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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/05/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 17.04.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero 3611/2022 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Parte_1
Nicolo, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente-
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Paola
Columella e dall'avv. Davide Valsecchi;
-resistente-
E
Con
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù CP_3
di procura in calce alla memoria difensiva, dagli avv.ti Pasquale Fatigato, Michele Fatigato e Maria
Antonia Fatigato;
- chiamata in causa-
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 17.04.2022.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2022, ha agito in giudizio per ottenere Parte_1
l'accertamento della sussistenza della qualifica superiore di 3° livello alle dipendenze della
[...] nel periodo dall'1/3/2020, con conseguente condanna di quest'ultima Controparte_1
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al pagamento delle differenze stipendiali da quantificarsi in separato giudizio e alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva derivante dal diverso inquadramento professionale.
A tal fine, a sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto: di lavorare alle dipendenze
CP_ della prestando la propria attività lavorativa presso la Controparte_1
dipendenza di Andria ove la resistente espleta il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
che veniva assunto dall'attuale datrice di lavoro in data 18/4/2016 con qualifica di operaio ed inquadrato nel livello I e dal gennaio 2017, inquadrato nel livello II parametro A di cui al ccnl per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali del 21/3/2012; che di fatto, dal marzo 2020 e sino a tutto il mese di settembre 2020, il ricorrente, in possesso di patente di categoria “C”, veniva adibito alla conduzione dell'autocompattatore “Eurocargo 75” della portata di 75 quintali ovvero dell'autocompattatore “Daily” della portata di 70 quintali, mezzi per i quali necessitava il possesso di tale titolo abilitante;
che tale conferimento poteva dirsi “ufficiale” in quanto si vedeva notificare, nella bacheca aziendale posta all'interno del “gabbiotto” ove si effettuava la timbratura in ingresso ed in uscita, comunicazione con la quale l'azienda disponeva formalmente l'assegnazione a mansioni di autista;
che tali mansioni erano state svolte ininterrottamente e senza soluzione di continuità, dall' 1/3/2020 al 30/9/2020; che di tanto vi era prova documentale avendo la resistente indicato in busta paga per le citate mensilità la voce “differenza retribuzione livello” riconoscendo quindi espressamente per tale arco temporale l'affidamento e lo svolgimento delle mansioni superiori;
che solo nell'ottobre 2020, veniva riassegnato a compiti di raccolta ed alla conduzione del furgoncino denominato “Porter” per la cui conduzione necessitava invece il solo possesso di patente di guida categoria B;
che stante dunque il pacifico svolgimento di mansioni superiori svolte per ben
7 mesi, non potrà non essergli riconosciuto il diritto alla qualifica superiore conseguita e, in particolare, all'inquadramento nel livello III - area conduzione - dell'invocato CCNL;
che tale diritto soggiaceva, invero al solo limite della prescrizione decennale, non operante però nel caso di specie.
In conseguenza di ciò il ricorrente ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari che egli ha svolto mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali per oltre sei mesi e, per l'effetto, condanni l' al Controparte_1
pagamento delle relative differenze stipendiali rivenienti dal diverso inquadramento da quantificarsi in separato giudizio e alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva riveniente dal diverso inquadramento professionale;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda non avendo il ricorrente specificato la misura delle suddette differenze retributive, demandandole poi ad un ambito processuale successivo;
nel merito, invece,
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ha eccepito l'infondatezza della domanda, negando che il ricorrente abbia di fatto svolto mansioni riconducibili nel III livello del CCNL di riferimento.
Più specificatamente ha dedotto: che il passaggio di livello non rappresenta un automatismo laddove lo svolgimento delle mansioni pretese corrispondenti ad un livello superiore abbia avuto luogo per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
che lo svolgimento delle riferite mansioni per “90 giorni di effettivo svolgimento”, secondo lettura del dettato contrattuale orientata a rispondenza, sottende che i 90 giorni debbano intendersi consecutivi e/o che – ovviamente – le mansioni d'interesse siano state svolte in modo prevalente;
che il 2° e il 3° livello del richiamato CCNL, per quanto concerne l'area di riferimento, si differenziano non già in base al tipo di patente utilizzata per la conduzione dei mezzi bensì all'“autonomia operativa” del lavoratore interessato.
In conseguenza di ciò ha concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
In considerazione del fatto che nelle more del giudizio la società resistente aveva cessato l'appalto nel Comune di Andria ed il ricorrente era stato assunto dalla nuova appaltatrice SI. lo CP_3 stesso all'udienza del 10.11.2022 chiedeva di estendere il contraddittorio anche a tale società.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la SI. eccependo: il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva in quanto estranea ai fatti di causa essendo subentrata nella gestione del servizio raccolta in epoca successiva rispetto ai fatti di causa;
l'inopponibilità della pronuncia richiesta, in quanto il verbale di accordo sindacale avente ad oggetto il passaggio di appalto
Servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene urbana del Comune di Andria prevedeva espressamente la garanzia di un trattamento economico maturato e goduto in base al CCNL così come documentato dalla prima busta paga utile, previa verifica dei requisiti dall'art. 6 del CCNL
FISE ASSOAMBIENTE “posto che ogni variazione e/o promozione fosse avvenuta nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”, a nulla valendo variazioni successive;
che il ricorso era connotato dal carattere della contraddittorietà mancando tuttavia lo sviluppo trifasico che, come noto, è elemento imprescindibile al cospetto di una domanda finalizzata all'ottenimento di un migliore inquadramento.
In conseguenza di ciò ha concluso chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso;
il tutto con vittoria di spese.
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Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità/inammissibilità sollevata per la modalità di formulazione della domanda di condanna. Infatti, il difensore del ricorrente sia nel ricorso introduttivo sia nelle note di trattazione depositate ha chiarito specificamente che oggetto del giudizio è “l'accertamento del livello d'inquadramento del ricorrente”, tant'è che in tale occasione, alla luce delle vicende intervenute nelle more del processo in ordine al datore di lavoro, ossia
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cessazione del rapporto di lavoro con la e costituzione di un nuovo Controparte_1
Co rapporto con la subentrata come nuova appaltatrice, ha chiesto di essere autorizzato a CP_3 chiamare in causa quest'ultima proprio in considerazione del fatto che l'interesse ad agire è correlato all'accertamento della qualifica e del superiore inquadramento. Ne consegue, quindi, che così come proposta, ossia come azione giudiziale di accertamento del diritto al riconoscimento della qualifica superiore, la domanda è ammissibile.
Ciò premesso, nel merito, invece, la domanda è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In primo luogo, appare opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno
2015, secondo cui: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero
a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte…
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi..”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato” (Cass. 18418/2013).
Ai fini del riconoscimento del diritto rivendicato, dunque, spetta al lavoratore instante provare l'effettivo - oltre che prevalente e continuativo - espletamento delle attività lavorative rientranti nel livello superiore.
Inoltre, sempre secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, “Nella valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato il procedimento logico giuridico si articola in tre fasi successive: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini” (Cass., sent. n. 4791/2004).
Il procedimento analitico cui si fa riferimento mira, per un verso, all'accertamento dell'attività lavorativa di fatto svolta dal ricorrente nel corso del periodo lavorativo indicato e, per altro verso, a un confronto puntuale e diretto con il contratto collettivo nazionale di categoria, allo scopo di indagare la sussistenza o meno del corretto inquadramento e, conseguentemente, l'adeguata e
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puntuale corresponsione di compensi da parte del datore di lavoro, in maniera proporzionata e corrispondente alla mansione espletata.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass., sent. n. 18943/2016).
Al fine di poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass., sent. n.
12353/2003, n. 11125/2001, n. 2859/2001, n. 7170/98 e n. 4200/92).
Alla luce dei principi consolidati fin qui richiamati, quindi, il lavoratore deve dimostrare non solo di aver svolto in concreto le mansioni inscritte nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche che esso deve essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Applicando tali principi al caso de quo, deve escludersi che dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata risulti fornita la prova della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle mansioni superiori invocate nel ricorso introduttivo.
In via di estrema sintesi, il ricorrente ha dedotto che per il periodo dall'1 marzo 2020 al 30 settembre 2020 egli risulta inquadrato nel II livello “Area Spazzamento” di cui al CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali del 21/3/2012 e successivi rinnovi, mentre con il ricorso in esame ha invocato il diritto all'inquadramento nel livello III livello contrattuale “Area
Conduzione” del medesimo CCNL, rivendicando dunque il diritto ad un superiore inquadramento dal marzo 2020 in poi, con conseguente diritto ad ottenere differenze retributive da quantificarsi poi successivamente in separato giudizio.
In primo luogo, deve premettersi che sul piano dell'allegazione delle circostanze di fatto che determinerebbero la riconducibilità delle mansioni espletate al superiore livello contrattuale invocato, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a richiamare la circostanza che, in quanto in possesso di patente di guida di categoria “C”, era adibito quotidianamente a mansioni superiori rientranti nel III livello contrattuale e, in particolare, di essere stato addetto alla conduzione di mezzi per i quali necessitava il possesso di patente di categoria “C”; ciò avrebbe trovato conferma nel fatto che nel marzo 2020 erano ufficialmente affissi ordini di servizio all'interno del “gabbiotto”
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in cui era ufficialmente indicato quale autista di tali mezzi, e anche nelle buste paga emesse dalla resistente in cui - seppur non continuativamente - veniva indicata addirittura la voce “differenza paga livello” a dimostrazione del suo effettivo impiego in mansioni superiori rispetto a quelle di ingaggio e che tali mansioni superiori erano state prestate abitualmente e quotidianamente per 7 mesi sino al 30/09/2020. In altri termini, le mansioni superiori che il ricorrente avrebbe svolto in concreto e a cui andrebbe ricondotto il conseguente diritto all'inquadramento nella qualifica superiore si sostanzierebbero nella guida di mezzi per la cui conduzione occorre la patente di categoria C, il che sarebbe avvenuto in maniera consecutiva e prevalente per il tutto il periodo invocato ovvero dal 1/3/2020 al 30/9/2020.
Ciò posto, occorre quindi verificare, - prima ancora di esaminare il materiale istruttorio e, quindi, valutare se sia emersa la prova dell'effettivo svolgimento di tali compiti da parte del ricorrente, con caratteristiche, per prevalenza e quantità, tali da giustificare il conseguimento della qualifica superiore invocata ai sensi dell'art. 2103 c.c. e della giurisprudenza innanzi richiamata, - se i compiti indicati siano riconducibili alle mansioni richieste dal Contratto Collettivo per la qualifica invocata, circostanza peraltro oggetto di specifica e articolata contestazione da parte della società resistente.
Al riguardo, per maggiore completezza espositiva, si riporta quanto previsto dalle varie declaratorie del CCNL di riferimento applicato al rapporto di lavoro oggetto dell'odierna controversia.
Al riguardo, l'art. 15 nel definire i lavoratori rientranti nel II livello dell'area SPAZZAMENTO,
RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO prevede che: “appartengono a questa area Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3”.
La disposizione prosegue poi richiamando alcune figure professionali esemplificative tra cui: addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti;
- addetto al risanamento ambientale;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale;
- addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali;
ecc.
Diversamente, invece, rientrano nell'AREA conduzioni livello III ossia quello invocato dal ricorrente e così come da lui specificato, sempre secondo la citata disposizione del Contratto
Collettivo in esame, i “Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o
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metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T., pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi;
contenitori con capacità massima di 30 litri;
bidoni con capacità massima di 360 litri”.
È proprio quest'ultimo profilo ad essere invocato nel ricorso, prospettandosi, quindi, che le mansioni svolte dal ricorrente, sostanziandosi nella guida di mezzi per la cui conduzione necessita la patente di categoria C, giustificherebbe l'inquadramento nell'invocato livello III dell'
[...]
CP_4
In realtà, è necessario comprendere i tratti distintivi e propri di ciascuna delle due diverse qualifiche, non essendo sufficiente che, almeno astrattamente, la tipologia di mansioni svolte siano riconducibile a una delle figure indicate in via esemplificativa, occorrendo verificare che in concreto se le mansioni presentino quei tratti che contraddistinguono il diverso livello contrattuale.
In altri termini, l'indicazione esemplificativa di figure professionali riconducibili al singolo livello non può essere letta in maniera, per così dire, isolata rispetto al resto della previsione contenuta nella disposizione del Contratto Collettivo che in via generale indica i presupposti che sono alla base del riconoscimento della singola qualifica;
e ciò anche in considerazione dell'estrema sinteticità dell'indicazione delle mansioni svolte dal ricorrente, che si limita a fare riferimento a soggetti addetti alla conduzione di mezzi per i quali necessitava il possesso di patente di categoria
“C”.
Dalla disamina così compiuta emerge, in realtà, che, a ben vedere, i tratti distintivi della qualifica invocata sono lo svolgimento sì di attività di conduzione di mezzi per i quali è richiesta la patente categoria “C”, ma che ciò non è sufficiente, occorrendo anche che tale attività sia contraddistinta da iniziativa ed autonomia operativa e/o dallo svolgimento di mansioni di coordinamento, guida e controllo di altri lavoratori.
Tale aspetto risulta particolarmente rilevante perché implica che, anche qualora sia dimostrato lo svolgimento in via prevalente e continuativa dell'attività di conduzione di automezzi per i quali è
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richiesta la patente “C”, come prospetta il ricorrente – il che, alla luce di quanto si osserverà nel prosieguo, deve escludersi, -ciò comunque non sarebbe sufficiente per ritenere provata la sussistenza in concreto di quei tratti caratteristici ed essenziali che connotano il III livello invocato e come ricostruita sulla base dell'espressa previsione del Contratto Collettivo.
Infatti, con riferimento alla guida di automezzi non si tratta di un compito che postula, necessariamente e automaticamente, l'autonomia operativa né un'attività di coordinamento e guida di altri lavoratori, né un'iniziativa autonoma del lavoratore.
In ogni caso, deve escludersi che dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta possa dirsi provato lo svolgimento in via continuativa e prevalente delle mansioni indicate in ricorso.
Deve escludersi, in particolare, che sia stata fornita la prova da parte del ricorrente, dello svolgimento dei compiti in condizioni di autonomia, o meglio con potere di iniziativa e autonomia operativa;
inoltre, risulta in ogni caso carente la prova anche dell'elemento, per così dire, quantitativo che giustifica il riconoscimento del superiore inquadramento, ossia lo svolgimento dei compiti riconducibili alle mansioni superiori con i caratteri della continuità e prevalenza.
Più specificamente, quanto all'istruttoria espletata, il teste , citato da parte Testimone_1
ricorrente, dopo aver premesso di aver lavorato con la dal 2012 e sino al suo CP_1 avvicendamento con la della quale è tutt'ora dipendente, ha dichiarato: “il ricorrente dal CP_5
marzo 2020 e sino al settembre 2020 è stato addetto abitualmente alla conduzione dell'autocompattatore Eurocargo 75 e Daily … mi è capitato seppur non quotidianamente di andare in pedana con il SI. …comunque anche se non andavo in pedana con lui la mattina ci Pt_1
vedevamo in cantiere e lo vedevo uscire con i mezzi di cui ho detto prima. Per la guida dei predetti mezzi è necessario il possesso della patente categoria C”.
Tali dichiarazioni non risultano sufficientemente specifiche e idonee, quindi, a provare la prospettazione dei fatti contenuta in ricorso;
tuttavia la circostanza di non essere presente
“quotidianamente in pedana con il ricorrente” rappresenta una precisazione particolarmente rilevante perché induce a escludere che il teste possa avere una cognizione sufficientemente specifica e diretta dei fatti di causa.
Analogamente, il teste , anch'esso citato da parte ricorrente, in maniera del tutto Testimone_2 contraddittoria a quanto riferito dal teste sopra indicato, ha riferito che: “dal marzo – settembre
2020 l'ho visto guidare tutti i giorni, in cantiere ci incontravamo ed ognuno andava con il suo mezzo e poi comunque ci incontravamo in giro con i mezzi…” Il teste ha confermato che dal marzo al settembre 2020 il ricorrente guidava mezzi per cui era necessario il possesso della patente C, mentre prima del marzo 2020 guidava solo mezzi piccoli”.
Di segno contrario, invece, sono risultate le dichiarazioni rese dai testi citati da parte resistente.
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In particolare, il teste dopo aver premesso di lavorare alle dipendenze di Testimone_3 CP_1 dal 2012 e di lavorare tutt'ora e di essere stato all'epoca dei fatti responsabile dell'area Puglia della ha dichiarato: “confermo la posizione sub 1 della memoria di costituzione della di CP_1 CP_1
Co cui la mi dà lettura [e cioè che “il SI. , dal marzo al settembre 2020, ha svolto mansioni Pt_1
di autista in modo discontinuo e ciò in sostituzione di colleghi assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro”]; confermo altresì la posizione 2 di cui mi viene data lettura [e cioè che “sul medesimo lasso temporale di cui sopra, e, più in generale, per tutta la durata del rapporto di lavoro fra il SI. e le mansioni prevalenti di quest'ultimo sono Pt_1 CP_1
consistite nella spazzamento e nella raccolta di rifiuti sulla pubblica via dei Comuni presso i quali, in ragione dei contratti d'appalto di era dedicato”]; … sono stato io a dare disposizione CP_1 che quando mancava qualcuno si poteva attingere al sig. nel periodo marzo – settembre Parte_2
2020 abbiamo avuto molte assenze per via del COVID”.
Il teste ha dunque precisato che l'attività prospettata in ricorso era svolta solo per la sostituzione di altri dipendenti;
si tratta di dichiarazioni particolarmente rilevanti perché rese dal soggetto che era all'epoca dei fatti il responsabile del servizio dell'area Puglia della ossia proprio dell'area CP_1
a cui era adibito il ricorrente.
Quanto al teste , che ha mostrato una conoscenza non diretta dello svolgimento in Testimone_4
fatto delle mansioni da parte del ricorrente, esso ha però precisato alcuni aspetti che risultano comunque di particolare rilievo ai fini della risoluzione del caso di specie, affermando, dopo aver premesso di essere stato dirigente delle relazioni industriali / personale per la dal 2003 al CP_1
2020 che: “quando un dipendente svolge mansioni diverse rispetto al suo inquadramento contrattuale per sostituzione di altri lavoratori … per malattia, infortunio e assenze in generale, come da contratto, nella busta viene inserita la maggiorazione per la mansione superiore svolta”.
Si tratta di una dichiarazione particolarmente rilevante perché conferma la prassi aziendale - che trova riscontro, come si osserverà nel prosieguo, nelle buste paga allegata al ricorso -, secondo cui vi era una annotazione delle giornate in cui si lavorava in sostituzione ai fini della erogazione di una maggiore retribuzione.
Quanto, infine, al teste citato dalla terza chiamata in causa, società che, Testimone_5 nell'appalto de quo, è poi subentrata a – ha ribadito le mansioni testè indicate in capo al CP_1
SI. così da smentirne la sistematicità con cui il ricorrente si sarebbe prestato all'attività di Pt_1
guida di mezzi pesanti.
Tutto ciò premesso, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese, non può dirsi dunque fornita dal ricorrente la prova dei presupposti (esercizio con continuità e prevalenza di mansioni riconducibili al livello III invocato) che giustifichino il riconoscimento del diritto alle differenze retributive pretese per il diverso inquadramento;
infatti, sulla scorta della analisi complessiva delle
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dichiarazioni raccolte in giudizio appare maggiormente verosimile e plausibile quanto eccepito dalla ossia che il ricorrente abbia operato, quale autista di veicoli per i quali era Controparte_1
richiesta la patente categoria C, solo in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, con conseguente obbligo per la società datrice, per le giornate d'interesse, di retribuire il lavoratore in base al livello d'inquadramento superiore.
Tale circostanza, infatti, trova riscontro nelle stesse buste paga prodotte dal ricorrente, relative al periodo da marzo a settembre 2020, in cui risulta indicato il riconoscimento di una “DIFFERENZA
RETRIBUTIVA DI LIVELLO”, differenza che è stata verosimilmente attribuita per quei giorni in cui effettivamente il ricorrente, sostituendo altri lavoratori, ha svolto mansioni di conduzione riconducibili al livello invocato.
In altri termini tali buste paga, non specificamente contestate dal ricorrente - che anzi le ha richiamate per prospettare una sorta di riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, anche alla luce delle deposizioni testimoniali di e -, rendono verosimile Testimone_3 Tes_4
che il ricorrente, nel periodo rivendicato in giudizio, abbia effettivamente svolto in alcune giornate attività riconducibili ad un livello contrattuale invocato, ma che ciò sia avvenuto non in via prevalente e certamente in forma discontinua, tanto da aver determinato delle differenze retributive che, per la loro episodicità, sono state circoscritte e liquidate sotto forma di una sorta di una tantum per lo svolgimento di tali giornate;
il che è incompatibile con le condizioni previste dall'art. 2103
c.c. come innanzi riportato ai fini del riconoscimento della qualifica superiore.
Ad ogni buon conto, la prova testimoniale è risultata nel complesso contraddittoria e, in ordine alla valutazione di una prova siffatta, si richiama il consolidato orientamento della Corte di Legittimità, secondo cui “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (cfr., in termini,
Cass. n. 6760/2003; vd. altresì Cass. n. 3468/2010 e Cass. n. 4773/2015, a conferma del medesimo orientamento).
Peraltro, tale soluzione è stata condivisa da questa Sezione Lavoro in altro procedimento promosso verso l'odierna resistente da altro lavoratore, avente ad oggetto rivendicazioni analoghe a quelle avanzate dal SI. , conclusosi con la sentenza n. 621/2025 (depositata dalla Pt_1 [...] unitamente alle note di trattazione dell'08.04.2025) Controparte_1
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In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, considerata la natura della controversia, la qualità delle parti e la disponibilità manifestata dal ricorrente ad una soluzione bonaria della stessa, sussistono i presupposti per compensare le stesse nella misura di un mezzo, ponendo la restante parte a carico del ricorrente soccombente.
PQM
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
15.06.2022 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
Co
nonché nei confronti della , rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...] CP_3
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese processuali nella misura di un mezzo e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte delle spese processuali di parte resistente, che liquida per l' in € 1.500,00 e per la SI. in € 1.000,00 Controparte_1 CP_3
(importi già ridotti al 50%), oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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