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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 28381/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Parte_1
Francescangeli, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71, assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971, handicap grave ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 22/7/2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. - decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per ATP - domandando di accertare il proprio stato di invalida civile con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71 o, quanto meno, all'assegno mensile, ex art. 13 della legge n. 118/1971. A sostegno della domanda, la ricorrente ha precisato di essere affetta dalle patologie indicate in ricorso, che la rendono totalmente inabile al lavoro o, quanto meno, in misura pari al 74%, specificamente contestando le risultanze della CTU espletata nel procedimento di ATP dello stato invalidante, nonché dedotto di essere in possesso degli altri requisiti di natura extra-sanitaria richiesti dalla legge per l'attribuzione delle provvidenze economiche agli invalidi civili. Ha rappresentato, inoltre, che il CTU nominato nella fase di ATP aveva già riconosciuto la sussistenza delle condizioni di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, tuttavia non omologate. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato la decisione, sicché, verificata la ritualità della notifica, con ordinanza del 12/9/2024 è stata dichiarata la contumacia dell' CP_1
Acquisito il fascicolo della precedente fase di ATP, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, nonché con il rinnovo della CTU medico legale.
Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia viene decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, osservarsi che il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di ATP è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente il 17/7/2024 ed il presente ricorso depositato il 22/7/2024, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è solo in parte fondato.
3.1 L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
2 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della CTU;
il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. In proposito, la Suprema Corte ha osservato che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018). Nel caso in esame, parte ricorrente ha censurato in modo specifico la perizia resa nel corso della fase di ATP e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla CTU, sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. 3.2 Tanto premesso, nel presente giudizio occorre muovere dalla considerazione che il giudice della fase di ATP ha escluso l'ammissibilità di una omologa parziale, evidentemente accedendo all'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (Cass., sez. lav., n. 3377 del 5/2/2019, Cass., sez. lav., n. 2168 dell'1/2/2021, Cass., sez. lav., n. 5720 del 3/3/2021 e Cass., sez. lav., n. 17090 del 20/6/2024). Invero, nel procedimento di ATP l'ausiliario aveva ritenuto sussistente, sin dall'epoca della domanda amministrativa, lo status di soggetto portatore di
3 handicap in condizioni di gravità, ma tale accertamento non è stato omologato, essendo in tal modo rimessa alla fase di merito ogni valutazione, a fronte del dissenso, ancorché parziale, della parte. Sicché, anche alla luce dell'insegnamento del Supremo Collegio, la decisione nel presente giudizio di opposizione investe per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere nel ricorso per ATP. 3.3 Premesso l'indirizzo interpretativo della Corte di legittimità in merito all'ambito del giudizio di opposizione, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. Preme al riguardo precisare che questo decidente, esaminata la perizia resa in fase di ATP, ha ritenuto di non riproporre all'ausiliario il quesito in merito all'accertamento dello status di soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità, potendosi condividere le esaurienti argomentazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal CTU nominato in fase di ATP, peraltro non censurate sotto alcuno specifico profilo dalle parti. Disposto, pertanto, il rinnovo soltanto parziale della perizia medico- legale, con riguardo ai presupposti sanitari per l'attribuzione della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71 e dell'assegno mensile ex art. 13 legge n. 118/1971, il CTU nominato in questa fase processuale ha sottoposto a revisione critica le conclusioni rese nella precedente fase di ATP, pervenendo a conclusioni parzialmente divergenti. 3.4 Invero, esaminata la documentazione sanitaria in atti e sottoposta a visita la perizianda, il CTU nominato in questa fase processuale ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente, in ragione delle patologie da cui è affetta, ad una disamina complessiva del quadro invalidante e con applicazione del metodo riduzionistico, applicando le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, presenta, a decorrere dal mese di ottobre 2023, un grado di riduzione permanente della capacità lavorativa quantomeno pari al 75%. Più precisamente, il CTU ha osservato che: “a parere del CTU, esaminata la documentazione in atti, sottoposto a visita la Sig.ra di anni Parte_1
52, visto le patologie in diagnosi espresse e le considerazioni fatte, si ritiene che la stessa Si trovi nelle condizioni previste all'art. 13 della Legge 118/71 per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità con decorrenza da ottobre 2023 e revisione fra un anno dalla suddetta visita”. A decorrere dal mese di ottobre 2023, pertanto, la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971. Non risultano mai essere stati integrati, di contro, i requisiti per beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71. Giova osservare che le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise, poiché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali. Peraltro, a fronte della completezza e dalla esaustività della relazione peritale, la parte ricorrente non ha sollevato contestazioni sotto alcuno specifico
4 profilo sanitario, né evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale. Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente – che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti – può affermarsi che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile ex art. 13 legge n. 118/1971 a decorrere dal mese di ottobre 2023, mentre non è mai stata in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71. Per le ragioni sopra spiegate, va inoltre confermata la condizione di soggetto portatore di handicap grave, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, già riconosciuta in seno alla fase di ATP.
4. Le spese di lite - da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario - vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa. Con riferimento alla loro misura, è certamente vero che i requisiti sanitari utili a beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71 sono risultati insussistenti, mentre il riconoscimento di quelli necessari a beneficiare dell'assegno mensile ex art. 13 legge n. 118/1971 sono stati riconosciuti con decorrenza successiva alla visita condotta in sede amministrativa e alla ricezione del relativo verbale, quando era pertanto possibile presentare una nuova domanda amministrativa per fare valere l'accertamento sopravvenuto, senza necessità alcuna di adire l'autorità giudiziaria;
tuttavia, stante la mancata omologa parziale delle risultanze della fase di ATP, questo giudizio concerne anche lo status di soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità, sussistente fin dalla domanda amministrativa, per il cui accertamento non è stato necessario disporre un supplemento di perizia, bensì solo richiamare quella resa in fase di ATP. Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene il decidente che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, comprensive di quelle della fase di ATP (cfr. Cass., 24/06/2009, n. 14846, Cass. 26/6/2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16/4/2009 e Cass. 30/3/2011, n. 7307). Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese della CTU CP_1 resa nella fase di ATP, già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente è, sin dall'epoca della domanda amministrativa, soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità
5 ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92, nonché in possesso, dall'ottobre 2023, dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971.
Rigetta, per il resto, il ricorso. Compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.696, e condanna l' alla refusione a parte ricorrente della residua metà, pari a € CP_1
1.348, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze Pt_2 tecniche d'ufficio, già liquidate. Roma, 14 gennaio 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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