percepita dal , quella narrata dall'attore e quella, decisiva, desumibile dai rilievi eseguiti Tes_2 dalla Polizia Stradale e tenuto, altresì, conto del fatto che la documentazione fotografica depositata in atti è tutt'altro che dirimente ma anzi ingenera essa stessa fondati dubbi sulla effettiva incidenza eziologica di eventuali buche o solchi sulla verificazione del sinistro, ritiene il Tribunale di dover affermare che l'attore non ha fornito alcuna prova idonea a
13 TRIBUNALE di MESSINA dimostrare che la causa del sinistro stradale sia stata proprio il fondo stradale dissestato per la presenza di una buca o di un solco.
In mancanza di prova del nesso di causalità tra il bene in custodia del
[...]
e l'evento dannoso lamentato, la domanda Controparte_2 risarcitoria proposta da deve essere respinta. Parte_1
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
devono essere poste a carico di e liquidate in favore del Parte_1 Controparte_2
, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, in complessivi €
[...]
7.052,00 per compensi di avvocato di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno posti a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e a carico di nei rapporti interni, Parte_1
e ne va disposta la rifusione in favore dell'ente convenuto, ove da questi anticipati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro il Parte_1 [...]
Controparte_2
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
nei confronti del;
[...] Controparte_2
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore del che liquida in complessivi Controparte_2
€ 7.052,00 per compensi di avvocato di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti,
a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e a carico di nei Parte_1
14 TRIBUNALE di MESSINA rapporti interni e ne dispone la rifusione in favore dell'ente convenuto, ove da questi anticipati.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 14.11.2025. Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina
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