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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6736 /2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato lette le note di cui all'art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6736 del ruolo gen. dell'anno 2024 TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Parte_1 TODISCO ARNALDO elettivamente domiciliata come in atti ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 come da procura in atti Resistente contumace
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'istituto CP_1 come da procura in atti
Resistente contumace in persona del legale rappresentante Controparte_2 p,t, rappresentato e difeso come da procura in atti dall' Avv. Rosario Varì Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/05/2024 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0717620221460000974005, notificata in data 11.05.2024 emessa dall' , ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, Controparte_3 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento di diversi avvisi di addebito . CP_1 L'opposizione di controparte è stata in questa sede espressamente limitata alle somme contenute negli avvisi di addebito nn. 37120160018612371000, 37120170010277736000, CP_1 37120180010645974000, 37120180023935876000, 37120190009794102000, Nel merito, la contribuente ha eccepito: 1) l'avvenuto annullamento degli avvisi di addebito , CP_1 sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi opposta, per effetto della sentenza n. 2641/2024 pubblicata in data 20.05.2024 a definizione del giudizio rg. 2808/2023. Ritualemnte citata si è costituita chiedendo che il ricorso di Controparte_3 CP_ controparte sia respinto;
l ritualmente citata non si costituiva se ne dichiara pertanto la contumacia. All'odierna udienza, lette le note di trattazione cartolare , la causa veniva discussa e decisa con sentenza. L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte. In sede di costituzione parte opposta deduceva che la sentenza n. 2641/2024 non fosse passata CP_4 in giudicato pendendo gravame avanti la Corte di Appello di Napoli sezione lavoro, rg. n. 2553/2024 (doc. 2).
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato a mezzo prova documentale (cfr. sentenza in atti) che la pretesa avanzata dalle convenute fosse relativa ad un titolo già annullato nelle more da codesto Tribunale e anche con riferimento all'impugnativa presso la Corte di Appello nelle note depositava provvedimento che ha dichiarato inammissibile l' appello. (SENTENZA n. 3450/2025 pubbl. Il 17/10/2025 RESA NEL RG n. 2553/2024) .
Stante la coincidenza delle poste creditorie azionate a mezzo detta cartella con quelle oggetto del provvedimento innanzi citato ne deriva che non aveva titolo ad emettere le Controparte_3 impugnate cartelle di pagamento per cui è causa, con la conseguenza che l'opposizione va accolta e vanno dichiarati non dovuti i crediti relativi.
Deve essere invece rigettata la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria, attesa l'assoluta genericità delle relative istanze già in punto di allegazione, tale da non consentire l'individuazione in concreto dello stesso danno asseritamente patito, cui peraltro si aggiunge l'assenza di qualsivoglia prova o richiesta istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti di cui avvisi di addebito nn. CP_1
37120160018612371000, 37120170010277736000, 37120180010645974000, 37120180023935876000, 37120190009794102000, CP_ b) condanna l' e L' in solido al pagamento delle Controparte_2 spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 2.906,00 oltre IVA e CPA e spese generali con distrazione .
Aversa, 26/11/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato lette le note di cui all'art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6736 del ruolo gen. dell'anno 2024 TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Parte_1 TODISCO ARNALDO elettivamente domiciliata come in atti ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 come da procura in atti Resistente contumace
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'istituto CP_1 come da procura in atti
Resistente contumace in persona del legale rappresentante Controparte_2 p,t, rappresentato e difeso come da procura in atti dall' Avv. Rosario Varì Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/05/2024 , il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0717620221460000974005, notificata in data 11.05.2024 emessa dall' , ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, Controparte_3 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento di diversi avvisi di addebito . CP_1 L'opposizione di controparte è stata in questa sede espressamente limitata alle somme contenute negli avvisi di addebito nn. 37120160018612371000, 37120170010277736000, CP_1 37120180010645974000, 37120180023935876000, 37120190009794102000, Nel merito, la contribuente ha eccepito: 1) l'avvenuto annullamento degli avvisi di addebito , CP_1 sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi opposta, per effetto della sentenza n. 2641/2024 pubblicata in data 20.05.2024 a definizione del giudizio rg. 2808/2023. Ritualemnte citata si è costituita chiedendo che il ricorso di Controparte_3 CP_ controparte sia respinto;
l ritualmente citata non si costituiva se ne dichiara pertanto la contumacia. All'odierna udienza, lette le note di trattazione cartolare , la causa veniva discussa e decisa con sentenza. L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte. In sede di costituzione parte opposta deduceva che la sentenza n. 2641/2024 non fosse passata CP_4 in giudicato pendendo gravame avanti la Corte di Appello di Napoli sezione lavoro, rg. n. 2553/2024 (doc. 2).
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato a mezzo prova documentale (cfr. sentenza in atti) che la pretesa avanzata dalle convenute fosse relativa ad un titolo già annullato nelle more da codesto Tribunale e anche con riferimento all'impugnativa presso la Corte di Appello nelle note depositava provvedimento che ha dichiarato inammissibile l' appello. (SENTENZA n. 3450/2025 pubbl. Il 17/10/2025 RESA NEL RG n. 2553/2024) .
Stante la coincidenza delle poste creditorie azionate a mezzo detta cartella con quelle oggetto del provvedimento innanzi citato ne deriva che non aveva titolo ad emettere le Controparte_3 impugnate cartelle di pagamento per cui è causa, con la conseguenza che l'opposizione va accolta e vanno dichiarati non dovuti i crediti relativi.
Deve essere invece rigettata la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria, attesa l'assoluta genericità delle relative istanze già in punto di allegazione, tale da non consentire l'individuazione in concreto dello stesso danno asseritamente patito, cui peraltro si aggiunge l'assenza di qualsivoglia prova o richiesta istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuti i crediti di cui avvisi di addebito nn. CP_1
37120160018612371000, 37120170010277736000, 37120180010645974000, 37120180023935876000, 37120190009794102000, CP_ b) condanna l' e L' in solido al pagamento delle Controparte_2 spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 2.906,00 oltre IVA e CPA e spese generali con distrazione .
Aversa, 26/11/2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)