Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1813
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa indicazione termine per ricorso e A.G. competente

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti impositivi e riscossivi, avvenuta nel corso degli anni, fosse valida nei confronti del ricorrente in quanto erede e coobbligato, rendendo irrilevante l'omessa indicazione nel atto di coobbligazione.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione quinquennale non fosse maturata, in quanto interrotta da precedenti atti di riscossione e sospesa per l'emergenza pandemica.

  • Rigettato
    Non impugnabilità della comunicazione di coobbligato

    La Corte ha implicitamente rigettato tale eccezione, entrando nel merito della controversia e valutando la validità della notifica nei confronti del ricorrente.

  • Rigettato
    Validità notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti impositivi e riscossivi (nel 2014, nel 2015, nel 2018 e nel 2025) è stata effettuata correttamente nei confronti degli eredi, interrompendo la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1813
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1813
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo