Accoglimento
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/02/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01467/2025REG.PROV.COLL.
N. 04298/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4298 del 2024, proposto da
AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
MI AU, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1511/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udita l’avvocato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - AU MI, titolare di un’azienda agricola nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), ha impugnato avanti il Tar per il Veneto: - l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione prot. n. 122 2021 90009783 88/000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di €416.446,95 su “residuo” ruolo dell’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, per “prelievi latte”, “interessi” e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella dell’Ag.E.A. n. 30020150000007308000 inerente ai prelievi latte imputati ai periodi 2006/2007 e 2007/2008; - l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata; - la cartella dell’Ag.E.A. n. 30020150000007308000; - il “residuo ruolo” emesso dall’Ag.E.A. ai sensi del D.L. n. 27/2019, posto a base dell’intimazione di pagamento.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso in relazione all’annata 2007/2008 ed a tale fine rilevando che: “ avverso il prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2007/2008 qui in discussione è stato proposto ricorso giurisdizionale definito in primo grado con la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6451/2023, che lo ha accolto rilevando la contrarietà con la normativa comunitaria del criterio applicato per la compensazione a livello nazionale tra le maggiori e minori quantità di prodotto. Per l’effetto è stato annullato l’atto presupposto della cartella richiamata nell’impugnata intimazione di pagamento come fonte del debito escusso. Tale pronuncia è stata appellata con ricorso sub R.G. n. 3900/2023 avanti al Consiglio di Stato, che tuttavia ad oggi non risulta abbia anche solo sospeso l’efficacia esecutiva della pronuncia di annullamento del prelievo supplementare relativo al periodo 2007/2008”.
3 – AG ha proposto appello avverso tale pronuncia, deducendo l’errore in cui sarebbe incorso il Tar dal momento che le somme richieste con l’intimazione di pagamento oggetto di giudizio, con riferimento alla annata 2007/2008, non erano riferibili ad una unica imputazione di prelievo.
Più nello specifico, il Tar avrebbe erroneamente considerato i giudizi relativi alla imputazione ID 113116 (riferibile alle dichiarazioni del primo acquirente Veneto Latte), trascurando completamente le vicende processuali relative alla imputazione di prelievo ID n. 113120 (imputazione “diretta” avvenuta senza il tramite dell’acquirente Veneto Latte) in relazione alla medesima annata.
Al riguardo, l’appellante rileva che nella relazione depositata durante il giudizio di primo grado aveva rappresentato che - proprio con riferimento all’imputazione diretta c.d. “senza tramite” – il produttore aveva proposto ricorso innanzi al TAR Veneto il quale, “ con sentenza n. 1870/2022, ha respinto il ricorso proposto dal produttore avverso l’intimazione di versamento del prelievo supplementare emessa da EP relativamente campagna 2007/08 (imputazione ID n. 113120 senza tramite)” .
4 – L’appello va accolto.
L’appellante ha dimostrato che la sentenza di annullamento del Tar per il Lazio n. 6451/2023, pur essendo stata resa in relazione all’annata 2007/2008, copre solo l’imputazione ID n. 113116 riferibile alle dichiarazioni del primo acquirente Veneto Latte.
Il ricorso promosso dall’appellata in relazione a tale annata per l’imputazione ID n. 113120 è stato invece respinto dal Tar per il Veneto, sicché per la somma corrispondente a tale imputazione l’intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi efficace, dovendosi per l’effetto emendare in tale senso la sentenza impugnata, che va invece confermata per il resto.
4.1 – Invero, non rileva che la sentenza n. 6451/2023 - a mezzo della quale il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto avverso il prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2007/08 (imputazione ID n. 113116 riferibile alle dichiarazioni del primo acquirente Veneto Latte società cooperativa agricola) – sia stata impugnata da AG innanzi a questo Consiglio e che il relativo giudizio (RG 3900/2023) sia attualmente pendente, dal momento che, allo stato, in riferimento all’annata 2007/08, limitatamente all’imputazione ID 113116, la relativa somma non è dovuta, essendo stato annullato il relativo titolo, e AG non può procedere alla riscossione coattiva della stessa, fermo il fatto che, qualora il giudizio n. 3900/2023, in riforma della sentenza di primo grado, dovesse riattualizzare la relativa posa debitoria, l’amministrazione ben potrà procedere nuovamente per la sua riscossione.
5 – L’appello va accolto nel senso innanzi precisato.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della lite, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado solo nei limiti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO