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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 932/2018 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art.2051c.c.
PROMOSSA DA
Giudice Maria Francesca (C.F.: , C.F._1 Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi del sig. C.F._3
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Demetrio Persona_1
Ricciardone e Giovanni Maria Bilotto ed elettivamente domiciliati come in atti
attori
CONTRO
(C.F.: , P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina
Polito ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori evocavano in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni morali, biologici ed esistenziali e/o danno
Pag. 1 dinamico relazionale, patiti iure proprio dagli attori in conseguenza del sinistro verificatosi in data 21.06.2013 alle ore 16.15 circa sulla strada comunale denominata "Panoramica", con direzione di marcia da CP_1
verso Policastro Bussentino all'altezza della località Soranna,
[...]
sinistro in seguito al quale perdeva la vita . Persona_1
Sottolineavano che nelle circostanze di data ora e luogo sopra indicate,
, percorreva, alla guida della propria autovettura Persona_1
VW/Golf tg. DK 392 RK, la suddetta strada comunale denominata
"Panoramica", con direzione di marcia da verso Policastro CP_1
Bussentino, giunto all'altezza della località Soranna perdeva improvvisamente il controllo del proprio veicolo ed andava ad impattare contro il tratto terminale del guardrail posto all'imbocco di una curva sul margine destro della strada che non reggeva l'urto cagionando cosi la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale ed innescando il ribaltamento dell'auto che rovinava nella adiacente zona scoscesa.
Specificavano che il guardrail istallato ai margini della strada, non era conforme alle previsioni di legge, non essendo adatto a proteggere e contenere dalla fuoriuscita di veicoli in svio e sottolineavano come
, conducente del veicolo VW/Golf tg. DK. 392 RK, non Persona_1
avesse alcuna responsabilità nel verificarsi del sinistro. Concludevano che la responsabilità era da attribuire solo ed esclusivamente al
[...]
per aver aperto alla circolazione dei veicoli una strada Controparte_1
non collaudata, per non aver rispettato la normativa vigente sulla pendenza massima adottabile e per aver previsto ed istallato sul tratto stradale teatro del sinistro barriere guardrail non adatte al tipo di strada in questione.
Alla luce di tanto gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “sentire dichiarare il personale alle dipendenze del Controparte_1
unico ed esclusivo responsabile del sinistro stradale per cui è causa, quale custode del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro de quo a
Pag. 2 causa dell'omessa e insufficiente manutenzione della strada statale e delle relative pertinenze di cui essa è proprietaria e custode e, di conseguenza condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco Pt, al risarcimento di tutti i danni morali, biologici ed esistenziale e/o danno dinamico relazionale, patiti iure proprio dagli odierni attori in conseguenza dei fatti narrati in premessa, nella misura che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, previa nomina
CTU medico — legale, che sin da questo momento se ne invoca la nomina, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, alla condanna alle spese all'onorario di avvocato da attribuirsi ai procuratori antistatari.”
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Ente che sottolineava l'insussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. e che, comunque,
l'evento dannoso era da imputare alla condotta del conducente l'autovettura stante anche la conformità delle barriere in relazione al tipo di strada.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., veniva espletata l'istruttoria a mezzo dell'assunzione di prove testimoniali.
Nelle more, l'Ente convenuto depositava copia conforme della sentenza n. 689/21 del 17/12/2021 resa dal Tribunale di Lagonegro Sezione Penale in relazione al procedimento n. 500015/14 R.G.N.R., divenuta irrevocabile in data 5/2/2022, con la quale gli imputati Controparte_2
e venivano assolti “per non aver commesso il fatto” CP_3 mentre veniva assolto “perché non vi è prova Persona_2 sufficiente che il fatto sussiste”.
Successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 3 In via preliminare va evidenziato che la sentenza n. 689/21 del
17/12/2021 resa dal Tribunale di Lagonegro Sezione Penale in relazione al procedimento n. 500015/14 R.G.N.R., passata in giudicato, ben poteva essere depositata e il deposito non viola il principio delle preclusioni istruttorie invocato da parte attrice. Invero, è certamente ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico - locatizio) legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (ex multis, Cass. n. 25631/2018; Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006).
Quanto alla contestazione avanzata da parte attrice in ordine al fatto che il deposito della sentenza penale non sia avvenuta alla prima udienza utile del giudizio dopo il formarsi della sentenza penale stessa, occorre sottolineare che non vi è alcuna disposizione che imponga il deposito del documento ad una certa udienza immediatamente successiva al suo formarsi. Il limite ultimo di tale produzione è da ritenersi evidentemente dato dall'udienza di precisazione delle conclusioni (ex multis, Cass. n.
25665/2014; C. App. Napoli, n. 474/2022 del 07-02-2022).
Quanto alla sentenza penale come depositata, la stessa non può ritenersi atta a far sì che venga dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio civile per l'essersi formato giudicato penale di assoluzione. In particolare, l'efficacia di giudicato nel giudizio civile della sentenza penale irrevocabile di assoluzione, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (ex multis, Cass.,
Pag. 4 23/01/2023, n. 1997; Cass., 29/11/2018, n. 30838; Cass., n. 10665/06;
Cass., n. 1218/05, Cass., n. 11998/05; Cass., n. 2975/05; Cass., n.
11272/01; 10277/98).
Nel caso di specie, il parte del presente giudizio Controparte_1
in qualità di convenuto, non risulta aver partecipato al processo penale in questione quale responsabile civile, né vi è prova che sia stato citato in quel processo in qualità di responsabile civile.
Inoltre, va considerato che per uno dei tre imputati l'assoluzione è connotata dalla formula dubitativa.
Sancita, dunque, la procedibilità della domanda anche in seguito al deposito della sentenza n. 689/21 del 17/12/2021 resa dal Tribunale di
Lagonegro Sezione Penale, occorre evidenziare che parte attrice ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni e di difese conclusionali disporsi CTU medico legale e CTU tecnica – cinematica.
Sul punto occorre preliminarmente sottolineare che la giurisprudenza di legittimità sottolinea che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (ex multis, Cass., 1/2/2023, n. 2947).
Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità a più riprese ha affermato che, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651
c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente
Pag. 5 i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti (ex multis, Cass. 17316/2018; Cass.
20170/2018; Cass. 14570/2017; Cass. 8603/2017; Cass. 1948/2016;
Cass. 24475/2014; Cass. S.U. 1768/2011).
Orbene, essendo presenti agli atti del presente giudizio documenti ed atti
(come specificamente indicati ai numeri 2, 5, 6 della produzione attorea e dal numero 8 al numero 14 della produzione di parte convenuta) del procedimento penale n. 500015/14 R.G.N.R., che ha condotto alla sentenza n. 689/21 del 17/12/2021 resa dal Tribunale di Lagonegro
Sezione Penale, nonché la stessa sentenza anch'essa ritualmente acquisita, appare superflua ogni ulteriore attività istruttoria come richiesta da parte attrice. Invero, l'espletamento di CTU medico legale che accerti e quantifichi i danni psico-fisici patiti dagli attori avrebbe essenzialmente carattere esplorativo, risultando inammissibile, non essendo supportata neanche da idonea documentazione e/o altro tipo di prova del danno che si intende accertare e quantificare.
Quanto alla richiesta “di CTU tecnica - cinematica per procedere alla ricostruzione della effettiva dinamica del sinistro e allo accertamento di quanto abbia inciso, ai fini dell' esito letale del sinistro, la tipologia di guardrail installato in quel punto, nonché la circostanza che lo stesso fosse sostenuto da paletti a “c” che non risultavano ancorati al terreno da una base in cls, oltre a non essere stabilmente ancorato al muro di sostegno in cls posto al margine destro della carreggiata”, la stessa risulterebbe una duplicazione delle ricostruzioni già effettuate nel procedimento penale dall' ing. nonché dal CTP degli odierni Per_3
attori (costituiti parte civile nel processo penale), perizie acquisite a questo giudizio anche attraverso la produzione da parte degli stessi attori.
Pag. 6 Inoltre, va ancora precisato che gli stessi consulenti, ing. e perito Per_3
assicurativo sono stati escussi quali testimoni nel Persona_4
presente giudizio.
La causa, pertanto, non abbisogna dell'attività istruttoria sollecitata da parte attrice. Invero, il giudice del processo civile, osserva la giurisprudenza sia di legittimità che di merito (ex multis, Cass.,
15/01/2020, n. 517; Cass., 29/10/2010, n. 22200; Trib. Viterbo,
27/09/2023; Trib. Matera, 04/06/2019), può porre a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in sede penale e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi emersi nel giudizio civile. A tal fine, egli non
è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto (nel caso di specie presenti a mezzo delle produzioni delle parti) qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza.
Nel merito, deve premettersi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad esempio, scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva
Pag. 7 situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In particolare, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (ex multis, Cass. n. 2660 del 05/02/2013; Cass.
n. 21212 del 20/10/2015).
Orbene, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato, non ha l'onere di dimostrare lo specifico nesso causale cosa-danno, ma dovrà semplicemente dare prova che la cosa abbia costituito una condizione necessaria per il verificarsi del danno, rimanendo a carico del danneggiante la causa ignota.
La dimostrazione del nesso causale è particolarmente delicata quando il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che il modo di essere della cosa si unisca all'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In questi casi, per dirsi accertato il vincolo causale tra danno e bene in custodia l'attore è tenuto a provare che l'evento sia la conseguenza normale delle condizioni potenzialmente lesive della cosa. Pertanto, quando si tratti di cosa inerte essa potrà considerarsi causa del danno in quanto determini un “alto rischio di pregiudizio” nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (ex multis, Cass. civ., 21 marzo 2013, n. 7125; Cass. civ., 22 aprile 2013, n. 9726).
Una volta raggiunta la prova del rapporto causale tra cosa ed evento dannoso graverà sul custode l'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito che esonera il custode da responsabilità. Ma il custode, secondo
Pag. 8 la giurisprudenza di legittimità, potrà risultare non responsabile anche valutando la condotta del danneggiato.
In particolare, può essere valuta la condotta del danneggiato ai meri fini dell'accertamento del nesso causale, ritenendo in applicazione dell'art. 1227 c.c. che il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza e che, quindi, la condotta del danneggiato non deve assumere necessariamente i connotati di imprevedibilità ed inevitabilità per interrompere il nesso eziologico.
Invero, ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (ex multis, Cass. civ., 16 ottobre
2024, n. 26895).
Inoltre, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dall'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità rispetto all'evento pregiudizievole (ex multis, Cass. civ., 23 maggio 2023, n.
14228).
La condotta del danneggiato, pertanto, potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente — e in tal caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode — ma anche un'efficienza
Pag. 9 causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., Cass. civ., 23 maggio 2023, n. 14228).
In definitiva, il comportamento del danneggiato, che entri in interazione con la cosa e risulti colposo, può atteggiarsi in ordine di crescente gravità integrando, alternativamente, o un mero concorso causale colposo (in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.) o un fatto idoneo a recidere il nesso eziologico tra res e danno e, di conseguenza, a escludere la responsabilità del custode, poiché dotato di impulso causale autonomo, senza che però tale condotta assuma i caratteri di inevitabilità e imprevedibilità.
Nel caso di specie, come risulta dalla consulenza tecnica del processo penale redatta dall' ing. , dalle dichiarazioni testimoniali assunte Per_3
nel processo penale (testi Giudice e – cfr. Tes_1 Testimone_2
pagina 6 della sentenza penale) e dalla stessa sentenza n. 689/21 del
17/12/2021 resa dal Tribunale di Lagonegro Sezione Penale in relazione al procedimento n. 500015/14 R.G.N.R., divenuta irrevocabile,
l'autovettura VW/Golf tg. DK 392 RK condotta da Persona_1
procedeva ad una velocità quasi doppia (58 Km/h secondo la perizia dell' ing. – cfr. pagina 27) a quella prevista dal limite prescritto su Per_3
tutta la strada ove è avvenuto il sinistro (30 Km/h – cfr. pagina 25 della perizia ing. ). In particolare, dalla perizia e dalla dichiarazione Per_3 testimoniale nel processo penale (cfr. pagina 10 della sentenza), l' ing.
Pag. 10 ha evidenziato come la velocità tenuta dall'autovettura condotta Per_3
da fosse di 58 Km/h circa. Il teste Giudice , come Per_1 Tes_1 indicato nella sentenza penale (cfr. pagina 15), aveva a dichiarare che “il signor scendeva a fortissima velocità”. Per_5
L'aspetto della presenza del limite di velocita di 30 Km/h è confermato anche dalle dichiarazioni testimoniali assunte in questo giudizio. In particolare, il teste ing. , escusso all'udienza del 14 giugno Testimone_3
2021, sulla fattispecie ha dichiarato: “Posso dire che in quel tratto il limite di velocità è di 30 km/h”. Il teste Giudice , escusso Tes_1 all'udienza del 13 dicembre 2022, ha sottolineato: 1) “ho assistito il sinistro, ove perse la vita ”; 2) “io mi trovavo a bordo Persona_1
della mia autovettura ed ero sulla parte pianeggiante ed ho visto il che procedeva scendendo in un tratto molto pendente;
alla fine Per_1 di questa discesa vi è un tornante”; 3) “preciso che il iaggiava Per_1 in senso opposto al mio”; 4) “ho notato che la macchina stava viaggiando veloce, poi ho visto che ha sfondato il guard-rail per poi finire in un terreno e quindi in una scarpata”; 5) “Come ho già riferito in precedenza, il viaggiava ad alta velocità”. Per_1
Inoltre, dagli atti del processo penale e dalla stessa sentenza n. 689/21 del
17/12/2021 resa dal Tribunale di Lagonegro Sezione Penale in relazione al procedimento n. 500015/14 R.G.N.R., divenuta irrevocabile, come non indossasse la cintura di sicurezza. In particolare, Persona_1
risulta (cfr. pagina 17 della sentenza penale) che il mancato uso della cintura di sicurezza “può essere comprovato sia dalla circostanza del regolare posizionamento del dispositivo nel suo alloggiamento che dalla assenza di segni abrasivi sulle spalle del conducente”.
Inoltre, il mancato uso della cintura di sicurezza può desumersi dal fatto che i testi Giudice e hanno trovato il corpo del al di fuori Tes_4 Per_1 dell'abitacolo ad una distanza di circa 15/20 metri dalla autovettura (cfr.
Pag. 11 pagina 17 della sentenza penale e Verbali di SIT produzione n. 9 parte convenuta).
Inoltre, il caso fortuito deve essere escluso nel caso che ci occupa. Risulta dagli atti del processo penale (cfr. verbale ispezione cadavere produzione n. 10 parte convenuta) e dalla stessa sentenza che il sinistro è avvenuto anche a causa di malore che ha colpito il conducente dell'autovettura.
Orbene, nel caso di specie per rendere inapplicabile il fortuito occorre che chi ne invochi l'inapplicabilità provi che il malore non risultasse prevedibile. Invero, il malore improvviso può integrare caso fortuito ed escludere la responsabilità del conducente solo ove lo stesso non sia ricollegabile a preesistenti disturbi o patologie psico-fisiche che fossero già note al conducente. L'onere di fornire la prova dell'estraneità della causa del malore dalla sfera di conoscenza o di conoscibilità del conducente stesso incombe su chi la invoca (ex multis, Cass., 07/04/2010,
n. 8229; Trib. Ravenna, 5/11/2021). Tale prova non è stata fornita da parte attrice, né in sede penale né in questa sede.
Infine, dalla perizia dell' ing. e dalle testimonianze riportate Per_3
nella sentenza penale passata in giudicato, nonché dalle testimonianze assunte in questo giudizio, non si evince che occorressero sul tratto di strada in questione barriere di sicurezza diverse da quelle installate ed insistenti sul luogo del sinistro.
Invero, è ravvisabile nel caso che ci occupa che la barriera di sicurezza utilizzata secondo i crismi di legge (decreto n. 2367 del 21/6/2004
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) non ha retto per il tipo di impatto (frontale e non laterale) e tanto anche per la velocità elevata con la quale è avvenuto l'impatto. Infatti, viene specificato che “le barriere laterali hanno la funzione di garantire entro certi limiti il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale e non anche quello di reggere ad un urto con un angolo di incidenza quasi perpendicolare alle stesse”. In particolare, può dirsi,
Pag. 12 come descritto nella perizia dell' ing. , che il contenimento si Per_3
sarebbe potuto avere a mezzo di utilizzo di barriere di sicurezza di diverso tipo (H2 BL), tipo di barriere non previste però per il tipo di strada in questione dal decreto n. 2367 del 21/6/2004 Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Tutti gli elementi sopra evidenziati, anche considerati cumulativamente
– in particolare la velocità eccessiva e il mancato utilizzo della cintura di sicurezza - concorrono a formare l'esclusione di responsabilità del gestore e tanto a fronte della condotta del danneggiato. Infatti, quanto più la situazione di un possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (ex multis, Cass., 2 novembre
2023, n. 30394). La condotta del danneggiato, pertanto, può avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (cfr., Cass., 31/03/2025, n. 8449), come avvenuto nel caso di specie.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, relativamente ai principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito (ex multis, ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483) che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Pag. 13 Ne consegue che, quanto più la situazione di possibili danni è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (ex multis, Cass., 28 maggio 2020, n. 10004).
Ne deriva, secondo quanto specifica la giurisprudenza di legittimità, che l'eccesso di velocità del conducente costituisce una causa successiva di per sé sola sufficiente a determinare l'evento; il che equivale a dire che l'eccesso di velocità ha interrotto il nesso di causalità tra l'avvallamento stradale e l'incidente (ex multis, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27724, Cass.,
29 gennaio 2019, n. 2345).
Inoltre, nel caso che ci occupa è presente un altro comportamento atto ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, ovvero il mancato uso della cintura di sicurezza. Invero, accertato che l'evento morte sia dipeso dal mancato uso delle cinture di sicurezza, deve ritenersi tale evento dannoso quale fatto colposo esclusivo del danneggiato che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comporta l'esclusione del risarcimento dei danni
(cfr. Trib. Torino, 19/12/2007, n. 8009).
Alla luce di tanto, la domanda risarcitoria avanzata va disattesa.
Tenuto conto della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sottesi alle fattispecie oggetto di esame, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Pag. 14 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 932/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 3 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 932/2018 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni ex art.2051c.c.
PROMOSSA DA
Giudice Maria Francesca (C.F.: , C.F._1 Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_2
), in proprio e nella qualità di eredi del sig. C.F._3
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Demetrio Persona_1
Ricciardone e Giovanni Maria Bilotto ed elettivamente domiciliati come in atti
attori
CONTRO
(C.F.: , P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina
Polito ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori evocavano in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni morali, biologici ed esistenziali e/o danno
Pag. 1 dinamico relazionale, patiti iure proprio dagli attori in conseguenza del sinistro verificatosi in data 21.06.2013 alle ore 16.15 circa sulla strada comunale denominata "Panoramica", con direzione di marcia da CP_1
verso Policastro Bussentino all'altezza della località Soranna,
[...]
sinistro in seguito al quale perdeva la vita . Persona_1
Sottolineavano che nelle circostanze di data ora e luogo sopra indicate,
, percorreva, alla guida della propria autovettura Persona_1
VW/Golf tg. DK 392 RK, la suddetta strada comunale denominata
"Panoramica", con direzione di marcia da verso Policastro CP_1
Bussentino, giunto all'altezza della località Soranna perdeva improvvisamente il controllo del proprio veicolo ed andava ad impattare contro il tratto terminale del guardrail posto all'imbocco di una curva sul margine destro della strada che non reggeva l'urto cagionando cosi la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale ed innescando il ribaltamento dell'auto che rovinava nella adiacente zona scoscesa.
Specificavano che il guardrail istallato ai margini della strada, non era conforme alle previsioni di legge, non essendo adatto a proteggere e contenere dalla fuoriuscita di veicoli in svio e sottolineavano come
, conducente del veicolo VW/Golf tg. DK. 392 RK, non Persona_1
avesse alcuna responsabilità nel verificarsi del sinistro. Concludevano che la responsabilità era da attribuire solo ed esclusivamente al
[...]
per aver aperto alla circolazione dei veicoli una strada Controparte_1
non collaudata, per non aver rispettato la normativa vigente sulla pendenza massima adottabile e per aver previsto ed istallato sul tratto stradale teatro del sinistro barriere guardrail non adatte al tipo di strada in questione.
Alla luce di tanto gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “sentire dichiarare il personale alle dipendenze del Controparte_1
unico ed esclusivo responsabile del sinistro stradale per cui è causa, quale custode del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro de quo a
Pag. 2 causa dell'omessa e insufficiente manutenzione della strada statale e delle relative pertinenze di cui essa è proprietaria e custode e, di conseguenza condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco Pt, al risarcimento di tutti i danni morali, biologici ed esistenziale e/o danno dinamico relazionale, patiti iure proprio dagli odierni attori in conseguenza dei fatti narrati in premessa, nella misura che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio, previa nomina
CTU medico — legale, che sin da questo momento se ne invoca la nomina, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, alla condanna alle spese all'onorario di avvocato da attribuirsi ai procuratori antistatari.”
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Ente che sottolineava l'insussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. e che, comunque,
l'evento dannoso era da imputare alla condotta del conducente l'autovettura stante anche la conformità delle barriere in relazione al tipo di strada.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., veniva espletata l'istruttoria a mezzo dell'assunzione di prove testimoniali.
Nelle more, l'Ente convenuto depositava copia conforme della sentenza n. 689/21 del 17/12/2021 resa dal Tribunale di Lagonegro Sezione Penale in relazione al procedimento n. 500015/14 R.G.N.R., divenuta irrevocabile in data 5/2/2022, con la quale gli imputati Controparte_2
e venivano assolti “per non aver commesso il fatto” CP_3 mentre veniva assolto “perché non vi è prova Persona_2 sufficiente che il fatto sussiste”.
Successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Pag. 3 In via preliminare va evidenziato che la sentenza n. 689/21 del
17/12/2021 resa dal Tribunale di Lagonegro Sezione Penale in relazione al procedimento n. 500015/14 R.G.N.R., passata in giudicato, ben poteva essere depositata e il deposito non viola il principio delle preclusioni istruttorie invocato da parte attrice. Invero, è certamente ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico - locatizio) legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (ex multis, Cass. n. 25631/2018; Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006).
Quanto alla contestazione avanzata da parte attrice in ordine al fatto che il deposito della sentenza penale non sia avvenuta alla prima udienza utile del giudizio dopo il formarsi della sentenza penale stessa, occorre sottolineare che non vi è alcuna disposizione che imponga il deposito del documento ad una certa udienza immediatamente successiva al suo formarsi. Il limite ultimo di tale produzione è da ritenersi evidentemente dato dall'udienza di precisazione delle conclusioni (ex multis, Cass. n.
25665/2014; C. App. Napoli, n. 474/2022 del 07-02-2022).
Quanto alla sentenza penale come depositata, la stessa non può ritenersi atta a far sì che venga dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio civile per l'essersi formato giudicato penale di assoluzione. In particolare, l'efficacia di giudicato nel giudizio civile della sentenza penale irrevocabile di assoluzione, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (ex multis, Cass.,
Pag. 4 23/01/2023, n. 1997; Cass., 29/11/2018, n. 30838; Cass., n. 10665/06;
Cass., n. 1218/05, Cass., n. 11998/05; Cass., n. 2975/05; Cass., n.
11272/01; 10277/98).
Nel caso di specie, il parte del presente giudizio Controparte_1
in qualità di convenuto, non risulta aver partecipato al processo penale in questione quale responsabile civile, né vi è prova che sia stato citato in quel processo in qualità di responsabile civile.
Inoltre, va considerato che per uno dei tre imputati l'assoluzione è connotata dalla formula dubitativa.
Sancita, dunque, la procedibilità della domanda anche in seguito al deposito della sentenza n. 689/21 del 17/12/2021 resa dal Tribunale di
Lagonegro Sezione Penale, occorre evidenziare che parte attrice ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni e di difese conclusionali disporsi CTU medico legale e CTU tecnica – cinematica.
Sul punto occorre preliminarmente sottolineare che la giurisprudenza di legittimità sottolinea che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (ex multis, Cass., 1/2/2023, n. 2947).
Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità a più riprese ha affermato che, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651
c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente
Pag. 5 i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti (ex multis, Cass. 17316/2018; Cass.
20170/2018; Cass. 14570/2017; Cass. 8603/2017; Cass. 1948/2016;
Cass. 24475/2014; Cass. S.U. 1768/2011).
Orbene, essendo presenti agli atti del presente giudizio documenti ed atti
(come specificamente indicati ai numeri 2, 5, 6 della produzione attorea e dal numero 8 al numero 14 della produzione di parte convenuta) del procedimento penale n. 500015/14 R.G.N.R., che ha condotto alla sentenza n. 689/21 del 17/12/2021 resa dal Tribunale di Lagonegro
Sezione Penale, nonché la stessa sentenza anch'essa ritualmente acquisita, appare superflua ogni ulteriore attività istruttoria come richiesta da parte attrice. Invero, l'espletamento di CTU medico legale che accerti e quantifichi i danni psico-fisici patiti dagli attori avrebbe essenzialmente carattere esplorativo, risultando inammissibile, non essendo supportata neanche da idonea documentazione e/o altro tipo di prova del danno che si intende accertare e quantificare.
Quanto alla richiesta “di CTU tecnica - cinematica per procedere alla ricostruzione della effettiva dinamica del sinistro e allo accertamento di quanto abbia inciso, ai fini dell' esito letale del sinistro, la tipologia di guardrail installato in quel punto, nonché la circostanza che lo stesso fosse sostenuto da paletti a “c” che non risultavano ancorati al terreno da una base in cls, oltre a non essere stabilmente ancorato al muro di sostegno in cls posto al margine destro della carreggiata”, la stessa risulterebbe una duplicazione delle ricostruzioni già effettuate nel procedimento penale dall' ing. nonché dal CTP degli odierni Per_3
attori (costituiti parte civile nel processo penale), perizie acquisite a questo giudizio anche attraverso la produzione da parte degli stessi attori.
Pag. 6 Inoltre, va ancora precisato che gli stessi consulenti, ing. e perito Per_3
assicurativo sono stati escussi quali testimoni nel Persona_4
presente giudizio.
La causa, pertanto, non abbisogna dell'attività istruttoria sollecitata da parte attrice. Invero, il giudice del processo civile, osserva la giurisprudenza sia di legittimità che di merito (ex multis, Cass.,
15/01/2020, n. 517; Cass., 29/10/2010, n. 22200; Trib. Viterbo,
27/09/2023; Trib. Matera, 04/06/2019), può porre a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in sede penale e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi emersi nel giudizio civile. A tal fine, egli non
è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto (nel caso di specie presenti a mezzo delle produzioni delle parti) qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza.
Nel merito, deve premettersi che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad esempio, scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva
Pag. 7 situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. In particolare, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (ex multis, Cass. n. 2660 del 05/02/2013; Cass.
n. 21212 del 20/10/2015).
Orbene, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato, non ha l'onere di dimostrare lo specifico nesso causale cosa-danno, ma dovrà semplicemente dare prova che la cosa abbia costituito una condizione necessaria per il verificarsi del danno, rimanendo a carico del danneggiante la causa ignota.
La dimostrazione del nesso causale è particolarmente delicata quando il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che il modo di essere della cosa si unisca all'agire umano e, in particolare, quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In questi casi, per dirsi accertato il vincolo causale tra danno e bene in custodia l'attore è tenuto a provare che l'evento sia la conseguenza normale delle condizioni potenzialmente lesive della cosa. Pertanto, quando si tratti di cosa inerte essa potrà considerarsi causa del danno in quanto determini un “alto rischio di pregiudizio” nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (ex multis, Cass. civ., 21 marzo 2013, n. 7125; Cass. civ., 22 aprile 2013, n. 9726).
Una volta raggiunta la prova del rapporto causale tra cosa ed evento dannoso graverà sul custode l'onere di dimostrare l'esistenza del caso fortuito che esonera il custode da responsabilità. Ma il custode, secondo
Pag. 8 la giurisprudenza di legittimità, potrà risultare non responsabile anche valutando la condotta del danneggiato.
In particolare, può essere valuta la condotta del danneggiato ai meri fini dell'accertamento del nesso causale, ritenendo in applicazione dell'art. 1227 c.c. che il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza e che, quindi, la condotta del danneggiato non deve assumere necessariamente i connotati di imprevedibilità ed inevitabilità per interrompere il nesso eziologico.
Invero, ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (ex multis, Cass. civ., 16 ottobre
2024, n. 26895).
Inoltre, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dall'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità rispetto all'evento pregiudizievole (ex multis, Cass. civ., 23 maggio 2023, n.
14228).
La condotta del danneggiato, pertanto, potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente — e in tal caso vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode — ma anche un'efficienza
Pag. 9 causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., Cass. civ., 23 maggio 2023, n. 14228).
In definitiva, il comportamento del danneggiato, che entri in interazione con la cosa e risulti colposo, può atteggiarsi in ordine di crescente gravità integrando, alternativamente, o un mero concorso causale colposo (in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.) o un fatto idoneo a recidere il nesso eziologico tra res e danno e, di conseguenza, a escludere la responsabilità del custode, poiché dotato di impulso causale autonomo, senza che però tale condotta assuma i caratteri di inevitabilità e imprevedibilità.
Nel caso di specie, come risulta dalla consulenza tecnica del processo penale redatta dall' ing. , dalle dichiarazioni testimoniali assunte Per_3
nel processo penale (testi Giudice e – cfr. Tes_1 Testimone_2
pagina 6 della sentenza penale) e dalla stessa sentenza n. 689/21 del
17/12/2021 resa dal Tribunale di Lagonegro Sezione Penale in relazione al procedimento n. 500015/14 R.G.N.R., divenuta irrevocabile,
l'autovettura VW/Golf tg. DK 392 RK condotta da Persona_1
procedeva ad una velocità quasi doppia (58 Km/h secondo la perizia dell' ing. – cfr. pagina 27) a quella prevista dal limite prescritto su Per_3
tutta la strada ove è avvenuto il sinistro (30 Km/h – cfr. pagina 25 della perizia ing. ). In particolare, dalla perizia e dalla dichiarazione Per_3 testimoniale nel processo penale (cfr. pagina 10 della sentenza), l' ing.
Pag. 10 ha evidenziato come la velocità tenuta dall'autovettura condotta Per_3
da fosse di 58 Km/h circa. Il teste Giudice , come Per_1 Tes_1 indicato nella sentenza penale (cfr. pagina 15), aveva a dichiarare che “il signor scendeva a fortissima velocità”. Per_5
L'aspetto della presenza del limite di velocita di 30 Km/h è confermato anche dalle dichiarazioni testimoniali assunte in questo giudizio. In particolare, il teste ing. , escusso all'udienza del 14 giugno Testimone_3
2021, sulla fattispecie ha dichiarato: “Posso dire che in quel tratto il limite di velocità è di 30 km/h”. Il teste Giudice , escusso Tes_1 all'udienza del 13 dicembre 2022, ha sottolineato: 1) “ho assistito il sinistro, ove perse la vita ”; 2) “io mi trovavo a bordo Persona_1
della mia autovettura ed ero sulla parte pianeggiante ed ho visto il che procedeva scendendo in un tratto molto pendente;
alla fine Per_1 di questa discesa vi è un tornante”; 3) “preciso che il iaggiava Per_1 in senso opposto al mio”; 4) “ho notato che la macchina stava viaggiando veloce, poi ho visto che ha sfondato il guard-rail per poi finire in un terreno e quindi in una scarpata”; 5) “Come ho già riferito in precedenza, il viaggiava ad alta velocità”. Per_1
Inoltre, dagli atti del processo penale e dalla stessa sentenza n. 689/21 del
17/12/2021 resa dal Tribunale di Lagonegro Sezione Penale in relazione al procedimento n. 500015/14 R.G.N.R., divenuta irrevocabile, come non indossasse la cintura di sicurezza. In particolare, Persona_1
risulta (cfr. pagina 17 della sentenza penale) che il mancato uso della cintura di sicurezza “può essere comprovato sia dalla circostanza del regolare posizionamento del dispositivo nel suo alloggiamento che dalla assenza di segni abrasivi sulle spalle del conducente”.
Inoltre, il mancato uso della cintura di sicurezza può desumersi dal fatto che i testi Giudice e hanno trovato il corpo del al di fuori Tes_4 Per_1 dell'abitacolo ad una distanza di circa 15/20 metri dalla autovettura (cfr.
Pag. 11 pagina 17 della sentenza penale e Verbali di SIT produzione n. 9 parte convenuta).
Inoltre, il caso fortuito deve essere escluso nel caso che ci occupa. Risulta dagli atti del processo penale (cfr. verbale ispezione cadavere produzione n. 10 parte convenuta) e dalla stessa sentenza che il sinistro è avvenuto anche a causa di malore che ha colpito il conducente dell'autovettura.
Orbene, nel caso di specie per rendere inapplicabile il fortuito occorre che chi ne invochi l'inapplicabilità provi che il malore non risultasse prevedibile. Invero, il malore improvviso può integrare caso fortuito ed escludere la responsabilità del conducente solo ove lo stesso non sia ricollegabile a preesistenti disturbi o patologie psico-fisiche che fossero già note al conducente. L'onere di fornire la prova dell'estraneità della causa del malore dalla sfera di conoscenza o di conoscibilità del conducente stesso incombe su chi la invoca (ex multis, Cass., 07/04/2010,
n. 8229; Trib. Ravenna, 5/11/2021). Tale prova non è stata fornita da parte attrice, né in sede penale né in questa sede.
Infine, dalla perizia dell' ing. e dalle testimonianze riportate Per_3
nella sentenza penale passata in giudicato, nonché dalle testimonianze assunte in questo giudizio, non si evince che occorressero sul tratto di strada in questione barriere di sicurezza diverse da quelle installate ed insistenti sul luogo del sinistro.
Invero, è ravvisabile nel caso che ci occupa che la barriera di sicurezza utilizzata secondo i crismi di legge (decreto n. 2367 del 21/6/2004
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) non ha retto per il tipo di impatto (frontale e non laterale) e tanto anche per la velocità elevata con la quale è avvenuto l'impatto. Infatti, viene specificato che “le barriere laterali hanno la funzione di garantire entro certi limiti il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale e non anche quello di reggere ad un urto con un angolo di incidenza quasi perpendicolare alle stesse”. In particolare, può dirsi,
Pag. 12 come descritto nella perizia dell' ing. , che il contenimento si Per_3
sarebbe potuto avere a mezzo di utilizzo di barriere di sicurezza di diverso tipo (H2 BL), tipo di barriere non previste però per il tipo di strada in questione dal decreto n. 2367 del 21/6/2004 Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Tutti gli elementi sopra evidenziati, anche considerati cumulativamente
– in particolare la velocità eccessiva e il mancato utilizzo della cintura di sicurezza - concorrono a formare l'esclusione di responsabilità del gestore e tanto a fronte della condotta del danneggiato. Infatti, quanto più la situazione di un possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (ex multis, Cass., 2 novembre
2023, n. 30394). La condotta del danneggiato, pertanto, può avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (cfr., Cass., 31/03/2025, n. 8449), come avvenuto nel caso di specie.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, relativamente ai principi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito (ex multis, ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483) che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Pag. 13 Ne consegue che, quanto più la situazione di possibili danni è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (ex multis, Cass., 28 maggio 2020, n. 10004).
Ne deriva, secondo quanto specifica la giurisprudenza di legittimità, che l'eccesso di velocità del conducente costituisce una causa successiva di per sé sola sufficiente a determinare l'evento; il che equivale a dire che l'eccesso di velocità ha interrotto il nesso di causalità tra l'avvallamento stradale e l'incidente (ex multis, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27724, Cass.,
29 gennaio 2019, n. 2345).
Inoltre, nel caso che ci occupa è presente un altro comportamento atto ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, ovvero il mancato uso della cintura di sicurezza. Invero, accertato che l'evento morte sia dipeso dal mancato uso delle cinture di sicurezza, deve ritenersi tale evento dannoso quale fatto colposo esclusivo del danneggiato che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comporta l'esclusione del risarcimento dei danni
(cfr. Trib. Torino, 19/12/2007, n. 8009).
Alla luce di tanto, la domanda risarcitoria avanzata va disattesa.
Tenuto conto della presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sottesi alle fattispecie oggetto di esame, sussistono idonee ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Pag. 14 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 932/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 3 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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