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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16052 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53940 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53940 /2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv. Filomena Parte_1 C.F._1
SI e NN ER ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma, Via
Panama n. 86, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Samantha Luponio ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Piazzale Don Minzoni n.9, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti con note depositate per l'udienza del 27.10.2025 in t.s.: “1) La Per_ figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i soli atti di ordinaria amministrazione. La stessa minore convivrà prevalentemente con la madre nell'abitazione sita in Roma Via Velletri 21. Il padre potrà tenerla con sé, salvo diversi accordi tra le parti, anche finalizzati a definire eventuali periodi di vacanza, nel corso dell'anno, ulteriori rispetto a quelli estivi: - nei fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina quando la condurrà a scuola (o presso l'abitazione di Via Velletri nei periodi di vacanza); -
1 Per_ infrasettimanalmente il martedì ed il giovedì con pernotto (prelevandola alle 19) quando Per_ trascorre il successivo weekend con la mamma e il solo martedì con pernotto quando trascorre il weekend con il papà con accompagnamento a scuola (o presso l'abitazione di via Velletri nei periodi di vacanza); - nel corso delle vacanze estive per un periodo di 15 giorni, anche consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, specificando che nei restanti periodi delle vacanze scolastiche si seguirà la frequentazione ordinaria, fatto salvo il pari diritto della madre di trascorrere Per_ con 15 giorni, anche consecutivi;
- per le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre e dal 26 dicembre alla mattina del 31 dicembre, oppure il 25 dicembre e dalla mattina del 31 dicembre al 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di
“pasquetta”, durante le vacanze pasquali;
- per i “ponti” e le festività infrasettimanali, alternandosi con la IG.ra , ogni anno, dal giorno precedente la festività sino all'accompagnamento a CP_1
Per_ scuola il giorno successivo alla festività stessa. trascorrerà i rispettivi compleanni dei genitori con questi ultimi e allo stesso modo la Festa del Papà e della Mamma. Ove possibile, il compleanno della bambina sarà festeggiato con entrambi i genitori, diversamente i genitori si alterneranno nel pranzo e nella cena di anno in anno. Il padre avrà poi facoltà, anche al di fuori dei giorni di Per_ frequentazione, di condurre a scuola e/o di andare a riprenderla all'uscita della stessa, avvisando preventivamente la madre con un anticipo di almeno 24 ore. 2) Il IG. verserà alla Pt_1
Per_ IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento di , la somma mensile di € 985,81 (e CP_1 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data di pubblicazione della emananda sentenza) oltre al 70 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Roma. Il sig. si impegna, altresì, a sostenere integralmente le spese Pt_1 straordinarie afferenti all'immobile sito in Roma, Via Velletri 21 sino a quando la IG.ra sarà CP_1 titolare del diritto di abitazione di cui al successivo punto n. 3), ossia sino al 9 maggio 2046. 3) Il
IG. si obbliga ad intestare alla figlia minore la proprietà dell'abitazione di Roma, Via Pt_1
Velletri 21, interno 11, piano 4 identificata al N.C.E.U, foglio 578, particella 13, sub 523, zona 2, categ. A/2, classe 03 consistenza 7,5 vani, R.C. 2227,22 con annesso locale soffitta sito nel medesimo edificio all'int. 11 piano 4 identificato al N.C.E.U, foglio 578, particella 13, sub 524, zona 2, categ.
C/2, classe 04, consistenza mq 16, R.C. 133,87 e a continuare a far fronte al versamento dei ratei del relativo mutuo, a lui intestato, sino alla estinzione dello stesso, con contestuale costituzione del diritto di abitazione in favore della sig.ra sino alla data del 9 maggio 2046. A tal fine le parti, CP_1 entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza, si impegnano a depositare ricorso congiunto al Giudice Tutelare per la prevista autorizzazione. Entro 30 giorni dal rilascio della predetta autorizzazione il IG. si obbliga a formalizzare la cessione della proprietà e la Pt_1 costituzione del diritto abitativo dinnanzi al notaio di sua fiducia, sopportandone i relativi costi. Le
2 parti si danno atto che tale accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale e invocano i benefici fiscali, la registrazione a tassa fissa e/o l'esenzione anche di imposte di bollo e ipotecarie, nonché catastali ai sensi dell'art. 1 tariffa parte I allegata al DPR 131/86, così come modificato dalla legge 549/95 e 48/99 e di qualsivoglia norma favorevole. Si precisa che le attribuzioni sopra menzionate saranno perfezionate senza corrispettivo e non saranno supportate da una causale liberatoria o donativa. Tali attribuzioni si giustificano in considerazione dell'esigenza di fornire una definizione adeguata”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2022, ha chiesto di dichiarare, alle condizioni Parte_1 indicate nel ricorso introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Conca dei Marini (SA) in data 10.06.2016 con , allegando che dal matrimonio è nata la figlia CP_1
il 09.05.2019 e con sentenza n. 11556/2021 pubblicata il 05.07.2021 il Tribunale aveva Per_1 pronunciato la separazione personale delle parti.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla richiesta di pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle diverse condizioni indicate in atti.
Con sentenza parziale n. 272/2024 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
per la trattazione delle altre domande la causa è stata rimessa sul ruolo e con ordinanza del 7 giugno 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle more le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, sicché il G.I. ha fissato udienza di precisazione congiunta delle conclusioni, disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione il 28 ottobre 2025 senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, stante l'espressa rinuncia delle parti.
***
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate dalle parti in merito alla figlia minore , sia in punto di affidamento che Per_1 in punto di statuizioni economiche, appaiono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore, tenuto conto anche della documentazione economica e reddituale in atti.
Il Collegio, poi, prende atto di quanto concordato dalle parti nelle pattuizioni, con valenza meramente negoziale, esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui il Tribunale prende atto.
SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo raggiunto si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 53940 del 2022, così provvede:
“1. Accoglie le conclusioni congiunte delle parti, precisate in epigrafe, e prende atto delle pattuizioni con valenza meramente negoziale esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio
2. Compensa integralmente le spese di lite.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 31.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.sa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53940 /2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv. Filomena Parte_1 C.F._1
SI e NN ER ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma, Via
Panama n. 86, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Samantha Luponio ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Piazzale Don Minzoni n.9, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte delle parti con note depositate per l'udienza del 27.10.2025 in t.s.: “1) La Per_ figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i soli atti di ordinaria amministrazione. La stessa minore convivrà prevalentemente con la madre nell'abitazione sita in Roma Via Velletri 21. Il padre potrà tenerla con sé, salvo diversi accordi tra le parti, anche finalizzati a definire eventuali periodi di vacanza, nel corso dell'anno, ulteriori rispetto a quelli estivi: - nei fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina quando la condurrà a scuola (o presso l'abitazione di Via Velletri nei periodi di vacanza); -
1 Per_ infrasettimanalmente il martedì ed il giovedì con pernotto (prelevandola alle 19) quando Per_ trascorre il successivo weekend con la mamma e il solo martedì con pernotto quando trascorre il weekend con il papà con accompagnamento a scuola (o presso l'abitazione di via Velletri nei periodi di vacanza); - nel corso delle vacanze estive per un periodo di 15 giorni, anche consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, specificando che nei restanti periodi delle vacanze scolastiche si seguirà la frequentazione ordinaria, fatto salvo il pari diritto della madre di trascorrere Per_ con 15 giorni, anche consecutivi;
- per le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre e dal 26 dicembre alla mattina del 31 dicembre, oppure il 25 dicembre e dalla mattina del 31 dicembre al 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di
“pasquetta”, durante le vacanze pasquali;
- per i “ponti” e le festività infrasettimanali, alternandosi con la IG.ra , ogni anno, dal giorno precedente la festività sino all'accompagnamento a CP_1
Per_ scuola il giorno successivo alla festività stessa. trascorrerà i rispettivi compleanni dei genitori con questi ultimi e allo stesso modo la Festa del Papà e della Mamma. Ove possibile, il compleanno della bambina sarà festeggiato con entrambi i genitori, diversamente i genitori si alterneranno nel pranzo e nella cena di anno in anno. Il padre avrà poi facoltà, anche al di fuori dei giorni di Per_ frequentazione, di condurre a scuola e/o di andare a riprenderla all'uscita della stessa, avvisando preventivamente la madre con un anticipo di almeno 24 ore. 2) Il IG. verserà alla Pt_1
Per_ IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento di , la somma mensile di € 985,81 (e CP_1 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data di pubblicazione della emananda sentenza) oltre al 70 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Roma. Il sig. si impegna, altresì, a sostenere integralmente le spese Pt_1 straordinarie afferenti all'immobile sito in Roma, Via Velletri 21 sino a quando la IG.ra sarà CP_1 titolare del diritto di abitazione di cui al successivo punto n. 3), ossia sino al 9 maggio 2046. 3) Il
IG. si obbliga ad intestare alla figlia minore la proprietà dell'abitazione di Roma, Via Pt_1
Velletri 21, interno 11, piano 4 identificata al N.C.E.U, foglio 578, particella 13, sub 523, zona 2, categ. A/2, classe 03 consistenza 7,5 vani, R.C. 2227,22 con annesso locale soffitta sito nel medesimo edificio all'int. 11 piano 4 identificato al N.C.E.U, foglio 578, particella 13, sub 524, zona 2, categ.
C/2, classe 04, consistenza mq 16, R.C. 133,87 e a continuare a far fronte al versamento dei ratei del relativo mutuo, a lui intestato, sino alla estinzione dello stesso, con contestuale costituzione del diritto di abitazione in favore della sig.ra sino alla data del 9 maggio 2046. A tal fine le parti, CP_1 entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza, si impegnano a depositare ricorso congiunto al Giudice Tutelare per la prevista autorizzazione. Entro 30 giorni dal rilascio della predetta autorizzazione il IG. si obbliga a formalizzare la cessione della proprietà e la Pt_1 costituzione del diritto abitativo dinnanzi al notaio di sua fiducia, sopportandone i relativi costi. Le
2 parti si danno atto che tale accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale e invocano i benefici fiscali, la registrazione a tassa fissa e/o l'esenzione anche di imposte di bollo e ipotecarie, nonché catastali ai sensi dell'art. 1 tariffa parte I allegata al DPR 131/86, così come modificato dalla legge 549/95 e 48/99 e di qualsivoglia norma favorevole. Si precisa che le attribuzioni sopra menzionate saranno perfezionate senza corrispettivo e non saranno supportate da una causale liberatoria o donativa. Tali attribuzioni si giustificano in considerazione dell'esigenza di fornire una definizione adeguata”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2022, ha chiesto di dichiarare, alle condizioni Parte_1 indicate nel ricorso introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Conca dei Marini (SA) in data 10.06.2016 con , allegando che dal matrimonio è nata la figlia CP_1
il 09.05.2019 e con sentenza n. 11556/2021 pubblicata il 05.07.2021 il Tribunale aveva Per_1 pronunciato la separazione personale delle parti.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla richiesta di pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle diverse condizioni indicate in atti.
Con sentenza parziale n. 272/2024 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
per la trattazione delle altre domande la causa è stata rimessa sul ruolo e con ordinanza del 7 giugno 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle more le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, sicché il G.I. ha fissato udienza di precisazione congiunta delle conclusioni, disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione il 28 ottobre 2025 senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, stante l'espressa rinuncia delle parti.
***
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate dalle parti in merito alla figlia minore , sia in punto di affidamento che Per_1 in punto di statuizioni economiche, appaiono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore, tenuto conto anche della documentazione economica e reddituale in atti.
Il Collegio, poi, prende atto di quanto concordato dalle parti nelle pattuizioni, con valenza meramente negoziale, esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui il Tribunale prende atto.
SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo raggiunto si reputa congruo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 53940 del 2022, così provvede:
“1. Accoglie le conclusioni congiunte delle parti, precisate in epigrafe, e prende atto delle pattuizioni con valenza meramente negoziale esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio
2. Compensa integralmente le spese di lite.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 31.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.sa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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