Ordinanza cautelare 13 giugno 2019
Ordinanza collegiale 8 giugno 2020
Sentenza 19 ottobre 2020
Sentenza 19 novembre 2020
Decreto cautelare 4 febbraio 2021
Parere definitivo 26 settembre 2022
Accoglimento
Sentenza 3 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 11 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 31 marzo 2026
FATTO E DIRITTO 1. L'oggetto del presente giudizio è costituito: - dal permesso di costruire n. 3805 del 4 aprile 2024 rilasciato dall'Area tecnica - Servizio SUE del Comune di Cassino in favore di Infranet s.r.l. per un intervento di "demolizione e ricostruzione di fabbricati a uso residenziale e commerciale e ampliamento per adeguamento agli indici di zona" e dalla relazione istruttoria prot. n. 21314 del 3 aprile 2024, ivi citata; - da tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi del procedimento. 2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, dai signori M. Paolo, M. Emy, S. Maria Ginevra e M. Nicola, sulla base …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03658/2026REG.PROV.COLL.
N. 09461/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9461 del 2025, proposto dal signor CA ET, rappresentato e difeso dall'avvocato AN De Cicco, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Montoro, non costituito in giudizio;
nei confronti
dei signori NN CU, NN PI ST, ME ST e RI ST, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 3045 del 2024 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 il Cons. EU CH e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Con il ricorso in epigrafe, il signor CA ET ha chiesto l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 3045 del 3 aprile 2024, passata in giudicato, con la quale è stato accolto l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza n. 1467 del 2020 del T.a.r. per la Campania - Salerno e, in accoglimento del ricorso di primo grado, è stato annullato il permesso di costruire n. 57 del 2018, rilasciato il 24 ottobre 2018 dal Comune di Montoro in favore dei controinteressati signori ST ME, EL ET e ST AN, concernente un intervento straordinario di ampliamento volumetrico ai sensi dell’art. 4 della l.r. Campania n. 19 del 2009 (c.d. “PIno Casa”) poi effettivamente realizzato dai predetti controinteressati nel terreno di loro proprietà sito nel territorio del Comune di Montoro, frazione Torchiati, in via Municipio n. 146 e catastalmente distinto al foglio n. 13, particella n. 186 sub 2 e particella n. 187, con l’annessa area distinta in catasto al foglio n. 13, particella n. 3.
2. Più precisamente, la sentenza della cui ottemperanza si tratta ha riformato la pronuncia del T.a.r. che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado e ha ritenuto fondato il motivo, ritualmente riproposto in appello, afferente alla prospettata “ violazione dell’art. 4 della L.R. n. 19/2009, dal momento che, in base a tale disposizione, è consentito l’ampliamento volumetrico di un edificio esistente ma non anche la realizzazione ex novo di un ulteriore fabbricato isolato, non essendo condivisibile la tesi dei controinteressati secondo cui l’ampliamento sarebbe riferito al volume e non all’edificio ”. Pertanto, la Sezione ha accolto il ricorso e annullato il permesso di costruire impugnato.
3. L’odierno ricorrente ha rilevato come l’anzidetto annullamento del permesso di costruire n. 57 del 2018 abbia “ travolto ” il titolo edilizio che legittimava la costruzione realizzata dai predetti controinteressati, con il conseguente dovere del Comune di Montoro di adottare tutti i provvedimenti consequenziali necessari per “ ripristinare la legalità violata, primo fra tutti l’ordine di demolizione e di restituzione in pristino stato dei luoghi ”. Tuttavia, secondo il ricorrente, pur a fronte del “ chiaro e inequivocabile tenore della pronuncia ” del Consiglio di Stato e nonostante il tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza, il Comune di Montoro sarebbe rimasto completamente inerte e avrebbe omesso di conformarsi al giudicato.
Conseguentemente, in data 13 ottobre 2025, il signor ET ha notificato al Comune di Montoro un atto di diffida e messa in mora per il cui tramite ha chiesto l’adozione dei provvedimenti repressivi e ripristinatori che sarebbero imposti dalla sentenza, ma anche tale diffida è rimasta priva di riscontro, sicché, secondo il ricorrente, l’inerzia dell’amministrazione sarebbe in contrasto con i doveri derivanti dal giudicato e sarebbe per lui lesiva, poiché egli continuerebbe a subire il pregiudizio derivante dalla presenza di un manufatto illegittimo sul fondo confinante.
Per tale ragione, il signor ET ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, sostenendo che “ l’assoluta passività del Comune di Montoro ” renderebbe evidente la necessità di nominare un commissario ad acta per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente stesso, posto che l’interesse di quest’ultimo non si esaurisce con la mera declaratoria di illegittimità del titolo edilizio ma si realizza concretamente “ solo con la rimozione materiale dell’abuso che pregiudica il suo diritto di proprietà e l’assetto urbanistico del territorio ” e ha dunque chiesto al Consiglio di Stato di ordinare al Comune di Montoro di dare piena e integrale attuazione alla predetta sentenza attraverso l’adozione dell’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle opere realizzate in forza del permesso di costruire n. 57 del 2018 e disponendo, per l’appunto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta .
4. Soltanto in data 4 maggio 2026 il Comune di Montoro, non costituito in giudizio, ha depositato alcuni documenti unitamente a una nota con la quale ha fatto presente che il ritardo nell’adozione dei provvedimenti conseguenti alla sentenza sarebbe dipeso dalla necessità di provvedere sull’istanza di sanatoria presentata dai controinteressati, respinta dall’amministrazione nel novembre del 2025, dunque in data successiva alla notifica della diffida del signor ET.
5. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 7 maggio 2026 – reputa che, anche a prescindere dall’ammissibilità di quanto depositato dal Comune di Montoro in data 4 maggio 2026, il ricorso di ottemperanza sia fondato e vada accolto, non avendo il Comune dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3045 del 2024 (erroneamente indicata dalla parte ricorrente con il n. 931 del 2021, che si riferisce invece al numero di R.G.).
Sul punto, infatti, la Sezione ritiene necessario precisare che, a seguito dell’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire, le opere edilizie realizzate in base a esso risultano abusive poiché prive di titolo e il Comune è dunque obbligato a dare esecuzione al giudicato adottando i provvedimenti consequenziali secondo quanto previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001.
6. Conseguentemente, il ricorso va accolto e va ordinato al Comune di Montoro di provvedere nei sensi sopra indicati, con la precisazione che viene disposta fin d’ora la nomina del commissario ad acta , che si individua nella persona del Prefetto di Avellino, con facoltà di delega nell’ambito del proprio ufficio, il quale si insedierà nell’ipotesi in cui, decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, l’amministrazione comunale non avrà provveduto a dare esecuzione al giudicato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Montoro di dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 3045 del 2024, nominando fin d’ora come commissario ad acta il Prefetto di Avellino, con facoltà di delega nell’ambito del proprio ufficio, con la precisazione che questi si insedierà decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Montoro alla rifusione, in favore del signor CA ET, delle spese processuali del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in euro 4.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA RT, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
EU CH, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| EU CH | CA RT |
IL SEGRETARIO