Versione
23 febbraio 1986
23 febbraio 1986
Art. 3.
L' articolo 15 della legge 22 maggio 1978, n. 217 , e' sostituito dal seguente:
"Nei confronti dei medici cittadini di un Paese comunitario in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine, e provenienza, che comprovino una formazione ultimata prima del 20 giugno 1975, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorita' competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attivita' per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorita' competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attivita' per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato D.
Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato D per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza di cui alla precedente lettera b) e' determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato".
L' articolo 15 della legge 22 maggio 1978, n. 217 , e' sostituito dal seguente:
"Nei confronti dei medici cittadini di un Paese comunitario in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine, e provenienza, che comprovino una formazione ultimata prima del 20 giugno 1975, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorita' competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attivita' per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorita' competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attivita' per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato D.
Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato D per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza di cui alla precedente lettera b) e' determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato".
Giurisprudenza • 11
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29/12/2009, n. 8852Provvedimento: […] Come rilevato dal T.A.R. l'art. 3 della legge regionale n. 19/1986 delinea l'ambito di applicazione della norma con esclusivo riferimento al “personale trasferito o transitato alla Regione in applicazione di leggi o decreti rivolti al completamento dell'ordinamento regionale”, per cui al riguardo ha giustamente condiviso le argomentazioni esplicitate dall'Amministrazione regionale, secondo cui la decorrenza dell'inquadramento del ricorrente in data 1° agosto 1974 esclude che il medesimo possa legittimamente rientrare nel novero dei destinatari della disposizione di che trattasi, a nulla rilevando, […]Leggi di più...
- giudicato·
- disparità di trattamento·
- differenza di trattamento economico·
- impugnazione parziale·
- corrispondenza somme·
- trattamento di fine rapporto·
- indennità di buonuscita·
- diligenza dell'amministrazione·
- legittimità degli atti amministrativi·
- art. 1 L.R. 2 dicembre 1982, n. 17·
- interessi legali e rivalutazione monetaria·
- art. 76 L.R. n. 9 del 1975·
- giurisdizione del TAR·
- art. 3 L.R. n. 19 del 2.5.1986·
- obbligazione della Regione