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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/05/2025, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 576/2020 vertente
TRA
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ROBERTO MATTONI
Appellante
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. RAFFAELE GULLO.
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., ha impugnato la sentenza n.15606 del 26.7.2019 con cui il Tribunale Ordinario di
Roma ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo da essa proposta e ha confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 11142/2011 emesso dal medesimo Tribunale;
ha rigettato la
1 domanda riconvenzionale;
ha posto definitivamente a carico di le spese di ctu;
ha Parte_1 condannato alla refusione delle spese a favore del Condominio. Parte_1
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Con atto di citazione notificato in data 19.10.2011 parte opponente proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 11142/2011, emesso a proprio carico dall'intestato Tribunale di Roma per il pagamento dell'importo di € 27.163,36 a titolo di oneri condominiali a favore del opposto, CP_1 chiedendone in via pregiudiziale, la sospensione della provvisoria esecuzione. Detto decreto era ritenuto dall'opponente ingiusto e lesivo dei proprio diritti. L'opposizione, a detta della stessa, era fondata, in via preliminare, sulla carenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione, non rivestendo la società opponente la qualifica di condomino. Inoltre nel merito assumeva l'insussistenza del credito azionato dall'opposto e, in via riconvenzionale, richiedeva la ripetizione delle somme asseritamente versate in eccedenza rispetto al dovuto. Si costituiva il opposto che contestava analiticamente tutti gli assunti di parte opponente. Nelle more CP_1 del giudizio il Giudice, precedente assegnatario, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183,
VI comma, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto rilevava come mai impugnata la delibera assembleare sottesa al provvedimento monitorio e, di conseguenza, la sua perdurante efficacia. Dopo il rinvio all'udienza deputata alla precisazione delle conclusioni, il precedente assegnatario rimetteva la causa sul ruolo al fine di far svolgere una CTU sul bilancio 2005/2006 in ordine alle voci di debito di due fatture ENI S.p.A. e del relativo versamento effettuato dall'opponente e sui bilanci deal 2005 al 2011 sui rapporti dare avere inter partes. Svolta la CTU il Giudice rinviava a nuova udienza di precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione dallo scrivente, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini ivi previsti”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“Ed invero, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto è infondata per i motivi di seguito evidenziati e deve essere rigettata. Come è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore in senso sostanziale è il convenuto, originario ricorrente in via monitoria, con la conseguenza che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. incombe su quest'ultimo. Il creditore opposto ha agito ex art. 633 c.p.c. lamentando l'inadempimento del debitore e, pertanto, ai sensi dell'art. 1218
c.c., deve unicamente provare la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della sua pretesa (cfr. Cass. 30.10.01 n. 13533). Ebbene l'opposto ha dato dimostrazione della validità della sua pretesa, avendo già prodotto in sede monitoria le evidenze documentali a sostegno del proprio credito, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. Per contro l'opposizione in esame si fonda su alcuni assunti che non hanno trovato adeguato riscontro probatorio. Da rilevare altresi che l'assemblea del
Condominio ha correttamente ripartito a carico della la rateizzazione del pagamento Parte_1 dei debiti pregressi con la ripartizione allegata. In mancanza dell'impugnazione alla delibera assembleare sottesa al decreto ingiuntivo, una siffatta opposizione non può essere accolta. Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, è sufficiente per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria (Cass.
3.03.09 n. 5071).
E' principio pacifico quello per cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la
2 riscossione di oneri condominiali, il giudice investito di detto giudizio è tenuto a verificare l'esistenza del debito e la documentazione posta a supporto dello stesso, ma non può in nessun modo sindacare, neppure in via incidentale, la validità o meno della delibera condominiale sottesa alla ingiunzione di pagamento, dovendosi al contrario limitarsi a verificare la sua perdurante efficacia. E, come nel caso che ci occupa, la mancata impugnazione da parte dell'odierno opponente, a prescindere dai motivi addotti. In altri termini, il giudice dell'opposizione non può esaminare la delibera costitutiva del credito azionato con il giudizio monitorio, ma deve circoscrivere la sua indagine alla constatazione della sua immanenza, vale a dire se la stessa, qualora sia stata impugnata con l'autonomo giudizio dinnanzi al tribunale, sia stata o meno sospesa cautelarmente dal giudice competente. Solo in caso di sospensione di quella delibera, il giudice chiamato a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo a quel punto - dovrà a sua volta sospendere il giudizio, venendo meno uno dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c., in attesa della definizione di quel giudizio di merito. Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, dal quale non si ha motivo per discostarsi, è quindi evidente che la documentazione allegata dal creditore opposto, va certamente ritenuta idonea a provare il credito nel giudizio di opposizione. Al contrario il debitore non ha assolto l'onere probatorio che su di lui gravava in ordine ai motivi di opposizione proposti, né tanto meno alla spiegata domanda riconvenzionale. Tutti i suoi assunti sono smentiti dalla documentazione versata agli atti di causa. Gli importi ingiunti sono stati regolarmente deliberati dall'assise condominiale, con delibere 24.6.2009 e 11.11.2009, e mai oggetto di impugnativa dall'odierna opponente. E' dimostrato per tabulas che, al momento dell'approvazione del bilancio e sua ripartizione, la era ancora proprietaria di alcune unità immobiliari, indi avrebbe ben potuto Parte_1 impugnare la delibera di approvazione della ripartizione delle spese. Invece non l'ha fatto. La domanda riconvenzionale non è adeguatamente provata. Quanto alla svolta CTU deve osservarsi che l'Ausiliario non ha considerato il piano di riparto allegato alla delibera del 24.6.2005 [recte: 2009] relativo agli importi imputati alla con preciso riferimento al periodo in cui era proprietaria Parte_1 degli immobili nel periodo da maggio a dicembre 2005, e per quelli in cui alla data del 24.6.2009 era ancora proprietaria. Inoltre, il debito ilevato dall'Ausiliario in euro 2.441,69, non è stato Parte_1 inserito nel procedimento monitorio azionato dal Condominio, e costituisce pertanto un ulteriore credito. L'opposizione deve essere dunque rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rileva questo giudicante come secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, al quale intende aderire, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cc. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (o di riparto lavori straordinari), il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Infatti, le deliberazioni condominiali, pur essendo impugnabili, restano non di meno vincolanti per i singoli condomini, nonostante l'eventuale impugnazione, salvo che il giudice di questa ne disponga la sospensione. Ed infatti, il legislatore, onde consentire il tempestivo adempimento del condizionante dovere di riscossione dei contributi condominiali, ha attribuito all'amministratore, con l'art. 63 disp. att. c.c., il potere di chiedere decreto ingiuntivo, al quale ha anche riconosciuto il carattere dell'immediata esecutività, nei confronti dei condomini morosi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea senza neppure necessità d'autorizzazione alcuna da parte del detto organo deliberante (Cass. Civ.
9.12.05 n. 27292, 5.1.00 n. 29, 29.12.99 n. 14665, 15.5.98 n.
4900); correlativamente, nel riservare, con l'art. 1137 c.c., ad autonomo giudizio ogni controversia sull'invalidità delle deliberazioni assembleari, ha anche escluso che qualsivoglia questione al riguardo possa essere sollevata nell'ambito dell'eventuale opposizione al provvedimento monitorio, l'oggetto di tale giudizio rimanendo, in tal modo, circoscritto all'accertamento dell'idoneità formale (validità del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della
3 documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione dedotto in giudizio (Cass. s.u. n. 4421/2007). La deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito, legittimando, CP_1 senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito è ristretto solamente alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all'approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri. Le spese, di lite e di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo”.
4. a proposto appello avverso la sentenza per i motivi, rubricati con le lettere Parte_1
, di seguito enunciati: Pt_2
-A) “OMESSA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL TRIBUNALE DI ROMA, DELLA TARDIVA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONDOMINIO E DELLA CONSEGUENTE DECADENZA
DELLO STESSO DALLA POSSIBILITÀ DI PROPORRE DIFESE, ECCEZIONI E RICHIESTE
ISTRUTTORIE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 166, 167 E 171 C.P.C.”;
-B) “OMESSA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE, DI
DOCUMENTI DECISIVI AI FINI DEL DECIDERE:
-LA DICHIARAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DOTT. (ALL. A6 Per_1
FASCICOLO FINALE DI PRIMO GRADO DI FINTUR)”;
-LA DIFFIDA DI ENI GAS DEL 05.10.2006 (ALL. A4 FASCICOLO CIT.);
-LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CONDOMINIO DEL 05.04.2008 (ALL. A8
FASCICOLO CIT.);
-I PAGAMENTI EFFETTUATI DA FINTUR E DALLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
PRODOTTI SUB A9, A10 E A11 DEL FASCICOLO FINALE DI PRIMO GRADO DELLA
OPPONENTE;
-C) “ERRATA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE, DELLA CTU
ESPLETATA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: OMESSA MOTIVAZIONE,
E/O MOTIVAZIONE APPARENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA”;
-D) “ERRATA STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE IN ORDINE ALLE SPESE
DI LITE E DI CTU”.
L'appellante chiede, pertanto:
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto n°11142/11 R.G.N°30056/11 emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma nei confronti della e la condanna del alla Parte_1 CP_1 restituzione a di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre Parte_1 interessi;
- in subordine, accertarsi dovuta al la minor somma di Euro 2.441,69, come da CTU CP_1
4 in primo grado e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto con la condanna del CP_1 alla restituzione della differenza tra quanto corrisposto da in esecuzione della sentenza Parte_1 di primo grado e l'importo di Euro 2.441,69, oltre gli interessi;
- dichiararsi l'inammissibilità delle domande riconvenzionali del in primo grado in CP_1 ragione della sua tardiva costituzione in giudizio ed il rigetto, nel merito, di tutte le domande.
Con la condanna del alle spese del doppio grado del giudizio, oltre accessori, e spese CP_1 di CTU.
Con espressa rinunzia dell'appellante alla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado.
5.- Il , si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6.- All'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
7.- L'appello, ammissibile in quanto è dato comprendere i nuclei essenziali così come risultano correttamente individuati i punti della sentenza oggetto di censura, è infondato.
7.1.- Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'omessa valutazione della tardiva costituzione in giudizio del opposto e della decadenza dalla possibilità di proporre difese, CP_1 eccezioni e richieste istruttorie. Deduce che il condominio avrebbe ottenuto il decreto ingiuntivo, oggetto dell'opposizione di sul presupposto della delibera condominiale del 23.9.2010 che Pt_1 aveva approvato il consuntivo oneri condominiali e riscaldamento 2009/2010 ed il preventivo oneri condominiali e riscaldamento 2010/2011, periodo in cui non era più proprietaria in quanto aveva venduto l'immobile indicato nel ricorso per d.i. presentato dal condominio. Lamenta che il
, nel corso del giudizio di opposizione, avrebbe invece sostenuto che il suo credito CP_1 derivasse dalle delibere assembleari del 24.06.2009 e del 11.11.2009, con cui sarebbe stata approvata la ripartizione tra tutti i condomini del debito maturato nei confronti di Eni Gas relativo alle spese di riscaldamento per gli anni 2005/2006, modificando il titolo della pretesa creditoria azionata col procedimento monitorio senza peraltro fornire prova del preteso credito.
Il motivo è infondato.
La censura dell'appellante risulta infondata atteso che il condominio opposto (attore in senso sostanziale) si è ritualmente costituito nel giudizio di primo grado con il deposito della comparsa di costituzione e risposta e del fascicolo contenente tutta la documentazione allegata (v. in part., il fascicolo di parte contenente le delibere assembleari del 23.9.2010, del 24.6.2009 dell'11.11.2009 e le ripartizioni delle spese;
la lettera racc.ta dell'amministratore del 23.11.2009 con Persona_2 la ripartizione delle spese relativa alle unità immobiliari di proprietà inviata dopo Parte_1
l'approvazione della rateizzazione dei pregressi all'assemblea del 24.6.2009).
La censura dell'appellante in ordine alla tardività della costituzione in giudizio, ex artt. 166, 167 e 171 c.p.c., non coglie nel segno. Si osserva che alla prima udienza di comparizione delle parti del 2 febbraio 2012 la causa, assegnata alla X sezione del tribunale Ordinario di Roma, veniva trasmessa al Presidente per la sua riassegnazione alla V^ sezione in quanto competente a decidere secondo Tabella. La causa, pertanto, veniva riassegnata alla V^ sezione del Tribunale di Roma ed
5 al giudice designato, Dott.ssa F. Corbo, per cui l'udienza di prima comparizione delle parti (art. 183 c.p.c.) veniva fissata alla data del 28 giugno 2012. La costituzione del 1° febbraio 2012 è dunque tempestiva rispetto alla fissazione della prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. del
28 giugno 2012 e la documentazione è stata depositata entro i termini perentori assegnati dal G.I. secondo l'art. 183 6° comma del c.p.c..
7.2.- Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il tribunale non avrebbe considerato la dichiarazione dell'amministratore nel consuntivo riscaldamento 2005/2006 da lui stesso Per_1 predisposto ed approvato dal Condominio in data 15.02.2008. La dichiarazione, a dire dell'appellante, avrebbe rilevato che il pagamento della somma di Euro 57.633,31 da parte di
(e delle altre società del gruppo) sarebbe avvenuto a titolo di conguaglio per le gestioni di Pt_1 condominio e riscaldamento 2005/06 ed avrebbe così estinto il debito nei confronti del
Condominio per le somme ingiunte (documento A6 fascicolo finale di primo grado).
Il Tribunale non avrebbe considerato che la diffida di pagamento di Eni gas del 5.10.2006, relativa alle fatture successivamente portate nel decreto ingiuntivo del 2008, sarebbe stata ben nota al condominio tanto che l'amministratore l'avrebbe inserita nel consuntivo delle spese per il riscaldamento relative all'esercizio 2005/2006. Non avrebbe, inoltre, considerato che la richiesta di pagamento dell'amministratore del condominio, Dott. , in data 5.4.2008 avrebbe Per_2 indicato il prospetto dei conteggi dei conguagli dovuti da in quanto sarebbero stati Parte_1 riformulati a seguito della distinta inviata dall'appellante in data 27.3.2008. Non avrebbe considerato che i pagamenti in favore del condominio per un totale di Euro 57.633,31 erano stati effettuati da nell'aprile 2008 e, quindi, dopo l'approvazione del consuntivo 2005/2006 e Parte_1 la richiesta di pagamento dell'amministratore, per cui avrebbero saldato ogni pendenza nei confronti del condominio a quella data.
Il motivo è infondato.
La documentazione prodotta dal , azionata con il D.I. nr.11142/2011 oggetto CP_1 dell'opposizione, attesta l'esistenza del debito di per le quote pregresse e straordinarie Parte_1 inerenti le spese di gestione e di riscaldamento, pari ad euro 27.163,36.
La delibera del 23.09.2020 che riguardava le spese di gestione e di riscaldamento a consuntivo per il periodo dal 1 maggio 2009 al 30 aprile 2010 deve raccordarsi con le precedenti delibere condominiali del 24.6.2009 (v. in particolare il punto 5 O.d.g. e la relativa ripartizione allegata al bilancio) e dell'11.11.2009 (v. in particolare il punto 1 all'O.d.g. “Approvazione rata straordinaria per il pagamento del Decreto Ingiuntivo ENIGAS riferito al periodo maggio/dicembre 2005 di
Euro 51.037,22 (oltre a spese e interessi che saranno quantificati dall'Enigas e portati in assemblea) ripartiti in base alla data di acquisto delle singole unità”.
Il ha difatti dimostrato documentalmente allegando copia dei relativi verbali che le CP_1 quote dovute ed azionate con il D.I. oggetto dell'opposizione erano state deliberate dalle assemblee del 24.6.2009 e dell'11.11.2009.
Le quote dovute da derivavano dunque dal decreto ingiuntivo nr. R.G. azionato da Eni Parte_1
Gas nei confronti del condominio per l'importo di Euro €.51.037,22 per il mancato pagamento di due fatture (dell'importo di euro 16.358,64 ed Euro 34.678,58) che non erano state inserite nel bilancio a consuntivo 2005/2006 approvato nell'assemblea del 15 febbraio 2008, come accertato in sede di CTU.
6 Le due delibere con le relative ripartizioni delle spese non sono state impugnate da Parte_1
Al riguardo l'appellante si è difatti limitata a dedurre di aver effettuato il pagamento delle somme dovute al condominio per spese relative all'esercizio 2005/2006 in ragione di quanto era stato deliberato nell'assemblea del 15 febbraio 2008.
In conclusione l'opponente appellante non ha contestato né impugnato le delibere prodotte dal e la ripartizione delle spese che faceva chiaramente riferimento ad ulteriori spese CP_1 straordinarie non contemplate nel bilancio approvato con la delibera del 15 febbraio 2008, limitandosi ad affermare di aver saldato la sua posizione debitoria (in conseguenza della delibera del 15 febbraio 2008) e di non essere più proprietaria di immobili all'interno del condominio. Non ha tuttavia dato prova del pagamento di dette obbligazioni al cui pagamento era tenuta in quanto sorte anteriormente alla data di vendita degli immobili in questione, secondo quanto risulta dalla lettera della al del 27 marzo 2008 versata in atti. Pt_1 CP_1
7.3.- Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione della CTU espletata nel giudizio di primo grado, che avrebbe dovuto chiarire la vicenda.
Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato dovute le somme portate nel D.I. opposto sulla scorta delle due delibere assembleari del 24.6.2009 ed 11.11.2009.
Assume, in particolare, che sebbene il CTU non avesse specificato le ragioni del mancato inserimento delle fatture Eni Gas nel consuntivo 2005/2006 che erano state oggetto delle richieste del condominio, in realtà l'ausiliario avrebbe accertato un debito di nei confronti del Parte_1 condominio pari ad Euro 2.441,69 e non l'importo di Euro 27.163,36.
Il Tribunale, discostandosi da quanto accertato dal CTU, avrebbe erroneamente interpretato la delibera assembleare del 4.6.2009, sostenendo che con la stessa si sarebbe approvato il riaddebito della somma dovuta ad Eni Gas in base alle proprietà degli immobili risultanti negli anni 2005 e
2006, periodo in cui erano maturati i consumi oggetto dell'ingiunzione da parte del gestore.
Il motivo è infondato.
La documentazione fornita dal condominio (verbali delle delibere del 24 giugno 2008 ed 11 novembre 2009 e relativa ripartizione delle spese) attesta la sussistenza del credito nei confronti della società opponente. Dirimente è quanto deliberato e ripartito (v. punto 1 O.d.g., relativo alla rata straordinaria in conseguenza del D.I. Eni per il periodo maggio/dicembre 2005) in quanto la spesa non era stata contabilizzata nel bilancio approvato con la delibera del 15.2.2008.
Il ragionamento del tribunale deve ritenersi corretto ed esente da censure in tema di rigetto dell'opposizione in conseguenza della mancata impugnazione e, quindi, della piena legittimità ed efficacia delle delibere a monte ed a sostegno del D.I. ottenuto dal . CP_1
7.4.- Con il quarto motivo, l'appellante deduce che la errata valutazione del Tribunale in ordine alle domande ed alla opposizione a D.I. spiegata nel giudizio di primo grado avrebbe condotto alla errata condanna alle spese della CTU e delle spese di lite poste a carico di Parte_1
Il motivo è infondato e deve ritenersi assorbito in conseguenza del rigetto dei precedenti motivi di appello.
7 5.- Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 576 del 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15606/2019 del 26.7.2019:
-rigetta l'appello di nei confronti del Parte_1 Controparte_2 CP_1
-condanna in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a favore del Parte_1 condominio le spese di lite per la complessiva somma di euro Controparte_3
3.373,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% ex D.M. 55/2014
e ss. mm., iva e cassa come per legge, che si pongono a favore del difensore del condominio dichiaratosi antistatario.
-dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia – come aggiunto dall'art. 1 comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228) nei confronti del condominio appellante.
Roma, 30 maggio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 576/2020 vertente
TRA
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. ROBERTO MATTONI
Appellante
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. RAFFAELE GULLO.
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., ha impugnato la sentenza n.15606 del 26.7.2019 con cui il Tribunale Ordinario di
Roma ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo da essa proposta e ha confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 11142/2011 emesso dal medesimo Tribunale;
ha rigettato la
1 domanda riconvenzionale;
ha posto definitivamente a carico di le spese di ctu;
ha Parte_1 condannato alla refusione delle spese a favore del Condominio. Parte_1
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“Con atto di citazione notificato in data 19.10.2011 parte opponente proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 11142/2011, emesso a proprio carico dall'intestato Tribunale di Roma per il pagamento dell'importo di € 27.163,36 a titolo di oneri condominiali a favore del opposto, CP_1 chiedendone in via pregiudiziale, la sospensione della provvisoria esecuzione. Detto decreto era ritenuto dall'opponente ingiusto e lesivo dei proprio diritti. L'opposizione, a detta della stessa, era fondata, in via preliminare, sulla carenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione, non rivestendo la società opponente la qualifica di condomino. Inoltre nel merito assumeva l'insussistenza del credito azionato dall'opposto e, in via riconvenzionale, richiedeva la ripetizione delle somme asseritamente versate in eccedenza rispetto al dovuto. Si costituiva il opposto che contestava analiticamente tutti gli assunti di parte opponente. Nelle more CP_1 del giudizio il Giudice, precedente assegnatario, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183,
VI comma, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto rilevava come mai impugnata la delibera assembleare sottesa al provvedimento monitorio e, di conseguenza, la sua perdurante efficacia. Dopo il rinvio all'udienza deputata alla precisazione delle conclusioni, il precedente assegnatario rimetteva la causa sul ruolo al fine di far svolgere una CTU sul bilancio 2005/2006 in ordine alle voci di debito di due fatture ENI S.p.A. e del relativo versamento effettuato dall'opponente e sui bilanci deal 2005 al 2011 sui rapporti dare avere inter partes. Svolta la CTU il Giudice rinviava a nuova udienza di precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione dallo scrivente, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini ivi previsti”.
3.-A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“Ed invero, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto è infondata per i motivi di seguito evidenziati e deve essere rigettata. Come è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore in senso sostanziale è il convenuto, originario ricorrente in via monitoria, con la conseguenza che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. incombe su quest'ultimo. Il creditore opposto ha agito ex art. 633 c.p.c. lamentando l'inadempimento del debitore e, pertanto, ai sensi dell'art. 1218
c.c., deve unicamente provare la fonte del suo diritto, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della sua pretesa (cfr. Cass. 30.10.01 n. 13533). Ebbene l'opposto ha dato dimostrazione della validità della sua pretesa, avendo già prodotto in sede monitoria le evidenze documentali a sostegno del proprio credito, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo. Per contro l'opposizione in esame si fonda su alcuni assunti che non hanno trovato adeguato riscontro probatorio. Da rilevare altresi che l'assemblea del
Condominio ha correttamente ripartito a carico della la rateizzazione del pagamento Parte_1 dei debiti pregressi con la ripartizione allegata. In mancanza dell'impugnazione alla delibera assembleare sottesa al decreto ingiuntivo, una siffatta opposizione non può essere accolta. Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, è sufficiente per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria (Cass.
3.03.09 n. 5071).
E' principio pacifico quello per cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la
2 riscossione di oneri condominiali, il giudice investito di detto giudizio è tenuto a verificare l'esistenza del debito e la documentazione posta a supporto dello stesso, ma non può in nessun modo sindacare, neppure in via incidentale, la validità o meno della delibera condominiale sottesa alla ingiunzione di pagamento, dovendosi al contrario limitarsi a verificare la sua perdurante efficacia. E, come nel caso che ci occupa, la mancata impugnazione da parte dell'odierno opponente, a prescindere dai motivi addotti. In altri termini, il giudice dell'opposizione non può esaminare la delibera costitutiva del credito azionato con il giudizio monitorio, ma deve circoscrivere la sua indagine alla constatazione della sua immanenza, vale a dire se la stessa, qualora sia stata impugnata con l'autonomo giudizio dinnanzi al tribunale, sia stata o meno sospesa cautelarmente dal giudice competente. Solo in caso di sospensione di quella delibera, il giudice chiamato a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo a quel punto - dovrà a sua volta sospendere il giudizio, venendo meno uno dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c., in attesa della definizione di quel giudizio di merito. Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, dal quale non si ha motivo per discostarsi, è quindi evidente che la documentazione allegata dal creditore opposto, va certamente ritenuta idonea a provare il credito nel giudizio di opposizione. Al contrario il debitore non ha assolto l'onere probatorio che su di lui gravava in ordine ai motivi di opposizione proposti, né tanto meno alla spiegata domanda riconvenzionale. Tutti i suoi assunti sono smentiti dalla documentazione versata agli atti di causa. Gli importi ingiunti sono stati regolarmente deliberati dall'assise condominiale, con delibere 24.6.2009 e 11.11.2009, e mai oggetto di impugnativa dall'odierna opponente. E' dimostrato per tabulas che, al momento dell'approvazione del bilancio e sua ripartizione, la era ancora proprietaria di alcune unità immobiliari, indi avrebbe ben potuto Parte_1 impugnare la delibera di approvazione della ripartizione delle spese. Invece non l'ha fatto. La domanda riconvenzionale non è adeguatamente provata. Quanto alla svolta CTU deve osservarsi che l'Ausiliario non ha considerato il piano di riparto allegato alla delibera del 24.6.2005 [recte: 2009] relativo agli importi imputati alla con preciso riferimento al periodo in cui era proprietaria Parte_1 degli immobili nel periodo da maggio a dicembre 2005, e per quelli in cui alla data del 24.6.2009 era ancora proprietaria. Inoltre, il debito ilevato dall'Ausiliario in euro 2.441,69, non è stato Parte_1 inserito nel procedimento monitorio azionato dal Condominio, e costituisce pertanto un ulteriore credito. L'opposizione deve essere dunque rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rileva questo giudicante come secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, al quale intende aderire, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cc. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (o di riparto lavori straordinari), il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Infatti, le deliberazioni condominiali, pur essendo impugnabili, restano non di meno vincolanti per i singoli condomini, nonostante l'eventuale impugnazione, salvo che il giudice di questa ne disponga la sospensione. Ed infatti, il legislatore, onde consentire il tempestivo adempimento del condizionante dovere di riscossione dei contributi condominiali, ha attribuito all'amministratore, con l'art. 63 disp. att. c.c., il potere di chiedere decreto ingiuntivo, al quale ha anche riconosciuto il carattere dell'immediata esecutività, nei confronti dei condomini morosi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea senza neppure necessità d'autorizzazione alcuna da parte del detto organo deliberante (Cass. Civ.
9.12.05 n. 27292, 5.1.00 n. 29, 29.12.99 n. 14665, 15.5.98 n.
4900); correlativamente, nel riservare, con l'art. 1137 c.c., ad autonomo giudizio ogni controversia sull'invalidità delle deliberazioni assembleari, ha anche escluso che qualsivoglia questione al riguardo possa essere sollevata nell'ambito dell'eventuale opposizione al provvedimento monitorio, l'oggetto di tale giudizio rimanendo, in tal modo, circoscritto all'accertamento dell'idoneità formale (validità del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della
3 documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione dedotto in giudizio (Cass. s.u. n. 4421/2007). La deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito, legittimando, CP_1 senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito è ristretto solamente alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all'approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri. Le spese, di lite e di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo”.
4. a proposto appello avverso la sentenza per i motivi, rubricati con le lettere Parte_1
, di seguito enunciati: Pt_2
-A) “OMESSA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL TRIBUNALE DI ROMA, DELLA TARDIVA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONDOMINIO E DELLA CONSEGUENTE DECADENZA
DELLO STESSO DALLA POSSIBILITÀ DI PROPORRE DIFESE, ECCEZIONI E RICHIESTE
ISTRUTTORIE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 166, 167 E 171 C.P.C.”;
-B) “OMESSA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE, DI
DOCUMENTI DECISIVI AI FINI DEL DECIDERE:
-LA DICHIARAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DOTT. (ALL. A6 Per_1
FASCICOLO FINALE DI PRIMO GRADO DI FINTUR)”;
-LA DIFFIDA DI ENI GAS DEL 05.10.2006 (ALL. A4 FASCICOLO CIT.);
-LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CONDOMINIO DEL 05.04.2008 (ALL. A8
FASCICOLO CIT.);
-I PAGAMENTI EFFETTUATI DA FINTUR E DALLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO
PRODOTTI SUB A9, A10 E A11 DEL FASCICOLO FINALE DI PRIMO GRADO DELLA
OPPONENTE;
-C) “ERRATA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE, DELLA CTU
ESPLETATA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: OMESSA MOTIVAZIONE,
E/O MOTIVAZIONE APPARENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA”;
-D) “ERRATA STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE IN ORDINE ALLE SPESE
DI LITE E DI CTU”.
L'appellante chiede, pertanto:
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto n°11142/11 R.G.N°30056/11 emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma nei confronti della e la condanna del alla Parte_1 CP_1 restituzione a di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre Parte_1 interessi;
- in subordine, accertarsi dovuta al la minor somma di Euro 2.441,69, come da CTU CP_1
4 in primo grado e disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto con la condanna del CP_1 alla restituzione della differenza tra quanto corrisposto da in esecuzione della sentenza Parte_1 di primo grado e l'importo di Euro 2.441,69, oltre gli interessi;
- dichiararsi l'inammissibilità delle domande riconvenzionali del in primo grado in CP_1 ragione della sua tardiva costituzione in giudizio ed il rigetto, nel merito, di tutte le domande.
Con la condanna del alle spese del doppio grado del giudizio, oltre accessori, e spese CP_1 di CTU.
Con espressa rinunzia dell'appellante alla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado.
5.- Il , si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6.- All'esito dell'udienza del 26 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
7.- L'appello, ammissibile in quanto è dato comprendere i nuclei essenziali così come risultano correttamente individuati i punti della sentenza oggetto di censura, è infondato.
7.1.- Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'omessa valutazione della tardiva costituzione in giudizio del opposto e della decadenza dalla possibilità di proporre difese, CP_1 eccezioni e richieste istruttorie. Deduce che il condominio avrebbe ottenuto il decreto ingiuntivo, oggetto dell'opposizione di sul presupposto della delibera condominiale del 23.9.2010 che Pt_1 aveva approvato il consuntivo oneri condominiali e riscaldamento 2009/2010 ed il preventivo oneri condominiali e riscaldamento 2010/2011, periodo in cui non era più proprietaria in quanto aveva venduto l'immobile indicato nel ricorso per d.i. presentato dal condominio. Lamenta che il
, nel corso del giudizio di opposizione, avrebbe invece sostenuto che il suo credito CP_1 derivasse dalle delibere assembleari del 24.06.2009 e del 11.11.2009, con cui sarebbe stata approvata la ripartizione tra tutti i condomini del debito maturato nei confronti di Eni Gas relativo alle spese di riscaldamento per gli anni 2005/2006, modificando il titolo della pretesa creditoria azionata col procedimento monitorio senza peraltro fornire prova del preteso credito.
Il motivo è infondato.
La censura dell'appellante risulta infondata atteso che il condominio opposto (attore in senso sostanziale) si è ritualmente costituito nel giudizio di primo grado con il deposito della comparsa di costituzione e risposta e del fascicolo contenente tutta la documentazione allegata (v. in part., il fascicolo di parte contenente le delibere assembleari del 23.9.2010, del 24.6.2009 dell'11.11.2009 e le ripartizioni delle spese;
la lettera racc.ta dell'amministratore del 23.11.2009 con Persona_2 la ripartizione delle spese relativa alle unità immobiliari di proprietà inviata dopo Parte_1
l'approvazione della rateizzazione dei pregressi all'assemblea del 24.6.2009).
La censura dell'appellante in ordine alla tardività della costituzione in giudizio, ex artt. 166, 167 e 171 c.p.c., non coglie nel segno. Si osserva che alla prima udienza di comparizione delle parti del 2 febbraio 2012 la causa, assegnata alla X sezione del tribunale Ordinario di Roma, veniva trasmessa al Presidente per la sua riassegnazione alla V^ sezione in quanto competente a decidere secondo Tabella. La causa, pertanto, veniva riassegnata alla V^ sezione del Tribunale di Roma ed
5 al giudice designato, Dott.ssa F. Corbo, per cui l'udienza di prima comparizione delle parti (art. 183 c.p.c.) veniva fissata alla data del 28 giugno 2012. La costituzione del 1° febbraio 2012 è dunque tempestiva rispetto alla fissazione della prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. del
28 giugno 2012 e la documentazione è stata depositata entro i termini perentori assegnati dal G.I. secondo l'art. 183 6° comma del c.p.c..
7.2.- Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il tribunale non avrebbe considerato la dichiarazione dell'amministratore nel consuntivo riscaldamento 2005/2006 da lui stesso Per_1 predisposto ed approvato dal Condominio in data 15.02.2008. La dichiarazione, a dire dell'appellante, avrebbe rilevato che il pagamento della somma di Euro 57.633,31 da parte di
(e delle altre società del gruppo) sarebbe avvenuto a titolo di conguaglio per le gestioni di Pt_1 condominio e riscaldamento 2005/06 ed avrebbe così estinto il debito nei confronti del
Condominio per le somme ingiunte (documento A6 fascicolo finale di primo grado).
Il Tribunale non avrebbe considerato che la diffida di pagamento di Eni gas del 5.10.2006, relativa alle fatture successivamente portate nel decreto ingiuntivo del 2008, sarebbe stata ben nota al condominio tanto che l'amministratore l'avrebbe inserita nel consuntivo delle spese per il riscaldamento relative all'esercizio 2005/2006. Non avrebbe, inoltre, considerato che la richiesta di pagamento dell'amministratore del condominio, Dott. , in data 5.4.2008 avrebbe Per_2 indicato il prospetto dei conteggi dei conguagli dovuti da in quanto sarebbero stati Parte_1 riformulati a seguito della distinta inviata dall'appellante in data 27.3.2008. Non avrebbe considerato che i pagamenti in favore del condominio per un totale di Euro 57.633,31 erano stati effettuati da nell'aprile 2008 e, quindi, dopo l'approvazione del consuntivo 2005/2006 e Parte_1 la richiesta di pagamento dell'amministratore, per cui avrebbero saldato ogni pendenza nei confronti del condominio a quella data.
Il motivo è infondato.
La documentazione prodotta dal , azionata con il D.I. nr.11142/2011 oggetto CP_1 dell'opposizione, attesta l'esistenza del debito di per le quote pregresse e straordinarie Parte_1 inerenti le spese di gestione e di riscaldamento, pari ad euro 27.163,36.
La delibera del 23.09.2020 che riguardava le spese di gestione e di riscaldamento a consuntivo per il periodo dal 1 maggio 2009 al 30 aprile 2010 deve raccordarsi con le precedenti delibere condominiali del 24.6.2009 (v. in particolare il punto 5 O.d.g. e la relativa ripartizione allegata al bilancio) e dell'11.11.2009 (v. in particolare il punto 1 all'O.d.g. “Approvazione rata straordinaria per il pagamento del Decreto Ingiuntivo ENIGAS riferito al periodo maggio/dicembre 2005 di
Euro 51.037,22 (oltre a spese e interessi che saranno quantificati dall'Enigas e portati in assemblea) ripartiti in base alla data di acquisto delle singole unità”.
Il ha difatti dimostrato documentalmente allegando copia dei relativi verbali che le CP_1 quote dovute ed azionate con il D.I. oggetto dell'opposizione erano state deliberate dalle assemblee del 24.6.2009 e dell'11.11.2009.
Le quote dovute da derivavano dunque dal decreto ingiuntivo nr. R.G. azionato da Eni Parte_1
Gas nei confronti del condominio per l'importo di Euro €.51.037,22 per il mancato pagamento di due fatture (dell'importo di euro 16.358,64 ed Euro 34.678,58) che non erano state inserite nel bilancio a consuntivo 2005/2006 approvato nell'assemblea del 15 febbraio 2008, come accertato in sede di CTU.
6 Le due delibere con le relative ripartizioni delle spese non sono state impugnate da Parte_1
Al riguardo l'appellante si è difatti limitata a dedurre di aver effettuato il pagamento delle somme dovute al condominio per spese relative all'esercizio 2005/2006 in ragione di quanto era stato deliberato nell'assemblea del 15 febbraio 2008.
In conclusione l'opponente appellante non ha contestato né impugnato le delibere prodotte dal e la ripartizione delle spese che faceva chiaramente riferimento ad ulteriori spese CP_1 straordinarie non contemplate nel bilancio approvato con la delibera del 15 febbraio 2008, limitandosi ad affermare di aver saldato la sua posizione debitoria (in conseguenza della delibera del 15 febbraio 2008) e di non essere più proprietaria di immobili all'interno del condominio. Non ha tuttavia dato prova del pagamento di dette obbligazioni al cui pagamento era tenuta in quanto sorte anteriormente alla data di vendita degli immobili in questione, secondo quanto risulta dalla lettera della al del 27 marzo 2008 versata in atti. Pt_1 CP_1
7.3.- Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'errata valutazione della CTU espletata nel giudizio di primo grado, che avrebbe dovuto chiarire la vicenda.
Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato dovute le somme portate nel D.I. opposto sulla scorta delle due delibere assembleari del 24.6.2009 ed 11.11.2009.
Assume, in particolare, che sebbene il CTU non avesse specificato le ragioni del mancato inserimento delle fatture Eni Gas nel consuntivo 2005/2006 che erano state oggetto delle richieste del condominio, in realtà l'ausiliario avrebbe accertato un debito di nei confronti del Parte_1 condominio pari ad Euro 2.441,69 e non l'importo di Euro 27.163,36.
Il Tribunale, discostandosi da quanto accertato dal CTU, avrebbe erroneamente interpretato la delibera assembleare del 4.6.2009, sostenendo che con la stessa si sarebbe approvato il riaddebito della somma dovuta ad Eni Gas in base alle proprietà degli immobili risultanti negli anni 2005 e
2006, periodo in cui erano maturati i consumi oggetto dell'ingiunzione da parte del gestore.
Il motivo è infondato.
La documentazione fornita dal condominio (verbali delle delibere del 24 giugno 2008 ed 11 novembre 2009 e relativa ripartizione delle spese) attesta la sussistenza del credito nei confronti della società opponente. Dirimente è quanto deliberato e ripartito (v. punto 1 O.d.g., relativo alla rata straordinaria in conseguenza del D.I. Eni per il periodo maggio/dicembre 2005) in quanto la spesa non era stata contabilizzata nel bilancio approvato con la delibera del 15.2.2008.
Il ragionamento del tribunale deve ritenersi corretto ed esente da censure in tema di rigetto dell'opposizione in conseguenza della mancata impugnazione e, quindi, della piena legittimità ed efficacia delle delibere a monte ed a sostegno del D.I. ottenuto dal . CP_1
7.4.- Con il quarto motivo, l'appellante deduce che la errata valutazione del Tribunale in ordine alle domande ed alla opposizione a D.I. spiegata nel giudizio di primo grado avrebbe condotto alla errata condanna alle spese della CTU e delle spese di lite poste a carico di Parte_1
Il motivo è infondato e deve ritenersi assorbito in conseguenza del rigetto dei precedenti motivi di appello.
7 5.- Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 576 del 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15606/2019 del 26.7.2019:
-rigetta l'appello di nei confronti del Parte_1 Controparte_2 CP_1
-condanna in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a favore del Parte_1 condominio le spese di lite per la complessiva somma di euro Controparte_3
3.373,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese forfettarie del 15% ex D.M. 55/2014
e ss. mm., iva e cassa come per legge, che si pongono a favore del difensore del condominio dichiaratosi antistatario.
-dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia – come aggiunto dall'art. 1 comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228) nei confronti del condominio appellante.
Roma, 30 maggio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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