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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2259/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VC) il 22/06/1994 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Balzaretti Davide del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Balzaretti Davide del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 18/10/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 46, Parte I, Anno 2012. Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 200 del 05/08/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata pagina 1 di 2 rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
20/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO che le parti hanno domandato solamente la pronuncia in punto status e hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1
in Vercelli (VC) il 18/10/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Parte_2
Comune all'Atto n. 46, Parte I, Anno 2012.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2259/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VC) il 22/06/1994 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Balzaretti Davide del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Balzaretti Davide del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 03/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Vercelli (VC) il 18/10/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 46, Parte I, Anno 2012. Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 200 del 05/08/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata pagina 1 di 2 rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
20/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO che le parti hanno domandato solamente la pronuncia in punto status e hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1
in Vercelli (VC) il 18/10/2012, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Parte_2
Comune all'Atto n. 46, Parte I, Anno 2012.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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