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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella, esaminati gli atti del giudizio;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1366/2018 R.G., avente ad oggetto “licenziamento e differenze retributive”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anastasia Licitra del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 05.05.2016;
RICORRENTE contro:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 10, C.F. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
CHIAMATO in CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'11.05.2018 ha esposto:
1- di avere prestato attività Parte_1 lavorativa irregolare alle dipendenze di quale verniciatore carrozziere, dal Controparte_1 gennaio all'ottobre 2003 e dall'11.07.2004 al 10.04.2012; 2- di essere stato poi formalmente assunto in data 11.04.2012, quale operaio artigiano V° livello del C.C.N.L. Metalmeccanici Artigianato, con contratto a tempo indeterminato di 40 ore settimanali, un trattamento economico mensile di € 1.272,12 e n.4 settimane di ferie retribuite;
3- di avere quindi lavorato da tale data al 30.04.2013 e dal 23.04.2015 all'11.01.2016 per circa 10/11 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, e per 5 ore il sabato, per una paga mensile di € 1.500,00 e con la previsione di una sola settimana di ferie l'anno;
4- di essersi assentato dal lavoro, a seguito dell'infortunio occorsogli l'01.12.2015, fino al 10.01.2016, data in cui gli era stato intimato il licenziamento in ragione della non provata riduzione di commesse;
e 5- di avere vanamente chiesto il pagamento delle dovute differenze retributive al datore di lavoro, il quale aveva altresì disertato la convocazione dinnanzi alla D.P.L. di Ragusa per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. richiesta da esso ricorrente con lettera racc.ta del 02.02.2016.
Tanto premesso ed esposto, ha perciò chiesto volersi accertare e Parte_1 dichiarare l'illegittimità dell'intimatogli licenziamento e condannare il resistente, in via principale, al pagamento “di complessivi € 202.260,89, di cui € 82.088,77 a titolo di differenze retributive dall'anno 2003 all'anno 2016; € 103.639,12 a titolo di differenze contributive dall'anno 2003 all'anno 2016 ed € 16.533,00 a titolo di TFR”, e in via gradata al pagamento dell'importo risarcitorio di € 7.500,00 e di € 2.250,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Raccolta prova testimoniale, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' - CP_3 costituitosi in lite per eccepire la prescrizione della contribuzione non versata, eccezion fatta per il periodo di lavoro dall'01.05.2013 al maggio 2015, già riconosciuto in estratto contributivo e oggetto di AVA non pagato, e per aderire, in ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, alla domanda di condanna del resistente al versamento dei dovuti oneri previdenziali - e ultimata la trattazione nella contumacia di non costituitosi in giudizio benché ritualmente chiamatovi, Controparte_1 la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'11.12.2024.
***
La domanda attorea volta alla condanna del datore di lavoro resistente al pagamento delle reclamate differenze retributive è infondata e va conseguentemente rigettata;
a fondamento dell'ingente credito vantato in ricorso ha infatti dedotto lo svolgimento di un Parte_1 orario di lavoro pari a circa 60 ore settimanali, superiore a quello infine riportato nel contratto di lavoro dell'11.04.2012, e la fruizione di una sola settimana di ferie l'anno, la cui prova ha interamente affidato all'unico teste citato (dei quattro indicati in ricorso), il quale, sentito all'udienza dell'11.06.2019, ha dichiarato di averlo visto lavorare presso l'officina del
[...]
“in linea di massima dal 2003 al 2016”, avendola frequentata circa sei volte l'anno, CP_1
e confermato le rimanenti circostanze di cui al somministratogli articolato di prova (i.e. periodi di ingaggio, orari di lavoro e periodi di ferie goduti dal ricorrente), precisando però di averne acquisito contezza dei solo in virtù di quanto riferitogli dal . Pt_1 Attesa l'impossibile valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali de relato partis e l'omessa prova dei fatti costitutivi del vantato credito retributivo, la domanda non può conseguentemente trovare accoglimento.
Merita per contro accoglimento - attesa l'opzione contumaciale esercitata dal resistente e il conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul datore di lavoro quanto all'effettività delle ragioni organizzative e/o produttive sottese al licenziamento per g.m.o. e all'impossibile c.d. repêchage del lavoratore (cfr. ex plurimis CASS. n. 752/2023; CASS. n. 24882/2017) - la domanda risarcitoria proposta dal a ristoro del danno cagionatogli Pt_1 dall'illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dal CP_1 con lettera racc.ta A/R dell'11.01.2016 (in atti), nella quale gli si comunicava appunto “il recesso dal rapporto di lavoro instaurato il 23.04.2015 per ragioni inerenti all'attività produttiva che qui di seguito le esponiamo: riduzione di commesse. Secondo quanto previsto dalle disposizioni della vigente normativa contrattuale Metalmeccanica Artigianato la durata del periodo di preavviso è pari a 6 giorni, pertanto il rapporto di lavoro cesserà a far data dal 18.01.2016”. Trattandosi di recesso per giustificato motivo oggettivo da rapporto di lavoro instaurato nel vigore del D.Lvo n. 23/2015, trova applicazione il disposto dell'art. 3, comma primo, dell'anzidetto testo di legge, per il quale, nella formulazione vigente ratione temporis, “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”; della disposizione è stata nondimeno dichiarata - con sentenza n. 194/2018 - l'illegittimità costituzionale “limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»” per violazione, innanzitutto, degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione;
la rigidità del previsto criterio indennitario introduce infatti “una tutela economica che non costituisce né un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, risulta evidente che una siffatta tutela dell'interesse del lavoratore alla stabilità dell'occupazione non può ritenersi rispettosa degli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., che tale interesse, appunto, proteggono”, e “in una vicenda che coinvolge la persona del lavoratore nel momento traumatico della sua espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria non può essere ancorata all'unico parametro dell'anzianità di servizio. Non possono che essere molteplici i criteri da offrire alla prudente discrezionale valutazione del giudice chiamato a dirimere la controversia. Tale discrezionalità si esercita, comunque, entro confini tracciati dal legislatore per garantire una calibrata modulazione del risarcimento dovuto, entro una soglia minima e una massima. All'interno di un sistema equilibrato di tutele, bilanciato con i valori dell'impresa, la discrezionalità del giudice risponde, infatti, all'esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, pure essa imposta dal principio di eguaglianza.”. Come chiarito in motivazione dai giudici della Consulta, dunque, “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri (…) desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”. Per quanto sopra, il resistente va perciò condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di importo indennitario che appare congruo liquidare, tenuto conto della durata del rapporto (in difetto di altri elementi di giudizio), in misura pari a n. 4 mensilità della convenuta retribuzione di € 1.272,12, oltre accessori di legge. Infondata si appalesa invece, in difetto di produzione in giudizio del C.C.N.L. richiamato in contratto, la domanda attorea volta alla condanna del resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, il ricorrente avendo omesso di allegare e documentare, giusta onere su di esso gravante, la previsione contrattuale di durata del preavviso di recesso superiore a quella accordata e indicata nella lettera di licenziamento. Quanto infine alla chiesta regolarizzazione contributiva, va ritenuta e dichiarata, in difetto di denuncia del lavoratore e di documentati atti interruttivi, la prescrizione e la conseguente non accreditabilità della contribuzione non versata - fondatamente eccepita dall' in ragione del CP_3 compiuto decorso del termine quinquennale di legge alla data della disposta integrazione del contraddittorio, eseguita in data 22.12.2023, anche avuto riguardo alla sospensione straordinaria disposta dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020 nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 -, ad eccezione del periodo di lavoro dall'01.05.2013 al maggio 2015, già riconosciuto al ricorrente e riportato nel prodotto estratto contributivo. Poiché inoltre la contribuzione relativa al periodo dall'01.05.2013 al maggio 2015 forma oggetto di avviso di addebito emesso dall' nei confronti del , non è luogo a rendersi statuizione CP_2 CP_1 condannatoria alcuna in parte qua.
Attesa la soccombenza reciproca delle parti del rapporto, le spese di lite vanno opportunamente compensate per un mezzo, ponendosi il restante mezzo a carico del resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con ordine di pagamento in favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
le spese sostenute dall' seguono la soccombenza e vanno CP_3 poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1366/2018 R.G. nella contumacia del resistente in parziale accoglimento del ricorso, ogni Controparte_1 altra domanda disattesa;
dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 11.01.2016 e risolto a tale data il rapporto di lavoro contratto dalle parti in data 23.04.2015; dichiara prescritta la contribuzione non versata dal resistente, ad eccezione della contribuzione relativa al periodo di lavoro dall'01.05.2013 al maggio 2015; condanna al pagamento: Controparte_1
- in favore di della somma di € 5.088,48, oltre rivalutazione ex art. 150 Parte_1 disp. att. c.p.c. e interessi legali fino al saldo, e di un mezzo delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, con compensazione del restante mezzo;
- in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi CP_3 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
ordina il pagamento allo Stato delle spese di lite sopra liquidate in favore del ricorrente. Così deciso in Ragusa l'8 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella, esaminati gli atti del giudizio;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1366/2018 R.G., avente ad oggetto “licenziamento e differenze retributive”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anastasia Licitra del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Ragusa del 05.05.2016;
RICORRENTE contro:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 10, C.F. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
CHIAMATO in CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'11.05.2018 ha esposto:
1- di avere prestato attività Parte_1 lavorativa irregolare alle dipendenze di quale verniciatore carrozziere, dal Controparte_1 gennaio all'ottobre 2003 e dall'11.07.2004 al 10.04.2012; 2- di essere stato poi formalmente assunto in data 11.04.2012, quale operaio artigiano V° livello del C.C.N.L. Metalmeccanici Artigianato, con contratto a tempo indeterminato di 40 ore settimanali, un trattamento economico mensile di € 1.272,12 e n.4 settimane di ferie retribuite;
3- di avere quindi lavorato da tale data al 30.04.2013 e dal 23.04.2015 all'11.01.2016 per circa 10/11 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, e per 5 ore il sabato, per una paga mensile di € 1.500,00 e con la previsione di una sola settimana di ferie l'anno;
4- di essersi assentato dal lavoro, a seguito dell'infortunio occorsogli l'01.12.2015, fino al 10.01.2016, data in cui gli era stato intimato il licenziamento in ragione della non provata riduzione di commesse;
e 5- di avere vanamente chiesto il pagamento delle dovute differenze retributive al datore di lavoro, il quale aveva altresì disertato la convocazione dinnanzi alla D.P.L. di Ragusa per l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. richiesta da esso ricorrente con lettera racc.ta del 02.02.2016.
Tanto premesso ed esposto, ha perciò chiesto volersi accertare e Parte_1 dichiarare l'illegittimità dell'intimatogli licenziamento e condannare il resistente, in via principale, al pagamento “di complessivi € 202.260,89, di cui € 82.088,77 a titolo di differenze retributive dall'anno 2003 all'anno 2016; € 103.639,12 a titolo di differenze contributive dall'anno 2003 all'anno 2016 ed € 16.533,00 a titolo di TFR”, e in via gradata al pagamento dell'importo risarcitorio di € 7.500,00 e di € 2.250,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Raccolta prova testimoniale, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' - CP_3 costituitosi in lite per eccepire la prescrizione della contribuzione non versata, eccezion fatta per il periodo di lavoro dall'01.05.2013 al maggio 2015, già riconosciuto in estratto contributivo e oggetto di AVA non pagato, e per aderire, in ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, alla domanda di condanna del resistente al versamento dei dovuti oneri previdenziali - e ultimata la trattazione nella contumacia di non costituitosi in giudizio benché ritualmente chiamatovi, Controparte_1 la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'11.12.2024.
***
La domanda attorea volta alla condanna del datore di lavoro resistente al pagamento delle reclamate differenze retributive è infondata e va conseguentemente rigettata;
a fondamento dell'ingente credito vantato in ricorso ha infatti dedotto lo svolgimento di un Parte_1 orario di lavoro pari a circa 60 ore settimanali, superiore a quello infine riportato nel contratto di lavoro dell'11.04.2012, e la fruizione di una sola settimana di ferie l'anno, la cui prova ha interamente affidato all'unico teste citato (dei quattro indicati in ricorso), il quale, sentito all'udienza dell'11.06.2019, ha dichiarato di averlo visto lavorare presso l'officina del
[...]
“in linea di massima dal 2003 al 2016”, avendola frequentata circa sei volte l'anno, CP_1
e confermato le rimanenti circostanze di cui al somministratogli articolato di prova (i.e. periodi di ingaggio, orari di lavoro e periodi di ferie goduti dal ricorrente), precisando però di averne acquisito contezza dei solo in virtù di quanto riferitogli dal . Pt_1 Attesa l'impossibile valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali de relato partis e l'omessa prova dei fatti costitutivi del vantato credito retributivo, la domanda non può conseguentemente trovare accoglimento.
Merita per contro accoglimento - attesa l'opzione contumaciale esercitata dal resistente e il conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul datore di lavoro quanto all'effettività delle ragioni organizzative e/o produttive sottese al licenziamento per g.m.o. e all'impossibile c.d. repêchage del lavoratore (cfr. ex plurimis CASS. n. 752/2023; CASS. n. 24882/2017) - la domanda risarcitoria proposta dal a ristoro del danno cagionatogli Pt_1 dall'illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dal CP_1 con lettera racc.ta A/R dell'11.01.2016 (in atti), nella quale gli si comunicava appunto “il recesso dal rapporto di lavoro instaurato il 23.04.2015 per ragioni inerenti all'attività produttiva che qui di seguito le esponiamo: riduzione di commesse. Secondo quanto previsto dalle disposizioni della vigente normativa contrattuale Metalmeccanica Artigianato la durata del periodo di preavviso è pari a 6 giorni, pertanto il rapporto di lavoro cesserà a far data dal 18.01.2016”. Trattandosi di recesso per giustificato motivo oggettivo da rapporto di lavoro instaurato nel vigore del D.Lvo n. 23/2015, trova applicazione il disposto dell'art. 3, comma primo, dell'anzidetto testo di legge, per il quale, nella formulazione vigente ratione temporis, “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”; della disposizione è stata nondimeno dichiarata - con sentenza n. 194/2018 - l'illegittimità costituzionale “limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»” per violazione, innanzitutto, degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione;
la rigidità del previsto criterio indennitario introduce infatti “una tutela economica che non costituisce né un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, risulta evidente che una siffatta tutela dell'interesse del lavoratore alla stabilità dell'occupazione non può ritenersi rispettosa degli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., che tale interesse, appunto, proteggono”, e “in una vicenda che coinvolge la persona del lavoratore nel momento traumatico della sua espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria non può essere ancorata all'unico parametro dell'anzianità di servizio. Non possono che essere molteplici i criteri da offrire alla prudente discrezionale valutazione del giudice chiamato a dirimere la controversia. Tale discrezionalità si esercita, comunque, entro confini tracciati dal legislatore per garantire una calibrata modulazione del risarcimento dovuto, entro una soglia minima e una massima. All'interno di un sistema equilibrato di tutele, bilanciato con i valori dell'impresa, la discrezionalità del giudice risponde, infatti, all'esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore, pure essa imposta dal principio di eguaglianza.”. Come chiarito in motivazione dai giudici della Consulta, dunque, “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri (…) desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”. Per quanto sopra, il resistente va perciò condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di importo indennitario che appare congruo liquidare, tenuto conto della durata del rapporto (in difetto di altri elementi di giudizio), in misura pari a n. 4 mensilità della convenuta retribuzione di € 1.272,12, oltre accessori di legge. Infondata si appalesa invece, in difetto di produzione in giudizio del C.C.N.L. richiamato in contratto, la domanda attorea volta alla condanna del resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, il ricorrente avendo omesso di allegare e documentare, giusta onere su di esso gravante, la previsione contrattuale di durata del preavviso di recesso superiore a quella accordata e indicata nella lettera di licenziamento. Quanto infine alla chiesta regolarizzazione contributiva, va ritenuta e dichiarata, in difetto di denuncia del lavoratore e di documentati atti interruttivi, la prescrizione e la conseguente non accreditabilità della contribuzione non versata - fondatamente eccepita dall' in ragione del CP_3 compiuto decorso del termine quinquennale di legge alla data della disposta integrazione del contraddittorio, eseguita in data 22.12.2023, anche avuto riguardo alla sospensione straordinaria disposta dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020 nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 -, ad eccezione del periodo di lavoro dall'01.05.2013 al maggio 2015, già riconosciuto al ricorrente e riportato nel prodotto estratto contributivo. Poiché inoltre la contribuzione relativa al periodo dall'01.05.2013 al maggio 2015 forma oggetto di avviso di addebito emesso dall' nei confronti del , non è luogo a rendersi statuizione CP_2 CP_1 condannatoria alcuna in parte qua.
Attesa la soccombenza reciproca delle parti del rapporto, le spese di lite vanno opportunamente compensate per un mezzo, ponendosi il restante mezzo a carico del resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con ordine di pagamento in favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
le spese sostenute dall' seguono la soccombenza e vanno CP_3 poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1366/2018 R.G. nella contumacia del resistente in parziale accoglimento del ricorso, ogni Controparte_1 altra domanda disattesa;
dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 11.01.2016 e risolto a tale data il rapporto di lavoro contratto dalle parti in data 23.04.2015; dichiara prescritta la contribuzione non versata dal resistente, ad eccezione della contribuzione relativa al periodo di lavoro dall'01.05.2013 al maggio 2015; condanna al pagamento: Controparte_1
- in favore di della somma di € 5.088,48, oltre rivalutazione ex art. 150 Parte_1 disp. att. c.p.c. e interessi legali fino al saldo, e di un mezzo delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, con compensazione del restante mezzo;
- in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi CP_3 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
ordina il pagamento allo Stato delle spese di lite sopra liquidate in favore del ricorrente. Così deciso in Ragusa l'8 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella