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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
con l'avvocato Maria Stella La Malfa
[...] ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
, nato a [...] l'[...], e trasferitosi nel corso della vita in Per_1
Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I signori odierni ricorrenti sono, infatti, discendenti diretti di ovvero ovvero Persona_1 Persona_2 Persona_3 ovvero nato a [...], (CR), il 01.03.1860 cittadino italiano come Persona_1 risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita (doc.3), figlio di e Per_4 [...] che, in data 28.06.1886, contraeva matrimonio con (doc. 5). Lo Per_5 Persona_6 stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di
Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento
Migrazioni (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del
05.02.1992. Dal matrimonio tra ovvero ovvero Persona_1 Persona_2 Per_3 ovvero e nasceva, in data 25.06.1887,
[...] Persona_1 Persona_6 Parte_14 titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano (doc. 6) che, in data 09.04.1912, contraeva matrimonio con , (doc.7), dalla cui unione nasceva, in data Persona_7
16.03.1914, titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano, Persona_8
(doc. 8) che, in data 22.09.1934, contraeva matrimonio con (doc. 9), dalla Persona_9 cui unione nascevano: - in data 19.06.1937, titolare della cittadinanza Parte_15 italiana in quanto nata da padre italiano, (doc. 10); - in data 20.09.1944, Persona_10 titolare della cittadinanza italiana in quanto natoda padre italiano, (doc. 20); - in data
04.03.1947, titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre Parte_16 italiano, (doc. 25); - in data 28.07.1957, titolare della cittadinanza italiana in Parte_17 quanto nata da padre italiano, (doc. 41). in data 13.04.1957, contraeva Parte_15 matrimonio con , (doc. 11), dalla cui unione nascevano: - in data 09.03.1961, Persona_11
, titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da madre italiana, (doc. 12); Parte_18
- in data 01.09.1965, , titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da madre Controparte_2 italiana, (doc. 16). in data 22.04.1983, contraeva matrimonio con Parte_18 CP_3
, (doc. 13), dalla cui unione nascevano: - in data 08.07.1983, ,
[...] Persona_12 odierno ricorrente e cittadino italiana in quanto nato da padre italiano, (doc. 14): - in data
17.02.1990, , odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da padre Parte_7 italiano, (doc. 15). , in data 01.09.1991, contraeva matrimonio con Controparte_2 [...]
, (doc. 17), dalla cui unione nasceva, in data 13.03.1992, Persona_13 Parte_8
, odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da padre italiano, (doc. 18).
[...]
Dalla unione tra con nasceva, in data 08.11.2011, Parte_8 Persona_14
, titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da madre Persona_15 italiana, (doc. 19). in data 22.07.1972, contraeva matrimonio con Persona_10 Per_16
(doc. 21), dalla cui unione nasceva, in data 14.05.1991 odierna Parte_9 ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da padre italiano, (doc. 22). Dall' unione tra
[...]
e , nascevano: - in data 28.01.2016, , Parte_9 Persona_17 Parte_19 titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana, (doc.23). - in data
23.12.2020, , titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da Controparte_4 madre italiana, (doc.24). in data 04.07.1965, contraeva matrimonio con Parte_16
(doc. 26), dalla cui unione nascevano: - in data 21.08.1966, Persona_18 Parte_20 titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana, (doc. 27); - in data
14.05.1970, titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da madre Parte_21 italiana, (doc.33); - in data 10.07.1971, titolare della cittadinanza italiana in Parte_22 quanto nata da madre italiana, (doc. 37). in data 27.07.1984, contraeva matrimonio Parte_20 con , (doc. 28), dalla cui unione nascevano: - in data 01.05.1989, Persona_19 [...]
, odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto nato da madre italiana, (doc.29); Parte_11 - in data 29.05.1992, , odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da Parte_5 madre italiana, (doc. 30); - in data 15.04.1999, , odierna ricorrente e cittadina Parte_4 italiano in quanto nata da madre italiana, (doc.32). Dall' unione tra , e Parte_5 [...] nasceva in data 05.05.2023, titolare della cittadinanza CP_5 Persona_20 italiana in quanto nata da madre italiana, (doc. 31). in data 03.11.1995, Parte_21 contraeva matrimonio con (doc. 34), dalla cui unione nascevano: - in data Persona_21
21.01.1998, odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da Parte_12 padre italiano, (doc. 35); - in data 14.01.2000, odierna ricorrente e Parte_13 cittadina italiana in quanto nata da padre italiano, (doc. 36). in data 15.10.1993, Parte_22 contraeva matrimonio con , (doc. 38), dalla cui unione nascevano: - in data Parte_23
03.04.1999, , odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da Parte_1 madre italiana, (doc. 39); - in data 24.02.2006, , odierna ricorrente e cittadina Parte_2 italiana in quanto nata da madre italiana, (doc. 40). in data 02.06.1979, Parte_17 contraeva matrimonio con , (doc. 42), dalla cui unione nascevano: - in data Persona_22
22.01.1982, , odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da madre Parte_3 italiana, (doc. 43); - in data 12.11.1985, , odierno ricorrente e cittadino italiano Parte_10 in quanto nato da madre italiana, (doc. 46). , in data 08.11.2023, contraeva Parte_3 matrimonio con , (doc. 44), dalla cui unione nasceva, in data 07.09.2017, Persona_23 [...]
, titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da madre italiana, Parte_24
(doc. 45), Dalla unione tra e , nasceva in data 04.07.2021, Parte_10 Persona_24
. Titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano, Persona_25
(doc. 47)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, , nato a [...] l'[...] Persona_1
(doc. 3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per questi motivi
1. Dichiara che , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 25.9.2025
Il giudice
Christian Colombo