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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/07/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 369 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 369 /2025 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC TRA
(CF ) nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Olesnica (POLONIA) con l'Avv. Anna Rita IMPENNA, come da procura in atti RICORRENTE E
(CF nato il [...] a [...]_1 C.F._2 con l'Avv. Maria Rita FORNAIOLO RESISTENTE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la IG.ra ha proposto ricorso Parte_1 ex art. 473.bis. 29 cpc nei confronti di chiedendo la modifica del Controparte_1 provvedimento di omologa della separazione personale emesso dal Tribunale di VI in data 29.3.2022 in RG 98/2022, ove al punto 5, in relazione alle modalità di affidamento e visita del visita del figlio si stabiliva quanto segue: “ il padre terrà con sé i figli a settimane alterne, a partire dalla domenica mattina, ore 10,00, fino al lunedì sera, ore 20,00, orario in cui il padre riaccompagnerà i figli presso la casa coniugale previa consumazione del pasto serale;
inoltre li terrà con sé anche il mercoledì e il venerdì dall' uscita da scuola fino alla cena compresa;
nella settimana in cui non terrà i figli durante il fine settimana, il padre li terrà con sé martedì, giovedì e venerdì sempre con gli orari sopra indicati (uscita da scuola fino alla cena compresa) curando di riportarli presso la casa coniugale entro le ore 20,00”. A fondamento della domanda deduceva le modifiche relative al suo orario di lavoro e la necessità, di conseguenza, di stabilire nuovi orari e giorni di visita del padre con il figlio Costituendo sin giudizio parte resistente si è opposta alla domanda chiedendone il rigetto perché inammissibile difettando i presupposti di legge. All'udienza del 7.7.2025 le parti, in uno spirito di conciliazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni congiunte chiedendo l'emissione di sentenza.
“1. affidare il figlio minore congiuntamente ai genitori con permanenza con tempi Per_1 paritari presso entrambi genitori. Ogni genitore ha il diritto di vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne dalle ore 10,00 del sabato, quando il genitore che dovrà tenere con se il figlio lo andrà a prendere presso l'abitazione dell'altro genitore al sabato successivo alle ore 10,00, iniziando dalla madre. Durante la settimana in cui il figlio non è presso di sé, l'altro genitore ha facoltà di tenere il figlio dall'uscita di scuola del mercoledi al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 10.00 del giorno successivo e dalle ore 10,30 del 24.12 alle ore 12,30 del 26 dicembre con l'altro genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 10,00 del giorno di capodanno con un genitore e dalle ore 10,30 alle ore 12,00 del giorno successivo con l'altro genitore;
durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro. Il tutto iniziando dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto il minore trascorrerà sette giorni con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio del prossimo anno;
2. ogni genitore provvederà al mantenimento del figlio nel periodo in cui è presso Per_1 di sé, corrispondendo, inoltre, il 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo del Tribunale di VI (le parti intendono come spese straordinarie quelle relative a libri di testo, spese farmaceutiche e mediche, mensa scolastica, trasporto per motivi scolastici, gite scolastiche);
3. spese compensate rinuncia all'impugnazione”.
Preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito Rilevato, inoltre, che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di VI definitivamente pronunciando:
1.accoglie il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
e per l'effetto a modifica del provvedimento di omologa della Controparte_1 separazione personale tra coniugi emesso dal Tribunale di VI in data 29.03.2022 in RG 98/2022, dispone come da indicati accordi intervenuti tra le parti 2. Spese compensate. Così deciso in VI nella camera di consiglio del 07.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 369 /2025 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC TRA
(CF ) nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Olesnica (POLONIA) con l'Avv. Anna Rita IMPENNA, come da procura in atti RICORRENTE E
(CF nato il [...] a [...]_1 C.F._2 con l'Avv. Maria Rita FORNAIOLO RESISTENTE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la IG.ra ha proposto ricorso Parte_1 ex art. 473.bis. 29 cpc nei confronti di chiedendo la modifica del Controparte_1 provvedimento di omologa della separazione personale emesso dal Tribunale di VI in data 29.3.2022 in RG 98/2022, ove al punto 5, in relazione alle modalità di affidamento e visita del visita del figlio si stabiliva quanto segue: “ il padre terrà con sé i figli a settimane alterne, a partire dalla domenica mattina, ore 10,00, fino al lunedì sera, ore 20,00, orario in cui il padre riaccompagnerà i figli presso la casa coniugale previa consumazione del pasto serale;
inoltre li terrà con sé anche il mercoledì e il venerdì dall' uscita da scuola fino alla cena compresa;
nella settimana in cui non terrà i figli durante il fine settimana, il padre li terrà con sé martedì, giovedì e venerdì sempre con gli orari sopra indicati (uscita da scuola fino alla cena compresa) curando di riportarli presso la casa coniugale entro le ore 20,00”. A fondamento della domanda deduceva le modifiche relative al suo orario di lavoro e la necessità, di conseguenza, di stabilire nuovi orari e giorni di visita del padre con il figlio Costituendo sin giudizio parte resistente si è opposta alla domanda chiedendone il rigetto perché inammissibile difettando i presupposti di legge. All'udienza del 7.7.2025 le parti, in uno spirito di conciliazione, ha rassegnato le seguenti conclusioni congiunte chiedendo l'emissione di sentenza.
“1. affidare il figlio minore congiuntamente ai genitori con permanenza con tempi Per_1 paritari presso entrambi genitori. Ogni genitore ha il diritto di vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne dalle ore 10,00 del sabato, quando il genitore che dovrà tenere con se il figlio lo andrà a prendere presso l'abitazione dell'altro genitore al sabato successivo alle ore 10,00, iniziando dalla madre. Durante la settimana in cui il figlio non è presso di sé, l'altro genitore ha facoltà di tenere il figlio dall'uscita di scuola del mercoledi al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 10.00 del giorno successivo e dalle ore 10,30 del 24.12 alle ore 12,30 del 26 dicembre con l'altro genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 10,00 del giorno di capodanno con un genitore e dalle ore 10,30 alle ore 12,00 del giorno successivo con l'altro genitore;
durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro. Il tutto iniziando dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto il minore trascorrerà sette giorni con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio del prossimo anno;
2. ogni genitore provvederà al mantenimento del figlio nel periodo in cui è presso Per_1 di sé, corrispondendo, inoltre, il 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo del Tribunale di VI (le parti intendono come spese straordinarie quelle relative a libri di testo, spese farmaceutiche e mediche, mensa scolastica, trasporto per motivi scolastici, gite scolastiche);
3. spese compensate rinuncia all'impugnazione”.
Preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito Rilevato, inoltre, che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di VI definitivamente pronunciando:
1.accoglie il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
e per l'effetto a modifica del provvedimento di omologa della Controparte_1 separazione personale tra coniugi emesso dal Tribunale di VI in data 29.03.2022 in RG 98/2022, dispone come da indicati accordi intervenuti tra le parti 2. Spese compensate. Così deciso in VI nella camera di consiglio del 07.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco