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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pesaro
Lavoro
N.R.G. 1118/2024
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. QUAGLIATO Parte_1
VIRGILIO,
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti QUAGLIATO
VIRGILIO
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FURIASSI ANNARITA,
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.10.2024 l'istante rappresentava di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 28.08.2012 al 01.02.2019 e di essere rimasto creditore, alla fine del rapporto di lavoro, della somma di €
1624,00 come meglio indicato nel conteggio sindacale allegato. Tale credito discendeva dall'aver percepito una retribuzione inferiore rispetto alle tariffe sindacali previste dal CCNL, Trasporto merci, livello 3S.
La resistente si è costituita rappresentando di aver già corrisposto la retribuzione pretesa dal ricorrente poiché l'importo erogato mensilmente al lavoratore, comprensivo di paga tabellare e di superminimo, era superiore a quella rivendicata ed era stata pagata mediante bonifici bancari. Eccepiva la prescrizione presuntiva del diritto di cui all'art. 2955, n. 2, cc., essendo il rapporto cessato il 02.02.2019 e la lettera di messa in mora del dicembre
2023.
***
Il ricorso è infondato.
L'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla resistente è inammissibile.
La prescrizione presuntiva si basa sulla presunzione legale che, trascorso un certo periodo (1 anno per i crediti di lavoro subordinato ex art. 2955
c.c.), il credito sia stato pagato, anche in assenza di quietanza scritta. Serve
a tutelare il debitore da pretese tardive, quando si presume che il pagamento sia avvenuto ma non vi sia prova documentale (Cass.
38591/2021: La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5,
c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza).
Pag. 2 di 4 La prescrizione presuntiva non è perciò applicabile quando, come nel caso in esame, il pagamento avviene usualmente con modalità tracciabili, come i bonifici bancari. Questo perché il pagamento lascia una prova scritta che esclude la necessità di presumere l'avvenuto pagamento in base al solo decorso del tempo.
Ciò nonostante il ricorso va respinto perché infondato.
La resistente ha infatti allegato e documentalmente dimostrato di aver corrisposto mensilmente al ricorrente importi superiori a quanto rivendicato con il ricorso. Gli importi dei bonifici in atti corrispondono con il valore netto della retribuzione indicata nei prospetti paga e la retribuzione erogata comprendeva oltre alla paga tabellare un superminimo, di cui nel conteggio del percepito allegato al ricorso, non si è tenuto conto.
Tale allegazione della resistente non contrasta con l'eccezione di prescrizione presuntiva, che è incompatibile solo con l'ammissione del debitore che il credito non è stato estinto perché inesistente ma non anche con l'assunto che esso si è estinto per avvenuto integrale pagamento (Cass.
10998/2001; id. 2257/1999).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
1128,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
Spese come in parte motiva.
Pesaro, 27/05/2025.
Il Giudice
Pag. 3 di 4 Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 4 di 4
Lavoro
N.R.G. 1118/2024
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. QUAGLIATO Parte_1
VIRGILIO,
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti QUAGLIATO
VIRGILIO
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FURIASSI ANNARITA,
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.10.2024 l'istante rappresentava di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 28.08.2012 al 01.02.2019 e di essere rimasto creditore, alla fine del rapporto di lavoro, della somma di €
1624,00 come meglio indicato nel conteggio sindacale allegato. Tale credito discendeva dall'aver percepito una retribuzione inferiore rispetto alle tariffe sindacali previste dal CCNL, Trasporto merci, livello 3S.
La resistente si è costituita rappresentando di aver già corrisposto la retribuzione pretesa dal ricorrente poiché l'importo erogato mensilmente al lavoratore, comprensivo di paga tabellare e di superminimo, era superiore a quella rivendicata ed era stata pagata mediante bonifici bancari. Eccepiva la prescrizione presuntiva del diritto di cui all'art. 2955, n. 2, cc., essendo il rapporto cessato il 02.02.2019 e la lettera di messa in mora del dicembre
2023.
***
Il ricorso è infondato.
L'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla resistente è inammissibile.
La prescrizione presuntiva si basa sulla presunzione legale che, trascorso un certo periodo (1 anno per i crediti di lavoro subordinato ex art. 2955
c.c.), il credito sia stato pagato, anche in assenza di quietanza scritta. Serve
a tutelare il debitore da pretese tardive, quando si presume che il pagamento sia avvenuto ma non vi sia prova documentale (Cass.
38591/2021: La prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955, n. 5,
c.c., in relazione al credito del commerciante "per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio", si riferisce alle alienazioni "al minuto" di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza).
Pag. 2 di 4 La prescrizione presuntiva non è perciò applicabile quando, come nel caso in esame, il pagamento avviene usualmente con modalità tracciabili, come i bonifici bancari. Questo perché il pagamento lascia una prova scritta che esclude la necessità di presumere l'avvenuto pagamento in base al solo decorso del tempo.
Ciò nonostante il ricorso va respinto perché infondato.
La resistente ha infatti allegato e documentalmente dimostrato di aver corrisposto mensilmente al ricorrente importi superiori a quanto rivendicato con il ricorso. Gli importi dei bonifici in atti corrispondono con il valore netto della retribuzione indicata nei prospetti paga e la retribuzione erogata comprendeva oltre alla paga tabellare un superminimo, di cui nel conteggio del percepito allegato al ricorso, non si è tenuto conto.
Tale allegazione della resistente non contrasta con l'eccezione di prescrizione presuntiva, che è incompatibile solo con l'ammissione del debitore che il credito non è stato estinto perché inesistente ma non anche con l'assunto che esso si è estinto per avvenuto integrale pagamento (Cass.
10998/2001; id. 2257/1999).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
1128,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
Spese come in parte motiva.
Pesaro, 27/05/2025.
Il Giudice
Pag. 3 di 4 Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 4 di 4