Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14814 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 14814 / 2024 promossa da:
nata in [...] in data [...]; Parte_1
nata in [...] in data [...]; Controparte_1
nato in [...] in data [...]; CP_2 Parte_2
nato in [...] in data [...]; Parte_3
nato in Argentina in data [...] in [...] e, insieme a Persona_1 _3
, nata in Argentina in data [...], in [...] genitori esercenti la patria potestà dei
[...]
minori:
nato in [...] in data [...] e Persona_2
nata in [...] in data [...]; Persona_3
nata in [...] in data [...]; CP_4
nata in Argentina in data [...] in [...] e, insieme a Controparte_5 [...]
, nato in Argentina in data [...], in [...] genitori esercenti la patria Controparte_6
potestà della minore nata in [...] in data [...]; Persona_4
nato in [...] in data [...] Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. DROMI EDUARDO DANIEL
RICORRENTI
CONTRO
1
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , Parte_1 Controparte_1
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_3 Persona_1 [...]
, , , , CP_4 Parte_6 Parte_4 Persona_2
e , sono tutti cittadini italiani dalla nascita in quanto Persona_3 Persona_4
discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana
e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Controparte_7
Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
PENANGO (AT), quale comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 25.8.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_7
accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...], AN Persona_5
(AT), il 14/3/1856 (doc. 1).
sposava in Italia (doc. 2) e dopo essere Persona_5 Persona_6 emigrati in Argentina, da quest'unione nasceva il figlio in data Persona_7
17.4.1895 (doc. 4). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal
2 certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di apostille (cfr. doc. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_7 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 25.2.2025, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 13.3.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_7
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Inoltre, l'art. 4, comma 5, decreto-legge 17.02.2017 n. 13 dispone: “Quando
l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...]
(attuale provincia di Asti), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il
Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del
. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve Parte_7
conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che Parte_8
contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del
3 termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata. I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in
Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
4 - che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] Persona_5
a AN (AT) e trasferitosi in Argentina ha generato con la sig.ra il figlio Persona_6
il 17.4.1895 (All. 1-4); Persona_7
- che il sig. (anche o non si è Persona_5 Persona_8 Per_7
mai naturalizzato cittadino argentino come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (All. 3);
- che dal matrimonio tra e (All. 5) è nata in [...] Persona_7 CP_8
Gagliardone in data 19.12.1934 (All. 6), la quale a sua volta sposava Controparte_9
in data 8.4.1959 (All. 7) e dalla loro unione nasceva i figli e odierni ricorrenti:
[...]
in data 30.1.1960 (All. 8) e in data 9.12.1962 (All. Parte_1 Controparte_1
9);
- che ha contratto matrimonio con in data Parte_1 Persona_9
11.4.1983 (All. 10) e dalla loro unione nascevano i figli e odierni ricorrenti: Parte_5
il 3.3.1984 (All. 11), il 15.3.1985 (All. 12),
[...] Parte_3 [...]
il 15.3.1985 (All. 13), in data 29.4.1986 (All. 14), Persona_1 CP_4 [...]
il 27.6.1987 (All. 15) e l'8.6.1989 (All. 16); Controparte_5 Parte_4
- che ha sposato in data 13.7.2017 (All. 17) e dalla Persona_1 Controparte_3
loro unione nascevano i figli e odierni ricorrenti: il 15.9.2017 (All.18) Persona_2
e il 15.9.2017 (All.19); Persona_3
- che ha sposato in data 14.3.2019 Controparte_5 Controparte_6
(All. 20) e dalla loro unione è nata l'odierna ricorrente il 18.5.2022 Persona_4
(All.21).
5.1. Nel merito, risulta che nato il [...] a Persona_5
AN (AT), come risulta dalla copia del registro dell'atto di nascita (cfr. doc. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Invero, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché́ deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di
[...]
veniva dimostrata dall'atto di nascita del figlio Persona_5 [...]
nato nell'aprile 1895, dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero, Persona_7
5 nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. 4) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
5.2.Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
5.3. Nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n. 555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
5.4. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. –
«nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
5.5. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
6. Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e costituzionale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti
6 in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
6.1. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_7
provvedimenti conseguenti.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
nata in [...] in data [...], Parte_1
nata in [...] in data [...], Controparte_1
nato in [...] in data [...], Parte_5
nato in [...] in data [...], Parte_3
nato in [...] in data [...], Persona_1
nato in [...] in data [...], Persona_2
nata in [...] in data [...], Persona_3
nata in [...] in data [...], CP_4
nata in [...] in data [...], Controparte_5
nata in [...] in data [...] e Persona_4
nato in [...] in data [...], Parte_4
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 13/3/2025
Il Giudice
Andrea Natale
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