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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8234 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 148/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Antonio Pedrazzoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Piazza Castello n. 1 ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Tomaso di Seyssel e Filippo Siano ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, via San Maurilio n. 13
CONVENUTA
1 , in proprio e quali Controparte_2 esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Persona_1
, e
[...] Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi, giusta procura in foglio Controparte_4 separato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Eliano Goltara ed elettivamente domiciliati nello studio dello stesso in Monza, via Antonio Passerini Gambacorti n. 6 CONVENUTI rappresentata e difesa, giusta procura in foglio Controparte_5 separato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanna Condò ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, via Colonnetta n. 5 CONVENUTA CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa B: nel merito in via principale: A) accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata sottoscritta in data 6 maggio 2010 autenticata in pari data dalla dottoressa , Notaio in Rho, n. Parte_2
1732 di repertorio, n. 536 di raccolta, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T, in forza della quale la signora vendette al signor Controparte_1 Controparte_2 centoquattro virgola
[...]
per il prezzo di Euro 5.000,00, in quanto dissimulante Controparte_5 una donazione priva della forma dell'atto pubblico prescritta dall'articolo 782 c.c. per tutte le ragioni espresse in narrativa;
B) per l'effetto accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto sempre a rogito della dottoressa , Notaio in Milano, n. 26533 di repertorio, n. 10917 di Parte_2 raccolta, re lle Entrate di Milano – Ufficio Milano 2 – il 26 gennaio 2021 al n. 6147, Serie 1T, in forza del quale il signor Controparte_2 riservandosi l'usufrutto per sé e dopo di lui alla moglie Controparte_2 nuda proprietà dell'intera sua partecipazione social
[...]
pari al 50,10% (cinquanta virgola dieci per cento) del capitale sociale CP_5 inali Euro 52.104,00 ai suoi figli Persona_1
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
a a
[...]
del capitale sociale della società “ , sopra meglio Controparte_5 individuata, oggetto della scrittura privata sottoscritta in data 6 maggio 2010 autenticata in pari data dalla dottoressa , Notaio in Rho, n. 1732 Parte_2 di repertorio, n. 536 di raccolta, registrat le Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T;
2 nel merito in via subordinata: C) nella denegata ipotesi che non venga accertata e dichiarata la nullità della scrittura privata sottoscritta in data 6 maggio 2010autenticata in pari data dalla dottoressa
Notaio in Rho, n. 1732 di repertorio, n. 536 di raccolta, Parte_2 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T, in forza della quale la signora Controparte_1 vendette al signor Controparte_2
(centoquattro virgola zero zero) della società " per il Controparte_5 prezzo di Euro 5.000,00, accertare e dichiarar lata e rappresenta una liberalità indiretta in quanto il corrispettivo dichiarato è sproporzionato e decisamente inferiore al valore del bene trasferito;
D) conseguentemente alla dichiarazione ed all'accertamento della simulazione della scrittura privata sottoscritta in data 6 maggio 2010 autenticata in pari data dalla dottoressa Notaio in Rho, n. 1732 di repertorio, n. 536 di Parte_2 raccolta, re zia delle Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T, in forza della quale la signora Controparte_1
vendette al signor
[...] Controparte_2
Euro 104,00 (centoquattro virgola zero zero) della società " Controparte_5
per il prezzo di Euro 5.000,00, e della sua natur
[...] re e dichiarare che la disciplina del quarto comma dell'articolo 563 c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 563 c.c. alla donazione di cui sopra sulla quota dello 0,1% dei seguenti beni immobili di proprietà della società " e più Controparte_5 precisamente:
-1- Tipologia immobile: Fabbricato ad uso commerciale Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 – T – S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 1 Categoria catastale: D/8 Rendita catastale Euro: 27326,00
-2- Tipologia immobile: Negozi e botteghe Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 2 Categoria catastale: C/1 Classe: 09 Consistenza: 46 m2 Rendita catastale Euro: 1997,97
-3- Tipologia immobile: Negozi e botteghe Comune: MILANO
3 Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 – T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 5 Categoria catastale: C/1 Classe: 13 Consistenza: 23 m2 Rendita catastale Euro: 1830,48
-4- Tipologia immobile: Negozi e botteghe Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 – T - 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 6 Categoria catastale: C/1 Classe: 11 Consistenza: 40 m2 Rendita catastale Euro: 2352,98
-5- Tipologia immobile: Abitazione di tipo popolare Comune: MILANO Quota di proprietà Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 – T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 7 Categoria catastale: A/4 Classe: 04 Consistenza: 3 vani Rendita catastale Euro:495,80
-6- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 9 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 3 vani Rendita catastale: Euro:3462,84
-7- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 10 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:2885,70
-8- Tipologia immobile: Uffici e studi privati
4 Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 11 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 5,5 vani Rendita catastale: Euro: P.IVA_1
-9- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 12 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 5,5 vani Rendita catastale: Euro:7385,33
-10- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 1-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 13 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 7,5 vani Rendita catastale: Euro: P.IVA_2
-11- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 14 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:2885,70
-12- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 15 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:2885,70
-13-
5 Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 19 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:2885,70
-14- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 20 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 3 vani Rendita catastale: Euro:3462,84
-15- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 22 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 8,5 vani Rendita catastale: Euro: P.IVA_3
-16- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 24 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 3 vani Rendita catastale: Euro:3462,84
-17- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 5-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 30 Categoria catastale: A/2 Classe: 07 Consistenza: 17,5 vani Rendita catastale: Euro:7772,68
6 -18- Tipologia immobile: Abitazione di tipo economico Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 5-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 31 Categoria catastale: A/3 Classe: 06 Consistenza: 4,5 vani Rendita catastale: Euro:1359,57
-19- Tipologia immobile: Abitazione di tipo economico Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 – 5 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 32 Categoria catastale: A/3 Classe: 04 Consistenza: 4 vani Rendita catastale: Euro:888,31
-20- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 6 - 7 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 33 Categoria catastale: A/2 Classe: 05 Consistenza: 9 vani Rendita catastale: Euro:2928,31
-21- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 - T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 36 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 15,5 vani Rendita catastale: Euro:17891,36
-22- Tipologia immobile: Abitazione di tipo popolare Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 - T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 37 Categoria catastale: A/4 Classe: 04 Consistenza: 4 vani
7 Rendita catastale: Euro:661,06
-23- Tipologia immobile: Abitazione di tipo popolare Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 40 Categoria catastale: A/4 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:568,10
-24- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 41 Categoria catastale: A/2 Classe: 05 Consistenza: 8 vani Rendita catastale: Euro:2602,94
-25- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 42 Categoria catastale: A/2 Classe: 07 Consistenza: 11 vani Rendita catastale: Euro:4885,68
-26- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 – 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 43 Categoria catastale: A/2 Classe: 07 Consistenza: 11 vani Rendita catastale: Euro:4885,68
-27- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 45 Categoria catastale: A/2 Classe: 07
8 Consistenza: 11 vani Rendita catastale: Euro:4885,68
-28- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 46 Categoria catastale: A/2 Classe: 07 Consistenza: 11 vani Rendita catastale: Euro:4885,68
-29- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 47 Categoria catastale: A/2 Classe: 05 Consistenza: 8 vani Rendita catastale: Euro:2602,94
-30- Tipologia immobile: Abitazione di tipo signorile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 48 Categoria catastale: A/1 Classe: 01 Consistenza: 11,5 vani Rendita catastale: Euro:4424,74
-31- Tipologia immobile: Abitazione di tipo signorile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 49 Categoria catastale: A/1 Classe: 01 Consistenza: 11,5 vani Rendita catastale: Euro:4424,74
-32- Tipologia immobile: Abitazione di tipo signorile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 52 Categoria catastale: A/1
9 Classe: 01 Consistenza: 11,5 vani Rendita catastale: Euro:4424,74
-33- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 – 5 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 53 Categoria catastale: A/2 Classe: 06 Consistenza: 6,5 vani Rendita catastale: Euro:2467,37
-34- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 5 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 54 Categoria catastale: A/2 Classe: 06 Consistenza: 9 vani Rendita catastale: Euro:3416,36
-35- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 58 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 8 vani Rendita catastale: Euro:9234,25
-36- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 59 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 10 m2 Rendita catastale: Euro:47,51
-37- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1
10 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 60 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:33,26
-38- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 61 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:33,26
-39- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 62 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:33,26
-40- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 63 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:33,26
-41- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 64 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 8 m2 Rendita catastale: Euro:38,01
-42- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1
11 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 65 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:33,26
-43- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 66 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:33,26
-44- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 67 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 6 m2 Rendita catastale: Euro:28,51
-45- Tipologia immobile: Opifici Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 68 Categoria catastale: D/1 Rendita catastale: Euro:156,91
-46- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 69 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 15 m2 Rendita catastale: Euro:285,86
-47- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2
12 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 70 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 13 m2 Rendita catastale: Euro:247,74
-48- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 71 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-49- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 72 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 33 m2 Rendita catastale: Euro:628,89
-50- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 73 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 38 m2 Rendita catastale: Euro:724,18
-51- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 74 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 19 m2 Rendita catastale: Euro:362,09
-52- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1
13 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 75 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 19 m2 Rendita catastale: Euro:362,09
-53- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 76 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 11 m2 Rendita catastale: Euro:209,63
-54- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 77 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-55- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 78 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-56- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 79 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 11 m2 Rendita catastale: Euro:209,63
-57- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO
14 Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 80 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-58- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 81 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-59- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 82 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-60- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 83 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-61- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 84 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-62- Tipologia immobile: Garage, autorimesse
15 Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 85 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 11 m2 Rendita catastale: Euro:209,63
-63- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 86 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 21 m2 Rendita catastale: Euro:400,20
-64- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 87 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 19 m2 Rendita catastale: Euro:362,09
-65- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 88 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 20 m2 Rendita catastale: Euro:381,15
-66- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 89 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 19 m2 Rendita catastale: Euro:362,09
-67-
16 Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 90 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 19 m2 Rendita catastale: Euro:362,09
-68- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 91 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 19 m2 Rendita catastale: Euro:362,09
-69- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 92 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 37 m2 Rendita catastale: Euro:705,12
-70- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 93 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 15 m2 Rendita catastale: Euro:285,86
-71- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 94 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 17 m2 Rendita catastale: Euro:323,97
17 -72- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 95 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 23 m2 Rendita catastale: Euro:438,32
-73- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 96 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 21 m2 Rendita catastale: Euro:400,20
-74- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 97 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-75- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 98 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-76- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 248 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 71 m2
18 Rendita catastale: Euro:1353,07
-77- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 703 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 21 vani Rendita catastale: Euro:28198,55
-78- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 705 Categoria catastale: A/2 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:948,99
-79- Tipologia immobile: Negozi e botteghe Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano T-S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 706 Categoria catastale: C/1 Classe: 11 Consistenza: 66 m2 Rendita catastale: Euro:3882,41
-80- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 707 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:2885,70
-81- Tipologia immobile: Abitazione di tipo popolare Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 708 Categoria catastale: A/4 Classe: 06
19 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:568,10
-82- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - T-S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 709 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 17,5 vani Rendita catastale: Euro:20199,92
-83- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 5-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 710 Categoria catastale: A/2 Classe: 06 Consistenza: 10 vani Rendita catastale: Euro:3795,96
-84- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 6-7 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 711 Categoria catastale: A/2 Classe: 06 Consistenza: 7 vani Rendita catastale: Euro:2657,17
-85- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 714 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 9,5 vani Rendita catastale: Euro:12756,49
-86- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 715 Categoria catastale: A/10
20 Classe: 07 Consistenza: 10,5 vani Rendita catastale Euro: P.IVA_4
-87- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 716 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 9,5 vani Rendita catastale: Euro:12756,49
-88- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 717 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 9 m2 Rendita catastale: Euro:42,76
-89- Tipologia immobile: Abitazione di tipo popolare Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 718 Categoria catastale: A/4 Classe: 04 Consistenza: 4 vani Rendita catastale: Euro:661,06
-90- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 6-7 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 721 Categoria catastale: A/2 Classe: 07 Consistenza: 12,5 vani Rendita catastale: Euro: P.IVA_5
-91- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2
21 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 722 Categoria catastale: C/2 Classe: 09 Consistenza: 9 m2 Rendita catastale: Euro:58,57
-92- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 6-7 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 723 Categoria catastale: A/2 Classe: 07 Consistenza: 11,5 vani Rendita catastale: Euro:5107,76
-93- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 724 Categoria catastale: C/2 Classe: 09 Consistenza: 9 m2 Rendita catastale: Euro:58,57
-94- Tipologia immobile: Abitazione di tipo signorile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 719 Categoria catastale: A/1 Classe: 01 Consistenza: 11,5 vani Rendita catastale: Euro:4424,74
-95- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 720 Categoria catastale: C/2 Classe: 09 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:45,55
-96- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1
22 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 725 Categoria catastale: A/2 Classe: 05 Consistenza: 8 vani Rendita catastale: Euro:2602,94
-97- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 726 Categoria catastale: C/2 Classe: 09 Consistenza: 5 m2 Rendita catastale: Euro:32,54
-98- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 727 Categoria catastale: A/2 Classe: 05 Consistenza: 8 vani Rendita catastale: Euro:2602,94
-99- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 728 Categoria catastale: C/2 Classe: 09 Consistenza: 5 m2 Rendita catastale: Euro:32,54
-100- Tipologia immobile: Abitazione di tipo economico Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA PIERO DELLA FRANCESCA n. 51 Piano 1 Dati catastali: Foglio: 258 Particella: 261 Subalterno: 702 Categoria catastale: A/3 Classe: 05 Consistenza: 4 vani Rendita catastale: Euro: 640,41 e comunque come meglio descritti nelle visure catastali prodotte unitamente all'atto di citazione e, in ogni caso, sugli eventuali, ulteriori, beni immobili di cui, in corso di causa, si dovesse accertare la proprietà in capo alla società " Parte_3
[...]
[...] [
alla data della scrittura privata autenticata dalla dottoressa
[...] Parte_2
il 6 maggio 2010;
[...]
e conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 563 c.c.:
- alla donazione con atto a rogito della dottoressa Notaio in Parte_2
Milano, in data 21 gennaio 2021 n. 26533 di r i raccolta, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano – Ufficio Milano 2 – il 26 gennaio 2021 al n. 6147, Serie 1T, in forza della quale il signor Controparte_2 riservandosi l'usufrutto per sé e dopo di lui alla mogli Controparte_2 nuda proprietà dell'intera sua partecipazione social
[...]
pari al 50,10% (cinquanta virgola dieci per cento) del capitale sociale CP_5 inali Euro 52.104,00 ai suoi figli Persona_1
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
a a
[...]
del capitale sociale della società “ , sopra meglio Controparte_5 individuata, e, quindi, sulla corrispondente quota di beni immobili come sopra individuati, oggetto della scrittura privata sottoscritta in data 6 maggio 2010 autenticata in pari data dalla dottoressa , Notaio in Rho, n. 1732 Parte_2 di repertorio, n. 536 di raccolta, registrat le Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T; in via istruttoria: parte attrice insta affinché l'Ill.mo Tribunale voglia ammettere i seguenti capitoli di prova per testi: 1. ““Vero è che il valore commerciale della partecipazione sociale nella società pari allo 0,1% del capitale sociale alla data del 6 Controparte_5 maggio 2010, data di stipula della scrittura privata autenticata dal Notaio
[...]
era pari ad Euro 5.000,00.”” Parte_2 che con la cessione della partecipazione della società
[...] pari allo 0,1% del capitale sociale al signor CP_5 Controparte_2 in data 6 maggio 2010 con scrittura privat
[...]
, veniva trasferito al cessionario il controllo della società.”” Parte_2
3. ““Vero che la società detiene il patrimonio Controparte_5 immobiliare in Milano della f Controparte_2
4. ““Vero che l'attore è escluso dalla madre, signora Controparte_1
, nella programmazione successoria attuata in
[...] ano a testi, anche in controprova sui capitoli di parti avverse che dovessero eventualmente essere ammessi:
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...]; Controparte_6
- sidente in Milano, Piazza Cavour n. 1; CP_7
- , residente in 20121 Milano, Piazzetta Maurilio Bossi n.
4. Controparte_8
Si insta, inoltre, affinché venga ammessa consulenza tecnica d'ufficio in forza della quale:
24 - venga determinato il valore commerciale della partecipazione sociale della società ceduta dalla signora al Controparte_5 Controparte_1 signor pari allo 0,1% del capitale sociale alla data del 6 Controparte_2 maggi scrittura privata autenticata dalla dottoressa
Notaio in Rho, n. 1732 di repertorio, n. 536 di raccolta, Parte_2 nzia delle Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T;
- venga determinato il valore commerciale di tutti gli immobili di proprietà della società alla data del 6 maggio 2010, data di stipula della Controparte_5 la dottoressa , Notaio in Rho, n. Parte_2
1732 di repertorio, n. 536 di raccolta, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e provare per testi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge”.
PER LA CONVENUTA Controparte_1
“In via preliminare:
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della parte attrice rispetto alla domanda di nullità dell'asserita donazione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
- dichiarare la carenza di interesse ad agire di parte attrice rispetto alla domanda di autorizzazione alla trascrizione ex art. 563 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
Nel merito:
- respingere tutte le domande svolte da parte attrice contro la Signora
[...]
, per i motivi esposti in atto. Controparte_1
- respingere le istanze istruttorie formulata dall'attore. Si richiamano i documenti prodotti (n. 1 e n. 2) Con vittoria di spese e di compensi di avvocato”.
PER I CONVENUTI , Controparte_2 Controparte_2
, Persona_1 Controparte_3
e
[...] Controparte_4
“In via preliminare:
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per la domanda di nullità dell'asserita donazione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
25 - dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per la domanda di nullità dell'asserita donazione per intervenuta usucapione della quota societaria trasferita e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per la domanda di nullità dell'asserita donazione per intervenuto acquisto da parte di terzi in buona fede del diritto di nuda proprietà sulla quota e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per intervenuta prescrizione dell'azione della domanda di accertamento e di dichiarazione che la disciplina del quarto comma dell'art. 563 c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, di accertamento e di dichiarazione della legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 c.c. su tutti gli immobili di proprietà della società e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
- dichiarare la carenza di legittimazione e/o di interesse ad agire di parte attrice per la domanda di accertamento e di dichiarazione che la disciplina del quarto comma dell'art. 563 c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, di accertamento e di dichiarazione della legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 c.c. su tutti gli immobili di proprietà della società e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
- dichiarare comunque la carenza di interesse ad agire di parte attrice rispetto alla domanda di autorizzazione alla trascrizione ex art. 563 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla. Nel merito:
-respingere tutte le domande svolte da parte attrice contro i Signori Controparte_2
,
[...] Controparte_2 Persona_1 [...]
e Controparte_3 Controparte_4 esposti in atti. In via istruttoria:
- respingere le istanze istruttorie formulata dall'attore. Con vittoria delle spese e dei compensi di avvocato”.
PER LA CONVENUTA Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria, difforme istanza, eccezione e deduzione;
previe le più opportune declaratorie: In via preliminare:
- Dichiarare la carenza di legittimazione ad agire dell'attore, relativamente alle domande dallo stesso proposte in via principale e, in ogni caso, l'insussistenza di un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., con ogni conseguente statuizione e declaratoria, anche di inammissibilità delle domande dallo stesso formulate. Nel merito:
26 - Respingere tutte le domande proposte da parte attrice, perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria e richiamato pure quanto verbalizzato all'udienza del 24/10/2023: si oppone alle istanze istruttorie proposte da parte attrice alla sollecitata (ed ultronea) C.T.U. ed all'ammissione dei capitoli di prova dedotti, con la memoria ex art. 183 c. 6^ n. 2 c.p.c. depositata nell'interesse del Signor Parte_1 in data 19/9/2023 per i motivi tutti di cui al depositata per conto dell' in data 6/10/2023 (da ultimi due Controparte_5 righi di p. 2 a p. 4), c rdine – nella denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte degli stessi e salvo, in ogni caso, gravame nonché valutazioni della posizione della “ e delle circostanze ad Controparte_5 essa riferibili (primi tre capitoli di i essere ammessa alla prova contraria, indicando quali testi la Dott.ssa con studio in Parte_2
Milano, Via Borgogna n. 5, oltre al (già indicato da , CP_7 residente in [...].
- Con ogni più ampia riserva.
- Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione del 20 dicembre 2022 il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio i Sig.ri
[...] Controparte_1 CP_2
, Controparte_2 Controparte_2 Persona_1
(questi Controparte_3 CP_2 Controparte_4 CP_2 ultimi tre, essendo minori, in persona dei genitori e Controparte_2 CP_2
), nonché (di seguito, “ Controparte_2 Controparte_5 CP_5
” o la “ ”) al fine di ottenere: a) in via principale, la declaratoria di
[...] CP_9 nullità della scrittura privata in data 6 maggio 2010, con la quale la propria madre aveva ceduto al di lei fratello Controparte_1 Controparte_2 una quota dello 0,1 del capitale sociale di in
[...] Controparte_5 quanto dissimulante una donazione per carenza dei requisiti di forma previsti dall'art. 782 c.c.; b) conseguentemente, la declaratoria di parziale nullità dell'atto del
26 gennaio 2021 con il quale, a sua volta, aveva donato ai Controparte_2 suoi figli ( , e la nuda proprietà Persona_1 Controparte_3 CP_4
27 dell'intera sua partecipazione sociale nella predetta società pari al 50,10%; c) in via subordinata ed in caso di prova del versamento del prezzo, dichiarare comunque la natura simulata della citata scrittura tra la madre e lo zio, trattandosi di una liberalità indiretta in quanto il corrispettivo dichiarato era decisamente inferiore al valore del bene;
d) conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 563 c.c. alla donazione di cui sopra sulla quota dello 0,1% dei beni immobili di proprietà di . Controparte_5
A fondamento delle proprie domande deduceva quanto segue:
- era proprietaria e gestiva gran parte del patrimonio Controparte_5 immobiliare della nobile famiglia;
CP_2
- il capitale sociale di di Euro 104.000,00 era detenuto dai Controparte_5 componenti della predetta famiglia nelle seguenti quote:
✓ : usufrutto della quota di nominali Euro Controparte_1
51.896,00;
✓ nuda proprietà della quota di Parte_4 nominali Euro 51.896,00;
✓ : usufrutto della quota di nominali Euro 19.864,00; Controparte_2
✓ nuda proprietà della quota di Persona_1 nominali Euro 19.864,00;
✓ : usufrutto della quota di nominali Euro 12.480,00; Controparte_2
✓ : nuda proprietà della quota di nominali Controparte_3
Euro 12.480,00;
✓ : usufrutto della quota di nominali Euro 19.760,00; Controparte_2
nuda proprietà della quota di nominali Parte_5
Euro 19.760,00 (doc. 3 att.);
- in data 6 maggio 2010, con scrittura privata autenticata (dalla dottoressa
Notaio in Rho, n. 1732 di repertorio, n. 536 di raccolta, Parte_2 registrata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n.
28 1953, Serie 1T), madre dell'attore, vendeva al Controparte_1 di lei fratello la quota di nominali Euro 104,00 di Controparte_2
, pari allo 0,1% del capitale sociale, per il prezzo di Euro Controparte_5
5.000,00 (doc. 7 att.);
- il prezzo della vendita (le cui modalità di versamento non erano specificate nella scrittura) non era stato mai corrisposto, cosicché l'atto costituiva una donazione, da considerare nulla per difetto della forma solenne prevista dall'art. 782
c.c.;
- se anche fosse stata fornita la prova del pagamento del prezzo, lo stesso doveva comunque considerarsi irrisorio in quanto il reale valore del patrimonio di alla data del 6 maggio 2010 ammontava ad almeno Euro Controparte_5
57.658.750, cosicché il valore della partecipazione venduta indicizzata al patrimonio sociale avrebbe dovuto avere un corrispettivo di almeno Euro 57.658,00;
- secondo consolidata giurisprudenza in merito alla disciplina degli artt. 782 e
809 c.c., qualora vi sia una notevole sproporzione tra il corrispettivo pattuito e il reale valore della res oggetto del contratto, questo deve essere qualificato quale liberalità indiretta (cfr. Cass., Sez. II, 7 giugno 2006, n. 13337; Cass., Sez. II, 30 gennaio 2007, n. 1955; Cass., Sez. II, 3 gennaio 2009, n. 23297; Cass., Sez. II, 23 maggio 2016, n. 10614);
- con tale vendita di quota societaria il controllo di di fatto Controparte_5 passava dal ramo familiare facente capo alla signora Controparte_1 al ramo familiare che faceva riferimento a
[...] Controparte_2
- quest'ultimo a sua volta, in data 21 gennaio 2021 (con altro atto sempre a rogito della dottoressa , Notaio in Milano, n. 26533 di repertorio, Parte_2
n. 10917 di raccolta, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano – Ufficio Milano 2
– il 26 gennaio 2021 al n. 6147, Serie 1T) riservando l'usufrutto per sé e, dopo di lui, per la moglie , donava la nuda proprietà dell'intera sua Controparte_2 partecipazione sociale in pari al 50,10% del capitale sociale del Controparte_5
29 valore di nominali Euro 52.104,00 ai suoi figli , Persona_1 Controparte_3
e ; Controparte_4
- in relazione ai propri diritti di legittimario della madre convenuta l'attore aveva diritto di ottenere una pronuncia diretta a dichiarare la simulazione – e dunque la nullità - della scrittura privata del 2010 e parzialmente dell'atto di donazione del
2021 (tra lo zio e i di lui figli), nella parte in cui aveva ad oggetto la quota di partecipazione dello 0,1% ceduto dalla madre;
- in via subordinata e nel caso fosse versata la prova del pagamento del corrispettivo della cessione del 2010, sostenendo che le quote delle società costituirebbero beni di secondo grado, in quanto non sarebbero del tutto distinte dai beni contenuti nel patrimonio sociale, affermava il proprio diritto di trascrivere sui beni della il proprio atto di opposizione ex art. 563, comma 4, Controparte_5
c.c. (non ancora formalizzato) rispetto alla donazione della quota dello 0,1% della
Società effettuata dalla madre a favore del di lei fratello;
CP_2
- la qualifica di donazione indiretta della scrittura privata de qua consentiva a parte attrice, stante l'evidente sproporzione tra il prezzo convenuto ed il reale valore della partecipazione sociale ceduta, di avvalersi di altri rimedi giudiziari, quali la futura eventuale riducibilità nel caso di lesione della quota di riserva di legittimari lesi o preteriti (Cass. civ. n. 6416 del 1988);
- la Suprema corte aveva statuito che “L'opposizione di cui all'art. 563, co. 4, c.c.,
è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell'apertura della successione del primo.
Quando essa ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l'accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative. Tuttavia, poiché
l'azione di restituzione prevista dall'art. 563, co. 1, c.c., è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l'opposizione di cui al richiamato art. 563, co. 4, c.c., è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del
30 termine ventennale di cui al co. 1, l'esercizio della stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni”;
- il IV comma dell'art. 563 c.c., siccome novellato dalla Legge 14 maggio 2005,
n. 80 ed ulteriormente modificato dalla l. 28 dicembre 2005 n.263, prevedeva che il coniuge o i parenti in linea retta del donante possano, entro venti anni dalla trascrizione della donazione, notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione;
- il compimento di tale atto aveva l'effetto di determinare la sospensione dei menzionati termini ventennali, così consentendo al coniuge o al parente in linea retta del donante, nella sua presumibile qualità di futuro legittimario, di non subire la preclusione all'azione recuperatoria nei confronti dei terzi in esito al decorso di un ventennio a far tempo dalla donazione in vista di una futura ed eventuale azione di riduzione;
- con riferimento a patrimoni immobiliari rilevanti, quale era quello del caso di specie, la ricchezza viene sovente trasferita per il tramite di strumenti giuridici diversi dalla vendita dell'immobile medesimo, tra i quali la cessione di partecipazioni sociali;
- le operazioni di cessione e donazione delle quote di qui Controparte_5 contestate erano entrambe potenzialmente lesive del diritto di riserva dell'odierno attore quale futuro legittimario;
- se non si ammettesse la tutela offerta dal legislatore al quarto comma dell'art. 563 c.c., nel caso in cui la liberalità si realizza per il tramite di strumenti giuridici diversi, si creerebbe una grave disparità di trattamento per contratti che, pur raggiungendo lo stesso risultato, ovvero una donazione di beni immobili, hanno una veste giuridica diversa e, quindi, da un lato quello dell'atto notarile di donazione di bene immobile e dall'altro quello dell'atto notarile di donazione di partecipazione sociale;
- la Corte di cassazione aveva chiarito che “Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinte e
31 separate dai beni compresi nel patrimonio sociale” (cfr. Ordinanza n. 22790 del
2019);
- dalle superiori considerazioni doveva trarsi la conclusione che il reale oggetto della donazione indiretta posta in essere da in Controparte_1 favore del fratello non era la partecipazione sociale in Controparte_2 senso stretto, ma la quota di beni immobili corrispondente, della quale era composto il patrimonio sociale, nonché il controllo assembleare di una società immobiliare con un patrimonio del valore di decine di milioni di Euro;
- ne discendeva pertanto il diritto di parte attrice di trascrivere l'atto di opposizione alla donazione sulla quota di beni immobili di valore corrispondente alla partecipazione sociale donata indirettamente al fratello dalla di lui madre;
- era evidente che la volontà posta in essere dalla convenuta madre fosse stata quella di organizzare in vita una parte importante della propria futura successione, servendosi tuttavia di uno strumento già predisposto dai suoi avi, ovvero la
; Controparte_5
- il trasferimento della partecipazione sociale a titolo liberale, da parte di
, aveva nel concreto realizzato la cessione in favore del di lei fratello Controparte_1 del controllo della società immobiliare di famiglia e di uno solo dei suoi figli di un'importantissima parte del compendio immobiliare della quale era titolare (in data
4 luglio 2016 la madre aveva donato al figlio Parte_4 la nuda proprietà dell'intera sua quota sociale in pari al 49,9 Controparte_5 del capitale sociale);
- tale risultato era stato ottenuto per il tramite di atti negoziali che non risultavano essere trascritti nei pubblici registri immobiliari;
- l'assenza di tale adempimento rendeva impraticabile per l'odierno attore la possibilità di poter trascrivere direttamente, senza l'ausilio dell'intervento di un provvedimento del Tribunale, un atto stragiudiziale di opposizione alle donazioni dirette ed indirette poste in essere ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art. 563 c.c;
32 - queste ragioni rendevano essenziale la proposizione del presente giudizio, senza il quale i diritti dell'attore quale futuro legittimario della madre potevano essere gravemente lesi.
* Con comparsa del 30 maggio 2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le difese di parte attrice e chiedendo: i) in via
[...] preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice rispetto alla domanda di nullità dell'asserita donazione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
ii) di dichiarare la carenza di interesse ad agire di parte attrice rispetto alla domanda di autorizzazione alla trascrizione ex art. 563 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
iii) nel merito, respingere tutte le domande attoree.
A fondamento delle proprie difese deduceva quanto segue:
- anzitutto, dava atto che parte attrice aveva già instaurato dinanzi a questo stesso Tribunale un'azione del tutto similare a questa, con analoga richiesta di trascrivere sui beni immobili della la sua opposizione alla Controparte_5 donazione della nuda proprietà sulla quota del 49,9% del capitale sociale della medesima società, effettuata da questa stessa convenuta a favore del figlio
AL (la causa pende dinanzi a codesto Tribunale, IV Sezione, GU dott.
Petrucci, RG 34339/2022 con udienza rinviata al 19 ottobre 2023, dopo il deposito delle tre memorie di rito);
- rappresentava che, diversamente da quanto sostenuto dal figlio , il Parte_1 prezzo di Euro 5.000,00 per la cessione della quota di cui alla scrittura privata del
2010 era stato versato;
- ciò risultava in primo luogo dall'atto stesso ove si leggeva che “la quota è venduta ed acquistata per il prezzo di euro 5.000 (cinquemila), somma che la parte venditrice dichiara di aver prima d'ora ricevuto dalla parte acquirente alla quale rilascia pertanto quietanza di pieno saldo e liberazione” (cfr. doc. 7 att.);
33 - la circostanza che non era stato indicato il metodo di pagamento risultava irrilevante (a quell'epoca nessuna norma imponeva questa indicazione);
- ad ogni buon conto, a smentita dell'infondata affermazione di parte attrice, produceva l'estratto del conto corrente della convenuta (doc. 1 conv.) attestante l'accredito, avvenuto in data 07.05.2010, dietro ordine del fratello , proprio CP_2 della somma di € 5.000,00 e con la causale “acquisto 0,1% ”; CP_5
- neppure in tesi l'asserita donazione (diretta o indiretta che fosse) dello 0,1% dell' , che secondo l'attore avrebbe avuto un valore di € 57.658, Controparte_5 poteva ritenersi lesiva dei diritti di legittimario in capo a rappresentando Parte_1 essa una quota davvero minimale del patrimonio dell'asserita donante, il cui valore complessivo era di svariati milioni di euro (una villa in Provenza, dotata di due piscine, di una discesa a mare privata e con annesso un grande parco, due appartamenti a Saint Tropez, un grande appartamento in Svizzera a Crans Montana, uno yacht a motore di 24 metri, la quota del 50% di una grande villa sul lago maggiore con annesso un casale adibito a relais Château, oltre a depositi bancari e ad altri beni minori);
- contestava la valutazione della quota in questione offerta da parte attrice poiché lontanissima dal suo valore reale;
- rilevava che il valore di una quota di una società a responsabilità limitata non poteva certo essere equiparato sic et simpliciter al valore dei beni che compongono il patrimonio della società;
- in ogni caso, correttamente il prezzo di cessione era stato determinato sulla base del patrimonio netto risultante dal bilancio sociale al 31.12.2009 e che, nel caso di specie, era pari ad € 4.968,00 (cfr. doc. 2 conv.), valore poi arrotondato ad
Euro 5.000,00;
- contestando la natura di liberalità con riguardo alla cessione della quota al fratello, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire dell'attore ex art. 1421 c.c. e art. 100 c.p.c.;
34 - se da un canto era vero che la nullità poteva essere fata valere da chiunque vi abbia interesse, come prescrive l'art. 1421 c.c., dall'altro era altrettanto vero che, sul piano processuale, era necessario che l'attore dimostrasse di avere un interesse attuale e concreto;
- come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite” (cfr. Cass.
11.01.2001 n. 338);
- la Suprema corte aveva stabilito altresì che “la disposizione dell'art. 1421 c.c., in virtù del quale la nullità del negozio può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che propone la relativa azione dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, senza che sia sufficiente il bisogno di rimuovere una situazione di incertezza, occorrendo pur sempre dimostrare che questa produce un danno giuridicamente rilevante” (cfr. Cass. 07.01.2002 n.88);
- nella fattispecie non era dato comprendere quale potesse essere la lesione attuale del diritto e il conseguente danno alla sfera giuridica dell'attore, trattandosi dell'alienazione di un bene che incideva in modo minimale nel patrimonio della convenuta;
- la domanda di nullità proposta dall'attore in via principale doveva quindi ritenersi inammissibile;
35 - in ogni caso, anche laddove si considerasse l'atto in contestazione una liberalità, esso non sarebbe nullo in quanto si tratterebbe di donazione di modico valore (in relazione al valore dell'atto e a quello del patrimonio dell'asserito donate), con conseguente esclusione delle formalità previste dall'art. 782 c.c.;
- peraltro, la prova della sussistenza dell'animus donandi, gravante su parte attrice, non era stata offerta;
- con riguardo alla domanda attorea proposta in via subordinata eccepiva il difetto di interesse ad agire dell'attore ex art. 100 c.p.c.;
- la domanda non era fondata su di un diritto asseritamente esistente e violato, bensì su di un diritto solo prospettato ed eventuale, con la conseguenza che la domanda appariva del tutto inammissibile (Cass. 12653 del 27.11.1992);
- evidenziava che parte attrice non aveva notificato l'atto di opposizione previsto dall'art. 563 c.c.;
- secondo la giurisprudenza, “l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, nel senso che, senza l'intervento dell'autorità giurisdizionale, l'attore subirebbe un ingiusto danno, consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione di incertezza che renda insicuro il godimento di un bene” (cfr. Cass. n. 4232 del
21.06.1988);
- tuttavia, nulla di tutto ciò era avvenuto nel caso concreto;
- rilevava comunque l'infondatezza nel merito della domanda di trascrizione ex art 563 c.c., non sussistendo alcuno degli elementi necessari per l'applicazione della predetta norma poiché (i) nessuna donazione era mai avvenuta in quanto l'atto contestato era una vendita, (ii) l'atto in questione riguardava la vendita di una quota sociale e non di beni immobili, (iii) nessun atto di opposizione era stato notificato dall'odierno attore;
- gli immobili oggetto della domanda giudiziale attorea appartenevano ad un soggetto terzo del tutto estraneo alla futura successione della convenuta;
36 - le società di capitali sono caratterizzate dalla cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta che rende il patrimonio sociale impermeabile rispetto a quello dei soci, nel senso che questi non rispondono delle obbligazioni della società (art. 2462 c.c.) e nel senso che il patrimonio sociale è intangibile per i creditori dei soci, i quali, semmai, potranno soddisfarsi sulla quota sociale (art. 2471 c.c.), ma non sui beni della società;
- i beni di proprietà di una società fanno parte del suo patrimonio e non sono di proprietà dei soci, i quali (salvo il momento della liquidazione) non possono avanzare pretese su di essi, così come non possono i creditori dei soci;
- l'attore, nel vano tentativo di identificare la quota di una società proprietaria di un immobile con l'immobile stesso, arrivava ad affermare che “sul punto” si sarebbe espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22790 del 12.09.2019, definendo le proprietà di una società di capitali come “beni di secondo grado”;
- la decisione richiamata aveva definito un caso nel quale si discuteva della promessa di vendita di una quota del capitale di una società, in relazione alla quale i promittenti venditori avevano garantito una determinata situazione patrimoniale ed economica, sennonché, a seguito di revisione contabile, si era palesata una perdita da sopravvenienze passive dei precedenti esercizi, che avevano portato alla deliberazione di scioglimento della società e alla sua messa in liquidazione. Chi agiva chiedeva quindi la risoluzione dell'accordo preliminare di vendita per inadempimento dei venditori, ovvero pronunciarsi l'annullamento dei medesimi contratti per dolo o errore essenziale;
- in quella vicenda la Corte si era pertanto limitata ad affermare che “i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali”, senza spingersi in alcun modo ad attribuire ai soci diritti sui beni sociali o a consentire loro di avanzare pretese o porre vincoli sugli stessi;
37 - affermare che i beni societari non sono “del tutto estranei” ad un contratto di cessione di quote era ben lungi dal significare che un terzo possa agire sui beni della società facendo valere una pretesa che riguarda il patrimonio del socio;
- tale decisione non aveva in alcun modo smentito l'altra pronuncia richiamata da parte attrice (Cass. n. 16963 del 24.07.2014) con la quale la Suprema corte aveva ribadito che il patrimonio sociale è “di proprietà della società e non dei soci i quali non sono titolari di un diritto reale sui beni sociali e subiscono, per effetto delle perdite del capitale sociale, soltanto un danno riflesso a causa della diminuzione del valore della loro partecipazione”;
- ribadito che l'atto contestato costituiva una vendita e non una donazione, nemmeno indiretta, e che la trascrizione dell'eventuale opposizione non era ammissibile sui beni immobili della società, evidenziava che il rimedio dell'art. 563
c.c. non poteva comunque essere applicato alle donazioni indirette, come era stato affermato di recente dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 35461/2022) secondo la quale “se il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti, che sono invece al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta”;
- anche Cass. n. 11496/2010 affermava l'impossibilità per il legittimario di far valere le proprie pretese sui beni oggetti di donazione indiretta.
* Con comparsa del 30 maggio 2023 si costituivano in giudizio i Signori CP_2
, , CP_2 Controparte_2 Per_1 Persona_1
Controparte_3 Controparte_4 CP_2 instando per il rigetto delle domande attoree e chiedendo: in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per la domanda di nullità dell'asserita donazione e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
di dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice
38 per la domanda di nullità dell'asserita donazione per intervenuta usucapione della quota societaria trasferita e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
di dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per la domanda di nullità dell'asserita donazione per intervenuto acquisto da parte di terzi in buona fede del diritto di nuda proprietà sulla quota e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
di dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per intervenuta prescrizione dell'azione della domanda di accertamento che la disciplina del quarto comma dell'art. 563 c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, di dichiarazione della legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 c.c. su tutti gli immobili di proprietà della Società e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
di dichiarare la carenza di legittimazione e/o di interesse ad agire di parte attrice per la domanda di accertamento che la disciplina del quarto comma dell'art. 563 c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, di accertamento della legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 c.c. su tutti gli immobili di proprietà della società e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
di dichiarare comunque la carenza di interesse ad agire di parte attrice rispetto alla domanda di autorizzazione alla trascrizione ex art. 563 c.c. e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
nel merito, di respingere tutte le domande attoree perché infondate.
A fondamento delle proprie difese deducevano quanto segue:
- l'azione di nullità è esercitabile senza limiti di tempo, salvi gli effetti:
a) dell'usucapione (di beni acquistati col contratto nullo);
b) della prescrizione dell'azione di ripetizione;
c) dall'acquisto da parte di terzi del diritto trasferito (dalla parte che lo aveva acquistato in base al contratto nullo);
39 - l'eventuale azione di nullità (del contratto di trasferimento di quota societaria) non è più esercitabile nel caso di acquisto da parte di terzi del diritto a suo tempo trasferito, seppur con contratto affetto da nullità. In questo caso, dunque,
l'eventuale sentenza di nullità non opererà nei confronti dei terzi che, ignorando la nullità del primo trasferimento, hanno acquistato (a qualsiasi titolo) la proprietà o altro diritto reale sulla quota (quale bene mobile), in base al possesso e all'atto di acquisto astrattamente idoneo a trasferire tale diritto;
- l'eventuale sentenza di nullità non può quindi operare nei confronti di terzi che hanno acquistato in buona fede diritti su beni mobili (peraltro, se si accede a tale ricostruzione, registrati) in base ad un atto di trasferimento trascritto tre anni prima della trascrizione della domanda diretta a far dichiarare la nullità del primo trasferimento;
- è ormai pacifico in giurisprudenza l'orientamento che attribuisce alla quota di partecipazione di una s.r.l. la qualità di bene mobile. La quota nella società a responsabilità limitata, non incorporata in un'azione e quindi in un documento avente natura di cosa materiale, deve considerarsi bene immateriale, equiparato, ex art. 812, ultimo comma, c.c., ai beni mobili materiali;
- l'usucapione dei beni mobili disciplinata, in generale, all'art. 1161 c.c. dispone che: (anche) "In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili (e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi) si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede”;
- lo stato di buona fede è sempre presunto e, pertanto, non deve essere dimostrato, gravando su chi vuole contestarlo l'onere di provarne la non sussistenza;
- in ogni caso, chi, pur non essendo socio della s.r.l., ma in buona fede, si comporti comunque come tale, esercitando per oltre dieci anni tutti i tipici diritti inerenti tale qualità, diventa automaticamente socio, acquistando ex lege e di fatto per usucapione la relativa quota di partecipazione al capitale sociale della s.r.l. (Trib.
Milano, sent. n. 3398 del 13.03.2015);
40 - se, poi, come deve ritenersi, la quota di partecipazione in una s.r.l. è bene mobile iscritto in un pubblico registro, il termine ultimo d'usucapione della stessa sarà al massimo quinquennale e non decennale (così, Trib. Milano 22 dicembre
2017 n. 12974);
- le domande proposte da parte attrice in via principale erano prive di fondamento giuridico, considerato che la scrittura in autentica oggetto di causa era, infatti, datata 6 maggio 2010;
- in ogni caso, doveva ritenersi, con il trascorrere del tempo (e non cinque anni ma, bensì, ben più di dieci) che la quota di oggetto della vendita Controparte_5 nel 2010 si era definitivamente "consolidata" in capo all'acquirente Controparte_2
indipendentemente dalla validità o meno del contratto acquisitivo;
[...]
- era dunque evidente la carenza di legitimatio ad causam dell'attore se solo si considerava che la nuda proprietà di tale partecipazione societaria era stata poi trasferita a terzi con regolare atto pubblico di donazione nell'anno 2021;
- per il comma 4 dell'art. 564 c.c. la trascrizione (dell'opposizione), dopo esser stata notificata, va fatta nei Registri Immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili oggetto della donazione contro la quale si intende, appunto, espletare "opposizione";
- per la trascrizione di che trattasi sono necessari due elementi, ovvero i) che vi sia stata una donazione, ii) che la donazione riguardi beni immobili, entrambi del tutto assenti nel caso di specie;
- sull'asserita nullità dell'atto per mancanza di forma della donazione eccepivano la carenza di interesse ad agire dell'attore;
- la stessa Cassazione, in un caso di richiesta di accertamento di simulazione di vendita dissimulante una donazione, aveva correttamente rilevato che "deve escludersi che sia possibile in vita del donante esercitare l'azione di accertamento di una donazione dissimulata ma compiuta mediante un atto simulato che non abbia i requisiti di forma o di sostanza prescritti per l'atto dissimulato, in quanto, se il presupposto legittimante eccezionalmente l'azione di simulazione in vita dell'ereditando è l'esigenza di assicurare la trascrivibilità dell'atto di opposizione, è
41 evidente che a fronte di un atto di donazione affetto da nullità non vi sia possibilità di trascrivere l'opposizione, e che, quindi, non sía consentito derogare al generale principio dell'inammissibilità delle azioni di simulazione ad opera del futuro legittimario. In tal senso rileva anche che solo in caso di donazione valida, sebbene dissimulata, la tutela del legittimario è affidata all'utile esercizio dell'azione di riduzione e dal successivo esperimento dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, laddove, nel diverso caso di donazione dissimulata affetta da nullità, essendo il bene interessato mai fuoriuscito dal patrimonio del de cuius, il legittimario recupera il bene stesso nella sua integralità, e non anche nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittimità" (cfr. Cass. n. 22457/2019);
- era dunque palese la carenza di legittimazione attiva dell'attore per la domanda di nullità dell'atto di vendita in tesi perché carente di forma;
- anche ammettendo, per mera ipotesi, che il controvalore della piccola quota venduta fosse stato "sproporzionato" o "notevolmente inferiore" al "valore di mercato", l'atto di trasferimento non poteva comunque ritenersi una donazione
(neppure indiretta) ma, casomai, in estrema mera ipotesi, un negozio misto, con elementi donativi;
- il negotium mixtum cum donatione non è però una donazione. Il negozio ha indubbiamente natura onerosa (per tutte Cass. n. 23297/2009 e, da ultima, Cass.
n. 24040/2020) e, conseguentemente, per la sua validità non è necessaria la formalità massima richiesta per la donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale concretamente adottato dalle parti. L'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama infatti l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico (con la presenza dei testimoni) per la donazione;
- la giurisprudenza di legittimità aveva inoltre chiarito che col negotium mixtum cum donatione le parti addivengono ad una donazione indiretta valendosi del negozio che esse dichiarano di porre in essere, e che effettivamente stipulano, per ottenere
42 uno scopo che diverge dalla causa o funzione tipica del negozio medesimo, mentre nella simulazione (relativa) si stipula apparentemente un negozio, mentre, in realtà, se ne pone in essere un altro con esso incompatibile. Alle due ipotesi corrispondono, per quanto attiene alla volontà delle parti, situazioni di fatto alquanto diverse e, pertanto, il giudice davanti al quale sia stata ritualmente dedotta solamente una delle due tesi, non può prendere in esame l'altra tesi (cfr. Cass. n. 1790/1971; conf. anche Cass. n. 1303/1970);
- l'esonero per la donazione indiretta dalla necessità del rispetto del requisito della forma imposta a pena di nullità per la donazione, attesa l'effettiva conclusione del diverso contratto, tramite il quale le parti intendono conseguire (in parte) il risultato pratico della donazione, rende ancor più evidente la differenza con la diversa ipotesi della simulazione relativa, realizzata mediante la conclusione di un contratto, solitamente oneroso, che in realtà dissimula una donazione, nella quale l'arricchimento investe l'intero valore del bene alienato, e non già la sola differenza tra il valore effettivo del bene ed il prezzo dichiarato ed effettivamente versato;
- nella simulazione le parti creano un'apparenza al fine di celare all'esterno quale è il loro effettivo programma negoziale, mentre nella donazione indiretta, sub specie di negotium mixtum, l'atto di vendita è effettivamente voluto, quanto meno per la parte coperta dal prezzo versato, configurandosi la gratuità solo per la parte di valore del bene consapevolmente e volutamente destinata a trovare una non corrispondenza (in termini nella controprestazione del donatario, che in tal modo viene quindi (parzialmente) arricchito;
- la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa, consistente nel parziale arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
essa differisce quindi dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto
(completamente) gratuito (Cass. n. 19400/2019);
- l'azione attorea esercitata in via subordinata era comunque prescritta;
43 - il legislatore non ha indicato entro quando l'opposizione (alla donazione) vada proposta. Deve allora ritenersi che, in assenza di un'eccezione alla regola generale posta dall'art. 2946 c.c., questo diritto potestativo si prescriva nel termine ordinario di un decennio dalla (qui paventata e assunta, ma non provata) donazione;
- come noto, a mente dell'art. 2946 c.c., salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
* Con comparsa del 30 maggio 2023 si costituiva in giudizio anche CP_5
chiedendo: in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione ad
[...] agire dell'attore, relativamente alle domande dallo stesso proposte in via principale e, in ogni caso, l'insussistenza di un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., con ogni conseguente statuizione e declaratoria, anche di inammissibilità delle domande dallo stesso formulate;
nel merito, di respingere tutte le domande proposte da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto.
A fondamento delle proprie difese, deduceva quanto segue:
- il patrimonio sociale sul quale parte attrice rivendicava un asserito diritto alla trascrizione dell'opposizione ex art. 563 c.c. era di proprietà della Società e non dei soci, i quali non sono titolari di un diritto reale sui beni sociali;
- solo alla società, come noto, spetta il diritto di conservazione del patrimonio sociale, mentre la cessione di quote attua il trasferimento dell'insieme delle facoltà e dei diritti che le quote conferiscono ai loro titolari, ovvero i diritti di partecipazione all'attività di gestione di impresa;
- le previsioni di cui all'art. 563 c.c. sono specifiche e prive di lacune;
- il quarto comma dell'art. 563 c.c. – che parte attrice aveva scelto di non osservare – indica modi e tempi, non sostituibili da provvedimenti e/o interventi additivi;
- anche nel caso di specie, veniva espressamente – ed illegittimamente – richiesto al Giudice di autorizzare il Signor Parte_6
“a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 c.c.”
44 non su quanto oggetto di trasferimento, ma sui “beni immobili” costituenti il patrimonio sociale e, come tali, di esclusiva proprietà della Società, previa declaratoria sostitutiva ed integrativa che “la disciplina del quarto comma dell'art. 563 c.c. si applica anche al caso di specie” cioè anche al trasferimento di partecipazioni sociali (v. atto di citaz. avv., p. 18);
- parte attrice aveva in sostanza richiesto al Giudice di provvedere in violazione delle norme, dei principi, degli apporti in materia di autonomia patrimoniale perfetta, e in danno alla Società, sul cui patrimonio – nettamente distinto da quello dei soci, da mantenersi tale e da porsi al riparo dai relativi creditori – si pretenderebbe di incidere a mezzo di un'azione del tutto priva di presupposti e ragione, ma dall'indubbio potenziale pernicioso.
* All'udienza di trattazione del 20 giugno 2023 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6° c.p.c. e rinviava il processo per l'ammissione delle prove all'udienza del 24 ottobre 2023.
A tale udienza il Giudice, ritenendo inammissibili e comunque superflue le prove costituende e le consulenze tecniche richieste da parte attrice nonché la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 settembre 2024.
A tale ultima udienza, evaso l'incombente di rito, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire in capo a parte attrice sollevata da parti convenute in ordine alla domanda di nullità svolta in via principale di cui al punto A) delle conclusioni. Accoglimento e conseguente inammissibilità della domanda attorea.
Parte attrice, in via principale, ha chiesto di dichiarare la nullità della scrittura privata in data 6 maggio 2010, con la quale la propria madre Controparte_1 ha ceduto al di lei fratello una quota dello
[...] Controparte_2
0,1 del capitale sociale di (di seguito, la “Cessione Quota” o la Controparte_5
45 “Scrittura Privata”), scrittura, questa - in tesi - invalida in quanto dissimulante una donazione e, come tale, carente dei necessari requisiti di forma previsti dall'art. 782
c.c.
Rispetto a questa domanda parti convenute hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore ex artt. 1421 c.c. e 100 c.p.c., insistendo per l'inammissibilità della domanda medesima.
L'eccezione è fondata.
Secondo consolidato orientamento della Suprema corte, “L'effetto della novella del
2005, con le modifiche apportate all'art. 563 c.c., come già prospettato in dottrina e poi chiarito da successive pronunce di merito, è stato quello di far ritenere ammissibile l'esercizio dell'azione di simulazione da parte dei futuri legittimari, allorquando la successione non si è ancora aperta, conclusione questa evidentemente innovativa rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 2968/1987) che riteneva inammissibile un'azione siffatta, essendo ancora in vita l'ereditando.
La questione è pervenuta anche all'esame di questa Corte che nella sentenza n.
11012/2013 ha avuto modo di affermare, proprio alla luce dell'introduzione del diritto di opposizione in favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, che deve reputarsi invece ammissibile un'azione di simulazione, non in quanto direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione, che presuppone, secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass., 30 luglio 2004, n. 14562; Cass., 21 febbraio
2007, n. 4021), l'apertura della successione dell'alienante, ma al diverso fine di notificare – e poi trascrivere – l'atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 c.c., comma 4, che è preordinato alla sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi,
l'accertamento anche dell'effettiva lesione delle ragioni del legittimario (il cui riscontro presuppone l'apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all'esito delle operazioni di riunione fittizia).
Tuttavia, per poter formulare l'opposizione, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante debbono previamente aver esperito con successo l'azione di
46 simulazione relativa (oppure, secondo una diversa tesi, pur manifestatasi nella giurisprudenza di merito, avere proposto e trascritto la domanda di simulazione) onde far accertare che le parti abbiano effettivamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l'atto di opposizione, dovendosi quindi reputare ammissibile solo in tale limitato ambito la proponibilità dell'azione di simulazione ancor prima dell'apertura della successione dell'alienante.
Il precedente citato, che il Collegio mostra di condividere, anche perchè in linea con l'opinione della più accreditata dottrina intervenuta sul tema, ritiene poi che debba fornirsi risposta positiva ai quesito circa la proponibilità dell'azione di restituzione, nei confronti di terzi, da parte del legittimario che abbia vittoriosamente agito in riduzione, nei limiti di cui all'art. 563 c.c., comma 1, anche nell'ipotesi di atto formalmente oneroso che dissimuli una donazione, non potendosi invece reputare estensibile alla diversa ipotesi di cd. donazione indiretta, alla luce di quanto affermato da Cass., 12 maggio 2010, n. 11496, che ha appunto escluso che in tal caso al legittimario sia data anche una tutela recuperatoria di carattere reale, essendo i suoi diritti assicurati solo dall'obbligo del donatario di reintegrare la quota lesa con il suo controvalore economico.
Analogamente deve poi escludersi che sia possibile in vita del donante esercitare l'azione di simulazione assoluta (volta a far valere l'apparente fuoriuscita del bene dal suo patrimonio) ovvero l'accertamento di una donazione dissimulata ma compiuta mediante un atto simulato che non abbia i requisiti di forma o di sostanza prescritti per l'atto dissimulato, in quanto, se il presupposto legittimante eccezionalmente l'azione di simulazione in vita dell'ereditando è l'esigenza di assicurare la trascrivibilità dell'atto di opposizione, è evidente che a fronte di un atto di donazione affetto da nullità, come nel caso in esame, non vi sia possibilità di trascrivere l'opposizione, e che quindi non sia consentito derogare al generale principio dell'inammissibilità delle azioni di simulazione ad opera del futuro legittimario.
47 In tal senso rileva anche che solo in caso di donazione valida, sebbene dissimulata, la tutela del legittimario è affidata all'utile esercizio dell'azione di riduzione ed al successivo esperimento dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, laddove, nel diverso caso di donazione dissimulata affetta da nullità, essendo il bene interessato mai fuoriuscito dal patrimonio del de cuius, il legittimario recupera il bene stesso nella sua integralità, e non anche nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittima” (1).
Orbene, venendo al caso di specie è sufficiente rilevare che parte attrice, in relazione al petitum in oggetto, ha inequivocabilmente invocato la declaratoria di nullità della
Scrittura Privata;
talché, facendo applicazione dei superiori principi giurisprudenziali che questo Collegio ritiene di condividere, non può revocarsi in dubbio la carenza di interesse ad agire dell'attore (rispetto all'azione di simulazione spiegata) essendo egli allo stato titolare - quale prospettivo futuro legittimario dell'asserita donante e sino all'apertura della successione della madre - non di un concreto ed attuale interesse ex art. 100 c.p.c. all'accertamento della dedotta invalidità dell'atto dispositivo, quanto invece di una mera un'aspettativa di fatto che potrà assurgere a diritto soggettivo solo all'esito dell'apertura della successione della madre convenuta.
Invero, sia che si tratti nella specie di simulazione assoluta, sia che si tratti di simulazione relativa, la declaratoria di nullità della Cessione Quota invocata non consentirebbe comunque a parte attrice di trascrivere alcun atto di opposizione ex art. 563, comma 4° c.c. e di ottenere quindi la correlata sospensione prevista dalla norma testé citata per garantirsi una tutela reale in relazione ad un bene (peraltro non soggetto a trascrizione, come meglio si vedrà infra) destinato a rimanere – in caso di accertamento della nullità dell'atto - nel patrimonio dell'asserito donante.
Non potendosi addivenire nella specie alla trascrizione di cui all'art. 563, comma 4°
c.c. – non essendovi all'evidenza una donazione valida alla quale legittimamente opporsi - non sussistono senz'altro i presupposti per consentire in via eccezionale al futuro legittimario una tutela anticipata rispetto all'apertura della successione ed al sorgere del suo conseguenziale diritto di riduzione avverso le eventuali liberalità compiute in vita dalla de cuius.
Ne discende che la domanda in oggetto deve essere dichiarata inammissibile.
* Ad abundantiam, si evidenzia anche l'infondatezza nel merito della stessa tenuto conto che parte convenuta ha offerto prova Controparte_1 documentale dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione della partecipazione de qua (cfr. doc. 1), circostanza, questa, che esclude de plano la ricorrenza di una simulazione assoluta della cessione stessa, nonché della dissimulazione di una donazione necessitante forma solenne richiesta dall'art. 782 c.c. per la donazione asseritamente dissimulata, essendo semmai integrato un atto di liberalità indiretta.
In proposito, si osserva che “nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato, viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta” (2).
In subiecta materia, è ormai consolidato il principio secondo il quale “in tema di (…) negotium mixtum cum donatione (…) non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato;
poiché, l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c. non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione” (3).
In ragione di quanto sopra esposto, anche laddove la cessione in questione integrasse una liberalità indiretta, essa dovrebbe comunque ritenersi valida ed efficace, dovendosi avere riguardo alla forma prevista dalla legge per il “contratto mezzo” ovvero la cessione di partecipazione sociale che, nel caso di specie, è stata perfezionata attraverso una scrittura privata autenticata in ottemperanza a quanto all'uopo previsto dall'art. 2470, comma 2° c.c.
3. La domanda attorea sub C) delle conclusioni. Rigetto.
Al punto C) delle conclusioni rassegnate parte attrice, in via subordinata, ha chiesto
- sempre con riferimento alla Cessione Quota - di “accertare e dichiarare che la stessa ha natura simulata e rappresenta una liberalità indiretta in quanto il corrispettivo dichiarato è sproporzionato e decisamente inferiore al valore del bene trasferito”.
A fondamento della domanda egli ha affermato che il valore del patrimonio di ammonterebbe ad Euro 57.658.750,00 e ciò prendendo “in Controparte_5 considerazione i valori OMI medi dell'Agenzia delle Entrate degli immobili di cui la società è proprietaria riferiti alla data del 6 maggio 2010” (cfr. doc. 8 att.). Da tale asserzione, lo stesso giunge alla conclusione che “secondo semplici calcoli matematici, il valore della partecipazione venduta indicizzata al patrimonio sociale avrebbe dovuto avere un corrispettivo di almeno Euro 57.658,00” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
La domanda in oggetto è infondata.
Acclarata in questo caso la legittimazione e l'interesse ad agire in capo a parte attrice in forza dei principi giurisprudenziali già esposti al precedente paragrafo 2 che qui si richiamano (4), nel merito va osservato che il mero estratto della “Banca dati delle quotazioni immobiliari” dell'Agenzia delle Entrate riferita alla zona
“Centrale/Venezia, Majno, Monforte” di Milano per l'anno 2010, allegato da parte attrice – in tesi – a conforto della propria tesi nulla dice sull'effettivo valore dei singoli immobili di proprietà della Società, rispetto ai quali – fatta eccezione per la visura catastale (cfr. doc. 5 att.) - non è stata versata agli atti alcuna documentazione inerente la loro descrizione in termini di caratteristiche, consistenza e stato manutentivo.
Insufficiente rimane quindi l'inferenza logica attraverso la quale parte attrice giunge alla predetta stima, così come assai poco intellegibile risulta la dedotta coincidenza tra l'asserito valore complessivo degli immobili della convenuta Controparte_5 ed il valore totale del suo patrimonio netto.
Insomma, la dedotta eccessiva sproporzione tra il corrispettivo pattuito di Euro
5.000,00 e l'effettivo valore della quota sociale è rimasta sfornita di prova.
Peraltro, non essendo stato offerto al riguardo nemmeno un elemento indiziario, questo Collegio condivide la decisione del Giudice istruttore in ordine al rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dall'attore per la determinazione del valore della quota ceduta ed oggi contestata, stante la sua evidente valenza esplorativa.
E viceversa, come eccepito dalla convenuta madre sig.ra , la tesi attorea CP_1 risulta smentita per tabulas.
Elementi di segno contrario sono infatti rinvenibili dal bilancio al 31.12.2009
(versato agli atti da parte convenuta : cfr. doc. 2) Controparte_1 dal quale emerge un patrimonio netto di Euro 4.968.717,00, sicché il valore della quota dello 0,1 ammontava ad Euro 4.968,717, valore questo nella specie di poco arrotondato in eccesso ad Euro 5.000,00.
Orbene, la circostanza pacifica che la quota sociale sia stata ceduta non al suo valore nominale (in base al rapporto con l'ammontare del capitale sociale), ma sulla scorta del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio sociale approvato prima della cessione, in assenza di specifiche contestazioni in ordine alla veridicità dei dati contabili di riferimento nemmeno allegate dall'attore, costituisce elemento sufficiente per ritenere congruo il corrispettivo pattuito nella Scrittura Privata.
Stante dunque il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, la domanda in esame va rigettata.
51 4. La domanda attorea sub B) delle conclusioni. Rigetto.
La reiezione della domanda attorea svolta in via principale conduce tout court al rigetto di quella da essa dipendente proposta al punto B) delle conclusioni.
Acclarata la validità della Scrittura Privata nessuna declaratoria di invalidità parziale (nella corrispondente proporzione) può essere certamente pronunciata con riguardo alla successiva donazione, effettuata in data 21 gennaio 2021 da
[...] in favore dei figli ( , e CP_2 Persona_1 Controparte_3 [...]
in ordine alla nuda proprietà e della moglie Controparte_4 [...]
con riguardo all'usufrutto, pacifico essendo che l'unica doglianza CP_2 sollevata in proposito è la dedotta – ed infondata – nullità per carenza della forma solenne della Cessione Quota, invalidità questa che avrebbe in tesi inficiato a sua volta la donazione del 2021.
La suddetta più liquida ragione assorbe ogni disamina delle eccezioni sollevate da parti convenute.
La domanda in oggetto va pertanto rigettata.
5. La domanda attorea sub D) delle conclusioni. Rigetto.
Parte attrice ha infine chiesto “conseguentemente alla dichiarazione ed all'accertamento della simulazione della scrittura privata sottoscritta in data 6 maggio
2010” di “accertare e dichiarare che la disciplina del quarto comma dell'articolo 563
c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 563 c.c. alla donazione di cui sopra sulla quota dello 0,1% dei seguenti beni immobili di proprietà della società " Controparte_5
A fondamento della richiesta egli ha dedotto che, secondo la Corte di cassazione, le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale (cfr. Ordinanza n. 22790 del 2019).
52 Da tale premessa lo stesso ha tratto poi la conclusione che il reale oggetto della donazione indiretta posta in essere da in favore Controparte_1 del fratello non era la partecipazione sociale in senso Controparte_2 stretto, ma la quota di beni immobili corrispondente, della quale era composto il patrimonio sociale. Ne discendeva pertanto il diritto di parte attrice di trascrivere l'atto di opposizione alla donazione sulla quota di beni immobili di valore corrispondente alla partecipazione sociale donata indirettamente al fratello dalla di lui madre.
Anche la domanda in esame è infondata.
Anzitutto, come già esposto ai precedenti paragrafi, la Scrittura Privata integra un contratto a titolo oneroso di cessione di partecipazione sociale e non – come sostenuto da parte attrice – una donazione simulata neppure relativa.
Risulta dunque all'evidenza carente il primo requisito previsto dall'art. 563, comma
4° c.c. ovvero l'esistenza di una donazione valida alla quale opporsi, come statuito nella massima giurisprudenziale sopra richiamata (cfr. Cass. civ. n. 22457 del 2019).
Il che è già di per sé sufficiente a ritenere insussistente il diritto, preteso da parte attrice, di procedere con la notifica e successiva trascrizione dell'opposizione contemplata dalla citata disposizione, con conseguente rigetto della domanda.
Nondimeno, si precisa che l'art. 563, comma 4° c.c., che prevede in favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante la trascrizione dell'atto di opposizione alla donazione, non può che riferirsi a liberalità aventi ad oggetto esclusivamente beni immobili.
Ciò per due ordini di ragioni, una di natura letterale, l'altra di sistema e, segnatamente: i) l'espresso riferimento contenuto nell'art. 563, comma 4° c.c. al primo comma dello stesso articolo che contempla appunto l'azione di restituzione verso i terzi aventi causa dal donatario relativamente a beni immobili (l'opposizione di che trattasi ha infatti l'effetto di sospendere il termine ventennale ivi previsto); ii) il complessivo sistema delle trascrizioni immobiliari notoriamente caratterizzate dal principio di tipicità legale, in applicazione del quale soltanto gli atti e le sentenze per
53 le quali il legislatore ha espressamente previsto la trascrivibilità possono essere assoggettati a tale forma pubblicitaria;
talché non è consentita l'applicazione analogica delle disposizioni che contengono ipotesi di atti trascrivibili.
In ultimo, del tutto inconferente rispetto al petitum in esame si palesa la giurisprudenza citata da parte attrice (rectius, Cass. civ. Ordinanza n. 22790 del
2019) e, in particolare, la lettura ad usum delphini dell'asserzione secondo la quale “i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali” (ibidem).
Ciò perché affermare che la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto di cessione della quota sociale (potendo incidere sulla solidità economica e sulla produttività della società e, quindi, sul valore delle azioni o delle quote), anche in assenza di specifiche garanzie contrattuali, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1497, c.c. è certamente cosa ben diversa dalla confusione – che arditamente pretende l'attore - tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci in palese pregio del principio cardine dell'autonomia patrimoniale perfetta che governa la disciplina delle società di capitali.
Per tutte le superiori ragioni – da ritenersi più liquide ed assorbenti rispetto alle molteplici eccezioni sollevate dalle parti convenute -, anche la domanda in oggetto non può trovare accoglimento.
* * *
In ossequio a quanto fin qui esposto, questo Tribunale ritiene di dichiarare inammissibile la domanda proposta in via principale e di rigettare tutte le altre domande svolte da parte attrice nei confronti di parti convenute.
8. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt.
54 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parte attrice va Parte_1 condannata a pagare a rifondere a parti convenute le spese di lite che, in base al valore indeterminabile della domanda e del numero delle parti convenute ex D.M. n.
55/2014, si liquidano complessivamente nella seguente misura:
✓ in favore di Euro 8.000,00 per Controparte_1 compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge se dovute;
✓ in favore di Controparte_2 Controparte_2
, Persona_1 Controparte_3
, e
[...] Controparte_4 [...]
Euro 10.000,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CP_5
CPA come per legge se dovute;
✓ in favore di Euro 8.000,00 per compensi, spese Controparte_5 forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) DICHIARA l'inammissibilità della domanda svolta in via principale da parte attrice nei confronti di Parte_1 parti convenute e Controparte_1 [...]
di cui al punto A) delle conclusioni. CP_2
II) RIGETTA tutte le altre domande svolte da parte attrice
[...]
nei confronti di parti convenute Parte_1 [...]
, , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_2 Persona_1
55 , Controparte_3 Controparte_4
e
[...] Controparte_5
III) CO parte attrice a Parte_1 rifondere a parti convenute le spese di lite che si liquidano nella seguente misura:
✓ in favore di Euro 8.000,00 per Controparte_1 compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge se dovute;
✓ in favore di Controparte_2 Controparte_2
, Persona_1 Controparte_3
, e
[...] Controparte_4 [...]
Euro 10.000,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CP_5
CPA come per legge se dovute;
✓ in favore di Euro 8.000,00 per compensi, spese Controparte_5 forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge se dovute.
Milano, 23 gennaio 2025.
Il Presidente estensore ANGELO MAMBRIANI
56 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1) Cfr. Cass. civ. n. 22457 del 2019.
48 2) Cfr. Cass. civ. n. 10614 del 2016. 3) Cfr. Cass. civ. n. 13337 del 2006. Nello stesso senso si veda Cass. civ. n. 23215 del 2010 e n. 7480 del 2013.
49 4) Si veda al riguardo Cass. civ. n. 22457 del 2019.
50
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 148/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Antonio Pedrazzoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Piazza Castello n. 1 ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Tomaso di Seyssel e Filippo Siano ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, via San Maurilio n. 13
CONVENUTA
1 , in proprio e quali Controparte_2 esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Persona_1
, e
[...] Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi, giusta procura in foglio Controparte_4 separato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Eliano Goltara ed elettivamente domiciliati nello studio dello stesso in Monza, via Antonio Passerini Gambacorti n. 6 CONVENUTI rappresentata e difesa, giusta procura in foglio Controparte_5 separato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanna Condò ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, via Colonnetta n. 5 CONVENUTA CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa B: nel merito in via principale: A) accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata sottoscritta in data 6 maggio 2010 autenticata in pari data dalla dottoressa , Notaio in Rho, n. Parte_2
1732 di repertorio, n. 536 di raccolta, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T, in forza della quale la signora vendette al signor Controparte_1 Controparte_2 centoquattro virgola
[...]
per il prezzo di Euro 5.000,00, in quanto dissimulante Controparte_5 una donazione priva della forma dell'atto pubblico prescritta dall'articolo 782 c.c. per tutte le ragioni espresse in narrativa;
B) per l'effetto accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto sempre a rogito della dottoressa , Notaio in Milano, n. 26533 di repertorio, n. 10917 di Parte_2 raccolta, re lle Entrate di Milano – Ufficio Milano 2 – il 26 gennaio 2021 al n. 6147, Serie 1T, in forza del quale il signor Controparte_2 riservandosi l'usufrutto per sé e dopo di lui alla moglie Controparte_2 nuda proprietà dell'intera sua partecipazione social
[...]
pari al 50,10% (cinquanta virgola dieci per cento) del capitale sociale CP_5 inali Euro 52.104,00 ai suoi figli Persona_1
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
a a
[...]
del capitale sociale della società “ , sopra meglio Controparte_5 individuata, oggetto della scrittura privata sottoscritta in data 6 maggio 2010 autenticata in pari data dalla dottoressa , Notaio in Rho, n. 1732 Parte_2 di repertorio, n. 536 di raccolta, registrat le Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T;
2 nel merito in via subordinata: C) nella denegata ipotesi che non venga accertata e dichiarata la nullità della scrittura privata sottoscritta in data 6 maggio 2010autenticata in pari data dalla dottoressa
Notaio in Rho, n. 1732 di repertorio, n. 536 di raccolta, Parte_2 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T, in forza della quale la signora Controparte_1 vendette al signor Controparte_2
(centoquattro virgola zero zero) della società " per il Controparte_5 prezzo di Euro 5.000,00, accertare e dichiarar lata e rappresenta una liberalità indiretta in quanto il corrispettivo dichiarato è sproporzionato e decisamente inferiore al valore del bene trasferito;
D) conseguentemente alla dichiarazione ed all'accertamento della simulazione della scrittura privata sottoscritta in data 6 maggio 2010 autenticata in pari data dalla dottoressa Notaio in Rho, n. 1732 di repertorio, n. 536 di Parte_2 raccolta, re zia delle Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T, in forza della quale la signora Controparte_1
vendette al signor
[...] Controparte_2
Euro 104,00 (centoquattro virgola zero zero) della società " Controparte_5
per il prezzo di Euro 5.000,00, e della sua natur
[...] re e dichiarare che la disciplina del quarto comma dell'articolo 563 c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 563 c.c. alla donazione di cui sopra sulla quota dello 0,1% dei seguenti beni immobili di proprietà della società " e più Controparte_5 precisamente:
-1- Tipologia immobile: Fabbricato ad uso commerciale Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 – T – S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 1 Categoria catastale: D/8 Rendita catastale Euro: 27326,00
-2- Tipologia immobile: Negozi e botteghe Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 2 Categoria catastale: C/1 Classe: 09 Consistenza: 46 m2 Rendita catastale Euro: 1997,97
-3- Tipologia immobile: Negozi e botteghe Comune: MILANO
3 Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 – T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 5 Categoria catastale: C/1 Classe: 13 Consistenza: 23 m2 Rendita catastale Euro: 1830,48
-4- Tipologia immobile: Negozi e botteghe Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 – T - 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 6 Categoria catastale: C/1 Classe: 11 Consistenza: 40 m2 Rendita catastale Euro: 2352,98
-5- Tipologia immobile: Abitazione di tipo popolare Comune: MILANO Quota di proprietà Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 – T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 7 Categoria catastale: A/4 Classe: 04 Consistenza: 3 vani Rendita catastale Euro:495,80
-6- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 9 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 3 vani Rendita catastale: Euro:3462,84
-7- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 10 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:2885,70
-8- Tipologia immobile: Uffici e studi privati
4 Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 11 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 5,5 vani Rendita catastale: Euro: P.IVA_1
-9- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 12 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 5,5 vani Rendita catastale: Euro:7385,33
-10- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 1-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 13 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 7,5 vani Rendita catastale: Euro: P.IVA_2
-11- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 14 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:2885,70
-12- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 15 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:2885,70
-13-
5 Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 19 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:2885,70
-14- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 20 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 3 vani Rendita catastale: Euro:3462,84
-15- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 22 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 8,5 vani Rendita catastale: Euro: P.IVA_3
-16- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 24 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 3 vani Rendita catastale: Euro:3462,84
-17- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 5-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 30 Categoria catastale: A/2 Classe: 07 Consistenza: 17,5 vani Rendita catastale: Euro:7772,68
6 -18- Tipologia immobile: Abitazione di tipo economico Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 5-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 31 Categoria catastale: A/3 Classe: 06 Consistenza: 4,5 vani Rendita catastale: Euro:1359,57
-19- Tipologia immobile: Abitazione di tipo economico Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 – 5 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 32 Categoria catastale: A/3 Classe: 04 Consistenza: 4 vani Rendita catastale: Euro:888,31
-20- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 6 - 7 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 33 Categoria catastale: A/2 Classe: 05 Consistenza: 9 vani Rendita catastale: Euro:2928,31
-21- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 - T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 36 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 15,5 vani Rendita catastale: Euro:17891,36
-22- Tipologia immobile: Abitazione di tipo popolare Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 - T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 37 Categoria catastale: A/4 Classe: 04 Consistenza: 4 vani
7 Rendita catastale: Euro:661,06
-23- Tipologia immobile: Abitazione di tipo popolare Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 40 Categoria catastale: A/4 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:568,10
-24- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 41 Categoria catastale: A/2 Classe: 05 Consistenza: 8 vani Rendita catastale: Euro:2602,94
-25- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 42 Categoria catastale: A/2 Classe: 07 Consistenza: 11 vani Rendita catastale: Euro:4885,68
-26- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 – 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 43 Categoria catastale: A/2 Classe: 07 Consistenza: 11 vani Rendita catastale: Euro:4885,68
-27- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 45 Categoria catastale: A/2 Classe: 07
8 Consistenza: 11 vani Rendita catastale: Euro:4885,68
-28- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 46 Categoria catastale: A/2 Classe: 07 Consistenza: 11 vani Rendita catastale: Euro:4885,68
-29- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 47 Categoria catastale: A/2 Classe: 05 Consistenza: 8 vani Rendita catastale: Euro:2602,94
-30- Tipologia immobile: Abitazione di tipo signorile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 48 Categoria catastale: A/1 Classe: 01 Consistenza: 11,5 vani Rendita catastale: Euro:4424,74
-31- Tipologia immobile: Abitazione di tipo signorile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 49 Categoria catastale: A/1 Classe: 01 Consistenza: 11,5 vani Rendita catastale: Euro:4424,74
-32- Tipologia immobile: Abitazione di tipo signorile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 52 Categoria catastale: A/1
9 Classe: 01 Consistenza: 11,5 vani Rendita catastale: Euro:4424,74
-33- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 – 5 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 53 Categoria catastale: A/2 Classe: 06 Consistenza: 6,5 vani Rendita catastale: Euro:2467,37
-34- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 5 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 54 Categoria catastale: A/2 Classe: 06 Consistenza: 9 vani Rendita catastale: Euro:3416,36
-35- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 58 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 8 vani Rendita catastale: Euro:9234,25
-36- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 59 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 10 m2 Rendita catastale: Euro:47,51
-37- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1
10 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 60 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:33,26
-38- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 61 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:33,26
-39- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 62 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:33,26
-40- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 63 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:33,26
-41- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 64 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 8 m2 Rendita catastale: Euro:38,01
-42- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1
11 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 65 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:33,26
-43- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 66 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:33,26
-44- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 67 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 6 m2 Rendita catastale: Euro:28,51
-45- Tipologia immobile: Opifici Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 68 Categoria catastale: D/1 Rendita catastale: Euro:156,91
-46- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 69 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 15 m2 Rendita catastale: Euro:285,86
-47- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2
12 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 70 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 13 m2 Rendita catastale: Euro:247,74
-48- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 71 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-49- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 72 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 33 m2 Rendita catastale: Euro:628,89
-50- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 73 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 38 m2 Rendita catastale: Euro:724,18
-51- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 74 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 19 m2 Rendita catastale: Euro:362,09
-52- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1
13 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 75 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 19 m2 Rendita catastale: Euro:362,09
-53- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 76 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 11 m2 Rendita catastale: Euro:209,63
-54- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 77 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-55- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 78 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-56- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 79 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 11 m2 Rendita catastale: Euro:209,63
-57- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO
14 Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 80 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-58- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 81 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-59- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 82 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-60- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 83 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-61- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 84 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-62- Tipologia immobile: Garage, autorimesse
15 Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 85 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 11 m2 Rendita catastale: Euro:209,63
-63- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 86 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 21 m2 Rendita catastale: Euro:400,20
-64- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 87 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 19 m2 Rendita catastale: Euro:362,09
-65- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 88 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 20 m2 Rendita catastale: Euro:381,15
-66- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 89 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 19 m2 Rendita catastale: Euro:362,09
-67-
16 Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 90 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 19 m2 Rendita catastale: Euro:362,09
-68- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 91 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 19 m2 Rendita catastale: Euro:362,09
-69- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 92 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 37 m2 Rendita catastale: Euro:705,12
-70- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 93 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 15 m2 Rendita catastale: Euro:285,86
-71- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 94 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 17 m2 Rendita catastale: Euro:323,97
17 -72- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 95 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 23 m2 Rendita catastale: Euro:438,32
-73- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 96 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 21 m2 Rendita catastale: Euro:400,20
-74- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 97 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-75- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 98 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 12 m2 Rendita catastale: Euro:228,69
-76- Tipologia immobile: Garage, autorimesse Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 248 Categoria catastale: C/6 Classe: 08 Consistenza: 71 m2
18 Rendita catastale: Euro:1353,07
-77- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 703 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 21 vani Rendita catastale: Euro:28198,55
-78- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 705 Categoria catastale: A/2 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:948,99
-79- Tipologia immobile: Negozi e botteghe Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano T-S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 706 Categoria catastale: C/1 Classe: 11 Consistenza: 66 m2 Rendita catastale: Euro:3882,41
-80- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 707 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:2885,70
-81- Tipologia immobile: Abitazione di tipo popolare Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano T Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 708 Categoria catastale: A/4 Classe: 06
19 Consistenza: 2,5 vani Rendita catastale: Euro:568,10
-82- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - T-S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 709 Categoria catastale: A/10 Classe: 06 Consistenza: 17,5 vani Rendita catastale: Euro:20199,92
-83- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 5-S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 710 Categoria catastale: A/2 Classe: 06 Consistenza: 10 vani Rendita catastale: Euro:3795,96
-84- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 - 6-7 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 711 Categoria catastale: A/2 Classe: 06 Consistenza: 7 vani Rendita catastale: Euro:2657,17
-85- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 3 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 714 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 9,5 vani Rendita catastale: Euro:12756,49
-86- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 715 Categoria catastale: A/10
20 Classe: 07 Consistenza: 10,5 vani Rendita catastale Euro: P.IVA_4
-87- Tipologia immobile: Uffici e studi privati Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 716 Categoria catastale: A/10 Classe: 07 Consistenza: 9,5 vani Rendita catastale: Euro:12756,49
-88- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 717 Categoria catastale: C/2 Classe: 07 Consistenza: 9 m2 Rendita catastale: Euro:42,76
-89- Tipologia immobile: Abitazione di tipo popolare Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S1 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 718 Categoria catastale: A/4 Classe: 04 Consistenza: 4 vani Rendita catastale: Euro:661,06
-90- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 6-7 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 721 Categoria catastale: A/2 Classe: 07 Consistenza: 12,5 vani Rendita catastale: Euro: P.IVA_5
-91- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2
21 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 722 Categoria catastale: C/2 Classe: 09 Consistenza: 9 m2 Rendita catastale: Euro:58,57
-92- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 6-7 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 723 Categoria catastale: A/2 Classe: 07 Consistenza: 11,5 vani Rendita catastale: Euro:5107,76
-93- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 724 Categoria catastale: C/2 Classe: 09 Consistenza: 9 m2 Rendita catastale: Euro:58,57
-94- Tipologia immobile: Abitazione di tipo signorile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 719 Categoria catastale: A/1 Classe: 01 Consistenza: 11,5 vani Rendita catastale: Euro:4424,74
-95- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 720 Categoria catastale: C/2 Classe: 09 Consistenza: 7 m2 Rendita catastale: Euro:45,55
-96- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1
22 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 4 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 725 Categoria catastale: A/2 Classe: 05 Consistenza: 8 vani Rendita catastale: Euro:2602,94
-97- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 726 Categoria catastale: C/2 Classe: 09 Consistenza: 5 m2 Rendita catastale: Euro:32,54
-98- Tipologia immobile: Abitazione di tipo civile Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano 2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 727 Categoria catastale: A/2 Classe: 05 Consistenza: 8 vani Rendita catastale: Euro:2602,94
-99- Tipologia immobile: Magazzini e locali deposito Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA FATEBENEFRATELLI n. 15 Piano S2 Dati catastali: Foglio: 350 Particella: 247 Subalterno: 728 Categoria catastale: C/2 Classe: 09 Consistenza: 5 m2 Rendita catastale: Euro:32,54
-100- Tipologia immobile: Abitazione di tipo economico Comune: MILANO Quota di proprietà: Proprietà per 1/1 Ubicazione: MILANO(MI) VIA PIERO DELLA FRANCESCA n. 51 Piano 1 Dati catastali: Foglio: 258 Particella: 261 Subalterno: 702 Categoria catastale: A/3 Classe: 05 Consistenza: 4 vani Rendita catastale: Euro: 640,41 e comunque come meglio descritti nelle visure catastali prodotte unitamente all'atto di citazione e, in ogni caso, sugli eventuali, ulteriori, beni immobili di cui, in corso di causa, si dovesse accertare la proprietà in capo alla società " Parte_3
[...]
[...] [
alla data della scrittura privata autenticata dalla dottoressa
[...] Parte_2
il 6 maggio 2010;
[...]
e conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 563 c.c.:
- alla donazione con atto a rogito della dottoressa Notaio in Parte_2
Milano, in data 21 gennaio 2021 n. 26533 di r i raccolta, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano – Ufficio Milano 2 – il 26 gennaio 2021 al n. 6147, Serie 1T, in forza della quale il signor Controparte_2 riservandosi l'usufrutto per sé e dopo di lui alla mogli Controparte_2 nuda proprietà dell'intera sua partecipazione social
[...]
pari al 50,10% (cinquanta virgola dieci per cento) del capitale sociale CP_5 inali Euro 52.104,00 ai suoi figli Persona_1
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
a a
[...]
del capitale sociale della società “ , sopra meglio Controparte_5 individuata, e, quindi, sulla corrispondente quota di beni immobili come sopra individuati, oggetto della scrittura privata sottoscritta in data 6 maggio 2010 autenticata in pari data dalla dottoressa , Notaio in Rho, n. 1732 Parte_2 di repertorio, n. 536 di raccolta, registrat le Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T; in via istruttoria: parte attrice insta affinché l'Ill.mo Tribunale voglia ammettere i seguenti capitoli di prova per testi: 1. ““Vero è che il valore commerciale della partecipazione sociale nella società pari allo 0,1% del capitale sociale alla data del 6 Controparte_5 maggio 2010, data di stipula della scrittura privata autenticata dal Notaio
[...]
era pari ad Euro 5.000,00.”” Parte_2 che con la cessione della partecipazione della società
[...] pari allo 0,1% del capitale sociale al signor CP_5 Controparte_2 in data 6 maggio 2010 con scrittura privat
[...]
, veniva trasferito al cessionario il controllo della società.”” Parte_2
3. ““Vero che la società detiene il patrimonio Controparte_5 immobiliare in Milano della f Controparte_2
4. ““Vero che l'attore è escluso dalla madre, signora Controparte_1
, nella programmazione successoria attuata in
[...] ano a testi, anche in controprova sui capitoli di parti avverse che dovessero eventualmente essere ammessi:
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...]; Controparte_6
- sidente in Milano, Piazza Cavour n. 1; CP_7
- , residente in 20121 Milano, Piazzetta Maurilio Bossi n.
4. Controparte_8
Si insta, inoltre, affinché venga ammessa consulenza tecnica d'ufficio in forza della quale:
24 - venga determinato il valore commerciale della partecipazione sociale della società ceduta dalla signora al Controparte_5 Controparte_1 signor pari allo 0,1% del capitale sociale alla data del 6 Controparte_2 maggi scrittura privata autenticata dalla dottoressa
Notaio in Rho, n. 1732 di repertorio, n. 536 di raccolta, Parte_2 nzia delle Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T;
- venga determinato il valore commerciale di tutti gli immobili di proprietà della società alla data del 6 maggio 2010, data di stipula della Controparte_5 la dottoressa , Notaio in Rho, n. Parte_2
1732 di repertorio, n. 536 di raccolta, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n. 1953, Serie 1T. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e provare per testi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e rimborso forfetario come per legge”.
PER LA CONVENUTA Controparte_1
“In via preliminare:
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della parte attrice rispetto alla domanda di nullità dell'asserita donazione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
- dichiarare la carenza di interesse ad agire di parte attrice rispetto alla domanda di autorizzazione alla trascrizione ex art. 563 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
Nel merito:
- respingere tutte le domande svolte da parte attrice contro la Signora
[...]
, per i motivi esposti in atto. Controparte_1
- respingere le istanze istruttorie formulata dall'attore. Si richiamano i documenti prodotti (n. 1 e n. 2) Con vittoria di spese e di compensi di avvocato”.
PER I CONVENUTI , Controparte_2 Controparte_2
, Persona_1 Controparte_3
e
[...] Controparte_4
“In via preliminare:
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per la domanda di nullità dell'asserita donazione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
25 - dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per la domanda di nullità dell'asserita donazione per intervenuta usucapione della quota societaria trasferita e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per la domanda di nullità dell'asserita donazione per intervenuto acquisto da parte di terzi in buona fede del diritto di nuda proprietà sulla quota e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per intervenuta prescrizione dell'azione della domanda di accertamento e di dichiarazione che la disciplina del quarto comma dell'art. 563 c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, di accertamento e di dichiarazione della legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 c.c. su tutti gli immobili di proprietà della società e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
- dichiarare la carenza di legittimazione e/o di interesse ad agire di parte attrice per la domanda di accertamento e di dichiarazione che la disciplina del quarto comma dell'art. 563 c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, di accertamento e di dichiarazione della legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 c.c. su tutti gli immobili di proprietà della società e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
- dichiarare comunque la carenza di interesse ad agire di parte attrice rispetto alla domanda di autorizzazione alla trascrizione ex art. 563 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla. Nel merito:
-respingere tutte le domande svolte da parte attrice contro i Signori Controparte_2
,
[...] Controparte_2 Persona_1 [...]
e Controparte_3 Controparte_4 esposti in atti. In via istruttoria:
- respingere le istanze istruttorie formulata dall'attore. Con vittoria delle spese e dei compensi di avvocato”.
PER LA CONVENUTA Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria, difforme istanza, eccezione e deduzione;
previe le più opportune declaratorie: In via preliminare:
- Dichiarare la carenza di legittimazione ad agire dell'attore, relativamente alle domande dallo stesso proposte in via principale e, in ogni caso, l'insussistenza di un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., con ogni conseguente statuizione e declaratoria, anche di inammissibilità delle domande dallo stesso formulate. Nel merito:
26 - Respingere tutte le domande proposte da parte attrice, perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria e richiamato pure quanto verbalizzato all'udienza del 24/10/2023: si oppone alle istanze istruttorie proposte da parte attrice alla sollecitata (ed ultronea) C.T.U. ed all'ammissione dei capitoli di prova dedotti, con la memoria ex art. 183 c. 6^ n. 2 c.p.c. depositata nell'interesse del Signor Parte_1 in data 19/9/2023 per i motivi tutti di cui al depositata per conto dell' in data 6/10/2023 (da ultimi due Controparte_5 righi di p. 2 a p. 4), c rdine – nella denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte degli stessi e salvo, in ogni caso, gravame nonché valutazioni della posizione della “ e delle circostanze ad Controparte_5 essa riferibili (primi tre capitoli di i essere ammessa alla prova contraria, indicando quali testi la Dott.ssa con studio in Parte_2
Milano, Via Borgogna n. 5, oltre al (già indicato da , CP_7 residente in [...].
- Con ogni più ampia riserva.
- Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione del 20 dicembre 2022 il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio i Sig.ri
[...] Controparte_1 CP_2
, Controparte_2 Controparte_2 Persona_1
(questi Controparte_3 CP_2 Controparte_4 CP_2 ultimi tre, essendo minori, in persona dei genitori e Controparte_2 CP_2
), nonché (di seguito, “ Controparte_2 Controparte_5 CP_5
” o la “ ”) al fine di ottenere: a) in via principale, la declaratoria di
[...] CP_9 nullità della scrittura privata in data 6 maggio 2010, con la quale la propria madre aveva ceduto al di lei fratello Controparte_1 Controparte_2 una quota dello 0,1 del capitale sociale di in
[...] Controparte_5 quanto dissimulante una donazione per carenza dei requisiti di forma previsti dall'art. 782 c.c.; b) conseguentemente, la declaratoria di parziale nullità dell'atto del
26 gennaio 2021 con il quale, a sua volta, aveva donato ai Controparte_2 suoi figli ( , e la nuda proprietà Persona_1 Controparte_3 CP_4
27 dell'intera sua partecipazione sociale nella predetta società pari al 50,10%; c) in via subordinata ed in caso di prova del versamento del prezzo, dichiarare comunque la natura simulata della citata scrittura tra la madre e lo zio, trattandosi di una liberalità indiretta in quanto il corrispettivo dichiarato era decisamente inferiore al valore del bene;
d) conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 563 c.c. alla donazione di cui sopra sulla quota dello 0,1% dei beni immobili di proprietà di . Controparte_5
A fondamento delle proprie domande deduceva quanto segue:
- era proprietaria e gestiva gran parte del patrimonio Controparte_5 immobiliare della nobile famiglia;
CP_2
- il capitale sociale di di Euro 104.000,00 era detenuto dai Controparte_5 componenti della predetta famiglia nelle seguenti quote:
✓ : usufrutto della quota di nominali Euro Controparte_1
51.896,00;
✓ nuda proprietà della quota di Parte_4 nominali Euro 51.896,00;
✓ : usufrutto della quota di nominali Euro 19.864,00; Controparte_2
✓ nuda proprietà della quota di Persona_1 nominali Euro 19.864,00;
✓ : usufrutto della quota di nominali Euro 12.480,00; Controparte_2
✓ : nuda proprietà della quota di nominali Controparte_3
Euro 12.480,00;
✓ : usufrutto della quota di nominali Euro 19.760,00; Controparte_2
nuda proprietà della quota di nominali Parte_5
Euro 19.760,00 (doc. 3 att.);
- in data 6 maggio 2010, con scrittura privata autenticata (dalla dottoressa
Notaio in Rho, n. 1732 di repertorio, n. 536 di raccolta, Parte_2 registrata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho in data 13 maggio 2010 al n.
28 1953, Serie 1T), madre dell'attore, vendeva al Controparte_1 di lei fratello la quota di nominali Euro 104,00 di Controparte_2
, pari allo 0,1% del capitale sociale, per il prezzo di Euro Controparte_5
5.000,00 (doc. 7 att.);
- il prezzo della vendita (le cui modalità di versamento non erano specificate nella scrittura) non era stato mai corrisposto, cosicché l'atto costituiva una donazione, da considerare nulla per difetto della forma solenne prevista dall'art. 782
c.c.;
- se anche fosse stata fornita la prova del pagamento del prezzo, lo stesso doveva comunque considerarsi irrisorio in quanto il reale valore del patrimonio di alla data del 6 maggio 2010 ammontava ad almeno Euro Controparte_5
57.658.750, cosicché il valore della partecipazione venduta indicizzata al patrimonio sociale avrebbe dovuto avere un corrispettivo di almeno Euro 57.658,00;
- secondo consolidata giurisprudenza in merito alla disciplina degli artt. 782 e
809 c.c., qualora vi sia una notevole sproporzione tra il corrispettivo pattuito e il reale valore della res oggetto del contratto, questo deve essere qualificato quale liberalità indiretta (cfr. Cass., Sez. II, 7 giugno 2006, n. 13337; Cass., Sez. II, 30 gennaio 2007, n. 1955; Cass., Sez. II, 3 gennaio 2009, n. 23297; Cass., Sez. II, 23 maggio 2016, n. 10614);
- con tale vendita di quota societaria il controllo di di fatto Controparte_5 passava dal ramo familiare facente capo alla signora Controparte_1 al ramo familiare che faceva riferimento a
[...] Controparte_2
- quest'ultimo a sua volta, in data 21 gennaio 2021 (con altro atto sempre a rogito della dottoressa , Notaio in Milano, n. 26533 di repertorio, Parte_2
n. 10917 di raccolta, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano – Ufficio Milano 2
– il 26 gennaio 2021 al n. 6147, Serie 1T) riservando l'usufrutto per sé e, dopo di lui, per la moglie , donava la nuda proprietà dell'intera sua Controparte_2 partecipazione sociale in pari al 50,10% del capitale sociale del Controparte_5
29 valore di nominali Euro 52.104,00 ai suoi figli , Persona_1 Controparte_3
e ; Controparte_4
- in relazione ai propri diritti di legittimario della madre convenuta l'attore aveva diritto di ottenere una pronuncia diretta a dichiarare la simulazione – e dunque la nullità - della scrittura privata del 2010 e parzialmente dell'atto di donazione del
2021 (tra lo zio e i di lui figli), nella parte in cui aveva ad oggetto la quota di partecipazione dello 0,1% ceduto dalla madre;
- in via subordinata e nel caso fosse versata la prova del pagamento del corrispettivo della cessione del 2010, sostenendo che le quote delle società costituirebbero beni di secondo grado, in quanto non sarebbero del tutto distinte dai beni contenuti nel patrimonio sociale, affermava il proprio diritto di trascrivere sui beni della il proprio atto di opposizione ex art. 563, comma 4, Controparte_5
c.c. (non ancora formalizzato) rispetto alla donazione della quota dello 0,1% della
Società effettuata dalla madre a favore del di lei fratello;
CP_2
- la qualifica di donazione indiretta della scrittura privata de qua consentiva a parte attrice, stante l'evidente sproporzione tra il prezzo convenuto ed il reale valore della partecipazione sociale ceduta, di avvalersi di altri rimedi giudiziari, quali la futura eventuale riducibilità nel caso di lesione della quota di riserva di legittimari lesi o preteriti (Cass. civ. n. 6416 del 1988);
- la Suprema corte aveva statuito che “L'opposizione di cui all'art. 563, co. 4, c.c.,
è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell'apertura della successione del primo.
Quando essa ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l'accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative. Tuttavia, poiché
l'azione di restituzione prevista dall'art. 563, co. 1, c.c., è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l'opposizione di cui al richiamato art. 563, co. 4, c.c., è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del
30 termine ventennale di cui al co. 1, l'esercizio della stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni”;
- il IV comma dell'art. 563 c.c., siccome novellato dalla Legge 14 maggio 2005,
n. 80 ed ulteriormente modificato dalla l. 28 dicembre 2005 n.263, prevedeva che il coniuge o i parenti in linea retta del donante possano, entro venti anni dalla trascrizione della donazione, notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione;
- il compimento di tale atto aveva l'effetto di determinare la sospensione dei menzionati termini ventennali, così consentendo al coniuge o al parente in linea retta del donante, nella sua presumibile qualità di futuro legittimario, di non subire la preclusione all'azione recuperatoria nei confronti dei terzi in esito al decorso di un ventennio a far tempo dalla donazione in vista di una futura ed eventuale azione di riduzione;
- con riferimento a patrimoni immobiliari rilevanti, quale era quello del caso di specie, la ricchezza viene sovente trasferita per il tramite di strumenti giuridici diversi dalla vendita dell'immobile medesimo, tra i quali la cessione di partecipazioni sociali;
- le operazioni di cessione e donazione delle quote di qui Controparte_5 contestate erano entrambe potenzialmente lesive del diritto di riserva dell'odierno attore quale futuro legittimario;
- se non si ammettesse la tutela offerta dal legislatore al quarto comma dell'art. 563 c.c., nel caso in cui la liberalità si realizza per il tramite di strumenti giuridici diversi, si creerebbe una grave disparità di trattamento per contratti che, pur raggiungendo lo stesso risultato, ovvero una donazione di beni immobili, hanno una veste giuridica diversa e, quindi, da un lato quello dell'atto notarile di donazione di bene immobile e dall'altro quello dell'atto notarile di donazione di partecipazione sociale;
- la Corte di cassazione aveva chiarito che “Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinte e
31 separate dai beni compresi nel patrimonio sociale” (cfr. Ordinanza n. 22790 del
2019);
- dalle superiori considerazioni doveva trarsi la conclusione che il reale oggetto della donazione indiretta posta in essere da in Controparte_1 favore del fratello non era la partecipazione sociale in Controparte_2 senso stretto, ma la quota di beni immobili corrispondente, della quale era composto il patrimonio sociale, nonché il controllo assembleare di una società immobiliare con un patrimonio del valore di decine di milioni di Euro;
- ne discendeva pertanto il diritto di parte attrice di trascrivere l'atto di opposizione alla donazione sulla quota di beni immobili di valore corrispondente alla partecipazione sociale donata indirettamente al fratello dalla di lui madre;
- era evidente che la volontà posta in essere dalla convenuta madre fosse stata quella di organizzare in vita una parte importante della propria futura successione, servendosi tuttavia di uno strumento già predisposto dai suoi avi, ovvero la
; Controparte_5
- il trasferimento della partecipazione sociale a titolo liberale, da parte di
, aveva nel concreto realizzato la cessione in favore del di lei fratello Controparte_1 del controllo della società immobiliare di famiglia e di uno solo dei suoi figli di un'importantissima parte del compendio immobiliare della quale era titolare (in data
4 luglio 2016 la madre aveva donato al figlio Parte_4 la nuda proprietà dell'intera sua quota sociale in pari al 49,9 Controparte_5 del capitale sociale);
- tale risultato era stato ottenuto per il tramite di atti negoziali che non risultavano essere trascritti nei pubblici registri immobiliari;
- l'assenza di tale adempimento rendeva impraticabile per l'odierno attore la possibilità di poter trascrivere direttamente, senza l'ausilio dell'intervento di un provvedimento del Tribunale, un atto stragiudiziale di opposizione alle donazioni dirette ed indirette poste in essere ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art. 563 c.c;
32 - queste ragioni rendevano essenziale la proposizione del presente giudizio, senza il quale i diritti dell'attore quale futuro legittimario della madre potevano essere gravemente lesi.
* Con comparsa del 30 maggio 2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le difese di parte attrice e chiedendo: i) in via
[...] preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice rispetto alla domanda di nullità dell'asserita donazione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
ii) di dichiarare la carenza di interesse ad agire di parte attrice rispetto alla domanda di autorizzazione alla trascrizione ex art. 563 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
iii) nel merito, respingere tutte le domande attoree.
A fondamento delle proprie difese deduceva quanto segue:
- anzitutto, dava atto che parte attrice aveva già instaurato dinanzi a questo stesso Tribunale un'azione del tutto similare a questa, con analoga richiesta di trascrivere sui beni immobili della la sua opposizione alla Controparte_5 donazione della nuda proprietà sulla quota del 49,9% del capitale sociale della medesima società, effettuata da questa stessa convenuta a favore del figlio
AL (la causa pende dinanzi a codesto Tribunale, IV Sezione, GU dott.
Petrucci, RG 34339/2022 con udienza rinviata al 19 ottobre 2023, dopo il deposito delle tre memorie di rito);
- rappresentava che, diversamente da quanto sostenuto dal figlio , il Parte_1 prezzo di Euro 5.000,00 per la cessione della quota di cui alla scrittura privata del
2010 era stato versato;
- ciò risultava in primo luogo dall'atto stesso ove si leggeva che “la quota è venduta ed acquistata per il prezzo di euro 5.000 (cinquemila), somma che la parte venditrice dichiara di aver prima d'ora ricevuto dalla parte acquirente alla quale rilascia pertanto quietanza di pieno saldo e liberazione” (cfr. doc. 7 att.);
33 - la circostanza che non era stato indicato il metodo di pagamento risultava irrilevante (a quell'epoca nessuna norma imponeva questa indicazione);
- ad ogni buon conto, a smentita dell'infondata affermazione di parte attrice, produceva l'estratto del conto corrente della convenuta (doc. 1 conv.) attestante l'accredito, avvenuto in data 07.05.2010, dietro ordine del fratello , proprio CP_2 della somma di € 5.000,00 e con la causale “acquisto 0,1% ”; CP_5
- neppure in tesi l'asserita donazione (diretta o indiretta che fosse) dello 0,1% dell' , che secondo l'attore avrebbe avuto un valore di € 57.658, Controparte_5 poteva ritenersi lesiva dei diritti di legittimario in capo a rappresentando Parte_1 essa una quota davvero minimale del patrimonio dell'asserita donante, il cui valore complessivo era di svariati milioni di euro (una villa in Provenza, dotata di due piscine, di una discesa a mare privata e con annesso un grande parco, due appartamenti a Saint Tropez, un grande appartamento in Svizzera a Crans Montana, uno yacht a motore di 24 metri, la quota del 50% di una grande villa sul lago maggiore con annesso un casale adibito a relais Château, oltre a depositi bancari e ad altri beni minori);
- contestava la valutazione della quota in questione offerta da parte attrice poiché lontanissima dal suo valore reale;
- rilevava che il valore di una quota di una società a responsabilità limitata non poteva certo essere equiparato sic et simpliciter al valore dei beni che compongono il patrimonio della società;
- in ogni caso, correttamente il prezzo di cessione era stato determinato sulla base del patrimonio netto risultante dal bilancio sociale al 31.12.2009 e che, nel caso di specie, era pari ad € 4.968,00 (cfr. doc. 2 conv.), valore poi arrotondato ad
Euro 5.000,00;
- contestando la natura di liberalità con riguardo alla cessione della quota al fratello, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire dell'attore ex art. 1421 c.c. e art. 100 c.p.c.;
34 - se da un canto era vero che la nullità poteva essere fata valere da chiunque vi abbia interesse, come prescrive l'art. 1421 c.c., dall'altro era altrettanto vero che, sul piano processuale, era necessario che l'attore dimostrasse di avere un interesse attuale e concreto;
- come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite” (cfr. Cass.
11.01.2001 n. 338);
- la Suprema corte aveva stabilito altresì che “la disposizione dell'art. 1421 c.c., in virtù del quale la nullità del negozio può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che propone la relativa azione dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, senza che sia sufficiente il bisogno di rimuovere una situazione di incertezza, occorrendo pur sempre dimostrare che questa produce un danno giuridicamente rilevante” (cfr. Cass. 07.01.2002 n.88);
- nella fattispecie non era dato comprendere quale potesse essere la lesione attuale del diritto e il conseguente danno alla sfera giuridica dell'attore, trattandosi dell'alienazione di un bene che incideva in modo minimale nel patrimonio della convenuta;
- la domanda di nullità proposta dall'attore in via principale doveva quindi ritenersi inammissibile;
35 - in ogni caso, anche laddove si considerasse l'atto in contestazione una liberalità, esso non sarebbe nullo in quanto si tratterebbe di donazione di modico valore (in relazione al valore dell'atto e a quello del patrimonio dell'asserito donate), con conseguente esclusione delle formalità previste dall'art. 782 c.c.;
- peraltro, la prova della sussistenza dell'animus donandi, gravante su parte attrice, non era stata offerta;
- con riguardo alla domanda attorea proposta in via subordinata eccepiva il difetto di interesse ad agire dell'attore ex art. 100 c.p.c.;
- la domanda non era fondata su di un diritto asseritamente esistente e violato, bensì su di un diritto solo prospettato ed eventuale, con la conseguenza che la domanda appariva del tutto inammissibile (Cass. 12653 del 27.11.1992);
- evidenziava che parte attrice non aveva notificato l'atto di opposizione previsto dall'art. 563 c.c.;
- secondo la giurisprudenza, “l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., deve essere concreto ed attuale, nel senso che, senza l'intervento dell'autorità giurisdizionale, l'attore subirebbe un ingiusto danno, consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione di incertezza che renda insicuro il godimento di un bene” (cfr. Cass. n. 4232 del
21.06.1988);
- tuttavia, nulla di tutto ciò era avvenuto nel caso concreto;
- rilevava comunque l'infondatezza nel merito della domanda di trascrizione ex art 563 c.c., non sussistendo alcuno degli elementi necessari per l'applicazione della predetta norma poiché (i) nessuna donazione era mai avvenuta in quanto l'atto contestato era una vendita, (ii) l'atto in questione riguardava la vendita di una quota sociale e non di beni immobili, (iii) nessun atto di opposizione era stato notificato dall'odierno attore;
- gli immobili oggetto della domanda giudiziale attorea appartenevano ad un soggetto terzo del tutto estraneo alla futura successione della convenuta;
36 - le società di capitali sono caratterizzate dalla cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta che rende il patrimonio sociale impermeabile rispetto a quello dei soci, nel senso che questi non rispondono delle obbligazioni della società (art. 2462 c.c.) e nel senso che il patrimonio sociale è intangibile per i creditori dei soci, i quali, semmai, potranno soddisfarsi sulla quota sociale (art. 2471 c.c.), ma non sui beni della società;
- i beni di proprietà di una società fanno parte del suo patrimonio e non sono di proprietà dei soci, i quali (salvo il momento della liquidazione) non possono avanzare pretese su di essi, così come non possono i creditori dei soci;
- l'attore, nel vano tentativo di identificare la quota di una società proprietaria di un immobile con l'immobile stesso, arrivava ad affermare che “sul punto” si sarebbe espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22790 del 12.09.2019, definendo le proprietà di una società di capitali come “beni di secondo grado”;
- la decisione richiamata aveva definito un caso nel quale si discuteva della promessa di vendita di una quota del capitale di una società, in relazione alla quale i promittenti venditori avevano garantito una determinata situazione patrimoniale ed economica, sennonché, a seguito di revisione contabile, si era palesata una perdita da sopravvenienze passive dei precedenti esercizi, che avevano portato alla deliberazione di scioglimento della società e alla sua messa in liquidazione. Chi agiva chiedeva quindi la risoluzione dell'accordo preliminare di vendita per inadempimento dei venditori, ovvero pronunciarsi l'annullamento dei medesimi contratti per dolo o errore essenziale;
- in quella vicenda la Corte si era pertanto limitata ad affermare che “i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali”, senza spingersi in alcun modo ad attribuire ai soci diritti sui beni sociali o a consentire loro di avanzare pretese o porre vincoli sugli stessi;
37 - affermare che i beni societari non sono “del tutto estranei” ad un contratto di cessione di quote era ben lungi dal significare che un terzo possa agire sui beni della società facendo valere una pretesa che riguarda il patrimonio del socio;
- tale decisione non aveva in alcun modo smentito l'altra pronuncia richiamata da parte attrice (Cass. n. 16963 del 24.07.2014) con la quale la Suprema corte aveva ribadito che il patrimonio sociale è “di proprietà della società e non dei soci i quali non sono titolari di un diritto reale sui beni sociali e subiscono, per effetto delle perdite del capitale sociale, soltanto un danno riflesso a causa della diminuzione del valore della loro partecipazione”;
- ribadito che l'atto contestato costituiva una vendita e non una donazione, nemmeno indiretta, e che la trascrizione dell'eventuale opposizione non era ammissibile sui beni immobili della società, evidenziava che il rimedio dell'art. 563
c.c. non poteva comunque essere applicato alle donazioni indirette, come era stato affermato di recente dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 35461/2022) secondo la quale “se il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti, che sono invece al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta”;
- anche Cass. n. 11496/2010 affermava l'impossibilità per il legittimario di far valere le proprie pretese sui beni oggetti di donazione indiretta.
* Con comparsa del 30 maggio 2023 si costituivano in giudizio i Signori CP_2
, , CP_2 Controparte_2 Per_1 Persona_1
Controparte_3 Controparte_4 CP_2 instando per il rigetto delle domande attoree e chiedendo: in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per la domanda di nullità dell'asserita donazione e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
di dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice
38 per la domanda di nullità dell'asserita donazione per intervenuta usucapione della quota societaria trasferita e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
di dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per la domanda di nullità dell'asserita donazione per intervenuto acquisto da parte di terzi in buona fede del diritto di nuda proprietà sulla quota e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
di dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per intervenuta prescrizione dell'azione della domanda di accertamento che la disciplina del quarto comma dell'art. 563 c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, di dichiarazione della legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 c.c. su tutti gli immobili di proprietà della Società e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
di dichiarare la carenza di legittimazione e/o di interesse ad agire di parte attrice per la domanda di accertamento che la disciplina del quarto comma dell'art. 563 c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, di accertamento della legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 c.c. su tutti gli immobili di proprietà della società e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
di dichiarare comunque la carenza di interesse ad agire di parte attrice rispetto alla domanda di autorizzazione alla trascrizione ex art. 563 c.c. e, per l'effetto, di dichiarare inammissibile la domanda e/o respingerla;
nel merito, di respingere tutte le domande attoree perché infondate.
A fondamento delle proprie difese deducevano quanto segue:
- l'azione di nullità è esercitabile senza limiti di tempo, salvi gli effetti:
a) dell'usucapione (di beni acquistati col contratto nullo);
b) della prescrizione dell'azione di ripetizione;
c) dall'acquisto da parte di terzi del diritto trasferito (dalla parte che lo aveva acquistato in base al contratto nullo);
39 - l'eventuale azione di nullità (del contratto di trasferimento di quota societaria) non è più esercitabile nel caso di acquisto da parte di terzi del diritto a suo tempo trasferito, seppur con contratto affetto da nullità. In questo caso, dunque,
l'eventuale sentenza di nullità non opererà nei confronti dei terzi che, ignorando la nullità del primo trasferimento, hanno acquistato (a qualsiasi titolo) la proprietà o altro diritto reale sulla quota (quale bene mobile), in base al possesso e all'atto di acquisto astrattamente idoneo a trasferire tale diritto;
- l'eventuale sentenza di nullità non può quindi operare nei confronti di terzi che hanno acquistato in buona fede diritti su beni mobili (peraltro, se si accede a tale ricostruzione, registrati) in base ad un atto di trasferimento trascritto tre anni prima della trascrizione della domanda diretta a far dichiarare la nullità del primo trasferimento;
- è ormai pacifico in giurisprudenza l'orientamento che attribuisce alla quota di partecipazione di una s.r.l. la qualità di bene mobile. La quota nella società a responsabilità limitata, non incorporata in un'azione e quindi in un documento avente natura di cosa materiale, deve considerarsi bene immateriale, equiparato, ex art. 812, ultimo comma, c.c., ai beni mobili materiali;
- l'usucapione dei beni mobili disciplinata, in generale, all'art. 1161 c.c. dispone che: (anche) "In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili (e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi) si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede”;
- lo stato di buona fede è sempre presunto e, pertanto, non deve essere dimostrato, gravando su chi vuole contestarlo l'onere di provarne la non sussistenza;
- in ogni caso, chi, pur non essendo socio della s.r.l., ma in buona fede, si comporti comunque come tale, esercitando per oltre dieci anni tutti i tipici diritti inerenti tale qualità, diventa automaticamente socio, acquistando ex lege e di fatto per usucapione la relativa quota di partecipazione al capitale sociale della s.r.l. (Trib.
Milano, sent. n. 3398 del 13.03.2015);
40 - se, poi, come deve ritenersi, la quota di partecipazione in una s.r.l. è bene mobile iscritto in un pubblico registro, il termine ultimo d'usucapione della stessa sarà al massimo quinquennale e non decennale (così, Trib. Milano 22 dicembre
2017 n. 12974);
- le domande proposte da parte attrice in via principale erano prive di fondamento giuridico, considerato che la scrittura in autentica oggetto di causa era, infatti, datata 6 maggio 2010;
- in ogni caso, doveva ritenersi, con il trascorrere del tempo (e non cinque anni ma, bensì, ben più di dieci) che la quota di oggetto della vendita Controparte_5 nel 2010 si era definitivamente "consolidata" in capo all'acquirente Controparte_2
indipendentemente dalla validità o meno del contratto acquisitivo;
[...]
- era dunque evidente la carenza di legitimatio ad causam dell'attore se solo si considerava che la nuda proprietà di tale partecipazione societaria era stata poi trasferita a terzi con regolare atto pubblico di donazione nell'anno 2021;
- per il comma 4 dell'art. 564 c.c. la trascrizione (dell'opposizione), dopo esser stata notificata, va fatta nei Registri Immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili oggetto della donazione contro la quale si intende, appunto, espletare "opposizione";
- per la trascrizione di che trattasi sono necessari due elementi, ovvero i) che vi sia stata una donazione, ii) che la donazione riguardi beni immobili, entrambi del tutto assenti nel caso di specie;
- sull'asserita nullità dell'atto per mancanza di forma della donazione eccepivano la carenza di interesse ad agire dell'attore;
- la stessa Cassazione, in un caso di richiesta di accertamento di simulazione di vendita dissimulante una donazione, aveva correttamente rilevato che "deve escludersi che sia possibile in vita del donante esercitare l'azione di accertamento di una donazione dissimulata ma compiuta mediante un atto simulato che non abbia i requisiti di forma o di sostanza prescritti per l'atto dissimulato, in quanto, se il presupposto legittimante eccezionalmente l'azione di simulazione in vita dell'ereditando è l'esigenza di assicurare la trascrivibilità dell'atto di opposizione, è
41 evidente che a fronte di un atto di donazione affetto da nullità non vi sia possibilità di trascrivere l'opposizione, e che, quindi, non sía consentito derogare al generale principio dell'inammissibilità delle azioni di simulazione ad opera del futuro legittimario. In tal senso rileva anche che solo in caso di donazione valida, sebbene dissimulata, la tutela del legittimario è affidata all'utile esercizio dell'azione di riduzione e dal successivo esperimento dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, laddove, nel diverso caso di donazione dissimulata affetta da nullità, essendo il bene interessato mai fuoriuscito dal patrimonio del de cuius, il legittimario recupera il bene stesso nella sua integralità, e non anche nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittimità" (cfr. Cass. n. 22457/2019);
- era dunque palese la carenza di legittimazione attiva dell'attore per la domanda di nullità dell'atto di vendita in tesi perché carente di forma;
- anche ammettendo, per mera ipotesi, che il controvalore della piccola quota venduta fosse stato "sproporzionato" o "notevolmente inferiore" al "valore di mercato", l'atto di trasferimento non poteva comunque ritenersi una donazione
(neppure indiretta) ma, casomai, in estrema mera ipotesi, un negozio misto, con elementi donativi;
- il negotium mixtum cum donatione non è però una donazione. Il negozio ha indubbiamente natura onerosa (per tutte Cass. n. 23297/2009 e, da ultima, Cass.
n. 24040/2020) e, conseguentemente, per la sua validità non è necessaria la formalità massima richiesta per la donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale concretamente adottato dalle parti. L'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama infatti l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico (con la presenza dei testimoni) per la donazione;
- la giurisprudenza di legittimità aveva inoltre chiarito che col negotium mixtum cum donatione le parti addivengono ad una donazione indiretta valendosi del negozio che esse dichiarano di porre in essere, e che effettivamente stipulano, per ottenere
42 uno scopo che diverge dalla causa o funzione tipica del negozio medesimo, mentre nella simulazione (relativa) si stipula apparentemente un negozio, mentre, in realtà, se ne pone in essere un altro con esso incompatibile. Alle due ipotesi corrispondono, per quanto attiene alla volontà delle parti, situazioni di fatto alquanto diverse e, pertanto, il giudice davanti al quale sia stata ritualmente dedotta solamente una delle due tesi, non può prendere in esame l'altra tesi (cfr. Cass. n. 1790/1971; conf. anche Cass. n. 1303/1970);
- l'esonero per la donazione indiretta dalla necessità del rispetto del requisito della forma imposta a pena di nullità per la donazione, attesa l'effettiva conclusione del diverso contratto, tramite il quale le parti intendono conseguire (in parte) il risultato pratico della donazione, rende ancor più evidente la differenza con la diversa ipotesi della simulazione relativa, realizzata mediante la conclusione di un contratto, solitamente oneroso, che in realtà dissimula una donazione, nella quale l'arricchimento investe l'intero valore del bene alienato, e non già la sola differenza tra il valore effettivo del bene ed il prezzo dichiarato ed effettivamente versato;
- nella simulazione le parti creano un'apparenza al fine di celare all'esterno quale è il loro effettivo programma negoziale, mentre nella donazione indiretta, sub specie di negotium mixtum, l'atto di vendita è effettivamente voluto, quanto meno per la parte coperta dal prezzo versato, configurandosi la gratuità solo per la parte di valore del bene consapevolmente e volutamente destinata a trovare una non corrispondenza (in termini nella controprestazione del donatario, che in tal modo viene quindi (parzialmente) arricchito;
- la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa, consistente nel parziale arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
essa differisce quindi dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto
(completamente) gratuito (Cass. n. 19400/2019);
- l'azione attorea esercitata in via subordinata era comunque prescritta;
43 - il legislatore non ha indicato entro quando l'opposizione (alla donazione) vada proposta. Deve allora ritenersi che, in assenza di un'eccezione alla regola generale posta dall'art. 2946 c.c., questo diritto potestativo si prescriva nel termine ordinario di un decennio dalla (qui paventata e assunta, ma non provata) donazione;
- come noto, a mente dell'art. 2946 c.c., salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
* Con comparsa del 30 maggio 2023 si costituiva in giudizio anche CP_5
chiedendo: in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione ad
[...] agire dell'attore, relativamente alle domande dallo stesso proposte in via principale e, in ogni caso, l'insussistenza di un interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., con ogni conseguente statuizione e declaratoria, anche di inammissibilità delle domande dallo stesso formulate;
nel merito, di respingere tutte le domande proposte da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto.
A fondamento delle proprie difese, deduceva quanto segue:
- il patrimonio sociale sul quale parte attrice rivendicava un asserito diritto alla trascrizione dell'opposizione ex art. 563 c.c. era di proprietà della Società e non dei soci, i quali non sono titolari di un diritto reale sui beni sociali;
- solo alla società, come noto, spetta il diritto di conservazione del patrimonio sociale, mentre la cessione di quote attua il trasferimento dell'insieme delle facoltà e dei diritti che le quote conferiscono ai loro titolari, ovvero i diritti di partecipazione all'attività di gestione di impresa;
- le previsioni di cui all'art. 563 c.c. sono specifiche e prive di lacune;
- il quarto comma dell'art. 563 c.c. – che parte attrice aveva scelto di non osservare – indica modi e tempi, non sostituibili da provvedimenti e/o interventi additivi;
- anche nel caso di specie, veniva espressamente – ed illegittimamente – richiesto al Giudice di autorizzare il Signor Parte_6
“a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 c.c.”
44 non su quanto oggetto di trasferimento, ma sui “beni immobili” costituenti il patrimonio sociale e, come tali, di esclusiva proprietà della Società, previa declaratoria sostitutiva ed integrativa che “la disciplina del quarto comma dell'art. 563 c.c. si applica anche al caso di specie” cioè anche al trasferimento di partecipazioni sociali (v. atto di citaz. avv., p. 18);
- parte attrice aveva in sostanza richiesto al Giudice di provvedere in violazione delle norme, dei principi, degli apporti in materia di autonomia patrimoniale perfetta, e in danno alla Società, sul cui patrimonio – nettamente distinto da quello dei soci, da mantenersi tale e da porsi al riparo dai relativi creditori – si pretenderebbe di incidere a mezzo di un'azione del tutto priva di presupposti e ragione, ma dall'indubbio potenziale pernicioso.
* All'udienza di trattazione del 20 giugno 2023 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6° c.p.c. e rinviava il processo per l'ammissione delle prove all'udienza del 24 ottobre 2023.
A tale udienza il Giudice, ritenendo inammissibili e comunque superflue le prove costituende e le consulenze tecniche richieste da parte attrice nonché la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 settembre 2024.
A tale ultima udienza, evaso l'incombente di rito, il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire in capo a parte attrice sollevata da parti convenute in ordine alla domanda di nullità svolta in via principale di cui al punto A) delle conclusioni. Accoglimento e conseguente inammissibilità della domanda attorea.
Parte attrice, in via principale, ha chiesto di dichiarare la nullità della scrittura privata in data 6 maggio 2010, con la quale la propria madre Controparte_1 ha ceduto al di lei fratello una quota dello
[...] Controparte_2
0,1 del capitale sociale di (di seguito, la “Cessione Quota” o la Controparte_5
45 “Scrittura Privata”), scrittura, questa - in tesi - invalida in quanto dissimulante una donazione e, come tale, carente dei necessari requisiti di forma previsti dall'art. 782
c.c.
Rispetto a questa domanda parti convenute hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore ex artt. 1421 c.c. e 100 c.p.c., insistendo per l'inammissibilità della domanda medesima.
L'eccezione è fondata.
Secondo consolidato orientamento della Suprema corte, “L'effetto della novella del
2005, con le modifiche apportate all'art. 563 c.c., come già prospettato in dottrina e poi chiarito da successive pronunce di merito, è stato quello di far ritenere ammissibile l'esercizio dell'azione di simulazione da parte dei futuri legittimari, allorquando la successione non si è ancora aperta, conclusione questa evidentemente innovativa rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 2968/1987) che riteneva inammissibile un'azione siffatta, essendo ancora in vita l'ereditando.
La questione è pervenuta anche all'esame di questa Corte che nella sentenza n.
11012/2013 ha avuto modo di affermare, proprio alla luce dell'introduzione del diritto di opposizione in favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, che deve reputarsi invece ammissibile un'azione di simulazione, non in quanto direttamente finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione, che presuppone, secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass., 30 luglio 2004, n. 14562; Cass., 21 febbraio
2007, n. 4021), l'apertura della successione dell'alienante, ma al diverso fine di notificare – e poi trascrivere – l'atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563 c.c., comma 4, che è preordinato alla sospensione del termine per l'eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, e non richiede, quindi,
l'accertamento anche dell'effettiva lesione delle ragioni del legittimario (il cui riscontro presuppone l'apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all'esito delle operazioni di riunione fittizia).
Tuttavia, per poter formulare l'opposizione, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante debbono previamente aver esperito con successo l'azione di
46 simulazione relativa (oppure, secondo una diversa tesi, pur manifestatasi nella giurisprudenza di merito, avere proposto e trascritto la domanda di simulazione) onde far accertare che le parti abbiano effettivamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l'atto di opposizione, dovendosi quindi reputare ammissibile solo in tale limitato ambito la proponibilità dell'azione di simulazione ancor prima dell'apertura della successione dell'alienante.
Il precedente citato, che il Collegio mostra di condividere, anche perchè in linea con l'opinione della più accreditata dottrina intervenuta sul tema, ritiene poi che debba fornirsi risposta positiva ai quesito circa la proponibilità dell'azione di restituzione, nei confronti di terzi, da parte del legittimario che abbia vittoriosamente agito in riduzione, nei limiti di cui all'art. 563 c.c., comma 1, anche nell'ipotesi di atto formalmente oneroso che dissimuli una donazione, non potendosi invece reputare estensibile alla diversa ipotesi di cd. donazione indiretta, alla luce di quanto affermato da Cass., 12 maggio 2010, n. 11496, che ha appunto escluso che in tal caso al legittimario sia data anche una tutela recuperatoria di carattere reale, essendo i suoi diritti assicurati solo dall'obbligo del donatario di reintegrare la quota lesa con il suo controvalore economico.
Analogamente deve poi escludersi che sia possibile in vita del donante esercitare l'azione di simulazione assoluta (volta a far valere l'apparente fuoriuscita del bene dal suo patrimonio) ovvero l'accertamento di una donazione dissimulata ma compiuta mediante un atto simulato che non abbia i requisiti di forma o di sostanza prescritti per l'atto dissimulato, in quanto, se il presupposto legittimante eccezionalmente l'azione di simulazione in vita dell'ereditando è l'esigenza di assicurare la trascrivibilità dell'atto di opposizione, è evidente che a fronte di un atto di donazione affetto da nullità, come nel caso in esame, non vi sia possibilità di trascrivere l'opposizione, e che quindi non sia consentito derogare al generale principio dell'inammissibilità delle azioni di simulazione ad opera del futuro legittimario.
47 In tal senso rileva anche che solo in caso di donazione valida, sebbene dissimulata, la tutela del legittimario è affidata all'utile esercizio dell'azione di riduzione ed al successivo esperimento dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti, laddove, nel diverso caso di donazione dissimulata affetta da nullità, essendo il bene interessato mai fuoriuscito dal patrimonio del de cuius, il legittimario recupera il bene stesso nella sua integralità, e non anche nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittima” (1).
Orbene, venendo al caso di specie è sufficiente rilevare che parte attrice, in relazione al petitum in oggetto, ha inequivocabilmente invocato la declaratoria di nullità della
Scrittura Privata;
talché, facendo applicazione dei superiori principi giurisprudenziali che questo Collegio ritiene di condividere, non può revocarsi in dubbio la carenza di interesse ad agire dell'attore (rispetto all'azione di simulazione spiegata) essendo egli allo stato titolare - quale prospettivo futuro legittimario dell'asserita donante e sino all'apertura della successione della madre - non di un concreto ed attuale interesse ex art. 100 c.p.c. all'accertamento della dedotta invalidità dell'atto dispositivo, quanto invece di una mera un'aspettativa di fatto che potrà assurgere a diritto soggettivo solo all'esito dell'apertura della successione della madre convenuta.
Invero, sia che si tratti nella specie di simulazione assoluta, sia che si tratti di simulazione relativa, la declaratoria di nullità della Cessione Quota invocata non consentirebbe comunque a parte attrice di trascrivere alcun atto di opposizione ex art. 563, comma 4° c.c. e di ottenere quindi la correlata sospensione prevista dalla norma testé citata per garantirsi una tutela reale in relazione ad un bene (peraltro non soggetto a trascrizione, come meglio si vedrà infra) destinato a rimanere – in caso di accertamento della nullità dell'atto - nel patrimonio dell'asserito donante.
Non potendosi addivenire nella specie alla trascrizione di cui all'art. 563, comma 4°
c.c. – non essendovi all'evidenza una donazione valida alla quale legittimamente opporsi - non sussistono senz'altro i presupposti per consentire in via eccezionale al futuro legittimario una tutela anticipata rispetto all'apertura della successione ed al sorgere del suo conseguenziale diritto di riduzione avverso le eventuali liberalità compiute in vita dalla de cuius.
Ne discende che la domanda in oggetto deve essere dichiarata inammissibile.
* Ad abundantiam, si evidenzia anche l'infondatezza nel merito della stessa tenuto conto che parte convenuta ha offerto prova Controparte_1 documentale dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione della partecipazione de qua (cfr. doc. 1), circostanza, questa, che esclude de plano la ricorrenza di una simulazione assoluta della cessione stessa, nonché della dissimulazione di una donazione necessitante forma solenne richiesta dall'art. 782 c.c. per la donazione asseritamente dissimulata, essendo semmai integrato un atto di liberalità indiretta.
In proposito, si osserva che “nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato, viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa ed ulteriore, rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta” (2).
In subiecta materia, è ormai consolidato il principio secondo il quale “in tema di (…) negotium mixtum cum donatione (…) non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato;
poiché, l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c. non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione” (3).
In ragione di quanto sopra esposto, anche laddove la cessione in questione integrasse una liberalità indiretta, essa dovrebbe comunque ritenersi valida ed efficace, dovendosi avere riguardo alla forma prevista dalla legge per il “contratto mezzo” ovvero la cessione di partecipazione sociale che, nel caso di specie, è stata perfezionata attraverso una scrittura privata autenticata in ottemperanza a quanto all'uopo previsto dall'art. 2470, comma 2° c.c.
3. La domanda attorea sub C) delle conclusioni. Rigetto.
Al punto C) delle conclusioni rassegnate parte attrice, in via subordinata, ha chiesto
- sempre con riferimento alla Cessione Quota - di “accertare e dichiarare che la stessa ha natura simulata e rappresenta una liberalità indiretta in quanto il corrispettivo dichiarato è sproporzionato e decisamente inferiore al valore del bene trasferito”.
A fondamento della domanda egli ha affermato che il valore del patrimonio di ammonterebbe ad Euro 57.658.750,00 e ciò prendendo “in Controparte_5 considerazione i valori OMI medi dell'Agenzia delle Entrate degli immobili di cui la società è proprietaria riferiti alla data del 6 maggio 2010” (cfr. doc. 8 att.). Da tale asserzione, lo stesso giunge alla conclusione che “secondo semplici calcoli matematici, il valore della partecipazione venduta indicizzata al patrimonio sociale avrebbe dovuto avere un corrispettivo di almeno Euro 57.658,00” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
La domanda in oggetto è infondata.
Acclarata in questo caso la legittimazione e l'interesse ad agire in capo a parte attrice in forza dei principi giurisprudenziali già esposti al precedente paragrafo 2 che qui si richiamano (4), nel merito va osservato che il mero estratto della “Banca dati delle quotazioni immobiliari” dell'Agenzia delle Entrate riferita alla zona
“Centrale/Venezia, Majno, Monforte” di Milano per l'anno 2010, allegato da parte attrice – in tesi – a conforto della propria tesi nulla dice sull'effettivo valore dei singoli immobili di proprietà della Società, rispetto ai quali – fatta eccezione per la visura catastale (cfr. doc. 5 att.) - non è stata versata agli atti alcuna documentazione inerente la loro descrizione in termini di caratteristiche, consistenza e stato manutentivo.
Insufficiente rimane quindi l'inferenza logica attraverso la quale parte attrice giunge alla predetta stima, così come assai poco intellegibile risulta la dedotta coincidenza tra l'asserito valore complessivo degli immobili della convenuta Controparte_5 ed il valore totale del suo patrimonio netto.
Insomma, la dedotta eccessiva sproporzione tra il corrispettivo pattuito di Euro
5.000,00 e l'effettivo valore della quota sociale è rimasta sfornita di prova.
Peraltro, non essendo stato offerto al riguardo nemmeno un elemento indiziario, questo Collegio condivide la decisione del Giudice istruttore in ordine al rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dall'attore per la determinazione del valore della quota ceduta ed oggi contestata, stante la sua evidente valenza esplorativa.
E viceversa, come eccepito dalla convenuta madre sig.ra , la tesi attorea CP_1 risulta smentita per tabulas.
Elementi di segno contrario sono infatti rinvenibili dal bilancio al 31.12.2009
(versato agli atti da parte convenuta : cfr. doc. 2) Controparte_1 dal quale emerge un patrimonio netto di Euro 4.968.717,00, sicché il valore della quota dello 0,1 ammontava ad Euro 4.968,717, valore questo nella specie di poco arrotondato in eccesso ad Euro 5.000,00.
Orbene, la circostanza pacifica che la quota sociale sia stata ceduta non al suo valore nominale (in base al rapporto con l'ammontare del capitale sociale), ma sulla scorta del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio sociale approvato prima della cessione, in assenza di specifiche contestazioni in ordine alla veridicità dei dati contabili di riferimento nemmeno allegate dall'attore, costituisce elemento sufficiente per ritenere congruo il corrispettivo pattuito nella Scrittura Privata.
Stante dunque il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, la domanda in esame va rigettata.
51 4. La domanda attorea sub B) delle conclusioni. Rigetto.
La reiezione della domanda attorea svolta in via principale conduce tout court al rigetto di quella da essa dipendente proposta al punto B) delle conclusioni.
Acclarata la validità della Scrittura Privata nessuna declaratoria di invalidità parziale (nella corrispondente proporzione) può essere certamente pronunciata con riguardo alla successiva donazione, effettuata in data 21 gennaio 2021 da
[...] in favore dei figli ( , e CP_2 Persona_1 Controparte_3 [...]
in ordine alla nuda proprietà e della moglie Controparte_4 [...]
con riguardo all'usufrutto, pacifico essendo che l'unica doglianza CP_2 sollevata in proposito è la dedotta – ed infondata – nullità per carenza della forma solenne della Cessione Quota, invalidità questa che avrebbe in tesi inficiato a sua volta la donazione del 2021.
La suddetta più liquida ragione assorbe ogni disamina delle eccezioni sollevate da parti convenute.
La domanda in oggetto va pertanto rigettata.
5. La domanda attorea sub D) delle conclusioni. Rigetto.
Parte attrice ha infine chiesto “conseguentemente alla dichiarazione ed all'accertamento della simulazione della scrittura privata sottoscritta in data 6 maggio
2010” di “accertare e dichiarare che la disciplina del quarto comma dell'articolo 563
c.c. si applica anche al caso di specie e, conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimazione dell'attore a notificare e trascrivere atto di opposizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 563 c.c. alla donazione di cui sopra sulla quota dello 0,1% dei seguenti beni immobili di proprietà della società " Controparte_5
A fondamento della richiesta egli ha dedotto che, secondo la Corte di cassazione, le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale (cfr. Ordinanza n. 22790 del 2019).
52 Da tale premessa lo stesso ha tratto poi la conclusione che il reale oggetto della donazione indiretta posta in essere da in favore Controparte_1 del fratello non era la partecipazione sociale in senso Controparte_2 stretto, ma la quota di beni immobili corrispondente, della quale era composto il patrimonio sociale. Ne discendeva pertanto il diritto di parte attrice di trascrivere l'atto di opposizione alla donazione sulla quota di beni immobili di valore corrispondente alla partecipazione sociale donata indirettamente al fratello dalla di lui madre.
Anche la domanda in esame è infondata.
Anzitutto, come già esposto ai precedenti paragrafi, la Scrittura Privata integra un contratto a titolo oneroso di cessione di partecipazione sociale e non – come sostenuto da parte attrice – una donazione simulata neppure relativa.
Risulta dunque all'evidenza carente il primo requisito previsto dall'art. 563, comma
4° c.c. ovvero l'esistenza di una donazione valida alla quale opporsi, come statuito nella massima giurisprudenziale sopra richiamata (cfr. Cass. civ. n. 22457 del 2019).
Il che è già di per sé sufficiente a ritenere insussistente il diritto, preteso da parte attrice, di procedere con la notifica e successiva trascrizione dell'opposizione contemplata dalla citata disposizione, con conseguente rigetto della domanda.
Nondimeno, si precisa che l'art. 563, comma 4° c.c., che prevede in favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante la trascrizione dell'atto di opposizione alla donazione, non può che riferirsi a liberalità aventi ad oggetto esclusivamente beni immobili.
Ciò per due ordini di ragioni, una di natura letterale, l'altra di sistema e, segnatamente: i) l'espresso riferimento contenuto nell'art. 563, comma 4° c.c. al primo comma dello stesso articolo che contempla appunto l'azione di restituzione verso i terzi aventi causa dal donatario relativamente a beni immobili (l'opposizione di che trattasi ha infatti l'effetto di sospendere il termine ventennale ivi previsto); ii) il complessivo sistema delle trascrizioni immobiliari notoriamente caratterizzate dal principio di tipicità legale, in applicazione del quale soltanto gli atti e le sentenze per
53 le quali il legislatore ha espressamente previsto la trascrivibilità possono essere assoggettati a tale forma pubblicitaria;
talché non è consentita l'applicazione analogica delle disposizioni che contengono ipotesi di atti trascrivibili.
In ultimo, del tutto inconferente rispetto al petitum in esame si palesa la giurisprudenza citata da parte attrice (rectius, Cass. civ. Ordinanza n. 22790 del
2019) e, in particolare, la lettura ad usum delphini dell'asserzione secondo la quale “i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali” (ibidem).
Ciò perché affermare che la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto di cessione della quota sociale (potendo incidere sulla solidità economica e sulla produttività della società e, quindi, sul valore delle azioni o delle quote), anche in assenza di specifiche garanzie contrattuali, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1497, c.c. è certamente cosa ben diversa dalla confusione – che arditamente pretende l'attore - tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci in palese pregio del principio cardine dell'autonomia patrimoniale perfetta che governa la disciplina delle società di capitali.
Per tutte le superiori ragioni – da ritenersi più liquide ed assorbenti rispetto alle molteplici eccezioni sollevate dalle parti convenute -, anche la domanda in oggetto non può trovare accoglimento.
* * *
In ossequio a quanto fin qui esposto, questo Tribunale ritiene di dichiarare inammissibile la domanda proposta in via principale e di rigettare tutte le altre domande svolte da parte attrice nei confronti di parti convenute.
8. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt.
54 91 e ss. c.p.c.
Ne consegue che parte attrice va Parte_1 condannata a pagare a rifondere a parti convenute le spese di lite che, in base al valore indeterminabile della domanda e del numero delle parti convenute ex D.M. n.
55/2014, si liquidano complessivamente nella seguente misura:
✓ in favore di Euro 8.000,00 per Controparte_1 compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge se dovute;
✓ in favore di Controparte_2 Controparte_2
, Persona_1 Controparte_3
, e
[...] Controparte_4 [...]
Euro 10.000,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CP_5
CPA come per legge se dovute;
✓ in favore di Euro 8.000,00 per compensi, spese Controparte_5 forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge se dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) DICHIARA l'inammissibilità della domanda svolta in via principale da parte attrice nei confronti di Parte_1 parti convenute e Controparte_1 [...]
di cui al punto A) delle conclusioni. CP_2
II) RIGETTA tutte le altre domande svolte da parte attrice
[...]
nei confronti di parti convenute Parte_1 [...]
, , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_2 Persona_1
55 , Controparte_3 Controparte_4
e
[...] Controparte_5
III) CO parte attrice a Parte_1 rifondere a parti convenute le spese di lite che si liquidano nella seguente misura:
✓ in favore di Euro 8.000,00 per Controparte_1 compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge se dovute;
✓ in favore di Controparte_2 Controparte_2
, Persona_1 Controparte_3
, e
[...] Controparte_4 [...]
Euro 10.000,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CP_5
CPA come per legge se dovute;
✓ in favore di Euro 8.000,00 per compensi, spese Controparte_5 forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge se dovute.
Milano, 23 gennaio 2025.
Il Presidente estensore ANGELO MAMBRIANI
56 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1) Cfr. Cass. civ. n. 22457 del 2019.
48 2) Cfr. Cass. civ. n. 10614 del 2016. 3) Cfr. Cass. civ. n. 13337 del 2006. Nello stesso senso si veda Cass. civ. n. 23215 del 2010 e n. 7480 del 2013.
49 4) Si veda al riguardo Cass. civ. n. 22457 del 2019.
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