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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONA SERGIO, Presidente e Relatore GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice LAURINO ANDREA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01X701828 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 538/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti rassegnate. Resistente/Appellato: parimenti dopo aver discusso il procedimento, insiste nel rigetto del ricorso e Pag. 1/6 si riporta alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , socio unico e amministratore della Società_1 S.r.l.. ha impugnato l'Avviso di accertamento n. TQY01X701828/2024, relativo all'anno d'imposta 2018 – IRPEF, notificato il 11 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona
Il valore della lite è pari a euro 74.832,00, importo riferito all'imposta (ritenute), cui si aggiungono euro 67.348,80 per sanzioni, oltre interessi e spese accessorie
Ragioni dell'accertamento L'avviso trae origine da una verifica fiscale avviata dalla Guardia di Finanza –
Compagnia di Falconara Marittima, inizialmente sui periodi 2021–2024, poi estesa ai periodi 2019–2020 e infine, in data 15 ottobre 2024, anche all'anno 2018. Il PVC relativo a tale annualità è stato consegnato il 18 ottobre 2024 alla società
Società_1 S.r.l. Le contestazioni mosse dall'Agenzia riguardano due categorie di somme percepite dal Nominativo_1 nel 2018: Secondo l'Ufficio, l'amministratore ha percepito € 72.815,00, mentre l'assemblea avrebbe deliberato un compenso di soli € 20.000,00; la differenza sarebbe reddito assimilato a lavoro dipendente, ragion per cui la società avrebbe dovuto applicare ritenuta del 23%, pari a € 16.747,45.
Questa contestazione, peraltro, è stata rivolta anche alla società, tramite un separato avviso di accertamento n. TQY07X701814/2024, mentre l'avviso oggetto di questo giudizio tende a tassare la medesima somma direttamente in capo al Nominativo_1- La società, peraltro, ha distribuito utili per € 119.023,82, ma il Nominativo_1 ha percepito nell'anno € 159.444,99. L'Agenzia qualifica la differenza (€ 40.421,17) come
“compenso erogato al socio”, soggetto a ritenuta del 23%. Anche questo rilievo è stato prima contestato alla società e poi imputato come reddito personale al Ricorrente_1
Pag. 2/6 In sintesi, l'Ufficio ritiene le somme non giustificate da valide delibere assembleari,
o eccedenti gli utili formalmente distribuiti, costituiscano redditi imponibili in capo al percettore, assoggettabili a ritenuta o tassazione diretta. Motivi del ricorso
Il ricorrente contesta integralmente la pretesa, articolando i seguenti profili: a) Mancato riconoscimento della natura indebita delle somme (art. 2033 c.c.) Il ricorrente sostiene che le somme percepite in eccesso rispetto a quanto deliberato o autorizzato non costituiscano reddito, ma rappresentino un indebito oggettivo, da restituire alla società, e pertanto non entrano nel patrimonio del percipiente;
Secondo il medesimo l'Agenzia avrebbe confuso il momento della percezione con quello dell'arricchimento, non distinguendo tra entrate “contabili” e entrate
“giuridicamente attribuibili” al socio. Il ricorrente richiama anche la giurisprudenza civile che considera indebito ogni compenso corrisposto all'amministratore in assenza di valida delibera assembleare (Trib. Roma, 14.6.2023): ciò comporterebbe l'obbligo di restituzione, ma non reddito tassabile Il ricorrente afferma che il compenso deliberato era di € 20.000,00 e che tale importo è congruamente giustificato e non assimilabile al lavoro dipendente, mentre - per la parte eccedente - trattandosi di somme prive di titolo, non sarebbe corretto qualificare la differenza come reddito. Esse sarebbero destinate alla restituzione alla società e, quindi, non idonee ad arricchire il patrimonio personale del socio. Memorie illustrative del ricorrente
Nelle memorie successive, il ricorrente ribadisce integralmente le precedenti eccezioni, precisando:
- che l'indebito oggettivo non dipende dall'avvenuta restituzione ma dall'assenza originaria di un titolo giuridico;
Pag. 3/6 - che l'Agenzia travisa l'istituto, perché la restituzione è conseguenza dell'indebito e non il presupposto;
- che l'Ufficio riconosce esso stesso l'assenza di valido titolo, il che conferma la natura indebita delle somme;
- che dunque l'amministrazione qualifica come reddito ciò che essa stessa definisce indebito. La memoria richiama ancora una volta l'art. 2033 c.c. e conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
Controdeduzioni dell'Ufficio L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie difese, sostiene che non risulta alcuna restituzione delle somme percepite in eccesso, per cui l'asserita applicazione dell'art. 2033 c.c. non è pertinente senza effettiva retrocessione delle somme. Sostiene, inoltre, che il compenso dell'amministratore, per la parte non deliberata, non trova alcun valido fondamento giuridico e costituisce dunque compenso imponibile;
La differenza tra utili distribuiti e somme percepite sarebbe correttamente qualificabile come compenso non assoggettato a ritenuta dalla società e dunque tassabile in capo al socio.
L'Ufficio insiste quindi per il rigetto del ricorso. All'udienza dell'1.12.2025 comparivano i difensori di entrambe le parti processuali, che insistevano nelle rispettive conclusioni scritte, già in atti rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente questa Corte come la causa sia strettamente connessa alle altre due per oggi fissate, la n. 227 e 228/2025. Pur avendo oggetti in parte diversi, tutte e tre le controversie, in quanto si fondano sulle stesse risultanze contabili della società; riguardano le stesse movimentazioni e sono solo perseguite con titoli impositivi differenti.
Dunque la causa petendi è unitaria: deriva dall'analisi dei rapporti economici fra società e amministratore nel 2018.
Pag. 4/6 Nel merito, il ricorso è infondato.
Quanto ai compensi erogati all'amministratore per euro 72.815,00, il contribuente assume che l'assemblea avrebbe deliberato un emolumento inferiore, pari a euro
20.000,00, e che la differenza sarebbe indebita. Tale assunto non trova alcun riscontro negli atti di causa. Al contrario, dalle controdeduzioni emerge in modo puntuale che le delibere assembleari invocate dal ricorrente sono successive all'anno di imposta verificato, risultando adottate nel 2019 e nel 2020. In assenza di una delibera assembleare antecedente all'erogazione, il compenso percepito conserva piena rilevanza reddituale ed è correttamente attratto nella categoria dei redditi assimilati a lavoro dipendente. Non può pertanto essere esclusa da imposizione alcuna parte dell'importo sulla base della mera affermazione della parte contribuente, priva di riscontro documentale.
Quanto alla somma pari a Euro 40.421,17, percepita oltre l'importo degli utili regolarmente distribuiti, il ricorrente sostiene che si tratterebbe di indebito oggettivo, in quanto non previste da alcuna delibera. Anche tale censura non può essere accolta.
La ricostruzione della pretesa impositiva non concerne la legittimità civilistica dell'erogazione o l'esistenza del relativo titolo, ma la effettiva percezione delle somme da parte del contribuente. Ai fini tributari, il reddito si considera realizzato al momento della percezione, indipendentemente dalla validità del titolo civilistico sottostante. Né la parte ha fornito prova della dedotta restituzione delle somme alla società, che avrebbe potuto incidere sul presupposto impositivo. In assenza di tale prova, le somme percepite costituiscono reddito imponibile ai sensi delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi. In ordine all'eccezione relativa all'articolo 2033 del codice civile, deve rilevarsi che la disciplina civilistica dell'indebito oggettivo non incide sull'obbligo dichiarativo del contribuente né sulla determinazione del reddito imponibile, se non nei limiti in cui la parte dimostri di avere effettivamente restituito le somme percepite. Tale dimostrazione, nel caso di specie, non è stata fornita. La giurisprudenza conferma che
Pag. 5/6 la percezione di somme prive di valido titolo giuridico non esclude il relativo assoggettamento a imposta, salvo prova della loro tempestiva retrocessione al soggetto erogante. La documentazione contabile evidenzia invece la percezione stabile delle somme da parte del contribuente. Le controdeduzioni dell'Ufficio risultano coerenti con le risultanze istruttorie e con il contenuto dell'avviso impugnato, fondato su elementi oggettivi emergenti dalle scritture contabili e dal processo verbale di constatazione. Il ricorrente non ha prodotto documenti idonei a smentire la ricostruzione operata dall'Amministrazione né
a dimostrare la natura indebita delle somme o la loro mancata percezione. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato perché infondato, risultando pienamente legittima e adeguatamente motivata la pretesa tributaria azionata con l'avviso di accertamento impugnato.
Alla soccombenza nel giudizio deve seguire la condanna alle spese processuali, in assenza di ragioni particolari che ne possano comportare la compensazione. Tenuto conto, quindi, dei parametri di legge, del valore della causa, pari ad Euro
74.832,00, e del rito seguito, nella specie quello in pubblica udienza, appare congruo determinare le spese processuali stesse nella complessiva somma di € 4.000,00.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali, che determina nella misura di € 4.000. Così deciso in Ancona il giorno 1.12.2025 Il Presidente del Collegio Dr. Sergio Cutrona
Pag. 6/6
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONA SERGIO, Presidente e Relatore GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice LAURINO ANDREA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01X701828 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 538/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti rassegnate. Resistente/Appellato: parimenti dopo aver discusso il procedimento, insiste nel rigetto del ricorso e Pag. 1/6 si riporta alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , socio unico e amministratore della Società_1 S.r.l.. ha impugnato l'Avviso di accertamento n. TQY01X701828/2024, relativo all'anno d'imposta 2018 – IRPEF, notificato il 11 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona
Il valore della lite è pari a euro 74.832,00, importo riferito all'imposta (ritenute), cui si aggiungono euro 67.348,80 per sanzioni, oltre interessi e spese accessorie
Ragioni dell'accertamento L'avviso trae origine da una verifica fiscale avviata dalla Guardia di Finanza –
Compagnia di Falconara Marittima, inizialmente sui periodi 2021–2024, poi estesa ai periodi 2019–2020 e infine, in data 15 ottobre 2024, anche all'anno 2018. Il PVC relativo a tale annualità è stato consegnato il 18 ottobre 2024 alla società
Società_1 S.r.l. Le contestazioni mosse dall'Agenzia riguardano due categorie di somme percepite dal Nominativo_1 nel 2018: Secondo l'Ufficio, l'amministratore ha percepito € 72.815,00, mentre l'assemblea avrebbe deliberato un compenso di soli € 20.000,00; la differenza sarebbe reddito assimilato a lavoro dipendente, ragion per cui la società avrebbe dovuto applicare ritenuta del 23%, pari a € 16.747,45.
Questa contestazione, peraltro, è stata rivolta anche alla società, tramite un separato avviso di accertamento n. TQY07X701814/2024, mentre l'avviso oggetto di questo giudizio tende a tassare la medesima somma direttamente in capo al Nominativo_1- La società, peraltro, ha distribuito utili per € 119.023,82, ma il Nominativo_1 ha percepito nell'anno € 159.444,99. L'Agenzia qualifica la differenza (€ 40.421,17) come
“compenso erogato al socio”, soggetto a ritenuta del 23%. Anche questo rilievo è stato prima contestato alla società e poi imputato come reddito personale al Ricorrente_1
Pag. 2/6 In sintesi, l'Ufficio ritiene le somme non giustificate da valide delibere assembleari,
o eccedenti gli utili formalmente distribuiti, costituiscano redditi imponibili in capo al percettore, assoggettabili a ritenuta o tassazione diretta. Motivi del ricorso
Il ricorrente contesta integralmente la pretesa, articolando i seguenti profili: a) Mancato riconoscimento della natura indebita delle somme (art. 2033 c.c.) Il ricorrente sostiene che le somme percepite in eccesso rispetto a quanto deliberato o autorizzato non costituiscano reddito, ma rappresentino un indebito oggettivo, da restituire alla società, e pertanto non entrano nel patrimonio del percipiente;
Secondo il medesimo l'Agenzia avrebbe confuso il momento della percezione con quello dell'arricchimento, non distinguendo tra entrate “contabili” e entrate
“giuridicamente attribuibili” al socio. Il ricorrente richiama anche la giurisprudenza civile che considera indebito ogni compenso corrisposto all'amministratore in assenza di valida delibera assembleare (Trib. Roma, 14.6.2023): ciò comporterebbe l'obbligo di restituzione, ma non reddito tassabile Il ricorrente afferma che il compenso deliberato era di € 20.000,00 e che tale importo è congruamente giustificato e non assimilabile al lavoro dipendente, mentre - per la parte eccedente - trattandosi di somme prive di titolo, non sarebbe corretto qualificare la differenza come reddito. Esse sarebbero destinate alla restituzione alla società e, quindi, non idonee ad arricchire il patrimonio personale del socio. Memorie illustrative del ricorrente
Nelle memorie successive, il ricorrente ribadisce integralmente le precedenti eccezioni, precisando:
- che l'indebito oggettivo non dipende dall'avvenuta restituzione ma dall'assenza originaria di un titolo giuridico;
Pag. 3/6 - che l'Agenzia travisa l'istituto, perché la restituzione è conseguenza dell'indebito e non il presupposto;
- che l'Ufficio riconosce esso stesso l'assenza di valido titolo, il che conferma la natura indebita delle somme;
- che dunque l'amministrazione qualifica come reddito ciò che essa stessa definisce indebito. La memoria richiama ancora una volta l'art. 2033 c.c. e conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso
Controdeduzioni dell'Ufficio L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie difese, sostiene che non risulta alcuna restituzione delle somme percepite in eccesso, per cui l'asserita applicazione dell'art. 2033 c.c. non è pertinente senza effettiva retrocessione delle somme. Sostiene, inoltre, che il compenso dell'amministratore, per la parte non deliberata, non trova alcun valido fondamento giuridico e costituisce dunque compenso imponibile;
La differenza tra utili distribuiti e somme percepite sarebbe correttamente qualificabile come compenso non assoggettato a ritenuta dalla società e dunque tassabile in capo al socio.
L'Ufficio insiste quindi per il rigetto del ricorso. All'udienza dell'1.12.2025 comparivano i difensori di entrambe le parti processuali, che insistevano nelle rispettive conclusioni scritte, già in atti rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente questa Corte come la causa sia strettamente connessa alle altre due per oggi fissate, la n. 227 e 228/2025. Pur avendo oggetti in parte diversi, tutte e tre le controversie, in quanto si fondano sulle stesse risultanze contabili della società; riguardano le stesse movimentazioni e sono solo perseguite con titoli impositivi differenti.
Dunque la causa petendi è unitaria: deriva dall'analisi dei rapporti economici fra società e amministratore nel 2018.
Pag. 4/6 Nel merito, il ricorso è infondato.
Quanto ai compensi erogati all'amministratore per euro 72.815,00, il contribuente assume che l'assemblea avrebbe deliberato un emolumento inferiore, pari a euro
20.000,00, e che la differenza sarebbe indebita. Tale assunto non trova alcun riscontro negli atti di causa. Al contrario, dalle controdeduzioni emerge in modo puntuale che le delibere assembleari invocate dal ricorrente sono successive all'anno di imposta verificato, risultando adottate nel 2019 e nel 2020. In assenza di una delibera assembleare antecedente all'erogazione, il compenso percepito conserva piena rilevanza reddituale ed è correttamente attratto nella categoria dei redditi assimilati a lavoro dipendente. Non può pertanto essere esclusa da imposizione alcuna parte dell'importo sulla base della mera affermazione della parte contribuente, priva di riscontro documentale.
Quanto alla somma pari a Euro 40.421,17, percepita oltre l'importo degli utili regolarmente distribuiti, il ricorrente sostiene che si tratterebbe di indebito oggettivo, in quanto non previste da alcuna delibera. Anche tale censura non può essere accolta.
La ricostruzione della pretesa impositiva non concerne la legittimità civilistica dell'erogazione o l'esistenza del relativo titolo, ma la effettiva percezione delle somme da parte del contribuente. Ai fini tributari, il reddito si considera realizzato al momento della percezione, indipendentemente dalla validità del titolo civilistico sottostante. Né la parte ha fornito prova della dedotta restituzione delle somme alla società, che avrebbe potuto incidere sul presupposto impositivo. In assenza di tale prova, le somme percepite costituiscono reddito imponibile ai sensi delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi. In ordine all'eccezione relativa all'articolo 2033 del codice civile, deve rilevarsi che la disciplina civilistica dell'indebito oggettivo non incide sull'obbligo dichiarativo del contribuente né sulla determinazione del reddito imponibile, se non nei limiti in cui la parte dimostri di avere effettivamente restituito le somme percepite. Tale dimostrazione, nel caso di specie, non è stata fornita. La giurisprudenza conferma che
Pag. 5/6 la percezione di somme prive di valido titolo giuridico non esclude il relativo assoggettamento a imposta, salvo prova della loro tempestiva retrocessione al soggetto erogante. La documentazione contabile evidenzia invece la percezione stabile delle somme da parte del contribuente. Le controdeduzioni dell'Ufficio risultano coerenti con le risultanze istruttorie e con il contenuto dell'avviso impugnato, fondato su elementi oggettivi emergenti dalle scritture contabili e dal processo verbale di constatazione. Il ricorrente non ha prodotto documenti idonei a smentire la ricostruzione operata dall'Amministrazione né
a dimostrare la natura indebita delle somme o la loro mancata percezione. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato perché infondato, risultando pienamente legittima e adeguatamente motivata la pretesa tributaria azionata con l'avviso di accertamento impugnato.
Alla soccombenza nel giudizio deve seguire la condanna alle spese processuali, in assenza di ragioni particolari che ne possano comportare la compensazione. Tenuto conto, quindi, dei parametri di legge, del valore della causa, pari ad Euro
74.832,00, e del rito seguito, nella specie quello in pubblica udienza, appare congruo determinare le spese processuali stesse nella complessiva somma di € 4.000,00.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali, che determina nella misura di € 4.000. Così deciso in Ancona il giorno 1.12.2025 Il Presidente del Collegio Dr. Sergio Cutrona
Pag. 6/6