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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Maria Ferrero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott. Andrea Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1973/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) nato a [...] il [...] , residente in Parte_1 C.F._1
Alta Valle EL (CO) Via Scion Sotto n. 9 , rappresentato e difeso dall' Avv. Laura Maria Gardini (
c.f. ) presso il cui Studio in Milano Via P.L. da Palestrina n. 2 è elettivamente C.F._2 domiciliato (fax 02 49665327; pec: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del Presidente pro tempore rappresenta Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avvocati Domenica Condello e Matteo Accardi dell'avvocatura Provinciale della
Provincia di ed elettivamente domiciliata presso la sede delle Provincia di in Via CP_1 CP_1
Borgovico n. 148 all'indirizzo pec: Email_2
APPELLATO
E
P.IVA/C.F. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore sig. (C.F. ) con sede legale in Ponte Nizza Parte_2 CodiceFiscale_3
(PV) alla Via Molino del Conte n. 5/F, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Cozzolino (CF:
pagina 1 di 26 ) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Milano alla Via Melzo n. C.F._4
36. (fax: 081/206007; pec: ; Email_3
APPELLATO
E con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_3
1911035, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia con sede in
Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Traverso (C.F.
) del Foro di Livorno (fax: 0586/893134 – pec: C.F._5
, presso il cui studio in Livorno, 57123, Via Borra, n. 35 è Email_4 elettivamente domiciliata (pec: fax 0586/893134); Email_4
APPELLATO
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
PER LA RIFORMA della sentenza n. 608/2024 pubblicata dal Tribunale di Como, Sez. II civile,
Giudice Dott. Giorgio Previte, datata 26.05.2023, depositata in data 28.05.2024, Repertorio n.
2164/2024 del 28/05/2024, notificata il 30.05.2024, nel procedimento R.G. n. 1245/2021.
Conclusioni:
Per : Parte_1
Richiamato il contenuto dell'atto di appello e tutta la documentazione prodotta dalle parti anche nel procedimento di primo grado l' Avv. Laura Maria Gardini, difensore e domiciliatario di Parte_1
insiste per l'accoglimento delle seguenti
[...]
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 608/2024 emessa dal Tribunale di Como , II Sezione Civile,
Giudice Dott. Giorgio Previte, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1245/2021 , depositata in cancelleria in data 28.05.2024 e notificata il 30.05.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- Accertare la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. della nella causazione del Controparte_1 danno materiale e fisico sofferto da che in data 20.03.2016 verso le ore 18,00 circa Parte_1 in Via Provinciale all'altezza del civico n. 139 in San FE EL ora Centro Valle EL (CO) a causa della cattiva manutenzione del manto stradale, cadeva dalla sua bicicletta da corsa riportando pagina 2 di 26 la frattura del dente dell'epistrofeo e quindi un'invalidità permanente a carattere parziale pari al 20 % della totale;
invalidità temporanea assoluta di giorni 11 (ricovero ospedaliero) ,invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 85; invalidità temporanea parziale al 50% di altri 15 giorni;
-Accertare l'entità del danno alla persona e del danno materiale subito dal signor a Parte_1 seguito del fatto dannoso del 20.03.2016 e condannare la in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore a pagare in favore di , la somma complessiva di €uro 98.000,00 o la Parte_1 maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia per il danno alla persona ed € 4.000,00 o la maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia per il danno materiale -oltre interessi legali e rivalutazione monetaria- utilizzando per la quantificazione del danno alla persona le tabelle di Milano
o la recentissima tabella unica nazionale TUN-
e la prevista personalizzazione vigenti alla data di liquidazione del sinistro come ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati sia dinanzi il
Tribunale che nel presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali ,oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio e oltre al rimborso delle spese di CT .
Condannare l'appellata a restituire a la somma di € 1.000,00 - Controparte_4 Parte_1 versata in acconto ( come da ricevute qui allegate) in forza della sentenza 608/2024 emessa dal
Tribunale di Como e oggetto della presente impugnazione- oltre interessi dalla data dei pagamenti al saldo .
In via istruttoria si reiterano tutte istanze non accolte formulate nell'atto d'appello.
Milano, 07.07.2025
Per RO DI COMO:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito rigettare in toto, l'avverso atto di appello principale per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta,in quanto infondato in fatto e diritto.
In via subordinata
pagina 3 di 26 Nella denegata ipotesi, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della Controparte_2 nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni lamentati dall'attore, condannare quest'ultima quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato affinché risponda in luogo della CP_1
[...]
In ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della condannare Controparte_1
l'Assicurazione a tenere indenne, manlevare e comunque al CP_3 Controparte_3 pagamento diretto all'attore e/o a ripetere ogni somma, rigorosamente provata ed accertata, che la
Provincia dovesse esborsare a causa e per fatto della domanda attorea. In ogni caso condannare, dichiarare tenute la la anche Controparte_2 Controparte_3 in solido tra loro, a tenere indenne, garantire e manlevare la da qualsiasi esborso e Controparte_1 pregiudizio economico che la stessa dovesse subire e/o fosse tenuta a pagare all'appellante a qualunque titolo, azione e/o ragione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_2
“rigettare l'istanza di sospensione richiesta dal sig. stante la manifesta infondatezza Parte_1 dell'appello e/o la sua inammissibilità;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione ex art. 348 bis e dell'art. 350 c.p.c.
- rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. perché infondato, per l'effetto Parte_1 confermando integralmente la sentenza impugnata n. 608/2024 su R.G. n.1245/2021 resa dal
Tribunale di Como Sez. II Civile in persona del G.U Dott. Giorgio Previte così come pubblicata in data 28.05.2024;
- in denegata ipotesi di sia pur parziale accoglimento dell'appello, voglia limitare la condanna nei confronti della sola Provincia di rigettando la sua domanda di chiamata in manleva svolta nei CP_1 confronti della terza chiamata soc. Controparte_2
- in ulteriore subordine, in non creduta ipotesi di pur parziale accertamento di responsabilità in capo alla soc. la stessa andrà ridistribuita in concorso tra tutte le parti presenti in Controparte_2 causa in quanto parimenti concorrenti nella verificazione della fattispecie in oggetto, rideterminando, in punto di quantum, sia il danno da lesione che il danno a cose.
- provvedere alla liquidazione anche delle spese di secondo grado di giudizio.
S.J. pagina 4 di 26 Per Controparte_3
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, richiamate tutte le difese e le eccezioni
e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., riservata ogni ulteriore conclusione, deduzione ed eccezione,
in via principale: respingere integralmente l'impugnazione avversaria in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, per tutte le ragioni meglio esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, sia con riferimento all'an che al quantum richiesto, e per l'effetto confermare integralmente le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, n. 608/2024 pubblicata dal Tribunale di Como, Sez. II civile, Giudice Dott. Giorgio Previte, datata 26.05.2023, depositata in data 28.05.2024, Repertorio n. 2164/2024 del 28/05/2024, notificata il 30.05.2024, nel procedimento R.G. n. 1245/2021;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, n. 608/2024 pubblicata dal Tribunale di Como, Sez. II civile, Giudice Dott. Giorgio Previte, datata 26.05.2023, depositata in data 28.05.2024, Repertorio n. 2164/2024 del 28/05/2024, notificata il 30.05.2024, nel procedimento R.G. n. 1245/2021, e nell'inconcessa ipotesi in cui venga accolta la domanda risarcitoria di parte appellante, rigettare integralmente le domande formulate dall'appellante nei confronti della , e comunque da chiunque formulate nei confronti dell'Assicurata Controparte_1 nel presente giudizio, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e, comunque, non provate, per tutte le ragioni meglio esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, accertando e dichiarando l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'assicurata e per l'effetto rigettare la domanda di manleva svolta dalla assicurata CP_1 nei confronti di con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_3
1911035, e quindi assolverla da ogni avversa domanda e pretesa da chiunque formulata, dichiarando
l'infondatezza di qualsivoglia richiesta nei confronti di quest'ultima
in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze della parte appellante, e di accoglimento della domanda di manleva, previa determinazione delle quote di responsabilità tra i soggetti appellati, dichiarare l'obbligo di manleva di con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1911035 Controparte_3 esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti come meglio specificati in comparsa, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa ex art. 1916 cod.civ., tenendo conto del concorso causale della stessa
pagina 5 di 26 parte appellante nella causazione dell'asserito danno e nell'aggravamento del preteso danno, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
in assoluto subordine, nel merito: nella denegata ipotesi di condanna anche parziale della
Provincia di dichiarare l'obbligo di manleva di con CP_1 Controparte_3 riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1911035, esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti (ed in particolare entro il limite del massimale per sinistro convenuto in polizza e con applicazione della franchigia per sinistro ivi prevista), solo previo accertamento del rispetto delle condizioni e termini di cui alla copertura;
in assoluto subordine nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna anche parziale della Provincia di dichiarare l'obbligo di manleva di con CP_1 Controparte_3 riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1911035 esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti e previa ripartizione in quote di responsabilità tra i soggetti appellati, ed esclusivamente entro
i limiti conseguenti alla ripartizione della responsabilità per il rischio assicurato tra Controparte_3 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1911035 ed eventuali altri, ex art.
[...]
1910 cod. civ., espressamente dichiarato il diritto di regresso di con Controparte_3 riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1911035 eventualmente escussi nei confronti dei detti assicuratori;
in ogni caso: rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante , in quanto infondata in fatto ed in diritto, per la totale assenza dei necessari presupposti previsti dall'art. 283 cpc in merito sia al fumus boni iuris che al periculum in mora.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi gradi del giudizio.”
In via istruttoria, si insiste come nelle memorie ex artt. 183 vi° comma nn. 2 e 3 c.p.c. ritualmente e tempestivamente depositate in prime cure, come da paragrafo 3 della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, in questa sede o comunque in corso di giudizio, formulate dalle controparti.
Oss.mo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 20/03/2016, intorno alle ore 17:00 in località San FE EL, il sig. , Parte_1 mentre percorreva in sella alla propria bicicletta da corsa la via Provinciale in direzione PE EL, cadeva rovinosamente al suolo.
pagina 6 di 26 Trasportato in ambulanza all'Ospedale di Gravedona, gli veniva diagnosticata una “frattura del dente dell'epistrofeo” e veniva, quindi, ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico di artrodesi cervicale.
Una volta dimesso, il sig. si sottoponeva, in data 10/08/2016, a visita medico legale presso lo Pt_1
Studio del dott. il quale, preliminarmente, accertava che le lesioni erano da addebitarsi Persona_1 alla violenta contusione del cranio contro il selciato.
Il dott. riscontrava, quindi, una invalidità temporanea totale (ITT) di 110 giorni, così Per_1 parcellizzata: 11 giorni al 100%; 85 giorni al 75%; 14 giorni al 50%. Veniva, inoltre, accertata un'invalidità permanente (IP) del 20% a seguito dei postumi permanenti a livello cervicale classificati come una “grave sindrome algo-funzionale”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. evocava in giudizio la Pt_1 Controparte_1 per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lui subiti ex art. 2051 c.c. Il danno veniva quantificato in € 102.000,00, di cui: € 98.000,00 per danno biologico (assumendo un'invalidità permanente a carattere parziale pari al 20% della totale;
una invalidità temporanea totale per 11 giorni, temporanea parziale al 75% di giorni 85 e parziale al 50% di 14 giorni) ed € 4.000,00 per danni materiali (bici, casco, indumenti).
Si costituiva ritualmente e tempestivamente la chiedendo il rigetto delle pretese Controparte_1 attoree nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa tanto del terzo Controparte_5
(sull'assunto che fosse quest'ultima ad avere la custodia dei luoghi al momento del fatto) quanto dell' per essere manlevata e garantita a termini di polizza. CP_6 CP_3 CP_3
Si costituivano, quindi, la e la chiedendo Controparte_2 Controparte_3 entrambe il rigetto della domanda attorea poiché infondata nell'an e nel quantum.
In particolare, l'impresa sollevava eccezione di carenza di legittimazione passiva impugnando CP_2 recisamente l'atto di chiamata in causa della (da ritenersi unica responsabile Controparte_1 dell'evento) e sollevando, in tal senso, tutte le conseguenti eccezioni di carattere preliminare e di merito.
La compagnia assicuratrice, invece, richiamava i termini di operatività della polizza e chiedeva che l'eventuale condanna di manleva fosse contenuta entro i limiti contrattualmente assunti. Nel merito, affermava l'assenza di responsabilità della in quanto, sul luogo del sinistro, erano in Controparte_1 corso lavori autorizzati dell' Controparte_5 Controparte_2
Riconduceva, infine, la responsabilità dell'accaduto alla condotta imprudente del sig. che non Pt_1 aveva usato la diligenza media per evitare la caduta e, in subordine, in caso di condanna, chiedeva la determinazione delle quote di responsabilità tra i soggetti convenuti. pagina 7 di 26 Con udienza cartolare del 29/6/2022 il G.I. concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., sulle cui istanze istruttorie decideva, disponendo: l'interrogatorio formale del sig.
; l'assunzione, parziale, delle prove orali indicate da parte attrice “nel massimo di Parte_1 due testi di parte attrice, fra i tre indicati , ; l'assunzione delle prove orali Tes_1 Tes_2 Tes_3 indicate dalla terza chiamata (con massimo i due testi indicati: Geom. CP_3 Controparte_3
e Geom. ; l'ordine ex art. 213 c.p.c. a e a di esibizione della Tes_4 Tes_5 CP_7 CP_8 documentazione in proprio possesso relativa agli importi eventualmente liquidati a parte attrice “in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 20/03/2016 in Centro Valle EL (CO) località San
FE EL, ovvero dichiarazione di non avervi provveduto”.
Alla successiva udienza del 27/09/2023 veniva compiuta l'istruttoria con l'interrogatorio formale del sig. e l'escussione dei testi comparsi: il sig. per l'attore ed i Geom. e per Pt_1 Tes_2 Tes_4 Tes_5 la terza chiamata . CP_3
Con ordinanza del 7/10/2023 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 1/2/24, ritenendo opportuno, in ottica di economia processuale, valutare preliminarmente (ex artt. 279 co. II n.
2 e 187 co. II c.p.c.) la fondatezza della domanda attorea in punto di an e precisando che, in caso di accoglimento della domanda attorea, il processo stesso sarebbe proseguito (ex art. 279 co. II n. 4 c.p.c.) con l'opportuna istruzione circa il quantum, anche alla luce della CT medico-legale richiesta dall'attore.
Il G.I. all'udienza cartolare del 1/2/2024 confermava le proprie valutazioni espresse nell'ordinanza del
7/10/2023 e tratteneva la causa in decisione, concedendo, ex art. 190 c.p.c., i termini per le comparse conclusionali e per le note di replica.
Il G.I. nella persona del dott. Previte Giorgio riteneva la domanda attorea infondata nell'an con conseguente inutilità di una valutazione circa il quantum del danno subito.
A fondamento della propria decisione egli asseriva l'insufficienza degli elementi probatori e dei mezzi di prova prodotti, in quanto inidonei a dimostrare la dinamica del sinistro ed il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta del ciclista.
In particolare, secondo il giudice di prime cure, gli articoli di giornale allegati si limitavano a riportare lamentele successive all'incidente. Le fotografie, poi, non contestualizzavano adeguatamente il luogo del sinistro, essendo state scattate eccessivamente da vicino. Esse, in particolare, rappresentavano una striscia longitudinale sulla parte destra della sede stradale, larga circa la metà della corsia di marcia in direzione Nord-PE, corrente per buona parte del rettilineo e di colore grigio più intenso rispetto alla restante parte di asfalto.
pagina 8 di 26 Infine, è insegnamento costante in dottrina e giurisprudenza che le dichiarazioni scritte dei testimoni abbiano un valore probatorio limitato, a meno che non siano confermate in sede di esame testimoniale.
Tra queste, ad ogni modo, solo la dichiarazione del sig. era apparsa rilevante, in Testimone_6 quanto unico testimone oculare della caduta.
La deposizione del sig. è stata, tuttavia, valutata come inattendibile. Tes_2
Con riferimento ad aspetti di natura c.d. soggettiva, il sig. dichiarava, infatti, di essere un Tes_2 compaesano del sig. e di conoscerlo dall'infanzia. Riguardo ad elementi di natura c.d. Pt_1 oggettiva, invece, il G.I. sottolineava come la testimonianza differisse dalle dichiarazioni scritte allegate (mancanti, altresì, di data): il sig. descriveva, infatti, la presenza un “buco” in cui il Tes_2 sig. sarebbe caduto, mentre in udienza riferiva la presenza di un “dislivello” dato dalla Pt_1
“diversità di altezza del manto” tra due tratti di strada. Alla richiesta di chiarimento del Giudice, il sig.
escludeva che si trattasse di un “buco”. Questa discrepanza, insieme all'errore sulla data Tes_2 dell'incidente, metteva, quindi, in dubbio la sua credibilità.
Non risultavano, quindi, prove sufficienti per accertare il nesso causale tra lo stato dei luoghi (dedotti come non ultimati e costituenti insidia) e la caduta dell'attore, con conseguente impossibilità di attribuire, in capo al custode, una forma di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Inoltre, affermava il giudice di prime cure che, quand'anche il nesso causale fosse stato provato, esso sarebbe stato interrotto dalla condotta colposa dell'attore, come risulterebbe desumibile da una serie di circostanze.
Durante l'interrogatorio formale, infatti, il sig. rappresentava una serie di accadimenti a sé Pt_1 sfavorevoli – come tali, dotate di valenza confessoria e confermate sia dall'esame dei documenti da lui stesso depositati, sia dalla testimonianza del sig. – che ne sottolineerebbero la condotta Tes_2 colpevole. Dalla testimonianza di quest'ultimo emergeva, inoltre, come la strada non fosse così pericolosa come descritto dall'attore e dagli articoli di giornale allegati: in quel momento, riferiva il testimone, il cantiere era chiuso e la striscia di asfalto era stata ultimata. Affermava, infine, il giudice di prime cure come la velocità del non fosse adeguata alle condizioni della strada: nonostante il Pt_1 limite di velocità di 30 km/h (dovuto alla presenza del cantiere), l'attore ammetteva di procedere a velocità moderata.
Tali circostanze imponevano al sig. un comportamento prudente, la cui mancanza integrava Pt_1 una condotta colposa, idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (in ipotesi ritenuto sussistente), con conseguente inapplicabilità dell'art. 2051 c.c.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il sig. lamentando, anzitutto, una valutazione Pt_1 parziale ed erronea dell'impianto probatorio allegato durante il giudizio di primo grado: il G.I., infatti, pagina 9 di 26 avrebbe omesso di esaminare la relazione medico-legale del dott. ed il verbale di primo soccorso. Per_1
Tali documenti, secondo parte attrice, proverebbero che, nel punto in cui l'asfalto era sconnesso, veniva prodotto il cosiddetto “effetto binario” il quale, “intrappolando” le ruote della bicicletta da corsa del sig. lo disarcionava facendogli urtare il capo contro il selciato. Pt_1
Venendo, in particolare, alle contestazioni riguardanti la sentenza, a differenza di quanto affermato dal giudice di prime cure, gli articoli di giornale allegati non avrebbero dovuto essere considerati irrilevanti in quanto evidenzierebbero un fatto storico, vale a dire: “il manto stradale dissestato ed in particolare il sedime stradale non a raso con evidente dislivello e pericolo soprattutto per il transito di ciclisti e motociclisti”.
In merito, invece, alle fotografie prodotte, parte appellante sottolinea come: in una di esse sarebbe rappresentata una villetta bianca (visibile anche in uno degli articoli di giornale) che contestualizzerebbe esattamente il luogo in corrispondenza del quale è avvenuto l'evento; nelle altre, invece, sarebbe possibile osservare da vicino il punto in cui è avvenuto l'evento dannoso ed, in particolare, il dislivello ed il cedimento strutturale posto sul lato destro della carreggiata vicino al muretto di pietra.
Con riferimento, poi, alle dichiarazioni scritte dalle sig.re e il fatto che esse non Tes_1 Tes_3 abbiano assistito all'incidente risulterebbe inconferente: costoro, infatti, hanno affermato di aver visto il sig. a terra in stato di lieve shock in corrispondenza del civico 139, luogo in cui lo stesso Pt_1 veniva soccorso dal personale del 118. Entrambe hanno, inoltre, descritto la condizione manutentiva della via precisando che “la strada era molto dissestata” e sottolineando, altresì, la “pessima condizione del manto stradale (buche e asfalto mal posato)”.
Le valutazioni, poi, sulla non attendibilità delle dichiarazioni del teste meriterebbero di essere Tes_2 censurate.
Dal punto di vista soggettivo, infatti, non sussistono elementi obiettivi per dubitare dell'imparzialità del testimone: il fatto che egli fosse compaesano del sig. e che lo conoscesse dall'infanzia sono Pt_1 circostanze del tutto plausibili che non intaccano l'attendibilità della sua testimonianza. Anzi, la spontaneità con cui il sig. dichiarava di conoscere l'attore, unitamente alla sua precisa Tes_2 indicazione dei limiti di tale conoscenza (“non ci frequentiamo abitualmente”), rafforzerebbe l'idea di una deposizione sincera e priva di condizionamenti.
Quanto alle ragioni di carattere oggettivo, il G.I. avrebbe ritenuto contraddittoria la deposizione del testimone , focalizzandosi sull'utilizzo del termine “buco” nella dichiarazione scritta e sulla Tes_2 successiva menzione di un “dislivello” in udienza. Si tratterebbe però, secondo parte appellante, di una dichiarazione non tecnica finalizzata a sintetizzare la presenza di una sconnessione nel manto stradale. pagina 10 di 26 Ciò è ben evidente dalle stesse dichiarazioni del sig. il quale, in udienza, chiariva come per Tes_2
“buco” intendesse anche un “dislivello, un gradino”.
Inoltre, parte appellante sottolinea come la credibilità del sig. possa essere avvalorata dal fatto Tes_2 che, durante l'interrogatorio libero, questi abbia fornito una serie di elementi e dettagli utili alla ricostruzione dell'incidente.
Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, omesso di esaminare e valutare le ingiunzioni di ripristino indirizzate dalla Provincia di alla Tali documenti, allegati da parte CP_1 Controparte_2 convenuta nella comparsa di costituzione e risposta sarebbero, secondo parte appellante, idonei a provare come all'Ente provinciale fosse ben nota la pericolosità di quel tratto stradale. Sarebbe, quindi, dimostrata l'idoneità del tratto stradale a recare danno e, dunque, provato il rapporto di causalità tra la stessa ed i danni riportati dal sig. Pt_1
Come ulteriore doglianza viene fatto presente come, in base a quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del nesso di causalità esistente tra il danno subito dall'attore e la res oggetto di custodia, spetterebbe al custode offrire la prova positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia. Il G.I., invece, in evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 2051 c.c. e dall'art. 2697 c.c., ometteva di indicare in motivazione come ritenesse provato il “caso fortuito” limitandosi a richiamare genericamente “la condotta colposa dell'attore” (cfr. pag. 10) “... potendosi in sintesi affermare che anche ove fosse stato provato il nesso causale, esso sarebbe stato interrotto dalla condotta colposa dell'attore” e, con ciò, invertendo l'onere della prova e pervenendo a gravare il danneggiato di un onere probatorio più ampio di quanto imposto dalla legge.
La motivazione, inoltre, risulterebbe viziata anche per avere il Tribunale giudicato sulla base di elementi o prove non raccolte in giudizio ma solo sulla base di congetture e asserzioni: si ipotizza, infatti, che il sig. percorresse la strada ad una velocità superiore ai 30 km/h quando tale dato, Pt_1 in realtà, non è stato oggetto di prova.
Inoltre, secondo quanto affermato da parte attrice, il comportamento “imprudente” del conducente, oltre a dover essere provato in concreto, non esimerebbe comunque l'Ente pubblico dalla sua responsabilità. Come affermato, infatti, da Cass., Sez. III, 23.06.2021 n. 17947, “la presenza di una strada fortemente sconnessa e piena di avvallamenti non può rappresentare di per sé una esimente per
l'Ente pubblico, atteso che un comportamento disattento del conducente non rappresenta una condotta imprevedibile”. In caso contrario, aggiunge la Cassazione “si legittimerebbe il mantenimento delle strade pubbliche in una situazione di incuria e di dissesto al fine di beneficiare di una riduzione o esclusione della responsabilità, facendo ricadere soltanto sull'utilizzatore della strada le conseguenze della mancata manutenzione”. pagina 11 di 26 Che il tratto stradale fosse fonte di potenziale pericolo emergerebbe, oltre che dalle ingiunzioni di ripristino, anche dai numerosi articoli apparsi sul quotidiano locale “la Provincia di Como” in cui veniva dato atto, tra le altre cose, di un ulteriore incidente avvenuto lungo il medesimo tratto di percorrenza e della completa riasfaltatura del manto stradale (avvenuta in data 23/04/2016).
Inoltre, secondo quanto statuito da Cass., Sez. III, 19.12.2023 n. 37059, l'accertamento della condotta colposa del danneggiato non potrebbe ritenersi sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno richiedendosi, altresì, che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità che, tuttavia, mancherebbero nel caso di specie.
Parte appellante formulava, quindi, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. lamentando di non disporre l'importo (€ 20.000) necessario per far fronte alle spese legali a causa della lunga assenza dal lavoro cagionata dall'incidente con conseguente insorgenza di un danno grave ed irreparabile.
Si costituiva quindi la contestando, in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello. Controparte_1
In primis, parte appellata afferma come nessuno dei mezzi indicati in primo grado avrebbe consentito di ritenere provata la dinamica descritta dall'attore ed il nesso causale tra la dedotta insidia e la caduta.
L'appellante conosceva, inoltre, l'esistenza del cantiere e le condizioni della viabilità della strada che, benché notoriamente dissestata, veniva percorsa in condizioni ottimali di visibilità, seppur ad una velocità superiore a quella consentita.
Il comportamento dell'appellante – come afferma, pacificamente, la giurisprudenza – ha, quindi, interrotto il nesso eziologico tra la strada e l'evento dannoso costituendo ex se “caso fortuito”.
Quanto alle ingiunzioni di ripristino indirizzate dalla di alla – CP_1 CP_1 Controparte_2 le quali proverebbero, a dire dell'appellante, che in quel tratto di strada non sussistevano le condizioni di sicurezza per gli utenti della strada – si ribadisce come causa dell'incidente sia stato il comportamento colpevole dell'appellante e non il dinamismo sprigionato dalla cosa oggetto di custodia.
Con riferimento, infine, alla circostanza che la non avrebbe offerto la prova liberatoria CP_1 mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, costei sottolinea come tale tesi non possa essere condivisa in quanto l'esistenza del caso fortuito, inteso come comportamento dell'appellante causante l'evento, sarebbe stato provato dall'escussione dei testi e dalle altre prove versate in atti.
Si costituiva, quindi, la società contestando tutti i motivi di appello in fatto ed in diritto CP_2 ed affermando, in primis, come il Tribunale di Como, con pronuncia immune da vizi logici ed pagina 12 di 26 interpretativi, abbia motivato la propria decisione in ordine all'an debeatur ricostruendo correttamente i fatti, così come emersi durante la fase istruttoria del giudizio di primo grado. In particolare, valutando correttamente le prove testimoniali raccolte ed i documenti prodotti in corso di causa, emergeva come non sussistessero le condizioni di imputabilità della fattispecie dannosa nei confronti della
[...]
dovendosi, piuttosto, ravvisare una responsabilità esclusiva del sig. nel Controparte_2 Pt_1 cagionare l'evento lesivo, imputabile unicamente ad un suo colpevole comportamento.
Parte appellata sottolinea, quindi, l'assenza di valore probatorio della documentazione fornita da parte appellante e rimarca la correttezza della sentenza emessa dal Tribunale di Como procedendo ad una puntuale analisi dei suoi nodi interpretativi.
Con riferimento alla mancata valutazione delle ingiunzioni di ripristino indirizzate dalla di CP_1 alla quest'ultima premette, anzitutto, come l'affidamento dei lavori non CP_1 Controparte_2 possa costituire fonte di una sua responsabilità in quanto è l'Ente ad essere proprietario del tratto stradale in cui è avvenuto l'incidente.
Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe ritenuto del tutto ininfluenti i richiamati documenti e ha, piuttosto, posto l'accento sul comportamento colposo del ciclista non improntato alla normale prudenza, a maggior ragione decisivo in quanto tenuto in presenza di una strada dissestata, le cui condizioni erano ben note all'attore (ed a tutti gli altri i ciclisti che, nell'immediatezza dell'evento,
l'hanno impegnata senza alcun problema) sì da interrompere il nesso causale esistente tra la causa del danno ed il danno stesso, con conseguente esclusione di ogni forma di responsabilità per pretesa omessa vigilanza del custode.
Con riferimento, invece, alla insufficiente motivazione della sentenza circa la prova della causa interruttiva del nesso, parte appellata eccepisce come essa risieda proprio nel comportamento colposo del sig. così come emerso nel corso di tutta la fase istruttoria di primo grado, con conseguente Pt_1 esonero della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo a questa appellata.
Parte appellata reitera, quindi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni formulate in primo grado di giudizio e non esaminate dal Tribunale in punto di quantum debeatur.
Con riferimento, infine, alla sospensione della sentenza provvisoriamente, esecutiva la CP_2 eccepisce l'insussistenza tanto del fumus boni juris quanto del periculum in mora.
Si costituiva, infine, la società contestando tutti i motivi di appello in fatto Controparte_3 ed in diritto addotti ed argomentando come, al contrario di quanto sostenuto da parte appellante, il
Giudice di primo grado avrebbe correttamente esaminato e valutato la valenza probatoria di tutti i documenti prodotti in atti. pagina 13 di 26 Circa l'omesso esame delle ingiunzioni di ripristino indirizzate dalla alla Controparte_1 [...]
parte appellata sottolinea come tale motivo di appello debba considerarsi infondato: Controparte_2 siffatti documenti non possono, infatti, in alcun modo dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il luogo del sinistro e la caduta dell'appellante (supplendo, in tal modo, ad un onere gravante in capo al sig. . Pt_1
In particolare, parte appellata afferma come la responsabilità per il sinistro debba attribuirsi alla società
quale incaricata allo svolgimento dei lavori sul manto stradale e rimasta Controparte_2 custode in via esclusiva (fino al 6 luglio 2017) del tratto stradale interessato dall'incidente.
Parte appellante, poi, incorrerebbe in errore nel lamentare un'inversione dell'onere della prova. Difatti, sarebbe stata proprio la condotta negligente ed imprudente del a determinare l'interruzione del Pt_1 nesso causale integrando il c.d. caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Parte appellata ribadisce, poi, come alla non possa ascriversi alcun tipo di Controparte_1 responsabilità. La causa del sinistro non può essere, infatti, attribuita alla sicurezza del tratto stradale percorso dalla parte attrice, quanto piuttosto ad una sua imprudente e disattenta condotta di guida.
Pertanto, nell'ipotesi in cui l'amministrazione provinciale venga ritenuta responsabile del sinistro, il carattere colposo della condotta di parte attrice potrà, tuttavia, essere valutato ex art. 1227 c.c. con conseguente riduzione (superiore al 50%) del risarcimento dovuto dall'Ente.
Essa ribadisce, altresì, come nell'ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità per i fatti di causa a carico dell'Assicurata (con conseguente manleva di Controparte_3
l'eventuale responsabilità dell'assicuratrice dovrà in ogni caso essere contenuta entro i limiti contrattualmente assunti con conseguente applicazione della franchigia ivi prevista.
Con riferimento all'istanza di sospensione, parte appellata afferma poi come i creditori siano soggetti economicamente solidi e come, altresì, risulti mancante il requisito del fumus boni iuris, stante la palese infondatezza dell'impugnazione proposta.
All'udienza del 19.11.2024, la Corte rinviava la causa per discussione orale all'udienza del 10.12 2024 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e assegnava termine alle parti per il deposito di note difensive e per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Con ordinanza del 18.12.2024 la Corte d'Appello di Milano, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, rilevata la necessità di disporre CT medico legale, non espletata in primo grado, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 28.01.2025; disponeva CT medico legale sul quesito ivi indicato;
nominava quale CT il dottor e fissava per il Persona_2 giuramento e il conferimento dell'incarico la già indicata udienza del 28.01.2025. In detta udienza il
CT dichiarava di accettare l'incarico e prestava il giuramento di rito;
indi la Corte fissava l'inizio pagina 14 di 26 delle operazioni peritali al 27.02.2025, ore 14.00 e assegnava termine di 60 giorni per la trasmissione della bozza alle parti, nonché termine di ulteriori 20 giorni per il deposito della relazione definitiva. La
Corte dava atto, altresì, che le parti e avevano già nominato i propri consulenti di Pt_1 CP_2 parte con atti telematici;
che nominava il dott. come Controparte_3 Persona_3
CTP, con studio in via Rezzonico, 22 mentre la Provincia di come da dichiarazione del CP_1 CP_1 difensore, non nominava alcun CTP. Nella medesima udienza la Corte autorizzava il CT, ove richiesto dalle parti e ove possibile, a effettuare collegamenti audiovisivi con le parti o i loro consulenti;
assegnava fondo spese al CT di euro 1.000,00 provvisoriamente a carico solidale delle parti e rinviava l'udienza al 24.06.2025.
All'udienza del 24.06.2025, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione avanti al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava, altresì, termine perentorio alle parti sino alla data del 7.10.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Le parti depositavano gli scritti nei termini previsti e la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025 dal Collegio dell'udienza del 7.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e merita, pertanto, di essere accolto. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
La Corte osserva.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 28/04/2021,
n. 11122; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 18/09/2020, n. 19584). Il danneggiato è, pertanto, gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 17/01/2018, n. 1064) e, solamente dopo che lo stesso abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè
l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. pagina 15 di 26 Perché il danneggiato assolva il proprio onere probatorio deve, in particolare, essere dimostrato che, secondo l'id quod plerumque accidit (in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante) la cosa custodita abbia cagionato il danno con ragionevole certezza. L'evento, in altre parole, deve essersi prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, assunta in seguito dalla cosa o posseduta in origine.
La prova della dinamica del sinistro e del nesso causale è, infatti, particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad esempio, lo scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano (ed, in particolare, quello del danneggiato) essendo essa di per sé statica e inerte. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., sez. III,
05/02/2013, n. 2660).
Tanto premesso, questa Corte non condivide la valutazione del Giudice di prime cure circa l'inidoneità degli elementi probatori forniti e dei mezzi di prova indicati da parte appellante a dimostrare la dinamica dell'incidente ed il nesso tra la res insidiosa e l'evento verificatosi.
Dal verbale di primo soccorso (doc. 2) si evince che l'appellante in data 20.03.2016, verso le ore 18.00, veniva soccorso in San FE EL sulla strada Provinciale 13 in corrispondenza del civico 139 e che lo stesso indossava il casco da bici. La relazione medico legale di parte del dott. (doc. 5) attesta Per_1 che il sig. rimase “vittima di un incidente mentre era alla guida della propria bicicletta a causa Pt_1 dell'asfalto fortemente sconnesso con conseguente caduta a terra” e che la causa delle lesioni riportate dall'odierno appellante è conseguenza dell' “azione traumatica prodottasi nel divenire dell'incidente ed estrinsecantesi sulla regione del capo e del rachide cervicale, nella fattispecie, tale azione traumatica, sotto un profilo medico-legale risulta prodotta dalla violenta contusione del cranio contro il selciato”.
I suddetti documenti allegati agli atti, unitamente alle dichiarazioni dei testimoni, agli articoli pubblicati sulla stampa locale e alle fotografie dello stato dei luoghi, nonché alla bici danneggiata, concorrono a provare le circostanze di tempo e di luogo in cui è accaduto l'evento.
Anche gli articoli di giornale prodotti dalla difesa dell'appellante (doc. 10 e doc. 12) costituiscono elementi utili ad attestare la condizione di pericolosità del tratto di strada in questione all'epoca dei fatti, consentendo anche di individuare il punto in corrispondenza del quale è avvenuto l'incidente, dove era presente la disconnessione del manto stradale, ossia in prossimità della villetta bianca ivi rappresentata, circostanza questa che è confermata anche dal teste . Tes_2
pagina 16 di 26 Inoltre, una delle fotografie prodotte dal danneggiato (doc. 13) rappresenta una villetta bianca, caratterizzata da un fregio ai balconi e lungo le scale, che attesta il luogo dove è avvenuto l'evento, consentendo di individuare il punto dove era presente la disconnessione del manto stradale e che trova anche corrispondenza anche nella foto pubblicata accanto ad uno degli articoli di giornale sopra richiamati.
In merito alla perizia medico-legale redatta dal dott. e al suo valore probatorio si osserva che la Per_1 giurisprudenza è concorde nel ritenere che, pur in mancanza di una norma che esplicitamente ammetta le prove atipiche nel c.p.c., l'elenco delle prove tipiche in esso contenuto non sia tassativo.
Detto principio è stato evidenziato di recente dalla sentenza n. 88/2024 con cui la Corte d'Appello di
Bologna ha confermato il valore probatorio elevato delle perizie stragiudiziali, anche se realizzate prima del processo. Il principio del libero convincimento del giudice consente a quest'ultimo di basare la propria decisione su una perizia stragiudiziale, purché essa sia ben motivata e basata su elementi oggettivi. Anche la sentenza n. 3524/2023 della Cassazione ha sottolineato la possibilità per il giudice di basare la propria decisione su una perizia stragiudiziale, sempre che sia adeguatamente motivata.
Pertanto, in assenza di una ricostruzione alternativa offerta dalla controparte, il giudice può condividere le conclusioni della perizia e persino decidere in base ad essa.
Con riferimento alla testimonianza del sig. , la Corte non condivide i motivi soggettivi e Tes_2 oggettivi per i quali il Giudice di prime cure ha escluso la sua attendibilità. In ordine agli elementi di natura soggettiva, non ritiene la Corte che abbia rilievo la circostanza che il teste abiti nel medesimo luogo di residenza di parte attrice, dal momento che il tratto di strada ove è accaduto l'evento è frequentato soprattutto dai residenti di PE (comune luogo di residenza); né ha rilievo il fatto che spontaneamente il teste abbia dichiarato di conoscere il sig. potendo detta affermazione da un Pt_1 lato essere indicativa della genuinità della deposizione, dall'altro risultare scontata, essendo PE un piccolo paese dove è facile che tutti si conoscano almeno di vista. Tanto più che il teste ha, Tes_2 comunque, dichiarato di non frequentare abitualmente il dando atto che si tratta di una Pt_1 semplice conoscenza. Non vi è neppure prova che il teste abbia un interesse personale ad un determinato esito della lite.
La discordanza, rilevata dal Giudice di prime cure, tra la dichiarazione scritta rilasciata dal teste e quella dal medesimo rilasciata in udienza attiene in realtà ad una mera improprietà lessicale Tes_2
(dapprima scrive “buco”, in udienza riferisce “dislivello”), che non inficia la veridicità della deposizione, in quanto dal contenuto della stessa si desume che il teste intendeva comunque riferirsi al dislivello presente sulla strada che aveva causato la caduta dalla bici del Pt_1
pagina 17 di 26 In proposito il teste, durante la lettura della dichiarazione scritta, ha precisato che il termine “buco” andava inteso come “dislivello” ( “…preciso quanto dichiarato nella dichiarazione in quanto per buco intendo anche un dislivello, un gradino”).
Per il resto, il teste ha confermato di aver visto chiaramente il sig. sbandare e cadere Pt_1 sull'asfalto dissestato (“....ho dovuto rallentare perchè la strada era dissestata….l'ho visto picchiare la testa sul muretto della villa che c'è sulla destra, alto circa 60 cm”). Il teste, pertanto, ha ricostruito la dinamica della caduta del confermando le circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il Pt_1 sinistro.
Le prove documentali e le deposizioni testimoniali provano, pertanto, il nesso di causalità tra la dedotta insidia stradale e il danno (biologico e patrimoniale) subito dall'appellante.
Il dubbio manifestato dal teste circa il mese in cui è accaduto l'incidente (riferisce aprile Tes_2 anzichè marzo 2016, come documentato) costituisce imprecisione scusabile e giustificabile, considerato il lungo periodo di tempo trascorso dall'evento (ben 7 anni).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ribadirsi come la sua testimonianza non possa essere considerata inattendibile.
La Corte ritiene che risulti, quindi, provato il nesso di causalità tra la res oggetto di custodia ed il danno, e, conseguentemente, accertata la responsabilità della , e della Controparte_1 [...] ex art. 2051 c.c. CP_2
Deve infatti premettersi sin da ora, in linea di diritto, che sussiste la responsabilità concorsuale di entrambi i soggetti, poiché la Suprema Corte ha affermato con l'Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 che “dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece,
l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c.”, profilo sviluppato nel prosieguo.
Vengono ora esaminate le domande formulate dalla in primo grado, non esaminate Controparte_1 dal tribunale poiché assorbite dalla pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, e riproposte in questa sede ex articolo 346 cpc.
La Provincia ha chiesto l'estensione della domanda ex art 2051 cc alla ed ha Controparte_2 quindi formulato domanda di manleva nei suoi confronti.
Le domande sono fondate. Quanto alla domanda di estensione della responsabilità, si osserva che la
Suprema Corte, proprio in caso analogo, ha affermato con l' Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019 che
“In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in pagina 18 di 26 qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto”, principio confermato dalla successiva Sentenza n.
26208 del 06/09/2022. Nel caso in esame non è quindi necessaria una esplicita domanda dell'attore, volta ad estendere la richiesta risarcitoria nei confronti della dal momento che la CP_2 CP_1 non ha dedotto un diverso rapporto sostanziale, poiché ha affermato che la fonte della
[...] responsabilità della era comunque l'obbligo di custodia. CP_2
Nel prosieguo verrà affrontata la domanda di manleva.
Deve ora essere valutata la dedotta sussistenza di una condotta colposa del danneggiato, rilevante ex articolo 1227 c.c..
Nell'interrogatorio formale in data 27.09.2023, l'appellante ha affermato di aver visto che la strada presentava un rattoppo, in quanto la striscia di asfalto rifatta era di colore più scuro rispetto al resto della carreggiata. Ha dichiarato, inoltre, che la striscia era parallela alla strada, circostanza che avrebbe dovuto indurre il ciclista a tenere un comportamento più prudente per evitare il dislivello, spostandosi verso l'esterno della strada ed evitando il pericolo, considerato che la visibilità era piena e le condizioni metereologiche buone. A ciò si aggiunga che il abitando poco distante dal luogo Pt_1 dell'incidente, ha dichiarato di conoscere perfettamente le condizioni della strada in quel tratto, da tempo (8 mesi) interessato da lavori di urbanizzazione. Lo stesso teste ha ammesso di aver Tes_2 rallentato, proprio perché, come l'appellante, percorrendo spesso quella strada, ne conosceva le insidie.
Si osserva, pertanto, che, sussiste una condotta imprudente del il quale, pur consapevole delle Pt_1 condizioni del manto stradale e pur avendo percepito il pericolo, non ha prestato la dovuta attenzione nell'evitarlo, che si pone in rapporto di concausa ex art 1227 cc con la responsabilità ex art 2051 della
Amministrazione Provinciale e dell'impresa appaltatrice.
Il comportamento (omissivo o commissivo) colposo del danneggiato rileva, infatti, a livello concorsuale nella produzione del danno, e non interrompe il nesso di causalità, non essendo da solo sufficiente a determinare l'evento, avendo senz'altro concorso alla sua causazione la negligenza dell'impresa appaltatrice e dell'Amministrazione provinciale, entrambe tenute all'obbligo di custodia e vigilanza, tale per cui si ritiene che l'apporto del danneggiato alla causazione dell'evento non fa venir meno la corresponsabilità ex art. 2051 c.c. dell'impresa e della , la cui CP_2 Controparte_1
pagina 19 di 26 responsabilità concorrente, tuttavia, deve essere limitata nella misura del 70%, in ragione del desunto concorso di colpa del quantificabile nella misura del 30%. Pt_1
La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode.
Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile.
In questo senso, di recente, si è già espressa la Suprema Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
27/06/2016; cfr. sul punto anche Cfr. C. Cass., Sez. III, 31/10/2017, n. 25837).
Pertanto, pur se gli appellati ( e non sono stati in grado di Controparte_1 Controparte_2 provare l'esclusione del nesso causale (per effetto del caso fortuito) ai fini della dimostrazione della loro sostanziale irresponsabilità, la Corte ritiene, nel contempo, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso, riconoscendo una quota percentuale di apporto concorsuale del comportamento colposo del danneggiato nella causazione dell'evento, in virtù del combinato disposto degli artt. 1227 comma 1 e
2051 c.c.
Deve, infatti, reputarsi imprudente il comportamento del il quale, conoscendo le insidie del Pt_1 tratto di strada, procedeva a velocità sicuramente non adeguata allo stato dei luoghi.
Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art. 342 Reg. CDS, «L'obbligo di limitare la velocità, di cui all'articolo 141, comma 1, del codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire
l'esistenza di un pericolo….”.
Pur in presenza del rilevato comportamento imprudente del non può tuttavia escludersi la Pt_1 prevedibilità dell'evento da parte dell'Amministrazione provinciale e dell'impresa appaltatrice dei lavori, permanendo la loro responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
I giudizi di “negligenza” della vittima, e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda. Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta pagina 20 di 26 da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c.. Il secondo va compiuto invece guardando al custode, e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia.
Orbene, le misure apprestate dall'impresa per evitare danni a terzi erano, nel caso di specie, del tutto insufficienti, incombendo sulla medesima l'obbligo di segnalare la situazione di dissesto del manto stradale con apposita segnaletica o limitando la circolazione nel tratto ancora non completamente ripristinato, e spettando alla appaltante il compito di controllo sull'effettivo adempimento di CP_1 tale obbligo.
Risulta, infatti, provato che l'impresa non aveva eseguito le opere a regola d'arte, né ultimato CP_2
i lavori e che il rappezzo della strada presentava un pericoloso dislivello. Del resto, infatti, era noto alla
, che in quel tratto stradale le condizioni dell'asfalto costituivano un pericolo per l'incolumità CP_1 dei ciclisti e dei motociclisti, come documentato anche dalle lettere di ingiunzione che il medesimo
Ente pubblico aveva indirizzato, più volte, alla per provvedere ad eliminare le Controparte_2 imperfezioni del manto stradale che costituivano un pericolo per la viabilità.
Le risultanze processuali consentono, pertanto, richiamando l'arresto giurisprudenziale sopra citato, di affermare da un lato la responsabilità dell'impresa appaltatrice che ha rimosso, imprudentemente, nell'area di cantiere, la segnaletica dei lavori stessi non ancora ultimati, dall'altro lato, la responsabilità della di per il permanere della custodia sulla strada interessata dai lavori ove la CP_1 CP_1 circolazione era comunque possibile, nell'arco di tempo interessato dai lavori in corso.
Infatti, come affermato anche dal Tribunale di Como, l'area dissestata nel momento del sinistro era aperta al traffico e non delimitata da alcun cartello stradale, né vi erano segnalazioni di pericolo, eccetto il cartello del limite di velocità di 30 Km/h. Sebbene detta area costituisse, al momento del verificarsi dell'evento, ancora area di cantiere e, quindi, fosse affidata alla custodia dell'impresa purtuttavia, risultando detta area adibita al traffico al momento del sinistro, la di CP_2 CP_1
e l'impresa secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, sono CP_1 Controparte_2 entrambi responsabili, ritenendosi l'imputazione di responsabilità, nei rapporti interni fra i corresponsabili, pari al 50%, ciascuno in virtù della presunzione di cui all'art. 2055 c.c.
Sul quantum.
In merito ai danni subiti dal il CT dott. ha accertato che il medesimo ebbe Pt_1 Persona_4
a riportare, in seguito alla caduta, un importante trauma cranico-cervicale, produttivo di frattura tipo
Anderson II del dente dell'epistrofeo, ossia una frattura del processo odontoideo in corrispondenza della giunzione tra la parte basale del dente e il corpo dell'epistrofeo. Ne derivarono un periodo di pagina 21 di 26 inabilità temporanea di giorni 11, in ordine alla degenza ospedaliera, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 60, relativamente al periodo di massima algo-disfunzionalità post-traumatica e di utilizzo continuativo di collare cervicale, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni
20, in ordine alla graduale ripresa funzionale e alla progressiva defervescenza sintomatologica, seguito da un ulteriore periodo di giorni 20 in forma parziale mediamente al 25%, nel corso del quale vi fu il completamento dell'iter terapeutico.
Il CT ha accertato che il trauma ha potuto cagionare al una contingente sofferenza Pt_1 soggettiva menomazione-correlata al danno biologico/dinamico relazionale di grado medio (non inferiore a 3 su una scala da 1 a 5) nel corso della inabilità temporanea.
Il CT, alla luce dei rilievi anamnestici, clinici e semeiologici effettuati, ha stimato medico-legalmente congruo il danno biologico permanente nella misura del 20%, quale riduzione dell'integrità psicofisica globale. Tale valutazione è stata espressa sulla base dei criteri medico-legali contenuti nelle “Linee
Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” - SIMLA, GI
Editore, 2016, e nella Tabella delle menomazioni dell'integrità psicofisica adottata ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 209/2005 e successivamente aggiornata con D.P.R. 3 luglio 2003, nonchè nella Tabella unica nazionale pubblicata in G.U. n. 211 dell'11 settembre 2023.
Ha ritenuto, altresì, il CT che il sia pienamente in grado di percepire gli effetti dei postumi Pt_1 permanenti sul proprio “fare quotidiano”, nel senso che gli esiti incidono concretamente e sensibilmente sulla sua capacità di compiere attività abituali, imponendogli continui adattamenti e rinunce, nonchè un costante confronto con la sua limitazione;
che i postumi permanenti determinano limitazioni apprezzabili in diverse attività della vita quotidiana e comportano una riduzione qualitativa della sfera relazionale e del benessere personale;
che il presenta una sintomatologia dolorosa Pt_1 cronica a genesi nocicettiva di grado lieve - moderato;
che la menomazione presenta segni esteriori che possono essere percepiti da terzi in maniera discontinua ma significativa;
che il danneggiato necessita di terapie conservative e supporti in forma occasionale;
che la sofferenza menomazione - correlata può essere qualificata come “media”; che le spese mediche allegate per diagnosi e cura sono pari ad €
306,10, nonchè ad € 73,20 per fotocopie e lastre e ad € 24,40 per fotocopia cartella clinica, oltre ad €
305,00 per visita medico-legale con relazione scritta (dott. e sono ritenute congrue e Persona_1 confacenti.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno.
Pertanto, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024 e tenuto conto dell'età dell'attore al momento della chiusura della malattia (44 anni), il danno non patrimoniale risulta liquidato nella pagina 22 di 26 misura di € 81.346,00 quale danno biologico permanente nelle sue componenti di danno dinamico relazionale e danno da sofferenza soggettiva, accertata dalla ctu, e di € 8.165,00 quale danno biologico temporaneo. A tale somma va aggiunto il danno patrimoniale di € 708,70, quali spese mediche ritenute dal CT congrue.
La Corte ritiene di non riconoscere il risarcimento del danno materiale alla bicicletta come richiesto dall'appellante, considerata la mancata allegazione delle relative fatture provanti il costo della bicicletta e le spese di riparazione della stessa.
Quanto all'aumento del punto percentuale con la massima personalizzazione prevista in tabella richiesta dall'attore, si osserva che, la Cassazione, in proposito, ha ribadito che «in assenza di prova di […] specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze
"ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giudice adempie correttamente al suo compito di motivazione della liquidazione equitativa del danno, ove dia conto dell'avvenuta considerazione di tutti i possibili profili di danno non patrimoniale ricollegabili alla fattispecie condotta al suo esame». Infatti, secondo l'insegnamento di legittimità, il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il danneggiato dimostri la sussistenza di circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie (Cfr. Cassazione civile, ordinanza n.
15084/2019; Cass. n. 14364/2019).
Affinché́ il risarcimento venga personalizzato, è necessario che il danneggiato alleghi e dimostri quale fosse effettivamente il concreto tipo di vita condotto prima del sinistro e come questo tenore di vita si sia modificato per effetto dei postumi. Sul piano dell'allegazione è necessario che il danneggiato descriva quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito.
Tali principi sono stati effettivamente ripetuti dalla Suprema Corte nelle successive pronunce (si vedano, tra le altre, la sentenza 11 novembre 2019 n. 28988 e le ordinanze 4 marzo 2021 n. 5865 e 25 gennaio 2024, n. 2433) fino a quella presente.
Nel caso di specie, si è limitato ad addurre di non poter utilizzare la bicicletta e cioè un Pt_1 pregiudizio che, per lesioni fisiche come quelle riportate, è del tutto comune ad ogni soggetto che subisce quel tipo di danno. Non solo. Quello lamentato, oltre a essere un danno tipicamente conseguente a quel tipo di lesione, di per sé non è neanche un danno specifico, perché́ l'impossibilità di andare in biciletta non priva di autonomia negli spostamenti il danneggiato, che avrà̀ pur sempre la possibilità̀ di usufruire di altri mezzi privati o pubblici. Poiché́ non ha allegato e provato che Pt_1 vi sia stata un'incidenza particolare della lesione nel caso specifico che lo riguarda, la personalizzazione del danno non può essere riconosciuta. pagina 23 di 26 Il danno subito da viene quindi liquidato in complessivi € 90.054,70 ed è risarcibile Parte_1 nella misura del 70%, pari ad €. 63.038,29 in considerazione del suo concorso di colpa nella causazione del sinistro.
Conclusivamente, la devono essere condannate, in solido Controparte_9 in forza del principio di estensione della domanda, al risarcimento del danno subito da Parte_1 pari a complessivi € 63.038,29 liquidato in moneta attuale, oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo secondo la nota sentenza della Suprema
Corte a SU 1712/1995, dovuti in assenza di qualsivoglia eccezione sul punto delle parti appellate.
Vengono qui esaminate le domande di manleva formulate dalla in primo grado, non Controparte_1 esaminate dal tribunale poiché assorbite dalla pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, e riproposte in questa sede ex articolo 346 cpc.
Le domande meritano accoglimento.
Con riferimento alla domanda di manleva della nei confronti di CP_1 Controparte_3 si rileva che questa ha riconosciuto l'operatività della polizza n. 1911035, con decorrenza dalle
[...] ore 24.00 del 31.12.2015 alle ore 24 del 31.12.2016, entro i limiti contrattualmente assunti e, quindi entro il limite del massimale di indennizzo previsto per sinistro, pari ad € 10.000.000,00, e con la franchigia ivi prevista, pari ad € 2.400,00 a sinistro. Pertanto, deve Controparte_3 essere condannata a tenere manlevata ed indenne l'Assicurata delle somme da questa dovute all'appellante all'esito del presente giudizio, ridotta della franchigia non contestata di € 2.400,00.
Anche la domanda di manleva formulata nei confronti di è fondata, per quanto già Controparte_2 affermato in tema di responsabilità concorsuale ed estensione della domanda.
Quanto alla distribuzione interna delle responsabilità, si richiama quanto già argomentato in relazione alla responsabilità concorsuale fra la e la che deve ritenersi in percentuale CP_1 Controparte_2 paritetica al 50% ciascuno, da valere nei rapporti interni.
Conseguentemente deve essere condannata a tenere manlevata e indenne la Controparte_2
per tutti gli importi che questa sarà tenuta a versare in effetto della presente Controparte_1 sentenza oltre la propria quota di responsabilità del 50%.
Deve altresì essere accolta la domanda formulata in questo grado dal volta alla condanna di Pt_1
a restituire a la somma di € 1.000,00 -versata in acconto ( come Controparte_4 Parte_1 da ricevute allegate alla nota di precisazione delle conclusioni del 7.7.2025) in forza della sentenza
608/2024 emessa dal Tribunale di Como e oggetto della presente impugnazione- oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo.
Vengono ora Regolate le spese di lite. pagina 24 di 26 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018).
L'esito della lite vede la soccombenza della e di nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 che vengono quindi condannate, in solido, ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio, spese che vengono compensate per 1/3 in ragione dell'accertato concorso di colpa .
Vengono invece compensate le spese fra provincia di e CP_1 Controparte_2
Le spese di lite del doppio grado sostenute dalla Provincia di vengono invece poste a carico dei CP_1
per la soccombenza. Controparte_3
Le spese sono liquidate in dispositivo per entrambi i gradi sulla base del D.M. n. 55/2014 attualmente vigente (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147), già nella riconosciuta misura dei 2/3 per l'appellante e per l'intero per la nello scaglione del valore della domanda Pt_1 CP_1 CP_1 accolta (scaglione da 52.000,00 a 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la e
contro
NONCHE'
[...] Controparte_1 Controparte_2
CONTRO vverso la sentenza n. 608/2024 pubblicata dal Controparte_3
Tribunale di Como, in data 28.05.2024, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. condanna la , in persona del Presidente pro tempore e in Controparte_1 Controparte_2 solido, a corrispondere in favore di la somma di € 63.038,29, a titolo di Parte_3 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
2. accerta nei rapporti interni la corresponsabilità nella misura del 50% ciascuno fra
[...]
e ; CP_2 Controparte_1
3. condanna l'impresa a tenere manlevata ed indenne la Controparte_2 Controparte_1 di tutti gli importi da questa pagati in esecuzione della presente sentenza, oltre il limite dalla propria quota di corresponsabilità del 50%;
pagina 25 di 26 4. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
a tenere manlevata ed indenne la delle somme da questa dovute in favore Controparte_1 dell'appellante, ridotte della non contestata franchigia di € 2.400,00;
5. condanna la in solido, alla refusione delle spese Parte_4 processuali del doppio grado di giudizio in favore di già compensate Controparte_10 nella misura di 1/3, liquidate:
-quanto al primo grado, in complessivi € 9.402,00, di cui € 1.701,30 per la fase di studio, € 1.085,30 per la fase introduttiva, € 3.780,00 per la fase istruttoria ed € 2.835,30 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-quanto al secondo grado, in complessivi € 9.544,60 di cui € 1.984,60 per la fase di studio, € 1274,00 per la fase introduttiva, € 2.884,00 per la fase istruttoria ed € 3.402,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_2
7 . Condanna alla refusione delle spese processuali del doppio Parte_5 grado di giudizio in favore di liquidate: Controparte_1
-quanto al primo grado, in complessivi€ 14.103,00 di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-quanto al secondo grado, in complessivi € 14.317,00 di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
8. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
a restituire a la somma di € 1.000,00 - versata in acconto in forza della Parte_1 sentenza 608/2024 emessa dal Tribunale di Como e oggetto della presente impugnazione - oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Giovanna Maria Ferrero
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Maria Ferrero Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott. Andrea Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1973/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) nato a [...] il [...] , residente in Parte_1 C.F._1
Alta Valle EL (CO) Via Scion Sotto n. 9 , rappresentato e difeso dall' Avv. Laura Maria Gardini (
c.f. ) presso il cui Studio in Milano Via P.L. da Palestrina n. 2 è elettivamente C.F._2 domiciliato (fax 02 49665327; pec: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del Presidente pro tempore rappresenta Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avvocati Domenica Condello e Matteo Accardi dell'avvocatura Provinciale della
Provincia di ed elettivamente domiciliata presso la sede delle Provincia di in Via CP_1 CP_1
Borgovico n. 148 all'indirizzo pec: Email_2
APPELLATO
E
P.IVA/C.F. , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore sig. (C.F. ) con sede legale in Ponte Nizza Parte_2 CodiceFiscale_3
(PV) alla Via Molino del Conte n. 5/F, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Cozzolino (CF:
pagina 1 di 26 ) ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Milano alla Via Melzo n. C.F._4
36. (fax: 081/206007; pec: ; Email_3
APPELLATO
E con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_3
1911035, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia con sede in
Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Traverso (C.F.
) del Foro di Livorno (fax: 0586/893134 – pec: C.F._5
, presso il cui studio in Livorno, 57123, Via Borra, n. 35 è Email_4 elettivamente domiciliata (pec: fax 0586/893134); Email_4
APPELLATO
avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
PER LA RIFORMA della sentenza n. 608/2024 pubblicata dal Tribunale di Como, Sez. II civile,
Giudice Dott. Giorgio Previte, datata 26.05.2023, depositata in data 28.05.2024, Repertorio n.
2164/2024 del 28/05/2024, notificata il 30.05.2024, nel procedimento R.G. n. 1245/2021.
Conclusioni:
Per : Parte_1
Richiamato il contenuto dell'atto di appello e tutta la documentazione prodotta dalle parti anche nel procedimento di primo grado l' Avv. Laura Maria Gardini, difensore e domiciliatario di Parte_1
insiste per l'accoglimento delle seguenti
[...]
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 608/2024 emessa dal Tribunale di Como , II Sezione Civile,
Giudice Dott. Giorgio Previte, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1245/2021 , depositata in cancelleria in data 28.05.2024 e notificata il 30.05.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- Accertare la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. della nella causazione del Controparte_1 danno materiale e fisico sofferto da che in data 20.03.2016 verso le ore 18,00 circa Parte_1 in Via Provinciale all'altezza del civico n. 139 in San FE EL ora Centro Valle EL (CO) a causa della cattiva manutenzione del manto stradale, cadeva dalla sua bicicletta da corsa riportando pagina 2 di 26 la frattura del dente dell'epistrofeo e quindi un'invalidità permanente a carattere parziale pari al 20 % della totale;
invalidità temporanea assoluta di giorni 11 (ricovero ospedaliero) ,invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 85; invalidità temporanea parziale al 50% di altri 15 giorni;
-Accertare l'entità del danno alla persona e del danno materiale subito dal signor a Parte_1 seguito del fatto dannoso del 20.03.2016 e condannare la in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore a pagare in favore di , la somma complessiva di €uro 98.000,00 o la Parte_1 maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia per il danno alla persona ed € 4.000,00 o la maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia per il danno materiale -oltre interessi legali e rivalutazione monetaria- utilizzando per la quantificazione del danno alla persona le tabelle di Milano
o la recentissima tabella unica nazionale TUN-
e la prevista personalizzazione vigenti alla data di liquidazione del sinistro come ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati sia dinanzi il
Tribunale che nel presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi professionali ,oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio e oltre al rimborso delle spese di CT .
Condannare l'appellata a restituire a la somma di € 1.000,00 - Controparte_4 Parte_1 versata in acconto ( come da ricevute qui allegate) in forza della sentenza 608/2024 emessa dal
Tribunale di Como e oggetto della presente impugnazione- oltre interessi dalla data dei pagamenti al saldo .
In via istruttoria si reiterano tutte istanze non accolte formulate nell'atto d'appello.
Milano, 07.07.2025
Per RO DI COMO:
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più opportuna declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito rigettare in toto, l'avverso atto di appello principale per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta,in quanto infondato in fatto e diritto.
In via subordinata
pagina 3 di 26 Nella denegata ipotesi, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della Controparte_2 nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni lamentati dall'attore, condannare quest'ultima quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato affinché risponda in luogo della CP_1
[...]
In ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della condannare Controparte_1
l'Assicurazione a tenere indenne, manlevare e comunque al CP_3 Controparte_3 pagamento diretto all'attore e/o a ripetere ogni somma, rigorosamente provata ed accertata, che la
Provincia dovesse esborsare a causa e per fatto della domanda attorea. In ogni caso condannare, dichiarare tenute la la anche Controparte_2 Controparte_3 in solido tra loro, a tenere indenne, garantire e manlevare la da qualsiasi esborso e Controparte_1 pregiudizio economico che la stessa dovesse subire e/o fosse tenuta a pagare all'appellante a qualunque titolo, azione e/o ragione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_2
“rigettare l'istanza di sospensione richiesta dal sig. stante la manifesta infondatezza Parte_1 dell'appello e/o la sua inammissibilità;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione ex art. 348 bis e dell'art. 350 c.p.c.
- rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. perché infondato, per l'effetto Parte_1 confermando integralmente la sentenza impugnata n. 608/2024 su R.G. n.1245/2021 resa dal
Tribunale di Como Sez. II Civile in persona del G.U Dott. Giorgio Previte così come pubblicata in data 28.05.2024;
- in denegata ipotesi di sia pur parziale accoglimento dell'appello, voglia limitare la condanna nei confronti della sola Provincia di rigettando la sua domanda di chiamata in manleva svolta nei CP_1 confronti della terza chiamata soc. Controparte_2
- in ulteriore subordine, in non creduta ipotesi di pur parziale accertamento di responsabilità in capo alla soc. la stessa andrà ridistribuita in concorso tra tutte le parti presenti in Controparte_2 causa in quanto parimenti concorrenti nella verificazione della fattispecie in oggetto, rideterminando, in punto di quantum, sia il danno da lesione che il danno a cose.
- provvedere alla liquidazione anche delle spese di secondo grado di giudizio.
S.J. pagina 4 di 26 Per Controparte_3
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, richiamate tutte le difese e le eccezioni
e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., riservata ogni ulteriore conclusione, deduzione ed eccezione,
in via principale: respingere integralmente l'impugnazione avversaria in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, per tutte le ragioni meglio esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, sia con riferimento all'an che al quantum richiesto, e per l'effetto confermare integralmente le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, n. 608/2024 pubblicata dal Tribunale di Como, Sez. II civile, Giudice Dott. Giorgio Previte, datata 26.05.2023, depositata in data 28.05.2024, Repertorio n. 2164/2024 del 28/05/2024, notificata il 30.05.2024, nel procedimento R.G. n. 1245/2021;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, n. 608/2024 pubblicata dal Tribunale di Como, Sez. II civile, Giudice Dott. Giorgio Previte, datata 26.05.2023, depositata in data 28.05.2024, Repertorio n. 2164/2024 del 28/05/2024, notificata il 30.05.2024, nel procedimento R.G. n. 1245/2021, e nell'inconcessa ipotesi in cui venga accolta la domanda risarcitoria di parte appellante, rigettare integralmente le domande formulate dall'appellante nei confronti della , e comunque da chiunque formulate nei confronti dell'Assicurata Controparte_1 nel presente giudizio, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e, comunque, non provate, per tutte le ragioni meglio esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, accertando e dichiarando l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'assicurata e per l'effetto rigettare la domanda di manleva svolta dalla assicurata CP_1 nei confronti di con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_3
1911035, e quindi assolverla da ogni avversa domanda e pretesa da chiunque formulata, dichiarando
l'infondatezza di qualsivoglia richiesta nei confronti di quest'ultima
in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze della parte appellante, e di accoglimento della domanda di manleva, previa determinazione delle quote di responsabilità tra i soggetti appellati, dichiarare l'obbligo di manleva di con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1911035 Controparte_3 esclusivamente entro i limiti contrattualmente assunti come meglio specificati in comparsa, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa ex art. 1916 cod.civ., tenendo conto del concorso causale della stessa
pagina 5 di 26 parte appellante nella causazione dell'asserito danno e nell'aggravamento del preteso danno, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
in assoluto subordine, nel merito: nella denegata ipotesi di condanna anche parziale della
Provincia di dichiarare l'obbligo di manleva di con CP_1 Controparte_3 riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1911035, esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti (ed in particolare entro il limite del massimale per sinistro convenuto in polizza e con applicazione della franchigia per sinistro ivi prevista), solo previo accertamento del rispetto delle condizioni e termini di cui alla copertura;
in assoluto subordine nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna anche parziale della Provincia di dichiarare l'obbligo di manleva di con CP_1 Controparte_3 riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1911035 esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti e previa ripartizione in quote di responsabilità tra i soggetti appellati, ed esclusivamente entro
i limiti conseguenti alla ripartizione della responsabilità per il rischio assicurato tra Controparte_3 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1911035 ed eventuali altri, ex art.
[...]
1910 cod. civ., espressamente dichiarato il diritto di regresso di con Controparte_3 riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1911035 eventualmente escussi nei confronti dei detti assicuratori;
in ogni caso: rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante , in quanto infondata in fatto ed in diritto, per la totale assenza dei necessari presupposti previsti dall'art. 283 cpc in merito sia al fumus boni iuris che al periculum in mora.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi gradi del giudizio.”
In via istruttoria, si insiste come nelle memorie ex artt. 183 vi° comma nn. 2 e 3 c.p.c. ritualmente e tempestivamente depositate in prime cure, come da paragrafo 3 della comparsa di costituzione e risposta depositata in atti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, in questa sede o comunque in corso di giudizio, formulate dalle controparti.
Oss.mo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 20/03/2016, intorno alle ore 17:00 in località San FE EL, il sig. , Parte_1 mentre percorreva in sella alla propria bicicletta da corsa la via Provinciale in direzione PE EL, cadeva rovinosamente al suolo.
pagina 6 di 26 Trasportato in ambulanza all'Ospedale di Gravedona, gli veniva diagnosticata una “frattura del dente dell'epistrofeo” e veniva, quindi, ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico di artrodesi cervicale.
Una volta dimesso, il sig. si sottoponeva, in data 10/08/2016, a visita medico legale presso lo Pt_1
Studio del dott. il quale, preliminarmente, accertava che le lesioni erano da addebitarsi Persona_1 alla violenta contusione del cranio contro il selciato.
Il dott. riscontrava, quindi, una invalidità temporanea totale (ITT) di 110 giorni, così Per_1 parcellizzata: 11 giorni al 100%; 85 giorni al 75%; 14 giorni al 50%. Veniva, inoltre, accertata un'invalidità permanente (IP) del 20% a seguito dei postumi permanenti a livello cervicale classificati come una “grave sindrome algo-funzionale”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. evocava in giudizio la Pt_1 Controparte_1 per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lui subiti ex art. 2051 c.c. Il danno veniva quantificato in € 102.000,00, di cui: € 98.000,00 per danno biologico (assumendo un'invalidità permanente a carattere parziale pari al 20% della totale;
una invalidità temporanea totale per 11 giorni, temporanea parziale al 75% di giorni 85 e parziale al 50% di 14 giorni) ed € 4.000,00 per danni materiali (bici, casco, indumenti).
Si costituiva ritualmente e tempestivamente la chiedendo il rigetto delle pretese Controparte_1 attoree nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa tanto del terzo Controparte_5
(sull'assunto che fosse quest'ultima ad avere la custodia dei luoghi al momento del fatto) quanto dell' per essere manlevata e garantita a termini di polizza. CP_6 CP_3 CP_3
Si costituivano, quindi, la e la chiedendo Controparte_2 Controparte_3 entrambe il rigetto della domanda attorea poiché infondata nell'an e nel quantum.
In particolare, l'impresa sollevava eccezione di carenza di legittimazione passiva impugnando CP_2 recisamente l'atto di chiamata in causa della (da ritenersi unica responsabile Controparte_1 dell'evento) e sollevando, in tal senso, tutte le conseguenti eccezioni di carattere preliminare e di merito.
La compagnia assicuratrice, invece, richiamava i termini di operatività della polizza e chiedeva che l'eventuale condanna di manleva fosse contenuta entro i limiti contrattualmente assunti. Nel merito, affermava l'assenza di responsabilità della in quanto, sul luogo del sinistro, erano in Controparte_1 corso lavori autorizzati dell' Controparte_5 Controparte_2
Riconduceva, infine, la responsabilità dell'accaduto alla condotta imprudente del sig. che non Pt_1 aveva usato la diligenza media per evitare la caduta e, in subordine, in caso di condanna, chiedeva la determinazione delle quote di responsabilità tra i soggetti convenuti. pagina 7 di 26 Con udienza cartolare del 29/6/2022 il G.I. concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c., sulle cui istanze istruttorie decideva, disponendo: l'interrogatorio formale del sig.
; l'assunzione, parziale, delle prove orali indicate da parte attrice “nel massimo di Parte_1 due testi di parte attrice, fra i tre indicati , ; l'assunzione delle prove orali Tes_1 Tes_2 Tes_3 indicate dalla terza chiamata (con massimo i due testi indicati: Geom. CP_3 Controparte_3
e Geom. ; l'ordine ex art. 213 c.p.c. a e a di esibizione della Tes_4 Tes_5 CP_7 CP_8 documentazione in proprio possesso relativa agli importi eventualmente liquidati a parte attrice “in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 20/03/2016 in Centro Valle EL (CO) località San
FE EL, ovvero dichiarazione di non avervi provveduto”.
Alla successiva udienza del 27/09/2023 veniva compiuta l'istruttoria con l'interrogatorio formale del sig. e l'escussione dei testi comparsi: il sig. per l'attore ed i Geom. e per Pt_1 Tes_2 Tes_4 Tes_5 la terza chiamata . CP_3
Con ordinanza del 7/10/2023 il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 1/2/24, ritenendo opportuno, in ottica di economia processuale, valutare preliminarmente (ex artt. 279 co. II n.
2 e 187 co. II c.p.c.) la fondatezza della domanda attorea in punto di an e precisando che, in caso di accoglimento della domanda attorea, il processo stesso sarebbe proseguito (ex art. 279 co. II n. 4 c.p.c.) con l'opportuna istruzione circa il quantum, anche alla luce della CT medico-legale richiesta dall'attore.
Il G.I. all'udienza cartolare del 1/2/2024 confermava le proprie valutazioni espresse nell'ordinanza del
7/10/2023 e tratteneva la causa in decisione, concedendo, ex art. 190 c.p.c., i termini per le comparse conclusionali e per le note di replica.
Il G.I. nella persona del dott. Previte Giorgio riteneva la domanda attorea infondata nell'an con conseguente inutilità di una valutazione circa il quantum del danno subito.
A fondamento della propria decisione egli asseriva l'insufficienza degli elementi probatori e dei mezzi di prova prodotti, in quanto inidonei a dimostrare la dinamica del sinistro ed il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta del ciclista.
In particolare, secondo il giudice di prime cure, gli articoli di giornale allegati si limitavano a riportare lamentele successive all'incidente. Le fotografie, poi, non contestualizzavano adeguatamente il luogo del sinistro, essendo state scattate eccessivamente da vicino. Esse, in particolare, rappresentavano una striscia longitudinale sulla parte destra della sede stradale, larga circa la metà della corsia di marcia in direzione Nord-PE, corrente per buona parte del rettilineo e di colore grigio più intenso rispetto alla restante parte di asfalto.
pagina 8 di 26 Infine, è insegnamento costante in dottrina e giurisprudenza che le dichiarazioni scritte dei testimoni abbiano un valore probatorio limitato, a meno che non siano confermate in sede di esame testimoniale.
Tra queste, ad ogni modo, solo la dichiarazione del sig. era apparsa rilevante, in Testimone_6 quanto unico testimone oculare della caduta.
La deposizione del sig. è stata, tuttavia, valutata come inattendibile. Tes_2
Con riferimento ad aspetti di natura c.d. soggettiva, il sig. dichiarava, infatti, di essere un Tes_2 compaesano del sig. e di conoscerlo dall'infanzia. Riguardo ad elementi di natura c.d. Pt_1 oggettiva, invece, il G.I. sottolineava come la testimonianza differisse dalle dichiarazioni scritte allegate (mancanti, altresì, di data): il sig. descriveva, infatti, la presenza un “buco” in cui il Tes_2 sig. sarebbe caduto, mentre in udienza riferiva la presenza di un “dislivello” dato dalla Pt_1
“diversità di altezza del manto” tra due tratti di strada. Alla richiesta di chiarimento del Giudice, il sig.
escludeva che si trattasse di un “buco”. Questa discrepanza, insieme all'errore sulla data Tes_2 dell'incidente, metteva, quindi, in dubbio la sua credibilità.
Non risultavano, quindi, prove sufficienti per accertare il nesso causale tra lo stato dei luoghi (dedotti come non ultimati e costituenti insidia) e la caduta dell'attore, con conseguente impossibilità di attribuire, in capo al custode, una forma di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Inoltre, affermava il giudice di prime cure che, quand'anche il nesso causale fosse stato provato, esso sarebbe stato interrotto dalla condotta colposa dell'attore, come risulterebbe desumibile da una serie di circostanze.
Durante l'interrogatorio formale, infatti, il sig. rappresentava una serie di accadimenti a sé Pt_1 sfavorevoli – come tali, dotate di valenza confessoria e confermate sia dall'esame dei documenti da lui stesso depositati, sia dalla testimonianza del sig. – che ne sottolineerebbero la condotta Tes_2 colpevole. Dalla testimonianza di quest'ultimo emergeva, inoltre, come la strada non fosse così pericolosa come descritto dall'attore e dagli articoli di giornale allegati: in quel momento, riferiva il testimone, il cantiere era chiuso e la striscia di asfalto era stata ultimata. Affermava, infine, il giudice di prime cure come la velocità del non fosse adeguata alle condizioni della strada: nonostante il Pt_1 limite di velocità di 30 km/h (dovuto alla presenza del cantiere), l'attore ammetteva di procedere a velocità moderata.
Tali circostanze imponevano al sig. un comportamento prudente, la cui mancanza integrava Pt_1 una condotta colposa, idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (in ipotesi ritenuto sussistente), con conseguente inapplicabilità dell'art. 2051 c.c.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il sig. lamentando, anzitutto, una valutazione Pt_1 parziale ed erronea dell'impianto probatorio allegato durante il giudizio di primo grado: il G.I., infatti, pagina 9 di 26 avrebbe omesso di esaminare la relazione medico-legale del dott. ed il verbale di primo soccorso. Per_1
Tali documenti, secondo parte attrice, proverebbero che, nel punto in cui l'asfalto era sconnesso, veniva prodotto il cosiddetto “effetto binario” il quale, “intrappolando” le ruote della bicicletta da corsa del sig. lo disarcionava facendogli urtare il capo contro il selciato. Pt_1
Venendo, in particolare, alle contestazioni riguardanti la sentenza, a differenza di quanto affermato dal giudice di prime cure, gli articoli di giornale allegati non avrebbero dovuto essere considerati irrilevanti in quanto evidenzierebbero un fatto storico, vale a dire: “il manto stradale dissestato ed in particolare il sedime stradale non a raso con evidente dislivello e pericolo soprattutto per il transito di ciclisti e motociclisti”.
In merito, invece, alle fotografie prodotte, parte appellante sottolinea come: in una di esse sarebbe rappresentata una villetta bianca (visibile anche in uno degli articoli di giornale) che contestualizzerebbe esattamente il luogo in corrispondenza del quale è avvenuto l'evento; nelle altre, invece, sarebbe possibile osservare da vicino il punto in cui è avvenuto l'evento dannoso ed, in particolare, il dislivello ed il cedimento strutturale posto sul lato destro della carreggiata vicino al muretto di pietra.
Con riferimento, poi, alle dichiarazioni scritte dalle sig.re e il fatto che esse non Tes_1 Tes_3 abbiano assistito all'incidente risulterebbe inconferente: costoro, infatti, hanno affermato di aver visto il sig. a terra in stato di lieve shock in corrispondenza del civico 139, luogo in cui lo stesso Pt_1 veniva soccorso dal personale del 118. Entrambe hanno, inoltre, descritto la condizione manutentiva della via precisando che “la strada era molto dissestata” e sottolineando, altresì, la “pessima condizione del manto stradale (buche e asfalto mal posato)”.
Le valutazioni, poi, sulla non attendibilità delle dichiarazioni del teste meriterebbero di essere Tes_2 censurate.
Dal punto di vista soggettivo, infatti, non sussistono elementi obiettivi per dubitare dell'imparzialità del testimone: il fatto che egli fosse compaesano del sig. e che lo conoscesse dall'infanzia sono Pt_1 circostanze del tutto plausibili che non intaccano l'attendibilità della sua testimonianza. Anzi, la spontaneità con cui il sig. dichiarava di conoscere l'attore, unitamente alla sua precisa Tes_2 indicazione dei limiti di tale conoscenza (“non ci frequentiamo abitualmente”), rafforzerebbe l'idea di una deposizione sincera e priva di condizionamenti.
Quanto alle ragioni di carattere oggettivo, il G.I. avrebbe ritenuto contraddittoria la deposizione del testimone , focalizzandosi sull'utilizzo del termine “buco” nella dichiarazione scritta e sulla Tes_2 successiva menzione di un “dislivello” in udienza. Si tratterebbe però, secondo parte appellante, di una dichiarazione non tecnica finalizzata a sintetizzare la presenza di una sconnessione nel manto stradale. pagina 10 di 26 Ciò è ben evidente dalle stesse dichiarazioni del sig. il quale, in udienza, chiariva come per Tes_2
“buco” intendesse anche un “dislivello, un gradino”.
Inoltre, parte appellante sottolinea come la credibilità del sig. possa essere avvalorata dal fatto Tes_2 che, durante l'interrogatorio libero, questi abbia fornito una serie di elementi e dettagli utili alla ricostruzione dell'incidente.
Il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, omesso di esaminare e valutare le ingiunzioni di ripristino indirizzate dalla Provincia di alla Tali documenti, allegati da parte CP_1 Controparte_2 convenuta nella comparsa di costituzione e risposta sarebbero, secondo parte appellante, idonei a provare come all'Ente provinciale fosse ben nota la pericolosità di quel tratto stradale. Sarebbe, quindi, dimostrata l'idoneità del tratto stradale a recare danno e, dunque, provato il rapporto di causalità tra la stessa ed i danni riportati dal sig. Pt_1
Come ulteriore doglianza viene fatto presente come, in base a quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del nesso di causalità esistente tra il danno subito dall'attore e la res oggetto di custodia, spetterebbe al custode offrire la prova positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia. Il G.I., invece, in evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 2051 c.c. e dall'art. 2697 c.c., ometteva di indicare in motivazione come ritenesse provato il “caso fortuito” limitandosi a richiamare genericamente “la condotta colposa dell'attore” (cfr. pag. 10) “... potendosi in sintesi affermare che anche ove fosse stato provato il nesso causale, esso sarebbe stato interrotto dalla condotta colposa dell'attore” e, con ciò, invertendo l'onere della prova e pervenendo a gravare il danneggiato di un onere probatorio più ampio di quanto imposto dalla legge.
La motivazione, inoltre, risulterebbe viziata anche per avere il Tribunale giudicato sulla base di elementi o prove non raccolte in giudizio ma solo sulla base di congetture e asserzioni: si ipotizza, infatti, che il sig. percorresse la strada ad una velocità superiore ai 30 km/h quando tale dato, Pt_1 in realtà, non è stato oggetto di prova.
Inoltre, secondo quanto affermato da parte attrice, il comportamento “imprudente” del conducente, oltre a dover essere provato in concreto, non esimerebbe comunque l'Ente pubblico dalla sua responsabilità. Come affermato, infatti, da Cass., Sez. III, 23.06.2021 n. 17947, “la presenza di una strada fortemente sconnessa e piena di avvallamenti non può rappresentare di per sé una esimente per
l'Ente pubblico, atteso che un comportamento disattento del conducente non rappresenta una condotta imprevedibile”. In caso contrario, aggiunge la Cassazione “si legittimerebbe il mantenimento delle strade pubbliche in una situazione di incuria e di dissesto al fine di beneficiare di una riduzione o esclusione della responsabilità, facendo ricadere soltanto sull'utilizzatore della strada le conseguenze della mancata manutenzione”. pagina 11 di 26 Che il tratto stradale fosse fonte di potenziale pericolo emergerebbe, oltre che dalle ingiunzioni di ripristino, anche dai numerosi articoli apparsi sul quotidiano locale “la Provincia di Como” in cui veniva dato atto, tra le altre cose, di un ulteriore incidente avvenuto lungo il medesimo tratto di percorrenza e della completa riasfaltatura del manto stradale (avvenuta in data 23/04/2016).
Inoltre, secondo quanto statuito da Cass., Sez. III, 19.12.2023 n. 37059, l'accertamento della condotta colposa del danneggiato non potrebbe ritenersi sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno richiedendosi, altresì, che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità che, tuttavia, mancherebbero nel caso di specie.
Parte appellante formulava, quindi, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. lamentando di non disporre l'importo (€ 20.000) necessario per far fronte alle spese legali a causa della lunga assenza dal lavoro cagionata dall'incidente con conseguente insorgenza di un danno grave ed irreparabile.
Si costituiva quindi la contestando, in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello. Controparte_1
In primis, parte appellata afferma come nessuno dei mezzi indicati in primo grado avrebbe consentito di ritenere provata la dinamica descritta dall'attore ed il nesso causale tra la dedotta insidia e la caduta.
L'appellante conosceva, inoltre, l'esistenza del cantiere e le condizioni della viabilità della strada che, benché notoriamente dissestata, veniva percorsa in condizioni ottimali di visibilità, seppur ad una velocità superiore a quella consentita.
Il comportamento dell'appellante – come afferma, pacificamente, la giurisprudenza – ha, quindi, interrotto il nesso eziologico tra la strada e l'evento dannoso costituendo ex se “caso fortuito”.
Quanto alle ingiunzioni di ripristino indirizzate dalla di alla – CP_1 CP_1 Controparte_2 le quali proverebbero, a dire dell'appellante, che in quel tratto di strada non sussistevano le condizioni di sicurezza per gli utenti della strada – si ribadisce come causa dell'incidente sia stato il comportamento colpevole dell'appellante e non il dinamismo sprigionato dalla cosa oggetto di custodia.
Con riferimento, infine, alla circostanza che la non avrebbe offerto la prova liberatoria CP_1 mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, costei sottolinea come tale tesi non possa essere condivisa in quanto l'esistenza del caso fortuito, inteso come comportamento dell'appellante causante l'evento, sarebbe stato provato dall'escussione dei testi e dalle altre prove versate in atti.
Si costituiva, quindi, la società contestando tutti i motivi di appello in fatto ed in diritto CP_2 ed affermando, in primis, come il Tribunale di Como, con pronuncia immune da vizi logici ed pagina 12 di 26 interpretativi, abbia motivato la propria decisione in ordine all'an debeatur ricostruendo correttamente i fatti, così come emersi durante la fase istruttoria del giudizio di primo grado. In particolare, valutando correttamente le prove testimoniali raccolte ed i documenti prodotti in corso di causa, emergeva come non sussistessero le condizioni di imputabilità della fattispecie dannosa nei confronti della
[...]
dovendosi, piuttosto, ravvisare una responsabilità esclusiva del sig. nel Controparte_2 Pt_1 cagionare l'evento lesivo, imputabile unicamente ad un suo colpevole comportamento.
Parte appellata sottolinea, quindi, l'assenza di valore probatorio della documentazione fornita da parte appellante e rimarca la correttezza della sentenza emessa dal Tribunale di Como procedendo ad una puntuale analisi dei suoi nodi interpretativi.
Con riferimento alla mancata valutazione delle ingiunzioni di ripristino indirizzate dalla di CP_1 alla quest'ultima premette, anzitutto, come l'affidamento dei lavori non CP_1 Controparte_2 possa costituire fonte di una sua responsabilità in quanto è l'Ente ad essere proprietario del tratto stradale in cui è avvenuto l'incidente.
Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe ritenuto del tutto ininfluenti i richiamati documenti e ha, piuttosto, posto l'accento sul comportamento colposo del ciclista non improntato alla normale prudenza, a maggior ragione decisivo in quanto tenuto in presenza di una strada dissestata, le cui condizioni erano ben note all'attore (ed a tutti gli altri i ciclisti che, nell'immediatezza dell'evento,
l'hanno impegnata senza alcun problema) sì da interrompere il nesso causale esistente tra la causa del danno ed il danno stesso, con conseguente esclusione di ogni forma di responsabilità per pretesa omessa vigilanza del custode.
Con riferimento, invece, alla insufficiente motivazione della sentenza circa la prova della causa interruttiva del nesso, parte appellata eccepisce come essa risieda proprio nel comportamento colposo del sig. così come emerso nel corso di tutta la fase istruttoria di primo grado, con conseguente Pt_1 esonero della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in capo a questa appellata.
Parte appellata reitera, quindi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni formulate in primo grado di giudizio e non esaminate dal Tribunale in punto di quantum debeatur.
Con riferimento, infine, alla sospensione della sentenza provvisoriamente, esecutiva la CP_2 eccepisce l'insussistenza tanto del fumus boni juris quanto del periculum in mora.
Si costituiva, infine, la società contestando tutti i motivi di appello in fatto Controparte_3 ed in diritto addotti ed argomentando come, al contrario di quanto sostenuto da parte appellante, il
Giudice di primo grado avrebbe correttamente esaminato e valutato la valenza probatoria di tutti i documenti prodotti in atti. pagina 13 di 26 Circa l'omesso esame delle ingiunzioni di ripristino indirizzate dalla alla Controparte_1 [...]
parte appellata sottolinea come tale motivo di appello debba considerarsi infondato: Controparte_2 siffatti documenti non possono, infatti, in alcun modo dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il luogo del sinistro e la caduta dell'appellante (supplendo, in tal modo, ad un onere gravante in capo al sig. . Pt_1
In particolare, parte appellata afferma come la responsabilità per il sinistro debba attribuirsi alla società
quale incaricata allo svolgimento dei lavori sul manto stradale e rimasta Controparte_2 custode in via esclusiva (fino al 6 luglio 2017) del tratto stradale interessato dall'incidente.
Parte appellante, poi, incorrerebbe in errore nel lamentare un'inversione dell'onere della prova. Difatti, sarebbe stata proprio la condotta negligente ed imprudente del a determinare l'interruzione del Pt_1 nesso causale integrando il c.d. caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Parte appellata ribadisce, poi, come alla non possa ascriversi alcun tipo di Controparte_1 responsabilità. La causa del sinistro non può essere, infatti, attribuita alla sicurezza del tratto stradale percorso dalla parte attrice, quanto piuttosto ad una sua imprudente e disattenta condotta di guida.
Pertanto, nell'ipotesi in cui l'amministrazione provinciale venga ritenuta responsabile del sinistro, il carattere colposo della condotta di parte attrice potrà, tuttavia, essere valutato ex art. 1227 c.c. con conseguente riduzione (superiore al 50%) del risarcimento dovuto dall'Ente.
Essa ribadisce, altresì, come nell'ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità per i fatti di causa a carico dell'Assicurata (con conseguente manleva di Controparte_3
l'eventuale responsabilità dell'assicuratrice dovrà in ogni caso essere contenuta entro i limiti contrattualmente assunti con conseguente applicazione della franchigia ivi prevista.
Con riferimento all'istanza di sospensione, parte appellata afferma poi come i creditori siano soggetti economicamente solidi e come, altresì, risulti mancante il requisito del fumus boni iuris, stante la palese infondatezza dell'impugnazione proposta.
All'udienza del 19.11.2024, la Corte rinviava la causa per discussione orale all'udienza del 10.12 2024 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e assegnava termine alle parti per il deposito di note difensive e per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Con ordinanza del 18.12.2024 la Corte d'Appello di Milano, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, rilevata la necessità di disporre CT medico legale, non espletata in primo grado, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 28.01.2025; disponeva CT medico legale sul quesito ivi indicato;
nominava quale CT il dottor e fissava per il Persona_2 giuramento e il conferimento dell'incarico la già indicata udienza del 28.01.2025. In detta udienza il
CT dichiarava di accettare l'incarico e prestava il giuramento di rito;
indi la Corte fissava l'inizio pagina 14 di 26 delle operazioni peritali al 27.02.2025, ore 14.00 e assegnava termine di 60 giorni per la trasmissione della bozza alle parti, nonché termine di ulteriori 20 giorni per il deposito della relazione definitiva. La
Corte dava atto, altresì, che le parti e avevano già nominato i propri consulenti di Pt_1 CP_2 parte con atti telematici;
che nominava il dott. come Controparte_3 Persona_3
CTP, con studio in via Rezzonico, 22 mentre la Provincia di come da dichiarazione del CP_1 CP_1 difensore, non nominava alcun CTP. Nella medesima udienza la Corte autorizzava il CT, ove richiesto dalle parti e ove possibile, a effettuare collegamenti audiovisivi con le parti o i loro consulenti;
assegnava fondo spese al CT di euro 1.000,00 provvisoriamente a carico solidale delle parti e rinviava l'udienza al 24.06.2025.
All'udienza del 24.06.2025, il Consigliere Istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 7.10.2025 per la rimessione della causa in decisione avanti al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava, altresì, termine perentorio alle parti sino alla data del 7.10.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Le parti depositavano gli scritti nei termini previsti e la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025 dal Collegio dell'udienza del 7.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e merita, pertanto, di essere accolto. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
La Corte osserva.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 28/04/2021,
n. 11122; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 18/09/2020, n. 19584). Il danneggiato è, pertanto, gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 17/01/2018, n. 1064) e, solamente dopo che lo stesso abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè
l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. pagina 15 di 26 Perché il danneggiato assolva il proprio onere probatorio deve, in particolare, essere dimostrato che, secondo l'id quod plerumque accidit (in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante) la cosa custodita abbia cagionato il danno con ragionevole certezza. L'evento, in altre parole, deve essersi prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, assunta in seguito dalla cosa o posseduta in origine.
La prova della dinamica del sinistro e del nesso causale è, infatti, particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad esempio, lo scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano (ed, in particolare, quello del danneggiato) essendo essa di per sé statica e inerte. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., sez. III,
05/02/2013, n. 2660).
Tanto premesso, questa Corte non condivide la valutazione del Giudice di prime cure circa l'inidoneità degli elementi probatori forniti e dei mezzi di prova indicati da parte appellante a dimostrare la dinamica dell'incidente ed il nesso tra la res insidiosa e l'evento verificatosi.
Dal verbale di primo soccorso (doc. 2) si evince che l'appellante in data 20.03.2016, verso le ore 18.00, veniva soccorso in San FE EL sulla strada Provinciale 13 in corrispondenza del civico 139 e che lo stesso indossava il casco da bici. La relazione medico legale di parte del dott. (doc. 5) attesta Per_1 che il sig. rimase “vittima di un incidente mentre era alla guida della propria bicicletta a causa Pt_1 dell'asfalto fortemente sconnesso con conseguente caduta a terra” e che la causa delle lesioni riportate dall'odierno appellante è conseguenza dell' “azione traumatica prodottasi nel divenire dell'incidente ed estrinsecantesi sulla regione del capo e del rachide cervicale, nella fattispecie, tale azione traumatica, sotto un profilo medico-legale risulta prodotta dalla violenta contusione del cranio contro il selciato”.
I suddetti documenti allegati agli atti, unitamente alle dichiarazioni dei testimoni, agli articoli pubblicati sulla stampa locale e alle fotografie dello stato dei luoghi, nonché alla bici danneggiata, concorrono a provare le circostanze di tempo e di luogo in cui è accaduto l'evento.
Anche gli articoli di giornale prodotti dalla difesa dell'appellante (doc. 10 e doc. 12) costituiscono elementi utili ad attestare la condizione di pericolosità del tratto di strada in questione all'epoca dei fatti, consentendo anche di individuare il punto in corrispondenza del quale è avvenuto l'incidente, dove era presente la disconnessione del manto stradale, ossia in prossimità della villetta bianca ivi rappresentata, circostanza questa che è confermata anche dal teste . Tes_2
pagina 16 di 26 Inoltre, una delle fotografie prodotte dal danneggiato (doc. 13) rappresenta una villetta bianca, caratterizzata da un fregio ai balconi e lungo le scale, che attesta il luogo dove è avvenuto l'evento, consentendo di individuare il punto dove era presente la disconnessione del manto stradale e che trova anche corrispondenza anche nella foto pubblicata accanto ad uno degli articoli di giornale sopra richiamati.
In merito alla perizia medico-legale redatta dal dott. e al suo valore probatorio si osserva che la Per_1 giurisprudenza è concorde nel ritenere che, pur in mancanza di una norma che esplicitamente ammetta le prove atipiche nel c.p.c., l'elenco delle prove tipiche in esso contenuto non sia tassativo.
Detto principio è stato evidenziato di recente dalla sentenza n. 88/2024 con cui la Corte d'Appello di
Bologna ha confermato il valore probatorio elevato delle perizie stragiudiziali, anche se realizzate prima del processo. Il principio del libero convincimento del giudice consente a quest'ultimo di basare la propria decisione su una perizia stragiudiziale, purché essa sia ben motivata e basata su elementi oggettivi. Anche la sentenza n. 3524/2023 della Cassazione ha sottolineato la possibilità per il giudice di basare la propria decisione su una perizia stragiudiziale, sempre che sia adeguatamente motivata.
Pertanto, in assenza di una ricostruzione alternativa offerta dalla controparte, il giudice può condividere le conclusioni della perizia e persino decidere in base ad essa.
Con riferimento alla testimonianza del sig. , la Corte non condivide i motivi soggettivi e Tes_2 oggettivi per i quali il Giudice di prime cure ha escluso la sua attendibilità. In ordine agli elementi di natura soggettiva, non ritiene la Corte che abbia rilievo la circostanza che il teste abiti nel medesimo luogo di residenza di parte attrice, dal momento che il tratto di strada ove è accaduto l'evento è frequentato soprattutto dai residenti di PE (comune luogo di residenza); né ha rilievo il fatto che spontaneamente il teste abbia dichiarato di conoscere il sig. potendo detta affermazione da un Pt_1 lato essere indicativa della genuinità della deposizione, dall'altro risultare scontata, essendo PE un piccolo paese dove è facile che tutti si conoscano almeno di vista. Tanto più che il teste ha, Tes_2 comunque, dichiarato di non frequentare abitualmente il dando atto che si tratta di una Pt_1 semplice conoscenza. Non vi è neppure prova che il teste abbia un interesse personale ad un determinato esito della lite.
La discordanza, rilevata dal Giudice di prime cure, tra la dichiarazione scritta rilasciata dal teste e quella dal medesimo rilasciata in udienza attiene in realtà ad una mera improprietà lessicale Tes_2
(dapprima scrive “buco”, in udienza riferisce “dislivello”), che non inficia la veridicità della deposizione, in quanto dal contenuto della stessa si desume che il teste intendeva comunque riferirsi al dislivello presente sulla strada che aveva causato la caduta dalla bici del Pt_1
pagina 17 di 26 In proposito il teste, durante la lettura della dichiarazione scritta, ha precisato che il termine “buco” andava inteso come “dislivello” ( “…preciso quanto dichiarato nella dichiarazione in quanto per buco intendo anche un dislivello, un gradino”).
Per il resto, il teste ha confermato di aver visto chiaramente il sig. sbandare e cadere Pt_1 sull'asfalto dissestato (“....ho dovuto rallentare perchè la strada era dissestata….l'ho visto picchiare la testa sul muretto della villa che c'è sulla destra, alto circa 60 cm”). Il teste, pertanto, ha ricostruito la dinamica della caduta del confermando le circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto il Pt_1 sinistro.
Le prove documentali e le deposizioni testimoniali provano, pertanto, il nesso di causalità tra la dedotta insidia stradale e il danno (biologico e patrimoniale) subito dall'appellante.
Il dubbio manifestato dal teste circa il mese in cui è accaduto l'incidente (riferisce aprile Tes_2 anzichè marzo 2016, come documentato) costituisce imprecisione scusabile e giustificabile, considerato il lungo periodo di tempo trascorso dall'evento (ben 7 anni).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ribadirsi come la sua testimonianza non possa essere considerata inattendibile.
La Corte ritiene che risulti, quindi, provato il nesso di causalità tra la res oggetto di custodia ed il danno, e, conseguentemente, accertata la responsabilità della , e della Controparte_1 [...] ex art. 2051 c.c. CP_2
Deve infatti premettersi sin da ora, in linea di diritto, che sussiste la responsabilità concorsuale di entrambi i soggetti, poiché la Suprema Corte ha affermato con l'Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 che “dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode;
se, invece,
l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c.”, profilo sviluppato nel prosieguo.
Vengono ora esaminate le domande formulate dalla in primo grado, non esaminate Controparte_1 dal tribunale poiché assorbite dalla pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, e riproposte in questa sede ex articolo 346 cpc.
La Provincia ha chiesto l'estensione della domanda ex art 2051 cc alla ed ha Controparte_2 quindi formulato domanda di manleva nei suoi confronti.
Le domande sono fondate. Quanto alla domanda di estensione della responsabilità, si osserva che la
Suprema Corte, proprio in caso analogo, ha affermato con l' Ordinanza n. 31066 del 28/11/2019 che
“In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in pagina 18 di 26 qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto”, principio confermato dalla successiva Sentenza n.
26208 del 06/09/2022. Nel caso in esame non è quindi necessaria una esplicita domanda dell'attore, volta ad estendere la richiesta risarcitoria nei confronti della dal momento che la CP_2 CP_1 non ha dedotto un diverso rapporto sostanziale, poiché ha affermato che la fonte della
[...] responsabilità della era comunque l'obbligo di custodia. CP_2
Nel prosieguo verrà affrontata la domanda di manleva.
Deve ora essere valutata la dedotta sussistenza di una condotta colposa del danneggiato, rilevante ex articolo 1227 c.c..
Nell'interrogatorio formale in data 27.09.2023, l'appellante ha affermato di aver visto che la strada presentava un rattoppo, in quanto la striscia di asfalto rifatta era di colore più scuro rispetto al resto della carreggiata. Ha dichiarato, inoltre, che la striscia era parallela alla strada, circostanza che avrebbe dovuto indurre il ciclista a tenere un comportamento più prudente per evitare il dislivello, spostandosi verso l'esterno della strada ed evitando il pericolo, considerato che la visibilità era piena e le condizioni metereologiche buone. A ciò si aggiunga che il abitando poco distante dal luogo Pt_1 dell'incidente, ha dichiarato di conoscere perfettamente le condizioni della strada in quel tratto, da tempo (8 mesi) interessato da lavori di urbanizzazione. Lo stesso teste ha ammesso di aver Tes_2 rallentato, proprio perché, come l'appellante, percorrendo spesso quella strada, ne conosceva le insidie.
Si osserva, pertanto, che, sussiste una condotta imprudente del il quale, pur consapevole delle Pt_1 condizioni del manto stradale e pur avendo percepito il pericolo, non ha prestato la dovuta attenzione nell'evitarlo, che si pone in rapporto di concausa ex art 1227 cc con la responsabilità ex art 2051 della
Amministrazione Provinciale e dell'impresa appaltatrice.
Il comportamento (omissivo o commissivo) colposo del danneggiato rileva, infatti, a livello concorsuale nella produzione del danno, e non interrompe il nesso di causalità, non essendo da solo sufficiente a determinare l'evento, avendo senz'altro concorso alla sua causazione la negligenza dell'impresa appaltatrice e dell'Amministrazione provinciale, entrambe tenute all'obbligo di custodia e vigilanza, tale per cui si ritiene che l'apporto del danneggiato alla causazione dell'evento non fa venir meno la corresponsabilità ex art. 2051 c.c. dell'impresa e della , la cui CP_2 Controparte_1
pagina 19 di 26 responsabilità concorrente, tuttavia, deve essere limitata nella misura del 70%, in ragione del desunto concorso di colpa del quantificabile nella misura del 30%. Pt_1
La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode.
Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile.
In questo senso, di recente, si è già espressa la Suprema Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
27/06/2016; cfr. sul punto anche Cfr. C. Cass., Sez. III, 31/10/2017, n. 25837).
Pertanto, pur se gli appellati ( e non sono stati in grado di Controparte_1 Controparte_2 provare l'esclusione del nesso causale (per effetto del caso fortuito) ai fini della dimostrazione della loro sostanziale irresponsabilità, la Corte ritiene, nel contempo, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso, riconoscendo una quota percentuale di apporto concorsuale del comportamento colposo del danneggiato nella causazione dell'evento, in virtù del combinato disposto degli artt. 1227 comma 1 e
2051 c.c.
Deve, infatti, reputarsi imprudente il comportamento del il quale, conoscendo le insidie del Pt_1 tratto di strada, procedeva a velocità sicuramente non adeguata allo stato dei luoghi.
Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art. 342 Reg. CDS, «L'obbligo di limitare la velocità, di cui all'articolo 141, comma 1, del codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire
l'esistenza di un pericolo….”.
Pur in presenza del rilevato comportamento imprudente del non può tuttavia escludersi la Pt_1 prevedibilità dell'evento da parte dell'Amministrazione provinciale e dell'impresa appaltatrice dei lavori, permanendo la loro responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
I giudizi di “negligenza” della vittima, e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode, non si implicano a vicenda. Il primo va compiuto guardando al danneggiato, e comparando la condotta pagina 20 di 26 da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c.. Il secondo va compiuto invece guardando al custode, e valutando con giudizio ex ante se questi potesse ragionevolmente attendersi una condotta negligente da parte dell'utente delle cose affidate alla sua custodia.
Orbene, le misure apprestate dall'impresa per evitare danni a terzi erano, nel caso di specie, del tutto insufficienti, incombendo sulla medesima l'obbligo di segnalare la situazione di dissesto del manto stradale con apposita segnaletica o limitando la circolazione nel tratto ancora non completamente ripristinato, e spettando alla appaltante il compito di controllo sull'effettivo adempimento di CP_1 tale obbligo.
Risulta, infatti, provato che l'impresa non aveva eseguito le opere a regola d'arte, né ultimato CP_2
i lavori e che il rappezzo della strada presentava un pericoloso dislivello. Del resto, infatti, era noto alla
, che in quel tratto stradale le condizioni dell'asfalto costituivano un pericolo per l'incolumità CP_1 dei ciclisti e dei motociclisti, come documentato anche dalle lettere di ingiunzione che il medesimo
Ente pubblico aveva indirizzato, più volte, alla per provvedere ad eliminare le Controparte_2 imperfezioni del manto stradale che costituivano un pericolo per la viabilità.
Le risultanze processuali consentono, pertanto, richiamando l'arresto giurisprudenziale sopra citato, di affermare da un lato la responsabilità dell'impresa appaltatrice che ha rimosso, imprudentemente, nell'area di cantiere, la segnaletica dei lavori stessi non ancora ultimati, dall'altro lato, la responsabilità della di per il permanere della custodia sulla strada interessata dai lavori ove la CP_1 CP_1 circolazione era comunque possibile, nell'arco di tempo interessato dai lavori in corso.
Infatti, come affermato anche dal Tribunale di Como, l'area dissestata nel momento del sinistro era aperta al traffico e non delimitata da alcun cartello stradale, né vi erano segnalazioni di pericolo, eccetto il cartello del limite di velocità di 30 Km/h. Sebbene detta area costituisse, al momento del verificarsi dell'evento, ancora area di cantiere e, quindi, fosse affidata alla custodia dell'impresa purtuttavia, risultando detta area adibita al traffico al momento del sinistro, la di CP_2 CP_1
e l'impresa secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, sono CP_1 Controparte_2 entrambi responsabili, ritenendosi l'imputazione di responsabilità, nei rapporti interni fra i corresponsabili, pari al 50%, ciascuno in virtù della presunzione di cui all'art. 2055 c.c.
Sul quantum.
In merito ai danni subiti dal il CT dott. ha accertato che il medesimo ebbe Pt_1 Persona_4
a riportare, in seguito alla caduta, un importante trauma cranico-cervicale, produttivo di frattura tipo
Anderson II del dente dell'epistrofeo, ossia una frattura del processo odontoideo in corrispondenza della giunzione tra la parte basale del dente e il corpo dell'epistrofeo. Ne derivarono un periodo di pagina 21 di 26 inabilità temporanea di giorni 11, in ordine alla degenza ospedaliera, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 60, relativamente al periodo di massima algo-disfunzionalità post-traumatica e di utilizzo continuativo di collare cervicale, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni
20, in ordine alla graduale ripresa funzionale e alla progressiva defervescenza sintomatologica, seguito da un ulteriore periodo di giorni 20 in forma parziale mediamente al 25%, nel corso del quale vi fu il completamento dell'iter terapeutico.
Il CT ha accertato che il trauma ha potuto cagionare al una contingente sofferenza Pt_1 soggettiva menomazione-correlata al danno biologico/dinamico relazionale di grado medio (non inferiore a 3 su una scala da 1 a 5) nel corso della inabilità temporanea.
Il CT, alla luce dei rilievi anamnestici, clinici e semeiologici effettuati, ha stimato medico-legalmente congruo il danno biologico permanente nella misura del 20%, quale riduzione dell'integrità psicofisica globale. Tale valutazione è stata espressa sulla base dei criteri medico-legali contenuti nelle “Linee
Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” - SIMLA, GI
Editore, 2016, e nella Tabella delle menomazioni dell'integrità psicofisica adottata ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 209/2005 e successivamente aggiornata con D.P.R. 3 luglio 2003, nonchè nella Tabella unica nazionale pubblicata in G.U. n. 211 dell'11 settembre 2023.
Ha ritenuto, altresì, il CT che il sia pienamente in grado di percepire gli effetti dei postumi Pt_1 permanenti sul proprio “fare quotidiano”, nel senso che gli esiti incidono concretamente e sensibilmente sulla sua capacità di compiere attività abituali, imponendogli continui adattamenti e rinunce, nonchè un costante confronto con la sua limitazione;
che i postumi permanenti determinano limitazioni apprezzabili in diverse attività della vita quotidiana e comportano una riduzione qualitativa della sfera relazionale e del benessere personale;
che il presenta una sintomatologia dolorosa Pt_1 cronica a genesi nocicettiva di grado lieve - moderato;
che la menomazione presenta segni esteriori che possono essere percepiti da terzi in maniera discontinua ma significativa;
che il danneggiato necessita di terapie conservative e supporti in forma occasionale;
che la sofferenza menomazione - correlata può essere qualificata come “media”; che le spese mediche allegate per diagnosi e cura sono pari ad €
306,10, nonchè ad € 73,20 per fotocopie e lastre e ad € 24,40 per fotocopia cartella clinica, oltre ad €
305,00 per visita medico-legale con relazione scritta (dott. e sono ritenute congrue e Persona_1 confacenti.
Si ritiene di poter aderire alle conclusioni raggiunte dalla consulenza, la quale appare immune da vizi logici e può essere posta a fondamento della liquidazione del danno.
Pertanto, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024 e tenuto conto dell'età dell'attore al momento della chiusura della malattia (44 anni), il danno non patrimoniale risulta liquidato nella pagina 22 di 26 misura di € 81.346,00 quale danno biologico permanente nelle sue componenti di danno dinamico relazionale e danno da sofferenza soggettiva, accertata dalla ctu, e di € 8.165,00 quale danno biologico temporaneo. A tale somma va aggiunto il danno patrimoniale di € 708,70, quali spese mediche ritenute dal CT congrue.
La Corte ritiene di non riconoscere il risarcimento del danno materiale alla bicicletta come richiesto dall'appellante, considerata la mancata allegazione delle relative fatture provanti il costo della bicicletta e le spese di riparazione della stessa.
Quanto all'aumento del punto percentuale con la massima personalizzazione prevista in tabella richiesta dall'attore, si osserva che, la Cassazione, in proposito, ha ribadito che «in assenza di prova di […] specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze
"ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giudice adempie correttamente al suo compito di motivazione della liquidazione equitativa del danno, ove dia conto dell'avvenuta considerazione di tutti i possibili profili di danno non patrimoniale ricollegabili alla fattispecie condotta al suo esame». Infatti, secondo l'insegnamento di legittimità, il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato esclusivamente nel caso in cui il danneggiato dimostri la sussistenza di circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie (Cfr. Cassazione civile, ordinanza n.
15084/2019; Cass. n. 14364/2019).
Affinché́ il risarcimento venga personalizzato, è necessario che il danneggiato alleghi e dimostri quale fosse effettivamente il concreto tipo di vita condotto prima del sinistro e come questo tenore di vita si sia modificato per effetto dei postumi. Sul piano dell'allegazione è necessario che il danneggiato descriva quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito.
Tali principi sono stati effettivamente ripetuti dalla Suprema Corte nelle successive pronunce (si vedano, tra le altre, la sentenza 11 novembre 2019 n. 28988 e le ordinanze 4 marzo 2021 n. 5865 e 25 gennaio 2024, n. 2433) fino a quella presente.
Nel caso di specie, si è limitato ad addurre di non poter utilizzare la bicicletta e cioè un Pt_1 pregiudizio che, per lesioni fisiche come quelle riportate, è del tutto comune ad ogni soggetto che subisce quel tipo di danno. Non solo. Quello lamentato, oltre a essere un danno tipicamente conseguente a quel tipo di lesione, di per sé non è neanche un danno specifico, perché́ l'impossibilità di andare in biciletta non priva di autonomia negli spostamenti il danneggiato, che avrà̀ pur sempre la possibilità̀ di usufruire di altri mezzi privati o pubblici. Poiché́ non ha allegato e provato che Pt_1 vi sia stata un'incidenza particolare della lesione nel caso specifico che lo riguarda, la personalizzazione del danno non può essere riconosciuta. pagina 23 di 26 Il danno subito da viene quindi liquidato in complessivi € 90.054,70 ed è risarcibile Parte_1 nella misura del 70%, pari ad €. 63.038,29 in considerazione del suo concorso di colpa nella causazione del sinistro.
Conclusivamente, la devono essere condannate, in solido Controparte_9 in forza del principio di estensione della domanda, al risarcimento del danno subito da Parte_1 pari a complessivi € 63.038,29 liquidato in moneta attuale, oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo secondo la nota sentenza della Suprema
Corte a SU 1712/1995, dovuti in assenza di qualsivoglia eccezione sul punto delle parti appellate.
Vengono qui esaminate le domande di manleva formulate dalla in primo grado, non Controparte_1 esaminate dal tribunale poiché assorbite dalla pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, e riproposte in questa sede ex articolo 346 cpc.
Le domande meritano accoglimento.
Con riferimento alla domanda di manleva della nei confronti di CP_1 Controparte_3 si rileva che questa ha riconosciuto l'operatività della polizza n. 1911035, con decorrenza dalle
[...] ore 24.00 del 31.12.2015 alle ore 24 del 31.12.2016, entro i limiti contrattualmente assunti e, quindi entro il limite del massimale di indennizzo previsto per sinistro, pari ad € 10.000.000,00, e con la franchigia ivi prevista, pari ad € 2.400,00 a sinistro. Pertanto, deve Controparte_3 essere condannata a tenere manlevata ed indenne l'Assicurata delle somme da questa dovute all'appellante all'esito del presente giudizio, ridotta della franchigia non contestata di € 2.400,00.
Anche la domanda di manleva formulata nei confronti di è fondata, per quanto già Controparte_2 affermato in tema di responsabilità concorsuale ed estensione della domanda.
Quanto alla distribuzione interna delle responsabilità, si richiama quanto già argomentato in relazione alla responsabilità concorsuale fra la e la che deve ritenersi in percentuale CP_1 Controparte_2 paritetica al 50% ciascuno, da valere nei rapporti interni.
Conseguentemente deve essere condannata a tenere manlevata e indenne la Controparte_2
per tutti gli importi che questa sarà tenuta a versare in effetto della presente Controparte_1 sentenza oltre la propria quota di responsabilità del 50%.
Deve altresì essere accolta la domanda formulata in questo grado dal volta alla condanna di Pt_1
a restituire a la somma di € 1.000,00 -versata in acconto ( come Controparte_4 Parte_1 da ricevute allegate alla nota di precisazione delle conclusioni del 7.7.2025) in forza della sentenza
608/2024 emessa dal Tribunale di Como e oggetto della presente impugnazione- oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo.
Vengono ora Regolate le spese di lite. pagina 24 di 26 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cassazione, Ordinanza n.
9064 del 12/04/2018).
L'esito della lite vede la soccombenza della e di nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 che vengono quindi condannate, in solido, ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio, spese che vengono compensate per 1/3 in ragione dell'accertato concorso di colpa .
Vengono invece compensate le spese fra provincia di e CP_1 Controparte_2
Le spese di lite del doppio grado sostenute dalla Provincia di vengono invece poste a carico dei CP_1
per la soccombenza. Controparte_3
Le spese sono liquidate in dispositivo per entrambi i gradi sulla base del D.M. n. 55/2014 attualmente vigente (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147), già nella riconosciuta misura dei 2/3 per l'appellante e per l'intero per la nello scaglione del valore della domanda Pt_1 CP_1 CP_1 accolta (scaglione da 52.000,00 a 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la e
contro
NONCHE'
[...] Controparte_1 Controparte_2
CONTRO vverso la sentenza n. 608/2024 pubblicata dal Controparte_3
Tribunale di Como, in data 28.05.2024, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. condanna la , in persona del Presidente pro tempore e in Controparte_1 Controparte_2 solido, a corrispondere in favore di la somma di € 63.038,29, a titolo di Parte_3 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
2. accerta nei rapporti interni la corresponsabilità nella misura del 50% ciascuno fra
[...]
e ; CP_2 Controparte_1
3. condanna l'impresa a tenere manlevata ed indenne la Controparte_2 Controparte_1 di tutti gli importi da questa pagati in esecuzione della presente sentenza, oltre il limite dalla propria quota di corresponsabilità del 50%;
pagina 25 di 26 4. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
a tenere manlevata ed indenne la delle somme da questa dovute in favore Controparte_1 dell'appellante, ridotte della non contestata franchigia di € 2.400,00;
5. condanna la in solido, alla refusione delle spese Parte_4 processuali del doppio grado di giudizio in favore di già compensate Controparte_10 nella misura di 1/3, liquidate:
-quanto al primo grado, in complessivi € 9.402,00, di cui € 1.701,30 per la fase di studio, € 1.085,30 per la fase introduttiva, € 3.780,00 per la fase istruttoria ed € 2.835,30 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-quanto al secondo grado, in complessivi € 9.544,60 di cui € 1.984,60 per la fase di studio, € 1274,00 per la fase introduttiva, € 2.884,00 per la fase istruttoria ed € 3.402,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. Compensa le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_2
7 . Condanna alla refusione delle spese processuali del doppio Parte_5 grado di giudizio in favore di liquidate: Controparte_1
-quanto al primo grado, in complessivi€ 14.103,00 di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-quanto al secondo grado, in complessivi € 14.317,00 di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
8. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
a restituire a la somma di € 1.000,00 - versata in acconto in forza della Parte_1 sentenza 608/2024 emessa dal Tribunale di Como e oggetto della presente impugnazione - oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Giovanna Maria Ferrero
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