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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 1312/2025 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 5.12.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia la presente
SENTENZA
nel giudizio civile in epigrafe indicato, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
vertente
TRA
Par
in persona del leg. rappr.te, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Luca Pierri, con indirizzo pec in atti, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in presso lo studio legale dell'avv. A. Rapolla come in atti, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione opponente
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Antonella Forino e Giovanni Florio, come da indirizzi pec in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti, giuste procure in atti
opposta
Conclusioni: come da atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la società opposta, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 105/2025, notificato in data 27.03.2025, contenente ingiunzione di pagamento di
€ 933.147,88, oltre interessi e spese di procedura.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito dell'opposta.
L'opposta in data 6.5.25, nello stesso giorno dell'iscrizione al ruolo della causa di opposizione (attesa la notifica della citazione in data 30.4.25), rinunciava al decreto ingiuntivo opposto, notificando la rinuncia alla controparte.
Tanto premesso, l'opposta si costituiva in giudizio e chiedeva la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L'opponente non accettava la proposta compensazione delle spese e chiedeva la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
In via assorbente rispetto alle restanti questioni controverse tra le parti, deve rilevarsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere, in considerazione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, determinato dalla rinuncia sottoscritta dal difensore dell'opposta e dell'opposta stessa personalmente al decreto ingiuntivo. Tale rinuncia comporta la rinuncia alla domanda ed all'azione alla sottesa domanda di pagamento contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
L'opponente ha correttamente insistito per una sentenza decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. e ha dichiarato di accettare la rinuncia ma di volere una sentenza con riconoscimento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., rubricato “Rinuncia agli atti del giudizio”.
In punto di diritto, si osserva che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte
(cfr. Cass. civ., sez. III, n. 16891/2021).
Con particolare riferimento al caso in esame, va evidenziato che v'è stata, non una semplice rinuncia agli atti del giudizio, ma una rinuncia all'azione da parte dell'opposta.
Per cui è evidente il venir meno dell'interesse dell'opponente alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull'azione proposta dall'opposta (cfr. Cass., sez. lav., ord. n.
1386/2020).
La giurisprudenza di legittimità afferma che la rinuncia all'azione «ha l'efficacia di un
rigetto nel merito della domanda e, quindi, comporta che le spese, in base al principio di cui
all'art. 306 co. IV c.p.c., vengano poste a carico del rinunciante» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n.
345/2025; Cass. civ., sez. III, ord. n. 27697/2025).
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è fatta in dispositivo, in ragione del valore della controversia e tenuto conto delle sole attività svolte, secondo le tariffe di cui al D.M. 147/2022, valori minimi e senza alcun aumento percentuale tenuto conto della peculiarità della fattispecie e del comportamento processuale dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione;
2) per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
3) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.941,00 oltre accessori come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 1312/2025 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 5.12.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia la presente
SENTENZA
nel giudizio civile in epigrafe indicato, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
vertente
TRA
Par
in persona del leg. rappr.te, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Luca Pierri, con indirizzo pec in atti, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in presso lo studio legale dell'avv. A. Rapolla come in atti, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione opponente
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Antonella Forino e Giovanni Florio, come da indirizzi pec in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti, giuste procure in atti
opposta
Conclusioni: come da atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la società opposta, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 105/2025, notificato in data 27.03.2025, contenente ingiunzione di pagamento di
€ 933.147,88, oltre interessi e spese di procedura.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito dell'opposta.
L'opposta in data 6.5.25, nello stesso giorno dell'iscrizione al ruolo della causa di opposizione (attesa la notifica della citazione in data 30.4.25), rinunciava al decreto ingiuntivo opposto, notificando la rinuncia alla controparte.
Tanto premesso, l'opposta si costituiva in giudizio e chiedeva la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
L'opponente non accettava la proposta compensazione delle spese e chiedeva la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
In via assorbente rispetto alle restanti questioni controverse tra le parti, deve rilevarsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere, in considerazione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, determinato dalla rinuncia sottoscritta dal difensore dell'opposta e dell'opposta stessa personalmente al decreto ingiuntivo. Tale rinuncia comporta la rinuncia alla domanda ed all'azione alla sottesa domanda di pagamento contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
L'opponente ha correttamente insistito per una sentenza decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. e ha dichiarato di accettare la rinuncia ma di volere una sentenza con riconoscimento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., rubricato “Rinuncia agli atti del giudizio”.
In punto di diritto, si osserva che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto e, con ciò, il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta e alle difese svolte
(cfr. Cass. civ., sez. III, n. 16891/2021).
Con particolare riferimento al caso in esame, va evidenziato che v'è stata, non una semplice rinuncia agli atti del giudizio, ma una rinuncia all'azione da parte dell'opposta.
Per cui è evidente il venir meno dell'interesse dell'opponente alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronunzia negativa sull'azione proposta dall'opposta (cfr. Cass., sez. lav., ord. n.
1386/2020).
La giurisprudenza di legittimità afferma che la rinuncia all'azione «ha l'efficacia di un
rigetto nel merito della domanda e, quindi, comporta che le spese, in base al principio di cui
all'art. 306 co. IV c.p.c., vengano poste a carico del rinunciante» (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. n.
345/2025; Cass. civ., sez. III, ord. n. 27697/2025).
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è fatta in dispositivo, in ragione del valore della controversia e tenuto conto delle sole attività svolte, secondo le tariffe di cui al D.M. 147/2022, valori minimi e senza alcun aumento percentuale tenuto conto della peculiarità della fattispecie e del comportamento processuale dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione;
2) per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
3) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.941,00 oltre accessori come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli