Articolo 21 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281
Articolo 20Articolo 22
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27 settembre 1963
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18 luglio 1968
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3 novembre 1999
Art. 21.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Con la stessa pena e' punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, ((materie prime per mangimi)) integrati, ((materie prime per mangimi)) integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli articoli 15, lettera c) e 16, lettera d), salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.
Entrata in vigore il 3 novembre 1999