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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/09/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 3873/2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Costituzione di servitù coattive,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Maria Paola Sandonà,
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_2
e Controparte_2 CodiceFiscale_3
con gli avv. Davide Osti e Giancarlo Carrucciu
Controparte_3 CodiceFiscale_4
e CP_4 CodiceFiscale_5
con gli avv. Fabio Cocco e Carlo Sacchet
CP_5 CodiceFiscale_6
con l'avv. Luca Poncato,
Controparte_6 CodiceFiscale_7
Controparte_7 CodiceFiscale_8
CP_8 CodiceFiscale_9
contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 L'ATTORE
Previo rigetto delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti , , CP_3 CP_4 CP_1
e , ogni altra eccezione, deduzione contraria alle domande attoree reietta, accogliersi le CP_2
seguenti
conclusioni
NEL MERITO:
a) Accertati i presupposti di legge, costituirsi servitù di passaggio pedonale e veicolare con ogni mezzo ad uso residenziale nonché servitù di passaggio di sottoservizi e reti tecnologiche sui fondi così catastalmente censiti: in comune di Dueville C.T. fg. 2° mappali nn. 1021 e 33 (fondi serventi)
in favore dei fondi così catastalmente censiti: in comune di Dueville C.T. fg. 2° mappali 32, 39, 43,
261 (fondi dominanti) individuando l'esatto percorso delle reti tecnologiche nonché l'esatta dimensione del richiesto vincolo di passaggio veicolare e pedonale nella misura di mt. 6,50, ovvero quella diversa dimensione maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia b) Accertati i presupposti di legge, costituirsi servitù di allaccio fognario e idrico a favore dei mappali così catastalmente censiti: in comune di Dueville C.T. Fg. 2° mappali nn. 32, 261, 43 a carico del mappale così catastalmente censito: in comune di Dueville C.T. Fg. 2 mapp. n. 44 corte comune (fondo servente) secondo il percorso che sarà ritenuto più opportuno e di giustizia fino all'allaccio pubblico esistente o realizzando.
Ordinarsi al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni con esonero per lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Con vittoria di spese e competenze di causa nonché di procedura di mediazione in ipotesi di contestazione delle domande.
e CP_1 CP_2
Nel merito
2 1) Costituirsi servitù di passaggio pedonale e veicolare ad uso residenziale, nonché servitù di passaggio di sottoservizi e reti tecnologiche sul fondo servente così catastalmente censito: comune di Dueville C.T. fg.2° mappale 1021 in favore dei fondi dominanti così catastalmente censiti:
comune di Dueville C.T. fg.2° mappali 32, 39, 43, 261 individuando l'esatto percorso delle reti tecnologiche nonché l'esatto percorso e dimensione del vincolo del passaggio veicolare e pedonale nella misura di 5 metri (che si dovrà estendere sui rispettivi fondi per un massimo di 2,50 metri ciascuno a partire dalla mezzeria - linea di confine fra i fondi di cui ai mappali n° 33 e 1021-32)
ovvero quella diversa dimensione maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
In via riconvenzionale
2) Condannare il sig. a tenere indenni i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 CP_2
da qualsiasi spesa relativa alla costituzione dei diritti di servitù in oggetto, alla realizzazione
[...]
della strada in oggetto, degli scavi, della posa e dei passaggi dei sottoservizi, del ripristino della recinzione attualmente esistente sul fondo di cui al mappale 1021.
3) Condannare il sig. a corrispondere ai sig.ri e Parte_1 Controparte_1 CP_2
un'indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c. pari ad € 5.000,00, ovvero quella diversa, maggiore
[...]
o minore, che verrà ritenuta di giustizia.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase di mediazione alla quale i sigg.ri e hanno regolarmente partecipato. CP_1 CP_2
e CP_3 CP_4
1. Accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore per i motivi di cui in atti in relazione alle domande di costituzione di servitù coattiva di sottoservizi e reti tecnologiche e in particolare di servitù di gasdotto, di elettrodotto, di passaggio di cavi telefonici, di passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica e di ogni altro servizio a rete.
3 2. Nel merito i convenuti non si oppongono alla costituzione della servitù richiesta dall'attore per il passaggio veicolare e pedonale ad uso residenziale, e in subordine, in caso di mancato accoglimento della precedente domanda n. 1, non si oppongono neppure alla servitù per sottoservizi e reti tecnologiche, chiedendo comunque che detto passaggio venga determinato ex art. 1051, II comma,
c.c. laddove riesce di minor danno al fondo sul quale è consentito da individuare anche alla luce dell'art. 1051, IV c., c.c. con riferimento al progettato impianto fotovoltaico dei convenuti, e stabilendo che in ogni caso nessuna prestazione e/o obbligo e/o onere possano essere posti a carico dei medesimi convenuti anche ex artt. 1030 e 1069 c.c.
3. In via riconvenzionale, condannarsi l'attore a pagare ai convenuti pro quota le indennità dovute per le servitù coattive costituite, tenendo conto sia del valore della zona asservita sia del danno cagionato al fondo servente e ai proprietari convenuti così come dedotto in premessa, e ciò nella misura che, allo stato, si quantifica in € 25.000,00, o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà e verrà stabilita in corso di causa, oltre ad interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c.
dalla domanda al saldo effettivo.
4. In ogni caso, spese anche generali e competenze di causa integralmente rifuse, oltre accessori di legge.
Si insiste per l'ammissione della prova per testi capitolata nella mem. n. 2 con i testi ivi indicati.
I convenuti dichiarano fin d'ora di optare per la soluzione n. 2 indicata nella CTU Controparte_9
in atti.
CP_5
Contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi esposti in atti, assunto che il Sig. non si è mai CP_5
opposto, nemmeno in sede di mediazione, alla realizzazione della servitù di allaccio idrico e fognario e si è ritrovato convenuto in questo giudizio solo in virtù dell'inerzia dell'Attore, come meglio motivato in atti, voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza acclarare che il Sig. non CP_5
si oppone alla realizzazione delle servitù di allaccio idrico e fognario siccome individuate e descritte
4 in sede di CTU (pagine 25, 26 e 41 dell'elaborato peritale del Geom. con Persona_1
conseguente condanna dell'Attore al pagamento, in favore del Comparente Sig. CP_5
dell'indennizzo pari ad 1/5 di € 3.314,04 siccome indicato dal medesimo C.T.U. (il mappale 44 è
infatti in comproprietà fra 5 soggetti).
Spese di causa secondo soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
Per ben comprendere l'ambito e l'oggetto della presente causa appare opportuno avere una immagine chiara dello stato dei luoghi interessati, che si trovano a Dueville, fra le vie Grumello
(strada principale) e Marascara (strada secondaria e interpoderale, larga circa 3 m. e mezzo):
5 (Si tratta di un'elaborazione grafica del Giudice, sulla base della – ottima – relazione di CTU del
geom. , su cui si tornerà). Per_1
Prima premessa è che è proprietario dei mappali 261, 32, 43 e 39, prima aventi Parte_1
vocazione agricola, tranne il 39, e che, in tale veste, i mappali godevano pacificamente di una servitù di passaggio a piedi e veicolare, per le esigenze della coltivazione, su una carrareccia posta a cavallo dei mappali 1046 (ex 33) (di proprietà di e ) e 1021 (di proprietà di Persona_2 Per_3
e ), e precisamente per 10 metri a contare dalla via RE (in quanto CP_10 CP_11
all'undicesimo metro si è all'interno del mappale 32 di proprietà del ); tale carrareccia ha Parte_1
una larghezza di circa 3,5 metri, ovvero la stessa larghezza, più o meno, della via RE.
Seconda premessa è che ha recentemente ottenuto il cambio di destinazione dei Parte_1
suoi mappali, in aree edificabili, ed ha impostato un progetto immobiliare per sfruttare tutta la cubatura consentita.
In tale contesto egli ha avvertito il bisogno, stante la interclusione dalla pubblica via delle sue proprietà, prima descritte, di vedersi costituire tre servitù:
1) una per il passaggio veicolare, sullo stesso sedime della carrareccia esistente, ma di larghezza più
ampia,
2) una per il passaggio di sottoservizi (indicati dallo stesso come “gas e reti Parte_1
tecnologiche”), anch'essa da individuare sull'area della già esistente carrareccia;
3) e l'ultima per il passaggio di condotte idriche e fognarie (in tal caso escludendo il mappale 39,
che non le necessita), avendo individuato come fondo servente, per ragioni funzionali (e cioè la presenza di una giusta pendenza, nonché il fatto che nei pressi si trova già un punto di allaccio fognario pubblico) il mappale 44; quest'ultimo è una “corte comune”, che spetta in proprietà ai signori , , , e allo stesso Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_5 [...]
. Parte_1
6 Per tale ragione il convocava per il tentativo di mediazione obbligatoria tutti gli otto Parte_1
proprietari dei fondi potenzialmente serventi, ma , , e Persona_2 Per_3 Persona_4 Per_5
non si presentavano.
Infine, il avviava la presente causa, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe, nella Parte_1
quale, ad eccezione di , e , si costituivano i convenuti. Parte_2 Persona_4 Per_5
Parte essenziale della istruttoria era costituita dalla CTU, correttamente disposta dal Giudice, ed affidata allo stimato professionista geom. Per_1
Va detto che, nel frattempo, fra le difese della coppia e (sulle quali pure si CP_3 CP_4
tornerà), era stata dedotta, quale dato ostativo, o comunque limitante una possibile estensione della servitù sul fondo 1846, l'intenzione di mettere a posa, “in terra”, un impianto foto-voltaico proprio su tale fondo.
Dalla perizia del CTU emergevano i seguenti elementi principali:
Quanto alla prima possibile servitù (passaggio veicolare):
Pur volendo tener conto di un impianto fotovoltaico da posare sul mappale 1846 (comunque non ancora materialmente esistente, nemmeno in parte), il CTU ne ha disegnato un ideale “ingombro”, e poi ha proposto due soluzioni.
La prima prevede l'allargamento di circa mt 1,3 all'interno del lato sud della particella n 1846 in corrispondenza all'allineamento del vertice nord/ovest della particella 1021.
Più esattamente, l'ampliamento del passaggio interessa la particella n 1846 per la superficie di circa mq 12 in ZTO B1 (edificabile) e non impedisce la realizzazione del previsto impianto fotovoltaico;
l'aggravio di servitù interessa invece la particella 1846 per la superficie di circa mq 63 in ZTO B1
(edificabile) e la particella n 1021 per la superficie totale di circa mq 20, di cui mq 10 in ZTO B1
(edificabile) e circa mq 10 in ZTO VP (verde privato).
Questa è la resa grafica:
7 La seconda invece prevede l'allargamento di circa mt 1,3 all'interno del lato nord della particella n
1021 in corrispondenza del suo allineamento a confine con la particella 32; limitando questa servitù
a 10 metri sul fronte del confine tra il m.n. 32 e il m.n. 1846.
In questo caso, l'ampliamento del passaggio interessa la particella n 1021 per la superficie di circa mq 4 VP (verde privato); l'aggravio di servitù interessa invece la particella 1846 per la superficie di circa mq 63 in ZTO B1 (edificabile) e la particella n 1021 per la superficie totale di circa mq 20, di cui mq 10 in ZTO B1 (edificabile) e circa mq 10 in ZTO VP (verde privato).
La resa grafica è la seguente:
8 Quanto alla seconda possibile servitù (passaggio di sottoservizi, indicati dallo stesso come Parte_1
“gas e reti tecnologiche”, “integrate” dal CTU con l'indicazione anche della linea elettrica), il CTU
ne prevede il passaggio nell'area oggetto della stessa servitù di passaggio interessante le particelle n 1021 e n 1846, dalla particella n 32 fino alla strada pubblica di Via RE.
Quanto alla terza possibile servitù (passaggio di condotte idriche e fognarie, ma escludendo il mappale 39) il CTU prevede il passaggio delle tubazioni dalla particella n 39 attraverso lo spazio esistente tra i fabbricati (m.n. 215 e m.n. 39) sul lato a nord della corte comune, particella n 44, dato che risulta essere il tratto più breve con lunghezza di circa 15,2 mt e larghezza di circa mt 1,00.
In questo caso la resa grafica è la seguente:
2. LA DECISIONE
LA PRIMA SERVITU'
Occorre, evidentemente, scegliere fra le due soluzioni proposte dal CTU, rispettando quanto più
possibile le direttive degli artt. 1051 e seguenti del c.c.
9 Si è provato, allora, a inserire in uno schema le diverse caratteristiche delle due soluzioni:
prima soluzione seconda soluzione rispetto al mapp. 1846 interessa 12 “nuovi” mq in zona
“aggrava” la servitù di passaggio ( / ) edificabile, ed inoltre “aggrava” la già esistente (la carrareccia) per CP_3 CP_4 servitù di passaggio già esistente (la altri 63 mq in zona edificabile carrareccia) per altri 63 mq, anch'essi in zona edificabile;
fa
“salvo” comunque lo spazio destinato ai pannelli fotovoltaici. Occorrerà: Scavo di sbancamento e scarifica di terreno eseguito con mezzo meccanico, per realizzazione delle pendenze dell'accesso, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e/o sistemazione entro il perimetro del lotto, come da quote di progetto e disposto dalla Direzione dei Lavori;
Formazione di massicciata stradale previa la fornitura e stesura di uno strato anti imbibizione e protezione costituito da feltro o tessuto non tessuto, in fibra di poliestere da 500 gr/mq.; fornitura e posa e cilindratura di ghiaione della pezzatura 40/70 per uno spessore di cm 25-35 nelle zone con depressione ed eventuali scavi per le reti dei sottoservizi e nelle zone di livellazione, e sovrastante stabilizzato composto con aggiunta di calce 80 kg/mc. d'impasto a saturazione pezzatura 40/0,15 per uno spessore finito di cm. 15÷25 circa rullato ed opportunamente costipato e compattato con le relative pendenze secondo le indicazioni che verranno previste nel progetto. rispetto al mapp. 1021
“aggrava” la servitù di passaggio interessa 4 “nuovi” mq in zona ( / ) già esistente (la carrareccia) per altri di “verde”; inoltre “aggrava” la CP_1 CP_2
10 20 mq, dei quali 10 in zona servitù di passaggio già esistente edificabile e 10 in zona di “verde” (la carrareccia) per altri 20 mq, dei quali 10 in zona edificabile e 10 in zona di “verde”. Occorrerà: Demolizione sul lato verso la particella 1021 di recinzione costituita da muretto o zoccolo in calcestruzzo di cemento, compreso carico su automezzo e trasporto in discarica e il taglio per separare la porzione da demolire da quella che rimane;
Scavo di sbancamento e scarifica di terreno eseguito con mezzo meccanico per realizzazione delle pendenze dell'accesso, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e/o sistemazione entro il perimetro del lotto, come da quote di progetto e disposto dalla Direzione dei Lavori;
Formazione di massicciata stradale previa la fornitura e stesura di uno strato anti imbibizione e protezione costituito da feltro o tessuto non tessuto, in fibra di poliestere da 500 gr/mq.; fornitura e posa e cilindratura di ghiaione della pezzatura 40/70 per uno spessore di cm 25-35 nelle zone con depressione ed eventuali scavi per le reti dei sottoservizi e nelle zone di livellazione, e sovrastante stabilizzato composto con aggiunta di calce 80 kg/mc. d'impasto a saturazione pezzatura 40/0,15 per uno spessore finito di cm. 15÷25 circa rullato ed
11 opportunamente costipato e compattato con le relative pendenze secondo le indicazioni che verranno previste nel progetto;
Fornitura e posa in opera sul lato verso la particella 1021 di recinzione costituita da muretto o zoccolo in calcestruzzo di cemento, classe C25/30, compreso ferro di armamento ed idonea fondazione delle dimensioni di cm. 40x35 circa, muretto superiore dello spessore di cm. 20 e di altezza di cm. 25÷35 circa, compresi oneri per armo e disarmo dei casseri e lo sfrido degli stessi, compresa finitura superiore con rete metallica e stanti plastificati a maglie Rettangolari.
Ulteriori annotazioni:
Per CTU ha ritenuto di fare salvo in ogni caso lo spazio che, sul mappale 1846, “sarebbe”, nelle intenzioni della coppia / , destinato ad ospitare pannelli fotovoltaici, anche senza CP_3 CP_4
esservi tenuto, visto che al momento non v'è traccia di tali pannelli, né del resto degli altri manufatti
(fra cui una piscina) che essi annunciano di volere in futuro;
--la coppia / eccepisce che, ai sensi dell'art. 1051 cc, sono esentati dalle servitù CP_3 CP_4
coattive le ”case, i cortili, i giardini, e le aie ad esse attinenti”, laddove lo spazio del mappale 1846
oggetto di causa sarebbe proprio una corte o un cortile “attinente” alla loro casa;
in realtà, invece,
non vi è alcun elemento che deponga in tal senso, nemmeno proveniente da fotografie o dalla relazione del CTU;
12 --la medesima coppia deduce negli scritti conclusionali (ma comunque si tratta di una condizione dell'azione) che il mappale 39 di parte attrice non sarebbe intercluso dalla pubblica via;
anche in questo caso però la relazione di CTU non avvalora, anzi smentisce, tale eccezione;
--entrambe le coppie proprietarie dei mappali 1846 e 1021 si appellano al Tribunale perché non venga “superata” la larghezza del nuovo passaggio come indicata dal CTU (5 metri), e in ogni caso perché esso venga previsto fino a non oltre 10 metri di lunghezza dalla via RE (in quanto dall'undicesimo metro si è già in proprietà ); entrambe le deduzioni sono corrette e da Parte_1
accogliere;
--parte attrice, dal canto suo, esprime una “preferenza” per la prima soluzione, ma prevedendo anche una larghezza del nuovo passaggio di 6 oppure 6,5 metri, superiore a quella suggerita dal
CTU; ciò non è ragionevole, anche alla luce del fatto che la via RE, da cui necessariamente si deve passare, è larga appena 3,5 metri.
Tutto ciò premesso, nota il Tribunale che non va dato particolare rilievo né alla “preferenza” di parte attrice, né al “peso” dei lavori che l'una e l'altra soluzione implicherebbero, visto che entrambe comporterebbero lavori di simile impatto e disagio.
Non resta allora che appigliarsi ad una logica elementare, oltre che al principio codicistico del minor aggravio possibile per i fondi serventi, e notare che la prima soluzione comporta l'<> (nuovo oppure aggravato) di 95 totali metri quadri, mentre la seconda soluzione comporta l'<> (nuovo oppure aggravato) di 87 totali metri quadri.
Per ciò solo è da preferire la seconda soluzione.
LA SECONDA SERVITU'
Per tale aspetto, che riguarda il passaggio di sottoservizi, indicati dall'attore come “gas e reti tecnologiche”, con l'aggiunta di linee elettriche, fatta dal CTU, vi è una questione che è stata posta dalla difesa della coppia / . CP_3 CP_4
13 Si tratta della questione per cui, alla luce dell'art. 3 della Legge 154/2016, non sarebbe consentito ad un utente privato fare domanda giudiziale per la costituzione di una servitù di gasdotto coattiva,
in quanto, proprio per la particolare natura della servitù (e per la pericolosità dell'elemento-gas),
questa legittimazione spetterebbe unicamente all'Ente che esercita ed eroga il servizio di distribuzione del gas, essendo unicamente il fondo ove si trova l'impianto di distribuzione quello tecnicamente definibile come “fondo dominante” (e non il fondo del singolo utente del servizio).
L'eccezione è fondata.
La correttezza di questo ragionamento si coglie, infatti, sia nella norma citata (art. 3 della Legge
154/2016), sia in quella (costante) giurisprudenza che si è occupata proprio di tale questione, e che si è espressa nello stesso senso dell'eccezione qui in commento: Cass., 2021/ 18.011, Cass., 2018/
22.050 e Cass., 2006/ 11.784.
Si deve allora statuire quanto segue: per la servitù di gasdotto, è privo di Parte_1
legittimazione attiva;
invece, per le servitù di reti tecnologiche ed elettriche, la servitù può essere costituita secondo le indicazioni del CTU: con passaggio nell'area oggetto della stessa servitù di passaggio interessante le particelle n 1021 e n 1846, dalla particella n 32 fino alla strada pubblica di
Via RE.
LA TERZA Pt_3
Può essere senz'altro recepito il suggerimento del CTU, con il passaggio delle tubazioni idriche e fognarie dalla particella n 39 attraverso lo spazio esistente tra i fabbricati (m.n. 215 e m.n. 39) sul lato a nord della corte comune, particella n 44, dato che risulta essere il tratto più breve con lunghezza di circa 15,2 mt e larghezza di circa mt 1,00.
3. GLI INDENNIZZI
Vanno previsti, come per legge, gli indennizzi a favore dei proprietari dei fondi serventi, seguendo i calcoli del CTU: € 6.867,94 ai proprietari del mappale 1846; € 1.235,79 ai proprietari del mappale
1021; ed € 3.314,04 per tutti i proprietari del mappale 44, da dividersi in parti uguali.
14 A quest'ultimo proposito, non rileva né che il abbia fatto richiesta di indennizzo solo nelle CP_5
comparse conclusionali, né che alcuni soggetti non si sono costituiti in causa, in quanto l'art. 1032
III comma, cc, pone il pagamento dell'indennizzo quale condizione per l'esercizio della servitù.
4. SPESE PROCESSUALI
E' stato correttamente scritto che, nelle cause per la costituzione di servitù coattive, di regola non si pongono spese processuali a carico delle parti convenute, a meno che esse non si siano opposte alla costituzione coattiva con argomenti infondati ed ingiustificati (ciò che, in questa causa, di fatto, non
è accaduto, anche rispetto alla coppia / , che è stata l'unica parte a sollevare CP_3 CP_4
qualche rilievo e qualche eccezione).
Su questa “base” si è collocata allora una “polemica” fra le parti riguardante la mancata partecipazione (intesa come non giustificata) di alcune di esse alla fase del tentativo di mediazione
(il riferimento è a , , e ). Persona_2 Per_3 Persona_4 Per_5
E' stato ribattuto, allora (persino da chi partecipò al tentativo), che tale mancata partecipazione non ebbe, in realtà, alcuna influenza sul mancato raggiungimento di un possibile accordo, poiché l'intera procedura recava un vizio di fondo: la genericità dell'atto con cui il invitò le altre parti al Parte_1
tentativo di mediazione non consentiva di comprendere la reale portata, né l'ubicazione, delle servitù, né i reali pesi che si sarebbero voluti imporre.
Tale osservazione appare fondata alla luce del doc. 13 di parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Costituzione della prima servitù:
1. costituisce servitù coattiva per passaggio pedonale e veicolare ad uso residenziale a carico dei fondi mappali 1021 e 1846 del foglio 2 del CT del comune di Dueville ed in favore dei fondi così catastalmente censiti: in comune di Dueville C.T. fg. 2° mappali 32, 39, 43, 261,
esattamente come determinata dalla CTU del geom. (cosiddetta seconda soluzione), Per_1
specialmente alle pagg. 23 e 24, e con la precisazione che non venga “superata” la larghezza
15 del nuovo passaggio in 5 metri, e in ogni caso che esso venga previsto fino a non oltre 10
metri di lunghezza dalla via RE (in quanto dall'undicesimo metro si è già in proprietà
); Parte_1
Costituzione della seconda servitù
2. quanto alla servitù di gasdotto, dichiara privo di legittimazione attiva;
Parte_1
3. quanto alle servitù di passaggio di reti tecnologiche ed elettriche, costituisce tale servitù a carico dei fondi mappali 1021 e 1846 del foglio 2 del CT del comune di Dueville ed in favore dei fondi così catastalmente censiti: in comune di Dueville C.T. fg. 2° mappali 32,
39, 43, 261, esattamente come determinata dalla CTU del geom. e cioè con Per_1
passaggio nell'area oggetto della stessa servitù di passaggio interessante le particelle n 1021
e n 1846, dalla particella n 32 fino alla strada pubblica di Via RE;
Costituzione della terza servitù
4. costituisce servitù di allaccio fognario e idrico a favore dei mappali così catastalmente censiti: in comune di Dueville C.T. Fg. 2° mappali nn. 32, 261, 43 ed a carico del mappale così catastalmente censito: in comune di Dueville C.T. Fg. 2 mapp. n. 44 corte comune secondo il percorso suggerito dal CTU geom. e cioè con il passaggio delle Per_1
tubazioni idriche e fognarie dalla particella n 39 attraverso lo spazio esistente tra i fabbricati
(m.n. 215 e m.n. 39) sul lato a nord della corte comune, particella n 44, in quanto risulta essere il tratto più breve con lunghezza di circa 15,2 mt e larghezza di circa mt 1,00;
5. ordina al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni con esonero per lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
6. condanna l'attore a pagare i seguenti indennizzi: € 6.867,94 ai proprietari del mappale
1846; € 1.235,79 ai proprietari del mappale 1021; ed € 3.314,04 per tutti i proprietari del mappale 44, da dividersi in parti uguali;
7. compensa le spese processuali fra le parti,
16 8. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
Vicenza, il 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 3873/2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Costituzione di servitù coattive,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Maria Paola Sandonà,
CONTRO
Controparte_1 CodiceFiscale_2
e Controparte_2 CodiceFiscale_3
con gli avv. Davide Osti e Giancarlo Carrucciu
Controparte_3 CodiceFiscale_4
e CP_4 CodiceFiscale_5
con gli avv. Fabio Cocco e Carlo Sacchet
CP_5 CodiceFiscale_6
con l'avv. Luca Poncato,
Controparte_6 CodiceFiscale_7
Controparte_7 CodiceFiscale_8
CP_8 CodiceFiscale_9
contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 L'ATTORE
Previo rigetto delle domande riconvenzionali formulate dai convenuti , , CP_3 CP_4 CP_1
e , ogni altra eccezione, deduzione contraria alle domande attoree reietta, accogliersi le CP_2
seguenti
conclusioni
NEL MERITO:
a) Accertati i presupposti di legge, costituirsi servitù di passaggio pedonale e veicolare con ogni mezzo ad uso residenziale nonché servitù di passaggio di sottoservizi e reti tecnologiche sui fondi così catastalmente censiti: in comune di Dueville C.T. fg. 2° mappali nn. 1021 e 33 (fondi serventi)
in favore dei fondi così catastalmente censiti: in comune di Dueville C.T. fg. 2° mappali 32, 39, 43,
261 (fondi dominanti) individuando l'esatto percorso delle reti tecnologiche nonché l'esatta dimensione del richiesto vincolo di passaggio veicolare e pedonale nella misura di mt. 6,50, ovvero quella diversa dimensione maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia b) Accertati i presupposti di legge, costituirsi servitù di allaccio fognario e idrico a favore dei mappali così catastalmente censiti: in comune di Dueville C.T. Fg. 2° mappali nn. 32, 261, 43 a carico del mappale così catastalmente censito: in comune di Dueville C.T. Fg. 2 mapp. n. 44 corte comune (fondo servente) secondo il percorso che sarà ritenuto più opportuno e di giustizia fino all'allaccio pubblico esistente o realizzando.
Ordinarsi al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni con esonero per lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Con vittoria di spese e competenze di causa nonché di procedura di mediazione in ipotesi di contestazione delle domande.
e CP_1 CP_2
Nel merito
2 1) Costituirsi servitù di passaggio pedonale e veicolare ad uso residenziale, nonché servitù di passaggio di sottoservizi e reti tecnologiche sul fondo servente così catastalmente censito: comune di Dueville C.T. fg.2° mappale 1021 in favore dei fondi dominanti così catastalmente censiti:
comune di Dueville C.T. fg.2° mappali 32, 39, 43, 261 individuando l'esatto percorso delle reti tecnologiche nonché l'esatto percorso e dimensione del vincolo del passaggio veicolare e pedonale nella misura di 5 metri (che si dovrà estendere sui rispettivi fondi per un massimo di 2,50 metri ciascuno a partire dalla mezzeria - linea di confine fra i fondi di cui ai mappali n° 33 e 1021-32)
ovvero quella diversa dimensione maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
In via riconvenzionale
2) Condannare il sig. a tenere indenni i sig.ri e Parte_1 Controparte_1 CP_2
da qualsiasi spesa relativa alla costituzione dei diritti di servitù in oggetto, alla realizzazione
[...]
della strada in oggetto, degli scavi, della posa e dei passaggi dei sottoservizi, del ripristino della recinzione attualmente esistente sul fondo di cui al mappale 1021.
3) Condannare il sig. a corrispondere ai sig.ri e Parte_1 Controparte_1 CP_2
un'indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c. pari ad € 5.000,00, ovvero quella diversa, maggiore
[...]
o minore, che verrà ritenuta di giustizia.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase di mediazione alla quale i sigg.ri e hanno regolarmente partecipato. CP_1 CP_2
e CP_3 CP_4
1. Accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore per i motivi di cui in atti in relazione alle domande di costituzione di servitù coattiva di sottoservizi e reti tecnologiche e in particolare di servitù di gasdotto, di elettrodotto, di passaggio di cavi telefonici, di passaggio di fili e cavi funzionali agli impianti di reti di comunicazione elettronica e di ogni altro servizio a rete.
3 2. Nel merito i convenuti non si oppongono alla costituzione della servitù richiesta dall'attore per il passaggio veicolare e pedonale ad uso residenziale, e in subordine, in caso di mancato accoglimento della precedente domanda n. 1, non si oppongono neppure alla servitù per sottoservizi e reti tecnologiche, chiedendo comunque che detto passaggio venga determinato ex art. 1051, II comma,
c.c. laddove riesce di minor danno al fondo sul quale è consentito da individuare anche alla luce dell'art. 1051, IV c., c.c. con riferimento al progettato impianto fotovoltaico dei convenuti, e stabilendo che in ogni caso nessuna prestazione e/o obbligo e/o onere possano essere posti a carico dei medesimi convenuti anche ex artt. 1030 e 1069 c.c.
3. In via riconvenzionale, condannarsi l'attore a pagare ai convenuti pro quota le indennità dovute per le servitù coattive costituite, tenendo conto sia del valore della zona asservita sia del danno cagionato al fondo servente e ai proprietari convenuti così come dedotto in premessa, e ciò nella misura che, allo stato, si quantifica in € 25.000,00, o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà e verrà stabilita in corso di causa, oltre ad interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c.
dalla domanda al saldo effettivo.
4. In ogni caso, spese anche generali e competenze di causa integralmente rifuse, oltre accessori di legge.
Si insiste per l'ammissione della prova per testi capitolata nella mem. n. 2 con i testi ivi indicati.
I convenuti dichiarano fin d'ora di optare per la soluzione n. 2 indicata nella CTU Controparte_9
in atti.
CP_5
Contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi esposti in atti, assunto che il Sig. non si è mai CP_5
opposto, nemmeno in sede di mediazione, alla realizzazione della servitù di allaccio idrico e fognario e si è ritrovato convenuto in questo giudizio solo in virtù dell'inerzia dell'Attore, come meglio motivato in atti, voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza acclarare che il Sig. non CP_5
si oppone alla realizzazione delle servitù di allaccio idrico e fognario siccome individuate e descritte
4 in sede di CTU (pagine 25, 26 e 41 dell'elaborato peritale del Geom. con Persona_1
conseguente condanna dell'Attore al pagamento, in favore del Comparente Sig. CP_5
dell'indennizzo pari ad 1/5 di € 3.314,04 siccome indicato dal medesimo C.T.U. (il mappale 44 è
infatti in comproprietà fra 5 soggetti).
Spese di causa secondo soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
Per ben comprendere l'ambito e l'oggetto della presente causa appare opportuno avere una immagine chiara dello stato dei luoghi interessati, che si trovano a Dueville, fra le vie Grumello
(strada principale) e Marascara (strada secondaria e interpoderale, larga circa 3 m. e mezzo):
5 (Si tratta di un'elaborazione grafica del Giudice, sulla base della – ottima – relazione di CTU del
geom. , su cui si tornerà). Per_1
Prima premessa è che è proprietario dei mappali 261, 32, 43 e 39, prima aventi Parte_1
vocazione agricola, tranne il 39, e che, in tale veste, i mappali godevano pacificamente di una servitù di passaggio a piedi e veicolare, per le esigenze della coltivazione, su una carrareccia posta a cavallo dei mappali 1046 (ex 33) (di proprietà di e ) e 1021 (di proprietà di Persona_2 Per_3
e ), e precisamente per 10 metri a contare dalla via RE (in quanto CP_10 CP_11
all'undicesimo metro si è all'interno del mappale 32 di proprietà del ); tale carrareccia ha Parte_1
una larghezza di circa 3,5 metri, ovvero la stessa larghezza, più o meno, della via RE.
Seconda premessa è che ha recentemente ottenuto il cambio di destinazione dei Parte_1
suoi mappali, in aree edificabili, ed ha impostato un progetto immobiliare per sfruttare tutta la cubatura consentita.
In tale contesto egli ha avvertito il bisogno, stante la interclusione dalla pubblica via delle sue proprietà, prima descritte, di vedersi costituire tre servitù:
1) una per il passaggio veicolare, sullo stesso sedime della carrareccia esistente, ma di larghezza più
ampia,
2) una per il passaggio di sottoservizi (indicati dallo stesso come “gas e reti Parte_1
tecnologiche”), anch'essa da individuare sull'area della già esistente carrareccia;
3) e l'ultima per il passaggio di condotte idriche e fognarie (in tal caso escludendo il mappale 39,
che non le necessita), avendo individuato come fondo servente, per ragioni funzionali (e cioè la presenza di una giusta pendenza, nonché il fatto che nei pressi si trova già un punto di allaccio fognario pubblico) il mappale 44; quest'ultimo è una “corte comune”, che spetta in proprietà ai signori , , , e allo stesso Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_5 [...]
. Parte_1
6 Per tale ragione il convocava per il tentativo di mediazione obbligatoria tutti gli otto Parte_1
proprietari dei fondi potenzialmente serventi, ma , , e Persona_2 Per_3 Persona_4 Per_5
non si presentavano.
Infine, il avviava la presente causa, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe, nella Parte_1
quale, ad eccezione di , e , si costituivano i convenuti. Parte_2 Persona_4 Per_5
Parte essenziale della istruttoria era costituita dalla CTU, correttamente disposta dal Giudice, ed affidata allo stimato professionista geom. Per_1
Va detto che, nel frattempo, fra le difese della coppia e (sulle quali pure si CP_3 CP_4
tornerà), era stata dedotta, quale dato ostativo, o comunque limitante una possibile estensione della servitù sul fondo 1846, l'intenzione di mettere a posa, “in terra”, un impianto foto-voltaico proprio su tale fondo.
Dalla perizia del CTU emergevano i seguenti elementi principali:
Quanto alla prima possibile servitù (passaggio veicolare):
Pur volendo tener conto di un impianto fotovoltaico da posare sul mappale 1846 (comunque non ancora materialmente esistente, nemmeno in parte), il CTU ne ha disegnato un ideale “ingombro”, e poi ha proposto due soluzioni.
La prima prevede l'allargamento di circa mt 1,3 all'interno del lato sud della particella n 1846 in corrispondenza all'allineamento del vertice nord/ovest della particella 1021.
Più esattamente, l'ampliamento del passaggio interessa la particella n 1846 per la superficie di circa mq 12 in ZTO B1 (edificabile) e non impedisce la realizzazione del previsto impianto fotovoltaico;
l'aggravio di servitù interessa invece la particella 1846 per la superficie di circa mq 63 in ZTO B1
(edificabile) e la particella n 1021 per la superficie totale di circa mq 20, di cui mq 10 in ZTO B1
(edificabile) e circa mq 10 in ZTO VP (verde privato).
Questa è la resa grafica:
7 La seconda invece prevede l'allargamento di circa mt 1,3 all'interno del lato nord della particella n
1021 in corrispondenza del suo allineamento a confine con la particella 32; limitando questa servitù
a 10 metri sul fronte del confine tra il m.n. 32 e il m.n. 1846.
In questo caso, l'ampliamento del passaggio interessa la particella n 1021 per la superficie di circa mq 4 VP (verde privato); l'aggravio di servitù interessa invece la particella 1846 per la superficie di circa mq 63 in ZTO B1 (edificabile) e la particella n 1021 per la superficie totale di circa mq 20, di cui mq 10 in ZTO B1 (edificabile) e circa mq 10 in ZTO VP (verde privato).
La resa grafica è la seguente:
8 Quanto alla seconda possibile servitù (passaggio di sottoservizi, indicati dallo stesso come Parte_1
“gas e reti tecnologiche”, “integrate” dal CTU con l'indicazione anche della linea elettrica), il CTU
ne prevede il passaggio nell'area oggetto della stessa servitù di passaggio interessante le particelle n 1021 e n 1846, dalla particella n 32 fino alla strada pubblica di Via RE.
Quanto alla terza possibile servitù (passaggio di condotte idriche e fognarie, ma escludendo il mappale 39) il CTU prevede il passaggio delle tubazioni dalla particella n 39 attraverso lo spazio esistente tra i fabbricati (m.n. 215 e m.n. 39) sul lato a nord della corte comune, particella n 44, dato che risulta essere il tratto più breve con lunghezza di circa 15,2 mt e larghezza di circa mt 1,00.
In questo caso la resa grafica è la seguente:
2. LA DECISIONE
LA PRIMA SERVITU'
Occorre, evidentemente, scegliere fra le due soluzioni proposte dal CTU, rispettando quanto più
possibile le direttive degli artt. 1051 e seguenti del c.c.
9 Si è provato, allora, a inserire in uno schema le diverse caratteristiche delle due soluzioni:
prima soluzione seconda soluzione rispetto al mapp. 1846 interessa 12 “nuovi” mq in zona
“aggrava” la servitù di passaggio ( / ) edificabile, ed inoltre “aggrava” la già esistente (la carrareccia) per CP_3 CP_4 servitù di passaggio già esistente (la altri 63 mq in zona edificabile carrareccia) per altri 63 mq, anch'essi in zona edificabile;
fa
“salvo” comunque lo spazio destinato ai pannelli fotovoltaici. Occorrerà: Scavo di sbancamento e scarifica di terreno eseguito con mezzo meccanico, per realizzazione delle pendenze dell'accesso, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e/o sistemazione entro il perimetro del lotto, come da quote di progetto e disposto dalla Direzione dei Lavori;
Formazione di massicciata stradale previa la fornitura e stesura di uno strato anti imbibizione e protezione costituito da feltro o tessuto non tessuto, in fibra di poliestere da 500 gr/mq.; fornitura e posa e cilindratura di ghiaione della pezzatura 40/70 per uno spessore di cm 25-35 nelle zone con depressione ed eventuali scavi per le reti dei sottoservizi e nelle zone di livellazione, e sovrastante stabilizzato composto con aggiunta di calce 80 kg/mc. d'impasto a saturazione pezzatura 40/0,15 per uno spessore finito di cm. 15÷25 circa rullato ed opportunamente costipato e compattato con le relative pendenze secondo le indicazioni che verranno previste nel progetto. rispetto al mapp. 1021
“aggrava” la servitù di passaggio interessa 4 “nuovi” mq in zona ( / ) già esistente (la carrareccia) per altri di “verde”; inoltre “aggrava” la CP_1 CP_2
10 20 mq, dei quali 10 in zona servitù di passaggio già esistente edificabile e 10 in zona di “verde” (la carrareccia) per altri 20 mq, dei quali 10 in zona edificabile e 10 in zona di “verde”. Occorrerà: Demolizione sul lato verso la particella 1021 di recinzione costituita da muretto o zoccolo in calcestruzzo di cemento, compreso carico su automezzo e trasporto in discarica e il taglio per separare la porzione da demolire da quella che rimane;
Scavo di sbancamento e scarifica di terreno eseguito con mezzo meccanico per realizzazione delle pendenze dell'accesso, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e/o sistemazione entro il perimetro del lotto, come da quote di progetto e disposto dalla Direzione dei Lavori;
Formazione di massicciata stradale previa la fornitura e stesura di uno strato anti imbibizione e protezione costituito da feltro o tessuto non tessuto, in fibra di poliestere da 500 gr/mq.; fornitura e posa e cilindratura di ghiaione della pezzatura 40/70 per uno spessore di cm 25-35 nelle zone con depressione ed eventuali scavi per le reti dei sottoservizi e nelle zone di livellazione, e sovrastante stabilizzato composto con aggiunta di calce 80 kg/mc. d'impasto a saturazione pezzatura 40/0,15 per uno spessore finito di cm. 15÷25 circa rullato ed
11 opportunamente costipato e compattato con le relative pendenze secondo le indicazioni che verranno previste nel progetto;
Fornitura e posa in opera sul lato verso la particella 1021 di recinzione costituita da muretto o zoccolo in calcestruzzo di cemento, classe C25/30, compreso ferro di armamento ed idonea fondazione delle dimensioni di cm. 40x35 circa, muretto superiore dello spessore di cm. 20 e di altezza di cm. 25÷35 circa, compresi oneri per armo e disarmo dei casseri e lo sfrido degli stessi, compresa finitura superiore con rete metallica e stanti plastificati a maglie Rettangolari.
Ulteriori annotazioni:
Per CTU ha ritenuto di fare salvo in ogni caso lo spazio che, sul mappale 1846, “sarebbe”, nelle intenzioni della coppia / , destinato ad ospitare pannelli fotovoltaici, anche senza CP_3 CP_4
esservi tenuto, visto che al momento non v'è traccia di tali pannelli, né del resto degli altri manufatti
(fra cui una piscina) che essi annunciano di volere in futuro;
--la coppia / eccepisce che, ai sensi dell'art. 1051 cc, sono esentati dalle servitù CP_3 CP_4
coattive le ”case, i cortili, i giardini, e le aie ad esse attinenti”, laddove lo spazio del mappale 1846
oggetto di causa sarebbe proprio una corte o un cortile “attinente” alla loro casa;
in realtà, invece,
non vi è alcun elemento che deponga in tal senso, nemmeno proveniente da fotografie o dalla relazione del CTU;
12 --la medesima coppia deduce negli scritti conclusionali (ma comunque si tratta di una condizione dell'azione) che il mappale 39 di parte attrice non sarebbe intercluso dalla pubblica via;
anche in questo caso però la relazione di CTU non avvalora, anzi smentisce, tale eccezione;
--entrambe le coppie proprietarie dei mappali 1846 e 1021 si appellano al Tribunale perché non venga “superata” la larghezza del nuovo passaggio come indicata dal CTU (5 metri), e in ogni caso perché esso venga previsto fino a non oltre 10 metri di lunghezza dalla via RE (in quanto dall'undicesimo metro si è già in proprietà ); entrambe le deduzioni sono corrette e da Parte_1
accogliere;
--parte attrice, dal canto suo, esprime una “preferenza” per la prima soluzione, ma prevedendo anche una larghezza del nuovo passaggio di 6 oppure 6,5 metri, superiore a quella suggerita dal
CTU; ciò non è ragionevole, anche alla luce del fatto che la via RE, da cui necessariamente si deve passare, è larga appena 3,5 metri.
Tutto ciò premesso, nota il Tribunale che non va dato particolare rilievo né alla “preferenza” di parte attrice, né al “peso” dei lavori che l'una e l'altra soluzione implicherebbero, visto che entrambe comporterebbero lavori di simile impatto e disagio.
Non resta allora che appigliarsi ad una logica elementare, oltre che al principio codicistico del minor aggravio possibile per i fondi serventi, e notare che la prima soluzione comporta l'<> (nuovo oppure aggravato) di 95 totali metri quadri, mentre la seconda soluzione comporta l'<> (nuovo oppure aggravato) di 87 totali metri quadri.
Per ciò solo è da preferire la seconda soluzione.
LA SECONDA SERVITU'
Per tale aspetto, che riguarda il passaggio di sottoservizi, indicati dall'attore come “gas e reti tecnologiche”, con l'aggiunta di linee elettriche, fatta dal CTU, vi è una questione che è stata posta dalla difesa della coppia / . CP_3 CP_4
13 Si tratta della questione per cui, alla luce dell'art. 3 della Legge 154/2016, non sarebbe consentito ad un utente privato fare domanda giudiziale per la costituzione di una servitù di gasdotto coattiva,
in quanto, proprio per la particolare natura della servitù (e per la pericolosità dell'elemento-gas),
questa legittimazione spetterebbe unicamente all'Ente che esercita ed eroga il servizio di distribuzione del gas, essendo unicamente il fondo ove si trova l'impianto di distribuzione quello tecnicamente definibile come “fondo dominante” (e non il fondo del singolo utente del servizio).
L'eccezione è fondata.
La correttezza di questo ragionamento si coglie, infatti, sia nella norma citata (art. 3 della Legge
154/2016), sia in quella (costante) giurisprudenza che si è occupata proprio di tale questione, e che si è espressa nello stesso senso dell'eccezione qui in commento: Cass., 2021/ 18.011, Cass., 2018/
22.050 e Cass., 2006/ 11.784.
Si deve allora statuire quanto segue: per la servitù di gasdotto, è privo di Parte_1
legittimazione attiva;
invece, per le servitù di reti tecnologiche ed elettriche, la servitù può essere costituita secondo le indicazioni del CTU: con passaggio nell'area oggetto della stessa servitù di passaggio interessante le particelle n 1021 e n 1846, dalla particella n 32 fino alla strada pubblica di
Via RE.
LA TERZA Pt_3
Può essere senz'altro recepito il suggerimento del CTU, con il passaggio delle tubazioni idriche e fognarie dalla particella n 39 attraverso lo spazio esistente tra i fabbricati (m.n. 215 e m.n. 39) sul lato a nord della corte comune, particella n 44, dato che risulta essere il tratto più breve con lunghezza di circa 15,2 mt e larghezza di circa mt 1,00.
3. GLI INDENNIZZI
Vanno previsti, come per legge, gli indennizzi a favore dei proprietari dei fondi serventi, seguendo i calcoli del CTU: € 6.867,94 ai proprietari del mappale 1846; € 1.235,79 ai proprietari del mappale
1021; ed € 3.314,04 per tutti i proprietari del mappale 44, da dividersi in parti uguali.
14 A quest'ultimo proposito, non rileva né che il abbia fatto richiesta di indennizzo solo nelle CP_5
comparse conclusionali, né che alcuni soggetti non si sono costituiti in causa, in quanto l'art. 1032
III comma, cc, pone il pagamento dell'indennizzo quale condizione per l'esercizio della servitù.
4. SPESE PROCESSUALI
E' stato correttamente scritto che, nelle cause per la costituzione di servitù coattive, di regola non si pongono spese processuali a carico delle parti convenute, a meno che esse non si siano opposte alla costituzione coattiva con argomenti infondati ed ingiustificati (ciò che, in questa causa, di fatto, non
è accaduto, anche rispetto alla coppia / , che è stata l'unica parte a sollevare CP_3 CP_4
qualche rilievo e qualche eccezione).
Su questa “base” si è collocata allora una “polemica” fra le parti riguardante la mancata partecipazione (intesa come non giustificata) di alcune di esse alla fase del tentativo di mediazione
(il riferimento è a , , e ). Persona_2 Per_3 Persona_4 Per_5
E' stato ribattuto, allora (persino da chi partecipò al tentativo), che tale mancata partecipazione non ebbe, in realtà, alcuna influenza sul mancato raggiungimento di un possibile accordo, poiché l'intera procedura recava un vizio di fondo: la genericità dell'atto con cui il invitò le altre parti al Parte_1
tentativo di mediazione non consentiva di comprendere la reale portata, né l'ubicazione, delle servitù, né i reali pesi che si sarebbero voluti imporre.
Tale osservazione appare fondata alla luce del doc. 13 di parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Costituzione della prima servitù:
1. costituisce servitù coattiva per passaggio pedonale e veicolare ad uso residenziale a carico dei fondi mappali 1021 e 1846 del foglio 2 del CT del comune di Dueville ed in favore dei fondi così catastalmente censiti: in comune di Dueville C.T. fg. 2° mappali 32, 39, 43, 261,
esattamente come determinata dalla CTU del geom. (cosiddetta seconda soluzione), Per_1
specialmente alle pagg. 23 e 24, e con la precisazione che non venga “superata” la larghezza
15 del nuovo passaggio in 5 metri, e in ogni caso che esso venga previsto fino a non oltre 10
metri di lunghezza dalla via RE (in quanto dall'undicesimo metro si è già in proprietà
); Parte_1
Costituzione della seconda servitù
2. quanto alla servitù di gasdotto, dichiara privo di legittimazione attiva;
Parte_1
3. quanto alle servitù di passaggio di reti tecnologiche ed elettriche, costituisce tale servitù a carico dei fondi mappali 1021 e 1846 del foglio 2 del CT del comune di Dueville ed in favore dei fondi così catastalmente censiti: in comune di Dueville C.T. fg. 2° mappali 32,
39, 43, 261, esattamente come determinata dalla CTU del geom. e cioè con Per_1
passaggio nell'area oggetto della stessa servitù di passaggio interessante le particelle n 1021
e n 1846, dalla particella n 32 fino alla strada pubblica di Via RE;
Costituzione della terza servitù
4. costituisce servitù di allaccio fognario e idrico a favore dei mappali così catastalmente censiti: in comune di Dueville C.T. Fg. 2° mappali nn. 32, 261, 43 ed a carico del mappale così catastalmente censito: in comune di Dueville C.T. Fg. 2 mapp. n. 44 corte comune secondo il percorso suggerito dal CTU geom. e cioè con il passaggio delle Per_1
tubazioni idriche e fognarie dalla particella n 39 attraverso lo spazio esistente tra i fabbricati
(m.n. 215 e m.n. 39) sul lato a nord della corte comune, particella n 44, in quanto risulta essere il tratto più breve con lunghezza di circa 15,2 mt e larghezza di circa mt 1,00;
5. ordina al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni con esonero per lo stesso da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
6. condanna l'attore a pagare i seguenti indennizzi: € 6.867,94 ai proprietari del mappale
1846; € 1.235,79 ai proprietari del mappale 1021; ed € 3.314,04 per tutti i proprietari del mappale 44, da dividersi in parti uguali;
7. compensa le spese processuali fra le parti,
16 8. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
Vicenza, il 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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