Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: DE LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3345 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 (a cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 3513 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023), decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 10.3.2025 tra (cod. fisc. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott. , elettivamente domici- Parte_2 liata in Roma, Via Pinerolo n. 22, presso lo studio dell'avv. Domenico Bellan- toni, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Bianca Morgigni per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante – appellata in via incidentale- e
(cod. fisc. , elettiva- Controparte_1 CodiceFiscale_1 mente domiciliata in Roma, Via Pinerolo n. 22, presso lo studio dell'avv. Do- menico Bellantoni, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Bianca
Morgigni per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante – appellata in via incidentale- e
(cod. fisc. ) E Controparte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_2 pro tempore, dott. , elettivamente domiciliati in Roma, Controparte_2
-appellati – appellanti in via incidentale-
OGGETTO: trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, stante Parte_1 quanto in premessa argomentato, accertati i fatti così come descritti e documentati, contrariis reiectis, (…)
II. In via preliminare e pregiudiziale, previa declaratoria di contumacia d
[...]
nel giudizio di primo grado, dichiarare la nullità della sentenza CP_4 pubblicata il 14/6/2023, resa dal Tribunale di Roma, a definizione del giu- dizio NRG 68799/2018;
III. Nel merito e in via gradata, in integrale riforma della sentenza n. 9502/2023, pubblicata il 14/6/2023, resa a definizione del giudizio NRG 68799/2018 cui è stato riunito il giudizio 71393/2018, emessa dal Tribu- nale Civile di Roma, Sez. XVI, Sezione Specializzata Imprese, accogliere la domanda originariamente proposta, per l'effetto, mandando esente l'espo- nente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte e respingendo la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalle appellate;
IV. condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022), oltre spese e oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio”; per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, stante Controparte_1 quanto in premessa argomentato, accertati i fatti così come descritti e documentati, contrariis reiectis, (…)
III. In via preliminare e pregiudiziale, previa declaratoria di contumacia di nel giudizio di primo grado, dichiarare la nullità della sentenza CP_5
2 pubblicata il 14/6/2023, resa dal Tribunale di Roma, a definizione del giu- dizio NRG 68799/2018;
IV. Nel merito e in via gradata, in integrale riforma della sentenza n. 9502/2023, pubblicata il 14/6/2023, resa a definizione del giudizio NRG 68799/2018 cui è stato riunito il giudizio 71393/2018, emessa dal Tribu- nale Civile di Roma, Sez. XVI, Sezione Specializzata Imprese, accogliere la domanda originariamente proposta, per l'effetto, mandando esente l'espo- nente da qualsiasi obbligo nei confronti delle controparte e respingendo la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalle appellate;
IV. condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato con i d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022), oltre spese e oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio”; per e “Voglia l'eccellentissima Corte, Controparte_2 Controparte_5 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via pregiudiziale di rito, dichiarare nulla la vocatio in ius d CP_5
e d (…); Controparte_2
in via ulteriormente pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dei nova docu- mentali e fattuali introdotti ex adverso nel presente gravame, ai sensi dell'art. 345, co. 2 e 3, c.p.c.; in ogni caso nel merito, rigettare l'appello avversario per tutti i motivi sopra esposti;
in via subordinata e per la denegata ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello avversario, si chiede l'accoglimento del sopraesposto ap- pello incidentale con espressa declaratoria della piena vincolatività ed obbli- gatorietà dell'accordo divisorio del novembre del 2011 anche nei confronti delle società, ivi compres CP_5 Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali ed acces- sori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma la e , premettendo che: Controparte_5 Controparte_2
3 - con accordo in data 14.11.2011, concernente la separazione delle rispet- tive attività imprenditoriali, i fratelli hanno stabilito la reciproca CP_2 assegnazione di partecipazioni di società del , prevedendo Controparte_6 anche l'attribuzione di immobili e di somme di denaro, in modo che
[...]
divenisse azionista di controllo della nonché CP_2 Controparte_5 delle società controllate da questa e divenisse azio- Controparte_1 nista di controllo della e delle società controllate dalla Parte_1 stessa;
- in data 1°.
2.2017 tutte le parti hanno sottoscritto una transazione, che prevedeva anche la rinuncia a tutti i procedimenti pendenti e ad eventuali nuovi contenziosi;
in particolare, con tale transazione è stato confermato quanto pattuito con l'accordo del 14.11.2011, precisando che la transazione in data 1°.
2.2017 non ha efficacia novativa dell'accordo del 14.11.2011;
- con la diffida di pagamento e contestuale messa in mora, Controparte_7
e la hanno chiesto a e alla
[...] Controparte_5 Controparte_1 [...] il pagamento del 50% degli importi corrisposti all'Agenzia Controparte_8
dalla a seguito di accertamento con adesione, CP_9 Controparte_5 invocando a fondamento di tale loro diritto l'accordo sottoscritto il
14.11.2011; ha dedotto che tale richiesta di pagamento non è giustificata dalle previsioni di quest'ultimo accordo, di cui peraltro le persone giuridiche non erano state parti;
e che, dunque, il credito vantato dai convenuti deve essere dichiarato inesistente nei propri confronti, in quanto estranea all'accordo del 14.11.2011. La ha chiesto, pertanto, di “Dichiarare la Parte_1 negazione della pretesa creditoria fatta valere d e dal Dott. Controparte_5
nei confronti dell o, se si preferisce, Controparte_2 Parte_1 accertare ed affermare la inesistenza del diritto di credito ch Controparte_5 ed il Dott. dichiarano di vantare in danno di Controparte_2 Parte_1
In ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma, a nessun
[...] titolo, è dovuta d a ed al Dott Parte_1 Controparte_5 [...]
per i motivi tutti di cui in narrativa”. CP_2
Tale causa è stata iscritta n. 68799 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribunale di Roma.
4 Con separato atto di citazione anche ha convenuto Controparte_1 in giudizio e la svolgendo sostanzial- Controparte_2 Controparte_5 mente le medesime difese e concludendo nello stesso modo della Parte_1
e la causa – iscritta al n. 71393 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del
[...]
Tribunale di Roma – è stata riunita a quella introdotta da quest'ultima società con ordinanza assunta all'udienza innanzi al giudice istruttore del 7.10.2019.
Si sono costituiti nel giudizio di primo grado e la Controparte_2 [...]
i quali hanno dedotto che: CP_10
- e la erano state messe in mora, Controparte_1 Parte_1 per il pagamento della metà di quanto dovuto (e in parte all'epoca già corri- sposto) all'Erario dalla a seguito dell'accertamento effettuato Controparte_5 dall'Agenzia delle per irregolarità nella tenuta delle scritture contabili CP_9 tra il 2004 e il 2010, con applicazione di imposte e sanzioni per complessivi pari a € 4.894.225,00, in ragione di quanto previsto dell'accordo in data
14.11.2011;
- con il suddetto accordo, con il quale era stata prevista anche la separazione delle attività imprenditoriali dei ER , sono state pattuite CP_2 delle clausole di reciproca garanzia, tra le quali quella che prevedeva la divi- sione paritaria tra i due fratelli di quanto eventualmente dovuto, a seguito di rilevamento di irregolarità fiscali, e l'ambito di tale previsione pattizia si deve ritenere riferito a fatti antecedenti alla divisione delle rispettive attività im- prenditoriali;
- peraltro, e il marito, , sono stati Controparte_1 Persona_1 rinviati a giudizio per occultamento e distruzione delle scritture contabili di per gli anni antecedenti al 2011; Controparte_5
- successivamente all'accordo sottoscritto in tale anno, oltre ad essere inter- venuti le ispezioni presso la da parte della Guardia di Finanza Controparte_5 che avevano dato luogo agli accertamenti sopra indicati, sono sorti contrasti inerenti alla titolarità del marchio “ ”, del quale CP_5 Controparte_11
ha asserito di essere proprietaria, in quanto lo
[...] Controparte_5 Pt_3 ceduto alla che a seguito dell'accordo del 14.11.2011 Controparte_12 fa parte del UP di cui è azionista di controllo;
Controparte_1
5 - in data 1°.2.2017 è intervenuto tra tutte le parti, persone fisiche e persone giuridiche, un accordo transattivo relativo ai contenziosi pendenti e a quelli eventuali e futuri, il quale non aveva però modificato l'accordo del 14.11.2011; ha concluso per il rigetto della domanda di accertamento negativo proposta sia da sia dalla agendo inoltre in Controparte_1 Parte_1 riconvenzionale per ottenere il pagamento del 50% dell'importo già corri- sposto all'Erario a titolo di sanzioni, in quanto derivanti da condotte poste in essere prima delle operazioni di divisione poste in essere in esecuzione dell'accordo del 14.11.2011 e, peraltro, conseguenti a condotte poste in essere da . Controparte_1
La causa è stata istruita con la produzione di documenti e c.t.u., la quale ha accertato che “nessuno dei pagamenti sintetizzati nella precedente tabella è conseguenza delle irregolarità fiscali afferenti le operazioni di divisione ma questi sono correlati ad irregolarità preesistenti alla divisione stessa, accer- tate e sanzionate dall'amministrazione finanziaria solo successivamente alla divisione. Tali irregolari si sostanziano, principalmente, in mancata dichiara- zione di componenti positivi di reddito e/o indebita deduzione di compo- nenti negativi di reddito (per carenza dei requisiti previsti dall'art. 109 del T.U.I.R.) e indebita detrazione di imposta IVA.”.
Con sentenza n. 9502/2023 del 14.6.2023 il Tribunale di Roma – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, ha così statuito: “1. respinge le domande delle attrici;
2. accoglie le domande riconvenzionali delle parti convenute e, per l'effetto, condanna le attrici in via solidale al pagamento della somma di
€ 1.863.486,16, oltre interessi legali sino all'effettivo pagamento ed oltre ulteriori somme erogate all'Agenzia delle Entrate, nella percentuale del 50%, per le stesse causali e nel limite temporale della clausola contrattuale inter- corsa tra le parti;
3. condanna le attrici al pagamento, in via solidale, delle spese processuali, liquidate in € 37.000,00, oltre accessori di legge ed oltre spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello la Parte_1
e, con separato atto di citazione, (giudizio iscritto al Controparte_1
n. 3513 del r.g.a.c. di questa Corte dell'anno 2023 e riunito al primo con decreto del Sig. Presidente di Sezione depositato in data 9.8.2023).
6 Entrambe le appellanti hanno svolto le medesime censure, esaminate di se- guito, e hanno concluso come riportato in epigrafe.
In entrambi i giudizi di appello riuniti si sono costituiti e Controparte_2 la che hanno contestato le censure svolte dalle appellanti, Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'impugnazione principale, e hanno proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento del secondo motivo di appello principale, concludendo come in epigrafe.
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello notificato sia dalla (che ha introdotto Parte_1 il presente giudizio) sia da (che ha introdotto il giu- Controparte_1 dizio riunito), sollevata da e dalla nel Controparte_2 Controparte_5 costituirsi in giudizio (tanto nel presente quanto in quello riunito), per avere le appellanti citato gli appellati a comparire innanzi a questa Corte di Ap- pello, all'udienza del 6.11.2023, con invito a costituirsi in giudizio nelle forme stabilite dall'art. 347 c.p.c., almeno “settanta giorni” prima di detta udienza, con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenza e le preclusioni di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c.
Gli appellati, rilevato che l'art. 342, co. 1, c.p.c., nel testo applicabile al pre- sente giudizio ratione temporis, prevede che “tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non meno di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero”, hanno dedotto che, “Essendo il termine a comparire di soli novanta giorni liberi, è gravemente lesivo del diritto di difesa invitare l'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza, lasciando all'appellato stesso appena venti giorni per ap- prontare la sua comparsa di risposta”. E ciò tanto più che l'art. 343, co. 1, c.p.c. prevede che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma”.
L'eccezione di nullità degli atti introduttivi dei giudizi di appello riuniti deve essere disattesa.
7 e la hanno eccepito la nullità, ai sensi Controparte_2 Controparte_5 dell'art. 164, co. 1, c.p.c., dell'atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio in relazione alla previsione di cui all'art. 163, n. 7) c.p.c., richiamato dall'art. 342, co. 1, c.p.c., deducendo come “alla mancanza dell'avvertimento non può non equipararsi un avvertimento che indichi un termine incompatibile con le necessità di adeguata difesa dell'appellato”. Nel caso di specie, l'invito degli appellati a costituirsi settanta giorni prima dell'udienza, pure fissata nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., ha indubbiamente compresso di ben cinquanta giorni il ter- mine spettante alla parte appellata per svolgere le proprie difese, ivi com- presa la proposizione di appello incidentale.
Ciò nondimeno gli appellati si sono costituiti in entrambi i giudizi di appello, depositando comparsa di costituzione e risposta (con cui è stato proposto anche appello incidentale), in data 27.7.2023, dunque nel rispetto del ter- mine illegittimamente assegnato da parte appellante. Così facendo
[...]
e la hanno sanato la nullità da cui pure era affetta CP_2 Controparte_5 la citazione in giudizio, che dunque ha sì compresso il diritto di difesa degli stessi, ma – con tutta evidenza – non ha impedito l'esercizio dello stesso.
L'art. 164, co. 3, c.p.c. prevede, infatti, che “La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”. L'avvenuta costituzione di e della ha Controparte_2 Controparte_5 quindi sanato retroattivamente i vizi dell'atto di citazione pure nullo, in quanto questo ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato in concreto il principio del contraddittorio.
Se i vizi della vocatio in ius determinano – alla stregua del rinvio dell'art. 342 c.p.c. alle indicazioni dell'atto introduttivo prescritte dall'art. 163 c.p.c. (fatti salvi gli specifici avvertimenti di cui all'art. 163, co. 3, n. 7), c.p.c. vi- gente ratione temporis, in ordine alle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado: cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 10.3.2022, n.
7772; Cass. civ., Sez. III, 13.1.2016, n. 341; Cass. civ., S.U., 18.4.2013, n.
8 9407) – la nullità della citazione, è pacifico che il dettato di cui all'art. 164 c.p.c. è applicabile anche all'atto di citazione introduttivo dell'appello. Ne consegue che, qualora il convenuto non si costituisca, il giudice deve ordi- nare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, co. 1, c.p.c., mentre, se si sia costituito, deve applicare l'art. 164, co. 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 26.4.2023, n. 10926; Cass. civ., Sez. III, ord. 26.9.2019, n. 23979; Cass. civ., Sez. III, ord. 25.5.2018, n. 13079).
Nel caso in esame, dunque, e la avreb- Controparte_2 Controparte_5 bero potuto chiedere, nel costituirsi nel presente grado di giudizio e nel rilevare l'assegnazione di un termine per la costituzione in giudizio minore di quello fino a venti giorni prima dell'udienza fissata, la fissazione di una nuova udienza nel rispetto del termine previsto dall'art. 342, co 1, c.p.c. Di contro, si sono limitati a dedurre la nullità della citazione in giudizio degli stessi, sanata – come si è detto – dalla loro costituzione, e non hanno chiesto la fissazione di una nuova udienza entro cui poter svolgere più compiuta- mente le loro difese.
3. Con il primo motivo di appello la e Parte_1 Controparte_11 dino censurano la sentenza di primo grado perché sarebbe stata resa, erro- neamente, nei confronti di e della in Controparte_2 Controparte_5 qualità di convenuti e attori in via riconvenzionale, così contravvenendo al principio della domanda, laddove sia nel giudizio iscritto al n. 68799 del r.g.a.c. dell'anno 2023 (quello proposto dalla sia in Parte_1 quello iscritto al n. 71393 del r.g.a.c. dell'anno 2023 del Tribunale di Roma (quello introdotto da ), poi riunito al primo, si sarebbe Controparte_1 costituito in giudizio il solo , in proprio e quale legale Controparte_2 rappresentante della Controparte_5
In particolare, le appellanti in via principale hanno dedotto che “La costitu- zione in giudizio non già della persona giuridica evocata [la , Controparte_5 ma del suo amministratore unico, ha determinato un'illegittima sostituzione processuale, con la conseguenza che la sentenza è stata resa nei confronti di un soggetto che non è parte del giudizio e cio nella Controparte_2 qualità di legale rappresentante della , in luogo della persona CP_5 giuridica chiamata in causa e mai costituita”. E hanno chiesto che, pertanto, venga dichiarata la nullità della sentenza di primo grado laddove e, in via
9 gradata, previa declaratoria di contumacia della la riforma Controparte_5 relativamente al capo in cui la sentenza stessa condanna Controparte_11
e la al pagamento di somme in favore della
[...] Parte_1 CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_7
.
[...]
Il motivo è privo di ogni pregio.
L'art. 75, co. 3, c.p.c., nel prevedere che “Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto”, individua l'istituto della c.d. rappresentanza processuale organica o istituzio- nale. Con tale termine si fa riferimento agli organi delle persone giuridiche che hanno la funzione di esternare la volontà dell'ente, la quale non potrebbe esprimersi in alcun altro modo. L'attività dell'organo rappresentativo, che è immedesimato con la struttura dell'ente, va intesa quindi come attività pro- pria della persona giuridica per conto della quale agisce e di cui spende il nome, e come tale viene imputata all'ente stesso.
Le persone giuridiche private, e in particolare le società di capitali, stanno in giudizio tramite gli amministratori che ne hanno la rappresentanza legale. Non si vede come, allora, si possa dubitare che la sentenza di primo grado sia stata resa anche nei confronti della in persona del suo Controparte_5 legale rappresentante, e quindi della società evocata in giudizio sia dalla sia da , oltre che nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in proprio. Controparte_2
4. Con il terzo motivo di appello principale – da esaminare prima del secondo per linearità di esposizione delle questioni e nell'ordine logico delle stesse – si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la clausola 2.9 dell'accordo intervenuto tra i ER in data CP_2
14.11.2011 faccia riferimento anche agli accertamenti fiscali riguardanti quanto non oggetto dell'accordo stesso. In particolare, le appellanti in via principale deducono che “L'interpretazione del Tribunale al riguardo è fol- gorata da una manifesta violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1369 c.c., poiché consacra una volontà mai manifestata e neppure lontana- mente e vagamente condivisa dall e dalle effettive parti con- Parte_1 trattuali (i ER ), alle quali la predetta è del CP_2 Parte_1 tutto estranea”.
10 Il motivo è fondato.
4.1. Al punto i) dell'art.
2.9 dell'accordo in data 14.12.2011 Parte_4
e hanno pattuito che “eventuali indagini e/o
[...] Controparte_1 accertamenti fiscali che dovessero verificarsi al termine delle operazioni so- pra riportate e dal cui esito emergessero irregolarità di ogni tipo con conse- guenti sanzioni pecuniarie, quest'ultime saranno suddivise in parti uguali tra e ovvero tra i gruppi di società Controparte_2 Controparte_1
a loro riconducibili 'UP LA e 'UP A' (…)”.
Secondo la e questa previsione deve Controparte_5 Controparte_2 essere letta nel complesso di tutte le altre pattuizioni di cui al punto 2.9 dell'accordo del 14.11.2011. In particolare, si tratterebbe di “clausole di reciproca garanzia di invarianza del rapporto di valore tra le quote di rispet- tiva assegnazione a ciascuno dei due gruppi”, e avrebbe dunque lo scopo di
“mantenere costante nel tempo l'equilibrio sinallagmatico strutturato tra i patrimoni assegnati ai suddetti nuovi Gruppi societari”.
A tale tesi ha aderito il giudice di primo grado, avendo ritenuto con la sen- tenza appellata che “la pattuizione relativa al sopravvenire di accertamenti fiscali deve intendersi riferita a tutto quanto non considerato negli accordi contrattuali ed estraneo agli stessi purché posti in essere anteriormente alla definizione di riparto de ”. Controparte_6
4.2. Le ulteriori pattuizioni di cui all'art.
2.9 sopra richiamate, diverse da quella di cui al punto i), prevedono che “ii) il GN , Controparte_2 personalmente ovvero tramite il gruppo di società a lui riconducibile 'UP LA si impegna sin d'ora a rimborsare alla sig.r Controparte_1 il 50% di tutte le spese, anche legali, dei risarcimenti e di eventuali sanzioni che verranno irrogate a seguito dei procedimenti penali pendenti a carico della stessa nella sua qualità di Amministratore Unico delle società facenti parte del 'UP Congiunto'; iii) il GN , personal- Controparte_2 mente ovvero tramite il gruppo di società a lui riconducibile 'UP Clau- dio', si impegna sin d'ora a rimborsare alla sig.ra il Controparte_1
50% di tutte le spese, anche legali dei risarcimenti e di eventuali sanzioni che verranno irrogate a seguito del procedimento civile instaurato dal sig. nei confronti della società 'Laboratorio Analisi Cliniche Ales- Parte_5 sandria Società a responsabilità limitata'; iv) tutte le spese, presenti e future,
11 occorrenti per la stipula degli atti necessari ad addivenire alla separazione del percorso imprenditoriale ivi comprese le somme dovute all'amministra- zione finanziaria per la rivalutazione delle azioni della sig.r Parte_6
e le imposte da corrispondere per l'assegnazione dei beni immobili
[...] all'atto di recesso saranno suddivise in parti uguali tra le Parti. Dovrà essere ugualmente ripartite in parti uguali tra le Parti anche la plusvalenza derivante dalla permuta delle quote”.
Secondo e la “con le sopra riportate Controparte_2 Controparte_5 clausole di garanzia le parti stabilivano le obbligazioni reciproche volte a mantenere inalterato l'equilibrio del rapporto sinallagmatico definito con l'accordo del 14.11.2011, prevedendo la suddivisione al 50% tra i due fra- telli , nonché tra le società facenti parte dei Gruppi loro rispetti- CP_2 vamente assegnati e, in primo luogo, tra le due società capogruppo - ovvero per il UP Claudio, ed per il Controparte_5 Parte_1 [...]
- di tutte le eventuali e future spese, di ogni genere - perfino delle CP_13 spese legali per le azioni giudiziarie attivate nei confronti delle società e/o di in ragione del pregresso svolgimento delle funzioni di ammi- CP_1 nistratrice e legale rappresentante delle società dell'originario UP con- giunto - spese e costi che, qualora fossero rimaste a carico di uno soltanto dei due gruppi, anche per cause riconducibili al periodo antecedente alle operazioni di divisione, avrebbero comportato un ingiustificato sbilancia- mento dell'equilibrio economico di divisione voluto dalle parti”.
Gli odierni appellati sostengono che tale interpretazione della disposizione contrattuale di cui al punto i) dell'art. 2.9 – si ripete, condivisa dal giudice di primo grado – terrebbe conto anche di tutte le altre previsioni della stessa disposizione, per cui non potrebbe che essere riferita anche a ogni accerta- mento fiscale sopravvenuto rispetto alle pattuizioni contrattuali del 2011, e il limite temporale di applicabilità delle citate norme di garanzia, coincidente con la definizione delle operazione di divisione del gruppo, confermerebbe la volontà delle parti di dividere nella misura del 50% eventuali sopravve- nienze di natura tributaria che non fossero conosciute e conoscibili prima della stipulazione della divisione.
4.3. Ad avviso di questo giudicante, l'interpretazione della previsione di cui all'art. 2.9, e in particolare dei punti i) e iv), dell'accordo in data 14.11.2011
12 data dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma è smentita sia dalla lettera della previsione di cui al punto i) sia, invero, pro- prio dalle ulteriori previsioni di cui agli altri punti di tale disposizione con- trattuale, tra cui anche quella di cui al punto iv), e quindi dal contesto in cui è inserita tale pattuizione. Si deve ritenere, infatti, che la volontà delle parti sia stata non quella di prevedere genericamente che restassero a carico di ciascuno dei fratelli la metà di eventuali sopravvenienze passive CP_2 relative alla gestione dei due gruppi, ma piuttosto, da un lato, quella di te- nere indenne della metà di quanto dovesse essere condannata a corrispon- dere, in ragione della carica di amministratore delle società del Parte_7
(il “UP Congiunto” a cui fa riferimento l'accordo del
[...]
14.11.2011), , e comunque, dall'altro, di dividere a Controparte_1 metà tutte le spese e i costi relativi alle operazioni funzionali alla “divisione” disposta, come anche eventuali sanzioni fiscali che dovessero essere commi- nate in relazione alle stesse.
L'affermazione in ordine alla volontà delle parti di evitare “un ingiustificato sbilanciamento dell'equilibrio economico di divisione voluto dalle parti”, al- meno per come intesa nell'accezione propugnata da e Controparte_2 dalla risulta smentita dalle previsioni sopra indicate, che – si Controparte_5 ripete – appaiono semmai volte a garantire, oltre che una partecipazione paritaria a spese e costi della complessiva operazione di divisione, anche una condivisione da parte del fratello del rischio connesso alla carica di CP_2 amministratore in capo a . E ciò a prescindere da Controparte_1 quale fosse la motivazione di un tale pattuizione tra i due fratelli, e segnata- mente se questo possa essere ricondotto all'essere stato il primo il “vero” amministratore delle società del , come sostanzialmente Controparte_6 deduce parte appellante, o se tale pattuizione si ponga semplicemente nell'ambito di una complessiva pattuizione volta a pervenire di comune ac- cordo alla separazione delle attività imprenditoriali tra i due fratelli.
4.4. La previsione contrattuale in parola fa riferimento alle “eventuali indagini e/o accertamenti fiscali che dovessero verificarsi al termine delle operazioni sopra riportate e dal cui esito emergessero irregolarità di ogni tipo con con- seguenti sanzioni pecuniarie”.
13 Gli accertamenti fiscali in relazione a cui, qualora fossero state accertate ir- regolarità “di ogni tipo” e comminate sanzioni, “saranno suddivise in parti uguali tr ”, sono dunque esclu- Controparte_2 Controparte_1 sivamente quelle di cui ai punti da 2.2. a 2.8 della stessa previsione pattizia. In particolare, le parti hanno inteso fare riferimento a quelle afferenti alla ripartizione del capitale sociale di (2.2) e all'assegnazione Parte_1 dei beni sociali (2.4), oltre che alla modalità di pagamento della somma di € 2.866.400,00 da attribuire alla nonché all'azzeramento Parte_1
e ricostituzione del capitale sociale Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria s.r.l. e Chea S.r.l., all'aumento del capitale sociale della Società di Medicina materno fetale s.r.l., come anche, in particolare, alla permuta di azioni.
Ciò per un'unica e assorbente ragione, che consegue – a ben considerare – a quanto dichiarato dalla stessa parte appellata, vale a dire che “Il valore delle quote da permutare, ai sensi dell'art.
2.8 dell'accordo del 14.11.2011, veniva determinato in modo da evitare la necessità di fare ulteriori conguagli in denaro, onde mantenere l'equilibrio dell'intero rapporto sinallagmatico generato con l'accordo de quo sulla base degli scambi posti in essere tra e ”. Da questo sarebbe potuto scaturire un ac- CP_5 Parte_1 certamento fiscale in ordine all'eventuale diverso valore delle attribuzioni ef- fettuate a ciascuna delle parti, vale a dire a e Controparte_2 CP_1
, in particolare – ma non soltanto – in relazione al trasferimento
[...] di immobili, e quindi determinare l'applicazione di sanzioni.
Proprio perché i due ER avevano stabilito, nel procedere CP_2 all'accordo del 14.11.2011, che le attribuzioni effettuate in favore dell'uno e dell'altra (a indirettamente, e per essa alla CP_1 Parte_1 si dovevano reputare corrispondenti, un eventuale accertamento fiscale in ordine al valore di una quota o di un immobile trasferito nell'ambito della complessa operazione di “divisione” avrebbe potuto incidere su tale volontà di pari determinazione delle quote. Non anche, invece, ogni altra ed even- tuale sopravvenienza passiva relativa a una qualunque delle società dei due Gruppi risultanti da tale “divisione”, che non sono in alcun modo considerate nella pattuizione in questione e che, quindi, restano a carico del socio o della società a cui si riferiscono, e in ogni caso non possono essere poste a carico delle odierne parti in ragione dell'accordo del 14.11.2011.
14 4.5. Sono escluse dalla previsione di cui al punto i) di cui all'art.
2.9 eventuali sopravvenienze passive anche qualora siano riferibili all'attività gestionale imputabile (formalmente o meno, non rileva) a , come Controparte_1 appunto quelle per cui è causa. Infatti, la e per essa l'assem- Controparte_5 blea dei soci, ma anche personalmente il socio , hanno Controparte_2 rinunciato all'esercizio di eventuali azioni di responsabilità nei confronti di
, che fino all'esecuzione dell'accordo del 14.11.2011 Controparte_1 era stata amministratrice anche di tale società. Infatti, in data 20.12.2011 l'assemblea dei soci della ha deliberato la ratifica dell'operato Controparte_5 svolto negli anni precedenti da , nella sua qualità di Controparte_1 amministratore unico della società, ed è stata altresì deliberata la rinuncia espressa ad azioni di responsabilità per il suo operato, manlevandola, anche nei confronti di terzi, da qualunque azione e da qualunque rivendicazione potesse essere svolta nei suoi confronti, nell'esercizio dei poteri conferiti.
Non è allora possibile ritenere – come ha fatto il giudice di prime cure – che l'art.
2.9 del citato accordo del 14.11.2011 debba ritenersi esteso ad ogni accertamento fiscale sopravvenuto rispetto alle pattuizioni contrattuali del
14.11.2011, e che il limite temporale di applicabilità delle citate norme di garanzia previsto da tale disposizione confermi la volontà delle parti di divi- dere nella misura del 50% eventuali sopravvenienze di natura tributaria che non fossero conosciute e conoscibili prima della stipulazione della divisione.
4.6. Questo giudicante ritiene che con la locuzione “al termine” le parti hanno inteso fare riferimento non soltanto a un elemento cronologico, pure neces- sario, dovendo questo essere scollegato con quanto previsto dalla stessa previsione di cui al punto i) dell'art.
2.9 con riguardo all'ambito oggettivo della stessa, che è limitata dunque alle conseguenze fiscali dell'esecuzione delle operazioni poste in essere in esecuzione dell'accordo in data
14.11.2011, e segnatamente – come si è detto sopra – di quelle, implicanti trasferimenti di beni, di cui ai punti da 2.2 a 2.8.
Neanche è possibile ritenere – come fa parte appellante – che l'espressa inclusione nella clausola di “ogni tipo di irregolarità” “per suo stesso signifi- cato letterale è destinata ad includere non solo le irregolarità della divisione, ma anche ogni altro tipo di irregolarità contabile, diverso da quelle che pos- sono incorrere in un procedimento di divisione societaria, sia pure
15 complesso”. Ancora una volta, la locuzione in quesitone ha semmai la fun- zione di includere ogni possibile irregolarità fiscale che fosse stata accertata, in epoca necessariamente successiva all'effettuazione dei trasferimenti pro- grammati con tale accordo del 14.11.2011, ma non incide sull'ambito og- gettivo di tale previsione contrattuale, e quindi non consente di ricondurre nell'oggetto della stessa anche operazioni diverse da quelle di cui ai punti da 2.2. a 2.8 precedenti.
4.7. Neanche è possibile affermare – come ha fatto il giudice di primo grado
– che “limitando la previsione alle sole operazioni di divisione, la stessa sa- rebbe superflua dato che, per tutte le operazioni poste in essere dalle parti per procedere alla divisione, le parti sarebbero comunque solidalmente re- sponsabili sotto un profilo tributario, senza la necessità di una clausola con- trattuale di salvaguardia, avendole poste in essere congiuntamente”.
Come si è detto sopra, le operazioni in questione, pure sostanzialmente pre- poste a una divisione delle partecipazioni sociali, e così sostanzialmente dei patrimoni delle società del , tra i due fratelli, non costitui- Controparte_6 scono una divisione in senso proprio e tecnico. Soltanto in questo caso la previsione sarebbe stata superflua in ragione della solidarietà prevista tra i condividenti per un eventuale accertamento di un diverso valore dei beni facenti parte delle quote assegnate.
L'accordo in data 14.11.2011 non è tuttavia una divisione in senso proprio, bensì – come si è detto sopra – un patto parasociale, in cui i soci di controllo delle società del , vale a dire i due ER , Controparte_6 CP_2 hanno stabilito una serie di attività che dovevano essere poste in essere soltanto in parte direttamente dagli stessi, ma per buona parte indiretta- mente, vale a dire dai fratelli quali soci e quali organi gestionali delle società stesse, essendo queste a disporre trasferimenti ovvero ad acquisire beni e partecipazioni sociali.
In questo complessivo quadro, la previsione di cui al punto i) dell'art.
2.9 aveva la funzione di rendere obbligati, a fronte di eventuali accertamenti fiscali, in proprio, e ciascuno nella misura della metà, e CP_2 CP_1
, che peraltro non necessariamente erano parti dei trasferimenti
[...] previsti dagli altri punti delle disposizioni in questione (alcuni dei quali do- vendo essere posti in essere da parte o in favore di società del UP), ma
16 che ne erano i beneficiari sostanziali quali soci di controllo dei due gruppi che con tale complessa operazione si venivano a costituire.
4.8. L'affermazione del giudice di primo grado in ordine alla superfluità della previsione di cui al punto i) dell'art.
2.9 dell'accordo in data 14.11.2011, qualora interpretata nel senso ritenuto da (e dalla Controparte_1
, sembra peraltro frutto di un equivoco e, sostanzialmente, Parte_1 di una distorta applicazione della previsione dell'art. 1367 c.c., secondo cui
“Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.
Tale canone interpretativo interviene soltanto allorché il senso del contratto sia rimasto ambiguo, nonostante le ricerche previste agli artt. 1362-1366
c.c., non anche qualora la previsione contrattuale – come nel caso in esame
– abbia un significato chiaro (come ritiene questo giudicante) o anche qua- lora vi sia l'alternativa sia tra due diverse interpretazioni, come nel caso in esame, e ciascuna sia fatta propria da una delle parti dell'accordo negoziale. In altri termini, soltanto quando il dubbio rimanga dopo esaurite le ricerche da compiere in virtù degli articoli anteriori, onde tale disposizione - come è stato osservato da autorevole studioso - concerne non la volontà contrat- tuale concreta, della quale occorre ottenere sicurezza, ma una volontà astratta che interviene sussidiariamente, in difetto di quella concreta, sicura- mente accertata.
Ciò osservato, è di tutta evidenza come l'interpretazione di una clausola con- trattuale nel senso che la stessa preveda quanto discenderebbe dalla legge (e si è detto che non è questo il caso in esame), implica comunque una vo- lontà delle parti, anche se questa è esclusivamente volta a ribadire quanto pure espressamente previsto da una norma di rango primario. In altri termini, anche a voler condividere l'assunto del giudice di primo grado, l'interprete deve ricorrere al criterio ermeneutico integrativo fissato dall'art. 1367 c.c. soltanto quando, esaurita l'interpretazione ricognitiva, rimanga ancora in dubbio, il che non si verifica se alla clausola da interpretare egli abbia già attribuito con certezza un senso determinato, ancorché tale da svelarne il carattere pleonastico (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21.3.1977, n. 1100).
17 Tanto meno l'art. 1367 c.c. impone di attribuire a una previsione contrattuale un significato tale da assicurare la sua più estesa applicazione, ma richiede soltanto, per il principio di conservazione cui attende, che il significato attri- buitogli possa avere un qualche effetto, specie se l'interpretazione compor- tante la più estesa applicazione dell'atto è da escludersi sulla base di una lettura che tenga conto degli altri, prioritari, criteri ermeneuti codificati (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.4.1997, n. 3293).
4.9. Con l'accordo in data 1°.
2.2017 sono stati definiti, tra i fratelli CP_7
, ma anche – e soprattutto – tra le varie società dei rispettivi Gruppi,
[...] alcuni profili e ambiti di contrasto insorti tra le parti successivamente alla divisione prevista con l'accordo del 14.11.2011 e successivamente attuata.
Per quanto di interesse, le parti della transazione in questione - Parte_4
e , ma anche le società facenti capo ai rispet-
[...] Controparte_1 tivi “Gruppi”, al cui facere si erano obbligati i due soci di maggioranza asso- luta - hanno confermato l'efficacia e l'operatività dell'accordo di divisione del 14.11.2011 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
Quello che emerge da tale ulteriore accordo è che le parti, preso atto della loro divergenza interpretativa proprio sull'esatto contenuto dell'art.
2.9 punto i) e punto iv) dell'accordo stipulato il 14.11.2011, hanno pattuito che la corretta interpretazione e i conseguenti rapporti di reciproci diritti e ob- blighi scaturenti da tale disposizione, sarebbero stati devoluti alla decisione del Tribunale competente. In altre parole, tutte le parti coinvolte, società e persone fisiche, sottoscrivendo l'atto del 1°.
2.2017 hanno transatto i con- tenziosi civili e penali tra loro insorti, devolvendo però a una futura sede giudiziaria la risoluzione dei loro contrasti sui reciproci diritti ed obblighi nascenti dall'art.
2.9 dell'accordo del 14.11.2001.
La lettera di diffida e messa in mora a e alla Controparte_1 Parte_1
(facente parte del UP Stella), motivata sulla base di quanto
[...] previsto dall'art.
2.9 punto i) e iv) dell'accordo del 14.11.2011, richiedendo alle stesse il pagamento del 50% degli importi fino a quel momento versati, per le causali sopra descritte, dalla all'Erario, è dunque il Controparte_5 precipitato dell'interpretazione data da (e, quindi, dalla Controparte_2
a quanto previsto da tale disposizione, come invero anche Controparte_5
18 all'ambito soggettivo dell'accordo in data 14.11.2011, e quindi al ritenere obbligati e la (in solido tra loro, Controparte_14 Parte_1 sembra di evincere) per la metà di quanto corrisposto dalla Controparte_5 all'Agenzia delle entrate. Del pari, l'azione di accertamento negativo intro- dotta dalla e quella, di identico contenuto, introdotta da Parte_1
sono la conseguenza dell'espressa previsione delle Controparte_1 parti di rimettere all'autorità giudiziaria l'interpretazione di una previsione contrattuale, quale quella di cui al punto i) – e a punto iv), che invero non viene in rilievo – dell'art. 2.9, di cui ciascuno dei fratelli forniva un'interpre- tazione diversa.
4.10. L'interpretazione fornita da e dalla Controparte_2 Controparte_5
– a ben considerare – è motivata, più che fondata, su eventi sopravvenuti all'accordo del 14.11.2011 e vuole ricondurre nella previsione di cui al punto i) dell'art.
2.9 anche gli effetti, sicuramente sfavorevoli per la società originaria convenuta-attrice in riconvenzionale, conseguenti agli accerta- menti con adesione definiti presso l'Agenzia delle Entrate, a seguito dei quali erano state applicate sanzioni pecuniarie, di carattere fiscale, a carico della per un totale di € 4.894.225,00, comprensivo di imposte, Controparte_5 interessi e sanzioni, ed a fronte dei quali quest'ultima società aveva effetti- vamente pagato, a seguito di rateizzazione, è stato di € 4.935.539,74 (v. docc. nn. 20, 23, 24, 27, 29, 31, 32 e 33 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
Come si è detto sopra, la tesi degli odierni appellati è quella che la previsione contestata avesse la funzione di mantenere l'equilibrio della metà tra i due fratelli, che sarebbe stato alterato in caso di sopravvenienze passive.
È vero che, nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ri- costruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare con la stipulazione negoziale. Tuttavia, questo deve essere fatto – peraltro – avuto riguardo al momento storico di riferimento della pattuizione (cfr. Cass. civ., Sez. L, 25.1.2022, n. 2173), e non ad eventi successivi.
19 In ogni caso, e come si è ripetutamente detto sopra, la ragione pratica della previsione contrattuale di cui al punto i) dell'art.
2.9 non è quella dedotta dagli odierni appellati.
5. Con il secondo motivo di appello la e Parte_1 Controparte_15
censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso
[...]
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della e di Parte_1 legittimazione attiva della Controparte_5
Nello specifico, le appellanti principali censurano la sentenza emessa dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma laddove ha affermato che “formalmente hanno aderito all'accordo del 2011 con la scrittura del 1.2.2017. Quest'ultimo, infatti, è stato concluso, tra gli altri, con la partecipazione di in persona di , e Controparte_16 Parte_2 di quella di in persona di , recependo Controparte_17 Controparte_2 espressamente l'art. 2.9, relativo alla ripartizione tr Controparte_1
e di eventuali esiti negativi di accertamento fiscali sino Controparte_2 al termine delle operazioni di ripartizione dell'originario UP”. In partico- lare, deducono che “La decisione alla quale è pervenuto il Tribunale è errata e va disattesa, perché si pone in contrasto con gli artt. 1362, 1363, 1372 c.c, in materia di efficacia e interpretazione del contratto ed estende illegit- timamente l'effetto di un accordo tra le persone fisiche che lo hanno sotto- scritto a due distinte persone giuridiche che non lo hanno sottoscritto”.
e la hanno proposto appello incidentale, Controparte_2 Controparte_5 condizionato all'accoglimento del secondo motivo di appello principale, av- verso la decisione di primo grado laddove ha ritenuto che la Controparte_5
e la sono divenute parti dell'accordo in data 14.11.2011 Parte_1
a seguito della ratifica da parte delle stesse, unitamente alle altre società dell'originario , di tale accordo con la sottoscrizione di Controparte_6 quello in data 1°.
2.2017. Secondo gli odierni appellati, infatti, “emerge evi- dente la effettiva partecipazione ed adesione delle società costituite fin dalla stipula iniziale dell'accordo divisorio del novembre del 2011, adesione poi confermata da tutte le persone fisiche e giuridiche con l'accordo transattivo del 2017”.
L'accoglimento del terzo motivo di appello proposto dalla Parte_1
e da assorbe l'esame del secondo, e quindi anche del Controparte_1
20 motivo di appello incidentale condizionato proposto da Controparte_2
e dalla Questo giudicante ritiene opportuno, tuttavia, chiarire Controparte_5 quali siano le parti dell'accordo intervenuto in data 14.11.2011 e, dunque, chi siano i soggetti obbligati in ragione della sottoscrizione dello stesso, che
– come si è detto sopra – deve essere qualificato come patto parasociale.
5.1. Con il secondo motivo di appello principale, con cui si deduce la carenza, rispettivamente, di legittimazione passiva di una delle attrici, vale a dire della e di legittimazione attiva di uno dei convenuti, la Parte_1 [...]
si intende invero dedurre – a ben considerare – come il giudice di CP_3 primo grado abbia erroneamente ritenuto la prima società obbligata a corri- spondere la somma per cui è stata condannata e la seconda creditrice della stessa, e quindi parti dell'accordo in data 14.11.2011.
Del resto, le appellanti in via principale dichiarano di censurare il seguente passaggio della sentenza di primo grado: “quanto sopra riportato consente, preliminarmente, di respingere l'eccezione di difetto di legittimazione, attiva e passiva, delle due società costituite nei giudizi riuniti, atteso che formal- mente hanno aderito all'accordo del 2011 con la scrittura del 1.2.2017. Quest'ultimo, infatti, è stato concluso, tra gli altri, con la partecipazione di in persona d , e di quella d Controparte_16 Parte_2 CP_5
in persona d , recependo espressamente l'art. 2.9,
[...] Controparte_2 relativo alla ripartizione tra e di Controparte_1 Controparte_2 eventuali esiti negativi di accertamento fiscali sino al termine delle operazioni di ripartizione dell'originario UP.”
5.2. Le obbligazioni di cui a quello che, pacificamente, costituisce un “ac- cordo divisorio”, qual è quello della scrittura privata in data 14.11.2011, sono state assunte da e da , e Controparte_2 Controparte_1 alle stessa hanno aderito – come si dirà meglio di seguito – , Controparte_18
e . Sono estranee, invece, le società del CP_19 Parte_2
UP (il “UP Congiunto”, come viene definito in quel'ac- CP_5 cordo), che sono state semmai – come rileva la stessa parte appellata – “og- getto di suddivisione nei due costituiti nuovi ed autonomi gruppi” che face- vano capo ai due fratelli , ivi comprese in primo luogo le due CP_2 società capogruppo, ovvero e la Controparte_5 Parte_1
21 E' vero che – come deduce parte appellata-appellante in via incidentale – “lo stesso accordo prevede una serie notevole di obbligazioni e correlativi adempimenti, cadenzati anche nell'ordine di successione temporale e di prio- rità giuridica, che vanno molto al di là della materia relativa alla disciplina degli accordi valevoli tra i soli soci, per investire, in modo pieno e diretto, addirittura prevalente, le condotte obbligate in capo alle società in divisione e, in particolare, in capo proprio ad e ad , en- CP_5 Parte_1 trambe destinatarie, quali capogruppo dei due costituendi raggruppamenti, dell'esecuzione diretta degli adempimenti essenziali ai fini dell'attuazione delle ragioni di scambio economico posti alla base della concordata separa- zione ed integranti quella sintesi degli effetti concreti perseguiti da tutte le parti, ovvero anche dalle società non meno che dai soci”.
La circostanza per cui le società del avrebbero dovuto Controparte_6 porre in essere una serie di atti e attività funzionali a pervenire alla “divi- sione” prevista con tale accordo, anche a trasferimenti immobiliari, non esclude affatto che si sia in presenza di un accordo parasociale tra i due soci di maggioranza delle società del UP (a cui hanno aderito CP_18 ed socie di minoranza di e
[...] CP_19 Controparte_5 CP_20
, socio di minoranza della . Infatti, la volontà delle
[...] Parte_1 società viene espressa, nelle sedi sociali previste, dai soci o dagli organi gestori, questi ultimi espressione della maggioranza del capitale.
5.3. Neanche è possibile affermare – come fanno la e Controparte_5 [...]
– che la sia parte dell'accordo in data CP_2 Parte_1
14.11.2011 in quanto destinataria delle attribuzioni patrimoniali in favore di , e in particolare che è stata la so- Controparte_1 Parte_1 cietà veicolo di per acquisire, sostanzialmente, la Controparte_1 metà del patrimonio societario d ”, prevedendo detto accordo CP_5 che “le attribuzioni dovranno avvenire a favore d a titolo Controparte_2 personale ed a favore di per il tramite della società Controparte_1
che diverrà società veicolo anche al fine, in fase di recesso Parte_1 dalla di poter utilizzare il meccanismo del reverse charge”. Controparte_5
In verità, proprio il tenore delle pattuizioni in parola, intervenute tra i ER
, e la definizione stessa della come “società CP_2 Parte_1 veicolo” provano come si sia in presenza di un complessivo, e complesso,
22 accordo parasociale tra e avente Controparte_2 Controparte_1 ad oggetto il reciproco trasferimento delle partecipazioni sociali degli stessi in tutte le società del , con conseguente attribuzione al Controparte_6 primo personalmente e alla seconda – a cui dovevano essere trasferiti beni immobili e una consistente somma di danaro – attraverso la società di cui sarebbe divenuta socia di controllo. In altri termini, la circostanza per cui è stata ha dato esecuzione a tutte le operazioni di divisione Parte_1 previste nell'accordo del 14.11.2011 mediante l'acquisizione del 49% delle quote d e, successivamente, mediante l'esercizio del diritto Controparte_5 di recesso dalla medesim con l'assemblea del 20 dicembre Controparte_5
2011; così come vi ha dato corso trasferendo i suindicati Controparte_5 valori immobiliari ad , nonché tutti i soci adempiendo alle ob- Parte_1 bligazioni di trasferimento delle proprie quote e/o astenendosi dall'eserci- tare i propri diritti di opzione, come specificamente concordato per ciascuno nell'atto divisorio del 2011”, si giustifica proprio con la natura di patto pa- rasociale della scrittura in data 14.11.2011, e non con l'essere anche tale società (la parte di tale accordo. Parte_1
5.4. In calce all'accordo in data 14.11.2011, “I sig.ri Controparte_18
…Conti …De …. ritenendo che il contenuto del pre- CP_19 Parte_2 sente accordo è conforme a quanto già concordato verbalmente, accettano quanto sopra, dandone conferma con la sottoscrizione”,
Come rileva proprio parte appellata, “l'atto di divisione è stato sottoscritto da tutti i soggetti, persone fisiche, detentrici, in via diretta e indiretta attra- verso le quote possedute dalle società stesse, del 100% del capitale sociale di tutte le società dell'originario gruppo unitario”.
Proprio in ragione di questo, vale a dire che tale accordo è intervenuto tra i due soci di controllo e allo stesso hanno aderito anche i soci di minoranza, quello sottoscritto in data 14.11.2011 deve essere qualificato come “patto parasociale”, in cui sono i soci delle società del ad obbli- Controparte_6 garsi, e non le società, le quali avrebbero assunto – e, infatti, successiva- mente hanno assunto – le determinazioni necessarie a dare attuazione a tale accordo e pervenire alla costituzione di due distinti gruppi. L'esecuzione di quanto statuito con l'accordo in data 14.11.2011 era sicuramente agevolato dall'ulteriore rilievo per cui tre dei sottoscrittori dell'accordo, CP_2
23 , e , rivestivano anche la CP_2 Controparte_1 Parte_2 carica di legali rappresentanti di tutte le società costituenti l'originario gruppo unitario oggetto di “divisione”.
A quanto appena ritenuto consegue che – come hanno dedotto la Parte_1
e – la sottoscrizione da parte della
[...] Controparte_1 CP_5
e della all'accordo transattivo in data 1°.2.2017
[...] Parte_1 non ha determinato, e non poteva determinare, l'adesione di tali società a una previsione contrattuale, quale quella di cui al punto i) dell'art.
2.9 dell'ac- cordo intervenuto tra i fratelli in data 14.11.2011, afferente alle CP_2 attribuzioni patrimoniali riguardanti gli stessi, e che semmai avevano ad og- getto anche le partecipazioni in tali due società. Di contro, la sottoscrizione da parte delle società dell'accordo transattivo in data 1°.2.2017 è motivato dal fatto che questo aveva ad oggetto, e soprattutto, pattuizioni (rinunce agli atti, ecc.) relative anche a contenziosi di cui erano parti le società, e non soltanto i soci, e l'utilizzo da parte delle stesse del marchio ”. CP_5
6. Resta assorbita ogni ulteriore questione, anche la dedotta produzione da parte della e da parte di , in alle- Parte_1 Controparte_1 gato a ciacun atto di appello, di nuovi documenti, non prodotti nel giudizio di primo grado.
In conclusione, l'appello proposto da e dalla Controparte_1 CP_3 sia avverso la sentenza n. 9502/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 14.6.2023 deve essere accolto e, per l'effetto, in integrale riforma di tale decisione, deve essere accertato che la e non hanno diritto a Controparte_5 Controparte_2 conseguire da e dalla in ragione Controparte_1 Parte_1 di quanto previsto dal punto i) dell'art.
2.9 dell'accordo intervenuto tra
[...]
e da il 14.11.2011, la metà degli Parte_8 Controparte_1 importi corrisposti all'Agenzia delle Entrate dalla a seguito Controparte_5 di adesione all'accertamento di cui ai verbali in data 17.10.2014 e in data 28.4.2016; e, conseguentemente, deve essere rigettata la domanda ricon- venzionale proposta da e dalla nel co- Controparte_2 Controparte_5 stituirsi nel giudizio di primo grado, in accoglimento della quale CP_1
e la sono state condannate, in solido tra loro,
[...] Parte_1
a pagare – non è stato specificato a chi nella sentenza appellata – la “somma
24 di € 1.863.486,16, oltre interessi legali sino all'effettivo pagamento ed oltre ulteriori somme erogate all'Agenzia delle Entrate, nella percentuale del 50%, per le stesse causali e nel limite temporale della clausola contrattuale inter- corsa tra le parti”.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente com- pensate tra tutte le parti, sussistendo “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.2.2019, n. 4360, a seguito di Corte cost. 19.4.2018, n. 77), da ravvisare nella circostanza per cui tutte le parti del presente giu- dizio, nel sottoscrivere l'accordo in data 1°.2.2017, hanno rimesso alla sede giurisdizionale la decisione in ordine alla ricomprensione o meno delle somme di cui agli accertamenti fiscali effettuato nei confronti della CP_5 nella previsione di cui al punto i) dell'art. 2.9
[...]
Le spese della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado - d'ufficio dal giu- dice istruttore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, sebbene le parti avessero chiesto che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni -, liquidate con decreto in data 19.1.2021, devono essere poste a carico di entrambe le parti in misura della metà
L'assorbimento del secondo motivo di appello principale, e quindi anche del motivo di appello incidentale condizionato, determina che non sussistano i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo all'appello incidentale proposto da e dalla Controparte_2 CP_5
[...]
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto da e dalla Controparte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 9502/2023 emessa dal Tribunale di Roma
[...]
– Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 14.6.2023 e, per l'effetto, in integrale riforma di tale sentenza:
o accerta che e la non hanno diritto a Controparte_2 Controparte_5 conseguire da e dalla sulla scorta Controparte_1 Parte_1 dell'accordo intervenuto tra e da Controparte_2 Controparte_1
25 il 14.11.2011, e segnatamente della previsione di cui al punto i) dell'art. 2.9, la metà degli importi corrisposti all'Agenzia delle Entrate dalla CP_5
a seguito di adesione all'accertamento di cui ai verbali di contestazione
[...] del 17.10.2014 e del 28.4.2016;
o rigetta la domanda proposta da e dalla Controparte_2 CP_5 volta a conseguire la condanna di e della
[...] Controparte_1 [...]
in solido tra loro, a corrispondere la metà di quanto corrispo- Controparte_8 sto a seguito degli accertamenti con adesione di cui ai verbali di contesta- zione del 17.10.2014 e del 28.4.2016;
o compensa integralmente tra tutte le parti le spese del primo grado di giudizio;
o pone definitivamente a carico di e dalla Controparte_2 CP_5 la metà delle spese di c.t.u., già liquidate con decreto del giudice istrut-
[...] tore del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 19.1.2021, e la restante metà a carico di e della Controparte_1
Parte_1
compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa e di quella riunita con il seguente: 181029.
Roma, 10.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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