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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 04/02/2026, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1813/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CC US, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19743/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Umberto I, 182 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE D n. 762827 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1956/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la comunicazione di coobbligazione in solido notificata il 7.11.2025 dalla SOGET, concessionaria del Comune di Torre Annunziata, per il pagamento della TARI 2010, per un importo complessivo di € 577,13.
Deduce di aver ricevuto l'atto in qualità di erede e coobbligato in solido di Nominativo_1, la nonna, ed eccepisce l'omessa indicazione del termine per la proposizione del ricorso e dell'A.G. competente e la prescrizione quinquennale.
Si è costituita la SOGET, che ha chiesto il rigetto: preliminarmente eccepisce la non impugnabilità della comunicazione di coobbligato;
inoltre, il sollecito pagamento è stato notificato il 7.4.2014, seguito da un'intimazione notificata il 21.3.2018; tali atti non sono stati impugnati e sono divenuti irretrattabili;
si tratta di debito ereditario, regolato dall'art. 65 DPR 600/73; la prescrizione non è decorsa, in ragione degli atti interruttivi e della sospensione per l'emergenza pandemica.
Con successiva memoria il ricorrente ha ribadito le proprie deduzioni.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
Va rammentato che, nell'ipotesi di decesso del contribuente, la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento sia noto all'Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell'art. 156, comma 3, c.p.c.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti degli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 del d.P.R. n. 600 del
1973, presso l'ultimo domicilio del "de cuius" collettivamente ed impersonalmente, ovvero, nell'ipotesi in cui abbiano effettuato tale incombente, personalmente e nominativamente nel domicilio fiscale di ciascuno di essi. (Cass. Sez. 5, 22/05/2019, n. 13760, Rv. 653949 - 01). Ebbene, nella fattispecie il sollecito del 2011 è stato notificato a Nominativo_1 e “per esso erede Ricorrente_1”; i successivi atti – l'ingiunzione del 2015 e l'intimazione del 2018 – sono stati notificati agli
“eredi di Nominativo_1”, presso l'ultimo domicilio di essa;
sicché l'odierno ricorrente era a conoscenza, anche diretta, degli atti impositivi e riscossivi oggetto dell'odierna comunicazione.
La notifica degli atti impositivi e riscossivi (nel 2014, nel 2015, nel 2018 e nel 2025) ha interrotto la prescrizione quinquennale, il cui termine non è decorso in considerazione anche della sospensione per l'emergenza pandemica.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 300,00, in favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita, che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Napoli il
3.2.2026 Il Giudice monocratico Giuseppe Riccardi
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CC US, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19743/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Umberto I, 182 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE D n. 762827 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1956/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la comunicazione di coobbligazione in solido notificata il 7.11.2025 dalla SOGET, concessionaria del Comune di Torre Annunziata, per il pagamento della TARI 2010, per un importo complessivo di € 577,13.
Deduce di aver ricevuto l'atto in qualità di erede e coobbligato in solido di Nominativo_1, la nonna, ed eccepisce l'omessa indicazione del termine per la proposizione del ricorso e dell'A.G. competente e la prescrizione quinquennale.
Si è costituita la SOGET, che ha chiesto il rigetto: preliminarmente eccepisce la non impugnabilità della comunicazione di coobbligato;
inoltre, il sollecito pagamento è stato notificato il 7.4.2014, seguito da un'intimazione notificata il 21.3.2018; tali atti non sono stati impugnati e sono divenuti irretrattabili;
si tratta di debito ereditario, regolato dall'art. 65 DPR 600/73; la prescrizione non è decorsa, in ragione degli atti interruttivi e della sospensione per l'emergenza pandemica.
Con successiva memoria il ricorrente ha ribadito le proprie deduzioni.
All'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
Va rammentato che, nell'ipotesi di decesso del contribuente, la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento sia noto all'Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell'art. 156, comma 3, c.p.c.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti degli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 del d.P.R. n. 600 del
1973, presso l'ultimo domicilio del "de cuius" collettivamente ed impersonalmente, ovvero, nell'ipotesi in cui abbiano effettuato tale incombente, personalmente e nominativamente nel domicilio fiscale di ciascuno di essi. (Cass. Sez. 5, 22/05/2019, n. 13760, Rv. 653949 - 01). Ebbene, nella fattispecie il sollecito del 2011 è stato notificato a Nominativo_1 e “per esso erede Ricorrente_1”; i successivi atti – l'ingiunzione del 2015 e l'intimazione del 2018 – sono stati notificati agli
“eredi di Nominativo_1”, presso l'ultimo domicilio di essa;
sicché l'odierno ricorrente era a conoscenza, anche diretta, degli atti impositivi e riscossivi oggetto dell'odierna comunicazione.
La notifica degli atti impositivi e riscossivi (nel 2014, nel 2015, nel 2018 e nel 2025) ha interrotto la prescrizione quinquennale, il cui termine non è decorso in considerazione anche della sospensione per l'emergenza pandemica.
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 300,00, in favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita, che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Napoli il
3.2.2026 Il Giudice monocratico Giuseppe Riccardi