Articolo 17 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38
Articolo 16Articolo 18
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23 marzo 2001
Art. 17. (Rapporti con la Repubblica di Slovenia) 1. Il Governo assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia e assicura lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nell'ambito delle iniziative e dei programmi dell'Unione europea.
Entrata in vigore il 23 marzo 2001
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